Archivio delle Categorie: Rimborso spese infortuni
E’ in corso la rubrica BONUS MALUS e Dintorni
Carissimi Amici, è in corso la rubrica BONUS MALUS e dintorni. Come potrete notare nella pagina dedicata alla rubrica sono già diversi gli amici che partecipano alla nostra discussione.
Il nostro amico Renzo con competenza e professionalità sta rispondendo ai quesiti che ruotano attorno al tema della Rc Auto. Notiamo anche il vostro apprezzamento che arriva attraverso i vostri complimenti.
Noi vi ringraziamo, perchè ciò è possibile grazie alla vostra collaborazione.
Senza di voi non potremmo esprimere la nostra preparazione e la nostra competenza.
Ma grazie a voi anche noi addetti ai lavori, cresciamo e aumentiamo la nostra preparazione.
Un caloroso e sentito ringraziamento a Renzo che sosteniamo nel suo lavoro e ci complimentiamo ancora con lui per avere proposto questa utile rubrica.
Aspettiamo i vostri quesiti e vi invitiamo nella rubrica BONUS MALUS E DINTORNI.
Grazie a tutti.
Bonus Malus e Dintorni ai nastri di partenza.
Un nostro carissimo amico Renzo, di cui potete notare diversi commenti nel blog, è stato provocato dal nostro staff a proporre una rubrica per tutti voi, considerata la sua abilità e preparazione nel rispondere a diversi quesiti posti da molti di voi.
Noterete qui a fianco, come sia stato attivo in questi giorni. Lo ringraziamo per la sua collaborazione e per questo senza esitare abbiamo aperto la sezione che trovate in alto a destra chiamata: BONUS MALUS E DINTORNI (Cliccando sul link accederete direttamente alla pagina)
Con questa rubrica vogliamo aprire un contenitore in cui voi potrete parlare di tutto: di Bersani, preventivatori, trasferimenti di proprietà, formule tariffarie, etc. lasciando ad altgre rubriche la discussione su garanzie accessorie, clausole di esclusione e rivalsa, etc.
Unica condizione per la partecipazione è che incominciate ad inserire in vostri commenti solo dopo che Renzo avrà inaugurato la rubrica. A lui il taglio del nastro e poi forza con i vostri quesiti.
Pronti, partenza, Viaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
Codice delle assicurazioni – Rca chi sono i terzi ?
In questi giorni giungono a questo blog molte ricerche con il termine ” RCA chi sono i terzi”. Alcuni giorni fa avevo pubblicato un’ articolo che parlava di incidenti arrecati a famigliari conviventi e se fosse operante o meno la copertura assicurativa RCA.
Cerchiamo di approfondire ancora l’argomento e di spiegarvi cosi si intende “per soggetti non considerati terzi”
Innanzitutto la definizione di “terzo” sta per colui che nella responsabilità civile ho arrecato un danno e pertanto considerato come danneggiato.
Costui, potrebbe avere relazioni di parentela, di rapporti societari (società a responsabilità illimitata ovvero società di persone) o di altro tipo.
Il Codice delle Assicurazioni all’ Art. 129 (Soggetti esclusi dall’ assicurazione) elenca le persone che non sono considerate terzi agli effetti della responsabilità civile Auto obbligatoria.
Troviamo quindi, il conducente che è sempre escluso per i danni sia a sue cose che fisici e pertanto voglio invitarvi a valutare l’inserimento di una copertura infortuni per il conducente che in caso di danno provocato con propria responsabilità non sarebbe coperto dall’ assicurazione rca obbligatoria.
Così come i famigliari, addirittura il Codice delle Assicurazioni si spinge oltre, definendo anche gli ascendenti, i discendenti, persino gli affiliati e i parenti fino al terzo grado.
Pertanto per rispondere alle ricerche che riguardano i ” i figli come terzi” la risposta è negativa e pertanto un’ incidente provocato dal padre nei confronti del figlio o viceversa non troverebbe risarcimento da parte della compagnia di assicurazione.
Per approfondimenti potete scaricare il testo del CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Le polizze infortuni
Fino ad ora abbiamo parlato essenzialmente di temi relativi alla RCA. Ci prendiamo una pausa di qualche momento e cominciamo ad affrontare un argomento molto importante: le polizze infortuni. Qui riporto le caratteristiche principali di queste coperture assicurative che hanno il vantaggio di integrare le prestazioni degli assicuratori pubblici: INPS e INAIL
Se volete approfondire l’argomento potete utilizzare la sezione AcCresco Risponde Online che è aperta alle vostre domande a cui fornirò una risposta entro 24 ore.
Le tipiche coperture delle assicurazioni infortuni includono i seguenti eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna: – morte – invalidità permanente – inabilità temporanea – rimborso delle spese di cura
Il capitale assicurato viene interamente corrisposto in caso di morte e in caso di invalidità permanente totale, mentre in caso di invalidità permanente parziale, il capitale viene liquidato in proporzione al grado di invalidità permanente accertata (sono però possibili soluzioni che modulano differentemente la liquidazione, generalmente nella logica di privilegiare i gradi di invalidità più elevati).
L’indennità per inabilità temporanea viene corrisposta integralmente o parzialmente per ogni giorno di totale o parziale incapacità fisica a svolgere l’attività lavorativa, comunque, generalmente, per un periodo massimo di tempo (es. 360 giorni).
L’assicurazione infortuni può riguardare unicamente gli infortuni professionali o quelli extra-professionali, ovvero riguardare entrambe le fattispecie (c.d. forma completa). Per contenere il costo della polizza è opportuno valutare la possibilità di prevedere una franchigia che esclude o limita l’indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado modesto (ad es., fino al 4%-5% di invalidità).
Per un approccio razionale all’assicurazione infortuni privata occorre, in primo luogo, considerare il quadro attuale e prospettico delle protezioni pubbliche operanti in rapporto alla struttura dello specifico nucleo familiare, valutando, altresì, età, attività professionale, situazione previdenziale, risparmio accumulato, impegni economici assunti.
Il piano di copertura assicurativo privato potrà così essere opportunamente modulato – in chiave integrativa alle coperture pubbliche – in termini di tipologie di garanzie, di capitale assicurato, di durata e di loro modificabilità nel tempo in funzione del variare dei bisogni di protezione per il nucleo familiare.
I premi per assicurazioni aventi a oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili dall’imposta sul reddito per un importo pari al 19% dei premi stessi entro il limite annuo di € 1.291,14.
(N.B.: nel suddetto plafond si debbono computare anche gli eventuali premi per polizze per la non autosufficienza, invalidità per malattia, temporanee caso morte per qualsiasi causa).
Fonte: Ania
