Il Risarcimento Diretto

25 09 2007

Cari lettori di AcCresco, ricevo continuamente richieste di informazioni relative all’ Indennizzo Diretto per chiarimenti o approfondimenti di questa norma entrata in vigore il 1° febbraio 2007.

Da oggi aprirò una rubrica che per qualche giorno si occuperà esclusivamente di questo argomento, al fine di dissipare i dubbi che molti di voi nutrono.

Oggi partiamo dalle INFORMAZIONI GENERALI

  • CHE COSA PREVEDE LA NORMATIVA

La nuova disciplina prevede l’ obbligo per il danneggiato (colui che ha subito un danno) di rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione e quindi l’ obbligo per detta compagnia di liquidare i danni subiti dal proprio assicurato/danneggiato non responsabile ( in tutto o in parte) per conto dell’ altra compagnia di assicurazione.

  • QUANDO ENTRA IN VIGORE

La procedura di Risarcimento Diretto si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007 con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le macchine agricole come definite dall’ Art. 57 del Codice della Strada, per i quali la procedura verrà applicata a partire dal 1° febbraio 2008.

  • QUANDO SI APPLICA

Il Risarcimento Diretto si applica in caso di:

  • collisione (urto) tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Rc Auto (anche ciclomotori muniti della targa ex DPR 6 marzo 2006 n.153 ovvero con sei caratteri alfanumerici), con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le macchine agricole come definite dall’ Art. 57 del Codice della Strada, per i quali la procedura verrà applicata a partire dal 1° febbraio 2008;
  • sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino Città del Vaticano;
  • veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino Città del Vaticano;
  • assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

Pertanto, il Risarcimento Diretto è escluso nei casi di assenza di collisione (urto materiale) tra due veicoli e di responsabilità del sinistro imputabile a veicolo diverso da quelli entrati in collisione.

  • I DANNI RISARCIBILI
  • Danni al veicolo (senza limiti di valore);
  • danni alle cose trasportate del proprietario del veicolo e del conducente (senza limiti di valore);
  • lesioni di lieve entità al conducente (inferiori o pari al 9% di Invalidità Permanente).
  • Tra le cause più frequenti di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto per l’ intera gestione del sinistro citiamo a titolo esemplificativo:
  • Coinvolgimento di più di due veicoli a motore;
  • sussistenza della responsabilità di terzi nella produzione del sinistro;
  • mancanza di urto materiale tra i due veicoli;
  • sinistro non verificatosi in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
  • superamento del massimale di polizza del responsabile.

In questi casi la procedura del Risarcimento Diretto non si può applicare.

Segue……………………


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