Archivio delle Categorie: Invalidità Permanente
Riforma codice della strada in vigore da oggi
Da oggi venerdi 13 agosto 2010 entra in vigore la tanto contestata e sofferta riforma al codice della strada che tenta per l’ ennesima volta di porre un argine ai numerosi incidenti mortali e invalidanti che accadono ogni anno in Italia. Vi rimando al sito del sole 24 ore per un approfondimento
Come ho sottolineato più volte in questo blog, le leggi sono necessarie per regolare la disciplina e la convivenza civile dei singoli, ma da sole non bastano se non sono condivise dal cittadino che per il bene proprio o altrui le mette in pratica e le rispetta.
Le conseguenze di queste continue restrizioni sono sotto gli occhi di tutti e non hanno sortito alcun effetto in quanto occorre agire sulla leva dell’ educazione.
Un’ educazione culturale all’ uso dei mezzi e del rispetto del codice della strada, l’ educazione al rispetto della propria vita che quella altrui.
Fino a quando continueremo ad insistere su questa strada che non considera un valore la vita di coloro che stanno sulla strada in qualità di trasportati, conducenti o pedoni, dovremo assistere impotenti a queste stragi.
Educhiamo quindi i più giovani e noi stessi a capire che quando si è a bordo di un auto o di una moto, le regole del gioco sono importanti e devono essere inderogabilmente rispettate al fine di evitare danni a persone o a se stessi con conseguenze molto drammatiche sia in termini di vite umane che di risorse economiche.
Pensiamo a cosa costano le morti e le invalidità alla nostra società, alle famiglie o alle compagnie di assicurazione. Ma soprattutto cosa costano in termini di indifferenza che non riesce a produrre nessun altro effetto che persone irresponsabili e insensibili.
Mi riservo quindi, per l’ ennesima volta, di fare valutazioni in quanto come diceva un sommo poeta ” ai posteri l’ ardua sentenza”
18 novembre 2007-GIORNATA MONDIALE IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA
Anche AcCresco aderisce alla Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada.
In Italia muoiono 6.000 persone e 300.000 feriti l’anno a causa di incidenti stradali, un vero bollettino di guerra.
Spesso nei nostri post abbiamo parlato di sicurezza come uno degli elementi per far si che si riducano gli incidenti, ma soprattutto quelli mortali ed invalidanti. Il peso sociale di questi incidenti è drammatico, i costi pure.
Per non parlare poi che quando muore una persona in un incidente, muoiono anche le famiglie, ma permettetemi anche la società.
La società perchè fallisce continuamente nell’ educazione stradale, in particolarmodo dei più giovani. Aggiungiamo a questa educazione anche il rispetto della vita come valore umano insostituibile ed impagabile.
Le istituzioni, oggi più di ieri, sono impegnate a trasmettere questo messaggio culturale con l’obiettivo di aiutare le persone a rispettare le norme stradali ma anche le altre persone che viaggiano con noi sulle strade.
Per questo riteniamo utile sensibilizzarvi in questa giornata che, per molte famiglie è anche un giorno di tristezza, ma speriamo anche di speranza per molti altri.
Vi rimandiamo all’articolo del MESSAGGERO che parla della Giornata del ricordo delle vittime della strada
Il Risarcimento Diretto – Parte Seconda
Continuiamo ad approfondire le caratteristiche e gli aspetti tecnici del risarcimento diretto, iniziato qualche giorno fa. Speriamo che questo contributo vi aiuti a capire meglio la tematica, aspettiamo comunque i vostri commenti e considerazioni in merito e perchè no quesiti di interesse generale sul tema.
Proseguiamo nell’analisi:
Tra le cause più frequenti di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto per una singola partita di danno citiamo a titolo esemplificativo:
- i danni alla persona del conducente superiori al 9% di Invalidità Permanente;
- il danneggiato non è terzo rispetto al responsabile;
- il danneggiato intende trattare la pratica all’ estero;
- la persona lesa si trovava fuori dal veicolo;
- le cose danneggiate non erano a bordo del veicolo;
In questi casi la procedura di Risarcimento Diretto non si può applicare, mentre per le altre partite di danno (es. danno al veicolo) si applica la procedura di Risarcimento Diretto.
La denuncia del sinistro
L’ assicurato coinvolto in un incidente (anche quando si ritiene totalmente responsabile o non ha subito danni) è sempre obbligato a rendere la denuncia al proprio assicuratore R.C. Auto, e potrà utilizzare il modulo C.A.I (Constatazione Amichevole di Incidente), che – se non disponibile al momento del sinistro – può essere compilato e sottoscritto successivamente. La denuncia di sinistro deve essere effettuata dai conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, dai rispettivi proprietari, entro 3 giorni, da quello in cui l’ incidente si è verificato.
Perchè si riducano i termini per l’offerta di risarcimento dei danni a cose (da 60 a 30 giorni) e perchè vi sia presunzione, a norma di legge, che il sinistro si sia verificato secondo le modalità descritte, è consigliabile l’utilizzo del modello C.A.I. e la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i conducenti.
La richiesta di risarcimento
Se l’ assicurato non si ritiene responsabile del sinistro in tutto o in parte, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore R.C.Auto (Impresa di assicurazione “gestionaria”, mediante:
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano;
- telefax;
- telegramma;
- in via telematica (email)
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni.
Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
L’ impresa di assicurazione “gestionaria” ha l’ obbligo di fornire all’ assicurato ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, in particolare:
- prestando supporto tecnico alla compilazione della richiesta di risarcimento e nella sua eventuale integrazione;
- illustrando e precisando i criteri di determinazione del grado di responsabilità, così come riportato nello schema riportato nelle tabelle sottoindicate.
Legenda
T – Torto : indica la responsabilità totale a carico del veicolo A
C – Concorso: indica una corresponsabilità paritetica (50%) dei due conducenti
R – Ragione: indica assenza di responsabilità a carico del veicolo A
NC- Tipologia di danno non contemplato
Le polizze infortuni
Fino ad ora abbiamo parlato essenzialmente di temi relativi alla RCA. Ci prendiamo una pausa di qualche momento e cominciamo ad affrontare un argomento molto importante: le polizze infortuni. Qui riporto le caratteristiche principali di queste coperture assicurative che hanno il vantaggio di integrare le prestazioni degli assicuratori pubblici: INPS e INAIL
Se volete approfondire l’argomento potete utilizzare la sezione AcCresco Risponde Online che è aperta alle vostre domande a cui fornirò una risposta entro 24 ore.
Le tipiche coperture delle assicurazioni infortuni includono i seguenti eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna: – morte – invalidità permanente – inabilità temporanea – rimborso delle spese di cura
Il capitale assicurato viene interamente corrisposto in caso di morte e in caso di invalidità permanente totale, mentre in caso di invalidità permanente parziale, il capitale viene liquidato in proporzione al grado di invalidità permanente accertata (sono però possibili soluzioni che modulano differentemente la liquidazione, generalmente nella logica di privilegiare i gradi di invalidità più elevati).
L’indennità per inabilità temporanea viene corrisposta integralmente o parzialmente per ogni giorno di totale o parziale incapacità fisica a svolgere l’attività lavorativa, comunque, generalmente, per un periodo massimo di tempo (es. 360 giorni).
L’assicurazione infortuni può riguardare unicamente gli infortuni professionali o quelli extra-professionali, ovvero riguardare entrambe le fattispecie (c.d. forma completa). Per contenere il costo della polizza è opportuno valutare la possibilità di prevedere una franchigia che esclude o limita l’indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado modesto (ad es., fino al 4%-5% di invalidità).
Per un approccio razionale all’assicurazione infortuni privata occorre, in primo luogo, considerare il quadro attuale e prospettico delle protezioni pubbliche operanti in rapporto alla struttura dello specifico nucleo familiare, valutando, altresì, età, attività professionale, situazione previdenziale, risparmio accumulato, impegni economici assunti.
Il piano di copertura assicurativo privato potrà così essere opportunamente modulato – in chiave integrativa alle coperture pubbliche – in termini di tipologie di garanzie, di capitale assicurato, di durata e di loro modificabilità nel tempo in funzione del variare dei bisogni di protezione per il nucleo familiare.
I premi per assicurazioni aventi a oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili dall’imposta sul reddito per un importo pari al 19% dei premi stessi entro il limite annuo di € 1.291,14.
(N.B.: nel suddetto plafond si debbono computare anche gli eventuali premi per polizze per la non autosufficienza, invalidità per malattia, temporanee caso morte per qualsiasi causa).
Fonte: Ania
