Polizze telefoniche e servizio

23 11 2009

Un servizio apparso giovedi 19 novembre 2009 su Italia Oggi, ha evidenziato la carenza del servizio prestato ad un cliente da una compagnia on line attraverso una polizza proposta da uno sportello bancario.

La persona coinvolta nell’ incidente lamenta il fatto che dopo lo stesso, la compagnia a distanza di qualche tempo ha contestato la responsabilità del suo assicurato, comunicandolo via mail.

Lo stesso assicurato si è premurato di contattare il call center della compagnia senza risultati, precisando che non gli è stato possibile in quanto non ricevono i clienti, nè rispondono al telefono, ma solo alle mail.

Il cliente quindi rassegnato dal non riuscire a mettersi in contatto e far valere i propri diritti, decide di rivolgersi ad un avvocato per tutetarsi davanti al giudice.

Il cliente amareggiato ha dichiarato che se per far valere i propri diritti con una compagnia on line ci si debba rivolgere ad un giudice, non ritiene che il risparmio ottenuto nel sottoscrivere un contratto rca non equivale quindi a ricevere poi un adeguato servizio e assistenza.

E ‘ da tempo che il nostro sito evidenzia e lo abbiamo detto anche nell’ articolo precedente che non è sufficiente valutare un contratto assicurativo rca dal risparmio anche notevole che sia, bensì occorre considerare diverse variabili importanti e necessarie in caso di sinistro o come nel caso citato di controversie con la stessa compagnia.

Garantire quindi un adeguata assistenza in sede di sottoscrizione è compito affidato ad una persona preparata, ad un intermediario qualificato, che è in grado di fornire la consulenza adeguata al sottoscrittore, consulenza che non sempre viene offerta da compagnie on line che si affidano a formulari e vademecum che sono strumenti utili ma non sostituiscono la qualificazione professionale di un soggetto che consiglia il cliente nella sottoscrizione e sa bene che per una polizza rca l’ unico elemento importante è il prezzo.

SE VI SIETE TROVATI NELLA STESSA SITUAZIONE FATECI CONOSCERE LA VICENDA E DITECI LA VOSTRA OPINIONE IN MERITO





Disdetta polizza Rc auto per aumento premio

19 11 2009

Molti dei nostri lettori ci chiedono se è possibile disdettare un contratto assicurativo r.c.auto  anche in prossimità  della scadenza ovvero anche passati i quindici giorni per l’ invio della relativa comunicazione.

Il  Codice delle Assicurazioni  (Art. 172), prevede che in caso di aumenti di premio r.c. auto superiori al tasso programmato di inflazione, che per l’ anno  2009 è del 1,5% , esclusi eventuali aumenti dovuti al”MALUS”, l’ assicurato può disdire il contratto anche il giorno della scadenza stessa.

Le modalità della disdetta sono quelle previste dallo stesso Codice delle Assicurazioni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano o telefax, indirizzandola al luogo dove è stato sottoscritto il contratto.

Pertanto l’ assicurato potrà comodamente verificare altre proposte sul mercato e quindi abbandonare la precedente compagnia che gli ha applicato un aumento di premio a favore di un’altra più conveniente in termini di prezzo.

Attenzione però che il prezzo non sia l’ unico elemento di valutazione, che deve essere accompagnato dal servizio, dalla consulenza e dalla competenza dell ‘ intermediario che vi assiste.





L’ Assicurazione Tutela Giudiziaria per la Famiglia

17 09 2007

j0409720.jpgSegue un approfondimento alla polizza Tutela Giudiziaria per la Famiglia, spero che riterrete queste informazioni utili e importanti per la vostra vita quotidiana.

Questa garanzia assicurativa è stata studiata per tutelare gli interessi dell’Assicurato, dei suoi familiari, dei conviventi, nonché dei collaboratori domestici (colf, baby-sitter, badanti) e, in alcuni casi, degli ospiti della famiglia, in una vasta gamma di controversie che attengono essenzialmente la vita privata.

La copertura di Tutela Giudiziaria per la famiglia, in genere, assicura le spese relative alle attività stragiudiziali (tese a comporre bonariamente la controversia prima di ricorrere al Giudice) e giudiziali – contemplando la copertura delle spese per il proprio legale, per il perito, di giustizia (legate a un procedimento penale), di soccombenza o di transazione – finalizzate alla tutela degli interessi delle persone assicurate quando:

  • subiscano un danno fisico sul lavoro o abbiano controversie con il datore di lavoro. Tale copertura permette di tutelare i diritti dell’assicurato e dei membri del suo nucleo famigliare nell’ambito del lavoro dipendente;
  • subiscano un danno fisico o a cose, provocato dal comportamento illecito di altri soggetti (ad esempio l’assicurato intende ottenere il risarcimento dei danni subiti dal comportamento di uno sciatore che, inavvertitamente, si scontra con l’assicurato stesso);
  • provochino essi stessi, con il loro comportamento, un danno ad altri soggetti (ad esempio l’Assicurato, mentre sta verniciando l’inferriata del suo balcone, inavvertitamente lascia cadere il barattolo di vernice che imbratta il vestito di un passante ed il parabrezza di un veicolo in sosta). Qualora coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile del Capofamiglia, tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’Assicurazione di Responsabilità Civile.
  • debbano resistere a pretese di terzi per danni provocati da soggetti di cui siano tenuti a rispondere, anche quando tali soggetti siano animali in custodia o proprietà (ad esempio il cane dell’Assicurato azzanna un passante); subiscano danni in relazione alla dimora abituale o di vacanza, di loro proprietà o in uso;
  • debbano ottenere l’adempimento di un obbligo contrattuale o debbano resistere a pretese contrattualmente non dovute (ad esempio Un artigiano non esegue a dovere il lavoro commissionatogli dall’Assicurato);
  • debbano sostenere controversie individuali di lavoro con collaboratori domestici (ad esempio può accadere che l’Assicurato si trovi nell’eventualità di dover resistere a pretese economiche non dovute, del proprio collaboratore domestico come ferie, liquidazione, ecc.)
  • necessitino di una difesa penale per delitto colposo o contravvenzione (ad esempio nello smontare la tenda da campeggio, l’Assicurato provoca delle gravi lesioni ad un passante il quale querela l’Assicurato).

Come avrete avuto modo di leggere è una copertura molto efficace che unitamente alla polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi non deve mancare in una famiglia.

Potete usare la sezione AcCresco Risponde Online per quesiti in merito sia alla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi che per la polizza di Tutela Giudiziaria. Vi risponderò entro 24 ore.

Fonte: Ania





Assistenza Legale, polizza di Tutela Giudiziaria per la Famiglia

16 09 2007

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La polizza di Tutela Giudiziaria per la famiglia è studiata per far fronte a tutte le controversie legate alla vita privata dell’ assicurato e dei suoi familiari; dalle liti con il padrone di casa o con gli inquilini alle vertenze di lavoro con i collaboratori domestici fino alla difesa contro imputazioni penali per delitti colposi.

La garanzia è prevista per controversie per danni subiti, la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, le controveresie per la proprietà e locazione; le controversie contrattuali attive e passive con enti previdenziali, individuali da lavoro dipendente e infinite cause con domestici e colf.

La polizza non comprende  le controversie da circolazione di veicoli o natanti (che è una garanzia accessoria facoltativa e si può trovare spesso unita alla polizza di RCA),  i danni da inquinamento non accidentale, la materia fiscale e amministrativa.

Prima di sottoscrivere questa polizza è bene soffermarsi sulle condizioni e verificare le garanzie offerte e le relative esclusioni.

Caro lettore, se vuoi approfondire la materia il nostro servizio ACCRESCO RISPONDE ONLINE è ha tua disposiizone 24 ore su 24. Lascia un messaggio e risponderò al quesito entro 24 ore.





Assistenza Legale, Assicurazione tutela giudiziaria

16 09 2007

j0402908.jpgL’assicurazione di tutela giudiziaria ci permette di affrontare una controversia legale o un processo con la tranquillità di sentirci sempre e comunque difesi.

Molto spesso, infatti, non difendiamo i nostri interessi per paura di partire svantaggiati rispetto alla controparte (che ci appare economicamente più forte e qundi con maggiori possibilità di ottenere assistenza migliore) e consapevoli di non essere in grado di affrontare spese processuali ingenti.

Questa garanzia assicura il pagamento delle spese stragiudiziali (cioè relative al tentativo di risolvere le controversie al di fuori delle aule di tribunale) e legali per chi deve affrontare una vertenza giudiziaria in sede civile o penale.

Sono disponibili sul mercato assicurazioni rivolte a famiglie, professionisti, imprese, enti pubblici, veicoli a motore e natanti da diporto.

Prossimamente parlerò delle diverse garanzie di Tutela Giudiziaria relative alle categorie sopraindicate.

Sono disponibili per approfondimenti siti di imprese di assicurazione specializzate nella tutela giudiziaria ne cito due per importanza: ARAG, DAS