Pubblichiamo una sentenza della Cassazione, riguardante il tema del fermo tecnico del veicolo a seguito di incidente stradale.
Numerose sono state le richieste in questi mesi da parte di nostri lettori che ci chiedono come viene valutato il fermo tecnico del veicolo, per la sua indisponibilità. Ora con questa sentenza è stato riconosciuto un diritto giusto, consistendo in una liquidazione equitativa anche in assenza di prova specifica quali, ricevute fiscali o fatture a seguito del noleggio di un altro veicolo.
Ecco il testo della sentenza che vi invitiamo a leggere attentamente. Utilizzatela per far valere i vostri diritti in caso di bisogno.
In tema, di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un ceno tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.
L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento.
Fonte: Assinews 13/12/2007

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