Cari lettori di AcCresco, ricevo continuamente richieste di informazioni relative all’ Indennizzo Diretto per chiarimenti o approfondimenti di questa norma entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
Da oggi aprirò una rubrica che per qualche giorno si occuperà esclusivamente di questo argomento, al fine di dissipare i dubbi che molti di voi nutrono.
Oggi partiamo dalle INFORMAZIONI GENERALI
- CHE COSA PREVEDE LA NORMATIVA
La nuova disciplina prevede l’ obbligo per il danneggiato (colui che ha subito un danno) di rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione e quindi l’ obbligo per detta compagnia di liquidare i danni subiti dal proprio assicurato/danneggiato non responsabile ( in tutto o in parte) per conto dell’ altra compagnia di assicurazione.
- QUANDO ENTRA IN VIGORE
La procedura di Risarcimento Diretto si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007 con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le macchine agricole come definite dall’ Art. 57 del Codice della Strada, per i quali la procedura verrà applicata a partire dal 1° febbraio 2008.
- QUANDO SI APPLICA
Il Risarcimento Diretto si applica in caso di:
- collisione (urto) tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Rc Auto (anche ciclomotori muniti della targa ex DPR 6 marzo 2006 n.153 ovvero con sei caratteri alfanumerici), con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le macchine agricole come definite dall’ Art. 57 del Codice della Strada, per i quali la procedura verrà applicata a partire dal 1° febbraio 2008;
- sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino Città del Vaticano;
- veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino Città del Vaticano;
- assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.
Pertanto, il Risarcimento Diretto è escluso nei casi di assenza di collisione (urto materiale) tra due veicoli e di responsabilità del sinistro imputabile a veicolo diverso da quelli entrati in collisione.
- I DANNI RISARCIBILI
- Danni al veicolo (senza limiti di valore);
- danni alle cose trasportate del proprietario del veicolo e del conducente (senza limiti di valore);
- lesioni di lieve entità al conducente (inferiori o pari al 9% di Invalidità Permanente).
- Tra le cause più frequenti di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto per l’ intera gestione del sinistro citiamo a titolo esemplificativo:
- Coinvolgimento di più di due veicoli a motore;
- sussistenza della responsabilità di terzi nella produzione del sinistro;
- mancanza di urto materiale tra i due veicoli;
- sinistro non verificatosi in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- superamento del massimale di polizza del responsabile.
In questi casi la procedura del Risarcimento Diretto non si può applicare.
Segue……………………
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