AcCresco RISPONDE ONLINE

j0409708.jpg
In questo spazio puoi lasciare una tua richiesta di chiarimenti o quesiti particolari riguardanti il campo assicurativo.
Puoi scaricare anche la nostra brochure per conoscerci meglio consulenza-assicurativa-gratis.pdf
  1. Nel 2005 ho sospeso la polizza di un’auto che si trovava in classe 1 intestata a me.
    Quella auto è stata rottamata.
    Tra qualche mese ho in preventivo di ricomprarmi un’auto nuova; posso usufruire della classe 1 della mia ex macchina visto che l’intestatario sono sempre io?

    • ciao una amica mi presta un motorino cinquantino e volevo sapere se potevo..avendo gia una mia targa intestata a me…fare partire l’assicurazione intestata a me…fatemi sapere

      • Per Simone

        Credo sia opportuno intestare l’assicurazione a se stesso per evitare spiacevoli sorprese in caso di incidente che possa coinvolgere nella responsabilità la sua amica e godere della proprietà completa del motorino. Quindi utilizzare la propria targa o quella sul motorino per stipulare un nuovo contratto a proprio favore

  2. Il cosiddetto “Decreto Bersani due” (ora convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40) ha introdotto nel Codice delle Assicurazioni la seguente norma, che si aggiunge al testo del comma 3 dell’art. 134:
    “In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni”.
    A nostro avviso la norma suddetta presenta un’area di incertezza.
    Ci spieghiamo.
    Dobbiamo ritenere, dal testo del quesito, che il lettore abbia sospeso la polizza di assicurazione del veicolo, ma non l’abbia più riattivata in quanto, scaduto o no il periodo entro il quale la riattivazione poteva essere effettuata, il veicolo è stato demolito.
    Orbene, posto che, come noto, l’assicuratore non rilascia l’attestato di rischio per i contratti sospesi in corso di contratto, l’assicurato dovrebbe essere privo dell’attestato di rischio relativo al veicolo demolito.
    Di un attestato di rischio in generale relativo al veicolo in questione, se è vero che non è mai stato né abrogato né modificato il comma 4 dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni, norma che riprende la normativa precedente, ovvero l’obbligo di consegnare l’attestato di rischio all’impresa di assicurazione, anche qualora la nuova copertura “per il medesimo veicolo al quale sia riferisca l’attestato” sia stipulata di nuovo (rinnovata) con lo stesso assicuratore.
    Da tutto ciò, e da altri elementi, ci sembra di poter ricavare l’impressione che la nuova normativa (nella quale comprendiamo anche il regolamenti ISVAP n. 4/2006) superi il concetto del “consegnare l’attestato all’assicuratore” per giungere a una ben diversa figura di “dare in visione la polizza all’assicuratore”, il che sarà senz’altro più favorevole per gli assicurati ma che, ci permettiamo di osservare, dovrebbe essere formulato più chiaramente.

    • Non ho compreso bene il motivo per il mancato rilascio dell’attestato di rischio nel caso in cui un contratto viene sospeso e riattivato prima della scadenza annuale . Non è tutto regolare? Perché non viene rilasciato l’Attestato?
      In aggiunta Le chiedevo come dovro correttamente comportarmi nel caso avessi in vigore un contratto assicurativo
      Dove risulto cointestatario con mia moglie sia come proprietari sia come intestatari della polizza . A giorni la polizza andrà in scadenza ( scadenza annuale ) e non utilizzando la vettura, per un po’ di tempo non ci sarà nuova copertura assicurativa – alla scadenza richiederò Attestato di rischio e qui viene il bello , Le chiedo quando andrò a richiedere una nuova polizza Con Uno solo dei precedenti cointestatari ( sia come proprietario che come sottoscrittore della nuova Polizza ) PER LA CLASSE DI MERITO POTRÒ USUFRUIRE DELLA PRECEDENTE CLASSE DOVE RISULTAVO QUALE COINTESTATARIO??? Grazie e complimenti per questa assistenza Online!!! Proseguaaaa

      • Per Rino

        La legge 990 e le successive norme in materia di RCA stabiliscono che l’attestazione di rischio è rilasciata dalla compagnia di assicurazione alla scadenza del periodo assicurativo, intendendosi per tale l’intera annualità contrattuale. La compagnia non è tenuta la rilascio della stessa se il contraente per vari motivi non paga i premi e quindi il contratto non è sospeso ma è terminato per mancato pagamento dei premi.
        Per quanto riguarda la cointestazione è possibile certo, ma precisavo anche che con la cointestazione uno solo degli intestatari potrà beneficiare della classe di merito.

  3. Salve,
    Volevo sapere una cosa, martedì scorso sono stata investita da una moto come faccio a farmi risarcire dall assicurazione?
    Grazie

  4. Carissima Tatiana, ti ringrazio per la tua visita al mio sito e spero che ti sia di utilità pratica.

    Per quanto riguarda il tuo quesito ti rispondo che innanzitutto devi contattare, se non già fatto, l’autore dell’investimento per procedere alla compilazione della constatazione amichevole. Qualora non fosse così, indicami la tua mail inviandola all’ indirizzo info@accresco.it e ti invierò una richiesta di risarcimento da indirizzare all’ investitore e alla sua compagnia di assicurazione.
    Questo è importante per mettere in mora l’autore del fatto, affinchè in caso di controversia tu ti possa rivolgere ad un legale per l’assistenza.
    Poichè non mi ha indicato la dinamica dell’incidente, non mi è possibile formulare altre ipotesi se non dopo avermi informato di questo.
    Per farlo puoi usare sempre questo form o se preferisci l’anonimato, usa sempre l’indirizzo di posta elettronica che ti ho indicato prima.
    Sperando di esserti stato utile a tua disposizione per altro aiuto ti saluto cordialmente.
    Merati Giovanni

  5. Buongiorno,
    spero mi possiate aiutare visto che parlare con l’Isvap è impossibile. Lavoro per una concessionaria di pubblicità ed alcuni nostri clienti sono assicurazioni. Recentemente un cliente mi ha detto che la nostra concessionaria deve essere iscritta all’isvap poichè, secondo lui, ci configuriamo come intermediari. Noi veicoliamo solo la pubblicità, non promuoviamo la conclusione dei contratti. Vorrei chiedervi se ha ragione il cliente o se invece possiamo continuare ad operare senza essere iscritti all’isvap. Grazie,

    Giulio

  6. Carissimo Giulio ti ringrazio per avere letto AcCresco e di avermi posto un quesito che ha tenuto in fibrillazione tutto il settore assicurativo fino ai primi mesi del 2007.

    Per rispondere al tuo quesito voglio riportarti alcune informazioni.

    Cos’è l’intermediazione assicurativa ?

    Il Nuovo Codice delle Assicurazioni, fornisce testualmente questa definizione (art. 106):
    – L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza o consulenza finalizzata a tale attività e , se previsto dall’ incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione , in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

    L’ attività dal 1/2/2007 è riservata esclusivamente agli iscritti al nuovo Registro Unico elettronico degli intermediari, in quanto le sanzioni per chi esercita l’ attività di intermediazione senza essere iscritto all’apposito registro, commette reato di “esercizio abusivo” di attività, punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 (art.305 comma 2).
    Qualunque persona fisica (anche di Compagnie o di Agenzie) collabori con intermediari abusivi può essere punita con concorso (art.10 Codice Penale) nel reato di intermediazione abusiva; inoltre le Compagnie che si avvalgono di intermediari abusivi sono punite in proprio con la sanzione amministrativa pecuniaria da €10.000 a € 100.000.

    Possono invece essere esercitate anche da soggetti non iscritti al registro:

    a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione e dai loro dipendenti;
    b) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un’ altra attività professionale, sempre che l’ obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all’ assicurato nella conclusione o nella esecuzione di un contratto di assicurazione;
    c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

    1)il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
    2) salvo il caso in cui al numero 4), non si tratta di contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi della responsabilità civile;
    3) l’intermediazione non è svolta professionalmente;
    4) l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del Ramo vita e della Responsabilità Civile connessi al viaggio stesso.
    5) l’importo del premio annuale non eccede € 500,00 e la durata complessiva del contratto, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.
    Infine va evidenziato che l’esercizio dell’ attività di intermediario è vietata e non possono essere iscritti al Registro in base all’art. 108, comma 4 a:

    – enti pubblici, enti o società controllati da enti pubblici;
    -pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno oppure superiore al 50% con l’ ente pubblico.

    Pertanto, carissimo Giulio, da quanto si evince nel tuo post risulta che tu non debba iscriverti o iscrivere la tua società al Registro. Lo affermi tu “noi veicoliamo solo pubblicità, non promuoviamo contratti di assicurazione” . Se ciò è quanto ed è ravvisabile in quanto ho riportato a proposito del Codice delle Assicurazioni la risposta è negativa.
    Qualora avessi altre richieste ti invito a usare l’indirizzo di posta elettronica info@accresco.it per tue comunicazioni.
    Un cordiale saluto . Giovanni Merati

  7. Salve,o avuto un incidente con una moto,vorrei sapere come comportarmi.mi tovavo ad un incrocio dove cera il segnale di arresto”stop”,mi sono fermato essendoci una lunga coda di macchine, quindi non avrei mai potuto passare,una macchina notando la situazione mi ha dato la prcedenza,mentre stavo attrevesando l’incrocio,accertandomi che alla mia destra non venissero auto,una moto superando in modo azzardato la coda di macchine mi e venuta addosso,ed e andata a sbattere sul lato destro della mia macchina vorrei sapere di chi è la colpa?grazie

  8. Carissimo Giuseppe, la descrizione dell’incidente è un pò incasinata. Ma vediamo di mettere un pò di ordine.
    Allora tu sei arrivato allo stop, un’ auto ti ha lasciato passare e mentre passi un’ altra moto ti urta. Giusto ? Come lo descrivi tu e da come l’ ho riportato la responsabilità è del motociclista che sorpassa la coda. Perchè è lui che deve evitare l’incidente se l’arltro non può fare nulla per evitarlo, perchè non lo può vedere assolutamente. L’importante che tu sia sicuro che potessi passare in quel posto. Una domanda. E’ intervenuto qualcuno? Vigili, Carabinieri, Polizia Stradale ?
    Se si, sappi che le compagnie di assicurazione stabiliranno la responsabilità in base al verbale.
    Comunque, Giuseppe, se ci fossero anche questi elementi ti prego di inviarmi un nuovo commento affinchè possa aiutarti.
    Non esitare a chiedere ancora aiuto, sono a tua disposizione per qualsiasi chiarimento od informazione.

  9. Salve sono stato investito mentre ero fermo ai margini della strada con la seguente diagnosi :
    A)Esiti di trauma contusivo -distorsivo del mesopiede a sinistracon sindrome algo-distrofica
    B)esiti di trauma distorsivo ginocchio destro con distorsione del collaterale mediale e impatto dell’piatto tibiale esterno; modico versamento articolare.
    Le chiedo in ragione delle sue competenze :
    1)Ammontare risarcimento danno ( ho 52 anni e sono un dipendente pubblico)
    2) Punti da attribuire invalidità.
    La ringrazio anticipatamente e poro cordiali saluti.

  10. Carissimo Rocco, grazie per avere utilizzato il servizio AcCResco Risponde Online. Brutto incidente il tuo, spero però che tu ora stia bene.
    La diagnosi è molto precisa. Voglio però chiederti alcune cose essenziali. L’ incidente di cui sei stato vittima è stato denunciato all’ assicuratore di chi ti ha investito ?
    Quanto tempo è trascorso dal giorno dell’ incidente?
    Durante questo lasso di tempo l’assicurazione ti ha contattato oppure non hai ricevuto da loro alcuna notizia ?
    Premetto che queste notizie sono fondamentali per verificare il tipo di assistenza da fornirti.
    In linea generale, il tuo infortunio è abbastanza grave. La quantificazione dell’ invalidità permanente deve necessariamente essere valutato da un medico legale, il quale è competente e autorevole nel determinare la percentuale di invalidità. Inoltre il risarcimento economico del danno prescinde da questa valutazione interesserà pure la sfera del danno biologico (menomazione-psicofisica) e del danno patrimoniale (attività esercitata).
    Pertanto, non è possibile, non conoscendo questi elementi darti un’ indiccazione di massima del risarcimento che ti spetterebbe. Nel caso specifico, se ancora non l’avessi fatto, ti consiglio di affidarti ad un tuo legale di fiducia per la tutela dei tuoi interessi. Quest’ ultimo sarà risarcito dalla compagnia dell’ autore del danno, in quanto responsabile.
    A tua disposizione per altre informazioni, ti saluto cordialmente.

  11. ho avuto un lieve incidente mentre uscivo da un parcheggio in retromarcia con un auto che sopraggiungeva nella stessa direzione. Naturalmente credo non ci siano dubbi sulla mia responsabilita.
    Con l’assicurazione ho una classe 1 senza incidenti da oltre 15 anni. In questo caso scatterà comunque la classe anche per il 1° incidente?
    Grazie
    Daniela

  12. Carissima Daniela, ti ringrazio di avere utilizzato il nostro servizio per il tuo quesito.
    E’ sempre spiacevole subire o provocare un incidente, la cosa importante è che riguardi solo i beni fisici e non le persone per il resto tutto si risolve.
    Complimenti perchè dalla classe di merito indicata, risulta che tu sei una delle tante assicurate modello, significa che non hai mai fatto incidenti. Per il tuo caso, la regola del Bonus/Malus se è questa la forma di assicurazione che viene applicata al tuo veicolo prevede una regola evolutiva che aumenta il premio in caso di o incidente o diminuisce in assenza. Perciò nel caso specifico dovrebbe aumentare e con esso anche la classe di merito che accresce mentre decresce in assenza.
    Dico dovrebbe, perchè la tua polizza potrebbe prevedere una condizione speciale chiamata “Bonus Protetto” o similiari. Nella fattispecie salvaguardia la classe di merito raggiunta, di solito la 1, dal verificarsi di incidenti e conseguentemente dall’aumento del premio e della stessa classe.
    In assenza di questa condizione la classe di merito assegnata, parlo di Classe Universale che riguarda tutte le compagnie, sarebbe la 3 con aumento di premio.
    Esiste poi un’ altra possibilità che il premio e la classe di merito non subiscano variazioni e ciòè l’applicazione del Decreto Bersani che stabilisce all’art. 4 ter che questi due elementi non possono variare quando la responsabilità è ripartita al 50% della totale, infatti il decreto recita con il termine di “effettiva responsabilità”. L’ atteggiamento delle compagnie in recepimento del predetto decreto, pertanto è quello di non applicare malus ed evoluzione della classe di merito nel caso sopraindicato.
    Perciò, non dovrebbe esserci per te alcuna variazione se la responsabilità accertata fosse il 50% nel caso contrario, ovvero di responsabilità totale, sia la classe di merito che il premio aumenterebbero, fatto salva l’esistenza della clausola Bonus Protetto.
    Aspetto tue eventuali considerazioni, in merito e ti saluto cordialmente

  13. Come prima cosa vorrei fare i complimenti per questo sito, che da una completa infomazione assicurativa e delle risposte ai tanti quesiti in maniera professionale e dettagliata. Il motivo per cui gli rivolgo particolare attenzione è dovuto al fatto che vorrei e spererei un giorno di lavorare nel settore assicurativo, anche se ultimamente noto che le compagnie stanno diventando sempre più esigenti con i clienti. UN mio amico mi raccontava che in famiglia posseggono un attestato di rischio di un’auto non assicurata da loro da più di un anno in quanto è stata venduta. Recatosi in agenzia ad assicurare un’altra auto oltre l’attestato viene richiesta la documentata vendita, e lui presenta copia dell’atto di vendita conservata a suo tempo. La direzione PRETENDE invece dal cliente il nuovo CDP ,con l’attuale proprietario perchè nemmeno la visura gli basta. Perchè l’assicurazione non va un pò più incontro ai suoi clienti? e se una persona non ha modo di procurare dal nuovo proprietario il suo CDP? E’ diventato per tutte le compagnie così o solo per chi vuole mettere i bastoni tra le ruote’

  14. Caro Serafino, ti ringrazio per i tuoi complimenti che sono preziosi per continuare a svolgere il nostro lavoro con passione e professionalità. Condivido molte delle cose che dici riguardo alle compagnie di assicurazione e ti ricordo che in questo blog recentemente ho toccato il problema della scarsa attenzione delle stesse ai loro clienti, perchè sin d’ora troppo protette dalle leggi prodotte a loro favore. Sicuramente il mercato assicurativo insieme a noi operatori deve evolversi di più e considerare maggiormente i rapporti con i clienti che consentono alle compagnie di realizzare il businnes. Se sei interessato al settore assicurativo, nel quale io opero da più di vent’anni, ti consiglio di provare. Il lavoro è appassionante e ti garantisce valore aggiunto sia alla tua personalità che anche alla società. Operare nelle assicurazioni, significa anche dare una valenza sociale ed economica a molte attività che non potrebbero intraprendere ricerca e sviluppo se non ci fosse la “rete di protezione delle assicurazioni”. Comunque frequenta un corso nella città in cui abiti e sperimenta questa bellissima attività che per il futuro richiede professionisti preparati e competenti. E’ una grande sfida.
    Le compagnie sono si esigenti e spesso pretestuose e bisogna faticare per segnare il passo. Comunque riguardo al quesito del tuo amico le disposizioni in corso non consentono di mantenere la classe di merito di un veicolo rimasto invenduto, vedasi a proposito la circolare 555 del 2005 che puoi reperire sul sito Isvap, che invita le compagnie a non applicare la classe CU (Classe Universale) 18 in caso di veicolo invenduto, bensì la CU 14 che è più favorevole al cliente. La stessa circolare dispone che in assenza anche di un passaggio di proprietà la compagnia non è tenuta ad applicare la classe di merito dell’attestazione posseduta e in corso, ma quella CU 18. Mentre in presenza di passaggio di proprietà la classe di assegnazione è la CU 14.
    La compagnia del tuo amico quindi non sta barando nè lo sta facendo tribulare, ma applica semplicemente quanto disposto dalle norme in vigore. Se leggerai la circolare 555 del 2005, vedrai nelle pagine che la sua consultazione è stata laboriosa ed articolata, in quanto sono intervenuti più soggetti: ISVAP, ANIA, SNA (Sindacato nazionale agenti) ed Associazioni consumatori. Tutti hanno concordato su questa scelta che è sembrata la più opportuna e sicura per tutti al fine di evitare che circolino veicoli provvisti di classi di merito non pertinenti o per aver duplicato attestazioni di rischio. Il rischio è grosso e pericoloso. Attualmente questa è l’unica norma che non ha subito modifiche sostanziali.
    P.S. Se vuoi cominciare a interessarti di assicurazioni puoi contribuire utilizzando il servizio COLLABORA CON ACCRESCO creato appositamente per dare spazio ai nostri lettori.
    Grazie ancora e a presto

  15. Carissimi amici, ho un quesito spinoso che mi perseguita da tempo riguardo il mio contratto di assicurazione. Da 15 anni la mia assicurazione mi attesta in classe di merito 1 per un autoveicolo di mia proprietà, quest’anno vorrei immatricolare e stipulare una assicurazione aggiuntiva per un ciclomotore, la mia sorpresa è stata quella di essermi riconosciuta, nonostante il mio profilo di rischio, la classe di ingresso 14 ! Ovviamente faccio riferimento al decreto bersani, art.134 / 4-bis, il quale attesta che non è lecito attribuire una classe di rischio peggiorativa rispetto a quella attuale contraendo assicurazione per un nuovo veicolo in aggiunta a quello preesistente. La norma specifica “tutti i veicoli a motore inclusi i natanti” ma non specifica se la possibilità di mantenere la classe di merito dipende o meno dal cambio di tipologia del veicolo (nel mio caso da 2 a 4 ruote). Cosa ne pensate ? Ho diritto ad entrare in classe 1 per assicurare un nuovo motociclo ? Attendo pazientemente e cordialmente risposta, grazie,

  16. Carissimo Paolo ti ringrazio di essere intervenuto nel nostro blog e di apportare il tuo contributo prezioso per la conoscenza di argomenti di pubblica utilità.
    L’argomento delle “liberalizzazione” ha tenuto banco per quasi un anno e si è concluso nel corrente anno, toccando svariati settori della nostra economia, tra cui le assicurazioni. Per quanto riguarda le assicurazioni ti ricordo che nel 2005 è stato approvato il Codice delle Assicurazioni che ha compendiato tutte le leggi e le norme in vigore riferite al campo assicurativo. La Legge Bersani ha interessato le assicurazioni modificando in parte anche il Codice delle Assicurazioni. Ad esempio il quesito da te posto riguardo le classi di merito bonus/malus hanno indotto il ministro a modificare l’art. 134 del codice inserendo il da te citato art. 4- bis che recita testualmente:
    L’ impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato”
    La norma è chiara e non ha bisogno di interpretazione in quanto definisce il tipo di veicolo da assicurare in quanto indica il testo “della medesima tipologia” ovvero automobile con automobile, motorino con motorino questo lo si può anche verificare sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico che immediatamente dopo l’approvazione della legge 40/2007 ha pubblicato un vademecum esplicativo a favore dei consumatori consultabile a questo link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpvUTxo4.pdf
    altro approfondimento sempre sullo stesso sito al llink : http://cittadinoconsumatore.sviluppoeconomico.gov.it/La%20legge/LEGGE_40.pdf#nameddest=art4
    che riporta le modifiche introdotte nella prima fase della proposta di legge.
    Inoltre in merito alla classe di merito da trasmettere ad altri veicoli di tipologia diversa, nella fattispecie tra automobile e motocicli si è pronunciato a proposito nel 2005 l’ ISVAP (Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni Private) che aveva indicato alle compagnie di assicurazione il comportamento da adottare nel caso sopraindicato , invitando le compagnie ad adottare una classe di merito più favorevole, ma non identica a quella di un’ altro veicolo di tipologia diversa posseduto dall’assicurato. La circolare emanata dall’ ISVAP era la n° 555 del 2005 e può essere letta nella sezione CONSUMATORE del sito Internet dell Istituto.
    Resto caro, Paolo a tua disposizione per qualsiasi altro chiarimento od approfondimento in merito alla questione e intanto ti saluto caramente.

  17. salve. Il mio quesito riguarda una recente circolare isvap che consente il mantenimento della classe di merito in caso di passaggio da una pluralità di comproprietari ad uno di essi. Bene sto notando che la stessa circolare viene interpretata dalle assicurazioni in maniera diversa, chi in modo chi in unaltro. Mi spiego PRIMA interpretazione: alcune compagnie obbligano che in caso di auto cointestata quando si fa un cambio vettura, anche quest’ultima deve essere acquistata da tutti i cointestatari del precedente veicolo. Viceversa in caso di sostituzione del contratto senza cambio veicolo consentono il mantenimento della classe B/M in caso di passaggio da una pluralità di comproprietari ad uno solo di essi. SECONDA interpretazione: Altre compagnie invece riconoscono il diritto alla conservazione della classe di merito maturata anche nel caso di vendita del veicolo assicurato operata da una pluralità di assicurati ed intestazione del veicolo da assicurare ad uno solo di essi. Ora se si è assicurati presso la “PRIMA interpretazione” e si vuol vendere un’auto cointestata di due persone e acquistare un’altra intestandola ad un solo dei due , si potrbbe fare ciò, con una dichiarazione dove si evince che appunto un cointestatario è disposto a rinunciare alla classe di merito facendola acquisire totalmente all’altro, o le direttive non lo potrbbero consentire ugualmente?! Ma se così fosse perchè l’isvap non da direttive più chiare per tutti? Spero di non essere stato troppo confusionario.

  18. Caro Serafino, noto con piacere che hai colto al balzo il mio invito a collaborare con AcCresco. I quesiti che presenti sono abbastanza impegnativi e possono essere di aiuto a molti nostri lettori.
    Il tuo quesito riguarda le classi merito bonus/malus di cui spesso l’ Isvap si è occupata invitando e spesso obbligando le compagnie ad adottare comportamenti non scoretti nei confronti dei loro clienti.
    Bisogna chiarire un aspetto. Innanzitutto un contratto assicurativo ha un contraente ed un intestatario al PRA. Questi possono essere la stessa persona o persone diverse, ovvero il contraente può essere Tizio e l’intestatario al PRA CAIO, come pure CAIO, SEMPRONIO ECC.

    La classe di merito che determina le regole evolutive del contratto, bonus se non faccio incidenti con conseguente riduzione di premio; malus se faccio incidenti con conseguente aumento del premio.

    La classe di merito viene assegnata all’intestatario al PRA cioè colui o coloro che risultano essere iscritti sul libretto di circolazione.

    Pertanto in caso di modifica del veicolo con conseguente modifica del contraente, il nuovo contratto conserverà la classe di merito del veicolo sostituito qualora l’intestatario al PRA sia o siano, tra quelli iscritti precedentemente al PRA sul contratto sostituito.

    Per dissipare qualsiasi dubbio l’ ISVAP in passato si è pronunciato chiarendo che la classe di merito di un contratto assicurativo sostituente uno precedente è quella appartenente ad uno o più iscritti al PRA sul vecchio contratto.

    A proposito si è pronunciato l’ ISVAP con la circolare 555/2005 che puoi scaricare dal sito dell’ istituto nella sezione Consumatori

    Ringraziandoti ancora della tua collaborazione, sperando in un tuo nuovo contributo. Ti saluto cordialmente

  19. Sempre in merito al passaggio della classe di merito da auto a ciclomotore, come mi hai gentilmente risposto. Citi la circolare emanata dall’ ISVAP n° 555 del 2005 come linea di guida per attribuire la nuova classe di merito, purtroppo nel sito dell’ISVAP è specificato che questa circolare è stata abrogata poichè sostituita dal regolamento in vigore dal 1°gennaio 2007. A questo punto mi sono perso, spulciando vedo che la classe di ingresso è sempre e comunque la 14 per una nuova tipologia di veicolo! Sembrerebbe quindi che si è tornati indietro, anche se hai un attestato di rischio buonissimo per un auto, se assicuri un motociclo ti trattano come un neopatentato.. ma le sembra possibile ? E’ lecito tutto ciò ? Mi perdoni lo sfogo, ma non sembra un atteggiamento giusto verso il consumatore. Nessuna possibilità di interpretare diversamente il regolamento nel passaggio della classe di merito da un autovettura ad un motociclo ? Grazie.

  20. Salve,
    Io sono attualmente comproprietario di un’ autovettura assieme a mio padre, l’ assicurazione è a nome suo, volevo sapere se posso togliere mio padre come proprietario e ottenere la classe assicurativa del componente famigliare con CU più bassa.

    Grazie

  21. Carissimo Paolo, mi dispiace se ti ho creato un pò di confusione. La circolare da me citata è stata la linea guida ripresa poi dal Codice delle Assicurazioni per regolare le classi di merito tra le diverse tipologie di veicoli. Anch’ io sono d’accordo con te sulla questione dei guidatori virtuosi, soprattutto in questi tempi che si verificano incidenti stradali con morti e guida di autovetture in stato di ebrezza. Anche lo SNA e le Associazioni Consumatori sono del nostro stesso avviso. Purtroppo le lobby assicurative presenti nel nostro paese, anche in Parlamento, tardano a riconoscere un diritto a coloro che si comportano in modo esemplare alla guida dei diversi veicoli, siano autovetture, ciclomotori, motocicli. Sono perfettamente d’accordo che va tutelato il singolo consumatore in tutta la sua sfera di “assicurato”. Confidiamo che dal prossimo anno gli agenti assicurativi essendo plurimandatari e legislativamente sganciati dalle compagnie possano indurre le stesse a riconoscere questi diritti, al fine di garantire veramente un servizio ai propri assicurati, riconoscendo delle possibilità seppur non offerte dalla legge o da imposizioni di autority, ovvero trattare il proprio cliente come il centro del businnes e adattare ad esso i propri prodotti e non viceversa: ovvero cliented oriented.
    Mi spiace, comunque, la tua richiesta non ha soluzioni soprattutto di “trasmettere” la classe di merito di un motociclo ad una autovettura e viceversa. Siccome però la tua voce come quella di molti è importante per esercitare il diritto di critica puoi avanzare le tue riserve all’ ISVAP- Via del Quirinale, 21- 00187 Roma o all’ indirizzo mail e-mail: scrivi@isvap.it in merito a quanto detto sin’ d’ora.
    Ti ringrazio ancora per la tua partecipazione, sono sempre a disposizione per altri approfondimenti e in attesa ti saluto calorosamente.

  22. Caro Alessio, ti ringrazio di partecipare alla discussione sul mio blog e di porre il tuo quesito.
    La domanda che mi poni, da come la interpreti, credo riguardi un veicolo che non vuoi sostituire con altro nuovo, ma riguardi lo stesso.
    Per beneficiare della classe di merito, essendo tu comproprietario, dovresti fare una voltura del veicolo a tua favore e mantenere la classe di merito più favorevole. Questo è possibile perchè la classe di merito, come ho già avuto modo di rispondere in questo blog, segue il proprietario o i proprietari del veicolo e non il contraente di polizza. Se invece il veicolo da assicurare fosse nuovo, non sussistono problemi al mantenimento della classe essendo il veicolo intestato solo a te e perchè già assicurato precedentemente come comproprietario al PRA.
    Va da sè poi che è possibile applicare in Decreto Bersani qualora tu e tuo padre siate conviventi, mantenendo sempre le regole del veicolo da sostituire e del veicolo nuovo.
    Se ha i bisogno di maggiori chiarimenti, scrivi nuovamente e sarò lieto di risponderti. Cari saluti

  23. si il veicolo rimarrebbe lo stesso, vorrei semplicemente fare l’ assicurazione a nome mio ma ottenere la classe di merito di mio padre che è la più bassa , io e mio padre siamo conviventi,
    ma per ottenere ciò è necessario fare il passaggio di proprietà da me e mio padre comproprietari a me unico proprietario o basterebbe spostare l’ assicurazione a nome mio mantenendo la comproprietà? spero di essere riuscito a spiegarmi bene.

    Grazie

  24. Alessio, se il veicolo rimane lo stesso, devi come ho detto nel post precedente volturare (trasferire la proprietà) del veicolo a te. Non riesco però a capire perchè vuoi trasferire la proprietà e l’assicurazione a te, in quanto nel futuro tu dovessi cambiare auto potresti se non già assegnata a tuo padre mantenere la classe di merito in caso cambiassi il veicolo. Diversamente devi necessariamente intestare il veicolo a te, perchè il trasferimento della contraenza della polizza, non ti consente di mantenere la classe di merito se questa come detto sopra è già stata utilizzata da tuo padre.
    Insomma se il veicolo rimane l’attuale e vuoi attribuire la classe di merito ad entrambi, a te e a tuo padre, uno deve intestarsi il veicolo l’altro se comprerà un nuovo veicolo potrà utilizzare la stessa classe di merito invocando il Decreto Bersani, purchè sia convivente, nel caso contrario non è possibile.
    Se vuoi altre informazioni,chiedi pure perchè AcCresco è il blog della competenza al vostro servizio

  25. buonasera!

  26. Grazie del saluto. Serafino benvenuto in AcCresco, posso esserti utile ? A presto

  27. Buonasera! Eccomi di nuovo! Spero di non esagerare con le domande, ma è che su questo campo vorrei avere il quadro chiaro su molte cose, e per quanto constatato dalle recenti risposte, cosa di cui la ringrazio sinceramente, mi rivolgo a Lei nuovamente. Riguardo al decreto Bersani sappiamo che la validità dell’ultimo attestato di rischio conseguito è di 5 anni in caso di cessazione di rischio, sospensione non seguita da riattivazione e mancato rinnovo del contratto. Ora nel caso in cui io assicuro un’auto in una nuova compagnia in classe di merito 3 e durante il corso assicurativo ho un sinistro, se decido di vendere l’auto e di farmi rimborsare il premio RCA, non arrivando alla scadenza di contratto, giustamente non mi viene nemmeno rilasciato l’attestato in classe 5! Volendo acquistare e assicurare in un secondo tempo un’altra auto quale classe mi verrà attribuita? La 3? E l’ultimo attestato lo deve rilasciare (in questo caso restituire ) la nuova compagnia, alla quale ho chiesto il rimborso per la risoluzione del contratto , ho bisogna richiedere un duplicato a quella precedente? La ringrazio

  28. Purtroppo mi rendo conto di non essere stato chiaro e mi scuso.
    La mia situazione è questa:
    Auto A di proprietà di mio padre , assicurata a nome suo con CU prima.
    Auto B di proprietà mia e di mio padre, assicurata a nome suo con CU sesta.
    Io e mio padre siamo conviventi.
    Io vorrei spostare l’ assicurazione dell’ auto B a nome mio ottenendo la CU migliore ciò la prima di mio padre.
    E’ possibile?
    Devo per forza di cose fare il passaggio di proprietà da comproprietari a me unico proprietario?
    Ti ringrazio ancora per la tua disponibilità e cortesia.

  29. Carissimo Serafino, la tua domanda è interessante.
    Quanto menzioni del Decreto Bersani è pertinente.
    A nostro avviso la norma suddetta presenta un’ area di incertezza.
    Presumendo quanto raccontato da te che tu venda il veicolo, dopo un incidente e pertanto non rinnovi l’assicurazione. Orbene siccome, come noto, l’assicuratore non rilascia l’attestazione di rischio per i contratti sospesi in corso di contratto, tu dovresti essere privo dell’attestazione di rischio. Premesso inoltre che il periodo di osservazione dell’assicurazione, cioè il periodo in cui vengono considerati gli incidenti che vanno a gravare il malus, decorre due mesi prima della scadenza annuale, innanzitutto bisognerà vedere se la vendita viene fatta prima o dopo questo momento.
    Da come dici tu potrà essere possibile stipulare un contratto nuovo con una nuova assicurazione solo dietro presentazione dell’attestazione di rischio valida in quel momento, ovvero richiesta di duplicato in assenza di tale titolo. Va da sè che la richiesta dovrà essere avanzata alla compagnia presso cui era depositato il contratto. Come detto all’inizio la norma prevede un’ incertezza perchè l’art. 134 comma 4 del Codice delle Assicurazioni non è stato nè abrogato nè modificato, comprendiamo pure il regolamento ISVAP n.4/2006 da cui si ricava l’impressione che la nuova normativa superi il concetto del “consegnare l’attestato all’assicuratore” per giungere a un ben diversa figura di “dare in visione la polizza all’assicuratore”, il che sarà senz’altro più favorevole agli assicurati ma che, ci permettiamo di osservare, dovrebbe essere formulato più chiaramente
    Un saluto e a presto !

  30. Carissimo Alessio, finalmente riusciamo a comprenderci.
    Però avevo già intuito il problema. La mia risposta rimane comunque invariata, cioè per provvedere all’assicurazione del veicolo B devi necessariamente effettuare un passaggio di proprietà, perchè come detto in precedenza la classe di merito si evolve osservando il proprietario o i comproprietari del veicolo. Inoltre il Decreto Bersani, non è applicabile a veicoli già assicurati, ma come recita la norma veicoli di prima immatricolazione al PRA o voltura al PRA.
    Quindi è indispensabile il passaggio di proprietà altrimenti la compagnia di assicurazione non ti stipula il contratto. In più per evitare che la compagnia consideri nuovamente il veicolo volturato già assicurato in precedenza presso di loro, consiglio di fare il passaggio di proprietà e poi assicurarsi presso una nuova compagnia, utilizzando il cd. Decreto Bersani, in quanto convivente. Un consiglio, valuta se il gioco vale la candela. Ovvero il risparmio che puoi avere utilizzando la classe 1 in rapporto ai costi per volturare a tuo favore il veicolo. Sicuramente sarà conveniente, ma prima di decidere fai anche questo calcolo.
    A presto !

  31. Buonasera! Mi scuso come prima cosa nel ritornare su un precedente quesito, ma vorrei capire bene la cosa.Come già detto io e mia madre che non facciamo più parte dello stesso nucleo familiare, abbiamo un’auto cointestata. Cosa che non le avevo detto è che quest’auto è assicurata in classe 1 a nome mio, infatti nel contratto di assicurazione risulto io come intestatario al pra che come contraente(persona più a rischio). Fra giorni acquisto un’ altra auto (senza vendere l’atra,quindi come seconda vettura) e per la grande confusione non so ancora se intestarla a me. Questo da quando L’assicurazione(la segretaria) oggi mi ha detto che sicuramente visto che la polizza segue già in toto i miei dati, l’auto la posso acquistare solo a nome mio e usufruire della stessa classe di merito secondo il decreto Bersani.Mi dà lei una delucidazione definitiva su tutto ciò? Il fatto che l’auto cointestata è assicurata con contratto solo a nome mio mi permette davvero di avere la stessa classe? cambia la situazione? si sta sbagliando? ognuno fa come vuole? (e poi ci va di mezzo l’assicurato) Volevo chiamare l’isvap per avere delle dritte,ma parlarci è difficilissimo, chiedo a lei gentilmente una risposta a tutto questo .Infinite gazie! PS un’assicurazione che attribuisce la classe agevolata sul secondo veicolo chiede il libretto dell’auto già assicurata oltre l’attestato e i documenti della nuova auto?

  32. Carissimo Serafino, non ti preoccupare puoi fare tutte le domande che vuoi. Il settore assicurativo come dimostri tu con la tua richiesta è un campo minato e non è facile districarsi. Noi operatori dobbiamo essere vicini agli utenti affinchè si colmino le distanze culturali dei luoghi comuni tra assicurati e assicuratori.
    L’ SVAP difficile da contattare ? Ma va ? Da quando ? Sempre, quando lo si cerca non c’è. Pensa che dovrebbe essere abolito insieme ad altre authority ma sopravvive grazie alle lobby. Ma non passerà tanto tempo . Da più parti si chiede che abbassi la saracinesca.
    Torniamo a noi. Andiamo per gradi: se ho ben capito tu possiedi un’ auto cointestata con tua mamma che non convive più con te e tu sei anche contraente della polizza. Sicuramente allora se cosi è l’attestazione è intestata a te e quindi sei in classe 1. Il decreto Bersani, stabilisce che se si acquista un’ulteriore veicolo della stessa tipologia di quello già assicurato, nuovo o usato, si ha diritto a mantenere la classe di merito risultante dall’ ultimo attestato di rischio in vigore. Questo vale anche per i familiari conviventi risultanti dallo stesso stato di famiglia.
    Non andare in confusione, stai calmo, la segretaria dell’assicurazione ti ha dato il consiglio giusto. Tu hai diritto ad assicurare il tuo nuovo veicolo mantenendo la classe di merito 1, che già possiedi per l’altra anche se cointestata. L’assicurazione non dovrebbe chiedere il libretto dell’auto assicurata per controllare la veridicità, ma sicuramente è un servizio utile , in quanto vale quanto risposto alla tua amica Luisa a proposito delle dichiarazioni inesatte e reticenti. Se le agenzie di assicurazioni controllassero insieme al loro cliente il libretto alla stipula del contratto, valutando preventivamente come e a chi intestare un veicolo, si eviterebbero tutti i malintesi di cui sei stato vittima.
    Comunque se vuoi altre informazioni private, mandami eventualmente una mail a info@accresco.it ti fornirò un numero telefonico a cui contattarmi per chiarire tutti i tuoi dubbi. A presto !

  33. la ringrazio tantissimo, ora sono più tranquillo! Ero davvero entrato in confusione perchè ho esposto la mia situazione ha diverse compagnie, è la risposta è stata negativa , inquanto sostengono che anche se la polizza dell’auto cointestata è a nome mio ,la seconda vettura deve essere acquistata da entrambi i comproprietari, per il fatto che non siamo più conviventi .Mi sa proprio che servirebbe molto più chiarezza da chi di competenza,proprio appunto per evitare come dice lei molte inesattezze e che alcune leggi diventano a discrezione.Grazie come sempre di tutto.

  34. Grazie dei complimenti Serafino. Intorno al decreto Bersani era inevitabile che si creasse molta confusione e qualche opportunismo. Comunque le regole non sono cambiate radicalmente, in quanto molte di queste erano già in corso prima di questa norma. Ripeto secondo me il decreto Bersani ha sancito di fatto la morte del bonus malus, in quanto chiunque abbia la qualifica di familiare convivente e acquisti un veicolo nuovo e/o usato della medesima tipologia di quello già assicurato ha diritto ad ottenere la classe di merito risultante dall’ultima attestazione più favorevole presente in famiglia. Non è vero che l’auto deve essere acquistata in proprietà, in quanto di ciò il decreto non menziona nulla.
    Serafino, ti consiglio di leggere quanto inserito nella sezione RISORSE UTILI – IL DECRETO BERSANI per chiarirti meglio le idee. Spesso è meglio informarsi, leggendo i testi di legge anche se costa fatica e tentare di capirne il senso, poi reperire materiale su internet e altri canali che commentino queste leggi. Senza fidarsi troppo di parere, magari non competenti. Continua a scriverci e a stimolare la nostra e la vostra curiosità. Solo così si può sensibilizzare su temi importanti e utili. A presto!

  35. ohhh, sapesse quante volte e volte ho riletto il decreto epiù lo faccio e più ho dubbi.In parte spero di essermeli tolti grazie alle sue attenzioni, infatti per la maggior parte riguardava il fatto della cointestazione diun’auto e l’applicazione della classe di merito di questa su un secondo mezzo.Vorrei chiudere l’argomento con delle verifiche, come un test per vedere se ho capito tutto.Le posso chiedere una cortesia ? di rispondere si o no ai 2 casi . Grazie per la pazienza! 1° caso: auto cointestata sul libretto ad A e a B che NON fanno più parte dello stesso nucleo familiare, con polizza rca in classe 1 intestata solo ad B( B infatti risulta contraente e intestatario pra sulla polizza ), in questo caso la seconda vettura la può acquistare B a nome suo e applicare la classe agevolata dell’auto cointeastata? 2° caso: uguale del primo solo che la seconda vettura invece di B (intestatario di polizza ) la vuole acquistare A, lo può fare anche lui con diritto alla classe agevolata?Seben si ricorda il mio primo quesito che le ho rivolto era su questo contesto, e allora mi aveva detto che condizione indispensabile è la convivenza non la comproprietà , ma in quali casi ?

  36. Caro Serafino, ti ringrazio della tua collaborazione.Certamente il decreto non è facile anche perchè noi siamo condizionati dall’ interpretazione che vorremmo dare noi e non la stessa legge.
    Per fare chiarezza una volta per tutte e rispondere ai tuoi test ti preciso meglio i termini per fruire dei vantaggi del decreto Bersani.
    Innanzitutto sgombriamo il campo da qualsivoglia considerazione in merito alla proprietà o alla comproprietà. Il predetto decreto non menziona in alcun modo il termine proprietà, ma solo esclusivamente di attestazione di rischio. Anzi per essere precisi l’attestazione può appartenere ad un proprio familiare che deve essere necessariamente convivente (per verifica l’assicurazione chiederà lo statodi famiglia) e in più il decreto non dice il migliore, bensì all’ ultimo scaduto. Per spiegarmi meglio, se in famiglia l’attestazione di rischio più favorevole è la 1 scaduta il 10 aprile e poi vi è un altra attestazione di rischio con classe 3 scaduta il 10 ottobre, la classe di merito che potrò utilizzare se devo assicurare oggi la mia nuova auto sarà la 3 perchè più vicina alla data di stipula del nuovo contratto.
    Perciò condizioni necessarie sono:
    1) attestazione di rischio appartenente ad un familiare
    2) convivenza con il soggetto sopraindicato, desunto da stato di
    famiglia;
    3) auto da assicurare nuova di prima immatricolazione o usata
    voltura al pra; ( i proprietari possono essere più di uno, uno di
    questi però godrà della miglior classe presente in famiglia)
    4) Veicolo da assicurare identico a quello già assicurato, a cui è
    legata la classe di merito: auto con auto, motociclo con motociclo,
    ciclomotore con ciclomotore.
    Tutte gli altri elementi non contribuiscono all’ applicazione del decreto Bersani.
    Sempre a tua disposizione, ringraziandoti per la tua partecipazione ti saluto cordialmente

    • salve,
      ho già scritto in precedenza e mi trovo qua a richiederle un ulteriore quisito.
      sono proprietario di un cane e possiedo relativa polizza di responsabilità civile del capofamiglia.
      il mio cane mentre era a passeggio con mia madre (che non risulta nel mio stesso stato di famiglia) ha morso un’altro cane di proprietà di un terzo.
      risulta coperto tale evento avendo quest’ultimo richiesto i danni per lesioni.
      grazie
      ti saluto corialmente!

      • Normalmente è precisata nelle condizioni l’evenienza in cui il cane cagioni danni a terzi quando affidato a persona diversa dall’assicurato

  37. E’ vero, il decreto riguardo l’agevolazione della seconda auto, nell’ assicurarla con una classe favorevole non parla di proprietà ma solo di attestazione di rischio, e solo questo già scaturisce confusione.L’art 134 comma 3, specfica che la classe di merito appartiene al proprietario del mezzo e non al contraente che può essere chiunque.Quindi se si dice che se sicompra una nuova auto per avere una classe agevolata ,l’attestazione che bisogna presentare all’assicurazione deve appartenere a un familiare, e che bisogna essere conviventi con il soggetto sopraindicato, sembra per certo che la classe appartenga al contraente o sbaglio? Quindi, secondo me, quando si vuole usufruire di questo decreto per un auto nuova,un’assicurazione dovrebbe richiedere oltre l’attestato anche il relativo libretto del veicolo assicurato, controllare il proprietario del mezzo (a colui che appartiene la classe) , che può essere persona diversa del contraente, e dire che la nuova auto per avere la stessa classe deve riportare o lo stesso proprietario del primo mezzo o un familiare convivente, e poi richiedere lo stato di famiglia. Perchè sono tante le persone ad avere attestato con contraente diverso dal proprietario dell’auto, e il contraente è irrilevante sulla classe di merito.Se davvero esaminiamo alla lettera ogni sua parola, dice pure che la seconda auto deve essere intestatao dalla persona già titolare di polizza o da UN componente del suo nucleo familiare , condivido il dubbio di Antonia.Infine per ultimo attestato di rischio conseguito io non intendevo l’ultimo utilizzato tra i tanti, (per chi possiede più veicoli)ma l’ultimo di un relativo veicolo che per motivi diversi non è stato rilasciato l’ulteriore,vendita rottamazione….ecc .Penso che questo decreto non ci voleva poi tanto a scriverlo decente

  38. quindi, non tenendo conto del contraente riportato sull’attestato, perchè non ha titolarità della classe di merito se è diverso dal l’intestatario al pra, in breve quando un’auto ha 2 comproprietati NON appartenenti allo stesso nucleo familiare , a chi e quando spetta l’agevolazione di avere la stessa classe sulla seconda e ulteriore auto? Cointestando l’ulteriore auto a entrambi ,è sicuro di si. Cointestando l’ulteriore auto a UNO dei due cè chi agevola il proprietario assicurato, cioè colui che dei 2 e titolare della polizza, consentendo di intestare l’auto o a nome suo anche di un suo familiare..QUINDI in breve per quello che ho capito in questi giorni, nel caso esposto di 2 comproprietari l’altra auto prende la stessa classe di quella già gia’ assicurata quando: gli intestatari dell’auto nuova sono1) gli stessi ed entrambi proprietari.2) solo il proprietario assicurato 3) un componente del nucleo familiare del proprietario assicurato.( anche se tutti i comproprietari dovrebbero avere gli stessi diritti)

  39. Caro Serafino mi trovi perfettamente d’accordo i decreti possono essere scritti meglio, ma questo purtroppo è un grosso limite di chi legifera, quello di rendere chiara l’interpretazione delle norme. C’ è anche però una comprensione, a volte degli stessi, troppo personalizzata, ovvero ognuno di noi vorrebbe che i decreti o le leggi in generale fossero fatte per sè in modo esclusivo.
    Torniamo al tuo commento, e riferendomi a quanto detto prima. La legge 990 ha sancito sin dal 1969 che la classe di merito appartenga la proprietario, pertanto è indiscutibile che il proprietario di un veicolo sia quello iscritto sul libretto. La stessa legge ha di fatto istituito la regola del bonus malus che ora con il decreto Bersani sta perdendo la sua peculirità, in quanto a chiunque è data la possibilità di godere di una classe di merito che non ha conquistato con il suo comportamento di guida attento e virtuoso, bensì appartiene ad un suo familiare, convivente. Il legislatore ha fissato questo vincolo affinchè non ci fossero licenze nell’ assegnare ad altri soggetti questo merito. Inoltre come ho già detto e secondo me, il decreto sta dribblando questa regola. Per concludere, le regole sono quelle che il decreto fissa e non altre, ognuno avoca a sè il diritto di ottenere una classe di un terzo anche se non convivente, cosa non consentita. La regola dell’attestazione è chiara e segue esclusivamente il proprietario, più il decreto fissa la validità della stessa per cinque anni, mentre prima era di dodici mesi. Infine questa attestazione da diritto ad un altro mio famigliare di godere di una classe di merito vantaggiosa, precisando però che si riferisce in caso di assicurazione di un ulteriore veicolo all’ ultima attestazione rilasciata dall’assicurazione in ordine di tempo. Tutte le altre casistiche che tu hai citato sono fatti che appartengono, spero, al passato mi riferisco a passaggi di classi non consentiti, anche prima esistevano le regole,ma qualcuno le disattendeva. Quindi un decreto non deve essere invocato solo per comodità propria ma deve essere rispettato anche se ci pone dei limiti che ci appaiono invalicabili.
    Grazie della tua pazienza e a presto !

  40. da tre mesi ho stipulato un contratto rca presso una nuova compagnia infatti il contratto mi scade a luglio 2008.ora mia figlia vuole assicurare una seconda auto a nome suo usufruendo della mia stessa classe di merito , ma non vuole assicurarla nella mia attuale compagnia. Può richiedere in questo caso il mio ultimo attestato conseguito alla mia ex compagnia? o gli creano problemi perchè io non sono più con loro ? non penso!

  41. Carissima Antonia, grazie del tuo quesito e ti rispondo subito.
    La domanda relativa all’assicurazione presso la tua compagnia trova risposta positiva in quanto il decreto Bersani che regola l’assicurazione con attestazione di rischio di un familiare convivente (risultante dallo stato di famiglia) e per un veicolo nuovo di prima immatricolazione al PRA o usato con voltura al PRA, dello stesso tipo; auto con auto, moto con moto, ciclomotore con ciclomotore, non menziona dove deve essere assicurato perchè questo rientra nella libera scelta del consumatore. La condizione è quella di presentare alla compagnia di assicurazione che dovrà stipulare il contratto l’ attestazione di rischio inviata al domicilio del contraente dell’altra assicurazione. Perciò, vai tranquilla, perchè non possono crearti problemi di sorta se sono rispettate queste condizioni.
    Fai una verifica e poi fammi sapere sarò lieto di darti assistenza. Nel frattempo ti saluto e ti aspetto nuovamente su AcCresco.

  42. leggendo la sua scheda mi è venuta una curiosità! Ma qual’è la sua compagnia? Lo so probabilmente non si può dire.Se in un contratto rca si inserisce la garanzia del conducente, quando egli ha un sinistro con ragione e resta infortunato, viene risarcito sia dalla sua polizza che dalla controparte giusto? Arrivederci

  43. Carissimo Serafino, non ci sono problemi a comunicarti il nome della compagnia per cui lavoro, ma preferisco farlo non attraverso questo strumento ma con una mail che ti invierò al tuo indirizzo di posta elettronica. L’appartenenza alla compagnia per cui lavoro per me non è mai stata questione di legame economico o finanziario. Lavorare per questa compagnia come per altre nel futuro, perchè come ben sai dal 2008 noi potremo rappresentare più compagnie e di fatto essere più vicini ai nostri clienti.
    Bravissimo Serafino, alla tua domanda ti sei già dato anche la risposta.
    E’ vero avere una copertura contro gli infortuni e subire un danno a causa di terzi è occasione per essere risarcito da entrambe le coperture assicurative. Quella del conducente con la polizza infortuni e per la responsabilità del terzo con la sua polizza RCA.
    Grazie ancora del tuo intervento e a presto su AcCresco.

  44. Buonasera.. Ho due quesiti:
    1 Ho acquistato un’auto nuova intesta a me (Francesca). Non ho mai avuto auto intestate e neppure rc auto intestate. Sono sempre state intestate a Nicola (convivente). L’assicurazioe dell’auto che ho acquistato la posso intestare a Nicola per usufruire di una classe bassa anche se l’auto è intestata a me???
    2 Nicola ha acquistato un auto usata che ha intestato alla società dove lui è legale rappresentante. La classe di merito può essere quella di Nicola come persona fisica o deve partire con la classe 14???

  45. Cara Francesca, benvenuta in AcCresco e grazie del tuo contributo.
    La risposta alla tua domanda è positiva. Il decreto Bersani, entrato in vigore quest’anno, permette di assicurare un veicolo, della stessa tipologia di quello già assicurato ovvero auto con auto, moto con moto, ciclomotore con ciclomotore, nuovo di prima immatricolazione al PRA o usato con voltura al PRA utilizzando la classe di merito che appartiene ad un familiare, che deve essere convivente cioè risultante dal suo stato di famiglia. Ricorrendo questi presupposti è possibile assicurare un nuovo veicolo, anche se il precedente era intestato ad altro componente familiare convivente, con la classe di merito di quest’ultimo.
    Per quanto riguarda il quesito del punto 2 la risposta è negativa in quanto il decreto Bersani è applicabile solo esclusivamente alle persone fisiche, quindi sono escluse le società di qualsiasi tipo.
    Nel caso di specie la classe di assegnazione sarà la 14. Puoi valutare con la compagnia presso, cui siete assicurati, se per l’auto che intendete assicurare sono previste delle agevolazioni particolari, considerato, se così è , che avete assicurato altri mezzi. In caso contrario verrà applicato quanto detto prima.
    Sono comunque a tua disposizione per altre informazioni e chiarimenti ti invito nuovamente in AcCresco e ti saluto

  46. Salve,
    sono Salvatore e ho un problema relativo al trasferimento di una polizza.
    Sono possessore di 2 auto e devo trasferire la polizza dalla Fiat Panda alla Fiat Uno e tenere la Fiat Panda ferma nel garage.
    Mi sapete indicare la procedura da seguire?

  47. Carissimo Salvatore, benvenuto e grazie del tuo contributo.
    Allora, tu vuoi trasferire l’assicurazione della Fiat Panda e alla Fiat Uno, probabilmente per godere della più favorevole classe di merito.
    Innanzitutto bisogna vedere la scadenza temporale delle due polizze e poi se la Fiat Panda la vorrai assicurare ancora oppure cosa farne ?
    Se riesci a darmi queste risposte, indicandomi le scadenze e le eventuali classi di merito sarò ben lieto di indicarti la procedura.
    Grazie di nuovo e a presto su AcCresco

  48. Salve,
    Sono proprietario di un’auto e sono in 14° classe. Volendo sfruttare il decreto Bersani per ottenere la 1° classe, posso vendere l’auto a mio padre già proprietario di un’altra auto e dopo un anno riacquistarla da lui, in modo che anche io acquisisca definitivamente la 1° classe?

  49. buonasera.io ho una macchina intestata a mia mamma mentre l’assicurazuone è a nome di mio padre.se dovesse mancare uno dei miei genitori ( spero più tardi possibile ) come mi devo comportare.grazie

  50. Caro Gianluca, benvenuto in AcCresco e grazie della tua partecipazione. Spesso nel sito abbiamo parlato dell’argomento che tu mi sottoponi. Se vuoi verificare guarda lo scambio di commenti tra il sottoscritto e Serafino che è stato il più tenace nell’ approfondire.
    Il decreto Bersani parla di nuovo contratto, pertanto si tratta a tutti gli effetti di un contratto relativo ad un veicolo mai stato assicurato. L’espediente da te suggerito, potrebbe, sicurament e già lo prevederanno, indurre le compagnie a verificare attraverso la targa l’esistenza di un contratto precedente con il rischio di dover riprendere il nuovo alle nuove condizioni tariffarie, ovvero con ingresso alla classe 14. Non dimenticare poi che l’assicurato è responsabile di eventuali dichiarazioni inesatte e reticenti in merito al rischio e qualora la compagnia scoprisse,, purtroppo in caso di incidente questo espediente, potrebbe pagare il danno in proporzione al premio incassato e a quello che sarebbe dovuto essere oppure, peggio, non pagarlo affatto. Pertanto valuta bene ciò che vuoi fare, ma nel caso contrario forse è meglio aspettare il momento in cui cambierai il veicolo.
    Se non sono stato chiaro, chiedimi ulteriori approfondimenti sarò lieto di aiutarti, nel frattempo ti porgo cordiali saluti e ti aspetto nuovamente su AcCresco.

  51. Caro Enrico, ti dò il benvenuto sul AcCresco e grazie del tuo intervento. Vista la telegraficità del tuo commento, per risponderti adeguatamente mi dovresti chiarire il senso dello stesso, ovvero se dal punto di vista assicurativo o legale.
    Quando avrò maggiori elementi sarò lieto di risponderti in modo preciso e puntuale.
    Ti aspetto ancora su AcCresco e a presto !

  52. Mi scusi se mi intrometto anche nei quesiti altrui….,ma nel caso di Gianluca che poverino paga tanto perchè ha la 14, fin quando vende l’auto al padre che ha altre due auto in classe 1 , e la fa assicurare da quest’ultimo (nuovo proprietario del mezzo ) nella stessa classe di merito, è nella totale regolarilità giusto ? Il problema sussiste se riacquistando Gianluca lo stesso veicolo,( come poi risulterebbe dal libretto: prima Gianluca poi il padre e poi di nuovo Gianluca), nel momento in cui lui lo vorrebbe riassicurare ( giustamente con uno degli attestati del padre, ma anche ammettiamo di un suo altro familiare )trova difficoltà perchè non si tratterebbe per lui di ulteriore veicolo perchè precedentemente da come si nota sul libretto di sua proprietà? So che non sarebbero miei problemi ma mi piace capire come funziona in questi casi . Grazie mille

  53. Grazie allo staff di acCresco per la risposta. Inoltre per quanto riguarda Serafino non ho nulla da scusarti, mi fa piacere che la questione sollevata possa interessare anche ad altri. Ciao

  54. salve.mi spiego meglio.l’ auto è di proprietà di mia mamma mentre l’assicurazione è intestata a mio padre.vorrei cambiare auto e volevo sapere se l’assicurazione si può cointestare per poi un giorno passarla sotto al mio nome.visto che ho 40 anni e da quando avevo 18 anni che ho questa poliza e non ho mai avuto un incidente mi sembra assurdo che debba riniziare dalla 14° classe sia perchè cambio l’auto intestandola a me o perchè (toccando ferro) mio padre muoia.spero di essere stato abbastanza chiaro.grazie

  55. Scusate il ritardo, ma sono stato impegnato nella manutenzione del sito.
    Rispondo per primo al carissimo Serafino sempre puntuale a cogliere tutto quello che transita su AcCresco. Grazie Serafino di essere un affezionato amico.
    Quello che sostieni tu potrebbe essere vero, se non ci fosse il decreto di mezzo.
    Come più volte ti ho sottolineato, i contratti assicurativi sono disciplinati per la loro stipulazione dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Pertanto, se il decreto dispone che l’assicurazione deve riguardare un nuovo contratto, significa che riguarda un veicolo non precedentemente assicurato.
    Ognuno poi è responsabile delle dichiarazioni e dei documenti che presenta all’ assicuratore. Attenzione però come già detto più volte alla trappola che gli articoli sopraindicati tendono a chi è menzognero o peggio reticente.
    Potrebbe subire da parte dell’assicuratore il pagamento di un danno in proporzione oppure peggio ancora non pagarlo.
    Carissimo Serafino cerca con Google questi due articoli e leggili attentamente, insieme a questi perchè poi viene citato leggiti anche l’ Art. 1898 del Codice Civile.
    Aspetto tue considerazioni e osservazioni per continuare la nostra discussione su AcCresco. A presto !

  56. Carissimo Gianluca, grazie del tuo apprezzamento e grazie anche della tua comprensione e partecipazione agli interventi dei nostri amici.
    Sicuramente quanto fa Serafino gli rende merito, perchè nonostante i suoi dubbi non si arrende alla timidezza e chiede a chi a più competenza ed esperienza in un settore che come vedete dai commenti è molto ostico.
    Grazie a Gianluca e Serafino per quanto vorrete ancora proporci nel futuro.
    Perchè non introducete un argomento nella rubrica: DI COSA PARLIAMO- ACCRESCO TI ASCOLTA.
    FORZA E A PRESTO!!!

  57. Caro Enrico è arrivato il tuo turno. Oggi su AcCresco come puoi notare la fila si è allungata. Spero comunque che siamo in tabella di marcia.
    Allora, come per tutti gli altri amici, se acquisti un nuovo veicolo e sei convivente con i tuoi familiari puoi godere dei benefici del decreto Bersani che consente ad un familiare convivente di stipulare un nuovo contratto assicurativo, con la classe di merito di un altro familiare. In questo caso non è necessario cointestare al PRA il nuovo veicolo da assicurare
    Se non ciò non fosse così, tu puoi comunque acquistare un nuovo veicolo e cointestarlo anche a te, e stipulare l’assicurazione come contraente tu e intestatari al PRA sia tu che tuo Padre. Attenzione questo è importante perchè la classe di merito viene valutata sul proprietario/i e non sul contraente della polizza che può cambiare, per assurdo ogni anno, mentre il/gli intestatario/i al PRA è più impegnativo.
    Credo di avere soddisfatto la tua richiesta se così non fosse ti rinnovo l’invito a contattarmi e nel frattempo ti saluto.
    A presto su AcCresco!

  58. come ha capito che sono timido? Per capire meglio tutti, il decreto ci permette di assicurare un ulteriore auto, o di prima immatricolazione o dopo voltura al pra. PRIMO CASO: ho un auto classe 1, acquisto un’altra usata( naturalmente assicurata precedentemente dall’ex proprietario).L’auto la intesto a nome mio e l’assicurazione mi stipula la polizza con la classe 1 dell’altra auto che ho, perchè si tratta di nuovo contratto e specificatamente di veicolo assicurato da me per la prima volta dopo voltura . Tutto giusto? SECONDO CASO: ho due auto, vado in crisi economica e decido di venderne una, dopo due anni decido di riacquistarla,e assicurarla con la classe dell’auto che mi sono tenuto, in questo caso anche se faccio , dell’auto venduta,di nuovo voltura a mio nome, la polizza nuova non è nuovo contratto? O perchè l’auto era mia in passato non è nuovo contratto? Quindi per veicolo NON PRECEDENTEMENTE ASSICURATO lei intende dalla stessa persona?

  59. Olà Serafino sempre attivo e propositivo. Come ho fatto a capire che sei timido ? Dal tuo modo di proporre quesiti. Un giorno ti spiegherò, quando avrò imparato a conoscerti meglio.
    Allora in merito a quanto dici tu e per rispondere anche a Luisa che vedo posta dal tuo stesso indirizzo mail, ti preciso che il decreto in questione riguardo al VEICOLO NON PRECEDENTEMENTE ASSICURATO è un pò vago e sibillino. Le compagnie comunque stanno verificando questa applicazione e hanno chiesto chiarimenti allo scopo.
    L’ ISVAP recentemente interpellato dallo SNA (Sindacato Nazionale Agenti ) in merito all’ applicazione di questa norma ha risposto quanto riportato nella nota che pubblico anche nella sezione “RISORSE UTILI – IL DECRETO BERSANI. Anche questa norma non è molto chiara come puoi vedere, potevano scrivere se valida o meno per i veicoli precedentemente assicurati. Invece lasciano intendere che condizione necessaria è che l’ auto da assicurare sia dello stesso tipo e di un componente familiare stabilmente convivente. Staremo a vedere come si comporteranno le compagnie essendo la norma sibillina, ostacoleranno l’assicurazione di un veicolo già assicurato, volturato per godere una classe di merito più favorevole.
    La querelle con l’ISVAP continuerà, in quanto per l’ ennesima volta di poteva essere più chiari. Chissà perchè costa così tanto.
    Ti tengo comunque informato e a breve ti risponderò. Ciao e a presto su AcCresco.

  60. Ho letto con molto interesse diversi argomenti trattati in questa pagina e vorrei proporre anche la mia situazione chiedendo consiglio su come agire:

    – ho appena venduto un’auto con assicurazione intestata a me e con classe di merito 5 e non ho intenzione di acquistare un’altra auto

    – possiedo uno scooterone intestato a mio padre sia come proprietà che come polizza assicurativa (classe 8) ma che guido sempre e solo io

    – ora sto per vendere questo scooterone per acquistarne uno nuovo, possibilmente vorrei intestarlo a me, ma vorrei mantenere la classe 8 invece di ripartire dalla 14

    – io e mio padre abbiamo residenza diversa (quindi niente decreto Bersani)

    C’è un modo per continuare ad usare la classe di mio padre?
    Per esempio se cointestassi la proprietà del nuovo scooter a me e mio padre potrei continuare ad usare l’assicurazione già esistente e poi alla prossima scadenza della polizza traseferire la polizza a nome mio?
    Oppure cosa mi consigliate?

    Un saluto,
    Alex.

  61. PER ALESSANDRO
    Benvenuto e grazie della tua richiesta.
    Come dici bene tu puoi cambiare lo scooterone, mantenendo anche la proprietà del veicolo a tuo padre, come già sulla moto che venderai.
    Il decreto Bersani non è applicabile perchè non familiare convivente, anche se è agli effetti un nuovo contratto assicurativo e la tipologia del mezzo è la stessa.
    Infine la cointestazione non è elemento sufficiente perchè alla scadenza annuale del contratto tu possa “appropriarti” della classe di merito. Anche se il decreto nello specifico è molto sibillino e interpretativo, l’ uso delle compagnie è quello di non assegnare una classe di merito favorevole ad un veicolo già assicurato, con una storia assicurativa alle spalle, ed un contratto esistente sullo stesso veicolo.
    A proposito ti invito a leggere sia il post di Gino qui sopra che ti testimonia la risposta della compagnia di assicurazione che il post inserito nella Home Page del sito a cui ti rimando con il link https://accresco.wordpress.com/2007/11/11/decreto-bersani-e-applicabilita-dellart-5/
    Attenzione poi a questi giri strani di polizze di veicoli già assicurati, perchè in caso di danno qualsiasi liquidatore potrebbe eccepire in merito alle dichiarazioni del contraente al momento della stipula del contratto. Anche di questo abbiamo parlato nei nostri commenti che puoi trovare all’interno di AcCresco.
    Sono sempre disponibile ad ulteriori chiarimenti e intanto ti saluto

  62. PER GINO
    Carissimo Gino, benvenuto in AcCresco e grazie delle tua esperienza che ci serviva per testimoniare quanto detto dal sottoscritto in questi giorni a proposito del decreto Bersani e in particolare riguardo alla stipula di polizze in ossequio a detto decreto riferito però a veicoli precedentemente assicurati, con storia assicurativa già esistente anche se assicurati presso altre imprese. Il tuo commento prova il comportamento che adottano le compagnie in merito alla questione. Dal mio punto di vista di assicuratore è giusto, chi mi ha seguito sa che non sempre sostengo l’operato delle imprese. In questo caso sì. Più volte ho sostenuto che il decreto Bersani da un lato consente alle famiglie di risparmiare sul costo delle polizze dall’altro però di fatto sta dribblando il bonus malus e le classi di merito, in quanto assegna la classe di un meritovole ad un altro che ancora non ha dato prova di virtuosismo alla guida di un veicolo.
    Di fatto il decreto in parola non è molto chiaro in proposito, perchè menziona il termine “nuovo contratto assicurativo”, però lascia moltissimi dubbi su questa interpretazione. Va da sè che i consumatori, hanno dato quella più estensiva e cioè quella che anche tu hai sostenuto nel tuo commento.
    Inoltre proprio ieri, cadi a fagiolo, ho commentato l’articolo 5 del Decreto Bersani esponendo quanto tu mi chiedi di chiarire con il tuo post. La risposta è nell’ articolo di ieri che ti invito a leggere per agevolarti ti indico il link https://accresco.wordpress.com/2007/11/11/decreto-bersani-e-applicabilita-dellart-5/
    inoltre ti consiglio di leggere anche il post di Alessandro e la mia risposta che pone il tuo stesso problema.
    Attenzione come ho detto poi ad Alessandro ai liquidatori delle compagnie che potrebbero eccepire questi comportamenti annoverandoli tra quelli menzionati dagli art. 1392 e 1393 del codice civile, abbiamo parlato anche di questi, con conseguenze spiacevoli in quanto si riferiscono alle dichiarazioni inesatte e reticenti degli assicurati che comportano il pagamento di un danno in misura parziale o addirittura nulla. Sicuramente le compagnie forniranno a questi soggetti istruzioni particolari per controllare la vita di una polizza assicurativa e attraverso questo accertamento catturare qualcuno nella rete e pretendere la modifica del contratto con le condizioni esistenti all’origine della stessa.
    Resto a tua disposizione e in attesa ti invito a seguirci su AcCresco e ti porgo un caloroso saluto

  63. Salve, sono sempre io, volevo porvi una soluzione alla mia questione, sperando che in questo caso sia fattibile.
    Abbiamo detto che io sono proprietario di un’auto e sono in classe 14. Mio padre ha un’altra auto di sua proprietà in classe 1. Abbiamo detto anche che è una cosa da escludere vendere la mia auto a mio padre e poi riacquistarla. Però se io vendessi la mia auto a mio padre, e dopo qualche giorno lui vendesse la sua auto a me, lui resterebbe in 1, ed anche io salirei in prima classe. A questo punto lui sarebbe proprietario della mia auto (che utilizzerei io) ed io sarei proprietario della sua auto (che utilizza lui). In questo modo dovrei rientrare nel decreto Bersani. Che ne dite????

  64. Salve a tutti, trovo questo forum molto interessante, e le risposte ai quesiti posti dagli utenti professionali e complete.
    Avrei un quesito di non facile soluzione: una coppia di coniugi hanno l’auto cointestata e l’assicurazione RCA cointestata. Il marito vuole disdire la sua assicurazione.
    Cosa succede in caso di sinistro stradale essendo, comunque, l’auto cointestata? Il marito viene chiamato in solido con la moglie e l’assicurazione per il risarcimento del danno ?
    In questo caso, può legittimamente diffidare la moglie dal circolare, in seguito alla disdetta dall’assicurazione ?
    Grazie in anticipo per le risposte.
    Sergio

  65. PER GIANLUCA

    Ribenvenuto Gianluca. Vedo che i miei lettori sono assai intraprendenti, ma che apprendono le regole velocemente.
    Quanto tu dici alla fine del tuo commento è possibile, con una sottolineatura, cioè che la classe di merito 1 non è tua bensì di tuo padre. Tu puoi riutilizzarla solo in seguito all’acquisto di un nuovo veicolo da assicurare e che sia ancora convivente stabilmente nello stesso nucleo familiare. L’ ultima parte del tuo commento non la comprendo appieno. La proprietà come detto spesso non costituisce l’esclusione dell’ utilizzo da parte di altri, ma solo un riferimento per attribuire la classe di merito.
    Siccome il tuo post non l’ho molto assimilato nel caso volessi ulteriori ragguagli ti invito a scrivermi nuovamente e a presto su AcCresco.

  66. PER SERGIO
    Carissimo Sergio, benvenuto in AcCresco grazie dei tuoi complimenti che ci vogliamo meritare solo fornendo servizi utili e professionali a nostri lettori che sono la linfa del sito e lo stimolo a fare meglio. Grazie e vengo ad affrontare il tuo quesito.
    L’ assicurazione RCA, obbligatoria per i veicoli a motore, è regolata dalla legge 990 del 1969. Questa legge impone che il proprietario di un veicolo assicuri lo stesso, presso una compagnia di assicurazioni,per i rischi della circolazione arrecati a terzi. Nel novero dei terzi, sono stati compresi nel 1994 anche i familiari trasportati sul veicolo. Quindi trasportare i propri familiari a bordo della propria autovettura consente ti garantirli dai danni subiti durante la circolazione anche a causa delle responsabilità del conducente che può essere un familiare convivente.
    I danni a terzi sono risarciti attraverso dei massimali di garanzia che possono essere simili per sinistro, persone e cose o diversi per ogni voce. La legge impone inoltre l’applicazione di un massimale minimo sotto cui non è possibile contrarre una polizza assicurativa. La premessa per dirti che in caso di incidente, la responsabilità civile verso terzi ricade sul proprietario o sui proprietari dell’ autovettura, indipendentemente dal loro rapporto familiare, in questo caso marito e moglie. Pertanto nel caso da te citato entrambi sono solidali nel risarcire il danno al terzo danneggiato, la disdetta di uno non ha valore. Non capisco però il senso perchè la disdetta operata da uno dei due soggetti contraenti inficia di fatto il contratto e lo rende inoperante però per entrambi e non solo per uno di essi.
    Credo di avere risposto al tuo quesito se così non fosse ti invito a riscrivermi per approfondire meglio l’argomento.
    A presto su AcCresco !

  67. Salve. Forse non sono stato chiaro. Io sono proprietario di auto per facilità la chiamo “A” e sono in 14 classe. Mio padre proprietario auto “B” in 1 classe.
    1) Io vendo auto A a mio padre (prima voltura dell’auto) e lui naturalmente sull’auto A farà una nuova assicurazione che gli garantirà la prima classe come l’auto B. Giusto?
    2) Dopo un po’ vende l’auto B (prima voltura dell’auto) a me ed io andando a fare l’assicurazione dovrei ottenere la classe 1 perché ho comprato un’auto usata e sono convivente.

    A questo punto io sono proprietario dell’auto B e mio padre dell’auto A. Quindi in questo modo dovrei avere acquisito la 1° classe per sempre…spero di si…o forse non ho capito nulla del decreto. 🙂

  68. Scusate l’intrusione ma volevo specificare che ieri alcune compagnie mi hanno riferito che la voltura tra familiari conviventi ora è possibile, quindi forse gianluca può fare tutto quello sopra esposto e non escluderei che allora non possa anche riacquistare l’auto A usufruendo della prima, non per forza la B. Come sarebbe bello un pò di chiarezza su certe cose!

  69. PER GIANLUCA E SERAFINO

    Carissimo Gianluca al quesito che mi poni ti ho già risposto nel mio post precedente, così come a Serafino che ho suggerito come a te di leggerti il post pubblicato in Home page del sito e che ti rimando al link https://accresco.wordpress.com/2007/11/11/decreto-bersani-e-applicabilita-dellart-5/
    Come già detto in precedenza attualmente intorno a questo argomento si fa molta confusione. Vedi quello che ti risponde Serafino. Lui stesso conferma il comportamento non omogeneo delle compagnie. L’orientamento dei consumatori è quello che suggerisce Gianluca, l’ interpretazione di numerose compagnie è quello che si deve trattare di un veicolo a tutti gli effetti mai assicurato.
    Comunque considerata l’attendibilità di quanto riferisce Serafino, secondo me prima di effettuare determinati passaggi di auto con auto, chiedere conferma alla compagnia presso cui si vuole assicurare il veicolo, precisando che lo stesso è stato volturato tra familiari conviventi. Seguirò l’ evolversi e presto faremo una piccola indagine fra le compagnie per fare questa verifica.
    Voi intanto teneteci informati e dateci notizie di quali compagnie si tratta, Per favore non limitatevi a dire che è possibile ma diteci anche il loro nome. Grazie farete un servizio a tutti gli amici di AcCresco. A presto

  70. PER FRANCESCA
    Carissima Francesca, benvenuta in AcCresco e grazie della tua partecipazione.
    Nel tuo commento dici di avere causato un incidente e di non trovarlo riportato sulla tua attestazione di rischio.
    L’ attestazione di rischio riporta i sinistri causati dal conducente del veicolo assicurato e che vanno a carico del proprietario del veicolo, che è anche il titolare dell’attestazione, durante un periodo chiamato “periodo di osservazione” Il periodo di osservazione, che è stato ridotto a due mesi dai precedenti tre dal codice delle assicurazioni, quindi termina due mesi, ovvero sessanta giorni, prima della scadenza annuale. In termini pratici questo periodo di valutazione dura 10 mesi. I sinistri liquidati in questo periodo, 10 mesi, compariranno sull’ attestazione, quelli che si sono verificati nel periodo neutro, ultimi due mesi, verranno addebitati all’ anno successivo. Per fare un esempio: Contratto di assicurazione che decorre il 1 gennaio 2007 e termina il 1 gennaio 2008. Il 20 ottobre 2007 si verifica un sinistro con colpa del conducente, la compagnia il 30 ottobre liquida il sinistro e addebita il malus all’ assicurato. L’ assicurato il 1 gennaio 2008 si vedrà la sua classe di merito modificata per effetto di un sinistro. Se la compagnia avesse liquidato il danno il 1 novembre 2007, scaduti i 10 mesi, l’ aumento avverrà in occasione della scadenza del 1 gennaio 2009.
    Qualora si fosse verificato ciò, se nel frattempo cambi compagnia, consegnando l’attestazione con la classe di merito precedente non subirai nessuna rettifica ne ora, nè in futuro, perchè la precedente compagnia non rilascerà più alcuna attestazione in quanto il contratto è già stato regolarmente stipulato presso altra impresa.
    Se non ti è chiaro qualche passaggio, riscrivimi e ti chiarirò al meglio i tuoi dubbi.
    A presto su AcCresco !

  71. salve, vorrei porvi un quesito. Mio padre è proprietario dell’auto che utilizzo io abitualmente. Ho saputo che con la nuova legge bersani posso entrare in possesso della classe assicurativa di mio padre se faccio parte del suo stato di famiglia. La mia domanda è la segunte: posso intestare a me l’assicurazione dell’auto e lasciare intestato a lui la proprietà dell’auto?
    grazie

  72. PER ALESSANDRO

    Carissimo Alessandro, benvenuto su AcCresco e grazie del tuo contributo.
    Il decreto Bersani è applicabile a chi acquista un nuovo veicolo della stessa tipologia di uno già assicurato (auto con auto, moto con moto, ciclomotore con ciclomotore) e utilizza la classe di merito di un familiare convivente stabile nel proprio nucleo familiare. Ciò riguarda sia un veicolo nuovo che usato.
    La risposta relativa alla tua domanda è negativa in quanto la classe di merito segue il proprietario del veicolo che in questo caso è tuo padre, mentre il contraente non ha nessun titolo sulla classe di merito se non è proprietario o comproprietario. La cosa ha valore come dicevo più sopra se acquisti un nuovo veicolo in aggiunta a quello attuale.
    Sono comunque a tua disposizione per qualsiasi altro chiarimento e ti aspetto nuovamente su AcCresco.
    P.S. Puoi approfondire sul sito nella sezione RISORSE UTILI – IL DECRETO BERSANI a cui ti rimando con il link: https://accresco.wordpress.com/i-corsi/

  73. grazie mille per la delucidazione. ti faccio un’altra domanda. posso allora cointestare la polizza assicurativa di mio padre anche a me? a lui rimarrebbe la classe fin’ora acquisita?

    grazie ancora

  74. PER ALESSANDRO

    Benvenuto nuovamente su AcCresco, e grazie del tuo commento. Carissimo Alessandro, senz’ altro si. Ma come ti ho già detto è inutile intestarla a tuo padre, perchè comunque la classe di merito gli appartiene di diritto essendo il proprietario del veicolo. Il contraente è solo colui che stipula il contratto e può essere un estraneo, anche alla vostra famiglia, per assurdo. Nuovamente un saluto e a presto su AcCresco.

  75. Salve,
    mi sto chiedendo cosa significhi la dicitura “componente stabilmente convinvente” tratta dall’articolo 5 del decreto Bersani.

    Il mio caso è questo, vivo da solo ed uso lo scooterone di mio padre da anni, ora ne devo comprare uno nuovo e vorrei mantenere la classe assicurativa che finora è stata intestata a mio padre (ma che alla fine ho maturato io non facendo mai incidenti).

    Se risposrtassi la mia residenza a casa dei miei (che tra l’altro è a neanche 1 km da casa mia) ed acquistassi il nuovo scooterone, avrei diritto alla stessa classe di mio padre? Come si identifica un componente “stabilmente convivente”?

    Cari saluti,
    Alex.

  76. DONATO LIMITONE

    salve,
    vorrei chiedervi gentilmente delle delucidazioni e consigli su come comportarmi in merito al seguente accadimento,
    PREMETTO che sono invalido CIVILE ed in possesso di una auto nuova acquistata ad AGOSTO 2006 inizialmente assicurata per i primi sei mesi fino a FEBBRAIO 2007 ma in seguito non essendo stata affatto usata e ferma in garage non ho provveduto al rinnovo della polizza assicurativa essendo fra l’altro molto costosa.
    Adesso procedo alla descrizione di quanto accadutomi:
    IL 02.10.2007 verso le ore 12,30 mio fratello avendo l’auto rotta mi ha chiesto in prestito l’auto nuova dovendo portare mia madre a fare deglli accertamenti in ospedale, io glielo’ concessa avvisandolo pero’ che l’auto era priva di assicurazione e quindi doveva stare attento nella guida, e nel caso dovesse utilizzarla di recarsi immediatamente presso l’agenzia di assicurazioni per stipulare la polizza assicurativa.
    VERSO LE ORE 14,30 dello stesso giorno mio fratello prende l’auto e si reca in ospedale con a bordo mia madre per gli accertamenti, ma mentre era alla guida dell’autoveicolo subiva l’urto da parte di un MOTOCICLO guidato da un SIGNORE il quale aveva avuto in prestito il suddetto MOTOCICLO, e al momento dell’urto si rende conto di aver TORTO MARCIO , IN QUANTO PROCEDEVA AD ALTA VELOCITA SENZA CASCO E NON DANDO LA PRECEDENZA A DESTRA ED AFFFERMA CHE COMUNICHERA’ AL PROPRIETARIO DELLA MOTO L’ACCADUTO E QUINDI SI RECHERA’ INSIEME A LLO STESSO PROPRIETARIO PRESSO LA SUA AGENZIA DI ASSICURAZIONE PER SPORGERE DENUNCIA E QUINDI PER IL RISARCIMENTO DANNI PER I DANNI SUBITI AL MIO AUTOVEICOLO NUOVO.
    Successivamente contattato dopo 15 giorni il proprietario mi risponde che non c’erano problemi e che la denuncia era partita e dovevo solo aspettare. Dopo altri 20 giorni circa verifico mio malgrado che non e’ stata fatta nessuna denuncia e ricontatto il proprietario il quale mi comunica invece di non aver nessun torto e di aver messo il legale in quanto i danni sono stati subiti da lui ed io non avendo l’assicurazione non potevo far circolare il mio AUTOVEICOLO e qundi si rivolgera al giudice di pace e all’autorita’ per essere risarcito i relativi danni secondo lui subiti.
    I QUESITI ADESSO SONO TANTI
    1) SE SI ANDRA’ DAVANTI AL GIUDICE DI PACE SUBIRO’ IL SEQUESTRO E LA MULTA PER MANCATA ASSICURAZIONE RCA ? (PREMETTO CHE AL MOMENTO DELL’INCIDENTE NON E’ INTERVENUTA NESSUNA AUTORITA’ MA ERAVAMO SOLI INOLTRE IO HO ANCHE UN TESTIMONE OCULARE DI QUANTO ACCADUTO)
    2) ESSENDO LA MIA AUTO NUOVA HO SUBITO DANNI CHE VANNO OLTRE I DUE MILA EURO, COME POSSO FARE PER ESSERE RISARCITO DEI DANNI AVENDO IO RAGIONE ACCLAMATA ANCHE SE ALLA GUIDA SI TROVAVA MIO FRATELLO E L’AUTO NON ERA’ ASSICURATA?
    3) LA PERSONA INOLTRE CI HA MARCIATO SU QUESTA COSA DICENDO INOLTRE CHE MI HA QUERELATO POICHE’ IL CONDUCENTE DELLA MOTO SUCCESSIVAMENTE SI E’ SENTITO POCO BENE E SI E’ RECATO IN OSPEDALE E QUINDI MI ADDEBITERA’ LE SPESE OSPEDALIERE.
    4) MI SONO RECATO IN OSPEDALE ED UN AMICO INFERMIERE MI HA CONFERMATO CHE LA PERSONA HA FATTO DELLE LASTRE MA NON E’ RISULTATO NULLA.
    5) COM’E’ POSSIBILE CHE QUESTA PERSONA SENZA TESTIMONI POSSA FARE QUALCOSA DEL GENERE SENZA CHE IO ABBIA FIRMATO NULLA E SENZA CHE SIANO INTERVENUTE AUTORITA’ SOLO PRESENTANDOSI IN OSPEDALE E DICENDO DI AVER SUBITO UN DANNO DA PARTE MIA E’ ASSURDO.
    VI PREGHEREI DI RISPONDERMI GENTILMENTE ASPETTO FIDUCIOSO VOSTRA GENTILE RISPOSTA IN MERITO A COME DEVE COMPORTARMI GRAZIE

  77. PER ALEX
    Benvenuto e grazie del tuo contributo. Il decreto Bersani con la dicitura stabilmente convivente, intende quei familiari componenti il nucleo familiare che risultano dallo stato di famiglia del titolare della classe di merito. Lo spostare perciò la sola residenza non è elemento sufficiente per godere di questo vantaggio. La classe di merito da te acquisita, con la tua guida prudente, non è di tua pertinenza bensì di tuo padre che è il proprietario del motociclo. Infatti la classe di merito segue il proprietario del veicolo iscritto al PRA e non al contraente.
    Quest’ ultimo come abbiamo ripetuto spesso negli ultimi giorni a più riprese, per assurdo, può essere modificato tutti gli anni perchè è colui che stipula il contratto.
    L’ iscritto al PRA è il titolare della classe di merito, anche se questa è stata acquisita da un guidatore virtuoso che non sia lo stesso proprietario.
    Nel caso di cambio del veicolo, con il cambio della proprietà e non esistendo i requisiti descritti del decreto Bersani, non consente di mantenere la classe di merito, salvo che tuo padre si cointesti sul motociclo.
    A presto su AcCresco

  78. PER DONATO
    Carissimo Donato, bel grattacapo ti è capitato. Ma non scoraggiarti. Purtroppo le persone oneste non sono facili da trovare e questa vicenda è l’ennesima prova di quanto dico.
    Tu sostieni in quanto esponi di aver subito un danno a causa del terzo che ti tampona, che prima si assume la responsabilità dell’accaduto e poi cambia idea. Probabilmente perchè il veicolo non è suo e tenta di recuperare il danno a spese tue. Per quanto riguarda l’assicurazione, mai e poi mai deve venire l’idea di circolare senza, perchè in questo caso non essendo intervenuta l’autorità non sei incorso a sanzioni pesanti e al sequestro del veicolo con ulteriori costi aggiuntivi. Non devi assolutamente circolare o far circolare alcuno con un veicolo sprovvisto di assicurazione. A questo punto se l’accaduto si è verificato come dici tu, la responsabilità e dell’ altro che deve provare che sei stato tu ad urtarlo. Il fatto di non essere assicurato, può comportare come dicevo una sanzione, che ora non può avvenire perchè l’autorità non è intervenuta, ma potrebbero verificare presso la banca dati delle assicurazioni attraverso la targa e constatare che il tuo veicolo alla data dell’accaduto non era assicurata.
    Il fatto però è stato causato dall’ altro conducente e quindi lui e il proprietario devono risponderne in solido. Lui deve provare che ha danneggiato la tua auto, per colpa tua. Se così non è sarà difficile che ti possa chiedere dei danni, dovrebbe sovvertire la dinamica del sinistro, con testimoni falsi e dinamica falsa. Il mio consiglio a questo punto è quello di rivolgerti ad un legale di tua fiducia oppure ad una associazione di consumatori che ti può assistere in questo delicato caso, in quanto la questione diventa squisitamente legale. Se poi come preannunciato la controparte voglia rivolgersi al giudice di Pace è meglio che ti faccia assistere da un patrocinatore legale vicino al tuo domicilio.
    Se hai bisogno di altre informazioni scrivici pure e a presto su AcCresco.

  79. DONATO LIMITONE

    CIAO, TI RINGRAZIO TANTISSIMO PER LA TUA PRONTA E PROFESSIONALE RISPOSTA POTRESTI INDICARMI IN MERITO AL CASO ACCADUTOMI A QUALE ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI POSSO RIVOLGERMI PER POTER ESSERE ASSISTITO IN MERITO GRAZIE ANCORA. A PRESTO
    DONATO LIMITONE

  80. Grazie per la risposta esauriente che mi ha saputo dare, proprio in base a quanto mi ha detto, ho contattato l’agenzia presso cui è assicurato lo scooterone di mio padre, chiedendo se, acquistando un nuovo veicolo e conintestandolo a me e lui avrei avuto diritto alla classe di merito dell’altro scooter, ma mi è stato risposto che cointestando un nuovo mezzo ripartirei sempre dalla 14.
    Quindi ho interpretato male io la sua risposta? Oppure l’agenzia assicurativa di mio padre mi sta dicendo cose non vere?

  81. salve, lo so cè ancora molta confusione sul decreto, ma a questa mia domanda vorrei un osservazione e parere. se io ho un’auto intestata a nome mio con classe alta e decido di venderla, l’ultimo attestato sappiamo vale per vendita 5 anni per un’altro veicolo che posso acquistare. L’auto che vendo è una 500, e faccio il passaggio a mio padre. Ci ripenso la riacquisto con tanto di passaggio. Ora posso usare la classe bassa di mio padre che ha su un’altra auto, visto che ho oppena rivolturato l’auto a mio nome o sono costretto a ripartire dalla mia vecchia classe?Signor Merani la sua agenzia cosa mi avrebbe risposto? La 500 che in un modo o nell’altro bisogna assicurarla da quale classe la facciamo partire?

  82. dimenticavo, naturalmente io e mio padre siamo conviventi, ma non per molto, per questo se un doppio passaggio è regolare avrei una classe bassa di mio padre cosa che dopo il prossimoanno mi scorderei….

  83. DONATO LIMITONE

    SALVE,
    DIMENTICAVO PER QUANTO CONCERNE L’ATTESTATO DI RISCHIO PER QUANTO TEMPO LA CLASSE DI MERITO E’ VALIDA?
    OSSIA ESSENDO RIMASTO FERMO DA CIRCA UN ANNO E VOLENDO RIATTIVARE LA POLIZZA ASSICURATIVA POSSO RIAVERE STESSA CLASSE DI MERITO CHE AVEVO UN ANNO FA O C’E’ UNA SCADENZA?
    GRAZIE

  84. Buongiorno, ad inizio settembre ha stipulato un contratto con un’istituto per la formazione di personale nel settore estetico. Vi è una docente che più di una volta ha denigrato il mio operato dinanzi alle altre allieve che a detta loro è dovuto ad una specie di invidia da parte sua nei miei confronti.
    Questa situazionne mi sta portando ad abbandonare il tutto in quanto sto vivendo una situazione di tensione ed ansia ogni volta che mi reco a lezione. Purtroppo nel contratto secindo me vi è una clausola vessatoria, con doppia sottoscrizione, nel quale si prevede una specie di penale di rimborso pari a tutto l’importo del corso triennale pari a 10 mila euro.
    Volevo sapere se era possibile opporsi a tale clausola considerando che il contratto è tipo quello di adesione che non lascia margini di contrattabilità delle clausole anche in virtù della direttiva cee 93/13.
    Grazie.

  85. Ciao e grazie ancora per le prezione informazioni. La mia domanda forse era posta male. Mio padre possiede un’auto intestata a lui sia come proprietà che come assicurazione. Può lui, al momento del rinnovo annuale cointestarla a me e mantenere la calsse che ha attualmente, o, se io vengo aggiunto come cointestatario gli si alza la calsse? Inoltre è una cosa che può essere fatta ?

    grazie ancora siete davvero molto gentili

  86. PER ALEX
    Attenzione probabilmente mi sono spiegato male. L’ assicurazione deve essere intestata a te ma la proprietà deve avere la cointestazione. La compagnia non può opporre la classe più vantaggiosa, se il veicolo è il medesimo, se sei convivente stabile con tuo padre. In caso contrario cambia compagnia e verifica quanto prima. Questa è l’ennesima prova di come intorno al decreto Bersani esista ancora troppa confusione. Comunque carissimo, pretendi che la compagnia ti motivi il perchè della risposta e facci sapere.
    Partecipa alla rubrica BONUS MALUS E DINTORNI, il tuo caso può essere una domanda precisa. A presto

  87. PER SERAFINO
    Domanda trabocchetto la tua. Vuoi metterci alla prova. Ti ripeto che intorno all’interpretazione del disposto della Bersani, come ti ha risposto anche Renzo si è espresso l’ ISVAP ad una richiesta di chiarimenti dello SNA. Nella mia agenzia come detto da anche da Renzo adotterei l’interpretazione dell’ ISVAP che non vieta assolutamente il passaggio tra familiari nè ostacola l’applicazione della Bersani.
    Serafino, comumque, considerato che sei attivo con i tuoi quesiti ti informo che il nostro amico Renzo ha proposto la rubrica BONUS MALUS E DINTORNI per parlare di tutte queste cose. Ho preso la palla la balzo e ho aperto questa sezione che trovi in alto a sinistra del sito. Partecipa e condividi con noi le riflessioni.
    A presto.

  88. PER DONATO
    L ‘attestazione di rischio relativa ad un veicolo,sospeso o venduto, è valida per cinque anni dal momento in cui il veicolo ha cessato la circolazione. Se la polizza è stata regolarmente sospesa un anno fa, restituendo alla compagnia certificato e contrassegno relativi all’auto, avrà diritto nel momento della riattivazione sullo stesso veicolo o altro di sua proprietà la medesima classe di merito, conguagliando anche la parte di premio pagata e non goduta. Il recupero del premio eventuale sulla nuova polizza, è ammissibile solo se il contratto è stato sospeso almeno tre mesi.
    Partecipa anche tu alla rubrica, BONUS MALUS E DINTORNI per discutere di quanto vuoi conoscere e condividere con noi importanti riflessioni sul tema assicurazioni

  89. PER MARILISA
    Carissima Marilisa, quanto è accaduto è spiacevole. Ti ringrazio di averci contattato Devo informarti però che AcCresco non fornisce consigli legali in merito a contratti, in quanto la nostra competenza è strettamente legata al settore assicurativo di cui siamo specializzati. Ti posso dire, per quanto posso conoscere, che l’atteggiamento di questa docente non conforme a regole dettate al rispetto, le tue colleghe possono testimoniare è materia legale per cui puoi chiedere tu un risarcimento se provi la sua denigrazione e diffamazione nei tuoi confronti.
    Ti consiglio di girare il tuo post ad un blog competente che leggo frequentemente e che ti può dare l’assistenza che desideri. Il sito è il seguente clicca qui e ti rimanderà subito sullo stesso: http://blog.solignani.it/
    Carissima Marilisa, comunque se avessi problemi o quesiti assicurativi non esitare a venirci a trovare.
    A presto su AcCresco

  90. PER ALESSANDRO.
    Grazie della tua precisazione. In merito a quanto esponi la mia affermazione è positiva sia nell’uno e nell’altro senso,
    Ieri abbiamo parlato qualche post più sopra con Renzo di questo tema e si è precisato che recentemente si è espressa favorevolmente in merito a questo comportamento l’ ISVAP su richiesta dello SNA. La circolare non essendo dispositiva ma interpretativa, lascia discrezione per il momento alle compagnie di adottare i criteri che più ritengono idonei. Va da sè che puoi fare una verifica presso la tua compagnia o anche presso altre e scegliere eventualmente quella che non pone veti in senso negativo per il consumatore.
    Facci sapere. Partecipa anche tu alla nostra rubrica BONUS MALUS E DINTORNI per discutere del tema assicurazioni auto e non. Partecipa e proponi cosa vuoi conoscere.

  91. Ho diritto all’auto sostitutiva a carico dell’assicurazione di chi mi ha procurato il danno?

  92. salve, in caso di sinistro sappiamo che bisogna comunicare l’accaduto entro 3 giorni all’assicurazione.Tante volte questo termine non viene rispettato e se passano più giorni la compagnia mi è capitato di notare dice al cliente di mandare denuncia per posta.Volevo sapere se non si rispettano per vari motivi i 3 giorni, quanto tempo si ha? un anno? Poi dopo quanti giorni dall’accaduto è consigliabile mandare la denuncia per posta?

  93. Formalmente, qualora la denuncia non venga presentata nei termini previsti, le condizioni contrattuali prevedono che la compagnia possa addebitare i pregiudizi che abbia patito a seguito di ciò. Analizzando la situazione dal punto di vista del danneggiato, egli ha un termine di prescrizione pari a 2 anni, e nel momento in cui ci si accorge sia passato del tempo dall’accaduto consglio di anticipare via fax all’intermediario (uff. sinistri se compagnia on line) e poi provvedere a contattare gli uffici. Agli occhi del danneggiante, a seguito dell’applicazione dell’indennizzo diretto la compagnia del danneggiato trasmette la denuncia alla compagnia del danneggiante, la quale provvede a contattare il danneggiante qualora non sia pervenuta denuncia da parte sua, prevedendo il tacito assenso rispetto alla dinamica espressa dalla controparte in caso di mancata risposta (di solito entro 7gg).

  94. Per quanto concerne l’auto sostitutiva non vi sono, come precisato correttamente dallo staff di acCresco, tabelle standard, e nulla èstato previsto a miglior precisazione. Consiglio (prima di imbarcarsi in spese di custodia apprezzabili, auto a noleggio, etc.) di contattare il liquidatore preposto ed accordarsi in via preventiva

  95. per la conclusione di contratti assicurativi in forma collettiva per conto di terzi la presunzione legale di attività di intermediazione scatta nel momento in cui sussistono due requisiti:
    1)pagamento premio in tutto o in parte direttamente o indirettamente in capo all’assicurato
    2)compenso a qualsiasi titolo,al contraente
    posto tutto ciò,nel caso in cui l’iscrizione ad una associazione sia inscindibile dal pagamento del premio relativo alla polizza collettiva stipulata dalla stessa associazione in qualità di contraente,come faccio a sapere se dal mio tesseramento l’associazione tragga un tot a titolo di compenso e quondi si possa qualificare come intermediario assicurativo??

  96. Cara Elena, la mia interpretazione è la seguente: a livello pratico chiunque eserciti attività di intermediazione deve essere iscritto alle varie sez. del RUI (registro unico degli intermediari), qualora lo sia come produttore/subagente di un intermediario iscritto alle sezioni A o B, ad esempio, deve essere iscritta alla sez. E, ed è facilmente rintracciabile interrrogando il link RUI presso il sito http://www.isvap.it, oltre a rilasciare i moduli previsti alla stipula (7A,B, etc.)

  97. PER ELENA E RENZO
    Carissimi, un buongiorno ad entrambi. Grazie Renzo per la tua collaborazione, puntuale e professionale.
    Voglio inserirmi in quanto risposto da Renzo, indicandoti di seguito quanto a suo tempo già richiesto su questo sito da un altro nostro amico.
    Per tua conoscenza te lo riporto.
    Per quanto ti sarà utile, oppure se vorrai rimanda qualche tua osservazione saremo lieti di risponderti.

    Cos’è l’intermediazione assicurativa ?

    Il Nuovo Codice delle Assicurazioni, fornisce testualmente questa definizione (art. 106):
    – L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza o consulenza finalizzata a tale attività e , se previsto dall’ incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione , in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

    L’ attività dal 1/2/2007 è riservata esclusivamente agli iscritti al nuovo Registro Unico elettronico degli intermediari, in quanto le sanzioni per chi esercita l’ attività di intermediazione senza essere iscritto all’apposito registro, commette reato di “esercizio abusivo” di attività, punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 (art.305 comma 2).
    Qualunque persona fisica (anche di Compagnie o di Agenzie) collabori con intermediari abusivi può essere punita con concorso (art.10 Codice Penale) nel reato di intermediazione abusiva; inoltre le Compagnie che si avvalgono di intermediari abusivi sono punite in proprio con la sanzione amministrativa pecuniaria da €10.000 a € 100.000.

    Possono invece essere esercitate anche da soggetti non iscritti al registro:

    a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione e dai loro dipendenti;
    b) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un’ altra attività professionale, sempre che l’ obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all’ assicurato nella conclusione o nella esecuzione di un contratto di assicurazione;
    c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

    1)il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
    2) salvo il caso in cui al numero 4), non si tratta di contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi della responsabilità civile;
    3) l’intermediazione non è svolta professionalmente;
    4) l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del Ramo vita e della Responsabilità Civile connessi al viaggio stesso.
    5) l’importo del premio annuale non eccede € 500,00 e la durata complessiva del contratto, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.
    Infine va evidenziato che l’esercizio dell’ attività di intermediario è vietata e non possono essere iscritti al Registro in base all’art. 108, comma 4 a:

    – enti pubblici, enti o società controllati da enti pubblici;
    -pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno oppure superiore al 50% con l’ ente pubblico.

    A presto su AcCresco !

  98. Buonasera, ho letto con molta attenzione il forum, contiene informazioni molto utili.
    Ho però un dubbio, sorto in seguito a risposte avute da due diverse compagnie assicuratrici e che sembrerebbero in contrasto con quanto indicato nel forum.
    Io e mia moglie, conviventi sotto lo stesso tetto, stiamo per acquistare un’auto nuova con l’intenzione di COINTESTARLA. Io posseggo una classe di rischio molto vantaggiosa, lei partirebbe invece dalla 14. A quanto letto sopra, la nuova polizza dovrebbe partire dalla migliore classe di rischio (la mia), sia che venga stipulata da me soltanto, lei soltanto o co-stipulata.
    Le compagnie consultate per il preventivo invece sostengono che, cointestando l’auto, la classe migliore NON puo’ essere mantenuta nella nuova polizza (nonostante noi cointestatari siamo sposati e conviventi). L’unico modo sarebbe invece intestare l’auto a solo uno di noi due. Ho anche proposto di stipulare la polizza SOLO a mio nome, mantenendo però la cointestazione dell’auto: niente da fare… mi farebbero una polizza di classe 14 (mi troverei quindi con una polizza di classe 1 e una di classe 14… un po’ strano, no??!!!!)
    La cosa mi sembra bizzarra: sono disposti a riconoscere la classe migliore a mia moglie se lei fosse l’unica proprietaria dell’auto mentre si rifiutano di farlo se io (che già sono di classe 1) fossi cointestatario dell’auto.
    Grazie in anticipo per l’aiuto.

    A presto

  99. Fatti salvi i fondamenti assuntivi di ogni compagnia, permessi dai contorni ombreggiati del Bersani, solitamente è prevista la riconoscibilità purchè i comproprietari siano conviventi, in tal caso i coniugi per definizione lo sono tuttavia alcune compagnie potrebbero chiedere la comunione dei beni onde permettere appunto l’appplicazione del Bersani. Non rileva la contraenza bensì la proprietà in ogni caso. Un consiglio, provi magari a consultare qualche consulente che abbia regole assuntive diverse.

  100. riguardo le cointestazione, se ad esempio io e mio fratello NON piu’ conviventi abbiamo un’auto assicurata in classe 1, la polizza è stata fatta a nome mio il piu’ piccolo dei due, quindi l’attestato è anche a nome mio. Mio fratello (che risulta solo nel libretto)se acquista auto aggiuntiva a questa , può comprarla a nome suo? QUando va dall’assicuratore con llibretto auto nuova a nome suo, attestato a nome mio e libretto della nostra auto dove risulta comproprietario gli applicano la classe 1?Questo, per sapere se gli stessi comproprietari hanno gli stessi diritti , cioè se tutti e due possono singolarmente comprare auto nuova avendo la stessa classe perchè al 50% proprietari di un ‘auto assicurata, oppure se prevale solo il comproprietario assicurato, dove nome viene riportato nell’attestato e sulla polizza.Mio fratello ha solo la comproprietà sul libretto dell’auto assicurata in classe 1, per il resto l’assicurazione è solo a mio nome! Può avere dunque la 1 nell’auto a nome suo acquistata? Grazie . un’altra cosa , se il secondo veicolo può essere acquistato dauno solo dei comproprietari ciò è permesso anche ai familiari conviventi dei comproprietari ?

  101. Come abbiamo detto su alcune fattispecie specifiche (non normate direttamente, come ovvio, dalla legge40 ma soprattutto non regolamentate nemmeno dall’ISVAP al momento) sussistono alcuen discrepanze al momento dell’asunzione fra compagnia e compagnia. Semplificando: a norma del Bersani ambedue i comproprietari ANCHE SE NON CONVIVENTI hanno il diritto a vedersi riconoscere la CU su di un veicolo di nuovo acquisto intestato SOLO a ad uno di loro previa esibizione dell’attestato in capo al “veicolo di riferimento” (cioè il veicolo in comproprietà).

  102. Una volta acquistato il veicolo di cui sopra, i familiari conviventi hanno il diritto a loro volta a vedersi riconoscere la CU perchè il veicolo di riferimento a questo punto diviene il veicolo acquistato. NON è possibile invece che i familiari di un compropreitario possano usufruire della CU in capo al veicolo in comproprietà a meno che TUTTI siano convienti (es: padre e figlio 1 comproprietari CU1, madre e figlio 2 acquistano una vettura ma possono usufruire del BErsani solo se TUTTI sono conviventi)

  103. mi dica se ho capito esattamente. Per avere la stessa classe su un’altra auto se tizio e caio non conviventi,hanno un’auto in comproprietà possono acquistare la seconda auto o solo a nome di tizio o solo a nome di caio. Se invece la seconda auto la vuole comprare subito il figlio di caio non è possibile perchè devono essere tutti conviventi. Ma il decreto non dice che la seconda auto può essere acquistata o dalla persona gia’ proprietario dell’auto( caio ) o da un suo componente.Nel senso se può caio acqquistare la seconda auto solo a nome suo anche senon convive con tizio, non ha subito lo stesso diritto anche il figlio di caio? se puo’ caio perchè non il figlio, che come dice su deve aspettare prima che acquisti l’auto ilpadre?

  104. ovviamnte caio e il figlio convivono

  105. Bè Le dicevo che questo è uno dei casi su cui il decreto lascia ampie zone d’ombra, dovremo attendere una sospirata pronuncia dell’ISVAP, anche alla luce del parere rilasciato allo SNA in tema di voltura fra familiari: vedremo se la non liceità dei limiti al di fuori di quanto previsto sia estesa alle altre fattispecie assuntive. POsso immaginare che il paletto sopra esposto sia un’arginatura a quello che viene spesso additato tecnicamente come un rischio assunto in maniera ditorta rispetto aai pilastri del sistema bonus-malus

  106. Volevo sapere nel caso ammettiamo mi è scaduta da pochi giorni la prima semestralità del contratto, e considerando che la seconda non l’ho ritirata poichè ho fatto il passaggio dell’auto per vendita, quando vado dall’assicuratore per annullare contratto dimostrando la vendita dell’auto, lui cosa mi deve rilasciare? se la data della vendita risulta dopo la scadenza della prima semestralita’ devo pagare qualcosa? E se invece è prima?

  107. Diciamo che:
    -voltura prima della scadenza della semestralità/contratto previa esibizione dei documenti relativi alla vendita ho diritto al rimborso del premio non goduto al netto delle tasse, e qualora sia terminato il periodo di osservazione (60gg prima del termine contrattuale) ho diritto al rilascio dell’attestato con la CU aggiornata. Qualora non sia terminato il suddetto periodo verifichi di avere conservato l’attestao che Le è stato recapitato in occasioen dell’ultima scadenza e, in caso contrario, ne faccia richiesta di emissioen a norma del reg. 04/2006 (entro 15gg) devono farLe reperire il documento.
    -voltura prima della scadenza della semestralità e presentazione docuemnti dopo la scadenza…l’impresa rinuncia ad esigere le rate successive.

  108. Questa ultima casistica deriva dalla prassi, sebbene il codice civile all’art. 1918 disponga comunque il pagamento del premio in assenza di comunicazione dell’avvenuta alienzazione e salvo il successivo rimborso al netto delle tasse. Una precisione ulteriore: quando sopra nomino “docuemti relativi alla vendita” mi riferisco all’esibizione sì della voltura ma soprattutto del certificato/contrassegno/carta verde (attenzione le compagnie “online” spesso non ve lo richiedono)

  109. si ma se la voltura avviene pochi giorni dopo la scadenza della prima semestralità? ad esempio scadenza prima semestralita’ il 27.11(non ritiro la nuova quietanza) , voltura il 05.12. l’assicuratore dietro presentazione della vendita, per annullare il contratto, mi fa pagare i giorni dal 27.11 al 05. 12 rilasciandomi qualche appendice?

  110. questo mi era stato detto, ma vorrei gentilmente una conferma .grazie

  111. L’8 Nov. scoso ho subito un sinistro che mi ha bloccato l’auto che uso per lavoro. La mattina stessa ho presentato tutti i doc. CID constatazione amichevole etc. Mi hanno dato ragione. Ora dopo 20gg continuo ad attendere una risposta dal liquidatore della compagnia della controparte sul risarcimento (l’auto ha valore commerciale inferiore al danno subito). Nel frattempo ho dovuto affittare una auto sostitutiva. E’ possibile chiedere il reintegro delle spese subite per l’auto sostitutiva ? Non solo per il periodo della riparazione ma anche per il ritardo negli accertamenti ? Grazie

  112. Per Serafino.
    Se non ritiri la quietanza, vuol dire che non hai pagato il premio, se lo hai pagato avrai diritto alla restituzione di quanto pagato come ti aveva indicato Renzo. Nel caso tu non l’abbia pagato la compagnia non ti fa pagare il premio, perchè nel momento in cui gli consegnerai la vendita il contratto è nullo. In più il contratto prevede la proroga di quindici giorni per la copertura assicurativa che è ancora operante. Qualche compagnia tramite i propri intermediari, ha tentato, con poco successo di far pagare il premio di un’ auto che poi è risultata in vendita o venduta, pochi giorni dopo. Comunque, vale il buon senso. Nel caso dovessi vendere un veicolo, nell’ immediato della scadenza, è meglio accordarsi con il proprio consulente per il non pagamento della rata ed evitare tutti i fastidi inutili. In questi casi è la collaborazione e l’assistenza al cliente che prevalgono.
    A presto

  113. PER MASSIMO
    Carissimo Massimo, benvenuto su AcCresco e grazie della tua partecipazione. Scusa una domanda che nasce da quanto dici: consegnato CID e hai ragione, perchè allora dici che attendi la compagnia di controparte? Innanzitutto devi sapere, se non ti hanno informato che da febbraio di quest’ anno è operante l’indennizzo diretto con il quale puoi chiedere direttamente al tuo assicuratore il risarcimento dei danni subiti, sempre che il danno accaduto abbia coinvolto due veicoli assicurati, non ciclomotori salvo quelli nuovi immatricolati dopo il 2006, in Italia.
    Se così fosse è la tua compagnia che deve liquidarti il danno e con la procedura del CID lo deve fare entro 30 giorni.
    Verifica quindi perchè tutto ciò non è operante, per quale motivo non è stato applicato l’indennizzo diretto.
    Per quanto riguarda le spese per l’auto sostitutiva Il Codice delle Assicurazioni, nel prevedere la nuova procedura risarcitoria denominata “risarcimento diretto” non ha introdotto alcuna disposizione in tema di risarcimento dei danni materiali (danni a cose), che continua quindi ad essere regolato dalla prassi.
    Quindi per quanto riguarda i danni conseguenti al mancato uso del veicolo danneggiato dal momento del sinistro sino al termine della sua riparazione, continueranno ad applicarsi le regole del cosiddetto “fermo tecnico”.
    Ti rimando a questo articolo che descrive meglio la situazione accendendo tramite questo link https://accresco.wordpress.com/?s=fermo+tecnico
    Se hai bisogno di altro aiuto scrivici nuovamente saremo lieti di darti la nostra assistenza.
    A presto su AcCresco

  114. Anch’io avrei un quesito da sottoporre.
    Ho due macchine una in classe 1 e l’altra in classe 4; dovendo cambiare quellla in classe 4 (la rottamo e ne prendo una nuova) ho interpellato l’assicurazione che mi ha risposto che si ha la continuità della polizza e pertanto conservo la classe 4. Premesso che trovo la risposta corretta e che visto la poca differenza di classe non ho certo voglia di cercare soluzioni particolari, mi sono chiesto però: se io facessi una nuova assicurazione al veicolo nuovo ed in base alla legge Bersani chiedessi la classe 1 e poi, una volta in possesso del certificato di rottamazione, chiedessi il rimborso dell’assicurazione per il periodo non goduto per l’auto rottamata, avrei il vantaggio di avere subito la classe 1 anche sul secondo contratto.
    Ma se fosse vero quello che dico, allora chiunque in condizioni simili alle mie, cambiando l’auto, avrebbe la possibilità di avere una classe più vantaggiosa, “lavando” eventuali malus dovuti ad incidenti pregressi.
    Mi sfugge qualcosa?
    Grazie e cordiali saluti.

  115. PER GIANFRANCO

    Benvenuto su AcCresco e grazie del tuo commento. Scandalo degli scandal, quanto dici è vero. E’ inverosimile, ma con il decreto Bersani è così. Cioè puoi assicurare un nuovo veicolo con la classe di merito più favorevole e poi chiedere la restituzione del premio pagato e non goduto per quella che rottami. Se segui le vicende sul sito, noterai che di questo argomento ci siamo espressi più volte. Il sottoscritto ha persino definito la Bersani un “dribbling” al Bonus Malus perchè come dici tu “lava” eventuali colpe di chi è precipitato nel Malus. In proposito se ne è parlato anche in Home del sito e ti rimando al link https://accresco.wordpress.com/2007/11/11/decreto-bersani-e-applicabilita-dellart-5/
    Unica limitazione potrebbe essere quella che il decreto parla di attestazione più favorevole. Le compagnie hanno interpretato questo, in presenza di più attestazioni di rischio nello stesso nucleo familiare, relativamente a quella scaduta più recentemente. Ossia se quella di classe 4 fosse scaduta ieri e oggi assicurassi un nuovo veicolo, utilizzeresti quest’ ultima. Oppure aspetterai la scadenza di quella in classe 1 per beneficiare della classe di merito. Attenzione che anche cambiando compagnia potrebbe succedere lo stesso, e in caso di dichiarazioni inesatti o mendaci incorreresti in quanto detto spesso nel sito,ovvero all’ aggravamento di rischio e quindi all’eventuale rivalsa dell’assicuratore.
    Perciò in caso di passaggio ad altra compagnia valuta bene insieme ad un consulente della stessa quello che stai facendo.
    Siamo a tua disposizione per altri chiarimenti e intanto ti saluto e a presto su AcCresco.

  116. la formula tariffaria più conosciuta è il bonus/malus composta da classi di merito che sono 18. La classe di entrata salvo agevolazioni Bersani è la 14 che può di seguito in base ai sinistri aumentare (malus) o diminuire(bonus). Poi cè anche bonus malus con franchigia, che fa risparmiare sul premio rca, ma in caso di sinistro si paga appunto un ammontare del danno, cè anche la tariffa che prevede solo la franchigia in genere applicata sugli autocarri senza tener conto delle classi di merito come pur quella a tariffa fissa che non applica ne franchigia ne classi di merito.POI altro non mi viene a mente……

  117. Complimenti a Serafino. Mi permetto solo qualche precisazione/riflessione. La formula MISTA bonus malus + franchigia va ponderata in base all’entità della franchigia, poichè in caso di sinsitro il contraente si ritrova il rincaro derivante dal malus più la franchigia pattuita in scheda di polizza. La tariffa franchigia in voga un tempo sulle autovettture (introdotta dalla Lloyd ADRIATICO con la 4R) prevedeva appunto un premio fisso (che a dire il vero aumentava ogni anno di una percentuale nell’ordine del 5%) a fronte di una franchigia fissa pattuita in polizza in caso di sinsitro con colpa (la cifra tipica era il 1.500.000 delle vecchie lire)…formula ormai in disuso se non sugli autocarri. Da ultimo la tariffa Pejus riservata agli autocarri che prevede un premio fisso (salvo aumenti tariffari) ed un rincaro applicato al premio dell’anno succesivo pari al 15% in caso di 1 sinsitro o del 25% in caso di più sinistri durante l’anno assicurativo. Sono di nuova concez<ione poi tariffe bonus malus a consumo (a tempo o a chilometraggio, queste ultime connese all’installaizone di una scatola nera che misuri l’effettiva strda percorsa)

  118. TOrniamo magari sul post BERSANI; TARIFFE e compagnia bella con alucne proposte di approfondimenti?

  119. girando un pò tra isiti ho trovato uno che parla delle novità Bersani e dice:la possibilità di avere più contratti con la stessa classe è possibile solo quando si tratta di assicurare un veicolo MAI POSSEDUTO, o assicurato in precedenza DALLO STESSO proprietario e purchè l’auto sia intestato da persona fisica. Ora vabene che ognuno applichi le sue direttive, ma cosa ne pensate di questa? Cioè del fatto che se io ho un’auto la vendo e se la ritorno ad acquistare non posso applicare LA Bersani! Potrà avere ragione costui?

  120. Bè io credo che l’interpretazione data in quel sito o blog sia un po’ restrittiva e l’ISVAP credo troverebbe da ridire, poichè si parla solo di nuovo acquisto e non di nuovo acquisto avente ogggetto un veicolo mai posseduto: teroricamente volturando ad un altro seggetto e ri-volturando a me, quest ultimo passaggio si connota comunque come un nuovo acquisto; oltretutto il Bersani non parla di contraenza, piuttosto implicitamente pone l’accento sul fatto che dopo la voltura non deve aver intrapreso una storia assicurativo. Altra cosa è la tendenza delle compagnie a scoraggiare tale pratica, probabilmente l’amico si riferiva alla pratica della compagnia per cui è intermediario o di cui è assicurato.

  121. grazie 1000. comunque è un sito che da le notizie su vari settori, e l’articolo era intitolato tutto quello che cè da sapere sulle novità Bersani. PErò era datato 27.09.2007, forse avra’ cambiato idea!

  122. Ho subito un tamponamento con evidenti danni all’auto, dovrà rimanere in carrozzeria per circa 10 giorni. io lavoro in un centro per andicappati a turni, non ho la possibilità di alcun mezzo per recarmi al lavoro alle 5 di mattina e lo stesso per tornare alle 22. Ho diritto ad una vettura di servizio senza doverla pagare? La mia Assicurazione dice di no, volevo sapere se ci sono deroghe vista la mia particolare situazione lavorativa grazie per la risposta.

  123. “il conducente del veicolo a, nel riprendere la guida del suo veicolo in sosta,tamponava e provocava danni al veicolo b antistante parcheggiato.”La descrizione dei sinistri non è il mio forte, questa è il caso di un sig che avendo una macchina parcheggiata IN strada, e ritrovatosi poi con una davanti e una dietro quasi attaccate, nel volere rimettersi nella strada tamponava nel fare manovra quella davanti.Come descrivereste questo semplice sinistro?

  124. PER TIZIANA
    Carissima Tiziana, grazie ancora del tuo commento. Come già avuto modo di risponderti la cosa non è automaticamente contemplata, purtroppo nemmeno il codice delle assicurazioni e l’indennizzo diretto sono stati chiari in merito e, quindi tutto questo è rimesso a discrezione del liquidatore della compagnia che può riconoscerti quanto chiedo considerate le tue difficoltà nel raggiungere il posto di lavoro. Pertanto ti consiglio di contattare il liquidatore o l’ufficio liquidazioni e sottoporre il tuo quesito precisando quanto nella tua richiesta. Naturalmente l’autovettura di servizio come tu la chiami e il relativo costo di noleggio o prestito o altro dovrà risultare da ricevuta fiscale o fattura.
    Comunque è meglio che ti metta d’ accordo preventivamente per evitare brutte soprese.
    Sempre a tua disposizione per chiarimenti o altro in attesa di ritrovarti su AcCresco ti salutiamo

  125. Per SERAFINO

    Situazioni imbarazzanti e che ti fanno arrabbiare, però chi commette danni: paga.
    Semplicemente definirei così il tuo danno. Nessuno è legittimato a provocare danni ad altri, anche se dal nostro punto di vista è giusto, perchè viola una norma del codice civile e più precisamente l’art. 2043 che dice “Chiunque cagioni un danno ingiusto a terzi è obbligato a risarcire il danno”.Ora è vero che il nostro amico era impossibilitato ad uscire perchè incastrato tra due auto. Se il danno provocato è grave vuole dire che il danneggiante aveva spazio e tempo per causare un danno di cos’ grossa portata. Inoltre l’auto del danneggiato era in sosta e quindi a maggior ragione il danneggiante non può provare se il danno causato è attribuibile a quest’ultimo. La soluzione in questi casi è quella di chiamare un vigile e far rimuovere a spese del danneggiato l’ autovettura. Il codice civile inoltre stabilisce che il danno può non essere pagato se chi lo commette è in grado di provare che ha fatto tutto il possibile per evitarlo. Tra le possibilità che, sono tante, c’è quella menzionata del vigile, ma anche quella del carro attrezzi e altro. In assenza di cause esimenti che provoca il danno ne diviene responsabile, a maggior ragione se l’auto era in sosta priva di conducente.
    A presto su AcCresco !

  126. Grazie mi metterò in contatto con l’ufficio liquidatore. Un’indicazione me l’hai data e ti ringrazio. Finalmente un sito che risponde a problemi pratici riguardanti l’Assicurazione Auto

  127. Cavolo che servizio….. davvero i mei complimenti!
    Non vi rubo altro tempo ed arrivo subito al quesito.
    Posseggo una moto assicurata con una compagnia e con classe di merito 10. Ho anche un’altra moto ma assicurata con un’altra compagnia e con classe di merito 13… la mia domanda è: Posso, a seguito del Decreto bersani, andare dalla prima compagnia, stipulare un contratto anche per la seconda moto e chiedere di avere la stella classe di merito della prima moto?
    Spero di non aver confuso le idee con tutti sti giri di parole.
    Nell’attesa, Vi rinnovo i complimenti ed a presto.

  128. PER VITO

    Carissimo Vito, ti ringraziamo dei tuoi complimenti e menomale che apprezzi il nostro servizio.
    Riguardo al tuo quesito la risposta è negativa, in quanto il decreto Bersani riguarda un veicolo non ancora assicurato e del quale si vuole instaurare una nuova storia assicurativa.
    La stessa classe di merito sarebbe utilizzabile per un veicolo nuovo o volturato, dello stesso tipo: moto con moto, auto con auto, ciclomotore con ciclomotore.
    Siamo a tua disposizione che quanto abbiamo indicato non fosse di facile comprensione e per questo ti invito ancora a venirci a trovare su AcCresco

  129. ieri un mio amico diceva recatosi in agenzia assicurativa, nel preventivo oltre lla RCA l’assicuratore gli aggiungeva le garanzie accessorie come la tutla giudiziaria, infortunio, ecc, ma siccome al mio amico non interessavano perchè l’auto la usa pochissimo, nel chiedere solo la RCA l’assicuratore siè rifiutato di fargli la polizza.Ma possono fare una cosa del genere?

  130. DIciamo che nessun intermediario può rifiutare la stipula di una poilizza RCA, vige in Italia l’obbligo a contrarre..pena guai seri…

  131. Salve! Sono assicurata con la SAI da circa 15 anni a Caserta. Per ragioni di lavoro mi sono trasferita a Roma e non uso più l’auto, che ho lasciato a Caserta e che viene utilizzata da mio fratello e da altri miei familiari. Ora sono in procinto di trasferire la mia residenza a Roma. Domanda: posso far aggiornare solo la patente con la nuova residenza e non anche la carta di circolazione del veicolo, che rimarrebbe comunque a Caserta a disposizione della mia famiglia o ciò è irregolare?
    Grazie,
    Ester Paone

  132. Cara Ester, è tenuta alla variazione della residenza su tutti i documenti di circolazione, inclusa la comunicazioen alla compagnia della variazione stessa, pena contestazioni a seguito di sinistro (leggi: in caso di maggiorazione di premio a seguito del trasferimento di residenza rivalsa in percentuale a temrini dell’art. 144 T.U.)

  133. salve o avuto il piacere di trovarvi curiosando nel web e credo che fate al caso mio per un quesito che avrei da risolvere e spero che riusirete in ciò. (complimenti per il sito è molto utile a noi poveri autisti ) bene ora mi spiego…: io sono titolare di un AUTOCARRO e di una VETTURA….l’autocarro è in uso con tanto di assicurazione. la vettura è ferma NON in uso e senza assicurazione. la mia domanda è questa…l’autocarro è prossimo alla demolizione nel mese di dicembre..con scadenza assicurativa nel 03/2008. ed o intenzione di spostare l’assicurazione dell’autocarro alla vettura..ma l’assicuratore mi dice che NON è possibile fare questa manovra e che devo stipulare una nuova polizza per la vettura!! ma cosi facendo io non perdo dei soldi con quella vecchia che non e in scadenza?? oppure posso chiedere un rimborso visto che mancano ancora 4 mesi? e a me interessa molto la scadenza in marzo e non in dicembre!!ed in oltre che classe di merito posso ottenere visto che NON o sinistri da almeno 7 anni??
    spero di essere stato chiaro in merito. vi ringrazio per la risposta e faccio i mie complimenti ancora al sito e a chi si impegna a darci delle risposte in questo labirinto assicurativo……..buonasera

  134. Salve, avrei un questito da porvi: ho appena acquistato un’auto usata ed ho preso la classe di merito RC di mio padre la 1). Qualora in futuro decidessi di cambiare residenza ripartirei dalla 14 classe o manterrei quella da me ottenuta? Grazie per l’attenzione che potrete darmi.

  135. Caro Elisio, spero di aver interpretato correttamente. Dunque non è possibile trasferire il contratto da veicolo all’altro innanzitutto poichè sono mezzi di tipologia diversa (autocarro e vettura) e secondariamente la vettura è già di sua proprietà e con una storia assicurativa a sè stante (a meno che non l’abbia aqcusitata e mai assicurata). Se l’autovettura è già stata assicurata dopo l’acquisto da parte sua, è necessario si faccia rilasciare l’ultimo attestato, che è valido fino a 5 anni dopo la scadenza tra le altre cose.

  136. Cara Daniela sti atranquilla, Lei ha iniziato una storia assicurativa disgiunta rispetto a suo padre. Una volta beneficiato della CU di suo padre è libera di mutare nucleo famigliare, e pure la sua storia asssicurativa è svincolata da quella dell’autovettura “di riferimento”

  137. Un assicuratore ieri mi diceva che in caso di sinistro con colpa al 50% la classe aumenta lo stesso .E ‘ così? In realtà come funziona in questi casi?

  138. Perfavore non mi ricordo una cosa. IN base a quello che Abbiamo sempre detto , in caso di veicolo cointestato al pra a 2 persone A e b NON conviventi, anche se l’assicurazione è stata fatta sempre a nome di A ( nome unico riportato nell’attestato) , la seconda auto se acquistata dalla figlia convivente di A non usufruisce della stessa classe di merito. Giusto?

  139. Relativamente all’ultimo commento è esatto, poichè le compagnie richiedono che in caso di cointestazione il familiare che dovrebbe usufruire a norma del Bersani deve risultare convivente di ambedue i comproprietari del veicolo di riferimento…a meno di ulteriori pronunce ISVAP in tema.
    In caso di concorso precedentemente il malus scattava in capo ad ambedue i proprietari, ma con le ultime innovazioni, già citate nel blog, in caso di concorso il malus scatterebbe solo in capo al responsabile proncipale ed a nessuno dei coinvolti qualora il riparto avvenga pro quota

  140. PER l’ultima volta sullo stessa questione. Quindi se ad esempio A e B comproprietari di un’auto non sono conviventi ,il fatto che la POLIZZA è stata fatta solo ad A che risulta unica persona sull’attestato, non permette lo stesso che la figlia di A possa acquisire la stessa classe su un veicolo a nome suo! perchè bisogna tenere conto dei libretti dell’auto e non solo dell’attestato.E’ così’? scusi sempre gli stessi discorsi

  141. anche sulla polizza intestatario pra è solo indicato A. aldila’ di cosa possano riferirmi le assicurazioni vorrei un vostro parere!

  142. Caro Serafino non i preoccupi siamo qui per parlare liberamente e cercare tutti quanti di capire le fattispecie del mercato, al di la dei casi accademici. Oltre a raccomandarle di verificare come al solito le modalita assuntive specifiche della compagnia, le posso dire che solitamente in caso di comproprieta fra soggetti non conviventi non [ possibile l applicazione del Bersani in capo al familiare di uno dei comproprietari. Questo perche se consideriamo il proprietario come un corpus unico ovvero costituito dalle persone fisiche TIZIO/CAIO, e prevedendo il bersani la convivenza ai fini del riconoscimento della CU a favore di un altro familiare, si e portati in via interpretativa a dover prevedere che quest ultimo sia convivente con ambedue i proprietari.

  143. Di solito sulla polizza viene indicato il proprietario piu giovane, ma al momento della stipula viene chiesta, almeno dovrebbe, l esibizione del libretto, onde evitare contestazioni in caso di sinistro…non dimentichiamo le conseguenze di dichiarazioni false o inesatte…

  144. salve……..volevo chiederle io sono sempre possesore di una polizza per AUTOCARRO e o intenzione di acquistare un auto e mi chiedevo: la polizza dell’AUTOCARRO che attualmente se avesse il BONUS-MALUS sarei in classe 1 visto che non posso trasferirla su un’auto…e facendo una nuova polizza per AUTOVETTURA…. io perdo la classe di merito partendo dal fondo??!! oppure c’è una possibilita di recuperare questi anni di sacrificio senza incidenti???
    GRAZIE………..EFISIO

  145. Per Efisio
    La richiesta che ci sottoponi è relativa all’ utilizzo del Decreto Bersani. Il decreto in questione stabilisce che la classe di merito può essere utilizzata a determinate condizioni, convivenza stabile nel nucleo familiare e stessa tipologia di autoveicolo: auto con auto, autocarro con autocarro e motociclo con motociclo. Pertanto la classe di merito che hai sull’autocarro non può essere utilizzata per l’ autovettura.
    Perciò non avendo altra autovettura per trasferire la classe di merito la cosa non è possibile. Per quanto riguarda l’ autocarro se lo stesso viene venduto e/o demolito o sospeso l’ attestazione di rischio avrà validità di cinque anni e quindi potrà essere utilizzata in futuro per altri autocarri.
    Compresa la richiesta del premio pagato e non goduto in caso di demolizione o vendita.

  146. Salve, volevo un vostro parere, visto che mi sembrate abbastanza competenti.
    Io possiedo un auto a me intesta e assicurata sempre a nome mio in classe 12. In famiglia, mia madre ha un auto assicurata presso un altra compagnia in classe 1 da diversi anni. La domanda è la seguente: posso io in base al nuovo decreto Bersani ottenere la classe 1 come mia madre?
    Sicccome ho già letto alcuni interventi e mi è perso di capire che questo sarebbe possibile solo se comprassi un nuovo veicolo ma non su quello attuale (che per inciso non ha nemmeno 3 anni), potrei far cointestare l’auto anche a mia madre ed ottenere così (dopo questo “passaggio”) la classe 1? Ultima domanda, se l’assicurazione a questo punto mi riconosce la classe 1 , una volta che non sarò più nello stesso stato di famiglia di mia madre la classe 1 mi verrà lasciata o dovrò ripartire dalla 14esima?
    Ciao e grazie in anticipo.

  147. Caro Claudio, il Bersani si applica effettivamente ai NUOVI ACQUISTI (volture o nuove immatricolazioni). Anche inserendo la ocintestazione al PRA nulla cambia poichè in tal caso l’inserimento del nome di sua madre non è un nuovov acquisto bensì una voltura parziale. COmunque una volta stipulato un nuovo contratto a norma del Bersani inizia una storia assicurativa indipendentemente dalle vicissitudini successive, quindi anche nel moemnto in cui muta nucleo familiare continuerà con l’evoluzione assicurativa in essere.

  148. Ammettiamo che io causo un sinistro col mio veicolo ad altri 2 veicoli., non potendo applicare la procedura cid, compilo e firmo solo io il modulo blu e lo porto alla mia compagnia .Se nel sinistro i passeggero delle altre auto restano feriti, devono chiedere risarcimento alla compagnia dell’auto che li trasportava.

  149. continuazione:QUELLO che vorrei sapere,io devo lo stesso indicare nella denuncia ” modulo blu ” che porto alla mia assicurazione, i nomi dei feriti, anche se questi devono chiedere l’indennizzio alla compagnia che li trasportava?

  150. Attenzione la procedura CID non esiste più, rimpiazzata com’è nell’indennizzo diretto dalla convenzione CARD. Il modulo blu invece viene detto CAI (o constatazione amichevole). A parte i tecnicismi, ove non trovi riscontro la procedura di indennizzo diretto, ognuno ha il dovere di informare la propria compagnia dell’accaduto come sempre entro i 3 giorni successivi, tuttavia onde richiedere il risarcimento si procede per azione diretta, ovvero si inoltra la richiesta alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro, unitamente al modulo CAI monofirma ed indicante le circostanze (testimone e feriti inclusi). Saranno poi i terzi trasportati a rivolgersi alla compagnia del veicolo su cui viaggiavano al momento dell’impatto.

  151. ciao, ti sintetizzo il mio problema: avevo un auto intestata a mia madre con relativa polizza sempre intestata a lei, rottamata la vettura per usufruire degli incentivi statali e della classe di merito dell’assicurazione, che io non avrei, l’abbiamo cointestata, premetto che non ho la residenza di mia mamma, tutto ok tranne per il fatto che nell’intestazione dell’auto il mio nome è prima di quello di mia mamma e per questo l’assicurazione non mi assicura l’auto con la vecchia polizza, ma mi dice che devo farne una nuova con relativi costi. E tutto in regola o fanno i furbi ? Grazie

  152. Caro Fabio è tutto in regola, poichè per sostituire il contratto, ovvero trasferirlo dall aprecedent evettura alla nuova, è necessaria la coincidenza del proprietario. Sarebbe possibile applicare il Bersani qualora foste conviventi

  153. Grazie Renzo e pensare che l’errore, credo in buona fede , è stato fatto dal concessionario in fase di immatricolazione, il quale avevamo avvertito delle nostre problematiche, ora spero in qualche scappatoia regolare, altrimenti devo fare un passaggio di proprietà.
    CIAO

  154. quando si compila il modulo CAI per la procedura di indennizzo diretto, se viene firmato solo da chi chiede il risarcimento, quante copie egli deve lasciare al proprio assicuratore?è quando invece è firmato da tutti e 2 i conducenti? grazie POI un’altra cosa, ieri mia cugina tamponava col suo veicolo una vettura che la precedeva, valutando il leggerissimo impatto mia cugina si rende conto di non aver causato i danni dalla signora richiesti. Mia cugina dice che l’auto della sig.ra era gia’ tutta rovinata e con la scusa del piccolo tamponamento,infatti l’auto di mia cugina è intatta solo la targa è rimasta un po’ storta,le avrebbe chiesto duecento euro.Ora se la sig.ra va dalla sua assicurazione per il risarcimento diretto, mia cugina deve fare una denuncia cautelativa alla propria assicurazione? ( in genere il semplice fatto di fare denuncia cautelativa non fa scattare la classe di merito?O questa aumenta solo nel momento in cui l’assicurazione paga?) Come si scrive una denunciia cautelativa(oltre a decrivere il sinistro) ho provato a cercare dei modelli di esempio ma non li trovo

  155. Dunque cominciamo con il dire che una copia va lasciata al proprio intermediario da parte di ogni assicurato coinvolto (o inviato alla compagnia se trattasi di gestione diretta come i contratti on-line) mentre una copia va conservata (capita venga richiesto di esibirla in sede di perizia).
    Per quanto riguarda la fattispecie in capo a sua cugina, diciamo che attualmente la legge 40 prevede che non venga addebitato il malus finchè non venga accertata la piena responsabilità del conducente. A questo punto sua cugina non dovrebbe far altro che denunciare l’accaduto al proprio consulente, mentre la controparte farà altrettanto: sarà il perito della compagnia della danneggiata a stabilire l’entità dei danni e la compatibilità degli stessi con il sinistro denunciato.

  156. Se avete piacere su BONUS MALUS E DINTORNI parliamo di indennizzo diretto

  157. salve complimenti per il sito e la disponibilità.ho letto alcune risposte ma mi sono rimasti dei dubbi.sono appena diventato comproprietario aggiungendomi a mio padre,familiare non convivente,di una moto con polizza intestata a mio padre in scadenza a marzo.vorrei porre alcuni quesiti:
    1)consideriamo solo la comproprietà senza le possibilità offerte dal decreto bersani.l’assicurazione mi ha detto che mi aggiungerà nel loro database come comproprietario alla scadenza.vorrei sapere se in base alle comproprietà del veicolo sono già dalla stipula del trasferimento di proprietà possibile benficiario della classe di merito finora appartenuta a mia madre o se lo diverrò definitivamente al rinnovo della polizza quando mi aggiungeranno come comproprietario al loro database delle polizze.

    2)consideriamo ora le novità del decreto bersani.da comproprietario del mezzo insieme a un non convivente che è l’unico contraente della polizza ,posso se acquisto un ulteriore veicolo dello stesso tipo intestato solo a me mantenere la classe di merito del mezzo di cui sono e rimango comproprietario non contraente della polizza?e se divento contraente della polizza e il mio nome figura sull’attestato di rischio cambia qualcosa?

    3)altra questione collegata alla n.2.un assicurazione mi ha detto che Un familiare convivente di uno solo dei comproprietari(tra loro ovviamente non conviventi), che acquista un ulteriore veicolo dello stesso tipo ha diritto di mantenere la classe di merito che il suo convivente ha sul mezzo in comproprietà con il non convivente.qual è l’inetrpretazione uffiale?cambia qualcosa se è il suo convivente ad essere contraente della polizza e ad avere il nome riportato sull’attestato di rischio?

    grazie mille spero di non aver posto quesiti già trattati ma non ho trovato risposte facilmente e le assicurazioni danno interpretazioni differenti a questi quesiti.

  158. ho 2 veicoli di mia proprietà: uno con la polizza in scadenza a me intestata ed un altro che sta per essere rottamato dove l’intestataria della polizza è mia moglie (convivente in comunione di beni). Quello da rottamare è in prima classe di merito. Posso lasciar scadere la copertura della prima macchina e passarci la copertura di quello rottamato conservando la classe di merito più favorevole?

  159. Caro DAvide, nel momento in cui viene effettuata una voltura parziale con aggiunta di un comproprietario (quindi veicolo già intestato ad A ed a seguito di voltura la proprietà diviene di A+B), formalmente non potrebbe esser mantenuta la CU a norma della circolare 555/D, può essere la inseriscano in una classe interna inferiore, ma la CU di regola deve essere la 14.
    Detto ciò l’applicazione del BErsani trova interpretazioni purtroppo sfumate in maniera diversa da compagnia a compagnia, le seguenti sono quelle che vanno erp la maggiore, quindi accordarsi MOLTO CHIARAMENTE con il consulente prima delle operazioni di voltura/acquisto:
    1. se un veicolo viene acquistato in comproprietà (escluso il caso precedente di “aggiunta di un comproprietario), esso può beneficiare di una CU inferiore alla 14 in capo ad un altro veicolo di uno dei comproprietari solo se questi ultimi sono conviventi.
    2. Un familiare dei comproprietari non conviventi fra loro solitamente non beneficia del Bersani invirtù della considerazione di proprietario come corpus unico perciò costituito da ambedue i comproprietari, ed è per tal motivo che molte società richiedono la convivenza fra comproprietari e familiare che dovrebbe beneficiare della CU inferiore.
    Tuttavia ciascuno dei comproprietari può beneficiare del Bersani qualora acquistasse a nome proprio un ulteriore veicolo.

  160. Caro Paolo il Bersani si applica solo a seguito di acquisto e non è possibile quindi trasferire la poliza su di un veicolo già di sua proprietà che abbia già alle spalle una storia assicurativa

  161. ciao renzo , io convivo more uxorio con la mia compagna .
    potrei, acquistando una vettura prendere la sua classe di merito , visto che io nn ho ancora un’assicurazione per vetture ma solo un’ottima classe di merito, ma per la moto ??

  162. Buongiorno,
    mia mamma ha 2 veicoli di proprietà uno in classe 1CU e l’altro in classe 9CU. Siccome vuole rottamare quello in classe 1CU può passare la polizza sull’altra auto e cessare quella in classe 9CU? E se si come? Grazie.

  163. Caro Filippo, l’interpretazione per la maggiore di familiare convivente si estende anche al convivente more uxorio. SEMPRE concordando preventivamente con il consulente di fiducia.

    Caro Stefano il BErsani si applica SOLO in caso di acquisto di nuova vettura. Qualora la compagnia riconosca il BErsani anche a seguito di voltura fra familiari di veciolo già presente nel nucleo, sua madre dovrebbe volturarla a favore di un familiare convivente, il quale potrà beneficiare della CU1 esibvendo l’attestato di rischio. DA VERIFICARE preventivamente con il consulente…si tratta di una assunzione di rischio distorta per i puristi della tecnica assuntiva.

  164. 1)salve renzo la ringrazio per la risposta ma ben tre operatori della genertel mi hanno assicurato che aggiungendomi a mio padre nella proprietà del mezzo ,che rimane assicurato a nome di mio padre ,non cambia nulla riguardo alla classe di merito.io aggiungendomi non posso portare una classe di merito migliore tramite un mio attestato di rischio, ma la classe di merito già maturata sul veicolo rimane e poi potrà essere usata in seguito da uno solo dei comproprietari(o ancora da entrambi).

    2)riguardo agli attestati di rischio desideravo dei chiarimenti riguardo al fatto che nonostante la classe di merito appartenga al proprietario o ai comproprietari spesso viene riportato sull’attestato il contraente che può essere anche un terzo.volevo sapere se il comproprietario che ha il nome riportato sull’attestato di rischio ha dei vantaggi rispetto al comproprietario che non è contraente e non ha il nome riportato sull’attestato di rischio.grazie mille

  165. Caro Davide,
    non voglio fare il guastafeste: non vi è dubbio che la CU in capo ai comproprietari possa venir utillizzata da ciascuno di essi anche se non convivente, ma facciamo un passo indietro. Se le riconoscono il diritto a proseguire nella CU (attenzione, non la classe interna) maturata ben venga…l’ISVAP lo nega specificamente nella circolare 555/D se a seguito di voltura il proprietario da unico passa ad una molteplicità (il contrario è possibile, ovvero da una molteplicità ad uno solo questo può subentrare nella CU e nel contratto). Vedasi art. 8 all’URL: http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F32484/isvc0555.pdf
    L’attestato riporta il nome del contraente, ma l’unico titolare della CU è appunto il proprietario, non c’è differenza fra comproprietario riportato o meno: ad ogni modo sempre più frequentemente il proprietario trova menzione sull’attestato per facilitare l’assunzione corretta….e non dimentichiamo il codice civile…in caso di dichiarazioni inesatte la compagnia ha facoltà di riduzione dell’indennizzo di una percentuale pari al beneficio goduto dall’assicurato, in caso di dolo poi pulò rifiutarsi di corrisponderlo interamente

  166. caro renzo la ringrazio nuovamente per le risposte e non la sto assolutamente considerando un guastafeste.anzi apprezzo la sua disponibilità ad un confronto obiettivo.studio giurisprudenza ma pur consapevole dei miei limiti ,non essendo io assolutamente un giurista affermato nè un esperto in materia ,vorrei esprimere un parere sull’art.8 della 555/d.a mio modesto parere lo spirito di questo articolo è di precisare che la classe di merito di un veicolo in comproprietà in caso di cessione del veicolo o di riduzione del numero dei proprietari non si moltiplica(nel senso che non ci sarà un attestato di rischio per ogni comproprietario), ma può essere sfruttata da uno solo dei comproprietari.si può casomai desumere (ma anche questo non è esplicito)da questo breve articolo che un comproprietario non può aggiungendosi portare una sua classe di merito maturata da lui su un ulteriore veicolo.non credo però che questo articolo disponga esplicitamente la perdita della classe classe di merito già maturata sul veicolo dall’unico proprietario ,in caso di aggiunta di un comproprietario.non dico che la sua interpretazione sia sbagliata dico solo che non è desumibile esplicitamente dall’articolo e che ci vorrebbe una pronuncia specifica.cordiali saluti

  167. Caro Davide il concetto espresso dalla circolare 555 è richiamato pure dal reg. 4/2006, ed entrambe vanno lette con la ratio assicurativa: se fosse permessa laprosecuzione del contgratto a seguito di inserimento di comproprietari non sarebbe stato menzionato solo il contrario, quanto piuttosto si sarebbe inserito in maniera generica la possibilità di mantenere al CU a seguito di mutamento parziale senza ulteriori specifiche.
    La ratio del mancato riconoscimetno della CU nella fattispecie è molto semplice: evitare il mercato delle CU, che ilBersani ha in parte aperto e che a livello tecnico lascia molto a desiderare in quanto mina il sistema assuntivo di bonus malus (i cui effetti non tarderanno a farsi sentire nel corso del 2008 unitamente all’effetto forfait indennizzo diretto). In epoca pre Bersani si voleva evitare quello che accadev a con le cointestazioni di polizza, ovvero l’inserimento di un comproprietario in una storia assicurativa per poi beneficiare della CU senza averla conquistata ma “ereditata”…ciò permetterebbe l’elusione della convivenza richiesta dal Bersani per il riconoscimento di una CU del familiare…

  168. Ad ogni modo qualora Genertel lo consenta meglio così, attenzione come le dicevo, è necessario sincerarsi ceh sia la CU ad esser mantenuta e non solo la classe interna di provenienza

  169. salve renzo conscio di poter sbagliare credo che la sua interpretazione a dir poco estensiva sia errata e contraria ai principi giuridici di interpretazione dei testi normativi ,poichè non esistono la ratio assicurativa,degli assicuratori o dei consumatori ma esiste solo la ratio del testo e l’interpretazione autentica della fonte(l’isvap ),sempre che non sia incompatibbile con quanto scritto.
    Art. 8 – Mutamento parziale della proprietà del veicolo
    Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da
    una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest’ultimo il
    diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

    1)nelle circolari da lei citate non c’è scritto “elenco tassativo dei casi in cui a seguito di mutamento parziale della proprietà si mantiene la cu” ergo l’articolo 8 non esclude automaticamente i casi di aggiunta di un comproprietario, che non sono il contrario dell’art.8 ma un caso diverso.
    2)l’art 8 precisa semplicemente che in caso di passaggio da più intestatari ad uno di essi, la classe di merito ,nè si perde perchè rimane al titolare rimanente ,nè si moltiplica perchè rimane solo all’ultimo titolare e non agli altri.
    3)infatti in caso di aggiunta di un comproprietario il problema non si pone perchè non c’è il rischio che i comproprietari moltiplichino una classe di merito collegata ad un solo veicolo.
    4)in base alla sua interpretazione in caso di decesso di un solo comproprietario non convivente ,e di successione del figlio di questi nella proprietà, si perderebbe la classe di merito già acquisita sul veicolo e mi sembra assurdo.
    5)se non c’è un articolo di una circolare isvap nel quale è stabilito esplicitamente che in ogni caso di aggiunta di un comproprietario si perde la classe di merito eventualmente maturata sul veicolo e si inizia sempre dalla 14 classe,la classe di merito rimane e non centra nulla con l’art 8 che precisa solamente ciò che ho descritto nel punto 2.
    mi scusi ma credo sia meglio per l’interpretazione dei testi e delle loro conseguenze rivolgersi a giuristi,magistrati e all’isvap per l’interpretazione
    autentica.non ho la presunone di dire che sono sicuro al 100% di aver ragione ma l’interpretazione super estensiva e favorevole alle assicurazioni da lei prospettattami è contraria a tutti i principi giuridici che sto studiando.
    la ringrazio comunque della enorme disponibilità e spero che colga la mia osservazione come una critica costruttiva.

  170. DAvide non me ne voglia…sono un consulente e non un legale dell’ANIA, qui si parla di normative concepite dall’autorità oltre che dal legislatore , la materia assicurativa richiede mi permetta una conoscenza un po’ più specifica per interpretare nella maniera corretta i testi. Per quanto concerne i giudici e la giurisprudenza…in Italia conosciamo sentenze che dicono tutto e l’esatto contrario.
    La normativa assuntiva prescrive che il mantenimetno di CU avvenga a seguito di vendita/rottmazione/esportazione del veicolo precedente su di un veicolo anch’esso di nuovo acquisto…l’art. 8 prevede IN DEROGA la conservazione della CU in caso di voltura parziale (che non rpevede nè l’alienazione del precedente veicolo nè un nuovo acquisto) purchè essa preveda il passaggio da una molteplicità di proprietari ad uno soltanto di essi.
    Ad ogni modo la invito a porre il quesito pure all’ISVAP l’interpellanza e vedrà che le forniranno una risposta esauriente, se la mia non la convince.

  171. mi scusi lei interpreta queste norme come unico caso in cui è concessa una determinata facoltà,invece una norma ,a meno che non sia scritto esplicitamente che è l’unica ipotesi (o un elenco tassativo di casi) in cui è concessa una facoltà,precisa semplicemente un diritto in quel caso e non esclude casi diversi anche se simili.
    Lei aggiunge all’art.8 un “purchè ci sia il passaggio ad un solo comproprietario “che non è scritto poichè l’art 8 precisa semplicemete che in quel caso la classe rimane ad un solo comproprietario, non che sia l’unico caso.cosi come la normativa assuntiva precisa che a seguito di vendita/rottmazione/esportazione del veicolo precedente rimane la cu su di un veicolo di nuovo acquisto…ma non esclude l’aggiunta di un comproprietario e l’art 8 non deroga a questa normativa ma precisa un caso particolare e solo quello.anche se la volontà dell’isvap fosse stata corrispondente alla sua interpretazione l’art è scritto male e se ne può desumere solo ciò che è scritto esplicitamente.in ogni caso credo anche lei convenga con me che se possibile dovrebbero essere trattati specificamente almeno i casi più frequenti ,visto che non credo il mio sia un caso raro e altri di mia conoscenza si sono già aggiunti alla proprietà di un veicolo che ha mantenuto la classe di merito maturata dal precedente uniproprietario.

  172. Scusate se mi intrometto, io penso che esistono delle leggi, ma è poi la direzione delle compagnie che possono agire come credono. Ad esempio io conosco una compagnia che in caso di auto in comproprietà permette la sostituzione del veicolo se TUTTI i comproprietari sia i nuovi acquirenti del nuovo, ma che in caso di sostituzione contratto senza cambio veicolo , i comproprietari possono passare da tanti ad uno solo. Un’altra permette invece che sempre in caso di comproprietà in caso di sostituzione del mezzo , l’altro può essere acquistato da uno solo dei comproprietari. TUTTE e due escludono l’aggiunta di un nuovo comproprietario .Quello che voglio dire è che le leggi è la compagnia che le applica , e perquanto noi le possiamo studiare conta la realtà!

  173. COn questo commento voglio chiudere questa inutile diatriba sull’aggiunta del comproprietario a seguito di voltura parziale. Un abttuta sola: dopo essermi laureato in legge da rampante laureato credevo di avere in pugno la chiave di volta nella risoluzione dei quesiti legali. Dal momento in cui ho iniziato la professione di consulente assicurativo mi son reso conto in realtà quanto più complesso sia ricondurre le fattispecie ai modelli normativi, non esiste solo il codice civile e le leggi/decreti, ma una miriade di regolamenti ISVAP, circolari dispositive e pareri, ognuno dei quali contribuisce in misura più o meno apprezzabile al chiarimento di determinati casi pratici o modelli assuntivi. A tutto ciò si deve aggiugnere pure le prassi assicurative, che sono costituite dal modus operando consolidato e le definizioni che permettono di comprendere la diversità fra nuovo acquisto e voltura parziale, ad esempio. E per l’appunto la prassi consolidata unitamente alle definizioni tecniche conduce alla conclusione per cui la sostituzione di contratto a seguito di voltura (non parziale poichè non è un NUOVO ACQUISTO) prevede il mantenimento di CU ed in deroga a tale principio anche nel caso di voltura parziale che porti da una molteplicità ad una singolarità. E’ la medesima situazione per cui la sostituzione di contratto a seguito di nuovo acquisto è prevista solo qualora il propreitario sia il medesimo, ed in deroga si tollera che il proprietario sia diverso solo quando esso sia il coniuge in comunione legale dei beni.
    Purtroppo non si può prescindere da una conoscenza del settore RCA a livello generale, altrimenti ci ritroviamo, come nel caso della l.40 sulla conservazioend ella CU, a dover riscontrare la distorsione di quello che è l’effettiva portata della legge, causa il “telefono senza fili” che divulga informazioni non vere sostenute gareggiando a chi fa la voce più grossa.
    Scusate il mio esser prolisso. Credo che questo spazio sia volto al TENTATIVO di offrire un servizio agli amici che ci scrivono, ma ben lungi dal diventare un’arena di botta e risposta. A presto e grazie amici!

  174. Buongiorno, a dicembre 2006 consegnai in conto vendita la mia auto ad un concessionario e conseguentemente non pagai la rata di premio scadente il maggio 2007, preciso che la scadenza annuale è novembre 2007. La concessionaria non ha venduto l’auto e pertanto vorrei riassicurarla, posso recuperare la classe di merito nonostante non abbia pagato la rata intermedia? Un grazie e cordiali saluti.

  175. alcune assicurazioni stipulano contratti rca a km. SI possono infatti acquistare dei pacchetti km in agenzia. Ma comè la procedura in questo caso, oltre all’installazione di un satellitare che conteggia i km?

  176. Diciamo che se avesse traferito, pagando la rata, la CU su di un altro veicolo la regola base vuole che lei possa riassicrare l’autovettura invenduta in CU14.
    Se lei non ha pagato la rata ed il contratto p stato chiuso, si tratta di una risoluzione di contratto che non dà diritto al rilascio dell’attestato di rischio…perciò in epoche non remote il veicolo veniva inserito in CU18 poichè privo di attestato di rischio valido in quanto non terminata l’annualità (per inciso l’attestao relativo all’annualità precedente è privo di valore poichè è stata iniziata una nuova annualità (quella dal novembre 2006 per intenderci e non ultimata).

  177. Caro Serafino sono le cosiddette polizze a consumo: generalmente, ma rimando ad una analisi della singola copertura per i dettagli, si versa un premio base che include un tot di km o giorni di percorrenza. Decorsi i gionri o i km previsti si versa a regolazione quanto registrato dallo strumento. Fate attenzione:
    – la convenienza in molti casi sussiste per chi adopera la vettura per un periodo o km limitati;
    – lo strumento solitamente viene installato gratuitamente ma ha un canone di utilizzo (che va detto viene compensato dallo sconto tariffario riconosciuto alla stipula proprio per aver installato il dispositivo; questo poichè esso funge anche da scatola nera, ovvero è in grado di fornire dati preziosi onde ricostruire la dinamica degli eventuali sinistri occorsi; può fungere poi da localizzatore in caso fosse attivata la garanzia furto)
    – l’installazione è gratuita…non la disinstallazione…

  178. ecco cosa ho trovato: A seguito di rientro dal conto vendita, o di vendita demolizione di veicolo sostituito non effettuata, al contraente che chiede di assicurare nuovamente il veicolo sostituito con l’applicazione della Bersani, l’agenzia puo’ ricollocare il veicolo rimasto invenduto o non demolito nella stessa classe di merito maturata dall’intestatario al PRA .quindi non verra’ applicata la 14 classe?

  179. BUON NATALE A TUTTI!

  180. Questo è effettivamente un vantaggio per il cliente ovvero riassicurare l’autoveicolo invenduto non in CU14 ma nella medesima CU…NON ERA SEMPRE COSI fino diciamo al 2005: a seguito chiusura di contratto senza sostituzione non veniva rilasciato attestato e qualora ne fosse riaperto un altro, esso ripartiva dalla allora CIP 14. Veniva tollerato il reinserimento in CU14 di un’auto invenduta..quindi è ovvio il vantaggio ricordato dal buon Serafino.

  181. scusate la sintassi “…e qualora ne fosse stato riaperto un altro…”
    BUON NATALE A TUTTI GLI AMICI…e scrivete pure io rimango in linea…

  182. SA che in reltà non capisco una cosa( tra le tante) in una circolare holetto che un’auto a seguito di vendita, furto…l’attestato vale 5 anni se non è stato utilizzato per l’assicurazione di un veicolo acquistato dall’assicurato in sostituzione del precedente. Quindi se io possiedo l’auto bianca classe 1, con foglio di conto vendita sposto la sua asiicurazione su l’auto nera, se l’auto bianca poi non si vende, la classe di merito per riassicurarla quale sara’?IN questo caso l’attestato dell’auto bianca è stato utilizzato per un’altra auto!

  183. Diciamo che la circolare 555/D prevede la possibilità, benchè l’attestato sia già stato utilizzato su di un altro veicolo, di riassicurare in CU14..anzichè 18…ora con il Bersani qualcuno potrebbe pensare di richiedere l’applicazione dello stesso, ma essendo uno di quei casi limite purtroppo ci si deve affidare alle risposte assuntive singole, non sono in grado di dare una risposta definitiva se non in base alla circolare di cui sopra.

  184. Scusate se insisto sul problema dell’annullamento di un contratto rca senza aver terminato il periodo di osservazione, cioè senza aver pagato la rata intermedia, in quanto non ho ben capito se sia possibile recuperare la classe di merito del contratto scaduto , e a tale proposito faccio alcune considerazioni.
    La legge 40 cd Bersani in sintesi proroga a 5 anni la durata di validità dell’attestato di rischio se si riferisce ad una polizza che abbia una delle seguenti caratteristiche: il rischio è cessato ( in senso estensivo ossia nei casi di vendita, furto, conto vendita, demolizione o esportazione del veicolo). Quindi nel caso in cui un veicolo non più assicurato, ossia con attestato rilasciato da più di 12 mesi, l’attestato è utilizzabile per 5 anni a partire dalla data indicata nel documento con la seguente modalità: quando si riferisce allo stesso veicolo sottoscrivendo una dichiarazione di mancata circolazione dando così prova che l’attestato di rischio presentato e’ effettivamente l’ultimo conseguito.
    Ora nella fattispecie di contratto annullato senza aver pagato la rata intermedia in seguito a conto vendita e’ recuperabile l’attestazione di rischio precedente all’annullamento, alla luce di quanto disposto all’art. 40 e di quanto dispone il Regolamento ISVAP n.4 9/8/2006 che recita “che il periodo di osservazione della polizza risulti concluso”?
    Spero di essere stato chiaro nell’esposizione del problema , aspettando un vs pensiero sull’argomento porgo un saluto di BUON NATALE.

  185. Dal mio punto di vista l’importante è che il contratto venga chiuso per conto vendita e NON per risoluzione a seguito di mancato pagamento (non viene contemplata la validità dell’ultimo attestato a seguito di mancata conclusione del contratto assicurativo). Verifichi con il consulente che sia stato chiuso per conto vendita, sicuramente il periodo di osservazine non sarà concluso poichè termina 60gg prima della scadenza annuale. Mi faccia sapere. BUON NATALE a lei Gianni!

  186. Salve, e buona sera sono volevo sapere se c’è un modo per fare l’assicurazione fuori dalla regione in cui vivo, perchè dovrei fare l’assicurazione al mio 50ino e qui l’assicurazione è troppo cara e non me la potrò mai permettere.Quindi vorrei sapere se c’è un modo per fare l’assicurazione in un posto diverso ovviamente intestandola a mio padre o a mia madre! VI ringrazio in anticipo BUON NATALE A TUTTI

  187. Caro Giovanni si tariffa sempre in base alla residenza del proprietario, salvo personalizzazioni aggiuntive sul conducente abituale. C’è la possibilità di intestaare la vettura al familaire che vive in una provincia diversa, certo, ma in tal maniera l a CU apparterrà a lui…salvo Bersani a seguito di convivenza. Se io residente a Roma stipulo a Milano, sarà sempre Roma la provincia di tariffazione

  188. E’ io intesterei anche il mio veivolo ad un familiare fuori, ma il problema è che non ho nessuno fuori xd. Io abito a Pomigliano D’Arco ( NA ) e costa oltre gli 800€ l’assicurazione qui ed è un gran problema. Mio padre ha intestato solo la sua macchina nient’altro ma i soldi per lo scooter per l’assicurazione non c’è ne sono perchè sono troppi e allora chiedevo a voi se c’èra una qualche alternativa per risprmiare

  189. Purtroppo Giovanni l’unico alleggerimetno del premio può consistere nell’inserimento di franchigie, sebbene sui ciclomotori e motocicli la personalizzazione sia generalmente inferiore rispetto agli autoveicolo

  190. Non ho capito spiegati meglio thanks xd

  191. In + non sò non è che è possibile pagare a rate l’assicurazione ???

  192. Intendo dire che c’è la possibiolità di stipulare una polizza anche al di fuori della provincia, ma la tariffa sarà quella relativa al luogo di residenza in ogni caso.
    L’unica maniera per abbassare un po’ il premio è chiedere la stipula di polizzze che prevedano una franchigia in casi di sinistro con colpa, se previsto ovviamente dalla compagnia. Ormai le compagnie permettono di pagare in rate semestrali i premi assiucrativi, ed in più esiste la possibilità di rateizzare fino a 10 o 12 rate annuali la somma da pagare, grazie a promozioni che vanno di volta in volta concordate con l’intermediario di fiducia.

  193. A fine novembre u.s. ho rinnovato l’assicurazione del mio ciclomotore (50cc), che ho venduto la scorsa settimana.Posso cessare la polizza (dichiarazione di vendita???) e riavere la parte di premio non goduto?
    Ringrazio sin d’ora per la collaborazione… e porgo distinti saluti.
    Pietro

  194. Eh la vendita di un ciclomotore 50 presenta sempre l’inconveniente per cui la compagnia risponde di non restituire il premio non goduto poichè non esiste un registro che certifichi l’effettiva alienzazione. VIene restituito il premi a norma della circ. 555/D che a sua volta richiama la 502 solo in caso di rottamazione certificata. Nel momento in cui sarà precisto apposito registro si potrà veder restituito il premio

  195. scusate l’orrenda ortografia

  196. conrollando la storia assicurativa di un veicolo attraverso il sistema SIC , quando esce causale : refresh copertura assicurativa, sa cosa vuole a significare?

  197. Ciao renzo forse ti ricordi ancora di me, volevo chiederti una cosa, ho provato con zuritel e ho visto che l’assicuazione si paga intorno ai 300 ogni sei mesi , ed è ottimo vol dire che a napoli ho risparmiato molto ed è l’unica agenzia che si risparmia cosi tanto rispetto alle altre. Volevo sapere se poi è possibile rateizzare questo prezzo, voglio fare in modo di pagare quest’assicurazione a rate mensili. Oppure non so consigliami qualche agenzia che mi permetta di pagare il tutto a rate mensili 😀
    Ti ringrazio tantissimo

  198. Caro Giovanni la rateizzazione del premio varia da compagnia a compagnia: i tassi per semestralizzare la rata variano dal 3 al 6%, esattamente come molte compagnie offrono la possibilità di frazionare il premio mensilmente..ma tutto ciò dipende dalla politica commerciale. Una precisazione “accademica” con Zuritel dubito esistano AGENZIE poichè è una compagnia on-line

  199. CAro Serafino, Refresh copertura assciurativa è un temrine vago usato nella videata allo scopo di indicare un aggiornamento dell’evoluzione, non significa riattivazione poichè appare la dicitura, può ad esempio comprendere i casi in cui viene rettificata la CU per qualche errore o qualche modifica in corso d’opera per errori d’inserimento dati.

  200. UN AUGURIO DI BUON 2008 A TUTTI VOI

  201. Grazie lo stesso Renzo vi auguro felice anno nuovo a tutto
    BUON ANNO 2008

  202. Ciao renzo ho 2 casi da proporti, ho letto un pò di cose e non mi sembra che già siano stati trattati.
    1 caso) Sono comproprietario di un automobile alla quale è attribuita una polizza in prima classe intestata all’altro co-proprietario. Posso richiedere per un ‘altra automobile che mi sia applicata la prima classe?
    2 caso) In famiglia mio padre ha la prima classe. Io ho un’altra auto intestata a mio padre con la stessa compagnia assicuratrice, che però ha fatto partire il contratto in 14 esima classe. Sono passati già 3 anni, adesso sono in 11 esima classe. Posso fare qualcosa per rivendicare la classe?
    Grazie 1000 in anticipo e auguri.
    Claudio

  203. Buon giorno Claudio, Le rispondo ai vari punti:
    1. ogni comproprietario è titolare della CU, quindi qualora acquisti un’autovettura può vedersi riconoscere la CU in capo al veicolo in comproprietà, anche se non convivente con l’altro comproprietario.
    2. Purtroppo non può fare alcunchè poichè il Bersani trova applicazione a seguito di nuovo acquisto.

    AUGURI A LEI di un Buon e Prospero 2008!

  204. BUON inizio anno a tutti! nel sic la causale refresh copertura assicurativa può significare cambio vettura?! POI un’altra cosa se io ho assicurata una panda e la sua assicurazione la passo su una punto, quando controllo nel sic la panda , che causale viene indicata per fare capire che cè stata una sostituzione contratto e una fine copertura assicurativa della panda?SE lo sapete viringrazio

  205. Il giorno 26 dicembre percorrevo una via di Torino a velocità ridotta. In prossimità di un passaggio pedonale mi sono fermato per far passare i pedoni. Due sono passati, uno un pò più indietro, ha rallentato la sua marcia e pensavo mi facesse passare; ho ripreso la mia marcia per pochi cm e l’altro pedone non si è fermato ed ha continuato la sua marcia. Ho urtato il pedone in maniera lievissima (ero praticamente fermo) ed è cascato in terra sbattendo il braccio sinistro e fratturandosi il polso.
    Il pedone ha chiesto ad un avvocato di seguire la pratica. Cosa rischio? Pagherà l’assicurazione o potrei pagare anche io una parte dei danni subiti dal pedone? Chi pagherà le spese legali?

  206. CAro Davide, lei in quanto assicurato è già tutelato dal fatti che i risarcimenti vengono corrisposti dalla sua compagnia al danneggiato. Il pedone che attraversa il passaggiopedonale ha la piena ragione, ma anche se non lo fosse potrebbe sopportare una frazione di colpa: esso ha diritto a vedersi risarcito delle lesioni ingiustamente patite e da lei cagionate, e la pratica sarà gestita a livello di ufficio sinistri senza che lei sborsi alucnchè. Se la compagnia lo riterrà potrà agire in giudizio qualora ritenesse infondate le pretese della controparte, secondo le modalità previste dal codice di procedura

  207. Caro Serafino a seguito di voltura il sistema riporta diciture NUOVA EMISSIONE con la specifica a tergo “Passaggio di propreità”, se avviene una sospensione / riattivazione anche questo caso viene specificamente riportato.
    Quindi la Punto di nuovo acquisto riporta NUOVA EMISSIONE, mentre la Panda riporterà la specifica CESSAZIONE per DEMOLIZIONE/ESPATRIO oppure Passaggio di proprietà.

  208. Per cui il pedone che attraversa sulle strisce dovrebbe avere ragione e non dovrebbe esserci motivo, per cui il pedone non venga risarcito del danno subito.
    In ogni caso se la Compagnia ritenesse infondate le richieste del pedone dovrebbe agire in giudizio nei confronti del pedone o miei?
    Le spese del legale incaricato dal pedone saranno rimborsate dall’assicurazione o da me?

    Grazie mille

  209. GRAzie, gentile come sempre.ULTima cosa al riguardo,nella panda per il caso descritto, si può trovare causale storno- sostituzione

  210. Per quanto riguarda la Panda è fattibile.

    Diciamo che se la compagnia ritiene infondate le pretese, lei assieme alla compagnia può ricevere un invito a comparire in giudizio e lei è tenuto a presentarsi ove previsto dal codice di procedura penale. In ogni caso, anche in sede penale, la compagnia agisce in qualità di sostituto di responsabilità cosicchè materialmetne si presenta in giudizio in nome e per conto suo con i propri legali ed assumendosi le spese di difesa. Perciò non si preoccupi il danneggiante è sufficientemente cautelato.

  211. Una scorrettezza, ho accostato il sostituto di responsabilità con il giudizio penale…me pudeat come dicono i latini. Specifico meglio: in qualità di sostituto di responsabilità la compagnia risarcisce i danni appurati nel corso del giudizio civile. Tuttavia anche in sede penale la compagnia provvede alla difesa del proprio assicurato…la responsabilità penale però è personale, perciò se alla difesa pensa la compagnia (fin che ne ha interesse) la risultante di multe ed ammende sono sempre a carico del danneggiante. La dicitura “fin che ha interesse” significa parafrasando che la compagnia provvede a resistere quando ci sono i presupposti per farlo: se a seguito di guida in stato d’ebbrezza asseverate da prove inconfutabili l’assicurato cagiona un sinsitro, c’è ben poco da resistere e difendere, le pene previste dal codice penale (multa fino all’arresto) rimangono a carico del responsabile.

  212. Grazie mille della risposta; per cui se del caso la Compagnia ritenesse infondate le richieste del danneggiato, potremmo essere chiamati in giudizio (CIVILE) dalla controparte per il risarcimento, ma il risarcimento dovrà essere corrisposto in solido, oppure sarà la Compagnia a pagare?
    Considerando che al momento dell’incidente ero perfettamente sobrio, andavo a velocità limitatissima, mi sono fermato alle strisce e sono ripartito solo per un malinteso con il pedone (passo io, passi te), ho prestato soccorso al pedone accompagnandolo all’ospedale ed aspettando che fosse dimesso tre ore dopo, esiste comunque un rischio penale? Ho sentito parlare di querele in questi casi? Cosa rischierei in questo caso se fossi querelato?

  213. Caro Davide è SEMPRE la compagnia a corrispondere il risarcimento in ordine al giudizio civile, nella fattispecie le lesioni.
    La difesa penale viene comunque assunta dalla compagnia con specificaizone dnelle condizioni contrattuali, salvo le ammende comminate ovviamente.
    La querela è comunque ritirabile da parete della controparte e nella stragrande maggioranza dei processi, il giudice considera obiettivamente il fatto del responsabile come colposo, e per le pene sotto i 2 anni a carico di incensurati c’è la condizionale.

  214. salve,quest’anno la mia assicurazione mi ha disdetto la polizza della mia auto,premetto che ho 24 anni e sono campano, mi è stata assegnata la 14 classe e per assicurare il veicolo mi hanno chiesto più di 2000 euro( la mia auto è una c1 non un ferrari).Ora mi hanno consigliato di fare il passaggio di proprietà della macchina a mio padre,crede che sia l’unica soluzione?Io per ora non ho assicurato l’auto ed è ferma.grazie .

  215. Caro Tommy sarebbe da capire perchè è finito in 14..a seguito di sinistro? C’è da capire in tal caso l’entità del danno della controparte, magari se questo non è elevato conviene rimborsarlo.

  216. ma il sinistro già stato rimborsato,incidente era di un anno fa
    ,mi èarrivata disdetta cosi,mi è stato detto che la mia situzione nn era per loro conveniente .Sinceramente non so cosa fare

  217. TOmmy purtroppo non capisco. Mi faccia una breve cronistoria…in che CU era al momento del sinistro e poi cosa è successo ha rimborsato il sinsitro alla compagnia?
    Purtroppo sono necessarie alcuen informazioni aggiuntive per poterLe rispondere in maniera esaustiva

  218. allora le spiego bene,nel 2005 comprai una smart e la compagnia toro assicurazioni di salerno,per fare un favore a mio padre mi ha inserito in 5 classe,nello stesso anno ho fatto un sinistro , era mia la responsabilità.Poi ho trasferito la stessa polizza dalla smart alla mia nuova auto nel 2006 ,pagavo circa 380 ogni sei mesi ,improvvisamente nell’ottobre del 2007 la toro mi ha inviato una rccomandata in cui mi diceva che la mia assicurazione non si rinnovava automaticamente alla scadenza ,ma mi veniva disdetta e mi è stato assegnata la 14 classe ,in quanto nel 2005 fu fatto un errore nell’assegnazione (cosi poi mi è stato confermato a telefono).Quando ho chiesto spiegazioni mi hanno detto che se volevo dovevo ridiscutere il contratto e dovevo pagare circa 2000 euro all’anno ,chiaramente non ho più rinnovato e per ora non ho scelto ancora nulla,unica situazione che mi è stata profilata per risparmiare è fare passaggio di proprietà dell’auto a mio padre .Credo di essere stato chiaro,purtroppo è una situazione strana ed assurda .

  219. Può capitare che in epoca pre-Bersani le comapgnie assicurassero un familiare dell’assicurto in una CLASSE INTERNA maggiormente vantaggiosa, pur seguendo la naturale evoluzione ai fini dell’allora CIP ora CU…ovvero la Toro la inseriva in classe interna 5, ma se avesse cambiato compagnia quest’iultima l’avrebbe inserito nella classe che le spettava in base all’evoluzione prevista dalla 14 in giù. Però dal 2005 dovrebbe essere inserito tuttalpiù in CU 12. Se devo esser sincero mi pare molto strano…..provi ad inviare un reclamo al’ufficio preposto della compagnia

  220. ho già inviato tutto,vorrei cambiare compagnia lei mi consiglia il passaggio proprietà in modo da assicurare la macchina classe 1 che è quella di mio padre? ina mi ha detto che questa cosa è possibile

  221. Salve,
    mio padre (purtroppo deceduto) era il contraente di due polizze assicurative (una per la sua auto e una per la mia) rispettivamente in classe 1 e 6, la sua macchina è stata venduta, l’assicurazione mi ha detto che non mi può assegnare la 1 classe, vorrei sapere se è corretto o meno.

  222. Caro Tommy prima di effettuare volture con sorprese, si accerti che la comapgnia a cui si rivolge accetti di riconoscere il Bersani a seguito di voltura fra familiari conviventi di veicolo già presente nel nucleo…non tutti accettano. Un saluto.

    Gentile Marco è corretto, l’unico titolato a subentrare nella contraenza, e quindi nella CU, è il coniuge del defunto.

  223. Grazie ancora per le risposte fornite. Ho un ultimo quesito in merito al mio sinistro (investimento pedone su strisce).
    Al pronto soccorso dell’ospedale, il pedone non ha dichiarato di essere stata investita, ma di essere “genericamente caduta”; non so perchè, forse per lo spavento o per l’ansia di quei momenti. Per cui il referto ospedaliero non riporta nulla dell’accaduto. Io questo l’ho scoperto solo qualche giorno dopo, perchè ho accompagnato il pedone in ospedale, ma nono sono poi entrato con lui a fare le diverse visite.
    Questo potrebbe pregiudicare il suo indennizzo da parte della mia assicurazione? Considerando che ho dichiarato di averla toccata sulle strisce?

    Grazie ancora dell’aiuto.

  224. Stia tranquillo Davide, Lei si è comportato secondo quanto prescritto: ha soccorso l’infortunato ed ha dichiarato le circostanze alla compagnia. IL pedone ha 2 anni di tempo per sottoporre alla compagnia la documentazione comprovante il grado di lesioni.
    Capita purtroppo di incorrere in spiacevoli sinistri, ma per tal motivo esistono le coperture RCA, e dovrebbe far riflettere chi invoca il diritto all’assicurazione RCA facoltativa. IMmaginiamo le conseguenze estremamente negative per il danneggiato (nel recuperare i risarcimetni dovuti) ed il danneggiante (che vede intaccato il patrimonio nell’intento di far fede agli obblighi insorti)

  225. Per cui deduco dalla sua risposta che questa mancata dichiarazione al pronto soccorso e quindi mancata indicazione di sinistro stradale sul primo referto medico non dovrebbero pregiudicare il rimborso assicurativo al daneggiato.
    Scusi la mia ignoranza, ma non ho capito la conclusione
    “conseguenze estremamente negative per il danneggiante (che vede intaccato il patrimonio nell’intento di far fede agli obblighi insorti)”
    Grazie ancora per la disponibilità e per l’ottimo servizio.

  226. Assolutamente non pregiudica il rimborso, non si preoccupi.
    LA mia conclusione era ESCLUSIVAMENTE accademica: ovvero pensiamo alle conseguenze di un sinistro stradale qualora non ci fosse l’oblbigatorietà di assicurare i mezzi.

  227. Mio fratello (che non convive con me) è proprietario di un’auto ed è in procinto di comprarne un’altra.
    Se la sua vecchia auto viene cointestata fra me e lui, posso io godere della sua classe di merito? Una compagnia ha detto di sì, un’altra ha detto di no.
    Devo stare attento a qualcosa in sede di cointestazione del libretto e di stipula del nuovo contratto di assicurazione? Inoltre, non c’è il rischio di brutte sorprese in caso di un eventuale sinistro?
    Vi ringrazio.

  228. Dunque sgomberiamo il campo da dubbi definitivamente. Aggiungere un comprorpietario successivamente all’acquisto ed a storia assicurativa inoltrata non permette l’applicazione del Bersani ed, anzi, ai sensi della circ. 555/D comporta la stipula di un nuovo contratto in CU 14. Infatti l’unico caso in cui si permette il mantenimento di CU a seguito di voltura che comporti una modifica del numero di comproprietari sussiste nel mutamento da una molteplicità ad uno soltanto di essi.
    E’ possibile che le politiche assuntive della compagnia permettano una deroga in tal caso, ma si tratta comunque di una CLASSE INTERNA inferiore alla 14 e non alla CU

  229. Buonasera, sono stata investita da un’auto in sella alla mia bicicletta in data 21.11.07. Dalla caduta ho subito una distorsione e contusione al ginocchio sn + contusione alla coscia destra.
    Recatomi al P.S. del locale ospedale ho effettuato una rx negativa, per cui la diagnosi è stata: contusione coscia dx, contusione e distorsione ginocchio sn (dubbia lesione meniscale) prognosi gg 15 s.c. .
    Essendo un incidente in itinere è stata fatta denuncia all’INAIL.
    Nel frattempo ho effettuato tac: negativa per lesioni meniscali e legamentose, minimo versamento, iperpressione rotulea esterna.
    E’ stato stilata “amichevole” con il guidatore del mezzo dove è indicato espressamente la mia ragione al 100%.
    Ho eseguito controllo ortopedico e dopo 20 gg. ho chiuso l’infortunio ed ho ripreso il lavoro.
    Purtroppo per il perdurare del dolore mi sono recata a visita fisiatrica dove mi è stata riscontrata una forte infiammazione a livello del ginocchio e prescritto: anti-infiammatori, laser A.P. e crioterapia per gg 10.
    E’ stata riaperta la pratica INAIL per ricaduta e dopo controllo fisiatrico è stata data la seguente diagnosi: postumi di distorsione ginocchio sinistro (attualmente persiste dolore laterale) – ipotrofia quadricipite.
    Mi sono stati consigliati: anti-infiammatori, esercizi per trofismo muscolare – compresse per artrosi per 1 mese.
    Ora lunedì riprendo il lavoro, anche se non sono in piena forma, ho dolore se carico troppo il ginocchio ed inoltre non posso fare sport (mia grande passione – corsa e bicicletta).
    Volevo sapere cortesemente come sarà giudicato il mio caso a livello di risarcimento danni e se chiedere dei postumi.
    Grazie buona serata

  230. Dunque ROberta, esprimermi su entità del risarcimento è pressochè impraticabile, poichè la pecentuali dei postumi ed i periodi di inabilità temporanea derivano da una valutazione stilata dai medici legali, posso elencarle le voci componenti il risarcimento.

    – IP invalidità PErmanente espresso in percentuale da 0 a 100 esprimente le lesioni permanenti, ad ogni percentuale viene assegnato una cifra in euro in relazione all’età anagrafica(l. 51/2001).
    – Inabilità temporanea espressa in giorni ed esprime l’incapacità totale o parziale di attendere alle proprie occupazioni
    – Rimborso spese mediche in base alle fatture di spese mediche e farmacologiche sostenute dal danneggiato.

    Sulle prime 2 voci si ha diritto a vedersi riconoscere un interesse per il periodo trascorso dal sinistro alla liquidazione

  231. vorrei sapere se in caso di voltura di veicolo già intestato a mio padre,ora deceduto, mi viene trasferita anche la rc auto,di 1 classe,aperta sullo stesso veicolo, e sempre intestata a mio padre.Grazie.

  232. A seguito di decesso del proprietario, l’unica persona titolata a subentrare nella CU e nella contraenza è il coniuge. In altri casi viene assegnata la CU d’ingresso, salvo applicativi BErsani in relazione a CU inferiori in capo a veicoli già di proprietà (o di familiari conviventi).

  233. l’assicurazione con cui ogni tanto collaboro ha fissato a inizio anno gli sconti massimi rca che si possono fare in base alle classi. Ma non si parlava di un monte sconti per cui la compagnia non può fissare più limitazioni?

  234. Gentile Serafino ben ritrovato. Posto che personamente ritengo la differenza fra regime di sconti precedente e monte sconti puramente FORMALE, e per certi versi limitativo e peggiorativo per gli assicurati, il monte sconti è proprio il risultato dell’uniformazione al Bersani: non può esser concepita la stariffazione in percentuale, poichè essa impone una tariffa minima a tutti gli effetti ed a priori. Il monte sconti invece prevede una cifra finalizzata alla stariffazione dei singoli contratti, ed in quanto tale permette lo sconto ad personam senza limiti; esempio pratico:

    PRECEDENTEMENTE
    Premio euro 1.000
    sconto massimo concesso dalla compagnia 30%
    premio applicato con massimo sconto euro 700

    ATTUALMENTE con monte sconti
    Monte sconti totale annuale per l’intermediario euro 50.000
    Premio euro 1.000
    premio applicato euro 300
    Monte sconti residuo 50.000-700= euro 49.300

  235. Salve,
    non ho pagato l’assicurazione per la mia auto nel secondo semestre 2007. In quali sanzioni incorro?
    attualmente sono in classe b/m 12
    Preciso che la mia compagnia assicurativa non mi ha inviato alcuna comunicazione in merito.
    Grazie
    Stefania

  236. Molto strano che non abbia rievuto alcun sollecito. La compagnia entro 6 mesi può agire per recuperare il premio non versato, ma la cosa più delicata è che non viene rilasciato attestato di rischio con tutte le conseguenze del caso!!! E’ sicuramente conveniente versare il premio non corrisposto quantomeno per vedersi emettere l’attestato con CU aggiornata.

  237. grazie.
    cmq non ho usato la macchina non coperta da assicurazione ovviamente.
    Se posso vorrei chiederle un’altra informazione; qualora acquistassi una nuova auto porterei la mia classe sull’assicurazione della nuova auto?
    stefania

  238. Certo Stefania, le viene praticata una sostituzione di polizza…purchè lei regolarizzi i pagamenti arretrati.

  239. Grazie mille e complimenti per il sito.
    stefania

  240. buongiorno, avrei bisogno di alcune informazioni in merito alla classe di merito di un veicolo assicurato. spiego in breve lamia situazione.
    sono figlia ancora facente parte del nucleo famigliare, mia madre possiede una autovettura che io guido regolarmente (ho 26 anni) intestata a suo nome sia per l’assicurazione che per il veicolo vero e prorpio. la classe di merito dell’auto è la zero… la mia domanda è la seguente: facendo tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, se a mia madre dovesse succedere qualcosa, la classe di merito passa agli eredi (in questo caso io e mia sorella, non abbiamo il padre) oppure va persa e l’autovettura va riassicurata con la classe di merito peggiore?
    l’unico mezzo per “salvaguardare” la classe di merito è quello di dover cointestare sia la macchina che l’assicurazione sia a me che a mia madre?
    aspetto vostre news e ringrazio per l’attenzione

  241. Giro i complimenti ovviamente allo staff di AcCresco, ideatori dell’iniziativa di offrire consulenze on-line in linea del tutto gratuita ed indipendente.
    Cara Eleonora conseguentemente al decesso del propreitario (il titolare della CU NON il contraente) l’unico titolato a subentrare nella contraenza a seguito di voltura è il coniuge e nessun altro; qualora l avoltura venga effettuata a favore di un altro familiare verrà applicata la CU d’ingresso (salvo classi interne maggiormente favorevoli riconosciute in linea completamente discrezionale, oppure salvo applicazione del Bersani qualora il familiare a cui viene volturata sia GIA’ titolare di veicolo con CU maggiormente vantaggiosa). Nel caso suo non vedo molti margini di manovra, poichè anche l’inserimento di una cointestazione in questo momento fa sì che non possa esser mantenuta la CU maturata, bensì la CU sia quella d’ingresso ovvero la 14. Qualora invece lei acquistasse un veicolo potrebbe far valere la CU maturata in capo a sia madre.

  242. DOMANDE SUL DECRETO BERSANI.

    HO UN’ASSICURAZIONE IN SCADENZA A FEBBRAIO 2008.
    IL MIO VEICOLO è ASSICURATO A NOME DI MIO PADRE, CHE HA GIà UN’ALTRA VETTURA IN CLASSE B/M 1 (CU: 2), MENTRE LA MIA SI TROVA IN CLASSE B/M 8 (CU:13).

    HO LETTO IN GIRO, CHE SE A FEBBRAIO NON RINNOVO L’ASSICURAZIONE, DOPO UN PERIODO DI INTERRUZIONE POSSO RIASSICURARLA OTTENENDO LA CLASSE DI MERITO DI MIO PADRE. è VERO? SE SI, QUANTO TEMPO DEVE PASSARE?

    ALTRIMENTI:

    SE DOVESSI FARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETà DEL VEICOLO, DA MIO PADRE A ME, UNA VOLTA SCADUTA L’ASSICURAZIONE, POTREI RIASSICURARLA SEMPRE A NOME DI MIO PADRE OTTENENDO PERò LA SUA CLASSE DI MERITO?

    GRAZIE, RIMANGO IN ATTESA DI UNA RISPOSTA.

  243. Caro Paride purtroppo quanto riferitoLe al secondo paragrafo è frutto del telefono senza fili che in questi mesi orta ad affermare tutto e l’esatto contrario. Il BErsani cita l’acquisto come motivo fondante l’applicazione del riconoscimento di CU in capo ad un veicolo di propreità del medesimo proprietario o familiare convivente. In quest ultimo caso il fmiliare convivente ottiene la CU in capo, ad esempio, al padre pur attivando un contratto a suo nome ed una storia assicurativa completamente indipendente. La voltura fra familiari da lei prospettata va confermata compagnia per compagnia, poichè in assenza di una pronuncia dell’Autorità in tema, ogni compagnia disciplina come meglio crede questa fattispecie. Si accordi MOLTO bene onde evitaer di volturare a vuoto

  244. QUINDI SE HO CAPITO BENE, PER QUANTO RIGUARDA LA RISTIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO ASSICURATIVO A NOME DEL FAMILIARE, CON LA PIù BASSA CLASSE DI MERITO, DOPO UN PERIODO DI INTERRUZIONE, NON PERMETTE L’ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO PIù BASSA.

    GIUSTO????

    MENTRE PER QUANTO RIGUARDA L’EFFETTUAZIONE DEL PASSAGGIO DI PROPRIETà DEL VEICOLO TRA PADRE E FIGLIO E SUCCESSIVA EFFETTUAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO, NON ASSICURA L’ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO PIù BASSA, MA DIPENDE DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE.

    è COSì???

    GRAZIE ANCORA…

  245. Perfetto Paride. Il mancato rinnovo a scadenza non costituisce fondamento di applicazione del Bersani.
    La voltura fra familiari va accertata caso per caso

  246. Mia madre ha smarrito l’ assicurazione auto ed anche l’indirizzo dell’agenzia a cui si era rivolta.
    come può fare per risalire al nome dell’agenzia assicurativa?
    grazie infinite.
    Angelica

  247. Mio padre è deceduto e l’assicurazione dell’auto è intestata a lui, è obbligatorio comunicare all’assicurazione il decesso? Se è si, il passaggio del contratto di assicurazione a me o ad un mio familiare ci consente di mantenere la stessa classe di merito? Inoltre è necessario fare il passaggio di proprietà dell’auto?

  248. E’ obbligatorio pena l’applicazione del codice civile relativamente alla mancata comunicazione da parte del contraente. L’unica persona fisica titolata a subentrare nella contraenza e quindi nella CU è il coniuge superstite. Da vautare compagnia per compagnia l’assumibilità in classi maggioremnte favorevoli da parte di altri familiari.

  249. quali sono i passi iniziali quando si vorrebbe diventare assicuratori? cosa bisogna fare? Grazie

  250. EH Serafino, domanda molto molto interessante, soprattutto dall’entrata in vigore del reg. ISVAP 05/2006, che ha “professionalizzato” la figura dell’agente e dei relativi collaboratori dentro e fuori le mura agenziali.
    Innanzitutto i ruoli:
    – AGENTE-intermediario iscritto alla sez. A del RUI: si accede in maniera esclusiva tramite prova di idoneità scritto/orale, non è più consentito l’accesso per titoli (3 anni di subagenzia ad esempio); l’esame non è per inciso una passeggiata.
    – SUBAGENTE/PRODUTTORE operante all’esterno delle mura agenziali iscritto alla sez. E del RUI: si accede solo previa formazione documentata per un numero minimo pari ad almeno 60 ore
    – PERSONALE INTERNO come impiegati o pruduttori che operano all’interno delle mura agenziali, cui l’intermediario sez. A deve garantire il costante aggiornamento e mantenimento dei requisiti.
    Un tempo come era più semplice, valigetta in mano e via…oggi la normativa da conoscere è ampia e complessa, prima ancora di conoscere adeguatamente il materiale contrattuale.
    La professione è molto attraente, riserva soddisfazioni ed autonomia d’agirem nonchè d’orario, ma è basilare l’apertura a sacrifici in termini di studio e flessibilità di “fine orario”, e..pazienza..molta pazienza. Il volume d’affare oggi più che mai si genera anche con il passaparola, e prima che ciò avvenga i clienti devono conoscere e riporre fiducia nel consulente.
    Per chi poi ha voglia di cimentarsi nella formazione, come il sottoscritto, può riservare una parte (limitata) della settimana a correre di qua e di là per l’Italia a formare le “nuove leva” come consulente esterno delle compagnie…ma questo è un altro discorso

  251. gentile e chiaro come sempre. SE sapessi quanto sa lei non avrei avuto problemi all’esame! Un esempio di domanda pertinente all’esame quale potrebbe essere?

  252. La ringrazio Serafino, in realtà non si finisce mai di imparare poichè cambiano di continuo le esigenze assicurative. Le domande spaziano dalle TCM (carenza, garanzie,etc.) e consiglio studiare molto bene, osprattutto per l’orale, il tariffario ANIA dal punto di vista della suddivisione del rischio, del clausolario, etc. Non esistono ahimè manuali specifici, ma ora per fortuna c’è il TU e qualche regolamento/circolare, fino ad un paio di annior sono si studiava la materia con rimandi a decine di regolamenti, decreti, etc.
    Da ricordare che vale sempre meno il concetto di tuttologo: l’esperienza insegna molto assieme allo studio, ma è inevitabile poi che ognuno si specializzi in particolar modo in alcuni rischi

  253. Buongiorno,
    complimenti per l’ottimo servizio.
    Vi scrivo per porvi la seguente questione.
    Quest’anno, credendo di risparmiare, ho deciso di dare disdetta dalla mia precdente assicurazione “tadizionale” per passare con una ompagnia on line.
    Dopo aver compilato il form di preventivo on line decido di sottoscrivere la polizza ed al ricevimento del tagliando inoltro quanto richiestomi per posta ordinaria.
    Dopo circa un mese (ieri) ricevo una lettera con la quale si procede alla rettifica dei dati anagrafici e mi si applica un sovrappremio di circa 600 euro.
    Il punto è che il veicolo assicurato, come da libretto di circolazione, risulta avere il sottoscritto quale primo intestatario e quale comproprietario sua madre, residente in un comune della puglia e non facente parte dello stato di famiglia. La precdente assicurazione era intestata a me e mi veniva applicato un premio valido per la mia provincia di residenza (Siena).
    Una volta contattato l’ufficio reclami ed obiettato loro che non avevo modo di indicare il comproprietario nel form di preventivo ed inoltre non era annotato da alcuna parte che si applica il premio al comproprietario residente nella provincia “più costosa” loro mi hanno risposto che si tratta di una loro politica aziendale e che effettivamente tale opzione non è indicata in alcun documento. Inoltre la colpa era la mia che ho proceduto on line e non, una volta visto che non potevo indicare il comproprietario, telefonando al numero indicato.
    Specifico inoltre che mia madre da un pò di tempo a questa parte non è nenache patentata.
    Ritenendo di trovarmi di fronte ad un abuso, sono cortesemente a chiadervi se e come è meglio agire. Suppongo di dover presentare un reclamo scritto. Esistono però degli leggi che possono venirmi in contro?
    Nel caso in cui poi volessi recdere dal contratto di polizza essendo state sensibilmente modificate le condizioni economiche dal prventivo ne avrei il diritto senza subire uleriori aggravi di spesa? L’assicurazione sostiene che debba comunque rocedere al pagamento del sovrappremio e poi inoltrare la domanda di recesso. A me sembra un pò strano!
    Grazie per l’attenzione.
    Saluti

    Giovanni

  254. BUONGIORNO,
    IL 10 GENNAIO SCORSO HA AVUTO UN INCIDENTE CON LA MIA AUTOVETTURA. MENTRE GIRAVO A SINISTRA UNA MACCHINA MI HA TAMPONATO. MI E’ STATA DATA RAGIONE AL 100%. NESSUNO DEI CONDUCENTI HA RIPORTATO DANNI FISICI E LE NOSTRE DUE VETTURE SONO LE SOLE RIMASTE COINVOLTE NEL SINISTRO. ABBIAMO COMPILATO LA COSTATAZIONE AMICHEVOLE E ABBIAMO PORTATO LA MIA AUTOVETTURA DAL CAROZZIERE. HO CONTATTATO LA MIA ASSICURAZIONE ,LE HO COMUNICATO I DATI DEL SINISTRO E LEI MI HA FORNITO I DATI E RECAPITI DEL PERITO INCARICATO PER ANDARE A VALUTARE IL DANNO ARRECATOMI. IERI MI HA CONTATTATO IL PERITO CHE MI HA COMUNICATO CHE I DANNI RIPORTATI DAL VEICOLO SONO DI GRAN LUNGA SUPERIORI AL VALORE COMMERCIALE DELLA MACCHINA. ORA COME MI DEVO COMPORTARE. DEVO CAMBIAR MACCHINA E NON ERA MIA INTENZIONE E IN PIU MI RISARCISCONO UN VALORE IRRISORIO.COME POSSO TUTELARMI O NON C’E’ NULLA DA FARE E RASSEGNARMI A PAGARE. VI RINGRAZIO SE CORTESEMENTE MI POTETE DARE INDICAZIONI VISTO CHE IN 12 ANNI CHE PAGO ASSICURAZIONE QUESTO E’ IL PRIMO SINISTRO IN CUI SONO COINVOLTO E PUR AVENDO RAGIONE NON MI VIENE RICONOSCIUTO NULLA.

  255. Caro Giovanni, ritengo lei possa recedere entro i termini previsti per i contratti conclusi a distanza, come da condizioni contrattuali. Effettivamente la pratica è corretta, sarebbe necessario appurare se le condizioni siano manchevoli di specificazione, in tal caso potrebbe sporgere reclamo all’ISVAP poichè non soddisfatto della risposta: trova i riferimenti sul sito ISVAP, allegando la risposta della comapngia. Questo esempio sfortunato rende noto come nei casi particolari e non standardizzati sia ncecessaria più che mai la figura del consulente, che da svariate parti a volte si vorrebbe tacitare come inutile costo.

  256. Caro Alessandro, ahimè l’anzianità assiurativa poco conta poichè il premio assicurativo è finalizzato alla copertura del rischio per ogni annualità: un caporamo RCA, con i debiti scongiuri, le direbbe che per 12 anni è andata liscia ma in un annno si può incorrer ein 3 sinistri…ironie a parte, il valore liquidato è determinato non da regole assicurative bensì peritali, in base alla emdia (generalmetne) del valore fra eurotax giallo/blu. Dimenticando i romanticismi che noi itlaiani riserviamo all enostre autovettue, me compreso, la ratio è la seguente: perchè liquidare un danno di 5000 euro quando sul mercato con 2000 euro posso reperirne una dello stesso modello/Allestimento?
    E’ un modus operandi NON assicurativo appunto ma un criterio di stima: se mi va a fuoco il televisore, la copertura sul contenuto dell’abitazione mi rimborsa il valore necessario al riacquisto di un apparecchio della stessa tipologia applicando però il degrado d’uso (salvo clausola VALORE A NUOVO)

  257. GENTILISSIMO,
    E GRAZIE PER L’ESURIENTE ANCHE SE SMORALIZZANTE RISPOSTA.
    QUINDI UNICA SOLUZIONE DARE UN SOSTANZIOSO CONTRIBUTO ALL’ECONOMIA DEL PAESE……..
    ULTIMA COSA:
    L’ASSICURAZIONE COSA MI DEVE RIMBORSARE:
    VALORE COMMERCIALE DELLA MACCHINA
    PASSAGGIO DI PROPRIETA’
    E COSA ALTRO POSSO FARMI RISARCIRE?
    ALTRA QUESTIONE LEGATA A QUESTO FATTO:
    LA MIA ASSICURAZIONE SUL “VEICOLO SINISTRATO” HA SCADENZA ANNUALE IN GIUGNO 2008 MIA MOGLIE E’ ASSICURATA CON UN ALTRA COMPAGNIA ED HA UN CLASSE DI MERITO INFERIORE ALLA MIA, POSSO ACQUISIRE LA SUA STESSA CLASSE ACQISTANDO UNA VETTURA NUOVA? DEVO PERO’ CAMBIARE LA MIA COMPAGNIA?LA MIA COMPAGNIA COSI’ FACENDO PUO’ DARMI PROBLEMI?
    LA RINGRAZIO E SPERO DI NON DISTURBARLA PIU’
    CORDIALI SALUTI
    ALESSANDRO

  258. Spettabile Accresco,
    con la presente volevo sapere semplicemente se l’assicurazione Famiglia è obbligatoria, e se ad’esempio scadendo nel 2010 posso disdirla prima, alla scadenza annuale. grazie!…. Maurizio (Palermo)

  259. L’assicurazione FAmiglia, caro MAurizio è sicuramente una deifnizione commerciale, può intendere polizze di RCT all’itnerno della poilizza a copertura dell’abitazione, come anche gli infortuni estesi a familiari. In ogni caso per tutti i contratti appartenenti al ramo danni (escluso RCA) è prevista la disdettabilità ad ogni ricorrenza annuale previa disdetta lameno 60gg prima della scadenza tramite raccomandata. Per i contratti già in vigore prima del decreto BErsani (quindi prima del febbraio 2007), la disdettabilità è consentita purchè essi siano in vigore da almeno 3 anni al momento della disdetta (ci sono state interpretazioni controverse sul conteggio dei 3 anni, ma consideriamo l’interpretazione sopra esposta)

  260. Caro ALessadnro, La ringrazio. Purtroppo si deve tener a considerazione il valore commerciale del mezzo, per il fatto che il valroe “morale” è individuale, quindi l’ìunico parametro oggettivo è il valroe medio di mercato. Senz’altroha facoltà di vedersi rimborsare il passaggio di propreità o le spese di immatricoalzioen (se l’autoevvtura è nuova…fino a 150 euro). Relativamente a sua moglie il BErsani si applcia aai nuovi acquisti e non alle situazioni già esistenti..altrimenti come si potrebbe applciare il malus se bastasse mutare comapgnia per vedersi riconoscere la CU del marito?
    Cordialità.

  261. scusate l’ortografia

  262. Che io sappia ancora alcune compagnie non stanno applicando il monte sconti, ma è tutto rimasto come prima. Cè una data fissa entro cui saranno libere ad effettuare gli sconti desiderati, proprio per il monte sconti?

  263. A dire il vero il divieto di limiti minimi e massimi preordinati in relazione al singolo contratto è previsto sin dalla l.40, il monte sconti è uno strumento per non incorrere in applicazioni vietate. Ora il regolamento ISVAP lo recepisce ufficialmente, ma la maggior parte delle compagnie già attuava tal sistema. Sui contratti viene ancora applicata la percentuale di sconto in molti casi, ma l’essenziale è la ratio di partenzadi quella percentuale, ovvero la non limitatività in relazione al singolo contratto

  264. Grazie Renzo per la risposta celere ed esauriente, comunque per essere più chiaro, si trattava di un pacchetto accessorio abbinato all’ RCA che ho pure passata in altra agenzia! e ritornando al pacchetto lo disdetto perchè impossibilitato a pagarlo, in quanto disoccupato. l’RCA lo passata ad’ altra agenzia con in mano l’attestato di rischio, perchè mi ha fatto un prezzo molto più conveniente!..
    Grazieì ancora, Maurizio (Palermo)

  265. P.S. lo stipulata nel 2005 è disdetta nel 2007.
    scadeva nel 2010.

  266. Caro Maurizio, per una maggiore chiarezza, non esistono pacchetti obbligatori da sottosccrivere unitamente all’RCA, o meglio l’intermediario è autorizzato a proporre coperture a condizioni riservate in occasine della stipula dell’RCA ma non può subordinare la conclusione della stessa all’accettzazione delle altre coperture “accessorie”. Ed in quanto acccessorie, quindi non menzionate nel medesimo contratto di RCA, seguono i dettami dei rami danni extra rca ovvero disdettabilità almeno 60gg prima della scadenza previa racocmandanta

  267. Buongiorno, premessa: 1) sono proprietario di un’autovettura la cui scadenza assicurativa cade alla fine di Febbraio 2008; 2) Ho acquistato un’altra autovettura sulla quale vorrei trasferire il contratto assicurativo del veicolo già di mia proprietà; 3) Vorrei vendere il mio “primo” veicolo per mio conto. La mia società assicuratrice mi ha praticamente messo con le spalle al muro dicendomi che per effettuare il passaggio da un veicolo all’altro è OBBLIGATORIO “alienare”, perdere di possesso il primo veicolo viceversa non si può fare! ORA … ma se ci volessero tre anni prima di trovare l’acquirente…. ammesso di corrispondere le dovute tasse (bollo)….NON POSSO TENERMI IN GARAGE L’AUTO SENZA COPERTURA ASSICURATIVA!? NON STO PARLANDO DI RADIARE L’AUTO, DEMOLIRLA O ALTRO! Pago le tasse di proprietà e non la uso per circolare! COME FARE!? Grazie in anticipo! Ivo.-

  268. Non vedo perchè lei sia obbligato ad alienare per forza. Dunque lei ha 2 strade molto semplici:
    1. dare in conto vendita ad un venditore l’autovettura e con il documento di consegna in conto vendita può trasferire il contratto.
    2. grazie al BErsani lei può tenersi la “vecchia” in garage in attesa di vendita lasciando scadere il contratto o sospendendolo, e previa esibizione dell’attestato relativo all’auteovettura “vecchia” chiede di assicurare la nuova con la medesima CU in quanto seconda auto.

  269. salve, il mio quesito è questo: se un figlio sfrutta il Decreto Bersani per intestarsi la polizza del padre (tra l’altro invalido) può continuare a mantenerla anche dopo avere cambiato residenza? …..ha sfruttato la residenza con il padre proprio per impossessarsi della polizza!
    grazie

  270. Per precisione il figlio non si intesta la polizza del padre, ma grazie al decreto si veder riconoscere la medesima CU del padre..tale distingu9o è fondamentale dal momento che la situazione assicurativa nascente è totalmente svincolata d quella del padre, perciò il mutamento di residenza successivo non inficia la CU conquistata

  271. buongiorno, recatomi presso l’agenzia per assicurare un’auto nuova mi hanno richiesto uno stato di famiglia per poter applicare la Bersani ed usufruire della stessa classe di merito dell’auto di mia moglie, al che ho proposto di sottoscrivere una autocertificazione così come prevede la legge, ma ciò mi è stato rifiutato in quanto la compagnia richiede l’originale dello stato di famiglia storico.
    Tale comportamento è legittimo secondo voi, visto che tale prassi è accettata da tutti gli uffici pubblici?.
    Un cordiale saluto.

  272. Ogni compagnia, caro Gianni, è libera di regolamentare l’assunzione del rischio come meglio crede, l’importante è che non si rifiutino di applicare il BErsani. Alcune compagnie accettano un’autocertificazione, purtroppo non sempre agiscono in tal maniera

  273. Buonasera piacere Marco.
    Io ho un problema… Ho una polizza sospesa in quanto è in riparazione, quello che mi chiedo adesso con tutte queste leggi che si sono aggiornate quanto posso tenere la mia polizza sospesa? da premetere che la mia polizza è stata sospesa il 26-01-07.

    Spero che qualcuno mi può aiutare su questo mio dilemma….
    Grazie ancora Marco….

  274. Caro Marco, fra la miriade di innovazioni la sospensione rimane uguale a sè stessa.
    Il periodo di sospensione deve terminare entro i 12 mesi dalla data di sospensione pena la perdita del premio residuo (non della CU attualmente, prima del Bersani si perdeva pure quella). Attenzione al fatto che le compagnie, on de beneficiare del posticipo della data di scadenza, prevedono un periodo minimo di sospensione.

  275. sono intestatatario di autovettura con l’assicurazione in 2^ classe di merito. Mia moglie è proprietaria di un’altra autovettura in 11^ classe. Chiedo se, effettuando il passaggio di proprietà a mio favore posso utilizzare la stessa classe di merito (più conveniente) per tutte e due le auto.

  276. dimenticavo Grazie

  277. Dipende, Egidio se la compagnia accetta l’applicazione del BErsani a seguito di voltura fra familairi di veicolo già presente nel nucleo

  278. Salve,
    L’altra notte, la mia auto regolarmente in sosta, è stata urtata violentemente da un’autovettura , danneggiandola gravemente. Intervenuti i carabinieri e espletate tutte le pratiche di rito, il proprietario dell’auto che ha perpetrato il danno, ha amichevolmente ed immediatamente firmato il modulo CID per il rimborso del danno.
    A questo punto dopo aver portato la mia auto in autocarrozzeria, abbiamo riscontrato che per le riparazioni del caso sono necessari circa 25 gg di tempo.
    Mi sono attivato per richiedere l’auto sostitutiva, ma la mia Assicurazione la fornisce di suo solo per 2 gg, a questo punto trattandosi di un veicolo di lavoro (la mia auto è immatricolata come auto carro ed è intestato alla mia ditta), volevo sapere se ho diritto a richiedere l’auto sostistutiva per un periodo più lungo. E nel caso in cui io noleggi un auto posso richiedere il rimborso integrale delle spese sostenute, ovviamente trasmettendo la relativa fattura di spesa all’assicurazione, nel caso non so se la mia che deve liquidarmi il danno o quella della controparte.
    Nel caso in cui riusciate a dare una risposta ai miei quesiti ne sarei molto grato.
    Cordialmente
    Corrado

  279. L’esistenza del danno emergente relativo all’indisponibilità del mezzo nonchè del lucro cessante richiede la priva a carico del danneggiato. L’indisponiblità in sè non prevede la corresponsione di un corrispettivo de iure, come lo definiscono i giuristi: non basta in altro modo non avere la macchina per richiedere il risarcimento, poichè logica vuole che anche l’adoperare il mezzo richiede denaro in termini di costo chilonmetrico (carburante e manutenzione), “risparmiato” quando esso è fermo in carrozzeria e quindi utilizzabile su altri mezzi di locomozione (esempio trasporto pubblico). LA necessarietà del mezzo ai fini lavorativi può concedere la possibilità di rimpiazzare il mezzo temporaneamente fermo con uno a noleggio, inoltre se presentazione di giustificativi può esser liquidato il mancato guadagno relativo al fermo tecnico (esempio un padroncino che riceve un fisso giornaliero per ogni giorno di movimentazione…se il mezzo è fermo tale fisso non viene riconosciuto dal committente, e per tal motivo imputabile alla comapgnia del danneggiante).
    Formalmente le garanzie “assistenza” offrono il traino gratuito fino al più vicino centro di assitenza anche a seguito di sinistro (indifferentemente se con colpa o a ragione) nonchè il rientro del mezzo qualora la riparazione non possa esser ultimata entro tot ore dalla consegna. Ogni richiesta ulteriore va comunque imputata alla compagnai del danneggiante, o alla propria compagnia a seguito di applicazione dellai procedura secondo indennizzo diretto.

  280. Buonasera, utilizzo un auto che è intestata al pra a mio figlio, sulla quale esiste un assicurazione intestata a lui in cu 1. Adesso vorrei cambiarla, ma mi hanno detto che, in quanto mio figlio non è + convivente, perderei la classe se la intestassi a me e partirei in classe 14. Una mia amica in una situazione simile ha cointestato l’autovettura, mantenendo la classe 1.
    La mia assicurazione mi dice che se voglio mantenere la classe sull’auto nuova devo intestarla solo a mio figlio e che la cointestazione non è valida. Mi sono informata presso altre compagnie e non mi hanno fatto problemi, mi hanno detto che esibendo l’ultimo attestato del veicolo vecchio ed intestando il veicolo nuovo a me ed a mio figlio avrei potuto stipulare una polizza nuova in classe 1 (grazie al decreto bersani). Sono tornata alla mia vecchia compagnia cercando di farmi mantenere la classe anche con la cointestazione del veicolo, questi mi rispondono che 10 giorni fà è uscita una circolare che vieta la cointestazione. Ma le altre compagnie alle quali mi son rivolta mi dicono che non ne hanno sentito mai sentito parlare.
    Non ci capisco + nulla, è la mia compagnia che non vuole mantenermi la classe? esiste una circolare del genere? Posso cointestare l’auto nuova a me ed a mio figlio e mantener la classe 1?
    Vi posso chiedere cortesemente dei riferimenti di legge precisi, anche perché ho provato a leggere sia il decreto bersani, ma nel caso specifico non dice nulla e sia la circolare 555 che ho visto citata nelle precedenti risposte, ma non capisco qual è la mia casistica.
    Vi ringrazio e vi saluto.

  281. A volte il caso da lei prospettato si imbatte nella giungla di comportaqmenti consolidati da parte di compagnie che permettono il manetnimento della CU anche su veicolo con propreitario diverso dal precedente o con cointestaizoni prima non presenti. La casistica che fa al caso suo si desume proprio dalla circolare 502/2003 e 555/D al punto in cui prevede il trasferimento di contratto nel caso in cui il propreitario (o coniuge in comunione dei beni) muti veicolo. Prevede quindi la coincidenza del proprietario, non solo, ai punti successivi si prevede che l’aggiunta di un comproprietario nella storia assicurativa non permetta il manetnimento della CU. Se una compagniale consente di mantenere la CU si accerti che non sia una classe interna 1 bensì la CU1

  282. salve vorrei un consiglio:
    mi è arrivata una lettera con posta prioritaria da un avvocato dell’assicurazione infortuni, chiedendomi il pagamento della rata del periodo 09/11/2007 al 09/11/2008, il contratto l’ho sottoscritto lo 09/11/2004 e la scadenza finale scritta sul contratto è lo 09/11/2005. Gli altri anni ho pagato regolarmente. Sono obbligato a pagare la rata in questione, prima della disdetta oppure posso non pagare e quindi considerare il contratto nullo?
    Vi ringrazio anticipatamente

  283. Caro Fabio, le condizioni contrattuali prevedono una disdetta pari a 60gg, come richiamato anche dalla legge Bersani n.40. perciò come qualsiasi contratto prevede una comunicazione formale a mezzo raccomandata nella fattispecie. Non vedo altre strade se non quella di saldare la rata, magari inviando contestuale disdetta onde evitare di dimenticarsene

  284. signor renzo la ringrazio per la tempestiva risposta,
    stavo riguardando il contratto e mi sono accorto, che è sbagliata la mia data di nascita ed il codice fiscale eppure prima di sottosriverla, l’agente mi chiese il documento d’identità, a questo punto mi chiedo se la polizza è comunque valida

  285. Eh Fabio non è qualificabile come novazione di contratto intervenuta in corso. Non ritengo possa prevedere la chiusura, anche un aggravamento del rischio (es campio di professione) non prevede in sè la disdettabilità da parte del cliente se non previa comunicazione

  286. Salve, le spiego la mia situazione. Sono attualmente proprietario unico di un’auto e intestatario dell’assicurazione in CU1. Io e la mia ragazza (non conviventi) siamo intenzionati a rottamare la mia auto e a comprarne una nuova in sostituzione cointestata ad ambedue. In questo caso la classe CU1 può essere mantenuta sulla nuova vettura cointestata?

  287. Purtroppo Daniele dovreste esser conviventi per usufruire della CU1

  288. Stamattina ho risentito l’assicurazione, che invecec mi da parere opposto, dicendomi che la classe sarà mantenuta uguale (sia CU che classe interna). L’unica modifica sarà nel premio che invece dovrà essere personalizzato anche con i dati (età, ecc) dell’altro proprietario.

  289. Meglio per lei daniele, l’ISVAP non è del medesimo parere vedasi reg. 04/2006 e circ. 555/D. Il propreitario deve coincidere in caso di sostituzione, in più qualora intervenga voltura parziale da uno a più comproprietari questo non permette mantenimento della CU…anche perchè così facendo basterebbe inserirsi in coproprietà per “ereditare” la CU con conseguenti compravendite di contratti (io devo acquistare l’autovettura da Tizio, cointesto al PRA con Tizio e l’anno successivo volturo a nome esclusivamente mio ereditando la CU1 anzichè la14). Se fossi in lei scriverei alla compagnia via mail onde accertarsi della veridicità, onde evitare riqualificazioni in corso d’opera

  290. La ringrazio per la risposta esauriente. Effettivamente anche a me è venuto il dubbio (per questo ho voluto sentire il suo parere) che il secondo proprietario possa ereditare una classe non sua. In ogni caso invierò domanda scritta come suggeritomi. Verba volant, scripta manent… Vi farò sapere come è andata a finire. Grazie di nuovo.

  291. Salve ,vorrei un indicazione cioe’ ho avuto un incidente stradale ed ho pienamnete raggione al 100%x100% il fatto e che io nella stessa sono privo dell’assicurazione posso essere pagato lo stesso o pure no perche sono privo dell’assicurazione,spero di avere un indicazione in quanto e nello stesso momento vi ringrazio .

  292. CAro MAssimo diciamo che ritengo dovrà intraprendere l’azione diretta, ovvero inotlrare richiesta danno alla compagnia del danneggiato. L’essenziale è la sussistenza della piena ragione, pena l’interento del Fondo di garanzia oppure, secondo le ultime pronunce della CAssazione, la compagnia dell’eventuale contrassegno scaduto esposto.

  293. Caro Renzo,
    Ho fatto la disdetta di un rc auto 15 giorni prima della scadenza annuale, anche se il contratto non prevedeva tacito rinnovo.
    adesso mi vogliono imporre per via legale, il pagamento annuale con scadenza nel 2008 solamente dell’assicurazione conducente, (o locomozione, come la chiamano loro).
    Ma io sò che per norma l’assicurazione conducente non è obbligatoria, in quanto accessorio, e che comunque deve essere compresa nell’ rc auto.
    é vero?
    Grazie!… Saluti….

  294. Dipende Maurizio se facesse parte del medesimo contratto RCA. Se invece trattasi di contratto infortuni al conducente con contrato a parte, serve comunicazione a/m raccomandata al meno 60gg prima della scadenza

  295. Grazie, si in effetti a mia insaputa era un contratto a parte ( ma questa è una trappola bella e buona) difatti io non ho fatto disdetta.
    non ho più rinnovato i vari accessori (incendio e furto, conducente e ass. famiglia) in quanto caduto in disoccupazione.
    possono obbligarmi a pagare essendo disoccupato?
    Grazie ancora…. saluti.

  296. FAtta salva la comprensione per il suo momento di difficolta la compagniatuttavia avrebbe risolto il contratto senza difficolta purche avesse inviato regoare disdetta almeno 60gg prima della scadenza.

  297. Salve,
    volevo cortesemente sapere un’ informazione. Io proprietario di un’auto
    con assicurazione R.C.A. con classe di merito prima,sulla mia seconda macchina, sempre a me intestata, ho una polizza R.C.A. con classe undicesima. Un mio amico agente assicurativo,mi ha detto che praticamente, essendo io l’intestatario anche della seconda macchina, ho diritto ad avere la stessa classe di merito.Praticamente quando 3 anni fà mi hanno stipulato la polizza sulla seconda auto, non dovevano farmi partire dalla quattordicesima classe, ma bensì riconoscermi la prima anche se la Compagnia era diversa. Ovviamente non ho mai causato nessun sinistro con nessuna delle 2 auto, sono un “cliente modello!”.
    Se è vero, magari indicatemi come comportarmi.
    Certo di una Vostra efficace risposta porgo distinti saluti.
    Giuseppe

  298. Credo Giuseppe che il suo amico non l’abbia informato correttamente…lei ha diritto ad ottenrere la CU in capo alla prima vettura solo a seguito di ACQUISTO di un’altra, e non su veicolo già di sua proprietà. In più prima del febbraio 2007 le seconde auto correttametne venivano inserite in CU14, perciò l’intermediario che la stà assicurando si è comportato secondo normativa vigente.
    In epoca pre Bersani alcune compagnie concedevano CLASSI INTERNE inferiori alla 14 su seconde auto o vetture di familiari conviventi di nuovo acquisto, ma la CU (detta CIP prima del 2005) seguiva l’evoluzione prevista..ingresso 14 e via a scalare annualmente senza sinistri con colpa.

  299. Le scrivo per ringraziarla per la delucidazione inviatami.
    Ho avuto conferma dell’anomalia detta da parte di questo agente, che tra l’altro è anche un amico….
    Di nuovo grazie e buon lavoro.
    Cordiali saluti

  300. sto acquistando una nuova auto e devo cointestarla con il mio ragazzo. è possibile usufruire della legge bersani e utilizzare la classe di merito di mio padre?
    grazie

  301. Cara Giada il Bersani prevede la convivenza fra proprietari…in caso di cointestazione del veicolo “beneficiario” della CU a norma del BErsani di solito è richiesta la convivenza fra TUTTI i comproprietari, onde evitare assunzioni improprie e conseguenti “mercati” delle CU. Salvo applicazioni diverse da verificare compagnia per compagnia

  302. Salve, vi scrivo per chiedrvi chiarimenti sulla data di attuazione del decreto Bersani in riferimento alla conservazione della classe di merito. L’8 marzo 2007 ho sottoscritto una polizza RCA per la mia 2a auto appena acquistata. La classe di merito che mi viene assegnata è la 14a e non la 1 classe meritatamente conquistata con la polizza RCA relativa alla 1a auto (sempre a me intestata). Essendo il decreto Bersani entrato in vigore a febbraio del 2007, e quindi in data anteriore alla stipula del contratto, ho avanzato richiesta, presso la mia Agenzia assicuratrice, di rettifica della classe di merito alla 1a in luogo della 13a classe riportata sull’attestato di rischio, nel frattempo inviatomi per posta dalla Compagnia assicuratrice. La risposta dell’Agenzia è stato il netto rifiuto a qualsiasi adeguamento visto che, a loro dire, il decreto Bersani è stato reso attuativo dalla legge 2 aprile 2007 n° 40 ed entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Visto che fino a pochi giorni fa non conoscevo nemmeno l’esistenza del decreto Bersani, non ho avuto il coraggio di replicare. Secondo voi, ho diritto o meno ad ottenere la 1a classe di merito ed eventualmente la differenza del premio ingiustamente pagato lo scorso anno? Se si a chi mi devo rivolgere? ad un avvocato, alla Compagnia di assicurazione a all’ISVAP? Rinrazio tutti coloro i quali vorranno rispondere.

  303. Caro Daniel, la strada della riqualificazione dell’attestato appare in salita. Non le resta che scrivere alla compagnia e dopo 45gg in caso di mancata o insufficiente risposta, rivolgersi all’ISVAP. COme le dicevo è difficile poichè bisognerebbe dimostrare a priori il rifiuto o la tacitazione dolosa della possibilità che il Bersani offre, aggiungendo che secondo il diritto la legge non ammette ignoranza quindi il contraente è tenuto ad esibire l’attestato di rischio comprovante la situazione migliorativa. A quel punto scatta l’obbligo del’intermediario a riconoscerle una CU non peggiore rispetto a quella indicata nell’attestato.

  304. LA strada è ancor più in salita se la compagnia a cui si è rivolto per assicurare il secondo veicolo è diversa da quella assicuratrice il primo.

  305. Gent.mo Renzo, la ringrazio per la sua esauriente risposta. Le confermo che entrambe le auto sono assicurate presso la sessa Agenzia, tant’è che il mio stesso assicuratore mi consigliò di intestarmi anche la seconda auto in modo tale da poter avere una quarta classe interna (ma CU 14). Voglio tuttavia escludere il dolo perchè fino ad oggi ho avuto sempre un ottimo rapporto con il mio assicuratore al punto di affidargli persino i miei risparmi… Ringrazio nuovamente e porgo i miei migliori saluti. Daniel.

  306. Infatti Daniel. Io escluderei il dolo prova ne è che le hanno riconosciuto una classe interna di vantaggio; vi è da dire che il Bersani ha gettato parecchio caos in fatto di riconoscimento di classe, caos che è ancora in via di definizione. Detto fra noi, l’intermediario probabilmente ha agito con lungimiranza, poichè le compagnie si stanno attrezzando onde discriminare i veicoli che conquistano la CU da quelli che la “ereditano”.

  307. Caro Renzo,ho avuto un incidente ed abbiamo compilato il cid. Essendo stata tamponata ero sicura di non aver torto ma alcuni giorni dopo vengo contattata della mia assicurazione la quale mi comunica il contrario. La controparte leggendo il cid ha aperto la pratica con ragione in quanto sembrerebbe che io avessi tagliato la strada al loro assicurato. La mia assicuratrice mi informa che con il decreto Bersani non posso impugnare il cid e che ormai avendolo firmato non posso farci niente. E’ vero?

  308. Attenzione a non gettare confusione. Il Bersani con indennizzo diretto c’entra come i cavoli a merenda, in quanto entrato in vigore l’anno precedente. Al di là del ripetere PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE nella compilazione del modulo CAI (constatazione amichevole) anche un crocetta mal posta può condizionare l’esito, proprio ora che la propria compagnia non gestisce l’indennizzo alla controparte. Premesso ciò, io non mi proccuperei più di tanto in termini tariffari poichè il Bersani (recepito dall’ISVAP con regolamento in tempi recentissimi) stabilisce che il malus (quindi la peggiorazione di CU) sia applicata solo al responsabile principale (ovvero fra 2 veicoli chi ha una colpa superiore al 50%)…quindi se lei ha una percentuale di colpa inferiore o pari al 50% per il primo sinistro non vedrà imputarsi il malus e la conseguente maggiorazione tariffaria (il malus scatterà solo se incorre in un altro sinistro con percentuale inferiore al 50). Rimarrà unicamente la traccia sulla griglia di sinistrosità dell’attestato. Rimane sempre la possibilità fino a scadenza di rimborsare alla CONSAP (camera di compensazione) l’importo pagato alla controparte, vedendosi “ripulire” così l’attestato.

  309. La ringrazio molto. Mi permetto di rivolgerle ancora alcune domande: non essendo affatto soddisfatta del trattamento che ho avuto dalla mia assicurazione, di cosa posso avvalermi? Tengo a precisare che nessun perito ha constatato il danno alla mia vettura, cosa che penso dovrebbe avvenire di routine. Il C.A.I. non si può annullare?

  310. Eh Silvia ci addentriamo su una tematica spinosa ed in evoluzione quotidiana, ovvero la facoltatività della procedura di indennizzo diretto con conseguente azione diretta del danneggiato. Diciamo che mi pare strano non abbia ricevuto la visita del perito se dalla CAI risulta una ragione anche minimale, diciamo che è strano qualora siano trascorsi più di 10 giorni lavorativi diciamo. Mi è difficile renderle un parere oggetttivo non conoscendo i presupposti, le consiglio di chiedere spiegazione all’itnermediario/numero verde della compagnia, ed in caso conbtrario non esiti ad inviare richiesta scritta alla stessa, che le risponderà entro 45gg

  311. Buongiorno..volevo sapere de alla scadenza di una polizza assicurativa con pagamento annuale,pur rinnovandola alla stessa data il numero di polizza resta lo stesso o cambia.Grazie

  312. Cara Angela, questo attiene alle prassi di ciascuna compagnia. Diciamo che di norma se non intervengono modifiche (anche solo l’aumento di massimale o la diminuzione del valore in caso non si sia optato per l’adeguamento automatico) non muta. Ci sono comunque compagnie che aggiungono ua cifra al numero di polizza per ogni anno di rinovo..esempio 12345 a rinnovo diviene 12345/01 e così via

  313. Buongiorno Renzo, e complimenti vivissimi per il sito!
    Volevo sottoporre alla sua attenzione un quesito che mi riguarda personalmente….spiego:
    Sono assicurato in cl.1 con una compagnia on-line (di quelle che vanno per la maggiore) , ma l’auto che utilizzo e su cui è valida l’assicurazione, è intestata a mia madre (che non ha neanche la patente!).
    Preciso: all’epoca dell’ acquisto dell’ auto (1998), io e lei eravamo facenti parte dello stesso nucleo familiare, ma nel 2001, questa condizione è venuta a mancare (mi sono “accasato”)……nel corso degli anni ho più volte chiesto alle compagnie con cui stipulavo contratti di assicurazione se fosse un “problema” il fatto che “proprietario” ed “assicurato” non solo fossero due persone distinte, ma che non erano neanche più all’ interno dello stesso nucleo familiare…..la risposta è sempre stata: NO PROBLEM ! (quando te lo dicono 3 compagnie differenti….!!!).
    Ora ho esigenza di acquistare un’ auto più grande (già dato caparra ad un privato) e non so ancora cosa farò con la vecchia, quella intestata alla mamma, anche se verosimilmente la terrò ancora 2-3 mesi, e cercherò di venderla a qualcuno…..
    Secondo lei c’è la possibilità di mantenere la classe di merito 1? Faccio bene ad intestare a me l’ auto nuova? Non ho avuto tempo di leggere il “Bersani”, ma mi è stato detto che ora è necessario che assicurato e proprietario coincidano…per una questione fiscale, è vero? Le faccio presente che se anche ciò non fosse obbligatorio, sarei cmq dell’ idea di intestare l’ auto a me.
    La mia assicuraz mi ha detto che se “sposto” l’ attuale polizza sull’ auto nuova, non essendo lo stesso il proprietario, tornerei alla cl. 14!!!!!!!….allora stavo pensando di chiedere loro la possibilità di assicurare l’ auto “nuova” come 2^ auto….(anche se tra qualche mese diventerebbe l’unica, una volta venduta la vecchia). Lei pensa che ci sia la possibilità che mi rispondano positivamente?
    Le faccio inoltre presente che in famiglia c’ è un’ altra auto di proprietà esclusiva (separazione dei beni) di mia moglie e che utilizziamo solo pochi mesi l’anno, con una polizza a lei intestata in classe 5, che è attualmente sospesa….xkè la riattiviamo solo quando serve. Qualcuno mi ha detto che posso acquisire la classe 5 di mia moglie, pur intestando l’ auto a me ed anche l’ assicurazione.
    Inutile dirle che mi da un fastidio terribile dover rinunciare alla sudatissima cl.1 conquistata “sul campo” e “negli anni”…!
    Lei che cosa mi consiglia di fare? Ho qualche speranza-possibilità di conservare la mia classe 1? Dovrò “accontentarmi” della cl. 5 di mia moglie?….o dovrò sprofondare nella nella triste e costosissima cl. 14?
    Le chiedo scusa se sono stato prolisso, ma volevo darle un quadro abbastanza completo e dettagliato….
    GRAZIE ANTICIPATAMENTE

  314. CAro Tommaso LE rispondo molto volentieri…mi dia però la soddisfazione di precisarLe il coefficiente di penetrazioen di mercato delle compagnie on-line (che lei ritiene vadano per la maggiore)…meno del 10%!!! Quindi le compagnie tradizionali spesso riescono a spuntarla in tema non solo di servizi ma anche di tariffa (ricordiamoci che i calcoli di convenienza pubblicati su riviste o resi noti da publbicità si riferiscono a tariffe depositate dalle compagnie, ma ogni singolo intermediario può vantare la possibilità di stariffare a piacere secondo quanto stabilito dal Bersani su prezzi minimi/massimi). Detto ciò il titolare della CU è il proprietario, quindi se non convivente non le resta che intestare l’autovettura a nome della madre. Ci sono alcuen comapgnie a dire il vero che assegnano una CLASSE INTERNA pari a quella di un familiare già assicurato con la compagnia medesima anche se non conviventi purchè il veicolo sia coitnestato al PRA. Se la sua comapgnia non le applica altre agevolazioni, ha pur sempre la CU5 in capo a sua moglie…non è detto che con una scontistica riconosciuta dall’itnermediario non possa spuntare un premio vicino a quello di una CU1 priva magari di stariffazioni applicate.

  315. sono proprietario e contraente di poliza assicurativa su auto che conduce mio figlio convivente. Questa verrà venduta a concessionario per l’acquisto di nuova autovettura intestata, questa volta, a mio figlio. Come fare per mantenere la CU dell’auto venduta?.

    Cordialmente. Fabrizio.

  316. il risarcimento diretto si applica se l’incidente è avvenuto tra un’auto e un trattore? Avevo sentito che ciò si poteva nel 2008 , e’ così?

  317. Carissimo Serafino,

    l’ indennizzo diretto ad oggi non è applicabile alle macchine agricole. Probabilmente quanto tu dici potrà avvenire, ma non esistono tuttora norme in proposito.

  318. Per Fabrizio

    Carissimo Fabrizio, grazie di visitare AcCresco e di rivolgerci il tuo quesito.
    Con il decreto Bersani un familiare convivente, stabilmente nello stesso nucleo familiare comprovato dallo stato di famiglia, può ottenere la classe di merito più favorevole che appartiene ad un proprio familiare.
    Nel tuo caso per mantenere la classe di merito esistente, in quanto si tratta di vendita, puoi utilizzare la tua attestazione di rischio che ha validità di cinque anni per assicurare la nuova auto di tuo figlio, consegnandola alla compagnia che stipulerà il nuovo contratto.
    A tua disposizione per altri chiarimenti, in attesa di ritrovarti su AcCresco, ti salutiamo cordialmente.

  319. SALE TEMPO FA VI SCRISSI PER AVERE INFORMAZIONI IN QUANTO AVEVO FATTO INCIDENTE FACCENDO UN CID DI CUI IO AVEVO RAGGIONE AL 100X100 SOLO CHE AL MOMENTO DEL INCIDENTE ERO SCOPERTO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATIORIA , MI ANNO RIFERITO CHE LA MIA PRATICA E STATA PASSATA AD DEI CALL-CENTER DOVE HO CHIAMATO E MI ANNO DETTO CHE SE SONO PRIVO DI ASSICURAZIONI NON E’ POSSIBBILE ESSERER PAGATI ANCHE SE SI HA RAGGIONE E’ VERO TUTTO CIO? VI PREGO DATEMI UNA DRITTA SE CE NE VE NE SARO GRATI VI SALUTO E VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE CIAO mASSIMO

  320. Per Massimo.

    Grazie di esserci venuto a trovare ancora. Riguardo al tuo quesito non credo sia proprio così. In quanto se tu hai subito il sinistro hai il diritto di essere risarcito, indipendentemente dal fatto che tu sia coperto o meno di assicurazione.
    Questo ora diventa un aspetto legale e tu cadi a fagiolo, in quanto puoi approfittare della consulenza legale che i nostri amici Avv. Grazia Mei e Dott. Massimiliano Calcaterra forniscono agli utenti di AcCresco.
    Ti invito quindi ad entrare nella sezione CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE e lasciare il tuo messaggio. Troverai una risposta competente e qualificata.
    A presto su AcCresco.

  321. scusate i soliti quesiti, ma vorrei sapere nel caso una compagnia accettasse la voltura fra familiari, se mio padre vuole vendermi la sua auto, mi possono assicurare con polizza Bersani con la stessa classe di merito? in famiglia possiediamo solo quest’auto e io faccio parte dello stesso stato di famiglia.Forse serve l’attestato di un’altra auto che non abbiamo?

  322. Se accettano l’applicazione del BErsani in caso di voltura fra familiari nulla osta al procedere

  323. grazie, ho chiamato ora all’assicurazione e mi dice che si doveva avere un’altra auto in famiglia , cosi’ quando facevo la voltura di questa che abbiamo da mio padre a me ,prendevo la classe di merito dell’altra . Nella mia situazione dicono non si tratterebbe di ulteriore veicolo. Perchè è sempre tutto poco chiaro?

  324. Perchè purtroppo Anna il provvedimento in sè ha lasciato maglie di incertezza nell’applicazione. Provi a cambiare consulente, poichè molte compagnie storcono il naso quando si tratta di applicre il BErsani a seguito di voltura fra familiari. Probabilmente in realtà subordina l’applicazione del Bersani all’aumento di numero di mezzi nel nucleo di almeno un’unità

  325. Grazie sig. Renzo, ho seguito il suo consiglio ho chiamato diversi consulenti, chi mi dice di no chi di si. Mi conferma che chi mi da risposta positiva sia veramente corretta?Ho voluto leggere il decreto, effettivamente parla di una seconda auto! Mi consiglia di fidarmi comunque?Scusi tanto

  326. Si accerti che la comapgnia accetti che:
    “a seguito di voltura del veicolo A da suo padre a lei la compagnia riconosca la CU esibendo l’attestato in capo a suo padre rilativo al mezzo A appena volturato a suo favore”.
    E’ una delle fattispecie un po’ al limite che si prestano ad interpretazioni diverse da compagnia a compagnia. Chiarisca BENE prima di volturare senza seguito!

  327. in caso di furto dell’auto, dopo 2 anni, l’attestato di questa auto deve essere utilizzato solo dal proprietario dell’auto rubata, o lo può utilizzare anche un familiare di questi, per assicurare un’auto di nuovo acquisto con la stessa classe?

  328. per familiari intendo i figli conviventi , grazie…………

  329. Caro Serafino le compagnie stanno recependo a livello di Condizioni generali di contratto onde permettere il riconoscimetno a favore di un familiare convivente, ma le dirò di più si sta estendendo anche la sostituzione di contratto anche qualora il proprietario sia un familiare convivente, ponendo fine alle diatribe applicative della legge 40.

  330. Grazie , ma non sono sicuro di aver capito bene!Non è possibile?

  331. Caro Serafino direi che è possibile certo. Un saluto

  332. sento spesso parlare di polizza attiva del primo veicolo per poter assicurare il secondo (Bersani) . Avendo un’auto (in garage)che non è assicurata da circa 1 mese, posso utilizzare l’attestato di questa macchina per assicurare la seconda?in questo caso la polizza scaduta è attiva o no? Sono molte le compagnie che vogliono questo?

  333. Diciamo che purtroppo la fattispecie può esser regolmentata in maniera diversa da compagnia a compagnia. Di per sè la consegna di un attestato valido e la convivenza dà luogo al riconoscimento, salvo singole disposizioni. Le consiglio di appurare nella pratica

  334. grazie, volevo solo sapere se in realtà esistono assicurazioni che non richiedono che la polizza del primo veicolo sia in corso, e come dice lei gli basta l’ultimo attestato!Grazie

  335. posso utilizzare l’ultimo attestato di rischio dell’auto sospesa per assicurare l’auto che vuole comprare mia figlia facendole avere la stessa classe? Scusate se ho esposto il quesito alla consulenza legale!

  336. Certo Alessia. Carattere essenziale è la convivenza fra lei e sua figlia. Da appurare le modalità assuntive con il poprio consulente prima di procedere

  337. Dopo le ultime modifiche di febbraio 2008 sull’attestato di rischio,quali sono le modifiche che riguardano la conservazione della classe di merito? Cosa si intende ora a differenza di prima?

  338. Buongiorno.
    Vi ringrazio per la risposta alla mia del 27/02 (dove potete rivedere la mia “situazione”…), ed a proposito di questo vi segnalo quanto segue:
    Mi sono recato presso due compagnie di assicurazioni, ed ho spiegato loro tutta la faccenda e…SORPRESA!!!….spiego:
    basta andare sul sito dell’ ANIA, digitare i miei dati, e viene fuori tutto lo storico sinistri del sottoscritto e la classe di B/M a cui sono assegnato, cioè la CU 1!!!!
    Se si fa la stessa cosa con i dati di mia madre, il risultato è lo stesso, cioè CU 1!
    I consulenti con cui ho parlato non mi fanno nessunissimo problema ad assegnarmi la CU 1 (non una classe interna, ma la “CU 1”), anche se l’auto che acquisterò sarà intestata al sottoscritto anzichè a mia mamma, con il sottoscritto contraente, ovviamente.
    Non solo, se volessi assicurare l’ auto vecchia, intestata a mia mamma, facendo comparire lei come contraente (a questo punto penso che sia meglio fare così) anche la mamma sarebbe assicurata in CU 1.
    Praticamente le compagnie con cui ho parlato dicono:
    “Per noi è così, ma vediamo cosa dice l’ ANIA…….SI, è così!”
    Cosa ne pensate?
    Ancora grazie, buon lavoro.

  339. MAh caro Tommaso meglio così, francamente la situazione come da Lei esposta sarebbe accettabile solo in caso di compropreità della precedent evettura fra lei e sua madre. Del resto il Bersani ha lasciato posto ad una assunzione “creativa” che le comapgnie stanno recependo e regoalmentando al loro interno con circolari che NON tutti i colleghi interpretano alla medesima maniera….purtroppo riscontro giorno per giorno un’anarchia dilagante che mina le logiche sottendenti all’assunzione corretta del rischio. Qualunque sia la politica assuntiva della singla compagnia, il Bersani prevede testualmente la CONVIVENZA fra proprietario della “nuova auto” e proprietario dell’autovettura che “presta” la CU, in quanto contraente è e rimane colui il quale si obbliga al pagamento del premio (a meno che appunto la vettura precente non rsulti in compropreità). Queste sono definizioni mutuate dal codice civile nonchè dal testo unico 209/2005. Teniamo ben present ecomunque il fatto che le compagnie si stanno attrezzando a livello di griglia di sinistrosità onde discriminare chi ha conqustato la CU1 da chi l’ha “ereditata”.
    A presto e grazie!

  340. se un tizio mi tampona , provocandomi lesioni fisiche,e non vuole darmi i dati per farmi l’assicurazione, oltra a provvedere a risalire ai dati della sua assicurazione è giusto denunciare il fatto ai carabinieri ?

  341. ma certamente, vi è l’obbligo previsto dal codice della strada prima che assicurativo, ed è passibil edi querela.

  342. Sul post relativo all’amico Tommaso mi domando dove i colleghi abbiano trovato le note dell’ANIA sul discorso riconoscimento CU…mi lascia perplesso francamente

  343. Salve, leggendo le ultime modifiche dell’isvap riguardo la conservazione della classe di merito, ho notato che l’art 1 comma 4 , specifica che in caso di cessazione del rischio di un’auto la classe di merito di quest’ultima può essere trasferita su un’auto GIà di proprietà del medesimo proprietario( quindi non di nuovo acqquisto).Ho chiesto all’assicurazione che mi ha dato conferma di ciò-Ad esempio se io possiedo un’auto assicurata in classe 1 che decido di vendere, posso trasferire l’assicurazione di quest’ultima su un’auto di mia proprietà che si trova in classe 14. Quindi non avrei più la 14 ma la classe 1, nonostante l’auto non sia di nuovo acquisto.L’unica cosa che vorrei chiarire se in questi casi entrambi i veicoli devono avere medesimo proprietario, o se si intendono anche i familiari conviventi.

  344. il provvedimento è il 2590 febbraio 2008

  345. Eh Serafino tale disposto sta agitando il sonno di più di qualcuno fra i consulenti, poichè getta un’ombra di dubbio alquanto estesa. Il dilemma che io intravedo è questo: vendo il veicolo B trasferisco il contratto sul veicolo A di mia proprietà (o di proprietà di un familiare convivente), ma tecnicamente come posso procedere se A è già assicurato? Non è possibile accendere 2 contratti RCA sullo stesso veicolo, quindi dovrei stornare in corso di contratto la copertura di A, ma ciò è possibile solo as eguito di furto/rottamazioen/esportazione/vendita. Mancano a mmio giudizio serie precisazioni a riguardo ed, eventualmente, strumenti procedurali.

  346. MA forse si deve asppettare che scade l’annualità al contratto al veicolo A, perchè se il contratto è in corso sarà difficile che mi venga annullato per farne un’altro con classe diversa.Che ne pensa?

  347. Allora il concetto lo avevo capito, si devono però come dice lei chiarire i procedimenti per l’applicazione della novità!Ci tenga cortesemente informati come ci sono dei chiarimenti, grazie

  348. Infatti la dicitura del provvedimento 2590 è alquanto vaga. Ma anche supponendo di attendere la scdaenza contrattuale del veicolo A, ciò stravolge quanto stabilito finora da abitudini e regoamenti assuntivi emanati dall’ISVAP stessa..vedasi circolare 555/D in materia di sostituzioni di contratto, che severamente limitava la possibilità di trasferimenti di attestato fra targhe diverse. Quando so di più mi premurerò di riportarvelo.

  349. la cosa che mi fa piu’ rabbia è che è sempre così, cioè si parla tanto di trasparenza dei contratti, ti fanno firmare una marea di fogli prima di fare una polizza e poi quando cè da spiegare un nuovo provvedimento, non è sufficiente leggere la legge, ma devi uscire pazzo a capire qualcosa, magari telefoni all’isvap e quelli sono morti già da un po’. Se si decide di fare un nuovo provvedimento, si dovrebbe sapere spiegare, non fare intuire e interpretare a ognuno in un modo diverso.Mah, poveri noi!

  350. Eh caro Serafino la capisco, ma l’autorità preposta alla sorveglianza nonchè uniformità di applicazione è l’ISVAP. Ed in quanto tale essa è l’organismo deputato a chiarire i coni d’ombra lasciati dalla legislazione vigente, i moduli sull’adeguatezza sono uno strumento nato per offrire trasparenza domnada/offerta del prodotto, sebbene alcune voci all’interno risultinmo un’inutile ocmplicazione. Dal mio punto di vista, può sembrare un’eresia quella che sto dicendo ma ben lungi dal fare populismo, ci sono altri settori ove la trasparenza è ben lungi da quella assicurativa…parliamo del settore telecomunicazioni ad esempio…CHIUDO LA POLEMICA.

  351. Salve,sono Daniele da Catania è la prima volta che visito il vostro sito, e spero possiate darmi una mano.
    Il problema è questo.Ero propetario della mia moto, regolarmente assicurata era l’anno 2005.Quando scadde il contratto assicurativo non l’ho rinnovai , pensando di vendere la suddetta moto,era il mese di novembre 2005, la moto resto ferma sino all’anno dopo,per un motivo o per un’altro la moto non si vendette e l’assicurazione non fu fatta.il problema si presento quando decisi di riassicurare il mezzo, quindi ad un anno di distanza.Mi fu detto che avrei perso la classe di merito,ma questa e ben poca cosa visto che partivo dalla 14esima ,ma sopratutto che dovevo reintestare il mezzo ad un nuovo propetario, visto che avevo lasciato il mezzo senza assicurazione per piu di un’anno. Perplesso pensai di intestare la moto a mia moglie,andando cosi al comune per fare il passaggio.Al comene di Catania, conclusa l’operazione mi dissero che non era necessario iscrivere la pratica al PRA perche era solo una proforma e che dopo due mesi sarebbe decaduta la pratica tornando io ad essere il propetario, di fatto pero mia moglie è presente nel certificato di propieta.Quindi adesso io non so CHI è IL VERO PROPIETARIO,IO O MIA MOGLIE ?,e POSSO ASSICURARLA A NOME MIO?.o SOLTANTO COME MI DEVO COMPORTARE?Grazie della cortese attenzione

  352. CAro Daniele, se l’annualità era stata portata a termine sarebbe stato meglio avesse chiesto informazioni prima di precipitarsi a far volture. Infatti quanto riferitole dopo il 2005 NON è corretto: trascorsi 12 mesi dalla scadenza ANNUA a seguito di esibizione dell’attestato di rischio sarebbe stato inserito in CU14, la voltura è immotivata in quanto si consigliava nel SOLO caso in cui fosse stato smarrito l’attestato evitando così la CU18. Ad ogni modo le consiglio la richiesta del certificato al PRA (per smarrimento se le pongono problemi ad emettere uno aggiornato) e successivmaente potrà assicurare il motociclo nella CU maturata nel 2005 (ora l’attestato è valido per 60 mesi ed è possibile vedersi riconosciuta l’ultima CU matuirata anche a seguito di mancata conclusione dell’annualità)

  353. l’attestato vale 5 anni in caso non si rinnova il contratto, e questo lo sapevo,ma se io invece pago un contratto rca, la prima semestralità ,e per miei motivi non voglio piu’ pagare gli altri sei mesi, con l’ultimo ‘attestato che ho classe 1 ( utilizzato quindi per i 6 mesi pagati), posso recarmi in assicurazione e pretendere la stessa classe, o in questo caso l’annualità che non ho concluso è un problema perchè il mio attestato risulta utilizzato? Cosa intende che l’ultim cu maturata si riconosce anche se non si conclude l’anno?

  354. Cara Maria la l.40/2007 e regolamenti ISVAP successivi ha permesso in caso di risoluzione per mancata conclusione dell’annualità di assicurarsi con il precedente attestato (prima si finiva in 18 poichè alla stipula l’attestato precvecente terminava la sua validità). Restano in ogni caso in piedi i contenziosi in materia di mancato pagaemnto della seconda rata in termini di sollecito di pagamento.

  355. BUONGIORNO,
    HO 27 ANNI E FINO AD ORA HO SEMPRE UTILIZZATO L’AUTO DI MIA MADRE, CON PROPRIETA’ ED ASSICURAZIONE INTESTATI A LEI.
    HO ACQUISTATO DA POCO UNA MACCHINA USATA IN UN’ALTRA CITTA’ E A BREVE DOVRO’ ANDARLA A PRENDERE.
    STO DISCUTENDO TUTT’ORA CON LA MIA ASSICURAZIONE PERCHE’ NON MI E’ MOLTO CHIARA UNA COSA: SE INTESTO LA MACCHINA E L’ASSICURAZIONE A MIO PADRE POSSO POI FARE UN SECONDO TRAPASSO PER INTESTARE L’AUTO A ME E FARMI GIRARE LA SUA ASSICURAZIONE PER AVERE LA PRIMA CLASSE ANZICHE’ LA QUATTORDICESIMA??
    C’E’ UNO SBALZO ENORME, MA POSSIBILE CHE I NEO ASSICURATI DEBBANO PAGARE COSI’ TANTO??
    ALTRO CHE DIRE CHE LE BANCHE SONO DEI LADRI, LE ASSICURAZIONI??
    GRAZIE PER LA GENTILE RISPOSTA.

  356. Cara Elena capisco il suo fastidio, ma evitiamo le generalizzazioni, anche perchè dietro ad una polizza ci sono leggi statali, regolamenti ISVAP che rendono il prodotto AUTO molto molto complesso: un conto è poi parlare di regole assuntive, altro sono le tariffe; essendoci in vigore PER LEGGE/REGOLAMENTO ISVAP 18 classi, va da sè che le classi superiori tariffariamente paghino più rispetto ai veicoli che per anni non riportano sinistri. Mi permetta di aggiungere che in questo periodo il settor eassciurativo è quello che sta conoscendo una miglioria in tema di trasparenza che altri ambiti non hanno, nonchè un professionalizzazione in temrini di iscrizione all’albo ed obblighi formativi annui NON previsti per polizze comercializzate da banche/poste.
    Tutto ciò premesso, si tratta di capire bene che il Bersani inerisce i nuovi acquisti e la convivenza. Perciò:
    – se lei convive con suo padre ha diritto a vedersi riconoscere la CU1 con autovettura e polizza a suo nome.
    – se lei non convive qualora intesti la vettura a suo padre essa recepirà la CU1 in quanto seconda auto in capo a suo padre, ma qualora proceda con un’altra voltura a suo nome potrà iniziare una storia assciurativa a suo nome ma in CU14 poichè NON convivente con suo padre.

  357. Ciao, il mio ragazzo ieri sera ha avuto un incidente, un veicolo stava per prenderlo cambiando carreggiata e per istinto, per evitarlo ha preso un ostacolo fisso sulla strada…distruggendo la macchina…il tizio se ne è andato, lui con la macchina distrutta lo ha inseguito e fermato…ora l’assicurazione gli ha detto che non essendoci stata collisione non gli viene risarcito niente e il tizio ha detto che dato che si trovavano in prossimità di una curva si sarebbe fermato più avanti(che non è vero, ma è uno delle forze armate)quindi nemmeno denuncia per omissione di soccorso…cosa si fa in questi casi?

  358. Eh il fatto che non ci sia collisione non rileverebbe se ci fossero testimoni. Da un’analisi “da lontano”, come si troverebbe a fare un liquidatore, non ci sono elementi sufficienti per poter ritenere responsabile la presunta controparte.

  359. Grazie , siccome vorrei capire esattamente come funziona, mi faccio capire meglio .Un mio amico non pagando gli ultimi sei mesi assicurativi, decise poi dopo, di voler assicurare la stessa auto in altra assicurazione, con lultimo attestato precedente,e l’assicurazione ha rifiutato perchè il suo attestato risultava essere stato utilizzato.E’corretto?

  360. Esattamente MAria, Secondo la disciplina pre-BErsani l’attestato risultava utilizzato in periodo successivo e quindi non più valido. ORa la sorte cambia: a seguito di risoluzione in corso di contratto per mancato pagamento di rata, è possibile utilizzare l’ultimo attestato utile entro i successivi 60 mesi.

  361. Intanto complimenti per questo utile blog.
    Decreto Bersani. C’è un aspetto del meccanismo che non capisco e su cui vi chiedo lumi. Mia moglie ha preso una seconda auto e usando il beneficio della Bersani a quest’auto si è applicata la classe b/m 1 che già aveva sulla prima. Stessa classe, stessa compagnia assicurativa, stesso proprietario, stesso contraente.
    Ora essendo in scadenza la polizza sulla prima auto vorrebbe cambiare compagnia assicuratrice, restando, ovviamente in classe b/m 1. Fin qui non dovrebbero esserci problemi.
    Ma cosa succede se con una delle due auto ha un incidente con applicazione del malus? Perde classe solo per l’auto per cui ha avuto l’incidente? Perde classe in entrambi i contratti? Fra l’altro come farebbero le due compagnie a saperlo, esiste un database unificato? C’è forse obbligo di comunicazione anche all’altra compagnia? Non capisco, ma sarebbe utile saperlo perché vorrei capire se le conviene adottare l’assicurazione “protezione bonus” sulla nuova assicurazione.
    Domanda addizionale su un possibile escamotage. Ma se uno possiede un attestato “pulito” e un secondo attestato con una macchia, non gli basterebbe disdire l’assicurazione “macchiata” e aprirne una nuova usando l’attestato “pulito”?
    Posso dirlo? Questa legge fa comodo ma mi sembra un po’ troppo pasticciata.

  362. Mi devo correggere. La domanda addizionale è sbagliata. Non è possibile farlo perché la norma Bersani si applica solo ad auto “addizionali”, quindi a nuovi acquisti…

  363. DUnque: le situazioni assicurative ancorchè derivanti da applciativi BErsani sono completamente INDIPENDENTI, in quanto ogni veicolo vanta una popria storia assciurativa.
    C’è da dire che escamotage come quello proposto in cas di sinistro non sortiscono effetti poichè anche in caso di cambio di compagnia vi è la banca dati ANIA che registra ringraziando il cielo le virtù assicurative o le “malefatte”. Anche inserendo formule meglio onosciute come BONUS PROTETTO o simili producono effetti sulla classe interna, ovvero la compagnia non le conteggia (generalmente) il primo sinsitro con colpa dopo l’inserimento della clasuola, ma la CU segue l’evoluzione prevista ovvero riporta il malus, il quale verrà recepito qualora cambi compagnia

  364. Interessante e anche un po’ sorprendente, almeno per me che in materia sono visibilmente ignorante…
    Ma non sarebbe allora meglio che il legiferatore modificasse la responsabilità civile assegnando la classe “oggettiva” non al singolo contratto ma direttamente ad ogni persona, in analogia con quanto già avviene per i famigerati “punti” sulla patente? In fondo il rischio si lega più a chi guida che al mezzo che possiede. Inoltre così facendo si semplificherebbe il complesso delle normative dando anche più equità e trasparenza alla materia… E’ solo una considerazione, non richiedo risposte! Grazie moltissimo e cordiali saluti!

  365. E’ una soluzione da tenere in considerazione, e porrebbe caro Arrigo fine a interpretazioni in tema di volture, cointestazioni, Bersani, etc….non aspetandosi però un calo delle tariffe. Infatti la mole di patenti è inferiore a quella dei veicoli circolanti, ed in caso di sinistrosità elevata non sarebbe possibile sanare il tutto con una voltura, come av olte si consigliava onde evitare aumenti di CU molto elevati (pensiamo 2 o più sinsitri all’anno),. Pensiamo poi ai conducenti di autocarri dipendenti di società, i quali si vedono incrementare la sinsitrosità personale , e di conseguenza la tariffa, anche quando guidano per conto della società per cui operano. Le variabili sono molteplici e non è semplificabile in poche righe e poche considerazioni

  366. in caso abbia un sinistro con altra auto, dove si applica la procedura del risarcimento diretto, ma entrambi conducenti vogliamo la ragione, oltre alla richiesta di risarcimento alla mia compagnia e’ consigliabile mandare una rccomandata alla compagnia della controparte per metterli subito io a conoscenza del sinistro è della vera versione dei fatti?

  367. Se secondo indennizzo diretto è inutile. Stiamo a vedere come si evolverà la giurisprudenza nei prossimi mesi in tema di eventualità della procedura di risarcimento diretto e non di obbligatorietà.

  368. HO 2 auto una in classe 1 l’altra in 14 che però scade a fine mese. Se vendo l’auto in classe 1 posso dopo passare la polizza sull’altra che rimane scoperta ?

  369. Diciamo che la tecnica assuntiva vuole che una volta iniziata una storia assicurativa non è possibile mutarla fino a successiva voltura che la interrompe, perciò la vettura con CU14 continuerà nel medesimo corso.

  370. Secondo me il caso di Giuseppe è uno di quelli per cui le compagnie agiscono in modi diversi.Mi sono informato, e alcune permettono il passaggio di una classe, appertenente ad auto venduta, su un’altra che ha gia’ una sua storia assicurativa. Per quello che mi hanno detto si dovrebbe a scadenza annuale dell’auto che rimane, fare il trapasso dlla classe, sempre che sia lo stesso proprietario che fa l’operazione. Conosce anche lei assicurazioni che permettono ciò?

  371. naturalmente io ho citato quello che possiamo dire il dogma” non addentrandomi per il momento in quello che è il reg.4/2006 ripreso dal provv.2590 dello scorso mese in cui si cita la possibilità a aseguito di alienazione il trasferimento su di un’altra autovettura del proprietario o del familiare. Ho trascirato perchhè tale frase pone seri dubbi interpretativi, ovvero un veicolo di nuovo acquisto o già assicurato? Vi è da capire quale sia l’intepretazione ufficiale in assenza di pronunce ISVAP ulteriori, e temo che questa fattispecie rimananga come la voltura fra familiari, compagnia che vai trattamento che trovi…e pure fra intermediari della medesima compagnia si riscontano discrepanze. Dal canto mio non condivido il traferimento su veicoli già assicurati, il perchè è presto detto: alieno il veicolo A in CU1 e trasferisco su B già assicurato in CU14 di proprietà mia (o di un mio fmailiare), il dilemma scatta nel momento in cui B nel fratttempo incorre nel malus, a quel punto come si potrebbe imputarlo?

  372. Di cose assurde cè ne sono state ultimamente, e forse perchè considerate tali si fa fatica ad interpretarle, perchè sembrano impossibili certe procedure. La domanda che fa lei è logica, se B ha una serie di sinistri annulla il malus se si prende la classe dell’altra auto venduta. Perchè, se invece ho un auto, e l’assicurazione scade ad agosto classe 1, faccio sinistri prima della scadenza, nel frattempo compro un’altra auto me l’assicurano con la prima classe, come contratto nuovo e non sostituzione, e addio classe3.Non sarà la stessa cosa, ma di cose strane già c’erano.

  373. Caro Serafino la spiegazione va cercata nel meccanismo di osservazione. Io devo esibire l’ultimo attestao di rischio valido della vettura che “presta” la CU. Aggiungiamo pure che qualora io incorra in un sinistro con colpa a ptermine del periodo di osservazione e cambi compagnia a scadenza, il sinsitro ancorchè generante un malus non verrà mai contabilizzato.
    Altra anomalia questa, la mancata contabilizzazione

  374. Gentili amici, mi chiamo Ugo, spero possiate darmi qualche consiglio, non so davvero dove sbattere la testa.
    Un mese fa è deceduto mio papà, intestatario di una Panda euro 1 (e della relativa assicurazione, classe di merito 1, combinazione rinnovata pochi giorni prima del decesso) e di una Punto Sole (assicurazione intestata a me, classe 7).
    Il nucleo familiare è ora composta da mia madre (che non guida) mio fratello e me.
    Ecco le mie domande:
    1) Volendo intestare la Panda e la relativa assicurazione a mio fratello (che al momento non è intestatario nè di un’auto nè di un’assicurzione), abbiamo diritto a conservare la classe di merito 1 cui apparteneva mio papà?
    2) Considerato che ad aprile scadrà la mia assicurazione della Punto, ho diritto anch’io a passare in classe 1 in quanto familare convivente?
    3) Le due auto intestate a mio papà vanno inserite nella dichiarazione di successione o possiamo procedere a volturarle anche prima? In questo caso, dove dobbiamo andare per le volture?
    4) Se dopo l’estate decidessi di acquistare e intestarmi una nuova auto rottamando la Panda (che a quel punto sarebbe intestata a mio fratello) avrei diritto al contributo rottamazione?
    Mi scuso per la caoticità delle mie richieste e vi ringrazio di cuore per l’aiuto che potrete darmi.
    Cordiali saluti.

  375. Ho risolto il mio problema non vendendo nessun auto la 1 categoria mi viene fornita dalla mia stessa assicurazione sulla vettura nuova ma non posso passare a una altra agenzia perchè loro si basano sul fatto che usufruendo dei 6 mesi gratis non possono recuperare la classe di merito. Quindi ho chiesto alla mia stessa assicurazione di farmi partire dalla 1. Nessun problema grazie bye.

  376. Al di là delle ombra applicative lasciate dalla legge 40, teoricamente titolato a conservare la CU as eguito di decesso è il coniuge. In più le vetture già presenti nel nucleo ed assicurate non possono automaticamente usufruire della CU1.
    LA cosa più semplice è che il coniuge si intesti l’autoevettura proseguendo in CU1 ed a seguito di nuovo acquisto da parte sua o di suo fratello, purchpè conviventi ancora con la madre, potete usufurire della CU1

  377. Salve, oggi la mia ragazza ha avuto un incidente, cosa è successo: lei era parcheggiata a bordo strada nelle linee blu appena prima di un passo carraio che funziona anche come parcheggio interno/garage; ha iniziato a fare manovra guardando ed ad un certo punto è uscito un signore da questo parcheggio finendole contro e frantumandole il paraurti posteriore; lui ha solo due righe sul passaruota destro.
    Io ora mi domando in questo caso non ha ragione la mia ragazza???Grazie Mille

  378. Non è escluso un concorso di colpa, specialmente se la sua fidanzata stava facendo retromarcia

  379. ci sono assicurazioni che non permettono al figlio convivente di assicurare un’auto acquistatata a suo nome, con la classe di merito risultante dall’attestato relativo all’auto venduta del padre.Sul fatto specifico, alcune assicurazioni possono agire così?Perchè chi lo permette e chi no?

  380. Diciamo che alcune compagnie accettano di applicare il BErsani solo subordinatamente all’aumento di un’unità del parco macchine del nucleo familiare. E’ una delle diverse fattispecie lasciate in ombra dal BErsani

  381. martedi ho subito un lieve infortunio causato da un auto io in bici
    il referto medico e di 15 gg salvo complicazioni…..vorrei sapere se ho diritto ad un risarcimento …premetto che sono pensionato

  382. Caro SAverio il 2043cc prevede il risarcimento dei danni altrui ingiustamente cagionati. Si rivolga alla compagnia controparte inoltrando formale richiesta danni.

  383. Maffia Giuseppe

    MAFFIA GIUSEPPE
    Via degli Scardassieri n.136
    50019 SESTO FIORENTINO (FI)
    Tel. 392/6372514

    Con la presente vengo a sottoporre alla vs. attenzione il problema avuto a seguito dell’incidente avuto dalla mia persona; onde poter avere la giusta valutazione del caso ed il giusto riconoscimento.

    Il giorno 04/10/2003 ho avuto un incidente di auto nei pressi di Colleferro (Roma) a causa di un incidente; sbandando dove c’erano dei lavori in corso causato dalla caduta di fronte ai miei occhi di sangue dovuto ad un aneurisma alla testa avuto la sera precedente ad Avellino; ho distrutto in detto incidente completamente la mia auto, sono stato prelevato da un elicottero e portato all’ospedale di Roma; dove sono stato 1 mese in coma e il 05/12/2003 sono stato portato all’ospedale di Careggi (Firenze) dove sono rimasto altri 2 mesi e mezzo; dopo ho fatto 1 mese e mezzo di riabilitazione presso l’Istituto Don Gnocchi loc. Pozzolatico Firenze ; da dove sono uscito il 26/03/2004 e dopo sono stato circa 7 mesi a fare riabilitazione presso l’Asl di Sesto Fiorentino (FI); c/o il centro di ri- abiltazione di via della Querciola con dei Logopedisti e dei fisioterapisti; nel frattempo ero stato riconosciuto invalido al 100% con revisione nel Maggio 2006; a quest’ultima data dopo circa 8 mesi mi è stata riconosciuta un’invalidità del 55% ( con data finale Gennaio 2007).

    Ora il mio problema per cui mi rivolgo a Voi riguarda la liquidazione di una polizza assicurativa con la Lloyd Adriatico Spa c/o l’agenzia di Sesto Fiorentino (FI) che secondo i miei calcoli come si evince dal mio conteggio è di € 37.493,00=; mentre la compagnia chiude la mia posizione con
    € 23.000,00= e questa sarebbe la prima Ingiustizia.
    La seconda ingiustizia è perché nell’anno 2007 mi restituisce i soldi delle polizze pagate per gli anni 2004/5/6 in quanto secondo loro non sono più assicurabile e mi inviano una lettera in data 17/07/2007 come annullamento per aggravamento del rischio , tengo a precisare che io ero assicurato presso detta agenzia a partire dai primi anni ’90; nonostante la stessa compagnia non riconosce il mio danno secondo i parametri dell’Asl adducendo il fatto che secondo loro l’aneurisma non è da considerarsi un infortunio; e dice che per infortunio si intende “un evento fortuito, violento ed esterno che produca lesioni obiettivamente constatabili”; mi dice inoltre che l’aneurisma cerebrale, invece, è una patologia (malattia) consistente in una dilatazione circoscritta delle arterie intra-craniche che si forma a causa di una diminuita elasticità naturale delle stesse, per progressivo sfiancamento di un tratto di parte arteriosa che, per tale motivo, diviene estremamente fragile e suscettibile di rottura con conseguente versamento emorragico.
    Ora come potete ben vedere dall’articolo allegato alla presente proveniente dalla Fondazione San Raffaele del Monte Tabor di Milano risulta che : “la maggioranza degli aneurismi rappresenta un problema isolato: non sono legati ad alcuna malattia specifica”; e questa è un opinione di esperti del settore; io da ignorante in materia mi chiedo una malattia si può diagnosticare o prevenire con esami specifici; si può guarire o curare; ora devo trovare un professore o un dottore in grado di diagnosticare o prevenire un aneurisma.
    E se loro avevano veramente ragione perché fanno intervenire il Sig. Gianni Basati responsabile dell’Area Sinistri per farmi un offerta ridicola di € 2.000,00= per chiudere la posizione in data 10 ottobre 2007; come mai un’altra prestigiosa compagnia come la Sai-Fondiaria anche lei in un primo tempo mi liquida con un importo minore rispetto al dovuto e poi dopo con l’intervento del mio legale in via definitiva mi riconosce ancora un assegno di € 11.000,00= nel Novembre 2007; eppure la legge di prescrizione dovrebbe essere uguale per tutti; come mai tale compagnia mi riconosce l’aneurisma e la Lloyd Adriatico No. Allora in Italia ci sono 2 leggi o più secondo la compagnia?

  384. Sono andata tranquilla in un’ assicurazione abbastanza conveniente, il fatto è che avendo l’attestato di un’auto a nome mio di un’auto che lasciato in conto vendita, volevo assicurare un’altra sempre acquistata a nome mio con la stessa classe di merito. Ho litigato con l’assicuratore il quale dice che per avere la stessa classe sull’altra auto, vuole la vendita defenitiva, e cioè l’attestazione al P.R.A da dove risulta il trasferimento di proprietà! Ma la legge non parla chiaro , dicendo che va bene in questi casi anche la dichiarazione di conto vendita? Possono veramente comportarsi così?Non si stanno sbagliando?

  385. cARA Sandra la legge 40 non specifica le singole fattispecie, m a’ISVAP con il provv.2590 all’art. 1, comma 4 dispone sia possibile sostituire il contratto a seguito di consegna documentata in conto vendita. Ma tale opportunità liberamente veniva concessa dalle maggiori compagnie diciamo da dopo il 2005

  386. il fatto e che io non devo fare sostituzione dell’auto presso la stessa compagnia, ma con l’attestato il conto vendita della vecchia auto, vorrei assicurare la nuova presso un’altra.Posso dire a quest’ultima allora di dare un’occhiata al provv.2590?Secondo lei si può? Grazie

  387. ciao a tutti! questo non sara il vostro ramo ,ma io ci provo lostesso.vorrei aquistare un asto all asta!il fatto e che la vendono senza cdp (certificato di proprietà) c è una maniera di fare questo dannato cdp?ciao da livorno 🙂

  388. Ringrazio in anticipo chi sarà cosi gentile da rispondermi.
    Ho 20anni e ho comperato un’auto usata intestata a mio nome assicurata da 6 mesi in classe 10°(derivante dalla classe assicurativa di appartenenza di mio padre). L’11 di aprile prossimo venturo scadono i primi 6mesi di assicurazione e dovrei pagare la seconda rata della polizza. Ora, avendo pagato 679euro per 6mesi di assicurazione e dovendone sborsare altrettanti per i prossimi 6, mi sono recato in agenzia per domandare se è possibile disdire l’attuale contratto di assicurazione al fine di stipularne uno meno oneroso (prendendo la residenza a casa di mio nonno ed “ereditando” in tal modo la sua 2°classe assicurativa di appartenenza). L’impiegata mi ha risposto scocciata che sono obbligato a pagare la mia polizza per i prossimi6mesi e non ho possibilità di disdirla in nessun modo per effetuarne una nuova sulla stessa vettura. Mi pare parecchio strano. Spero di ottenere un consiglio su come agire a riguardo. grazie e ciao a tutti

  389. salve
    per motivi economici non ho potuto pagare la seconda semestralita della mia assicurazione auto. la seconda rata andava pagata ad agosto 2007, ora a distanza di 7 mesi vengo contattato da un agenzia di recupero crediti che mi chiede il pagamento della semestralita non pagata.
    che posso fare devo pagare ho posso appellarmi a qualche cosa
    grazie anticipatamente

  390. Caro Renzo,
    Volevo sapere se è giusto che una compagnia assicurativa faccia una polizza locomozione al conducente per due anni all’insaputa dell’assicurato e se comunque posso disdirla alla scadenza annuale. Grazie, distinti saluti!…

  391. salve,
    un’ attestato di rischio di una moto può essere passato su una macchina?

  392. Cara Sandra, io direi che: poichè nella fattispecie “conto vendita” si cita il rendere valido il contratto per un altro veicolo e non la possibilità di utilizzare l’ultimo attestato di rischio valido, sia possibile IN CASO DI CONTO VENDITA rendere utilizzabile il contratto su altro veicolo quindi SOSITUIRE il contratto presso la medesima compagnia.
    Caro Tommaso non conosco le maglie del PRA ma credo sia possiblie chiedere il rilascio di un duplicato a seguito di acquisto, oppure fare una visura a pagamento er vedere chei fosse il precedent eproprietario prima dell’acqusito.

  393. Cari Simone e Federico il contratto è ANNUALE mentre il frazionamento è semestrale: a conclusione dell’annualità potrà decidere diversamente.
    Caro Maurizio se per polizza locomozione intende RCA penso che a scadenza annuale possa essere disdetta secondo i modi stabiliti.. mi pare difficile sia pluriennale una RCA però.
    Andrea l’attestato vale fra mezzi omogenei, quindi NON auto-moto

  394. Salve, le chiedo gentilmente un chiarimento in merito alla mia situazione.
    Ero titolare di una polizza RC che nel 2005 si è estinta per mancato rinnovo entro 1 anno dalla sospensione. In questo caso non è previsto rilascio dell’attestato di rischio. Posso chiedere un duplicato dell’ultimo attestato (quello della scadenza precedente, anno 2004) ? In caso positivo, questo ha validità per la stipula di una nuova polizza (5 anni secondo il Decreto Bersani)? grazie

  395. Certamente MIlena, utilizzi l’ultimo attestato valido precedente all asospensione, che avrà validità per i 5 anni successivi (2004-2009)

  396. Salve e colplimenti per il forum innanzitutto.
    Vorrei avere un chiarimento. Ho 20 anni ed ho comprato la mia prima auto. La macchina è intestata a me. E’ vero che grazie al decreto Bersani posso avvalermi della classe assicurativa di uno dei miei genitori pur essendo, la polizza, intestata a me?
    Grazie

  397. Certamente Alessandr apotrà usufruire della CU di un familiare CONVIVENTE

  398. grazie Renzo, un’ultima cosa, l’agenzia deve essere sempre la medesima a quella del mio familiare convivente?

  399. Qualsiasi Alessandra!

  400. Consiglio sempre comunque la verifica preventiva con il consulente!

  401. Ho due problemi:
    1) A maggio 2007 la mia autovettura ha subito un tamponamento da dietro, in seguito a tale sinistro il mio passeggero ha riportato danni fisici, ancora egli non ha avuto l’indennizzo del sinistro, però l’attestato di rischio della mia assicurazione (attestato recapitatomi a marzo 2008 a fronte di una scadenza del periodo assicurativo il 10 aprile 2008) non riporta variazione di classe (provenienza CU 1, assegnazione CU 1, provenienza classe interna 1 assegnazione classe interna 1A), ma presenta un sinistro riservato alle persone nel 2007. Come mai? E’ lecito?
    2) Ho acquistato un nuovo veicolo a nome mio, al momento della stipula di una nuova polizza assicurativa con una compagnia diversa da quella con la quale ho già in atto un contratto assicurativo per un altro autoveicolo a me intestato, volendo usufruire per il veicolo nuovo della classe di merito riportata sull’attestato di rishio del veicolo già in mio possesso, la compagnia mi ha richiesto un titolo che dimostri che l’altro veicolo a me intestato sia venduto o rottamato, perchè altrimenti non posso stipulare la nuova polizza per il nuovo veicolo. E’ corretta l’applicazione che essi fanno del decreto Bersani? Non posso avere due autoveicoli di proprietà assicurati con 2 compagnie diverse nella stessa classe di merito? Mi pare che le due autovetture appartengano allo “stesso nucleo familiare”. Grazie e a presto!

  402. salve possiedo una moto assicurata intestata a me e ad un non convivente.se vendo la moto e ne acquisto un’altra intestandola a me e ad un familiare convivente posso mantenere la classe di merito attuale o la mantengo solo se rimango unico proprietario?grazie

  403. Caro ALfredo nel caso in cui sia convivente il cointestatario è possibile, ma le consiglio prima di chiudere il contratto della precedente per vendita di recarsicon il lilbretto della nuova onde figurare un acquisto ulteriore ed il giorno dopo recarsi a chiudere la “vecchia” con l’atto di vendita/rottamazione: ciò perchè alcune compagnie potrebbero obiettare altrimenti che sia un acquisto ulteriore poichè il veicolo di riferimento è venduto. Prima di effettuare tutto ciò accertarsi presso l’intermediario della riconoscibilità del BErsani in caso di cointestazione fra conviventi!

  404. alessandra podda

    Salve vorrei avere delle delucidazioni in merito alla situazione di mio suocero,parto dal principio:
    A dicembre mio suocero mentre si recava a piedi a fare delle commissioni è stato investito da una autovettura che transitava su una zona dove per lavori in corso non era consentito transitare. dopo essere stato portato(mio suocero) immediatamente in ospedale è stato operato d’urgenza per le fratture riportate al piede destro dalla ruota dell’auto. Recatami in ospedale ho provveduto a chiedere all’investitore (anche lui presente in tale luogo)tutti i suoi dati. A distanza di un mese non riusciendo ne a mettermi in contatto con l’assicurazione ne con l’investitore per avre notizie della pratica, tra varie peripezie, sono venuta a conoscenza del liquidatore che aveva in mano il sinistro il quale ,con mio sgomento, mi informava che l’investitore si esonerava ,con dichiarazione scritta, da ogni responsabilità in quanto era stato mio suocero a buttarsi sotto la macchina(assurdo nell’assurdo), venuta a conoscenza di ciò ho ritenuto neccessario dare la pratica ad un legale.
    Orbene,dopo quattro mesi e dopo che l’avvocato ha provveduto ad una azione penale per lesioni personali, in mia assenza e senza preavviso ,stamane si è presentato a casa dei miei suoceri il perito dell’assicurazione dell’investitore ,facendo firmare a mio suocero( ancora infortunato ) un foglio dove c’era la ricostruzione della zona dove è avvenuto l’investimento.
    Ora è possibile che il perito possa presentarsi a distanza di quattro mesi dall’incidente senza preavviso e senza contattare il nostro legale?
    In attesa di vostra risposta vi invio cordaiali saluti.Alessandra

  405. Direi che Alessandra potrebbe rivolgere il quesito ai nostri legali che curano la rubrica a loro riservata

  406. salve in riferimento alla mia domanda sulla moto cointestata volevo chiederle se lei con veicolo ulteriore intende veicolo aggiuntivo.il veicolo da vendere è cointestato tra me e un ‘altra persona non convivente mi sembra di aver letto in altre sue risposte che per mantenere la classe di merito cointestata su un veicolo aggiuntivo bisogna mantenere gli stessi intestatari.nel mio caso io vorrei poi intestare la moto sostitutiva a me e ad un familiare convivente diverso dal cointestatario precedente mantenendo la classe di merito è possibile?grazie

  407. CAro Alfredo Le spiego un po’ meglio, sono stato troppo stringato. Le consiglio innanzitutto di chiudere il contratto sulla vecchia solo dopo l’aver aperto un nuovo contratto sull anuova qualora lei utilizzi la possibilità offerta dalla l.40, ovvero di acqusitare la nuova solo a nome suo esclusivo, onde prevenire possibili NO che qualche compagnia potrebbe opporre (perciò le consiglio di accordarsi prima con il consulente)
    -Nel caso in cui la moto di riferimento (quella che “presta” la CU) sia cointestata fra non conviventi, la nuova se di proprietà dei medesimi compropreitari sostituisce la vecchia, perciò NON usufruisce del BErsani e si opera una sostituzione di contratto.
    -NEl caso in cui la moto nuova si aintestata solo a lei risulterebbe un Bersani e le consiglio di operare come le ho consigliato, ovvero chiudere successivamente il contratto sulla moto precedente
    -La possibilità di cointestare la nuova con comproprietario diverso dalla prima è gneralmente concesso, sfruttando il BErsani, qualora anche il cointestatario della nuova sia convivente con il cointestatario della prima. Non mi pare sia il suo caso.

  408. come posso mettermi in comunicazione con i vostri legali per avere una risposta al mio quesito? Grazie mille

  409. Quindi ALfredo mi pare le strade per lei siano 2:
    -acquistare la nuova a nome dei medesimi compropreitari e sostituendo la precednete ovvero consegnado la vendita/rottamazioen della vecchia ed il libretto della nuova (c’è sempre la possibilità di volturare successivamente solo anome di uno dei due che è titolato a proseguire nella CU)
    -acquistare a nome suo esclusivamente.

  410. grazie ancora per la risposta.vorrei però riepilogare per essere sicuro di aver capito.
    in caso di moto cointestata tra me e un non convivente

    1)posso acquistare una moto AGGIUNTIVA anche intestata solo a mio nome e mantenere la classe di merito grazie al decreto bersani.

    2)non posso TRASFERIRE la polizza attuale intestata a me e ad un non convivente in una moto SOSTITUTIVA intestata a me e ad un mio convivente.
    mi scusi ancora per il disturbo ma queste norme sono molto ingarbugliate per me.

  411. Esattamente Alfredo. Una precisazione: non sono il depositario della verità perciò potrebbe essere che singolecomapgnie abbiano regole assuntive diverse, per tal motivo SI ACCORDI accuratemnte prima con il consulente! Un saluto.

  412. Grazie per i consigli. La compagnia di assicurazione ha accettato un’ autocertificazione, accompagnata da una dichiarazione del Comune di residenza, che spiega il motivo della domiciliazione del nostro nucleo familiare a Spoleto. Cordiali saluti. Antonella.

  413. Buongiorno,

    a seguito di un incidente ho portato in carrozzeria lamia autovettura. Mi è stata consegnata un’auto sostitutiva. Alla riconsegna di quest’ultima il carrozziere l’ha contrallota e non ha rilevato nulla.
    L’indomani lo stesso mi telefona dicendo che ha riscontrato dei graffi sul paraurti anteriore dell’auto sostitutiva e che intende addebitarmeli. Come devo comportarmi?
    Grazie in anticipo.

  414. cosè successo al nostro caro blog!

  415. Caro Serafino si è “spostato” qualcosa mi pare. Si riferiva al layout immagino.
    Caro Lorenzo non attiene purtroppo alla tematica assicurativa ma ad un rapporto di comodato/contrattuale con riconsegna del bene. Le consiglio di consultare la sezione “legale”

  416. Caro Renzo, poi darmi il link della sezione legale? Grazie.

  417. tempo fa per problemi economici non potei pagare la rata della mia assicurazione, allora mi trovavo in prima classe oggi vorrei di nuovo assicurarmi, vi chiedo, ho perso la mia classe di merito, non, avendo mai fatto nessun incidente in vita mia?

  418. Avrei un quesito da proporre: Il mio ragazzo è neopatentato e deve acuistare un’ auto, un ‘ assicurazione gli ha detto di intestare la macchina in comproprietà col fratello non convivente eche l’ assicurazione intestata a suo nome e non del fratello, cosi può prendere la classe di merito del fratello. Mi sembra alquanto strano. Potreste darmi una risposta al più presto, sono molto preoccupata. Grazie

  419. Scusate ho fatto un pò di errori mentre scrivevo, ma sono un pò agitata per questa situazione. Anche perchè un’ altra assicurazione gli ha detto che non è possibile quindi vorrei capire chi delle due ha torto. Grazie

  420. ammettiamo che il 05 maggio mi scade la semestralita’ della polizza auto. Visto che il 10 maggio farò la demolizione, non vado a ritirare la polizza giorno 5., ma andrò in assicurazione il 10 maggio a portare la demolizione per chiudere contratto. A questo punto l’assicurazione mi farà pagare direttamente i giorni dal 5 al 10, oppure dovra’ incassare la semestralità intera con conseguente rimborso dalla rottamazione alla scadenza?

  421. Buongiorno, tra 15 giorni mi arriva l’auto nuova. Oggi sono passato all’agenzia di pratiche automobilistiche per autenticare la firma sul cdp della “mia” attuale auto per non pagare il bollo per soli 15 gg (quindi per metterla in esenzione). Il concessionario mi dice che posso circolare con la mia polizza. Io pero’ credo ci possano essere dei problemi in caso di sinistro (grave) con mia colpa, in quanto il proprietario è diverso da quello indicato in polizza. Questo non dovrebbe aggravare il rischio quindi la compagnia a fronte di un premio regolarmente pagato paga senza rivalse? Per l’incendio furto ecc in caso di danno totale non avendo piu’ il cdp il liquidatore non paga? Ed in caso di danno parziale? grazie.

  422. Caro Enzo teoricamente lei può presentare l’ultimo attestato di rischio valido e rientrare nella CU maturata dallo stesso.
    Cara Manuela mi pare molto arzigogolato il ragionamento che le hanno proposto. Esemplifichiamo i due casi, uno in sostituzione di contratto, ed uno il BErsani:
    1. A proprietà di TIzio è venduta ed in sua sostituzione viene acquistata B coimproprioetari Tizio e Caio…non è possibile mantenere la CU maturata su A perchè diversi i proprietari
    2. B potrebbe esser cointestata usugruendo del BErsani come “simulata” seconda auto di TIzio qualora TIzio e CAio fossero conviventi…quindi non il caso prospettato!
    Probavbilmetne la comapgnia le riconosce la classe ma ATTENZIONE che essa sia la CU e non la classe interna!!!

  423. Caro Serafino, presentando regolare atto di alienazione/rottamazioen al compagnia rinuncia ad esigere la rata…non sempre è sato così…in altri tempi si sarebbe incassata la rata e poi risolto il contratto dal giorno in cui venivano restituiti certificato e contrassegno (e carta verde).
    Caro Matteo, teoricamente la polizza copre gli assicurati ovvero conducente e propreitario. QUalora il propreitario non corrisponda a quanto previsto ricadiamo negli art. del codice civile sotto la voce dichiarazioni inesatte…per quanto riguarda la rivalsa in caso di sinistro essa potrebbe scattare qualora il premio se tariffato sul proprietario effettivo risultasse più elevato, recuperando una percentuale del danno pari al “risparmio” di premio…attenzione però al fatto che la ocmpagnia può sempre appellarsi al 1892 ovvero qualora il contraente abbia omesso con dolo di comunicare la variazione di propreitario, la compagnia NON E’ TENUTA A PAGARE…ovverosia applicando il principio alla RCA può agire in rivalsa per l’itnero importo (art.144 TU). FAtto salvo il codice civile di cui sopra, per le garanzie accessorie potrei dire che la compagnia potrebbe anche liquidare il propreitario risultante dal cdp attuale.

  424. il decreto Bersani ha dato vita a parechhi dubbi, e molti insieme li abbiamo risolti.Ma cè ne è uno che non riesco a togliermi in nessun modo.Dopo le risposte differenti di molte assicurazioni, mi hanno detto che per sapere una risposta precisa dovrei mandare all’isvap la domanda tramite fax., Quello che vorrei sapere è se la conservazione della classe di merito, per 5 anni, in caso cessazione del rischio con risoluzione contratto ,è permessa anche se la nuova auto viene acquistata anche da un familiare convivente e non per forza dal medesimo proprietario . Nel senso se mio padre ha un’auto che rottama, io figlio convivente posso acquistare un’auto a nome mio e usufruire del suo attestato, assicurandomi in altra compagnia?Cè modo per contattare l’isvap tramite mail?Se riesce, Lei SIG Renzo, in qualche modo ad avere una risposta chiara, mi tenga presente gentilmente! Grazie

  425. DIciamo ch el’ISVAP ha risposto nei toni simili al parere reso allo SNA ad ottobre 2007, ovvero non può desumersi altre limitazione se non quella prevista dalla l.40…vuol dire tutto e niente. Io direi che le compagnie si muovono in generale ritenendo che per l’applicazione Bersani sia necessario aumentare il parco veicoli del nucleo di almeno un’unità…volendo leggere in maneira estensiva, qualora adoperassi un attestato relativo ad un veicolo alienato/rottamato, tal epassaggio può esser letto come un”aumento” del parco veicoli. A livello personale non porrei grandi paletti, non resta che attendere l arisposta dell’ISVAP su quesiti ad personam

  426. Salve, vi scrivo per avere un chiarimento al mio problema.
    Premetto che mi sono informato e godo di tutti i requisiti per poter usufruire dei benefici del decreto Bersani.
    Il 27 di aprile del 2007 compro un auto nuova e non essendo ancora a conoscieza di tale decreto mi reco dal mio assicuratore che “onestamente” non applica la normativa bersani facendomi partire dalla 14esima classe. Il 27 di aprile scorso la mia assicurazione scade e sto tuttora usufruendo delle 2 settimane di copertura ulteriore prima di rinnovare ma quando pochi giorni prima del 27 aprile vengo a conoscienza del fatto che potevo usufruire della classe di merito di mio padre (la prima) mi reco dall’assicuratore (che non è lo stesso di mio padre) per chiedere spiegazioni e mi sento dire :” Non capisco proprio come possa essere successo….mi pare strano che non te lo abbiamo detto, dato che lo diciamo a tutti per farli risparmiare…oramai non si può fare più niente.”
    Ora, la mia domanda è: dato questo precedente, il mio assicuratore è tenuto ad applicare il decreto bersani alla mia polizza ora che ha già un anno di vita?
    Se si, come mi devo comportare? Lui continua a negarmi tutto….Grazie tante per la risposta

  427. mia suocera è proprieteria di un veicolo da 1 anno e lo ha assicurato a suo nome attualmente eè in fascia 13 ma se volesse mantenere la proprietà e assicurarlo a nome del marito con la sua compagnia diversa dalla prima e in una fascia decisamente più bassa può farlo essendo loro un unico nucleo familiare senza dover volturare lo stesso al marito

  428. Caro Stefano, purtroppo la strada è difficilemnte praticabile, dovrebbe esser la compagnia che di sua volontà rettifica la CU maturata all’emissione dell’attestato, ed è difficile a posteriori ed ufficialmente contestare la mancata consulenza su questo tema.
    Cara Lula ormai il veicolo ha una sua staoria assicurativa, e nulla si modifica fuino alla prossima voltura, anche perchè il rischio è quotato suil propreitario e NON sul contraente (che teoricamente potrebbe esser chiunque ponesse in circolazione il veicolo)

  429. Anch’io vorei iniziare con i complimenti a serafino e a questo splendido sito.
    Il mio quesito è il seguente: mio suocera lo scorso anno ha causato due piccoli tamponamenti, senza grandi conseguenze. Al rinnovo della polizza si è vista raddoppiare il premio da 630 a 1200€. E’ possibile un incremento del genere? La legge o l’Isvap prevedono un ttto massimo al rincaro Percentuale?
    Grazie 1000

  430. Caro MArio non esiste un tetto poichè l’avanzamento di classe corrisponde a coefficenti ben precisi e specificati nelle condizioni contrattuali. Diciamo che l’aumento può esser motivato in ragione di due concause: l’aumento di ben 5 classi rispetto all’anno assicurativo precedente (il primo sinistro contribuisce per 2 classi mentre i sinsitri successivi al primo ognuno controbuisce per 3 classi ulteriori, quindi 2+3 nel suo caso); inoltre la compagnia avrà di certo revocato gli sconti previsti in quietanza a rinnovo. Supponiamo che l’aumento di 5 classi abbia portato ad un aumento del 50% (in maniera puramente esemplificativa, poichè esso dipende dalla classe maturata l’anno rpecedente i sinistri), ed immaginando uno sconto riconosciuto inizialmetne pari al 30-40% sulla tariffa, il gioco è fatto.

  431. Salve a tutti! un mio amico ha acquistato un’auto a luglio 2007 a nome suo, e non potendogli fare l’assicurazione l’ha tenuta chiusa in garage.Ora maggio 2008, decide di assicurarla con la classe del padre convivente, ma alcune assicurazioni si rifiutono perchè dall’acquisto sono passati 10 mesi, e molte gli hanno detto che non si puo’ dopo i 6 mesi. Ma in realtà lo possono fare? PER assicurare un’auto, in questo caso con classe Bersani, dalla data di acquisto a quando la si assicura , cè un tempo stabilito?Io sapevo entro un anno

  432. Direi Serafino ch enon ci sono limiti: dal momento dell’acquisto purchè non abbia acceso alcuna storia assicurativa può godere del Bersani, accompagnando la richiesta con una dichiarazione di mancata circolazione. Non vi è nella specifica alcuna limitazione di tempo fra la data dell’acquisto/voltura e la stipula del contratto.

  433. Eventuali limiti sopra citati possono inerire situazioni assuntive riferibili alla singola compagnia

  434. Cari Amici,
    nel dicembre 2006 sono rimasto vittima di un incidente stradale: sono stato investito da un’auto in corsa mentro ero alla guida del mio scooter assicurato con polizza rc + infortuni conducente (intestate a mia sorella). Ho avviato le richieste risarcitorie all’assicurazione di controparte che non ha mai riscontrato tant’è che ho proposto azione giudiziaria. Ho anche avvertito la compagnia di assicurazione del mio scooter dei fatti. Ho chiesto al mio legale di avanzare richiesta risarcitoria anche alla compagnia dello scooter per la copertura infortuni del conducente, ma mi ha detto che non si può e di farla in proprio se voglio. Vi chiedo se è possibile farlo e se è possibile ottenere i due risarcimenti dalle due compagnie: la propria e di controparte anche solo per la differenza. Inoltre Vi chiedo se la segnalazione all’ISVAP potrebbe generare sanzioni di cui possa beneficiare nel risarcimento.Vi ringrazio anticipatamente.

  435. MAh Lino non vedo perchè non possa inoltrare richiesta di indennizzo alla compagnia che l’assicura per il rischio INFORTUNI AL CONDUCENTE: questa garanzia infatti opera in maniera del tutto autonoma dall’RCA (è un ramo a sè), l’unica voce che non potrà esser inoltrata alla compagnia del responsabile civile e contemporaneamente a quella che l’assicura dal rischio inf. al conducente è l’importo relativo alle spese mediche.

  436. Spiego subito il mio caso:
    Non erano neppure trascorsi 5 giorni dalla stipula dell’rca,che mi e’ stata rubata l’auto.faccio presente che L’auto non era assicurata contro il furto,e che il pagamento relativo alla polizza era quadrimestrale.A seguito di questo ho fatto immediatamente con copia della denuncia la comunicazione alla mia compagnia.
    Vorrei sapere quli sono le voci rimborsate dalla compagnia e se è giusto che quest’ultima in fase di rimborso abbia trattenuto le voci non rimborsabili relative all’intero anno.
    Inoltre vorrei sapere se nel corso dell’anno si è acqistata una nuova auto e riassicurata con la stessa compagnia ,se tali voci erano recuperabili scalandole dal nuovo contratto.
    Sicuro in una vostra vi saluto cordialmente

  437. Diciamo che a seguito di furto la compagnia su presentazione di documentazione comprovante il fatto rinuncia ad esigere le rate successive nonchè provvede a risolvere il contratto con restituzione del premio non goduto AL NETTO DELLE TASSE. L’ultimo attestato valido può esser sfruttato per assicurare (presso qualsiasi compagnia) un veicolo di possesso del medesimo propreitario.

  438. Salve, rientra nell’ambito della rca l’auto incendiata (dolosamente o non) che provoca danni a cose di terzi. Il fatto che sia in sosta su suolo pubblico (quindi “in circolazione” se non erro) o su luogo privato fa differenza? Se rientra nella rca le garazie quali ricorso terzi da incendio vendute a parte sono inutili?
    grazie

  439. chiedo scusa. dopo …”cose di terzi” intendevo mettere il punto di domanda. Non era una affermazione. Grazie.

  440. Attenzione coni termini: rca indica responsabilità civile inerente i rischi derivanti dalla circolazione. IL ricorso terzxi incendio individua i danni a terzi derivanti da incendio di cose di propreità. Nella fattispecie qualora non venga menzionata come clausola estensiva nella garanzia base, essa viene prestata come accessoria (di solito attivata automaticametne con l’inserimento della copertura incendio).
    RItengo consigliabile inserirla qualora non prevista “di serie”

  441. al momento dell’incidente la mia polizza risultava scoperta quindi non posso chiedere il risarcimento alla mia compagnia ma siccome si e accertata che non ho causato io l’incidente posso chiedere il risarsimento direttamente all’altra compagnia

  442. Direi di si a mezzo azione diretta ovvero richiesta danno alla compagnia di controparte, tempistiche di risposta danni materiali: 30 giorni o 60 giorni a seconda della presenza o meno di ambedue le firme

  443. Gentile Signor Merati,
    Usufruisco di questo splendido servizio che Lei mette a disposizione della collettività e, per questo, La ringrazio.
    Vorrei sapere se intestatario dell’auto ed assicurato possono essere due persone differenti. Ma non è tutto quì.
    Nel caso in cui l’intestatario dell’auto sia defunto e familiare dell’assicurato, quest’ultimo deve obbligatoriamente intestarsi l’auto sostenendo le spese di successione (parliamo di un’utilitaria di sette anni) e passagio di proprietà? Non è possibile evitare questo?
    Ringrazio e saluto cordialmente,
    Giuseppe
    Milano

  444. Per Giuseppe.

    Giuseppe la ringrazio dei suoi complimenti che cerchiamo di meritare solo se i nostri utenti sono soddisfatti del servizio che rendiamo loro.
    In caso di decesso del proprietario di un veicolo che entra nell’ asse ereditario non è possibile evitare il passaggio di proprietà in quanto ricadrebbe in qualsiasi momento sull “utilizzatore” del mezzo stesso. Spiacevoli potrebbero essere le conseguenze legali derivanti dall’ uso di un veicolo che di non appartiene più ad alcuno ma di fatto è di pertinenza di un suo erede. Quest’ ultimo per procedere a cambi di intestazione, a volture, a demolizione o altro deve prima diventarne erede, ovvero proprietario e poi è consentito mettere in pratica uno degli aspetti sopraelencati. Per gli aspetti legali la rimando alla sezione della consulenza legale che i nostri amici legali meglio del sottoscritto possono evidenziarle. Dal punto di vista assicurativo è possibile mantenere la classe di merito del defunto diimostrando alla compagnia di esserne un erede legittimo. Ciò non influisce sull’ aspetto della proprietà del veicolo che resta ripeto un discorso legale e quindi la decisione di cambiare l’ intestazione diventa un obbligo morale e civile dell ‘erede.
    Auspicando di averla come nostro fedele visitatore in attesa di ritrovarla su AcCresco la saluto cordialmente.

  445. salve questa mattina mentre ero fermo fuori dal veicolo con un fiorino fiat al bordo della strada con lo sportello posteriore aperto, una macchina passando vicino al veicolo tamponava lo sportello causando danni.volevo sapere di chi è la colpa e se l assicurazione mi risarcisce i danni.grazie, spero di avere al piu presto vostre notizie.

  446. salve questa mattina mentre ero fermo fuori dal veicolo con un fiorino fiat al bordo della strada con lo sportello posteriore aperto, una macchina passando vicino al veicolo tamponava lo sportello causando danni.volevo sapere di chi è la colpa e se l assicurazione mi risarcisce i danni.grazie, spero di avere al piu presto vostre notizie. mi scuso per averlo scritto una seconda volta, ma c’era un errore nella mail precedente.

  447. Per Delfo

    Carissimo Delfo, benvenuto su AcCresco e grazie della tua richiesta.
    La responsabilità del danno che hai subito è esclusivamente del conducente dell’ auto che ti ha tamponato.
    L’ assicurazione rca obbligatoria risponde anche per ii danni di questo tipo, ovvero anche se l’ auto era ferma in sosta, sempreche l’ apertura dello sportello è avvenuta in modo reperntino o tale da non consentire alla controparte di evitare l ‘impatto.
    Qualora la responsabilià è attribuibile esclusivamente ad esso, può chiedere il risarcimento diretto alla compagnia dove sei assicurato. Per prima cosa compila insieme alla controparte la constatazione amichevole e poi consegnatela rispettivamente alla proprie compagnie.
    In caso di dubbi scrivici saremo lieti di aiutarti, nel frattempo ti salutiamo e ti aspettiamo ancora su AcCresco.

  448. POLIZZA CONDUCENTE
    1)se per distrazione mentre guido la mia auto vado a finire contro un muro procurandomi lesioni fisiche, avendo la polizza del conducente, posso chiedere il risarcimento dei danni fisici che da solo mi sono causato?
    2?) SE mentre solo alla guida della mia auto il tizio che mi investe scappa, ed io riporto lesioni posso essere indennizzato dalla mia polizza sul conducete?
    3)se invece è stato l’urto con altro veicolo a procurarmi le lesioni, all’assicurazione dove ho stipulato la polizza conducente, nella descrizione del fatto, serve oltre la targa dell’altro veicolo, pure i dati della sua assicurazione rca,?
    4)se a seguito di un sinistro con altra auto, non vi è necessità da entrambi ii mezzi di fare richiesta per risarcimento di danni materiali , e quindi non si compila nessun modulo CAI,’ posso chiedere comunque solo il risarcimento per lesioni fisiche riportate avendo questo tipo di polizza? GRAZIE, mi aiutereste a capire con un si o un no , per ogni domanda!

  449. Buongiorno,
    sto brancolando nella burocrazia…
    mio padre è deceduto e ora mia mamma vorrebbe fare il trapasso intestato a lei.

    Sembra sia una cosa complicatissima..perchè gli eredi siamo io mia sorella e mia mamma…ma noi siamo d’accordissimo sul fatto che se la intesti mia mamma…

    Come mi devo muovere…??? ci hanno detto che se c’è un testamanto olografo in cui è scritto che la macchina è stata lasciata a mia mamma ne vogliono una copia.
    MA col cavolo!!! sono fatti nostri!!!
    tutte le menate sulla privacy e poi.. vogliono una copia di un documento così privato…?!
    Il testamento olografo c’è e tra le volontà di mio papà c’è scritto che la macchina va a lei…ma se questo comporta tutto questo sbattimenti della copia del testamento che più che sbattimanto è una cosa che nn ci va di dare… potremmo anche dire che nn c’è il testamento…ed in questo caso che succede??

    Mia mamma va al pra e fa il trapasso oppure ci sono altri inghippi???

    grazie

  450. Molto semplicmente Daniela dal punto di vista assicurativo il documento comprovante la titolarità è il libretto di circolzione. Ai fini della successione, maggiori spiegazioni potrà trovare nella ribruca di consulenza legale curata dai nostri amici Avvocati. Da quanto è a mia conoscenza l’autovettura sarà di poprietà degli eredi legittimi del defunto o dell’erede/i menzionati dal testamento, e quindi sarà necessario esibire l’avvenuta successione onde definire la propiretà

  451. Caro Serafino, diciamo che in generale la coeprtura infortuni al conducente (come anche una polizza infortuni) indennizza gli infortuni avvenuti qualora il mezzo cindotto venga coinvolto in un sinistro. La garanzia inerisce i sinistri occorsi in relazione alla circolazione di veicoli a motore, quindi anche qualora non sia coinvolto un altro veicolo (quindi anche a seguito di uscita di strada), un urto con veicolo identificato e non…naturalmente sono a carico dell’infortunato le prove dell’avvenuto sinistro…un verbale della polizia /pronto soccorso / foto del veicolo coinvolto sono ad esempio valide testimonianze.

  452. ieri vi ho scritto ma non ho ricevuto alcuna risposta,per favore è urgente!!!

  453. Secondo il provv. 2590, che permette in caso di vendita rottamazione ecc, di passare la classe di merito su un’auto GIà di proprietà e aasicurata, se Ho due auto assicurate, la vecchia in classe 1 e la nuova in classe 13. Se demolisco la mia vecchia auto in classe 1 ,e sospendo il contratto, quando scade l’annualità della nuova auto, posso riattivare il contratto sospeso su questa nuova? O bisogna annulare il contratto della vecchia auto e una volta che scade l’annualità della nuova auto, rifare un nuovocontratto con la classe di merito 1? grazie come sempre

  454. tempo fa ho venduto la mia auto. ieri sono andata in un’assicurazione e ho portato l’attestato dell’auto venduta ,e l’atto di compravendita dove risulta che l’ho venduta, e ho portato anche i documenti di un’auto che ho acquistato,L’assicurazione mi dice che per avere la stessa classe sulla mia auto nuova, dell’auto vecchia non gli basta l’atto di vendita , ma devo dimostrare la vendita con il passaggio di proprietà effettuato.Ora secondo voi io dovrei aspettare i tempi del tizio a cui ho venduto la mia vecchia auto, sperando che si sbrighi a farlo? Ma lo possono fare?

  455. leggendo la domanda che vi ho esposto non mi sembra abbastanza chiara. In pratica io ho 2 auto assicurate.QUella in classe 1 la vendo, e vorrei sapere se si puo’ sospendere il suo contratto e aspettare per riattivarlo alla scadrnza annuale dell’atra auto su questa, che è in classe 13 (sostituzione auto) . O se invece bisogna annullare ,e non sospendere e sostituire il vecchio contratto, e quando viene la scadenza annuale dell’auto in classe 13 , fare un nuovo contratto con classe 1

  456. Ho avuto un sinistro Kasko in Croazia esattamente un anno fa, sono assicurato con la Augusta assicurazioni, il danno è di €.15.000,oo ed ancora non mi hanno pagato perchè a loro dire le Autorità intervenute non hanno inviato i rilievi, possibile?

  457. CAra Linda le compagnie chiedono la documentazione relativa all’avvenuta vendita ovvero l’atto di vendita (rilasciato dall’agenzia di pratiche o la certificazione presso il comune).
    Caro Giancarlo io invierei un reclamo alla compagnia…il perito ha visto l’autovettura?
    Caro Serafino il provv.2590 parla di trasferimento di altra vettura di proprietà del medesimo soggetto…direi che sarebbe possibile quello che lei propone….il tutto mi lascia perplesso poichèp in contrasto con la severità con cui l’ISVAP disciplinava le sostituzioni di polizza ovvero as eguito di documentata vendita/rottamazione ed acquisto di altro veicolo…ormai è difficile piantare dei paletti esclusivi

  458. errore grammaticale…”parla di trasferimento SU altra vettura di proprietà del medesimo soggetto”..capita

  459. la stessa cosa di linda è successoa ad un mio amico, quando nel volere assicurare una nuova auto in una nuova compagnia, con l’attestato di un altra che era stata venduta, non accettavano l’atto di vendita fatto al comune della vecchia auto , ma volevano il passaggio al PRA gia’ fatto.(la cosa cambia per i loro gia’ clienti quando fannno cambio vettura, li l’atto di vendita è accettato)Ora a me sembra una assurdità,anche nell’ipotesi che la vendita poi non venga fatta , la stessa classe aspetterebbe lo stesso al cliente secondo dec. Bersani. Ma secondo lei avrà senso il ragionamento di queste compagnie?

  460. Mah, a prescindere dal fatto che si potrebbe invocare l’applicazione del BErsani non avendo ancora proceduto al riconsocimento dell’alienazione, se c’è una documentata vendita con restituzione del contrassegno non trovo sia necessario attendere il PRA, anche perchè sappiam bene come richiediamo il libretto per assicurare un veicolo e non il certificato di proprietà…può esser sia motivato il tutto onde evitare possibili “facili” passaggi in alcune zone geografiche, qui nel mio territorio molti improvvisati venditori compravendevano auto ed utilizzavano una sola polizza per poi riesportare il veicolo all’estero compiendo decine di volture all’anno su altri veicoli. Per accelerare i tempi potrebbe esibire l’attestato della “precedente” vettura presso un altro intermediario invocando il BErsani e poi procedere alla risoluzione della precedente..attenzione in tal caso la compagnia precednete è tenuta a restituire il premio non goduto AL NETTO DELLE TASSE però.

  461. salve, il 10 gennaio ho venduto la mia auto e il 19 dello stesso mese ho sospeso il contratto, la scadenza rata era il 20 maggio. oggi decido di annullarlo il contratto, l’assicurazione può restituirmi il premio pagato e non goduto, o il rimborso avviene solo quando la data della vendita risulta dopo la sospensione? Avro’ problemi?

  462. Caro Ernesto direi che io posso risolvere per vendita un contratto sospeso con restituzione del premio non goduto al netto delle tasse, a prescindere dalla data della vendita.

  463. ho lasciato in conto vendita in un concessionario, un auto 5 mesi fa, che si trovava in classe di merito 10, e sono inoltre proprietario di un altra auto che si trova in classe 1, regolarmente assicurata.
    Ho ripreso l’ auto al concessionario in quanto la stessa e’ rimasta invenduta, ho diritto alla classe 10 o la Bersani prevede che prenda la classe 1?

  464. Caro Massimo direi che avrebbe diritto a venir reintegrato in CU 10, non vi è infatti un”nuovo acquisto”, semplicemente non è risucito ad alienarla

  465. Risoluzione contratto e rimborso premio.Le disposizioni del presente punto si applicano anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita purche’ seguita da trasferimento di proprieta’
    dello stesso; in tal caso – a condizione che siano stati restituiti alla Società il
    certificato di assicurazione ed il contrassegno – il rimborso del Premio pagato e non goduto decorre
    dal momento della consegna in conto vendita del veicolo.
    Ora se al mio contratto scade l’annualità a settembre, io ora maggio restituisco certif.contrass.e conto vendita, e il trasferimento di proprietà lo effettuo a ottobre, dopo la scadenza contratto, sarò rimborsato lo stesso da maggio ad agosto?

  466. Nel caso da lei prospettato alla lettera può avvenire la corresponsione PURCHE’ restituita la documentazione, senza subordinare la restituzione del premio non goduto al trasferimento durante il preiodo di vigenza del contratto. Vi è da dire che siccome richiesta la restituzione della documentazione, va da sè come sarebbe consigliata sicuramente la sospensione, che permette il congelamento del contratto.

  467. Salve, la mia fidanzata nel dicembre 2007, mentre andava a lavoro, ha avuto un ribaltamento causato dalla neve con un danno complessivo all’automobile nuova (5 mesi di vita) di 8900€. La cooperativa per la quale lavora aveva già stipulato in precedenza un’assicurazione contro gli incidenti automobilistici sul lavoro provocati proprio dalla neve, la quale quindi doveva occuparsi del pagamento del danno. Noi più volte abbiamo chiesto informazioni su eventuali clausole e franchigie a nostro carico, ci hanno sempre risposto di stare tranquilli che era tutto ok, ma non ci hanno mai dato niente.
    Ad oggi con sorpresa è saltato fuori che al carrozziere verrà saldato un importo di massimo 6000€, i restanti 2900€ saranno a carico nostro.
    Mi domando se è lecito e legale questo comportamento da parte dell’assicurazione, la quale a nostro avviso ha omesso di informarci sulle clausole nonostante i nostri ripetuti inviti ad essere messi a conoscenza delle condizioni, e se abbiamo qualche mezzo per poterci tutelare a riguardo.
    Grazie.

  468. Caro Gianpiero credo che l’obbligo di informativa ricada sul datore di lavoro, in quanto contraente dell apolizza a favore di terzo. Probabilmente la differenza è da computare o ad uno scoperto molto elevato oppure all’antieconomicità della riparazione, che prevede il pagamento del valore commerciale del veicolo e non della riparazione.

  469. Buongiorno, ho formulato la domanda nello spazio assistenzalegale, e non avendo ottenuto risposta mi permetto di girarla a voi: nel 1994 ho coperto da assicurazione la mia attività relativamente a quanto riguarda il commercio e il fabbricato. la polizza è stata periodicamente aggiornata nei valori ed ogni volta che si effettuava un aggiornamento la compagnia rinnovava scadenza (10 anni) e numero di polizza, su ogni aggiornamento è riportata la dicitura: sostituisce polizza n…. ecc. l’ultimo rinnovo è stato effettuato a novembre 2006. nel settembre 2007 ho inviato disdetta avvalendomi del decreto bersani, disdetta che la compagnia non accetta ed ha provveduto ad inviarmi atto giudiziario per il recupero del credito. Possono appellarsi al fatto che la polizza anche se in sostituzione così come riportato sulle polizze in mio possesso)è in essere da meno di 3 anni? vi ringrazio molto anticipatamente e vi auguro buon lavoro

  470. Caro Ettore grazie per la fiducia accordataci. Parlando di coperture appartenenti il ramo danni extra-auto, diremo ch eil BErsani prevede che le polizze in essere al 2007 siano rescindibili purchè in vigore da almeno 3 anni al momento della scadenza cui la disdetta fa riferimento. Nel suo caso purtroppo il triennio si compirà nel 2009: c’è chi getta dubbi sulla portata della sostituzione che ha dato luogo alla proroga decennale, in quanto modifiche che non portassero a novazione contrattuale ai fini del calcolo ex BErsani non dovrebbero costituire spartiacque, e quindi in base a tal ragionamento la data di decorrenza dovrebbe intendersi quella del contratto originario. Purroppo risulta complicato imbarcarsi in distinguo relativi al considerare novazione il semplice aggiornamento dei massimali o l’introdzione di garanzie opzionali, perciò consideri il 2009 come data di “liberazione” caro Ettore

  471. Buongiorno Renzo, grazie mille per la sollecita risposta. Aggiungo che sono stato convocato tramite atto di citazione e non ingiunzione di pagamento, si presuppone quindi che non ci sia la certezza della riscossione altrimenti avrebbero emesso ingiunzione di pagamento, inoltre nell’atto di citazione non si parla assolutamente della disdetta inviata. a questo punto, considererò l’opportunità di recarmi dal giudice di pace con tutta la documentazione per tentare di far valere i miei diritti. trovo assurdo che un cliente dopo 12 anni (e con un decreto in vigore) non sia libero di scegliere a quali condizioni assicurarsi, non solo per tariffe ma soprattutto per qualità. grazie mille vi aggiornerò!

  472. Mi pare molto strano infatti non sia pervenuta un’ingiunzione: ad ogni modo valuti attentamente costi/rischio di vedersi riconosciuto l’obbligo a corrispondere il premio, vista l’impossibilità a procedere ex legge BErsani

  473. Grazie come sempre della risposta.( se al mio contratto scade l’annualità a settembre, io ora maggio restituisco certif.contrass.e conto vendita, e il trasferimento di proprietà lo effettuo a ottobre, dopo la scadenza contratto, sarò rimborsato lo stesso da maggio ad agosto?)
    E’ consigliabile dunque nel momento in cui si restituisce assicurazione e c.vendita, chiedere la sospensione, e riavere per certo il rimborso da tale data , nel momento in cui si presenta la vendita. SE INVECE si restituisce assicurazione e conto vendita, e richiedendo l’annullamento contratto NON si richiede la sospensione, quando si presenta la vendita definitiva dopo la scadenza annuale del contratto, si ha diritto lo stesso o cè il rischio di perdere il rimborso? GRAZIE

  474. Eh diciamo che la norma è molto vaga, io credo che un po’ come il BErsani per alcune sfaccettature si presti ad esser interpretata in maniere opposte…non costa nulla sospendere la polizza per evitare tale rischio

  475. no infatti, l’unica cosa non vorrei che se ad esempio si assicura una nuova auto, portando a un altro assicuratore attestato della vecchia, e conto vendita con data posteriore all’attesato, (come da risoluzione anticipata del contratto) fosse un problema che il contratto della vecchia auto non è stata annullata per cessazione di richio ma risulta che è sospeso.Non so se vi sono problemi per questo

  476. Bè attenzione, è possibile in fase di sostituzione riattivare su di un altro mezzo consegnando la documetnazione di conto vendita; oppure esibendo l’attestato farla figurare un secondo veicolo a norma del Bersani

  477. si se si si vuole restare sempre nell stessa comapagnia, si riattiva la polizza su un’altra auto.Ma se si vuole cambiare compagnia, nel momento in cui io porto l’attestato della vecchia auto e anche ammettiamo l’atto di vendita ad un privato, per avere la stessa classe sulla nuova auto ,Se l’assicuratore tramite controlli nota che l’auto venduta ha un contratto sospeso e non annullato ,mi assicura lo stesso l’auto nuova?puo’? SCUSI la confusione

  478. visto che appunto il decreto specifica che in caso di cessazione di rischio l’attestato vale 5 anni.
    la sospensione in questo caso , anche se per vendita, non so se sarebbe vista cosi’ dal nuovo assicuratore

  479. Bè diciamo in caso lei si rivolgesse ad un altro assicuratore con una polizza sospesa, lei potrebbe vedersi riconosciuta la “seconda auto” diciamo così fintanto che non ha comunicato il passaggio alla prima compagnia, in quanto la banca dati ania non è aggiornata.
    In ogni caso comunque il contratto sospeso può esser risolto successivamente per vendita al momento del passaggio (purchè entro i 12 mesi successivi al termine del periodo massimo di sospensione…18 mesi dall’effettivo congelamento)

  480. ora se si assicura un autocarro alcune assicurazioni , applicano il bonus malus. SE l’autocarro è di prima immatricolazione partirei dalla 14 classe.La mia domanda è: avendo gia’ un ‘altro autocarro assicurato da 5 anni , potrei utilizzare l’attestato di questo e avere l’attribuzione sul l’autocarro nuovo di una classe diversa e migliore della 14, anche se quello vecchio ha la tariffa fissa?

  481. Caro Serafino, posto che il BErsani sarebbe in linea generale invocabile solo per le persone fisiche, qui ci troviamo dinanzi ad una tariffa fissa, per la quale vige la possibilità di conversione in bonus malus secondo le tabelle richiamate. Qualora trattasi di società, sicuramente ogni compagnia pratica agevolazioni in termini di classi di inserimento per i “già clienti”…CLASSI INTERNE ovviamente

  482. non si tratta di società, ma l’intestatario al pra è persona fisica.quindi si ha diritto , con l’attestato a tariffa fissa con 5 anni di copertura assicurativa, di trasmettere una classe di merito sul nuovo autocarro ? grazie

  483. Si certo..più precisamente si ha diritto ad utilizzare l’attestato. al fine della conversione in bonus-malus

  484. cerco di farmi capire bene. ho sospeso il contratto della macchina, dopo la sospensione l’ ho venduta ad un mio amico, ma all’assicurazione non l’ho comunicato. Ora mi hanno detto che con il decreto bersani ,posso utilizzare la classe dell’auto sospesa per assicurare una seconda macchina appena comprata,ma il problema è che l’assicurazione nuova a cui mi sono rivolto dice invece che non posso utilizzare la classe dell’auto sospesa, perchè oramai il proprietario è un’altro, e non io, e che la cosa cambiava se il contratto dell’auto che risulta sospeso risultava annullato per vendita, consigliandomi di assicurare la nuova auto presso la vecchia compagnia.Secondo lei è giusto? PREferirei assicurarmi in una compagnia diversa, da quella con cui ho l’auto sospesa.posoo in realta’?

  485. Eh Ernesto sono regole assuntive che mutano da compagnia a compagnia, la l.40 lascia spazi bui come più volte ricordato. Non le resta che procedere con la precedente comapgnia fino a scadenza

  486. corradino poidomani

    sono proprietario di 2 auto,una:quella che guido io beneficia di assicurazione cat.1° H,la seconda che guida un mio figlio ha la categoria 10,a causa di incidenti che lui ha provocato e di cui io sono nominalmente responsabile,in quanto assicurato.Mi si dice che potrei beneficiate del livello 1° anche per questa seconda autovettura essendo lo stesso proprietario.E’ possibile?

  487. Essendo deceduto mio Suocero il quale possedeva un apecar di 50cc cilindrata assicurato pagato bollo, ora è possibile utilizzarlo fino alla scadenza della polizza 01/01/2009 premetto che il ciclomotore è stato acquistato nel 1997.
    RingraziandoVi per la celere risposta porgo distinti saluti.
    Aldo

  488. Caro Aldo direi che i comportamenti a seguito di decesso dell’assicurato, possono conoscere applicabilità diverse a seconda delle compagnie con cui si p assicurati. Da regoalmento 4/2006, titolato a subentrare nel contratto e nell’RCA è il coniuge. Nel caso da lei esposto uno degli eredi possono sottoscrivere un nuovo contratto in CU14, mentre per il subentro dovrebbe chiedere lumi al suo consulente di fiducia, onde appurare come la compagnia si comporti in tal caso.

  489. Corradino il BErsani meglio conosciuto come l.40 consente il riconoscimento di CU ma SOLO a seguito di nuovo acquisto

  490. Salve le chiedo gentilmente entro quanto tempo un pedone investito, senza una propria assicurazione personale (con danni lievi fortunatamente) può chiedere alla compagnia d’assicurazione dell’automobilista controparte il rimborso dei danni subiti. IO purtroppo sono stata investita prima di Natale, non ho riportato grossi danni fisici, ma un vero e proprio choc che mi ha portato ad evitare di toccare l’argomento per diversi mesi, quindi di fatto non ho mai presentato nessuna richiesta. Pensavo fosse persa ormai questa possibilità di avere un rimborso, xò qualcuno mi ha detto che c’è tempo fino a sei mesi, è vero?

  491. La prescizione per danni derivanti da circolazione stradale è pari ad anni 2 dal sinistro. Invii pertanto regolare richiesta danni alla compagnia di controparte

  492. Grazie sig. Renzo per la veloce risposta! Allora se ho ben capito anche ora a distanza di quasi sei mesi posso presentare richiesta di rimborso alla compagnia dove la sig.ra che mi ha investito ha la rca? Se è così sono molto sollevata, almeno mi riprendo da alcune spese mediche..

  493. Certo Stefania, proceda pure. Sarà necessario in ogni caso presentare adeguata certificazione medica, unitamente al verbale di pronto soccorso datato lo stesso giorno del sinsitro o al massimo un apio di giorni dopo direi…in caso contrario sarebbe più difficoltoso.

  494. salve, avendo la poliza scaduta dal 31-05-2008 con disdetta fatta il 30-04-2008 ho fatto un incidente stradale a fine marzo, e mi chiedevo stipulando un nuovo contratto con un altra compagnia assicurativa , la classe di merito sale lo stesso? e devo pagare anche l’aumento per il sinistro provocato? grazie in anticipo

  495. Buongiorno,leggo spesso con interesse il Vs risposte esaurienti spero di poter approffitare della Vs cortesia per avere alcuni chiarimenti su una situazione a dir poco paradossale:mi trovavo a fianco (sul lato destro)di una motocicletta incustodita ,quando improvvisamente senza che nessuno la toccasse )il manto stradale della strada comunale versa in condizioni pietose motivo per cui il cavalletto ha ceduto mi si è abbattuta addosso,ho tentato di spostarmi ma sono scivolato sul manto stradale disastrato così la moto si è abbattuta rovinosamente sul mio ginocchio causandomi la frattura del piatto tibiale esterno gamba sinistra,mi deve pagare l’assicurazione della moto anche se non c’era il conducente?mi deve pagare il comune visto che sono scivolato,ho 45 anni a grandi linee quale sarebbe una giusta liquidazione tenendo presente che per un pò non potrò andare in moto (incredibile in 30 anni che vado in moto mai caduto e mi faccio male con una moto parcheggiata)che non potrò per un bel pezzo fare la partitella settimanale a calcetto e nemmeno fare la mia consueta corsetta mattutina mi hanno detto che per un bel pezzo dovrò stare attento al ginocchio……ringraziando anticipatamente e scusandomi per il quesito particolare colgo l’occasione per i miei più cordiali saluti e ancora grazie per il Vs prezioso aiuto
    Roberto Z.

  496. scusate ma ho dimenticato che la frattura del piatto tibiale ha necessitato di una operazione con relativi “chiodi” ancora grazie Roberto z.

  497. Caro Vincenzo, il periodo di osservazione scade 60gg prima della scadenza annuale, ovvero nel suo caso qualora il sinsitro fosse del 31/03/2008 e cambiasse compagnia, potrebbe evitare il malus. Attenzione, ora il malus viene addebitato solo al responsabile principale del sinsitro, ovvero chi ha una percentuale di responsabilità maggiore degli altri conducenti (se sono 2, il 50+1%)

  498. Salve. Pago la mia assicurazione semestralmente. Il primo semestre scade il 27 luglio prossimo. Il 31 maggio scorso ho restituito il contrassegno dell’assicurazione in quanto prevedo di sospenderla per circa 4 mesi.

    La mia auto ovviamente non circolerà! Il mio assicuratore mi ha risposto che devo pagare una multa in quanto mancano meno di tre mesi alla scadenza dell’assicurazione.

    Può essere lecita una tal cosa pensando invece di dover essere io a ricevere parte del premio che non ho potuto godere?

  499. Caro Andrea non è una multa. Diciamo che molte compagnie chiedono ai fini della sospensione che al momento della ocnsegna del contrassegno e congelamento del premio vi sia un premio residuo corrispondente ad almeno 3 mesi di copertura residua..se così non fosse al cliente è chiesta un’integrazione fino al raggiungimento dei 3 mesi residui..attenzione non è una “multa” o penale che dir si voglia, poichè il corrispettivo viene restituito in termini di copertura…esempio:
    sospensione oggi 12 giugno, i mesi di cop. residua sono 2..devo integrare con un conguaglio pari ad un mese…riattivo la coeprtura al 01 novembre e la durata residua sarà pari a 3 mesi.

  500. non ho mai capito una cosa.A mio zio scade l’assicurazione il 30 giugno, e la polizza presenta vincolo incendio furto a favore di…. fino 30 sett. 2008.Ora lui vuole cambiare assicurazione, avendo l’attestato.Se cambia compagnia senza farsi mandare lo svincolo a quella attuale, e la nuova compagnia stipula un nuovo contratto sull’auto come fa sapere del vincolo, e ammettiamo che il cliente glielo dica puo’ assicurarla lei lo stesso o pretende qualche documento?

  501. tentato furto ,con scasso serratura auto e nessun altro danno. il concessionario dice che una sola serratura (per via dei sistemi elettronici) non è possibile cambiarla. bisogna cambiare tutte le serrature compresa l’accensione. totale, per un danno che sembra di 50 €, quasi 1000 € di spesa. in una polizza senza franchigia e scoperto è secondo voi risarcibile tutto il danno?

  502. Per Ernesto
    Grazie di visitare il nostro sito.
    Leggiamo spesso sul nostro sito di persone che ritenendo di avere in mano l’ attestazione di rischio possano fare ciò che non è regolamentato. Premesso che con l’ invio dell attestazione presso il domicilio dell’ assicurato è stato fatto un passo verso la trasparenza e il servizio al cliente, permettendogli di conoscere con largo anticipo la classe di merito e consentirgli di verificare sul mercato le proposte RC auto migliori in termini di prezzo. E’ però anche stabilito che per sottoscrivere un nuovo contratto il contraente invii disdetta alla compagnia una raccomandata o una mail o un fax (come stabilito dalle condizioni di polizza della compagnia presso cui si è in quel momento assicurati) quindici giorni prima della scadenza. Questa è una delle regole. Altra regola è quella che riguarda i vincoli assicurativi, normati da un’ apposita appendice che viene allegata al contratto di RC auto (su richiesta dell’ istituto vincolante) che obbliga l’ assicurato a non modificare il contratto, a non disdirlo senza il consenso preventivo di detto istituto. Restando così le cose non è possibile fare ciò che tu hai chiesto. E’ fattibile percorrendo un’ altra strada e cioè di chiedere in forma scritta preventivamente all’ istituto vincolante il trasferimento del vincolo ad esso riservato su altra polizza assicurativa che sarà stipulata con altra compagnia di gradimento, obbligandovi a trasmettere copia del nuovo vincolo. Altresì, quando, di disdetterà l’ attuale polizza si dovrà allegare l’ autorizzazione dell’ istituto a cambiare compagnia. In caso contrario l’ attuale compagnia in forza dell’ appendice suindicata, che la impegna parimenti al contraente, potrà esigere in forma legale il rispetto di questa ed esigere forzatamente il premio non pagato.
    Attenzione quindi a non avventurarvi in situazioni che sono complicate e risolvibili facilmente rispettando quanto sopradetto.
    A presto !

  503. Per Matteo

    Secondo noi il danno è risarcibile. Per quanto rigurda l’ importo da liquidare è fondamentale che la concessionaria motivi tecnicamente al perito assicurativo l’ inevitabilità di questo lavoro che consiste nel cambiare tutte le serrature, compreso il blocco accensione perchè sono parti integranti del sistema di sicurezza del veicolo.
    Le autovetture più recenti “incorporano” all’interno di questi dispositivi delle key che consentono al sistema informativo elettronico (centralina) della stessa di riconoscere se autorizzare l’ apertura e l’ accesione del mezzo (una sorta di password). In molti casi, furto o altro, è la stessa casa automobilistica che consiglia (anche sui libretti istruzioni delle stess) la sostituzione in quanto come detto sopra modificherebbero l’ accesso al sistema informativo del veicolo e creerebbe un pregiudizio alla sicurezza dello stesso veicolo.
    Ti consigliamo di verificare anticipatamente quanto ti abbiamo riferito sia con il perito assicurativo che ha l’incarico di svolgere la perizia, sia con la concessionaria e magari essere presente alla sopralluogo (se possibile).
    A disposizione per altri chiarimenti ti salutiamo e ti aspettiamo ancora su AcCresco.

  504. Gentilissimi Amici,
    grazie per la Vs. disponibilità e per il servizio che rendete. Volevo chiederVi una semplice consulenza: a chi spetta l’azione di risarcimento per sinistro stradale con lesioni del conducente e polizza RCA con garanzia infortuni conducente: all’assicurato proprietario dell’auto o al danneggiato (conducente) al momento del sinistro? Quando si prescrive la suddetta richiesta? Grazie e buon lavoro!

  505. Per Franco
    Caro Franco, grazie del tuo contributo e benvenuto in AcCresco. Trattandosi di copertura assicurativa infortuni del conducente abbinata alla polizza Rca l’ azione di risarcimento deve essere avanzata dal contraente della polizza (intestatario della copertura assicurativa RCA e abbinata infortuni del conducente) a favore del conducente che in questo caso è l’ assicurato.
    Il risarcimento verrà effettuato a favore dell’ assicurato che nel momento del sinistro era alla guida del veicolo, il quale sarà il beneficiario delle somme liquidate previste dalla polizza in essere.
    Anche in caso di invalidità permanente il risarcimento sarà fatto a favore esclusivamente del danneggiato.
    La richiesta dei danni (o denuncia del danno ?) come previsto dalle condizioni di polizza deve essere fatta entro tre giorni dal momento dell’ infortunio (se indicato in polizza) dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.
    L’ azione di risarcimento si prescrive per la garanzia infortuni entro un anno dall’ accadimento dell’ infortunio, quindi bisogna prestare attenzione in quanto se alla predetta data l’ infortunato non sarà ancora guarito dovrà interrompere la prescrizione comunicando alla compagnia di non essere ancora completamente guarito con lettera con raccomandata A.R. In assenza il danno si prescriverà e nulla sarà dovuto al danneggiato o aventi causa
    A tua disposizione per qualsiasi chiarimento o altro in attesa di risentirci ti salutiamo

  506. Gentili Amici,
    Vi ringrazio per la celerità e la chiarezza della risposta. Mi resta solo un unico dubbio: la prescrizione. Essendo la infortuni conducente una garanzia accessoria alla RCA e riguardando infortuni da circolazione di veicoli (sinistri stradali) l’azione non è soggetta alla prescrizione biennale? E’ molto importante in quanto se al contrario è annuale non potrei più far rivalere i miei buon diritti. Vi saluto cordialmente e Vi ringrazio …. molto per la Vs. efficienza.

  507. Come noto, la polizza può prevedere tre casi, e precisamente:
    – morte;
    – invalidità permanente;
    – inabilità temporanea.
    Nei casi di invalidità permanente ed inabilità temporanea, come più volte sentenziato dalla Cassazione, la prescrizione inizia a decorrere non dal giorno dell’infortunio bensì dal momento in cui il fatto lesivo si concretizza nella manifestazione compiuta della invalidità permanente o inabilità temporanea, e cioè dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
    Per il caso di morte, la decorrenza è quella del giorno del decesso.
    Qualora il beneficiario venisse a conoscenza dell’esistenza dell’assicurazione oltre il termine previsto, perderebbe quindi ogni diritto in merito (Cass. 18 giugno 1998, n. 6062).
    Quindi la prescrizione resta quella della polizza infortuni come previsto dal Codice Civile
    A presto

  508. Spettabile AcCresco,
    Vi chiedo gentilmente un cosiglio su come comportarmi riguardo un preventivo per il periodo 25/07/2008-25/07/2009 della mia assicurazione auto.Il costo è aumentato di € 182,00.Alla mia richiesta di spiegazioni mi veniva risposto(tutto via e-mail) che avevano risarcito una mia “concorsualità” (50%) di un incidente dell’agosto 2005 nel quale ero rimasto coinvolto.Per questo incidente,all’epoca,iniziavo tutta la “trafila” con l’assicurazione della parte avversa(documentazioni,verbale polizia municipale,perito ecc..).Dopo un tentativo telefonico di farmi accettare una corresponsabilità e al mio rifiuto con “minaccia” di azione legale per ottenere il totale risarcimento del danno arrecatomi,ricevevo un’altra telefonata con la quale veniva riconosciuta la mia ragione.Successivamente venivo “liquidato” con 2 assegni,prima e dopo la riparazione della mia auto,a “totale definitiva citazione” come scritto sulle lettere accompagnatorie degli assegni.
    La domanda è ora questa:
    è giusto che dopo quasi 3 anni la mia assicurazione si comporti come su descritto per il “ripensamento” e la richiesta dell’altra assicurazione?(credo,purtroppo,che siano entrambi gruppo Ras).Dopo 2 polizze annuali “normali”(2006/-2007 e 2007/2006),adesso non mi scalano la classe di merito,facendomi risultare “responsabile” di un incidente sull’attestato di rischio,a me che dal 1982 che ho la patente non ne avevo mai fatto uno,e tantomeno “provocato”.
    Scusate la “bibbia”,ma,a poco più di un mese dalla scadenza,non sono sicuro su cosa fare ora.
    Anticipatamente Vi ringrazio per una Vostra eventuale risposta.A friendly greeting

  509. Gent.
    Seguito incidente da allagamento d’acqua, con polizza assicurativa che copre il contenuto per 25.000 €, con garanzia accessoria per “eventi fuoriuscita d’acqua” a primo rischio assoluto -ho ricevuto una proposta da parte del perito assicurativo che non so se è legale :
    concordata la valutazione sui danni ai miei tappeti orientali
    quantizzata in 4000 €, il perito mi dice che mi verrà liquidata tale somma solo se consegno i tappeti dannegiati alla compagnia ,mentre se li trattengo mi verranno liquidati € 3000.
    Le chiedo la corretteza di questa manovra e,se non corretta tale richiesta, cosa fare e cosa citare prima di affrontare la discussione con il liquidatore

  510. volevo chiedere un’informazione veramente importante per me, la figura del contrente deve essere obbligatoriamente uguale alla figura del proprietario?Se nell’attest di rischio il contraente è uguale al intestatario al pra, cambiando assicurazione o rimanendo nella stessa, posso decidere in base al prezzo di cambiare la contrenza?Da quel che so la classe di merito segue l’intest al pra e il contraente è solo la persona che firma e paga il contratto. Giusto?se è possibile potete farmi avere il riferimento della legge?Lo vorrei portare in un’agenzia che mi ha creato dei problemi.

  511. Per Veronica
    Nella polizza RC auto regolata dalla Legge 990 la figura del contraente è assunta da colui che paga il premio e stipula il contratto. La figura dell’ assicurato è assunta da colui che in teoria guida il veicolo, ma così non è perchè l’ assicurazione può essere stipulata anche per conto di chi spetta: es. il locatario nei confronti del locatore. Per semplificare perchè sull’ argomento sono state scritte anche diverse sentenze: il contraente di norma è colui che stipula il contratto mentre l’ assicurato è l’ intestatario al PRA. I due soggetti possono essere la medesima o diversa persona.
    La classe di merito del contratto assicurativo però verrà assegnata all’ intestatario al PRA e non al contraente del veicolo. Nelle recenti attestazioni le compagnie indicato sia l’ uno che l’altro per ragioni di trasparenza. La norma che regola la stipula dei contratti è il codice civile. Alcune compagnie però, non so perchè, pretendono che i due soggetti siano la stessa persona. Il riferimento per quanto riguarda a chi spetta la classe di merito, se al contraente o al proprietario, si rileva nella disposizione del comma 3 dell’ art. 134 – Intitolato Attestazione di Rischio del Codice delle Assicurazioni. Puoi consegnare questa norma all’ agenzia che non applica correttamente le regole.
    ECCO DI SEGUITO IL TESTO CHE PUOI COPIARE
    Art. 134
    (Attestazione sullo stato del rischio)
    1. L’ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo
    stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di
    assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al
    contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario,
    all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione
    finanziaria.
    2. Il regolamento può prevedere l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di
    inserimento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati
    elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al
    fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di
    cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’ISVAP ha accesso gratuito alla banca
    dati contenente le informazioni sull’attestazione.
    3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del
    veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi,
    ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di
    osservazione.
    4. L’attestazione è consegnata dal contraente all’impresa di assicurazione, nel caso in
    cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.
    A tua disposizione per qualsiasi chiarimento o altro in attesa di ritrovala su AcCresco porgiamo cordiali saluti.
    Lo staff di AcCresco

  512. Domanda: ho acquistato una nuova vettura che attende d’esser ritirata, ho la fotocopia del libretto e mi accingevo a trasferire l’assicurazione dalla vecchia alla nuova vettura. Il mio problema è che l’agenzia assitalia su trova a siracusa ed io vivo e sto acquistando la nuova vettura a pavia. Morale mi chiedono di inviare tagliando e cedola assicurativa in originale a siracusa per il trasferimento ovviamente assieme a copia del libretto di possesso della nuova vettura. ma io così dovrei star una settimana almeno senza originali, impossibilitato a circolare e la macchina mi serve per lavoro ed a rischio di multa dal momento che la macchina vecchia sta fuori e non posso espormi al rischio di lasciarla senza tagliando o con la fotocopia esposta o mi sbaglio? dovrei chiedere il trasferimento dell’assicurazione interagenzie qua? ma i tempi? boh cosa fare?

  513. nessuna risposta al mio quesito?

  514. Eh Rosario diciamo che dovrebbe avere la possibilità di consegnare il tutto all’agenzia più vicina a lei che in un’ottica di reciproco scambio di favori potrebbe emettere il contratto in loco (dove acquista l’autovettura). La procedura cosiddettra “fuori zona” potrebbe essere la seguente:
    -consegna originali di contrass./certificato all’agenzia in loco la quale riceve precedentemente i dettagli contratto dalla comapgnia a Siracusa, emettendo poi la plizza sostitutiva.
    In alternativa, qualora l’agenzia di Siracusa pretendesse gli originali potrebbe sulla base del rapporto reciproco di fiducia ordinare l’emissione fuori zona in attesa di ricevere via posta gli originali sostituiti.
    Di base le richieste avanzatele sono legittime e seguono lo schema assuntivo previsto, qui si tratta di “venirsi un po’ incontro….sarebbe stato meglio acvcordarsi forse prima.
    Un saluto.

  515. questa questione del sig Rosario interessava anche me.Ma oltre il certificato e il contrassegno, che il cliente consegna all’agenzia dello stesso gruppo piu’ vicino a se, l’agenzia di siracusa deve autorizzare l’altra agenzia per fare la sostituzione contratto al suo “ex cliente” .Cosa deve mandare nello specifico per consentire questa operazine all’altra agenzia?

  516. E’ difficile dare una risposta univoca poichè attinente alle procedure di acquisizione interne alla compagnia: direi che l’intermediario che ha in portafoglio il contratto deve poter esser messo in condizione di avere i documenti necessari, in questo caso gli originali dei documenti assicurativi del mezzo sostituito oltre all’atto di vendita del precedente mezzo e libretto del nuovo. Direi che alla compagnia interessa siano riconsegnati i documenti assicurativi da sostituire quindi il fatto che vengano consegnati presso un altro intermediario non ritengo sia probitivo…se alla base c’è un rapp. di fiducia si attende pure che sia il cliente a revcapitarli direttamente, ma dobbiamo sempre ragionare in termini di regole e normative.

  517. a mia cognata e morto il marito da poco, ed era l’unico proprietario della casa, alla quale era stata stipulata una assicurazione annuale con scadenza 26-7-2008 intestata al marito,essendo subentrata alla proprietà con atto di successione, non intende rinnovare la poliza in questione ,che gli viene imposto dalla agenzia per mancata disdetta.vi chiedo gentilmente lumi a tale riguardo. ringrazio distintamente

  518. alla fermata dello stop dopo rispetato il segnale,vado avanti con la macchina e alla mia sinistra un’auto che corre a 80kmh me lo trovo sulla fiancata posteriore sx.la sua auto il lato guida davanti ..chi ha ragione..

  519. Ieri pomeriggio ho avuto un incidente con un ciclomotore:la mia auto era ferma (in seconda fila e contrariamente al senso di marcia, mi rendo conto che è vietato ma stavo caricando in auto le valigie di mia madre ottantatreenne invalida e lei stessa),quando un ciclomotore che giungeva dalla via laterale si immetteva in carreggiata e, probabilmente perchè viaggiava girato per vedere se sopraggiungevano auto, non si accorgeva della mia e andava a sbattere contro la parte anteriore destra, spaccando la freccia, piegando leggermente la carrozzeria e rompendo un fermo del fanale.
    Analoghi danni al suo ciclomotore, ma nessun ferito.
    Potete gentilmente farmi avere un vostro parere?
    Sarò anche in multa, ma la responsabilità dell’incidente non mi pare sia mia!
    In attesa di una vostra autorevole risposta saluto cordialmente.

  520. RIngraziando Franco ed Emanuela, li invito a porre il quesito nella sezione “Consulenza ed Assistenza Legale”.
    Caro Alvio, il successore subentra nel contratto, e come tale anche nelle clausole previste alla voce obbligo di disdetta, a meno di aumenti superiori al tasso medio di inflazione programmata

  521. Buongiorno,il mio quesito è il seguente:nel febbraio 2008 l’auto di mio padre nel parcheggio di casa si è incendiata per cause ancora da accertare,vicino alla sua auto c’era la mia che ha riportato ingenti danni,premetto questo è successo di sabato alle 12:30,questo per spiegare che io non abito con i miei genitori e ho una residenza diversa e a pere mio non faccio piu’ parte del nucleo familiare semplicemente ero stato invitato per pranzo,l’assicurazione si rifiuta di risarcire i danni relativi alla mia auto in quanto io sono un familiare… potete darmi spiegazioni in merito grazie.

  522. DIciamo che trattasi di un danno non da RCA bensì da ricorso terzi incendio, in linea generale le polizze di assicurazione indennizzanti i terzi danneggiati escludono la risarcibilità di coniuge genitori e figli nonchè parenti conviventi. Come da D.lgs 209 art. 129.

  523. salve, ritorno su vecchi quesiti.Oggi la direzione di una compagnia ha spiegato che in caso di libretto cointestato a due persone non conviventi, non si applica in nessun modo la bersani sul secondo veicolo, perchè non è piu’ una persona fisica come inteso dal decreto. Ora sappiamo che la questione non è chiara, ma come le sembra queta interpretazione?

  524. praticamente per loro se il veicolo A è cointestato a due persone non conviventi, il secondo veicolo in piu’, non puo’ essere intestto neanche a uno di loro!

  525. “in caso di libretto cointestato a due persone non conviventi, non si applica in nessun modo la bersani sul secondo veicolo, perchè non è piu’ una persona fisica” .. e cosa sarebbe? Una persona giuridica?!? Ritorniamo caro Serafino sulla vecchia questione, ogni direzione disciplina a suo modo quanto lasciato in ombra dalla l.40. L’interpretazione che va per la maggiore in caso di veicolo cointestato porta a dire che un altro veicoolo può usufruire del BErsani soolo se intestato al PRA anch’esso adf ambedue le persone fisiche (secondo la logica che vuole il proprietario costituito da due soggetti). L’interpretazione sopra riportata mi pare quantomeno fantasiosa, se non è una persona fisica di quale soggetto parliamo? Una personagiuridica no di certo.

  526. Salve e complimenti per un servizio ottimo che possa illuminarci, ma sopratutto far valere delle ragioni quando si hanno.
    espongo il mio il mio quesito.
    Abito in una corte dove parcheggio abitudinariamente il mio veicolo, bene è stato incidentato per ben tre volte da persone sempre le stesse che abitano dopo di me entrando ed uscendo dalla corte a folle velocità anche in presenza di bimbi.
    La prima volta costatazione amichevole perchè ero presente all’accaduto.
    La terza volta mi tamponano e mi suonano il campanello dicendomi di aver urtato il mio veicolo, anche li costatazione amichevole (tra l’altro loro con patente scaduta) però hanno dichiarato ed io consapevole che guidava il figlio…altrimenti chissà come sarebbe finita, avrei preso l’indennizzo?
    Il secondo sinistro è accaduto di notte nessuno ha visto ne sentito nulla ma mi ritrovo il paraurti sfondato insieme al faro posteriore e di colore BIANCO proprio come la loro auto anchessa danneggiata..Coincidenza?
    Chiedo gentilmente spiegazioni da loro ma invano, non sentono,non vogliono pagare…io faccio denuncia alla mia compagnia assicurativa dove fanno uscire il perito che concorda con me il danno,l’accaduto e la dinamica dove dice e guardando il luogo mi da ragione. La compagnia mi paga il 100% del danno…
    Ora a distanza di SETTE mesi la mia compagnia mi richiede i testimoni e sa benissimo che non li ho inquanto è successo nelle ore notturne, perche dice che i signiori che mi hanno causato il danno dicono che non sono stati loro, cosa faccio? e se mi richiede i soldi che mi hanno dato in precedenza? io ho sistemato il veicolo e i soldi oggi non li ho. è giusto che dopo un determinato tempo la compagnia si rivalga sul proprio cliente?
    La ringrazio anticipatamente.
    Distinti sauti

  527. buongiorno Renzo, le avevo scritto in data 28 e 29 maggio ed ho accettato il suo consiglio, venendo ad una transazione con la compagnia in virtù della quale pagherò il premio per il 2008 e 2009, la compagnia rinuncia all’azione legale con spese. poichè io ho costituito una polizza con altra compagnia e quindi ho già coperto l’attività da assicurazione, a questo punto posso ridurre i massimali con la prossima scadenza e fino a che misura con la compagnia che non intendo più trattare? In questo caso se mi ripropongono un nuovo contratto anche con scadenza 10 anni posso rescindere dopo 1 anno poichè sottoscritto post-2007? grazie mille per l’attenzione

  528. Ho bisogno urgentemente di una ifnormazione…
    Innanzitutto complimenti e grazie per il vostro aiuto….

    Ho assicurato per la prima volta la mia moto 4 anni fa, pagando per intero il premio assicurativo partendo dalla nona classe…
    prima della fine del contratto ho sospeso l’assicurazione…
    dopo di chè ho messo la moto in garage e non la ho usata più…
    a distanza di 3 anni contatto un assicuratore che mi richiede la classe di merito della vecchia assicurazione…
    mi porto dal mio ex assicuratore che mi riferisce che ho, ovviamente, perso i tre mesi lasciati in sospeso in quanto non ho riattivato l’assicurazione entro un anno dalla sospensione e che per di più non avevo maturato nessuna nuova classe di merito….
    ritorno quindi dal nuovo assicuratore il quale mi dice che se non vengo cancellato dalla vecchia assicurazione nei terminali elettronici, ne lui ne nessun’altra assicurazione mi avrebbe potuto stipulare un nuovo contratto assicurativo…
    adesso però non so che fare… help me….

  529. Per Beppe

    Caro Beppe ti ringraziamo dei tuoi complimenti e grazie di partecipare ad AcCresco.
    Il fatto che riporti è senz’ altro un bel guazzabuglio.
    Certamente essendo in un condominio, consiglierei considerati i danni subiti e continui di proporre all’ amministratore di regolare in modo adeguato la circolazione all’ interno degli spazi condominiali, affinchè non diventino un circuito automobilistico o un deposito di autovetture.
    Secondo luogo la compagnia assicurativa, fatta salva la tua buona fede, constatando lo stillicidio di danni denunciati e con la stessa dinamica, “sospetta” che i sinistri non siano congrui come vengono denunciati. Ovvero la compagnia presume che questi danni siano creati ad arte per riparare danni subiti all’ interno di spazi condominiali non regolamentati e quindi predisposti a creare danni agli automobilisti. E qui ci si riconduce ai regolamenti condominiali. Infine, la compagnia può sempre richiedere che venga restituito l’ indennizzo effettuato se si accorge di avere sbagliato. Deve farlo però con forma scritta motivando le circostanze che lo rendono necessario.
    Ti consiglierei di contattare il liquidatore della compagnia e di far presente la vostra situazione condominiale, nello stesso tempo però ti consiglierei di parcheggiare il tuo veicolo in luogo più sicuro (non hai un garage?) per presevarlo da continui danni.
    A tua disposizione per altri chiarimenti in attesa di ritrovarti su AcCresco ti salutiamo cordialmente.

  530. Per Ettore.

    Grazie del tuo contributo. Ci fa piacere che il nostro amico Renzo, abbia dato un consiglio che ha generato i frutti sperati.
    Per quanto riguarda la durata dei contratti assicurativi, ti faccio presente Ettore che dal 1° aprile 2007 il decreto Bersani a cancellato la norma del codice civile che stabiliva la durata massima dei contratti assicurativi di 10 anni. Da quella data i contratti assicurativi del ramo danni (incendio, furto, Rc verso terzi, malattia ecc..), esclusi quelli RCA che sono già annuali, sono annuali e quindi anche se stipulati con durata decennale, sono disdettabili ogni anno almeno sessanta giorni prima della scadenza.
    Restano esclusi i contratti che alla data del 1° aprile 2007 erano già in vigore, i quali possono essere disdettati dopo tre anni dalla decorrenza del contratto (esempio contratto stipulato il 1 gennaio 2006 è disdettabile 60 giorni prima del 1 gennaio 2009)
    Un saluto e a presto su AcCresco

  531. Per Salvatore.

    La sospensione del veicolo non comporta la perdita della classe di merito in quanto questa essere utilizzata entro cinque anni dalla sospensione, ma il premio pagato o restante non utilizzato entro un anno viene perduto.
    Per quanto riguarda la stipula di un nuovo contratto non è chiaro se non riesci a stipularlo perchè non hai l’ attestazione di rischio o altro.
    Se manca l’attestazione puoi chiedere il DUPLICATO rivolgendoti alla compagnia che deteneva il contratto. Questo DUPLICATO viene rilasciato attestando la classe di merito in vigore nel momento della sospensione e purchè non siano trascorsi cinque anni, come stabilito dal decreto Bersani.
    Infine va da sè che se il contratto non è in vigore non matura nessuna classe di merito per effetto, nel tuo caso, della sospensione. Ma questo non inficia il fatto di poter richiedere il DUPLICATO DELL’ ATTESTAZIONE e consentirti di stipulare un nuovo contratto.
    Se non siamo stati chiari, riscrivici e saremo lieti di approfondire la tua situazione.
    A presto su AcCresco

  532. grazie mille per la preziosa risposta! avevo sottoposto anche un altro quesito e precisamente: “poichè ho costituito una polizza con altra compagnia e quindi ho già coperto l’attività da assicurazione, posso ridurre i massimali dallaprossima scadenza e fino a che misura con la compagnia che non intendo più trattare?
    vi ringrazio anticipatamente e vi auguro buon lavoro

  533. Per Ettore

    Scusa per la distrazione. A tuo sostegno interviene l’articolo 1897 del Codice Civile (Diminuzione del rischio) che prevede la possibilità di diminuire le somme assicurate a partire dalla prossima scadenza o dalla prossima rata ma prevede anche la facoltà della compagnia di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui è stata fatta la comunicazione.
    Per facilità ti riportiamo l’articolo 1897 del CC

    Art. 1897 Diminuzione del rischio
    Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi (2964) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
    La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att. 187).

    Perciò prima devi comunicare questa tua intenzione alla compagnia, chiedendo risposta scritta in merito all’ intenzione da parte della compagnia di accettare la riduzione.
    La misura della diminuzione deve essere effettiva alla diminuzione reale del rischio, non deve essere virtuale, in quanto le dichiarazioni devono essere esatte e senza reticenza come previsto dall’ art. 1892 del codice civile che viene richiamato anche dall’ articolo sopracitato 1897 C.C.

    Riportiamo quanto citato dall’art. 1892 del CC

    Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
    Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
    L’assicuratore decade (2964 e seguenti) dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
    L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
    Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).
    Se non vuoi più trattare con la compagnia attendi semplicemente la scadenza della polizza utilizzando il decreto Bersani, senza correre rischi inutili.
    A tua disposizione per ulteriori chiarimenti a presto su AcCresco.

  534. grazie per la risposta sollecita ed esaustiva! buona giornata ettore

  535. Io però prima non avevo nessuna classe di merito perchè era la prima volta che assicuravo la moto…

  536. Per Salvatore

    Non avendo nessuna classe di merito la nuova assicurazione verrà stipulata con la classe di ingresso prevista dalla compagnia, oppure se tu o un tuo familiare convivente avente un altro motociclo assicurato, potete usufruire con la legge Bersani della classe di merito dell’ altro motociclo.
    Al contrario si stipula una nuova assicurazione con una nuova classe di merito.
    A presto su AcCresco

  537. grazie davvero per i consigli che mi hanno permesso di assicurare il mio motoveicolo dopo aver contattato tre diverse agenzie assicuratrici; le prime due mi hanno detto che con loro potevo assicurarmi solo alla 18 classe altrimenti niente da fare, la terza dopo aver letto la vostra risposta ed averla commentata con l’agente assicurativo mi ha permesso di assicurarmi nella classe di ingresso con un normalissimo nuovo utente… 😉

    Grazie, Grazie ed ancora grazie….

  538. Per Salvatore e tutti i lettori di AcCresco

    Ci fa estremamente piacere che i nostri consigli siano utili e preziosi per tutti voi.
    Ripetiamo che nel mercato assicurativo ci sono distorsioni che devono essere modificate con il contributo di tutti.
    Sicuramente i nostri consigli, possono aiutarvi a risparmiare un pò di denaro ma soprattutto ad essere consapevoli dei vostri diritti.
    Grazie ancora a Salvatore.

  539. è giusto secondo Voi che qualche assicurazione dice che la Bersani non si applica per auto cointestate? Io e mia madre siamo entrambe proprietarie di un’auto che è assicurata a nome mio.Non apparteniamo allo stesso nucleo, e secondo l’assicuratore nel comprare un’altra auto sia a nome mio, che a nome di entrambe di nuovo partirei dalla 14.CHE appunto secondo loro in questi casi cioè di cointestazione non si puo’ applicare(anche se addirittura facevamo parte dello stesso nucleo) MAI il decreto! Cosa sarebbe giusto e lecito?

  540. Per Aurora

    Mettiamo un pò di ordine. Il decreto Bersani in vigore dal 1° aprile 2007 favorisce l’ assicurazione di un’ auto nuova acquistata nell’ ambito di un nucleo familiare, utilizzando la classe di merito raggiunta da un familiare, rilevabile dall’ attestazione di rischio. Per poter godere di questo vantaggio devono ricorrere contemporaneamente due condizioni obbligatorie: appartenenza stabile nello stesso nucleo familiare comprovante dallo stato di famiglia (che tutte le compagnie richiedono) e la consegna dell’ originale dell’ attestazione di rischio appartenente all’ altro familiare.
    In assenza di queste condizioni non è possibile applicare il decreto Bersani.
    Nel caso della cointestazione l’ unica possibilità è quella di cointestare l’ altra auto per godere della stessa classe di merito, diversamente la classe di merito a cui verrà assegnato il nuovo contratto è la classe 14.
    Nei post di AcCresco, come potrai rilevare si parla spesso di questo problema, se vuoi approfondire leggi i numerosi commenti dei nostri amici per farti un’ idea precisa di ciò che ti è stato risposto.
    Restiamo comunque a tua disposizione per altri chiarimenti e in attesa di ritrovarti su AcCresco ti salutiamo

  541. le discussioni a tale proposito sono tante infatti, ma dalla risposta che avete dato il 24 ottobre al quesito identico al mio la risposta è stata positiva.Come dice ora invece, dovrei acquistare l’ulteriore auto di nuovo cointestata, mentre se acquisto a nome mio parto dalla 14! anche se l’attuale auto , anche se cointestata con mia madre, è assicurata solo a nome mio! Cè un po di confusione su questo argomento vero?

  542. Per Aurora.

    ti riferisci al post di Serafino che chiedeva se possibile utilizzare la classe di merito di sua madre che non conviveva più con lui e lui era titolare dell’ attestazione. In questo caso era ammesso l ‘uso della classe di merito.
    Precisiamo che la classe di merito non può essere utilizzata da entrambi perchè l’ attestazione di rischio è a favore di un unica persona. Non abbiamo detto che non è possibile utilizzare la classe attuale, anche se l’ auto non è acquistata in comproprietà abbiamo detto però che per l’ auto nuova sia sua o di sua madre è possibile utilizzare la classe di merito solo per una di queste. L’ altra qualora dovesse acquistare un nuovo viecolo non essendoci i requisiti e non potendo applicare la Bersani dovrà utilizzare la classe di merito 14.
    Carissima Aurora, la questione non la poniamo noi ma è dettata da precise norme dispositive dell’ Isvap. Gli operatori delle assicurazioni si limitano nel limite del possibile ad applicarle, con il contributo anche degli utenti i quali non possono vedere sempre le cose in modo ingiusto, perchè tocca a loro e non ad altri, anche se capisco una classe favorevole fa risparmiare soldi piuttosto che la 14a.
    Questa “ingiustizia economica” se così si può chiamare è stata introdotta, come detto già più volte, dal decreto Bersani che ha concesso classi di merito non conquistate sul la strada alla guida dei veicoli a coloro che non gli spettava e ha generato questa sorta di diritto allo sconto della classe di merito che ormai buona parte reclama, non curanti delle regole e delle leggi esistenti.
    Speriamo di aver chiarito il tuo dubbio nel caso restassero delle perplessità ti invito riscriverci.
    A presto su AcCresco !

  543. Vi ringrazio tantissimo ma riepiloghiamo tutto per favore! Se la prima auto è cointestata a due soggetti non conviventi la seconda auto per avere la stessa classe puo’ essere cointestata agli stessi soggetti della prima?In questo sito vi sono risposte prima negative (perchè non sono conviventi), poi positive…(perchè si ha medesimo proprietario) DUE :Se non si vuole cointestare la seconda auto come la prima, a chi bisogna intestarla ? Al cointestatario che risulta proprietario assicurato nella polizza? Scusate,ma vorrei capire bene bene grazie

  544. Per Aurora.

    Alla tua prima domanda rispondiamo positivamente.
    Alla seconda domanda rispondiamo precisando che come già affermato in passato: l’ intestatario al PRA o cointestatario al PRA e l’ assicurato/contraente della polizza possono essere persone diverse. Esempio la macchina è cointestata (nel tuo caso) a Tizio e Caio e l’ assicurazione a Sempronio. L’ attestazione di rischio viene emessa a favore di Tizio e Caio e non di Sempronio. Quindi se non vuoi cointestare la seconda auto è sufficiente che l’ intestatario sia una delle persone che risultano sull’ attestazione di rischio (che sono coloro iscritti al PRA – Vedi libretto di circolazione).
    Pertanto l’ assicurato se fosse diverso da quelli sopracitati non godrebbe dell’ attestazione di rischio relativa al primo veicolo.
    Sperando di aver messo ordine nei tuoi ragionamenti in attesa di un cenno di risposta ti salutiamo.

  545. grazie 1000 per l’attenzione,ma vi voglio rendere la cosa molto difficile: se l’auto è cointestata a tizio e caio non conviventi, e l’assicurato di quest’auto sulla polizza è solo caio(IL PIU’ A RISCHIO), ma il contraente è sampronio,( perchè il contraente puo’ essere chiunque), Achi consiglierebbe l’intestazione dell’altra auto? Porti pazienza ma sarebbe curioso sapere come dovrebbe comportarsi l’assicuratore!Se ho capito bene in questo caso la seconda auto deve essere intestata solo a caio, cioè il cointestatario al PRA che risulta sulla polizza l’unico assicurato , anche se però in questo caso non risulta nell’attestato giusto?SCUSATE il caos

  546. Per Aurora
    Oddio ! Che guazzabuglio.
    Cara amica, vedi che a volte ci dite le cose come non stanno. Ora salta fuori che uno di questi soggetti è anche quello più a rischio.
    Fermo restando quanto è stato detto ieri a proposito di Bersani non applicabile nel tuo caso per la mancanza del requisito convivenza, in caso di cointestazione di più soggetti, potrebbero essere anche 10 persone per assurdo, la compagnia in caso di stipula del contratto di assicurazione prende come riferimento la persona con età anagrafica più giovane, considerata quella PIU’ A RISCHIO.
    Quindi in caso di acquisto di un veicolo con relativa cointestazione l’ opportunità se intestare al PRA il medesimo
    anche ad una persona più giovane non è conveniente in quanto l’ assicuratore applicherebbe la tariffa per il soggetto più a rischio. In merito le compagnie, hanno diramato circolari specifiche alle loro reti per quanto concerne le cointestazioni, ovvero con questo metodo non vogliono ripetere quanto viene concesso dal decreto Bersani, tariffa conveniente per classi di guidatori a rischio al pari di coloro che hanno conquistato questo vantaggio alla guida del loro veicolo.
    Quindi cara Aurora, la scelta se cointestare o no un veicolo e a chi resta di vostra pertinenza, considerando quanto esposto. A
    A presto su AcCresco

  547. Io e mio marito possediamo due automobili e sono entrambi intestate a me. La prima, di dieci anni, è in classe di merito B/M 0 mentre la seconda, acquistata nel 2004, è in classe 10. In questi giorni devo rinnovare l’ assicurazione per quest’ ultima e chiedo se posso usufruire della Legge Bersani.
    Grazie per l’ attenzione

  548. Salve, volevo porre un quesito:
    Il 27/06/2008 sono stato tamponato da un furgone da dietro , riportando danni fisici per me e materiali per la vettura. L’assicurazione non vuole pagare i danni della vettura perchè il prezzo della riparazione è superiore alla valore della vettura. Io vi chiedo posso chiedere al conducente del veicolo che mi ha tamponato la differenza della somma che mi da l’assicurazione per riparare la vettura? visto che ho ragione al 100% in quanto lo stesso conducente che mi ha tamponato si è addossato la colpa tutta lui?

  549. l’assicurazione vuole solo pagare la cifra che comprende rottamazione valuta del quattrruote ed eventuale passaggio di proprietà e differenza bollo auto.
    In attesa vostra risposta faccio i complimenti per questo sito.

  550. Caro Luigi in tema di risarcimento a norma del codice civile il rimborso dell espese di riparazione/ripristino non può superare il valore del veicolo al momento del sinistro. Per tal motivo il conducente non sarà tenuto a rimborsare la differenza (ricordiamo in ogni caso l’obbligo di assicurazione nel settore RCA, la quale tiene indenne l’assicurato dai danni che è tenuto a rimborsare ai terzi)

  551. Allora non ho speranze di avere l’auto ripristinata come prima?nemmeno facendo causa all’assicurazione?
    Se sapete come posso recuperare la cifra per aver ripristinata l’auto com’era prima mi fate sapere come fare?
    Vi rinfrazio anticipatamente e complimenti per il sito.
    grazie

  552. Buongiorno. Rapidamente il mio caso. La mia vettura, posteggiata in parcheggio pubblico gratuito, è stata coinvolta nell’incendio scaturito dalla macchina di fianco. Al di là delle peripezie per il risarcimento del danno tra la polizza incendio mia e la RC della controparte, vorrei sapere come chiedere il risarcimento del danno alle cose (macchina fotogr.: sua fattura d’acquisto?) e dei danni secondari al veicolo, relativi al fatto che l’auto è andata distrutta ed è stata demolita. Mancato utilizzo del bollo e della assicurazione (calcolando l’incidenza/giorno ed i giorni compresi tra l’evento e la visita del perito, cui ha fatto immediato seguito la demolizione) ? Alla luce dei commenti che ho letto, come posso calcolare il fermo tecnico? Non esiste infatti un calcolo delle ore necessarie alla riparazione: l’auto è stata radiata. Ringraziandovi fin d’ora. Roberto.

  553. Per Luigi.
    Come già correttamente spiegato dal nostro Renzo, non è prevista nessuna possibilità di recupero.
    Questa situazione si ripresenta spesso sul nostro sito e non è facile per noi spiegarvi situazioni che hanno una radice e un significato legale e giuridico.
    Su questi temi sono state scritte numerose sentenze a riprova che chi è stato coinvolto non ha accettato di buon grado quanto risarcito dalle compagnie ed è ricorso alle vie legali per far valere i propri diritti: molto spesso senza esservi riusciti e con spese legali sostanziose da pagare.
    Un caro saluto e a presto su AcCresco

  554. Per Roberto.
    La liquidazione del cosidetto fermo tecnico viene valutata in viene equitativa considerando gli elementi da te esposti.
    Per aiutarti a capire meglio quanto sto dicendo ti consiglio di cliccare su questo link di Assinews che ha riportato una sentenza in merito al fermo tecnico: http://www2.assinews.it:443/testi/tiz9565_310708giu.html
    Potrai stamparlo e utilizzarlo nella trattativa con la compagnia di assicurazione.
    Tienici informati e saremo lieti di darti il nostro contributo.
    A presto su AcCresco.

  555. la mia ex-colf, assunta regolarmente dal sett 2000 al marzo 2007 per sua dimissioni, sempre regolarmente pagata secondo i dettami del contratto , veramente contributivi effettuati ed erogato TFR con rivalutazione ISTAT.Mi ha fatto vertenza sostenendo (ed assicuro che è completamente falso) che lavorava da me dal 1996! richiede arretrati per ferie, tredicesime, festività soppresse, tfr, interessi ecc. ecc.. C’e un modo per difendersi dato che ovviamente non posso
    dimostrare il contrario perchè si tratta di una casa e prima non avevo alcuna colf?
    Grazie.

  556. Carissima Daniela,
    essendo un problema legale abbiamo provveduto a girare il tuo post ai nostri amici avvocati.
    Ricorda che per questi problemi è attiva la sezione CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE accessibile da qui https://accresco.wordpress.com/consulenza-e-assistenza-legale/ sul nostro sito.
    A presto e grazie

  557. Gradirei sapere come devo comportarmi se voglio abbandonare la mia attuale compagnia con cui ho la polizza rc auto in scadenza mentre quella furto incendio scade a Marzo 2009?
    Grazie.
    Cordiali saluti.

  558. Gentile Redazione ho un quesito da porvi. Mio padre ha assicurato due auto con la stessa compagnia, io ho una compagnia esterna, ora volevo usufruire della legge ed entrare anche io in quella compagnia, ma non so se mi danno la possibilità di entrare in 1 classe come lo è lui, dato che la seconda auto assicurata che è attualmente in 1 classe ha provocato un sinistro di lieve entità (a settembre scade quest’ultima polizza quindi probabilmente verrà declassata in 3 ) o se anche io dovrò entrare si ma con la 3 classe. Grazie

  559. Per Omar.

    Grazie di averci mandato il tuo quesito e di visitare il nostro sito.
    Per poter usufruire della legge che tu citi: presumo sia la legge Bersani devono ricorrere le seguenti condizioni:
    – veicolo dello stesso tipo di quello già assicurato, nuovo o usato con voltura al PRA;
    – convivenza nello stesso nucleo familiare di colui che detiene la classe di merito più favorevole, provato dallo stato famiglia rilasciato dal comune.

    In assenza di una di queste condizioni la legge Bersani non è applicabile.
    Per il calcolo del malus che graverebbe la polizza bisogna considerare un periodo “neutro” di due mesi, ovvero gli ultimi sessanta giorni prima della scadenza annuale della polizza. Se l’ incidente è avvenuto prima alla prossima scadenza annuale la classe di merito sarà elevata alla 3.
    Quindi se il contratto verrà stipulato e sarà come detto prima la classe di merito sarà quella più sfavorevole.
    Se vuoi altri chiarimenti siamo a tua disposizione e ti aspettiamo ancora su AcCresco.

  560. salve a tutti.ho una semplice domanda da porvi.. la mia auto è intestata a mia nonna, l’assicurazione a mio padre a Napoli. Posso intestare l’assicurazione a mia zia residente a Piacenza?

  561. Salve,
    complimenti per il suo servizio!
    Vorrei porle una domanda: ” se vendo la macchina a mia moglie può godere della mia stessa classe di merito? ”
    Resto in attesa di una sua cordiale risposta.

  562. Salve,
    All’interno della mia famiglia ci sono due autoveicoli uno intestato a mia madre con clase di merito 10, l’altro intestato a mio padre con classe di merito 1, ci siamo recati dalla nostra assicurazione zurich ed abbiamo chiesto se effettuando il passaggio di proprietà da mia madre a me, che faccio ancora parte dello stesso nucleoo familiare, avremmo usufruito della stessa classe di merito di mio padre, secondo decreto bersani; ma ci siamo visti negare questa possibilità poichè il veicolo non doveva avere una precedente storia assicurativa all’interno del nucleo familiare. Mi hanno preso in giro o quello che mi hanno detto è vero e nn posso usufruire del decreto Bersani.
    P.S. se esisite un qualsiasi altro modo per usufruire per entrembe le auto della stessa classe di merito vi prego di informarmi.
    Grazie anticipatamente ed Arrivederci

  563. buona sera, verso marzo ho richiesto un trasferimento di residenza da un comune ad un altro, ma dopo due mesi mi sono dovuta trasferire di nuovo per motivi familiari, dove abito adesso per andare al lavoro mi serviva la macchina e l’ho comprata e dato che abito con mio padre ho cercato di usufruire della prima classe di merito (legge bersani) presentando all’assicurazione un autocertificazione come mi hanno chiesto, lo stato di famiglia ancora non è arrivato, e purtroppo ironia della sorte tra meno di un mese dovrò cambiare casa per altri motivi familiari troppo lunghi e personali da raccontare e quindi non risulterò più nello stato di famiglia di mio padre. Come funziona se al comune non risulto ancora nello stato di famiglia di mio padre, per l’assicurazione quell’autocertificazione ha valore? premetto che non andrò più a vivere con mio padre dato che va a vivere con la sua compagna. Per colpa di dipendenti comunali fannulloni spero tanto di non perdere la prima classe di merito. Grazie e buon lavoro

  564. x daniele 24/2008,
    ti hanno preso in giro, perchè un mio conoscente l’ho ha fatto con la macchina del padre, dato che ne aveva intestate 2 (una in 1 classe e l’altra che le ha venduto in 10) si trova nello stesso nucleo famigliare, e ha potuto usufruire della prima classe di merito. Cambia assicurazione!!

  565. Cara Ambra, non è una presa in giro: alcune comapgnie negano il riconoscimento della CU a seguito voltura di veicolo già presente nel nucleo, ritenendo che la ratio della legge 40 inerisca l’ingresso di un mezzo non presente prima nel nucleo familiare.
    Relativamente alla questione da lei posta, l’esibizione dello stato di famiglia è una modalità assuntiva della singola comapgnia,per altre basta la seplice dichiarazione (visto che in caso di errata dichiarazione a seguito di sinistro trovano applicazione gli artt. 1892 e 93 del c.c.)…direi che dovrebbe bastare la richiesta di cambio residenza nel nucleo di suo padre…non riesco però a comprendere il ritardo poichè l’aggiornamento dellos tato di famiglia il centro civilo glielo produce aggiornato al momento

  566. x Renzo, la ringrazio per la sua tempestiva consulenza, non riuscivo a capire neanche io perchè ci mettevano così tanto, sono andata in circoscrizione (penultima residenza) e ho scoperto che ancora non hanno messo mano sulla mia pratica. Questa è l’Italia.
    La ringrazio ancora, Buona Lavoro, Ambra.

  567. eh Ambra purtroppo il lassismo impera… un saluto su AcCresco

  568. Ciao,
    ho avuto un incidente; la mia macchina è intestata a mia madre e l’incidente è stato provocato da un mio amico mentre guidava la macchina di mio padre. Mi ha tamponato.
    L’assicurazione risponderà per i danni subiti alla mia macchina ?
    Graize

  569. eH CARA cRY..CREDO PROPRIO DI NO AHIMè…questo poichè non è considerabile terza.

  570. ciao renzo,
    vorrei (se è possibile) un chiarimento in ordine all’ipotesi di sinistro che vede coinvolti due veicoli coperti dalla stessa compagnia assicuratrice…..si applica, in questo caso, la procedura di indennizzo diretto???se non si applica…in base a quale norma??grazie
    marco

  571. Certo MArco, a prescindere dalla compagnia dell’uno o dell’altro qualora ricadano le ipotesi nella fattispecie, si applica la procedura CARD..del resto ciò accadeva già nella procedura CID

  572. Chiedo il vostro aiuto in quanto oggi 22/09/2008 dopo aver stipulato la polizza rc auto con una nuova compagnia mi è sorto un dubbio che si è poi rivelato fondato ovvero: sulla lettera di disdetta che ho inviato alla mia vecchia compagnia il numero della polizza è errato. Come devo comportarmi? La disdetta ha comunque valore o può essere invalidata? Non vorrei trovarmi a pagare due assicurazioni!
    Resto in attesa di una vostra risposta.
    Grazie.
    Cordiali saluti.

  573. salve volevo chiederle una cosa. avendo ritirato l’asttestato di rischio dalla mia assicurazione volendola fare da un altra parte poi non convenendomi ora posso ritornare alla mi agenzia e riprendere sempre la stessa classe? rispondetemi please… grazie

  574. Caro Marco io non credo ci siano problemi, una volta individuat ala targa è manifesto l’intento di disdire il contratto.

    Caro Roby non è un problema di classe, puttosto qualora il veccchio contratto fosse stato chiuso potrebbe aver perso qualche privilegio in termini di stariffazione..dico POTREBBE, in realtà può darsi non cambi molto anzi godere di qualche beneficio come “contratto nuovo”

  575. Salve. Pongo tale quesito:sono stato tamponato da un’auto…e vorrei fare richiesta di risarcimento danni all’assicurazione…essendo l’auto in comproprietà mia e di mio figlio, posso chiedere il risarcimento del 50 per cento, o l’intera quota? grazie

  576. Innanzitutto và verificato se trattasi di sinistro ricadente nella procedura di indennizzo diretto (in tal caso sarà la sua compagnia a risarcirla). Il proprietario poi è rappresentato come figura unica e pertanto il risarcimento viene corrisposto al 100% ad uno dei compropreitari

  577. ok..mi puoi dare dei riferimenti normativi e/o giurisprudenziali che confermano tale tesi?grazie

  578. nicoletta pontillo

    io ho comprato un auto ad ottobre 2007 e l’ho assicurata solo per 4 mesi,ma nn mi hanno fatto usufruire del decreto bersani adesso ke voglio riprendere la polizza posso usufruire del decreto bersani?

  579. vorrei sapere che tipo di azione posso proporre contro un amico che alla guida della mia auto è finito fuori strada distruggendomi la macchina e siamo salvi per miracolo.

  580. Caro Alessandro i riferimenti sono gli artt.1100 e ss. del cc dai quali si evince come i compropreitari non siano una figura a sè stante rispetto agli stessi, ognuno di essi ha facoltà sul bene esattamente come sono obbligati in solido in tema di obbligazioni.
    Cara Gabriella credo non le rimanga che agire al di fuori del settore rca…per via extragiudiziale tentando una conciliazione qualora vi sia imprevedibilità nell’accaduto.
    Cara Nicoletta come mai solo per 4 mesi?!? si tratta di una copertura temporanea?

  581. Nel marzo 2008 ho avuto un incidente. Nel luglio 2008 ho saputo che, in riferimento a quell’incidente, mi è stata attribuita dalla Compagnia Assicurativa, una responsabilità del 50%.
    La polizza Rc scade il giorno 06/11/2008. Un mese prima (06/10/2008) ho chiesto e ottenuto il preventivo per il rinnovo del premio unitamente all’attestato di rischio, scoprendo che il premio è stato ridotto grazie alla riduzione di una classe di merito. La mia domanda è: da qui alla scadenza (manca un mese), il premio può esser soggetto ad un aumento per il citato sinistro?
    Cioè l’attestato di rischio può esser modificato con il conseguente aumento di due classi di merito e quindi con un aumento del premio? Oppure l’azzeramento dei sinistri è conseguenza dell’applicazione del provvedimento Isvap n.2590, 08/02/2008, e quindi il premio preventivato sarà mantenuto tale?
    Grazie.
    Saluti.
    Andrea

  582. Ieri sera la mia auto ha subito un furto con scasso. Fortunatamente il furto e’ di scarsa entita’, ma la serratura danneggiata sara’ da sostituire, così pure quella dello sportello opposto e quella d’avviamento (non danneggiate ma obbligatoriamente da cambiare).
    Il fatto e’ successo fuori citta’.
    Vorrei sapere:
    1 – entro quanto devo sporgere denuncia alle autorita’ competenti… e soprattutto devo rivolgermi alla questura della citta’ in cui e’ accaduto il fatto?
    2 – entro quanto tempo devo avvisare l’assicurazione?

    Grazie anticipatamente.
    Saluti.
    Vivetta

  583. salve mi chiamo marco tre anni fa ho causato un incidente stradale sotto l effetto di alcool.
    la mia assicurazione prevedeva totale copertura per sinistri provocati sotto l influenza di alccol.
    il paragarfo 4 del contratto d assicurazione scrive testuali parole:la garanzia non copre i rischi verificatisi se il conducente al momento del sinistro era sotto l effetto di alcool.
    il paragrafo successivo pero scrive rinuncia alla rivalsa: l assicurazione rinuncia a rivalersi in caso di sinistro causato per guida in stato di ebbrezza cui sia stata applicata in via definitiva esclusivamente l applicazione dell art 186.
    il mio sinistro si e chiuso con violazione del art 186 comma 2 e 4
    ad agosto l assicurazione ha risarcito totalamente la controparte ma ora mi chiama in giudizio per rivalersi nei miei confronti.
    volevo sapere se qualcuno puo essermi d aiuto
    grazie

  584. LA MIA VETTURA(ALFA ROMEO 33) STAVA PARCHEGGIATA SOTTO CASA, QUANDO UN AUTO RUBATA NEL FUGGIRE MI TAMPONAVA PROCURANDOMI DANNI SUPERIORI A 2000 €
    LA MIA ASSICURAZIONE MI VUOLE LIQUIDARE IL DANNO IN BASE A L’ANNO DI COSTRUZIONE 1991.” 500€ E ROTTAMANDOLA”
    PUO ESSERE CHE IO DEVO PERDERE UNA COSA A ME CARA
    E FINO A QUEL MOMENTO IN OTTIMO STATO.
    VERAMENTE C’E UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE ANNULLA QUESTO PROVVEDIMENTO.

  585. Il valore della vettura non può che essere quello desunto dalle riviste specializzate, eurotax tanto per dirne una. COme si potrebbe quotare il valore affettivo, visto chequesto è soggettivo?
    Per quanto conerne la guida in stato d’ebbrezza sarebbe necesario leggere la clausola contrattuale e specialmente relativamente ai commi citati 2 e 4.
    In tema di furto, è necessario quanto prima sporgere denuncia sul luogo dell’accaduto nonchè alla propria compagnia

  586. Ancora sul valore del bene ante sinistro:
    “Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2001, n. 8062
    Se ne deduce che il risarcimento del danno non po’ creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto danno so non si fosse verificato.”
    Oltre a ciò vedasi art. 1908 cc

  587. Pur considerando la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 2402/1998 ha puntualizzato che l’eccessiva onerosità di cui all’art. 2058 c.c. secondo comma si verifica esclusivamente allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo, credo che il caso sopra esposto ricada in quest’ultima pronuncia.

  588. Buongiorno,
    mi chiamo Antonio e se possibile vi chiedo un aiuto.
    Ho saputo che in un provvedimento (probabilmente ISVAP) è stato deciso che la provvigione dell’intermediario viene portata a 9,12%.
    Rientrano in tale caso anche i sub-agenti?
    Se si potete, per piacere, indicarmi il/i provvedimenti e i lori articoli che esplicitano ciò?
    Mia madre è una sub agente assicurativa e pensa che lei potrebbe avere provvigioni per il 9,12% ma l’agente generale ha negato questa possibilità sostenendo che mia madre in qualità di sub agente non rientrerebbe nella categoria degli intermediari.
    Vi ringrazio della vostra attenzione
    Grazie
    Antonio

  589. Innanzitutti i collaboratori sono iscritti in sez. E ma a prescindere da ciò caro Antonio non capisco da dove salti fuori il 9.12%. La provvigione non è decisa a priori dall’ISVAP ma demandata alla libera trattazione intermediari-imprese di assicurazione. A maggior ragione la provvigione riconosciuta ai collaboratori non viene indicata sul contratto poichè derivante da una contrattazione fra intermediario e propri collaboratori.
    Le compagnie sono aobbligate sui siti ad indicare la massima percentuale provvigionale applicata dalla comapgnia, fosse anche derivante da un solo mandato in ITalia con la provviogne maggiore degli altri..esempio qualora sul sito la percentuale indicata sia ad esempio del 10%, non segnifica che il proprio consulente percepisca quella percentuale, magari esso guadagna il 7% ma se anche un solo intermediario in ITalia percepisce il 10% tale percentuale deve apparire sul sito coma massima provvigione.

  590. Salve, in genere la polizza tutela legale, (in caso di sinistro tra auto), per pretendere un indennizzo, può essere attivata da subito affidandosi immediatamente ad un ad un avvocato, o deve essere richiesta l’attivazione al momento che non siamo d’accordo del tipo di offerta della compagnia? grazie

  591. pUò ESSER CHIESTA IN qualsiasi momento. Attenzione al fatto che alcune garanzie tutela legale attivate come ARD escludono l’apertura sinistro in caso di applicazione della procedura indennizzo diretto (la compagnia evita di “farsi la guerra in casa”)

  592. se è vero che per una disdetta di una polizza di infortunio del guidatore oltre i 60 giorni non è più possibile disdire. la mia domanda è dalla legge qual’è il tempo minimo e massimo per disdire. grazie.

  593. La L.40 prevede la disdettabilità ad ogni ricorrenza annuale almeno 60gg prima della scadenza a mezzo raccomandata

  594. GRAZIe della risposta,quindi anche se nel contratto di tutela legale, (fatta da una compagnia a parte da quella che copre la RCa) vi è indicato che copre le spese legali in caso di controversie, sono coperte comunque pure le spese dovute ad un legale, quando a questi viene affidata da subito la pratica di un risarcimento diretto a doppia firma,cioè ancor prima di avere risposte della somma di indennizzo della compagnia?somma che poi ci puo’ stare pure bene?

  595. Non avendo preso visione del singolo contratto direi che va attentamente letta la definizione di “sinistro” nella sezione tutela legale.

  596. si, ma in genere che sappiate Voi, come operano in questi casi?

  597. Di norma il sinistro viene aperto alla richiesta di assistenza a prescindere dallo stato della pratica

  598. mio marito ha un auto assicurata in classe 1. Ora io sua moglie dovrei aquistare un seconda auto.Se la residenza di mio marito sul primo veicolo(quella che aveva prima del matrimonio) è diversa da quella che abbiamo ora , anche se risultiamo nello stesso stato di famiglia ci possono creare problemi, se non si vuole aggiornare appunto la residenza attuale sul primo veicolo ?

  599. ………..problemi per applicare la legge bersani e quindi classe 1 anche sulla mia auto.GRAZIE

  600. mi scusi se mi prolungo, ma non è utilizzato il veicolo in classe 1 di mio marito,cioè non non è stato rinnovato il contratto alla scadenza annuale perchè siamo indecisi se piu’ in la’ lo vendiamo, per questo non vorrei avere problemi se non è stata aggiornata la residenza nuova da un mese, cosa che poi si dovra’ fare se teniamo anche il primo veicolo.ho diritto nella nostra situazione alla Bersani?

  601. Ciao a tutti,io ho più meno lo stesso problema di Fiorella.
    Ho ereditato la classe di mio padre quando ero ancora residente con lui, ora che non lo sono più ma che ho una macchina intestata a me e assicurata in 1 posso ancora usufruire del decreto Bersani? Grazie!

  602. *ora che non lo sono più.. intendevo dire residente con lui. scusatemi..

  603. salve io volevo sapere se con solo atto di vendita posso fare l assicurazione grazie

  604. Diciamo Fiorella che le compagnie chiedono la presenza sul medesimo stato di famiglia. Quindi qualroa lei acquistasse un veicolo ulteriore a suo nome può esibire certament el’attestato di suo marito, anceh se la copertura al momento non è stata rinnovata.
    Cara Barbara la sua situazione è ancora più semplice: lei usufruendo della l.40 ha costituito una situazione assicurativa indipendente da suo padre, perciò lei continuerà con l’evoluzione sua propria
    Caro Kleidi onde stipulare una copertura è necessario acquistare una vettura esibendo il libretto aggiornato a suo nome o il foglio provvisorio.

  605. salve, sono stAta citata in giudizio con l’assicurazione del dannegggiato per un banale sinistro dove sono stata ritenuta responsabile.Io ho denunciato il sinistro alla mia assicurazione, ma, hanno citato me e non la mia assicurazione.Chi deve presentarsi al tribunale? SPERO IN UNA RISPOSTA, GRAZIE

  606. Buongiorno,
    Desidererei sapere se il genitore di una persona defunta che deve effettuare una successione, a suo favore, dell’auto del defunto, ha diritto ad intestare a se stesso la polizza del figlio, poter per mantenere la classe di merito guadagnata sino a quel momento (non avendo nessuna polizza a se intestata da molto tempo). Inoltre, se esiste un tempo limite nel dare comunicazione all’assicurazione del decesso dell’intestatario della polizza.
    RingraziandoVi anticipatamente per il servizio offerto porgo
    Cordiali saluti.

  607. Salve e tanti complimenti per il servizio che fornite.
    Il mio quesito è questo,mia moglie parcheggia la macchina
    scende dalla macchina ,apre lo sportello posteriore sx per
    fare scendere il bambino che viaggiava dietro e viene tamponata nello sportello vorrei sapere notizie in merito. Di chi è la colpa?
    Grazie
    informazioni in merito,

  608. Caro GIuseppe, la successione trova applicazioni diverse da compagnia a compagnia, l’ISVAP prevede il subentro solo in capo al coniuge.
    Caro Antonello, di sinistri simili ne accadono a centinaia, diciamo che la responsabilità potrebbe essere concorsuale ove la vettura controparte si rendesse colpevole in qualche misura (es guida pericolosa nel tratto), ma potrebbe ricadere anche sotto sua parziale responsabilità, ove fosse dimostrata la manovra repentina nell’aprire lo sportello. E’ difficile chiarie a priori senza conoscere la dinamica…non si tratta tra l’altro di tamponamento (ovvero urto con la porzione posteriore) ma di collisione lungo la fiancata.

  609. Riprendo il quesito sul Tamponamento: mia moglie a guardato prima di aprire lo sportello posteriore ,il conducente che ha urtato a confermato di essersi distratto.

  610. Caro Antonello La ringrazio e La invito a porre il quesito nella sezione “assistenza legale”

  611. Salve ,giorni fà a causa del maltempo da qualche balcone che non sono riuscito a capire da quale punto, e volato un pezzo di vetro che mi ha lesionato il vetro della mia macchina ,posso avere qualche speranza di essere risarcito? grazie

  612. un mio amico ha la moglie proprietaria di un auto assicurata in classe 1. la polizza non è stata rinnovata perchè l’auto è rimasta ferma dal 2005. ora il mio amico , vorrebbe sempre di quest’auto trasferirsi la proprietà. Cosi’ facendo manterrebbe sempre la stessa classe della moglie( senza riferimento alla bersani) mantenendo lo stesso attestato ? tra marito e moglie il trasferimento della STESSA auto comporta la perdita della classe o si puo’ fare. grazie

  613. Salve a tutti!

    sabato scorso alle 3 di mattina un guidatore ubriaco (cosi sembra) ha travolto e distrutto la mia macchina (un new beetle del 2000) che era regolarmente parcheggiato sotto casa…dopo qualche giorno la nostra assicurazione ci ha fatto sapere che davanti ad un danno di piu di 10.000 euro ce ne saranno risarciti 7.000…a me pero nn sembra cosi giusto se penso che ad ogni modo dovro pagare le colpe di qualcun’altro senza che neanche l’assicurazione di questo partecipi al rimborso attivo del danno procurato.Credo che al di la dell’ assicurazione, il risarcimento per danno procurato sia un mio diritto. Spero di essere stato il piu chiaro possibile nell’illustrarvi la situazione.Attendo vostre informazioni e chiarimenti in merito. Grazie per l’attenzione.
    Cordiali saluti.
    Gianfranco

  614. sono stato tamponato e risarcito con indennizzo diretto ma si scopre che il tamponante aveva l’asssicurazione scaduta da due mesi. la mia assicurazione vuole indietro i soldi

  615. Caro Serafino, la regolamentazione ISVAP permette il mantenimento della CU fra moglie e marito IN COMUNIONE DEI BENI in caso di voltura.

  616. se una compagnia rilascia ad un cliente l’attestato del 2007, perchè questi deve fare una Bersani presso un’altra compagnia, e poi il cliente ha bisogno dinuovo dell’attestato deel 2007, la compagnia che gliel’ha rilasciato la prima volta deve rilasciarlo una seconda volt ao questa si puo’ rifiutare dicendo che bisogna richiederlo all’altra compagnia dove ha fatto la bersani? un’agenzia puo’ rilasciare lo stesso attestato conseguito dal cliente piu’ volte o vi è un limite?

  617. Diciamo Serafino che fintanto è valida la CU certificata dalla compagnia che emette l’ultimo attestato valido, sarà questa titolata a rilasciare l’attestato. Esemplifico:

    anno 2008
    – Vettura A di riferimento con CU1 compagnia X
    -VEttura B acquistata eredita la CU1 dalla vett. A presentando l’attestato alla comapgnia Y

    anno 2009
    – Vettura A di riferimento con CU1 compagnia U (a seguito di disdetta alla compagnia X)
    – VEttura C acquistata eredita la CU1 dalla vett. A presentando l’attestato alla compagnia X (perchè l’ultimo attestato valido è quello in corso con la compagnia X, in quanto con la compagnia U non ha terminato il periodo di osservazione sul contratto in corso nel 2009)

    anno 2010
    – Vettura A di riferimento con CU1 compagnia U
    – VEttura D acquistata eredita la CU1 dalla vett. A presentando l’attestato alla compagnia Z

  618. si possono richiedere alla stessa compagnia tanti duplicati volendo, o vi è un limite?

  619. Non vengono posti limiti in questo senso

  620. ho una domanda: dopo 15 anni di pagamenti al mio domicilio, può una agenzia costringermi a recarmi presso il suo ufficio per la chiusura di un fondo assicurativo scaduto e relativo rimborso ? Ho 84 anni ,difficoltà di movimento ed impossibilità di fare 30 km. per andare nel loro ufficio

  621. Diciamo che la compagnia ha l’esigenza di stampare quietanze di pagamento nonchè sottoporle informative onde adempiere agli obblighi di legge, cosa non fattibile a distanza. Chiederei se fossi in lei il favore affinchè un consulente possa raggiungerla visto il caso.

  622. Grazie per la cortese attenzione. Ma sel’incaricato Ina è venuto a casa mia per stipulare la sottoscrizione di questo fondo assicurativo, se per 15 anni è venuto a riscuotere il premio, perchè adesso che i soldi li devo prendere io devo chiedere come un favore che venga a chiudere la pratica al mio domicilio ? Ovvio che il rimborso del premio sarà fatto a mezzo bonifico bancario, ma il resto della pratica posso prendere venga espletato come sempre a casa mia ? Grazie ancora e saluti

  623. Diciamo che la pretesa non sussiste, è un favore ed un buon trattamento nei confronti del cliente.

  624. lo stato austriaco mi ha fatto una multa di 220euro perche guido con la mia auto e risiedo in austria anche se la macchina e regolarmente intestata a me medesimo e assicurata a nome mio

  625. Vorrei porVi il mio problema:
    2 auto della stessa cilindata e dello stesso propietario. La 1a, con cu1 compagnia X, viene rottamata. La 2a auto, con cu8 con compagnia Y, viene disdetta l’assicurazione e alla scadenza viene posta in un garage. Oggi vorrei riattivare la 2a auto. Posso trasferire la polizza dell’auto rottamata?

  626. Buonasera,sono contento che ho preso visione di questo sito.Ho un quesito da porVi:ci sono due assicurazioni rc auto che mi stanno danneggiando seriamente.La prima dove ero assicurato da anni, ultimamente in classe 1E ,scadeva il 29/09/2008 ho disdettato un mese prima e mi sono assicurato da un altra societa’assicurativa consegnando a Loro l’attestato di merito.Ho venduto il 15/12/2008 la mia auto ho consegnsto a Loro tutta la documentazione,mi hanno subito risarcito del premio non “consumato”. Pero’non mi hanno voluto consegnare la classe di merito,non hai terminato l’anno solare assicurativo dicono,te la devi fare consegnare dalla tua precedente assicurazione dicendo che l’hai smarrita(e’ gia’ qua’ci sarebbero gli estremi di una denuncia …)cosa non vera.L’altra assicurazione non mi vuole consegnare l’attestato di merito. Io sono IMPOSSIBILITATO di acquistare una nuova auto,se non assicurarla in classe 20.Ho pensato di rivolgermi ad un legale,ma non sono sicuro di risolvere il problema che adesso si sta rivalendo sul mio stato psichico gia’ di per se carente.Un cordiale saluto e GRAZIE Renato.

  627. Caro Andrea, la risposta è negativa..la l.40 trova applicazione SOLO a seguito di acquisto.
    Caro Renato la compagnia che ha assicurato per ultima la vettura ha ragione…se non viene terminato il periodo di osservazione previsto (che termina 60gg prima della scadenza contrattuale), vale l’attestato di rischio dell’ultima annualità portata a termine…si rivolga alla precedente compagnia facendo presente la l.198 che modificando parzialmente il d.lgs 209/2005 ha stabilito che l’assicurato ha diritto a richiedere in qualsiasi momento l’attestazione, che gli verrà consegnata entro i 15gg successivi

  628. Rettifico la data di vendita della mia auto il 15/11/2008,non il 15 dicembre. GRAZIE. Renato

  629. Salve, mi chiamo Amalia e ho 26 anni. Mi è appena arrivata l’auto nuova e sto per fare l’assicurazione col decreto bersani. Cosa succede se tra qualche anno mi sposo e cambio residenza…’Perdo la classe di merito..?Se è così….come fa l’assicurazione a sapere del cambiamento di residenza se non sono io a dirglielo…?

  630. Salve, sono stato tamponato il conducente si è dimostrato gentile abbiamo compilato il cid lo ha firmato , ma si scopre che ha una assicurazione falsa.Come posso agire?
    grazie

  631. Cara Amalia, nessuna “perdita di classe”, si costituisce una storia assicurativa in capo a lei completamente indipendente.
    Caro Antonello sarebbe il caso si rivolgesse alla CONSAP che gestisce il fondo garanzia vittime della strada

  632. Buongiorno, innanzitutto compliementi per il sito che reputo molto utile: una vera risorsa per tutti.
    Passiamo al mio questo: recentemente ho avuto un incidente in moto. Il mezzo ha subito dei danni molto gravi, che superano il valore di mercato, per cui il liquidatore ha detto che mi risarciranno solamente il valore “euro tax” decurtato del valore del “rottame”. Il problema è che il valore che mi hanno comunicato è (a mio avviso) molto più basso dell’effettivo valore (mi ero informato e da eurotax risultava che il valore sarebbe intorno ai 5.500€, mentre il liquidatore mi ha accennato a 4500€): posso eventualmente richiedere una valutazione di “terzi” oppure cercare io il valore “eurotax” e presentarlo (se effettivamente differente) come “prova” dell’effettivo valore del mezzo? Posso inoltre chiedere dei risarcimenti per il periodo di mancato godimento del bollo e dell’assicurazione del mezzo?
    Inoltre ho subito anche dei danni fisici (per i quali a distanza di più di due mesi sono ancora in terapia) che mi hanno costretto a casa per 15gg e che mi stanno facendo perdere molto tempo (circa un’ora al giorno) per le cure dal fisioterapista, visite varie, ecc… Io ho due atività: una come dipendente, l’altra come libero professionista. Per quanto riguarda qualla di dipendente non ho ricevuto lo stipendio pieno, ma alcuni giorni (come da contratto) mi sono stati pagati al 75%, mentre per quanto riguarda l’attività da libero professionista ovviamente ho subito dei ritardi nelle lavorazioni. Posso chiedere un risarcimento anche per questo disagio e mancato guadagno? In caso affermativo che documentazione dovrei presentare?
    Infine vorrei sapere se è possibile chiedere risarcimenti anche per altri aspetti (danni fisici, morali, infermità, ecc…).
    Spero di non esser stato troppo prolisso, mi rendo conto che le mie richieste sono molteplici.. purtroppo sono molto confuso e non sono ancora riuscito ad avere dei chiarimenti completi.
    Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità e colgo l’occasione anche per augurarvi delle buone feste.
    Saluti

  633. Caro Mauro per le risposte ai quesiti inerenti le lesioni fisiche, la invito a visitare la sezione di consulenza legale. Per il danno materiale, presti attenzione a quale eurotax lei ha consultato, generalmente si liquida la media fra quello blu e quello giallo. Per il bollo, ha titolo per chiedere la frazione non goduta dal momento della rottamazione a forfait, mentre per la coeprtura assicurativa lei potrà cheidere il traferimento su altro mezzo disua propreità opure la chiusura per rottmazione con restituzione del premio non goduto al netto delle tasse.
    Grazie per la visita!!!

  634. Nel caso di sinistro avvenuto dopo il termine del periodo di osservazione, e nell’ipotesi di cambio di compagnia assicurativa, come ci si deve comportare? Bisogna segnalare alla nuova compagnia la circostanza, sarà la vecchia a farlo, oppure in una circostanza del genere il sinistro non viene considerato? Sono già in possesso dell’attestato di rischio della vecchia compagnia dove ovviamente non compare il sinistro in oggetto, e quindi il nuovo contratto verrà stipulato senza tenere conto del sinistro (il che è corretto, visto che il premio è influenzato esclusivamente dai sinistri occorsi nel periodo di osservazione), ma tecnicamente nell’annualità successiva esso andrebbe considerato: se rimanessi con la vecchia assicurazione questo avverrebbe automaticamente (il sinistro cadrebbe nel prossimo periodo di osservazione), ma cambiando assicurazione nasce un “buco” nei periodi di osservazione: quello vecchio è scaduto a novembre, quello nuovo (nel contratto con il nuovo assicuratore è riportato che il primo periodo di osservazione parte dal giorno di decorrenza della polizza) inizia a gennaio. Un sinistro che si trova a cadere in questo buco come viene quindi considerato e gestito?

    Grazie per il vostro parere.

  635. Caro Stefano si crea un “buco” che non viene sanato qualora ei cambi compagnia, fà fede infatti l’attribuxione di classe riportata sull’attestato attualmente in suo possesso.

  636. salve,io posseggo dal 2000 un’auto cointestata con mio padre,l’rc è invece intestato solo a me,ora in considerazione del decreto bersani,del quale sono venuto a conoscenza solo ora;io posso fare qualcosa per poter avere la stessa classe di merito di mio padre?preciso che fino a pochi mesi fa sono stato convivente,metre ora ho cambiato residenza ma mantenuto il domicilio,e cmq uno in caso di cambio di residenza se ha già usufruito della stessa classe del padre perde l’agevolazione?Se scoprissi che potevo usufruire della stessa classe di mio padre già dal 2007 cosa posso fare per rivalrmi sull’assicurazione che non mi ha informato di nulla?chiedo scusa per le molte cose chieste….grazie

    • Gentile Signor Roberto, il mantenimento della classe di merito appartenente ad un familiare è consentito esclusivamente con la convivenza stabile nel nucleo familiare che deve risultare dal certificato di stato famiglia rilasciato dal comune di residenza e che viene richiesto dalla compagnia di assicurazione a prova di tale fatto.
      Diversamente non è possibile applicare il decreto Bersani, ovvero il domicilio non costituisce elemento di rettifica del contratto perchè non è equiparabile alla convivenza nello stesso nucleo familiare che lei non riuscirebbe a provare.
      Cordiali saluti

  637. Buon girono,

    La mia assicurazione non mi ha inviato ancora l’attesato di rischio (mancano 7 giorni alla scadenza del contratto). Dato che vorrei cambiare assicurazione, come posso chiedere (sempre sia possibile) un risarcimento dato che l’agenzia di assicurazione non ha adempito alla legge? o solo il cittadino che non adempie alla legge è multato?.

    Grazie

    Buon Lavoro 🙂

    • Caro Marco, non sono previste sanzioni per il ritardo nell’ invio dell’ attestato di rischio che può essere addebitato anche ai disservizi fequenti del servizio postale.
      E’ suo diritto nel caso non le fosse perventuo richiedere il duplicato recandosi presso l’ intermediario che detiene il contratto.
      A sua disposizione per altri chiarimenti la ringraziamo e l’ aspettiamo ancora su AcCresco

  638. Buongiorno!
    Sono proprietaria non intestataria(ho una dichiarazione piu’ il foglio complementare ed il libretto) di una nuova autovettura. Volevo sapere se posso assicurare l’auto con la stessa mia classe di merito (l’intestataria e mia madre, disabile e senza patente di guida)
    Grazie!

    • Gentile Francesca, non comprendo il suo commento perchè dice di essere proprietaria e non intestataria dell’ autovettura cosa significa che sta effettuando un passaggio o cosa ?
      Sia meglio precisa per favore e le daremo una risposta esauriente.
      Grazie e a presto

  639. come posso fare per porre un quesito riguardo un incidente da me subito

  640. vi ringrazio anticipatamente se voleste delucidarmi sù alcune cose che riguardano un tamponamento. sono stata tamponata da un uomo ubriaco l incidente è avvenuto in autostrada tutto dovuto a una pazza che attraversava la stessa a piedi causando vari incidenti io sono riuscita a evitare il tutto a mettermi in prima corsia con le quattro freccie e questo mi è venuto addosso mi sono rivolta ad una infortunistica la quale dopo tre mesi di visite auto da un meccanico legato a loro mi riferiscono che l assicurazione di quello che mi ha tamponato non vuole pagare dicendomi che incolpano la donna a piedi quindi mi sono pagata anche i danni 9250 euro della macchina ora sono in causa con un avvocato sempre dell infortunistica che mi chiede per la visita medico legale 960 euro e l infortunistica per una ” pre visita ” che non capisco 600 di euro non mi è molto chiaro il tutto per esempo perchè visto il tamponamento stò affrontando tutte queste spese grazie mille per una vostra risposta

    • Carissima Sabrina, la cosa è abbastanza assurda. Le consiglierei di fare causa sia all’ assicurazione di controparte che le ha procurato il danno sia della persona che ha attraversato l’ autostrada a piedi.
      Purtroppo è un caso di rimpallo di responsabilità che le assicurazioni adottano per non pagare. Le consiglio inoltre di segnalare il suo caso all’ ISVAP SERVIZIO TUTELA UTENTI di cui le indico il link per contattarli telefonicamente http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/PageContattiTutelaUtenti.jsp?folderPath=CONTENUTI_GENERICI/LINK_SERVIZIO/CONTATTI_FILES/ oppure all’ indirizzo ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Via del Quirinale, 21 00187 Roma oppure via mail scrivi@ISVAP.it
      La segnalazione è molto importante al fine di poter chiedere un eventuale intervento dell’ istituto che può pressare le direzioni delle compagnie coinvolte nella gestione del danno.
      Sperando di ritrovarla presto su AcCresco la saluto e restiamo a sua disposizione per altri approfondimenti

  641. Salve, sono cosimo, vorrei se possibile qualche inforazione a
    riguardo la chiusura di una polizza rc auto dopo la rottamazione. Ho pagato il 20 dicembre il semestrale della polizza con scadenza in giugno, il 7 di gennaio ho rottamato l’auto e ho chiesto il rimborso dell’assicurazione, ma facendo i conti mi e’ stato restituito poco in base a quanto avevo pagato in dicembre, mi e’ stato detto che ci sono delle tasse da pagare.
    Per favore mi potreste delucidare di che tasse si tratta, e quanto tempo ho per utilizzare l’attestato di rischio per aprire un altra assicurazione.

  642. E’ molto semplice…non viene reso noto in maniera chiara ma la tassazione totale (tassa 12,50%+SSN+contributo Fondo garanzia vittime strada) applicata ai contratti RCA socnta un’aliquota pari al 25%!!!

  643. vorrei sapere se posso tenere la mia macchina vecchia (del1991) in garage e passare la mia rca su una nuova?

  644. La sostituzione è possibile SOLO a seguito di rottamazione/vendita della precedente…non c’è problema, sfrutti la l.40 che riconoscerà la CU della vecchia sulla nuova in qualità di seconda sua auto…attenzione che la CU sulla vecchia vale 60 mesi, dopodichè perde il diritto alla CU

  645. Salve sono Daniele, in Agosto 2008 ho avuto un incidente in moto per il quale mi hanno attribuito tuta la colpa (secondo me ingiustamente ma solo perche l’altro aveva 2 suoi amici che hanno testimoniato in suo favore). Va be mi rassegno alla colpa. Nell’incidente mi faccio una brutta frattura al dito per la quale vengo operato. Mi mettono un fissore esterno al dito e quindi non posso lavorare per ameno due mesi. Quindi mi metto in mutua e purtroppo nel frattempo mi scade il contratto del mio nuovo lavoro (avevo appena lasciato un posto a tempo indeterminato) . Ovviamente non me lo rinnovano perche sono stato quasi tuta la durata del contratto in malattia (2 mesi e mezzo su 4). Ora l’inps mi manda una lettera con la quale mi dice che valuterà e mi chiederà i danni che hanno avuto pagandomi il periodo di malattia. Mi chiedevo : ma è giusto? Che ci sta a fare l’inps? E se proprio devo pagare ma non posso perchè ho perso il lavoro come faccio? Possono scalarmeli eventualmente dall’indennità di disoccupazione che ho fatto? mi hanno dato tutta la colpa ingiustamente, ho dovuto buttare la moto perchè non me la risarcivano (e la sto ancora pagando) , ho perso il lavoro e ho dovuto pagare molti soldi per le visite e la fisioterapia per il dito; ora devo anche pagare l’inps per quando ero in mutua? Grazie anticipate.

    • Carissimo Daniele, è proprio vero che la sfortuna ci vede benissimo. Per il danno che le è occorso e le relative conseguenze le consiglio di rivolgersi ad un associazione di consumatori che la può assistere in questa fase delicata e orientarla meglio al fine di dare soluzione ai suoi problemi. In alternativa può rivolgersi ad un legale ma la cosa credo sarà più costosa.
      L’ Inps comunque in questi casi effettua la rivalsa, ma considera anche il responsabile. Prima di fasciarsi la testa giri la richiesta alla sua compagnia e si faccia consigliare nella gestione di questa rivalsa.
      Siamo ancora a sua disposizione per ulteriori approfondimenti o richieste lei riterrà opportuno e nel frattempo la invitiamo a visitare il nostro sito e la saluto

  646. Grazie molte non manchrò di visitare il sito. saluti

  647. Egregio Renzo,
    volevo sapere se è lecito da parte di una compagnia assicurativa, togliere dalla lista dei “grandi interventi chirurgici”, ( Per quanto riguarda l’assicurazione sulla salute)
    solamente guarda caso l’intervento per l’asportazione tumore al seno. Se i grandi interventi chirurgici sono quelli che sono e la mia famiglia è assicurata anche per essi, perchè loro mi vanno a non includere proprio quello più frequente? ringraziandola anticipatamente, le porgo i migliori saluti. Maurizio

  648. Eh Maurizio entriamo in una tematica complessa. Sarebbe necessario visionare la lista degli interventi che la compagnia ritiene “grandi interventi”.
    Di norma l’elenco non è esaustivo perché il campo dei grandi interventi chirurgici è soggetto a continui aggiornamenti dovuti all’evoluzione della ricerca e delle tecnologie. Quindi, in alcuni casi, l’indennizzo potrà essere ammesso anche per interventi non specificamente elencati, quindi a vantaggio del cliente.

  649. Nicola Andreini

    Salve, ho un quesito da porre: per errore ho dato disdetta del contratto di assicurazione dell’auto credendo che stesse per scadere, mentre scadeva solo la rata (é biennnale e non annuale, ma essendo dei miei genitori mi sono sbagliato). Ho dato la disdetta alla assicurazione e ho fatto nuovo contratto con altra assicurazione, pagandola. Dopo qualche giorno la nuova assicurazione mi ha contattato dicendomi che l’altra assicurazione scadeva dopo 6 mesi e mi ha ridato i soldi ma ora li eivuole, cosa devo fare?

  650. Salve, vorrei sapere sevi è differenza di significato dei termini “indennizzo e risarcimento”.Mi è stato spiegato che quando siamo rimborsati dalla nostra compagnia bisogna dire che siamo indennizzati.Mentre se la nostra compagnia rimborsa terzi si parla di risarcimento.SCusi la banale domanda .grazie

  651. Salve, innanzitutto complimenti per il vostro sito che risponde con estrema chiarezza ai molteplici dubbi dei lettori.

    Essendo intenzionato ad acquitare a breve una autovettura usata da un privato, e non avendo mai avuto nè auto di proprietà ne alcuna assicurazione intestate a me, volevo sapere se era possibile acquisire contestualmente all’acquisto del mezzo l’assicurazione già in essere sull’autovettura con la relativa CU.

    Grazie in anticipo e saluti

  652. Caro Serafino, si tratta di una differenza di ordine giurisprudenziale, ovvero quando si parla di risarcimento si presuppone la liquidazione a terzi in seguito ad un evento illecito ex art. 2043 messo in opera dall’assicurato (leggi responsabilità civile); se parliamo di indennizzo si intende una liquidazione svincolata dall’illiceità del comportamento verso terzi…è il caso dell’infortunio, o di una polizza incendio.

  653. gentili amici,vorrei sapere se posso usufruire,grazie al decreto bersani,dell’attestato di rischio di mio padre defunto(classe1)?cioè,l’auto di propietà di mio padre è ora di mia propietà(unici eredi di mio padre,io e mia sorella che ha rinunciato ad eredità),perciò io posso stipulare una nuova polizza usufruendo dell’attestato di rischio classe 1,che era di mio padre?grazie.
    vincenzo

  654. mi ritrovo con 2 assicurazioni infortuni conducente con due compagnie diverse…sapendo che potrei usufruirne solo di una come posso comportarmi? come evitare di pagarne una delle due? visto che la scadenza annuale di entrambe è il 31-01 quindi già passato non c’è nessun appiglio legale o normativo?
    ringrazio anticipatamente…

  655. se si si stipula un contratto auto per incendio e furto e l’auto viene venduta, cè il rimborso del premio?

  656. …………e se non viene rimborsato cè l’obbligo di pagare anche la seconsa semestralità anche se la vendita la effettuo prima?

  657. Caro Giampiero non Le resta che inviare disdetta per la prossima scadenza annuale almeno 60gg prima…attenzione al fatto che Lei è tenuto ad informare ciascuna compagnia, pena il rifiuto di indennizzo..trattasi in gergo di coassicurazione indiretta.
    Caro Serafino, qualora si dimostrasse la vendita prima dellas cadenza di rata si ha un recesso di contratto in corso d’opera con restituzione del rpemio oppure, se la scadenza di rata è avvenuta la compagnia può richiedere il premio salvo chiudere il contratto a seguito di presentazione della documentazione assicurativa (certificato, contrasseegno, carta verde).

  658. Non è sufficiente presentare la documentazione attestante l’alienazione/rottamazione, bensì il titolo alla restituzione del premio non goduto si ha con la consegna dei documenti assicurativi.

  659. la mia assicurazione dice che inc/furto è una garanzia accessoria, e che in caso di vendita sarà rimborsato solo la rca. Posso contrabbattere? Dipende da compagnia a compagnia?

  660. La regolamentazione ISVAP cita effettivamente il contratto RCA, ma le compagnie estendono il rimborso anche alle garanzie accessorie, anche perchè le garanzie ormai costituiscono parte integrante del contratto.

  661. Volevo sapere una cosa:

    ho avuto un incidente e ho avuto lesioni (il medico legale mio miha dato 15 punti..quello della contro parte lo vedo martedì).

    Comunque con un amico è sorta una discussione. Entrambi abbiamo anche l’assicurazione per il conducente.

    A lui a seguito di un tamponamento è stato risarcito X dall’assicurazione del tamponatore e X-1 (appena meno di X) dalla sua assicurazione.

    Lui sostien che con la clausola infortuni del conducente si debba prendere il “doppio”..è veramente così?

  662. Ho avuto un incidente da poco con lo scooter: in fase di sorpasso, ma in violazione dell’art.148 (in prossimità d’intersezione) con un autovettura che svoltava improvvisamente a sinistra, senza curarsi di chi sopranggiungeva da dietro.Ho riportato danni importanti ad entrambi i polsi “operati entrambi” e sei costole fratturate. Ma a parte questo si può presumibilmente quantificare i rispettivi gradi di responsabilità. Grazie

  663. Salve, volevo chiederVi un chiarimento in base ad un dubbio che mi è sorto… L’anno scorso ho fatto un’incidente, ma c’è stato senso di colpa da entrambe le parti quindi il risarcimento è al 50%, ma dove dubito io è che è possibile mai che dall’assegno che mi manda l’assicurazione a nome mio devo dare anche una somma x all’avvocato? Ma a lui l’assicurazione non fa un’assegno a parte? Se è come dico io, cosa devo dire all’avvocato per evitare di prendere parte dei miei soldi? Vi ringrazio di cuore in anticipo per la risposta. Cordiali Saluti Cinzia.

  664. Cara Cinzia la quietanza emessa dalla compagnia precisa ogni informazione da Lei richiesta

  665. TEnga presente poi che c’è un mandato in capo al suo legale, che prevederà un compenso di certo.

  666. Sono daccordo che a lui spetta un compenso, ma non arrivano due assegni separati uno per lui ed un per me, oppura parliamoci chiaro oltre al suo di assegno vuole anche parte dei miei soldi?

  667. ho fatto nel 2004 una polizza infortuni e una malattia,durata 10 anni,del febbraio del 2007 la ho modificata cambiando delle cose e cosi mi hanno fatto una nuova polizza. io vorrei sapere se la posso cessare prima della scadenza dei 10 anni visto che la compagnia mi dice di nò.a mè sembra che con il decreto bersani io la posso chiudere,con raccomandata entro 60 gg dalla scadenza è cosi? e se io non pagassi più queste polizze a cosa vado incontro? Grazie per l’attenzione cordiali saluti

  668. Buongiorno.
    Un quesito sul c.d. decreto Bersani. Proprietario di 2 autovetture (vecchie), l’anno scorso ho cambiato compagnia assicurativa, dapprima con la una vettura (classe merito 7) e, dopo qualche mese, anche con l’altra (c.m.: 2). Adesso mi chiedo: perchè non posso godere della classe più bassa anche sulla prima auto? il decreto mi pare che parli di “nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia’ titolare di polizza ….”, senza precisare, come sostiene la compagnia, che debba essere stato acquistato DOPO…. Grazie

  669. Caro Giovanni è facilmente spiegabile poichè lei avrà sostituito il contratto e non stipulato uno nuovo (con la sostituzione subentra nel contratto con il veicolo acquistato mentre acenendone uno nuovo in capo al veicolo acquistato avrebbe dovuto chiudere il rpecednete per alienazione/rottamazione con perdita delle tasse…e noti bene che non è detto avrebbe risparmiato poichè le compagnie a volte sui contratti “bersanizzati” non riconoscono i medeismi sconti rispetto alle CU “conquistate” come da evoluzione negli anni.

  670. salve ,vado al sodo il medico dell”Assicurazione mi da 14% il mio 35% si che ce un bel po di differenza , ma ora visto che ho 45 anni ,a parte la temporanea che è 60 gg al 100% , 50 gg al 50% e 66 gg al 25% ,onestamente che cifra potrei accettare? vi ringraz

  671. pervavore potete aiutarmi ad avere delle risposte:

    Salve, un mio amico ha ricevuto dalla sua compagnia una lettera che gli comunicava di aver avuto un sinistro con un tizio causandogli danni alla sua auto.Il mio amico ha denunciato il disconoscimento del sinistro alla propria compagnia.Ora ammettiamo che il tizio avvia una causa e che la vince, avendo dalla sua parte dei testimoni,tutte le spese legali sarebbero personalmente a carico del mio amico, visto che alla propria compagnia ha detto di non sapere niente del sinistro?

    Se invece :tizio e caio hanno un sinistro con l’auto,e trovandosi in disaccordo si rivolgono ognuno alla propria compagnia con la propria versione dei fatti per essere risarciti in base al risarcimento diretto. Tizio non contento della somma offerta cita in giudizio sia la sua compagnia che il responsabile.Si fa causa e la vince! caio in questo caso deve farsi carico delle spese legali della controparte o queste sono solo a carico della sua assicurazione ?
    grazie mille

  672. perfavore potete aiutarmi ad avere delle risposte:

    Salve, un mio amico ha ricevuto dalla sua compagnia una lettera che gli comunicava di aver avuto un sinistro con un tizio causandogli danni alla sua auto.Il mio amico ha denunciato il disconoscimento del sinistro alla propria compagnia.Ora ammettiamo che il tizio avvia una causa e che la vince, avendo dalla sua parte dei testimoni,tutte le spese legali sarebbero personalmente a carico del mio amico, visto che alla propria compagnia ha detto di non sapere niente del sinistro?

    Se invece :tizio e caio hanno un sinistro con l’auto,e trovandosi in disaccordo si rivolgono ognuno alla propria compagnia con la propria versione dei fatti per essere risarciti in base al risarcimento diretto. Tizio non contento della somma offerta cita in giudizio sia la sua compagnia che il responsabile.Si fa causa e la vince! caio in questo caso deve farsi carico delle spese legali della controparte o queste sono solo a carico della sua assicurazione ?
    grazie mille

  673. Direi che nella causa verrà chiamata a rispondere la compagnia del presunto responsabile civile, che si assumerà fin che ha interesse le spese del giudizio. Per quanto concerne l’ultima domanda, le spese saranno a carico della compagnia

  674. Salvo pattuizione diversa del giudice che nel corso di quel procedimento decidesse di ripartire al 50%…ma non è la norma

  675. proprio ieri i carabinieri alla guida d un auto non mia e hanno controllato polizza risultata falsa mi condannano penalmente piu fermo auto piu multa di euro 700 cosa devo fare? grazie

  676. DIciamo che vige secondo il codice civile prima e della strada poi un obbligo solidale fra propreitario e conducente, i quali sono tenuti ad accertarsi che il veicolo sia correttamente assicurato quando viene posto su via pubblica o equiparata…sarà da approfondire la buona fede naturalmente del conducente ed a carico di chi sia da imputare l’opera di falsificazione, ma solo temo in via giudiziale.

  677. Salve,
    qualche tempo fa mio fratello ha subito un tamponamento in tangenziale mentre guidava un’auto di mia proprietà, il responsabile si è rifiutato di esibire le proprie generalità e dopo qualche tempo ha mandato una lettera alla sua Assicurazione in cui chiedeva un risarcimento danni perchè la mia auto lo avrebbe urtato in retromarcia sulla tangenziale alle 7.30 del mattino dove è già tanto se si cammina a passo d’uomo figuriamoci andare in retromarcia per prendere lo svincolo precedente. La sua Assicurazione si è rivolta alla mia che ha accettato la mia versione dei fatti e mi ha liquidato. Nel frattempo la mia auto è stata rottamata ma qualche giorno fa mi arriva una citazione del tipo dell’incidente davanti al Giudice di Pace. Oltre me cita la sua Assicurazione per non averlo risarcito. Temo, ma dalla citazione non si evince, che abbia dei testimoni falsi. Come devo comportarmi e soprattutto che possibilità ho di vincere la causa? Io sono decisa ad andare fino in fondo perchè ho ragione e non ritengo giusto che delle persone disoneste alla fine con la loro prepotenza debbano poter prevalere. Grazie in anticipo per la risposta. Saluti Giovanna da Napoli

  678. buongiorno, Vi porgo un questi che forse è semplice ma non ho trovato risposte complete. Dunque il fatto è il seguente:
    premesso che, io e mia moglie siamo legalmente separati ma conviventi , quindi stessa abitazione e stessa residenza, ora la signora sta acquistando una nuova macchina e vorremmo usufruire del decreto bersani per avere una classe di merito come la mia la 3. Vengo al questito possiamo usufruire della legge bersani essendo separati ma siamo stati di fatoo sempre conviventi?
    grazie e buon lavoro

  679. Se siete presenti sullo stato di famiglia certamente si.

  680. salve ho un problema mia moglie ha subito un tamponamento mentre tornava dal lavoro,quindi classificato come infortunio!Dall’incidente riportava una cicatrice di 4cm in volto la frattura del setto nasale e 40gg di convalescenza.L’INAL trascorsi i termini minimi ci risarcisce la somma di 7000 euro mentre la nostra assicurazione ci contatta dicendo che il risarcimento è di competenza dell’inail e ci rimborsa il differenziale della somma di 3000 euro tramite l’indenizzo diretto.
    La mia domanda è:questa situazione è normale?l’inail non dovrebbe essere una cosa in più?e poi visto che abbiamo ragione al 100% non dovrebbe tutelarci la nostra compagnia?
    Non hanno tenuto conto del danno morale e del disagio di non avere più una macchina.
    Grazie in anticipo per la risposta e spero che nell’eventualità mi possa indirizzare sulla strada giusta da seguire

  681. salve. una questione spinosa. Fuori dalla discoteca una ragazza sta male causa alcool, gli amici ad un certo punto decidono di portarla a casa. Lei da le chiavi della sua auto ad un altra amica che si mette alla guida. A causa di uno “scatto” causato dall’ubriachezza (c’era un ragazzo sul sedile posteriore che cercava di tenerla) la conducente perde il controllo e cozza contro una muretta. 7000 € di danni. Paga chi ha la cosa in consegna o custodia in ogni caso o ci sono in questo caso delle esimenti? grazie!

  682. chiedo scusa. lo scatto era della proprietaria dell’auto sul sedile posteriore, che ha spaventato la conducente alla guida (alla quale era stata prestata l’auto). grazie

  683. Buonasera, innanzitutto ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione prestatami.
    Ho una polizza auto intestata a 2 persone residenti in due località diverse. La prima intestataria (sia del contratto assicurativo che dell’auto) risiede in provincia di Agrigento (AG), il secondo a La spezia (SP). Nel calcolo del rischio quale dei due intestatari viene considerato?

  684. salve ,a causa per inutilizzo della mia auto ho sospeso la mia polizza per 5 anni , ma ogni anno appunto la riaprivo per un giorno e poi la richiudevo.
    fin qua tutto ok.
    quest’anno nel riaprire la mia polizza ci vogliono ben 114,00euro, qualcuno sa spiegarmi il perchè??
    negli anni precedenti la somma irisoria era di 12,00 , o 13,00,euro e cambiato qualcosa in generale nelle tariffe??

    l’assicurazione è CATTOLICA
    grazie mper l’eventuale risposta

  685. Caro SAlvatore si quota solitamente sulla residenza del propreitario/proprietari e non il contraente…ad ogni modo fa’ tariffa la più onerosa.
    Caro Angelo è difficile darle un parere attendibile da queste poche informazioni, non sapendo se ci fossero garanzie accessorie, se la coeprtura si intende prestata sul medesimo mezzo o su altro veicolo, se l’ultima volta in cui è stta riattivata fosse stata sospesa il giorno dopo o per più tempo etc.

  686. salve, volevo sapere un informazione che fino ad ora nn ho ricevuto..la mia RC auto è intestata a mio nonno e scade a luglio 2009 ma quest’ultimo purtroppo è deceduto una sett fa..che cosa devo fare con l’assicurazione?che rischi corro se mi fermano i carabinieri?

  687. Salve,
    sono intenzionato ad acquistare la mia prima macchina nuova, attualmente ho una 106 GTI a cui sono affezionatissimo ma la voglio vendere, se acquisto prima di vendere la mia macchina è vero che non posso trasferire la mia polizza dalla 106 alla nuova?? ma se non riesco a venderla subito non posso nemmeno comprarmi la macchina…. perchè non mi fanno passare la polizza considera che sono in prima classe… ma è possibile?

  688. Salve, leggendo sui forum in merito alla legge Bersani mi sono rimasti 2 dubbi che ritengo ESSENZIALI:

    Caso 1. usufruisco su due macchine di mia proprietà della medesima classe di merito con due compagnie di assicurazioni differenti; in caso di sinistro AUMENTANO ENTRAMBE ? e da quale delle due riceverò l’attestato di rischio con il sinistro?

    Caso 2. mia moglie usufruisce del MIO attestato di rischio su una seconda auto con stessa o diversa compagnia; in caso di sinistro aumenta ANCHE la mia assicurazione ?

    IN DEFINITIVA: se l’attestato di rischio è in qualche modo “condiviso” quale farà fede alla scadenza dei periodi assicurativi ? Grazie, non ho trovato nulla sui forum ma mi sembra una questione essenziale !!

  689. buongiorno,
    ho un auto assicurata con polizza rca
    accessori in 1° classe di merito da alcuni anni cin premio 1000 euro.
    inoltre scooter 300 cc. rca classe +- 10 cin premio 200 euro.
    se vendo l’ auto e sto fermo un pò, posso riattivare la polizza suddetto con la stessa classe di merito?
    grazie mille
    un cordiale saluto

  690. Caro Giorgio:
    La risposta è molto semplice: le storie rimangono separate, solo la vettura coinvolta subirà il malus

    Caro Giallo a prescindere dall’entità dei premi, su cui poco posso dire, in corso di contratto lei può sospendere per 12 mesi e riattivare la copertura. Se invece a scadenza contrattuale non rinnova, ha tempo per farlo 5 anni.

  691. Salve, ho una vecchia assicurazione rca Toro in cui il contraente e’ mio padre e l’intestatario dell’auto sono io sono in classe 1 e vorrei cambiare compagnia assicurativa se passo alla nuova compagnia manterro’ la mia classe di merito ? Posso con la nuova compagnia mantenendo la stessa classe di merito essere anche il contraente della polizza ed eliminare cosi’ mio padre che e’ molto anziano.
    Da notare che io ormai non faccio piu’ parte dello stato di famiglia di mio padre.
    Grazie anticipatamente delle risposte.

  692. Caro Michele, è previsto che il propreitario sia il titolare della CU, perciò ha titolo a divenire il contraente nella CU maturata

  693. tra poco dovro’ rottamare il mio ciclomotore regolarmente assicurato. Dato che possiedo un’altro ciclomotore stessa marca e modello non assicurato, posso trasferire l’assicurazione su tale ciclomotore’ grazie e complimenti!

  694. Diciamo di si. Teoricamente la sostituzione richiede la vendita/rottamazione ed acquisto ed in caso di traferimento su altro veicolo in possesso può esserci qualche resistenza: essendo il ciclomotore non è unbene registrato le consiglio di chiedere il trasferimento di contratto su questo ciclomotore dicendo che l’ha acquistato.

  695. buona sera volevo fare una domanda si puo fare un cid senza collisione

  696. mi e’ capitato che una autovettura mi ha tagliato la strada e io per evitarla ho preso un marciapiede. grazie

  697. Salve, mi chiamo Giuseppe, volevo sottoporle una domanda circa il trasferimento di proprietà di un auto.
    Praticamente io guido una macchina che, per motivi personali, ho dovuto intestare a mia cognata, 5 anni fa,
    con la relativa assicurazione. Ora vorrei fare il passaggio di proprietà e intestare l’ auto a mia moglie ( stesso cognome dell’ attuale proprietario), conservando, ovviamente, anche l’ assicurazione con relativa classe di merito.
    E’ possibile?
    Premetto che non viviamo nello stesso nucleo familiare. Se è possibile farlo, lo sarà anche se il premio assicurativo è già pagato a nome del vecchio proprietario e scadrà fra sei mesi?
    Le sarei molto grato se volesse rispondermi al più presto. Grazie

  698. Salve a tutti,
    e complimenti per il sito molto utile e per le risposte esaustive.
    Vi scrivo poikè alcuni giorni fa mentre procedevo dritto su una strada a doppio senso di circolazione sono stato tamponato da un’auto che era ferma sul lato destro della strada e che volendo fare inversione non mi ha proprio visto, prendendomi la fiancata destra.
    Quel giorno pioveva a dirotto così ho lasciato il mio num di tel chiedendo di essere richiamato poichè avevo anche l’assicurazione scaduta. Purtroppo così non è stato ed ora ho ricevuto una lettera dall’avvocato del proprietario dell’altra auto che afferma che in realtà era lui a procedere dritto e che quindi io non avendolo visto l’avrei tamponato. Oltretutto nella lettera si rifanno al fatto che la mia assicurazione era scaduta.
    Cosa posso fare?Aiutatemi perfavore.
    Grazie
    Saluti

    • salve!
      mio figlio lasciava parcheggiava la sua autovettura in discesa all’interno della mia abitazione, e a causa del mancato funzionamento del freno a mano distruggeva parzialmente il cancello d’ingresso in ferro . L’assicurazione dell’autovettura copre i danni subiti?
      preciso che mio figlio abita in un appartamento in comodato d’uso dello stesso stabile ed stato di famiglia a se. Si ringrazia

  699. ciao, complimenti per il sito, io ho un problema, fino a qualche anno fa vivevo in umbria con il mio compagno, per cui ho sottoscritto due polizze on line con genyalloyd con quella residenza, successivamente ho rifatto il cambio a napoli ma continuando a lavorare e a vivere tra l’una e l’altra regione non ho fatto comunicazione all’assicurazione, oggi mi contattano e mi chiedono un certificato di residenza, come devo regolarmi? possono annullare il contratto? come devo gestire la cosa? grazie per l’attenzione
    rosi

  700. Caro Massimiliano ci sarà una richiesta danni secondo la procedura ordinaria, non c’è stata collisione e quidni sarà da dimostrare la responsabilità della controparte.

    Caro Giuseppe non è possiblile in quanto il subentro nella CU è possiblie solo fra moglie e marito in comunione dei beni. A menoc he nel suo nucleo vi sia già una vettura con CU inferiore alla 14

    Caro MArtino, caso difficile. E’ difficile per me darle delle risposte senza visionare alcunchè, diciamo che la collisione nellas tessa corsia implica un concorso, se ci sono i presupposti invece del tamponamento ahimè la responsabilità ricade su di lei. Per la guida senza copertura, l’affare si complica, il danneggiato secondo le ultime procnunce della CAssazine potrebbe anche esser risarcito dalla compagnia che assicurava la sua vettura, salvo poi rivalersi su di lei..medesimo iter qualroa intervenisse il fondo di garanzia.

    Caro Mario i genitori in ambito RCA non sono MAI terzi e quindi MAI risarcibili ai fini dei danni a cose.

    Cara rOSI LEI è tenuta a comunicare la variazione di residenza, pena possiblili rivalse in caso di sinsitro.

  701. Salve a tutti, ho in atto un assicurazione con bonus malus in classe 14. Ho avuto un sinistro con colpa, la mia domanda è: quando alla scadenza dovrò riassicurare la moto e scelgo un altra compagnia assicurativa sono obbligato a presentare l’attestato di rischio della precedente compagnia o posso iniziare nuovamente dalla 14 classe di merito come se fosse la prima volta? grazie.

  702. Certaemnte è obbligato a presentare l’attestato, pena l’inserimento nella classe 18…se così non fosse come si potrebbe imputare il malus?

  703. BUONASERA,
    VOLEVO INNANZITUTTO COMPLIMENTARMI PER L’OTTIMO SITO, RICCO DI UTILI NOTIZIE
    E MOLTO PROFESSIONALE.

    AVREI UN QUESITO DA SOTTOPORRE:

    SONO PROPRIETARIO DI UN’AUTOVETTURA FIN DAL 2000.
    NEL 2007 HO DISDETTO L’ASSICURAZIONE CON ATTESTAZIONE IN CLASSE 15.
    L’AUTO NEL FRATTEMPO E’ STATA FERMA IN GARAGE E NON HA CIRCOLATO.
    AVENDO ORA NECESSITA’ DI RIASSICURARE L’AUTO, POSSO COINTESTARE LA STESSA
    CON MIO FRATELLO E STIPULARE UN NUOVO CONTRATTO UTILIZZANO LA CU 01
    DI QUESTI CHE USUFRUISCE PER ALTRA SUA AUTOVETTURA?
    HO CHIESTO AD UNA COMPAGNIA E MI HA RIFERITO DI NO, MENTRE UN’ALTRA MI HA
    RISPOSTO DI SI IN VIRTU’ DI UN
    PARERE CHE AVREBBE ESPRESSO L’ISVAP SU TALE FATTISPECIE, OVVERO RITENENDO PER
    IL 2° PROPRIETARIO (MIO FRATELLO) UN NUOVO ACQUISTO CHE PUO’ BENEFICIARE DELLA
    BERSANI.
    CHI HA RAGIONE???
    AL DI LA’ DI UN MIO VANTAGGIO (UTILIZZO DI UNA CLASSE PIU’ BASSA),VOGLIO FARE
    LA COSA PIU’ GIUSTA.
    ATTENDO UN VS. AUTOREVOLE COMMENTO ALLA MIA RICHIESTA, ANCHE PRIVATO SE
    POSSIBILE.
    RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE.
    SALUTI.

  704. Diciamo che la cointestazione viene regolata in maniera diversa da compagnia a compagnia. L’interpretazione che va per la maggiore prevede che vi sia riconoscimento di CU in capo ad uno solo dei comproprietari purchè ambedue siano conviventi. Ci sono esempi tuttavia di comapgnie che escludono l’applicazione della l.40 in caso di cointestazione.

  705. salve mio fratello mi ha tomponato vale rca grazie

  706. aHIMè NON è terzo nei confronti di suo fratello!

  707. Salve e complimenti per il sito.
    Ho un quesito da porre:
    ho acquistato recentemente uno scooter coointestato ad A e B (in quest’ordine). Precedentemente A era proprietario di uno scooter con polizza in scadenza il 31/08/09. Il vecchio scooter è rimasto in permuta al concessionario (il quale ha lasciato relativo certificato di permuta). La domanda è questa: può l’assicurazione trasferire la vecchia polizza (intestata ad A) su di un mezzo intestato ad A e B?
    grazie per l’attenzione.

  708. salve vorrei un chiarimento se possibile, ho venduta la mia fiat 500 comprata un anno fa, avevo stipulato con augusta assicurazioni direttamente in concessionaria una polizza a copertura globale del costo di 650,00 euro per 3 anni, pensavo che il nuovo proprietario potesse volturarla ed invece gli è stato impedito, chiedo a voi visto che al momento è impossibile parlare con loro se ho diritto a chiedere il rimborso per i due anni restanti.

    Grazie
    Stefania

  709. Ciao, ho da fare una domanda:
    7 Giorni fà il mio ragazzo è stato tamponato in retromarcia da un auto mentre era fermo a dare la precedenza;
    Lui sulla moto l’altro su una panda……..abbiamo fatto il CID e sono stati tranquilli e disponibili in quanto torto totalmente loro.
    Portiamo il CID all’assicurazione, spiego l’accaduto e mi dice che è stata sbagliata la compilazione della fascia delle crocette mettendo la colpa a 50/50.
    Naturalmente mi rivolgo alla controparte che mi viene a dire che per loro và bene così e che l’assicurazione gli copre il 50% del danno!
    Non sò che devo fare……..i 2/3 del CID (dichiarazione e disegno) danno ragione totalmente a me ma quella maledetta crocetta per loro è più che sufficiente a darmi il torto al 50%.
    Come posso fare?

  710. Caro Luigi purtroppo no poichè non coincide il proprietario.
    Cara Stefania sarebbe necessaria una lettura delle ocndizioni contrattuali, è possibile che la coeprtura prosegua a favore dellìacquirente. In caso contrario dovrebbe consentire lo storno contrattuale con restituzione del rpemio non goduto in quanto il rischio non è più assunto. Purtroppo questi sono gli inghippi ( se mi è concesso) nello stipulare servizi non gestiti professionalmente e direttamente da chi li propone, anche perchè non sempre le garanzie proposte dai rivenditori sono economicamente convenienti, in più direi che la necessità di un consulente che si occupi del mercato assicurativo in pianta esclusiva e stabile ed il suo spessore si nota proprio nella gestione dei sinistri.

    Eh Elisa in più rubriche abbiamo sottolineato la necessità di attenzione e calma nella compilazione del modulo, essa non è una pura formalità ma fondamento nello stabilire la corretta dinamica, a maggior ragione nel momento in cui vi è la sottoscrizione di entrambe i conducenti: è stata sottoscritta una dichiarazione che prevede il concorso, anche qualora si rettificasse quanto sottoscritto, si troverebbe la parola del suo ragazzo contro quella dell’altro conducente, situaizone che agli effetti del condice civile art. 2051 prevede il riparto di responsabilità al 50%.

  711. Salve e complimenti per il sito, ricco di informazioni.
    Vi propongo il mio caso, sperando di avere una risposta: sto per acquistare una nuova auto assieme alla mia fidanzata (che risulta tuttora far parte del nucleo familiare originario). Una compagnia di assicurazioni mi ha detto che qualora acquistassimo la vettura in comproprietà, io potrei usufruire della classe di merito del padre della mia ragazza. A me questa cosa sembra impossibile, visto che non faccio parte di tale nucleo familiare. Non vorrei che – dopo aver stipulato il contratto di assicurazione a queste condizioni – l’assicurazione si accorgesse dell’errore e mi rimettesse in una classe diversa.
    Grazie, Manuel

  712. Proprio così sig. Manuel. Non è la prima volta che avviene una rettifica in Cu14 proprio per la mancanza di convivenza di ambedue i comproprietari con il soggetto che “presta” la CU. Le consiglio di accertare accuratamente la modalità assuntiva della compagnia a cui si è rivolto.

  713. Salve,
    ho acquistato un’auto nuova e intendo cointestarla con il mio fidanzato,posso comunque usufruire delle agevolazioni del decreto Bersani in materia di assicurazione auto?Alcune compagnie assicurative mi hanno risposto che il decreto Bersani non prevede la possibilità di trasferimento della classe di merito del familiare con la classe più favorevole ad un altro in caso di auto cointestata. Non riesco a comprenderne il motivo.
    Grazie

  714. Eh Veronica è facilmente spiegabile: in caso di cointestazione con persone non conviventi ci sarebbe un completo stravolgimento delle classi con conseguente compravendita di nomi…

  715. Salve,
    mi potreste consigliare un buon manuale di formazione assicurativa che comprenda in qualche modo le risposte ai quesiti che fornite?
    Volevo sapere se e valido un contratto assicurativo RCA che non viene firmato dal contraente, ma da un’altra persona con la dicitura “per il contraente” ? oppure viene fatto firmare a nome del contraente, ma in realtà lo firma un altro ?
    Grazie.
    Saluti

  716. Buondì,mia figlia ha quasi sette anni si è chiusa accidentalmente il pollice della mano sinistra nello sportello dell’auto di proprietà di mio fratello sono nove ggiorni che la bambina non riesce a muovere il dito e non ancora si accinge a guarire.
    ho chiesto all’agenzia assicurativa se potevo fare denuncia di infortunio all’assicurazione della mi è stato risposto che non è risarcibile come danno perché la bambina se le procurato da sola…… La mia domanda è se davvero è così o hanno voluto deviarmi in modo che la compagnia non dovesse risarcire????
    resto in attesa di una vostra risposta ,grazie.
    Saluti Giusy

  717. l’assicurazione rc auto deve essere intesta obbligatoriamente al proprietario del veicolo?

  718. Caro Vincenzo, un manuale molto semplice per iniziare può essere il “bignami” della Simone “Agente di Assicurazione”, poi ve ne sono altri di contenuto tecnico.
    A firmare deve essere il contraente che stipula al momento la copertura.

    Cara GIusy la RCA risarcisce i danni da circolazione, purtroppo la sua bambina si è procurata da sola la lesione, è come se qualcuno in casa sua facesse i salti mortali e le chiedesse il risarcimento per la caduta (perdoni il paragone).

    Caro Marco è una prassi intestarla al proprietario per semplificare l’archivio, tuttavia il contraente è colui il quale ha interesse ad assciurare il mezzo e come tale può essere anche un temporaneo usufruttuario.

  719. PS ho omesso di specificare per la nostra lettrice Giusy che l’RCA copre i danni da circolazione, mentre quanto prospettato non ha attinenza con un danno da circolazione. Solo una coeprtura infortuni potrebbe cautelarla oppure una polizza “capofamiglia” di un terzo qualora la lesione fosse stata provocata da lui accidentalmente

    • Buongiorno, riprendendo il quesito di Giusy, volevo sapere se il sinistro RCA sarebbe stato risarcibile qual’ora lo sportello fosse stato chiuso dall’assicurato/conducente.
      Cosa si intende esattamente per rischi derivanti dalla circolazione?

      • Gentile Ginevra

        la ringrazio di contribuire alla discussione di un argomento importante. Per rischi derivanti dalla circolazione si intendono tutti quei rischi che sono correlati all’uso dell’autovettura, guida, trasporto di persone, rispetto delle regole del codice della strada, salita e discesa del conducente e/o passeggeri. Ovvero tutto ciò che è riconducibile all’utilizzo del veicolo. Quindi anche nel caso di salita e discesa dal veicolo con relativa apertura e chiusura degli sportelli dell’auto sono da annoverarsi come detto prima tra questi rischi. Quindi questa situazione è compresa nei rischi e determina all’eventuale risarcimento a terzi per danni arrecati a quest’ultimi che si sono trovati nella circostanza.

  720. Salve,
    ho richiesto alla mia Compagnia il duplicato dell\’attestazione di rischio in quanto non me lo ritrovo più, ma loro mi hanno richiesto la denuncia di smarrimento dai carabinieri.
    ma non basta solamente una semplice dichiarazione?
    e qual è l\’articolo che regolamenta tale prassi?
    grazie per l\’attenzione.

  721. Diciamo che la denuncia mi pare eccessiva (sarà prassi/regolamentazione interna della compagnia), è sufficiente una richiesta scritta alla compagnia che entro 15gg successivi è tenuta ad inviarne una copia. La denuncia è necessaria qualora siano smarriti i documenti atti alla circolazione…certificato contrassegno e carta verde.

  722. Ho rottamato un ciclomotore 50, con classe di merito 5.

    Ho comprato un ciclomotore 125 nuovo, ho cambiato assicurazione, e la nuova assicurazione mi ha detto che l’attestato di rischio non vale più perchè ho cambiato assicurazione, è vero????

    • prova in qualche altra assicurazione, per alcune assicurazioni fanno parte dello stesso tipo di “veicolo” e ti applicano lo stesso bonus/malus

  723. sono residente in veneto ma ho l’assicurazione in basilicata.quando ritirerò l’assicurazione mi faranno pagare con le tariffe del veneto?

  724. Bè immagino proprio di si se lei è il propreitario.

  725. ho avuto un secondo sinistro quest’anno con ragione al 50% verro declassato ciao

  726. Diacimao dipende dal grado di responsabilità del primo…

  727. Salve a tutti, e grazie 1000 prima di tutto per le varie info che ho già trovato da solo…
    Ma avrei un quesito un po’ spinoso..
    – Dal 2001 ho una micra intestata a me persona fisica, sono in classe 4
    – Sei mesi fa ho preso partita iva come ditta individuale.
    – Sto per comprare un’auto usata,una volvo, e vorrei detrarre il 40% dell’acquisto , il 40% dei costi di gestione, detrarre 0% per l’iva (non detraggo l’iva poichè non la pago,comprando un usato da privato senza “iva esposta”).
    L’auto è infatti per uso promiscuo (tempo libero+lavoro).
    -Vorrei la mia classe 4, ora sulla micra, che sto per vendere/rottamare/mettere in conto vendita (e della quale ho già scaricato per anni i costi di gestione) sulla mia nuova auto.

    Questi i dati, parecchi post dicono chiaramente che i Bersani si applica solo da pers.fisica a pers.fisica, per cui da me privato persona fisica a me ditta individuale pers.giuridica (sempre e solo io sono… =; ) NON dovrei potre mantenere la classe!!
    Dunque…ancora non ho acquistato…sto per farlo.
    Potrei,senza violare la legge, ottenere sta benedetta classe 4?
    Potrei:
    1) Vendere l’auto a me ditta individuale?
    2) “darmela” in comodato d’uso?
    3) passare la vecchia micra a me ditta individuale, e solo dopo rottamarla?

    Please help, non posso ricominciare dalla classe 14, non ho mai causato sinistri in 13 anni di patente…
    Grazie e a presto, e scusate la confusione.
    Se non vi è chiaro qualcosa, non esitate a chiedere..
    Mattia

    • Buonasera, vorrei tanto avere una risposta urgente…ve ne sarei grata…
      Sono comproprietaria da un mese e mezzo di un auto con mio padre.
      tra pochi gg scade la polizza rca di mio papà di cui mi è pervenuto att. di rischio CU c1.
      mi è stato fatto preventivo a nome mio e mi è stato
      indicato di inviare una richiesta di cambio contraenza firmata da entrambi con copia libretto patente e att. rischio.
      Pare che io possa mantenere la classe di mio padre.
      E’ cosi?
      la seconda cosa.. se mi assicurano l’auto a nome mio in classe c1, potrebbe essere che poi mi cambiano la classe e magari l’anno prossimo l’att. di rischio è a nome mio ma con classe più alta?
      vi prego urge…devo mandare il fax..
      grazie mille per l’aiuto
      è un bellissimo forum.
      complimenti per la competenza!

  728. Eh è un caso particolare. Direi che a seguito di passaggio da ditta a persona fisica potrebbe usufruire della CU4.

  729. Salve a tutti e vi ringrazio anticipatamente vi espongo il mio quesito sperando in una risposta
    un anno fa in qualità di passeggero venivo tamponato accusando un rachide cervicale..ma ancora non ho preso niente visto che l’assicurazione si rifiuta di pagare l’indenizzo per il danno permanente visto che qualche anno fà mi era capitato una cosa simile ed essendo un danno permanente non lo possono ripagare.grazie.

  730. Salve.
    Ho prestato la macchina a un mio amico per poterla spostare da un parcheggio a un altro. In questo tragitto ha perso il controllo dell’auto ed è andato a finire contro un albero, provocando per fortuna solo danni all’auto. Ora però, lui dice che siccome la macchina gliel’ho prestata io, la responsabilità è di entrambi e che quindi abbiamo il 50% di copertura della spesa dei danni. E’ vera questa affermazione?

  731. Ho ritirato l’auto nuova dal concessionario e durante il tragitto verso casa ho avuto un incidente. Ho ragione al 100%. Ora l’auto è in riparazione e nn la rivedrò fino a settembre.
    Ora x andare al lavoro ho necessità dell’auto in quanto dove vivo nn ci sono mezzi pubblici.
    Ho diritto al rimborso del noleggio auto?
    e la vettura di cortesia? e il fermo tecnico?
    grazie

  732. SALVE,
    VORREI ESPORRE IL SEGUENTE QUESITO:
    IL 13/12/2006 HO RINNOVATO LA POLIZZA DELLA MIA AUTO PAGANDO LA RATA FINO ALLA SCADENZA SEMESTRALE DEL 13/06/2007.
    SUCCESSIVAMENTE NON HO PIU’ PAGATO E LA COMPAGNIA HA STORNATO IL CONTRATTO PER INSOLVENZA.
    OGGI HO NECESSITA’ DI RIASSICURARE LA STESSA AUTOVETTURA E MI SON FATTO RILASCIARE L’ULTIMO ATTESTATO MATURATO , OVVERO QUELLO DI DICEMBRE 2006.
    SONO ANDATO PRESSO UN’ALTRA COMPAGNIA CHIEDENDO DI RIASSICURARE IL VEICOLO UTILIZZANDO L’ULTIMO ATTESTATO, MA MI E’ STATO RIFERITO CHE NON POSSONO PROCEDERE AD ASSEGNARE LA CLASSE DI CUI ALL’ATTESTATO POICHE’ LO STESSO E’ INUTILIZZABILE, VISTO CHE A DICEMBRE 2006 HO RINNOVATO UN CONTRATTO E PAGATO SOLO UNA SEMESTRALITA’, PERTANTO, NON HO COMPLETATO L’ANNO ASSICURATIVO.
    E’ CORRETTO TALE COMPORTAMENTO ? HANNO RAGIONE ?
    SE SI, MI DATE QUALCHE RIFERIMENTO DI LEGGE?
    GRAZIE.
    SALUTI.

  733. SALVE,
    NEL 2007 HO VENDUTO LA MIA AUTOVETTURA A MIA MADRE CON REGOLARE VOLTURA AL PRA, PER MERA DIMENTICANZA NON HO COMUNICATO LA VARIAZIONE ALLA MIA COMPAGNIA ED HO CONTINUATO A PAGARE I PREMI ASSICURATIVI, SEPPUR IL VEICOLO VENISSE UTILIZZATO DA MIA MADRE.
    OGGI HO NECESSITA’ DI VOLTURARE LA POLIZZA SU DI UN ALTRO VEICOLO DA ME ACQUISTATO, POSSO EFFETTUARE LA SOSTITUZIONE FORNENDO ALLA COMPAGNIA L’ATTO DI VENDITA DELLA PRECEDENTE AUTO SEPPUR DATATO 2007? O POTREI AVERE DEI PROBLEMI CIRCA LA CLASSE PER NON AVER COMUNICATO LA VARIAZIONE E QUINDI POTREBBERO NON EFFETTUARMI LA SOSTITUZIONE ?
    GRAZIE,
    SALUTI.

  734. Bè perderebbe di certo la CU (sia che fosse convivente o meno con sua madre a norma della l.40).

    Qualora non portata a termine l’annualità prevista, accade che il mezzo perde la CU e viene inserito in CU18 poichè privo di attestato.

    Caro Gian Mario esclusa la res. nel confronto dei terzi in cui propreitario e conducente sono solidali, fra i rapporti invece fra propetiario e conducente il responsabile è il conducente della vettura a meno che dimostri una difettosità presente del mezzo di cui fosse a conoscenza il proprietario.

    Cara Ivana il noleggio è difficile riconoscerlo come spesa: il comportamento da tenere è teso sempre alla minimizzazione delle spese secondo la media diligenza come se avesse torto nel sinistro occorso, ovvero utilizzando i mezzi pubblici (fatto salvo per chi non può fare a meno del veicolo come rappresentanti di commercio etc.). Il fatto che ci sia un’assciurazione di mezzo non prescinde dai comportamenti ragionevoli.

    Caro Marco ci sarà di mezzo una perizia legale, è chiaro che un secondo trauma sulla medesima parte corporea non può essere pagata come sommatoria rispetto alla precedente. Però non conoscendo gli estremi del sinistro non posso pronunciarmi, l’unco che potrebbe consigliarla è un medico legale.

  735. Salve. Vorrei gentilmente porre un quesito. Sto acquistando una nuova auto rottamando una delle due auto intestate a mio padre ed assicurate con la stessa compagnia. Ho chiesto all’assicurazione se era possibile cointestnando l’auto a me e a mio padre trasferire semplicemente la vecchia assicurazione sulla nuova auto. Mi è stato detto che non è possibile perche l’auto deve essere per forza intestata solo a mio padre(nel caso stiamo nello stesso nucleo familiare), mentre ho visto molte persone che lo hanno fatto. C’e una legge con cui avvalermi per metterli sulle spalle al muro e farmi il trasferimento con la cointestazione?….Grazie

  736. Trasferire no di certo poichè il reg. 4 2006 ha ribadito che ciò vviene qualora il proprietario coincida o tuttalpiù il coniuge in comunione. Potrebbe usufuire della l.40 prima di chiudere i veicoli per vendita/rottamazione, purchè convivente oc suo padre

  737. Mi potete rispondere a questa domanda: mentre esco dal parcheggio (auto A), nel senso di marcia non veniva nessun veicolo, una auto percorrendo a retromarcia a senso unico (auto A) mi tamponava l’angolo sx. Effettuato il CID il conducente (auto B) dichiarava che veniva in retromarcia. Nel giorno successivo il proprietario dell’Auto B, tramite una lettera dell’avvocato, dichirava che lui era fermo scraricando la responsabilità all’auto A. Vi chiedo….. come è possibile che una persona, dopo aver ammesso la colpa e firmato il CID, dichiari il falso? Quale azioni posso effettuare nei confronti del conducente dell’auto B? E come andrà a finire? Grazie …..

  738. Purtroppo tutto è possibile. E’ difficile dare un parere che sia oggettivo e definitivo, lei si avvalga della procedura di indennizzo diretto consegnando il modulo CAI bifirma alla sua compagnia dopodichè sarà indennizzato dalla medesima.

  739. salve vorrei un chiarimento .Sono andato a finire con la macchina contro un albero e il mio trasortato si è ferito. Ha fatto richiesta di risarcimento alla mia compagnia.La classe di merito aumenta in questo caso.Mi dicono che forse non dovrebbe.

  740. Eh quando di mezzo c’è un risarcimento corrisposto dalla compagnia ed in acso di responsabilità principale è prevista l’applicazione del malus. NEl suo caso vi è resp. esclusiva a carico suo ed ahimè la compagnia corrisponderà il risarcimento al terzo trasportato

  741. Ciao volevo sapere se con la convenzione del ministero della difesa riguardo l’assicurazione Sara RCA , in caso di sinistro le classi scalano subito oppure c’e’ un bonus per il primo? Grazie mille.

  742. I bonus caro DIno, se previsti, sono formule commerciali attuate da ogni singola compagnia, per tal motivo verifichi con il suo consulente di fiducia!

  743. Buona sera oggi o avut un incidente stradale una vettura ha mancato la precedenza, il conducente è mio nonno io s stata anche ferita =( vorei sapere se l’ssicurazion risarcisce anche se la macchina che guidvo è a nome d mia madre che ormai non vivono più insiem da 20 anni grazie

  744. LA vettura ha una copertura di RCA vigente, questo è quello che conta a prescindere dai vincoli di convivenza

  745. alberto chitti

    Per favore vorrei qualche lume sulla mia situazione assicurativa:

    1.- proprietario di un’auto con classe di merito 1 da tanti anni.
    2.- ho acquistato 6 anni fa uno scooter nuovo e mi è stata data la classe 14, diventata nel frattempo 9.

    domanda: “Posso chiedere alla mia assicurazione di applicare anche sulla moto la classe di merito 1 ?

    Grazie

  746. Innanzitutto le CU non si “prestano” a semplice scadenza nemmeno secondo la l.40 Bersani. VI è poi da dire che ciò è impossibile poichè autoveicolo e motociclo sono mezzi di tiplogie diverse. QUalche compagnia lo fa ma a livello di CLASSE INTERNA e non CU

  747. Buongiorno, pongo subito il quesito:
    Ho fatto un passaggio di compagnia assicurativa per una auto che è intestata a mia zia (che non ha nemmeno la patente), ma che praticamente uso personalmente. Al momento della stipula ho presentato un BONUS MALUS INTESTATO A ME. Ora dovrei farmi una nuova auto e mi è stato riferito che dovrei iniziare dalla classe 14 (attualmente sono a 1 anche se dovrebbe essere zero senza sinistri).
    Secondo le norme il bonus malus segue l’intestatario del veicolo, (la zia) ma secondo lei come posso far rivalere un mio diritto e riavere il BM a mio nome? L’assicurazione ha agito secondo le norme oppure c’è un vizio di forma che posso far rivalere? Avremmo pensato di cointestare la nuova auto oltre che a me anche alla zia, in modo da mantenere la stessa assicurazione ed in seguito fare un passaggio di proprietà solo a mio favore e successivamente fare comunicazione del nuovo proprietario. Si può fare? Ho possibilità legale per avere una macchina, assicurazione e bonus malus classe maturata a mio nome?
    Grazie Jessica

  748. Cara Jessica la CU segue il PROPRIETARIO ovvero usa zia. Sarebbe necessario un familiare CONVIVENTE con CU inferiore alla 14. NON ha valenza chi la guidi abitualmente, anche perchè non sarebbe dimostrabile. Per quanto concerne la cointestazione della propreità normalmente le compagnie accettano di riconoscerL la classe purchè i proprietari siano CONVIVENTI

  749. Giovanna Masper

    Buongiorno
    Vorrei, se possibile, un aiuto ad un mio problema assicurativo. Il 18/10/2006 ho stipulato con la Allianz subalpina una tutela giudiziaria con scadenza 23/08/2010 che copriva tutto il parco auto più la patente. Sucessivamente non essendo più competitiva ho disdetto tutti i veicoli e il 25/05/2009 ho mandato, 3 mesi prima della scadenza della rata, anche la disdetta di questa polizza appellandomi alla legge Bersani. La compagnia assicurativa non accetta però la disdetta dicendomi che il contratto era di tre anni e tre anni devo pagare. Hanno ragione loro? Devo pagare? Anche se il contratto poi non dura 3 anni ma 3 anni e 305 giorni?
    Ringrazio anticipatamente Giovanna

  750. Diciamo che il tutto è stato frutto di una diatriba. La legge prevede che le polizze pliennali stipulate prima dell’entrata in vigore della legge (come il suo caso), possono essere disdettate purchè in vigore da 3 anni. Qualcuno ha interpretato la norma che se al momento della disdetta la polizza deve aver “compiuto” i 3 anni, la disdetta può esser inviata solo dopo tale termine e dunque nel quarto anno. In realtà è stato chiarito che il premio è anticipato e per tale motivo il terzo anno deve ritenersi alla data di scadenza per la quale si invia disdetta. In caso di ostacoli invii reclamo all’ufficio preposto della compagnia

    • Giovanna Masper

      Grazie del chiarimento ma, considerando che la rata scadeva il 23/08/2009 e i tre anni scadono il 18/10/2009, posso chiedere di pagare solo i due mesi che servono per terminare effettivamente l’obbligo minimo delle polizze pluriennali? Dall’apertura del contratto io infatti ho pagato anticipatamente 3 volte;il 18/10/06 il 23/08/07 il 23/08/08 quindi penso che per legge dovrei solo colmare due mesi circa. Sbaglio?
      ringrazio ancora anticipatamente Giovanna

  751. salve vi siego.IL 16 novembre ore 9.00 ho avuto sinistro auto con ragione. Entrambi i conducenti abbiamo insieme firmato e consegnato le copie del modulo blu alla propria compagnia , e alla voce feriti sul modulo e’ sbarrata la casellina no. Intorno alle 15 sentivo dolori dovuti all’urto e mi recavo al pronto soccorso dove mi hanno dato 8 gg di prognosi.Ora vorrei sapere con certezza se presentando a parte una lettera di risarcmento danni fisici alla mia compagnia , questa mi potra’creare problemi visto che nel modulo si dichiara che non ci sono feriti? Un mio conooscente avvocato mi dice che non posso fare piu niente altri che non ci saranno problemi.Alla fine verro’ risarcito per i danni fisici in questo caso? grazie grazie

  752. Salve. Due giorni fa, nel sottoscrivere una nuova assicurazione per auto, utilizzando il Decreto Bersani, il nuovo assicuratore ha scaricato dall’Ania, al servizio SIC, l’aggiornamento dell’ attestato di rischio dell’auto da cui intendevo recuperare la classe CU. Con grande meraviglia ho scoperto che mi era stato addebitato (anche pagato) un incidente il 17/02/2009. Ho subito richiesto informazioni all’Agenzia che, a quella data, gestiva la mia assicurazione. Mi ha inviato due raccomandate inviate in data 12/3 ad un mio vecchio indirizzo. Premetto che in data 19/02 avevo comunicato all’agenzia, per fax debitamente ricevuto, il cambio di residenza. L’agenzia, ricontattata, mi ha risposto che l’indennizzo era stato corrisposto perchè la controparte aveva due testimoni e che se io non avevo nuovi elementi di prova, non avrebbero potuto fare niente (avevo chiesto di non declassarmi). Ritengo tale comportamento non legittimo, in quanto non mi è stata data, nei tempi utili, la possibilità e il diritto di replica. Difatti non ho memoria alcuna di quell’incidente. Che devo fare?

  753. Cara GIovanna non esistono rate di due mesi, fa fede il contratto nella scadenza e decorrenza (magari la rata di agosto era un adeguamento per il quale è stato predisposto un “ratino”)

  754. Salve, ho appena acquistato un auto nuova cointestata con mia madre per poter usufruire degli incentivi di rottamazione (l’auto rottamata era una Fiat Punto di sua proprietà).
    E premettendo che:
    – abbiamo due residenze in due regioni diverse;
    – mia madre ha avuto l’auto assicurata con la 6ª classe di merito (chiusa a sett. ’09 con la rottamazione);
    – io sono in possesso tuttora di un’altra Punto di mia proprietà con assicurazione in 7ª classe;
    non capisco il perchè, se dovessi intestarmi una nuova assicurazione su questa nuova auto, ripartirei dalla 14ª classe.
    E perchè, ad esempio, la compagnia assicuratrice di mia madre, non può assicurarla con la stessa classe di merito.
    Grazie anticipatamente.

  755. La l.40 parla di familiari CONVIVENTI. Se è lei Alessandro il proprietario può chiedere la CU 7 relativa al veicolo già di sua proprietà.

  756. ma è veo che la procedura di risarcimento diretto esclude le spese sostenute per l’intervento di un legale se la compagnia risarcisce nei termini di legge, o in REALTA’ l’avvocato viene sempre pagato dalla compagnia?

  757. diciamo che secondo legge la compagnia non è tenuta a pagare le spese del legale relative alle cifre corrisposte a titolo di offerta, ma solo sulla parte eventualmente eccedente

  758. Non ho trovato risposta al mio quesito del 19-11. Ho omesso qualche passaggio per avere un parere?

  759. PER GABRIELLO

    Scusi tanto il ritardo dovuto al fatto che il suo commento era stato posto tra lo spam e quindi lo avremmo recuperato successivamente. Ci scusiamo ancora.
    Credo che della vicenda che lei ha descritta non ci siano tuttora effettive possibilità di modificare lo stato di fatto, essendo poi trascorsi due anni e per di più avendo la compagnia pagato un indennizzo, a fronte della gestione di un sinistro secondo lei non corretto. La compagnia però non paga un danno se non ha l’ effettiva prova che deve risarcirlo, i testimoni saranno stati determinanti nella sua conclusione. A questo punto nulla può fare se non intraprendere una eventuale causa nei confronti della compagnia di mala gestio, o nei confronti degli eventuali testimoni fasulli.
    Per tutto ciò però la rimandiamo ad una consulenza legale specifica, assistita da un associazione di consumatori ovvero da un legale di sua fiducia.
    Siamo comunque a disposizione per altre richieste e speriamo di annoverarla tra i nostri affezzionati lettori

  760. Buonasera,
    vorrei sottoporre alla Vs. attenzione il seguente quesito:

    ho stipulato una polizza rca con primaria compagnia; ho sottoscritto una
    clausola denominata “guida unica” e quindi l’auto può essere guidata
    esclusivamente dal proprietario o altrimenti pena azione di rivalsa se in caso
    di sinistro il conducente è persona diversa. Per alcune mie necessità ho
    bisogno, adesso, che l’auto venga guidata non più esclusivamente da me.
    Ho richiesto alla mia compagnia di procedere alla sostituzione del contratto
    eliminando la predetta clausola, ma mi è stato riferito che la variazione può
    essere apportata solo alla successiva scadenza contrattuale e non in corso di
    contratto.
    Ritengo che ciò sia un abuso, trattandosi, a mio avviso, di una variazione
    (aggravamento) del rischio, che nel caso specifico comporta anche un maggior
    premio, e non certo una variazione di capitale Furto e Incendio che avviene
    solo alla scadenza di polizza.
    Ha ragione la compagnia ? Se no, come posso far valere le mie ragioni?

    In attesa di un Vs. riscontro, porgo cordiali saluti.

  761. PER VINCENZO

    Credo che lei Signor Vincenzo abbia perfettamente ragione a sostenere che la variazione che si prospetta sul suo contratto sia palesemente un aggravamento di rischio come dispone l’ art. 1898 del codice civile, tra l’ altro articolo richiamato nelle condizioni generali di assicurazione che impone all’ assicurato di comunicare qualsiai variazione che possa influire sul contratto.
    Ora Signor Vincenzo io le proporrei di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando questa variazione e citando il predetto articolo del codice al fine di attestare che lei in una data precisa ha comunicato alla compagnia questa variazione e che la compagnia o in sua vece l’ intermediario non hanno provveduto alla modifica come previsto dalla condizioni generali di assicurazione, per evitare di esporla a risarcimenti ridotti in caso di danno.
    Sono a sua disposizione per altro aiuto riterrà utile e mi tenga aggiornato. Grazie

  762. salve, vorrei sapere come e se è risarcibile il danno da fermo tecnico a seguito di incidente per un auto di proprietà di una persona disabile. ??? grazie a presto

    • PER SALVATORE

      Gentile signor Salvatore a proposito del Fermo tecnico la rimando ad un post che abbiamo pubblicato in passato che potrà esserle utile per comprendere quale comportamento deve adottare https://accresco.wordpress.com/?s=fermo+tecnico+ . La inviterei comunque a verificare tutto quanto con il liquidatore della compagnia, facendo presente allo stesso l’ esistenza di questa sentenza importante. Ci tenga informati dell’ evolversi della pratica.

  763. Ringrazio, prima di tutto per la risposta. Cambia qualcosa considerato che l’incidente addebitatomi è di quest’anno (17/02/2009)? Ho fatto una ricerca nelle varie clausole e condizioni assicurative, senza trovare alcun riferimento al fatto che non mi è stata data alcuna comunicazione dell’incidente e quindi nessuna possibilità di contestarlo, per contro verrà applicato – a livello CU – una penale di tre classi. Posso ricorrere al giudice di pace di Napoli dove sembra sia avvenuto l’incidente e dove ora risiedo? Mi sembra assurdo essere citato, giudicato e penalizzato…senza saperne nulla!

  764. Buon pomeriggio, Vorrei porvi il seguente quesito:
    Io sono intestatario di una polizza Rca (A) intestata ad una auto di mia proprietà in scadenza il 03.01.2010 stipulata a gennaio 2008 come prima immatricolazione utilizzando il decreto Bersani. Contestualmente ero intestatario di un’altra polizza Rca (B) stipulata con un’altra compagnia in scadenza 31.03.2010 con categoria di rischio 1 e da oltre 10 anni senza sinistri. Nei giorni scorsi ho venduto l’auto assicurata con la polizza Rca (B). Posso trasferire l’auto assicurata con la polizza (A) alla polizza (B) mantenendo gli stessi privilegi?

    Grazie

  765. Certo che no Benito ogni veicolo continua con la sua storia assicurativa

  766. Buonasera,

    vorrei sottoporvi il seguente quesito:

    una Compagnia invia una disdetta per una polizza rca n. xxxxx, relativa a veicolo y, nel frattempo la polizza viene sostituita a seguito cambio veicolo; la disdetta può comunque ritenersi valida visto che è stata inviata per la polizza x ?

    Saluti

  767. Di solito la compagnia precisa che la disdetta si ritiene valida per la polizza n. X e ogni eventuale sostituzione.

  768. Salve ho una auto assicurata in terza classe ed un’altra in conto vendita da novembre2009.Posso rientrare dal conto vendita non andato a buon fine e riassicurare l’auto con la stessa classe avendo poi due auto in terza classe? Prego risposta ufficiale incquanto la mia assicurazione,forse poco aggiornata, non la vuole riconoscere.Saluti Gari

  769. Buongiorno
    Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’ereditarietà della classe di merito maturata dal defunto, con riferimento ai recenti regolamenti introdotti nell’rc auto, legge 40 ecc.
    In caso di decesso di un assicurato, dove la macchina viene ereditata e volturata a uno degli eredi legittimi, marito o figli, viene mantenuta anche la classe di merito maturata dal de cuius? Sia quella interna, applicata dalla Compagnia che quella CU? O solo una delle due?
    Vi ringrazio di una Vostra sollecita risposta
    Cordiali saluti

    • Per ALBERTO

      In caso di decesso dell’ assicurato su una polizza assicurativa la classe di merito maturata dal de cuius viene mantenuta a favore del coniuge in regime di comunione dei beni, Nessun altro soggetto allo stato attuale può utilizzare detta classe a proprio favore. Va da sè che la classe di merito mantenuta è la corrispondente classe interna della compagnia presso cui è gestito il contratto e ovviamente la corrispondente classe universale (CU).
      Sempre a disposizione la saluto

  770. Salve, avrei bisgno di un chiarimento riguardo ad un incidente accaduto tra due parenti di primo grado (fratello e sorella) dove l’auto guidata dalla sorella muovendosi ha urtato e fatto cadere il fratello a terra che ha riportato varie contusioni certificate dal pronto soccorso.Tengo a precisare che queste due persone non vivono nello stesso stato di famiglia.
    L’assicurazione ha risposto che non può essere fatto niente perchè parenti.
    Vorrei sapere da Voi gentilmente se è vera questa cosa e come funzionanon i sinistri tra parenti.
    Ringrazio anticipatamente e porgo Distinti saluti.

    • Alessandra grazie del tuo commento

      Il codice delle assicurazioni all’ art. 129 comma stabilisce una serie di persone che sono escluse dal novero di terzi in caso di danno. Riguardo al tuo post va considerato che il danno subito dalla persona indicata può essere ammesso a risarcimento in quanto lo stesso art.129 al comma 2 limita l’ elenco dei soggetti terzi solo in caso di danni a cose. Trattandosi quindi di lesioni la richiesta può essere avanzata alla compagnia di assicurazione come previsto dallo stesso codice.

      Ti riporto per correttezza il testo dell’ art. 129

      Art. 129.
      (Soggetti esclusi dall’assicurazione)

      1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
      2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
      a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
      b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
      c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

  771. Salve, avrei bisogno di un chiarimento.
    Ho sfruttato gli incentivi alla rottamazione dell’anno scorso rottamando un’auto di un mio famigliare non convivente e cointestando a entrambi la nuova auto (che arriverà a giorni). Avrei intenzione di fare un passaggio di proprietà in modo tale da risultare l’unico intestatario dell’auto. Cosa mi conviene fare per quanto riguarda l’assicurazione?
    Se assicuro la nuova auto a nome mio e in seguito rimango l’unico proprietario, devo poi fare un’altra polizza o è sufficiente comunicare la variazione alla mia assicurazione?
    Se, al contrario, la nuova auto inizialmente viene assicurata dal mio famigliare cosa succede nel momento in facciamo il passaggio di proprietà?
    Sperando di essermi spiegato, vi ringrazio anticipatamente e vi saluto.

  772. La mia assicurazione è l’assicurazione fondiaria SAI.Il 19 marzo 2009 ho avuto un incidente: ad un incrocio una macchina non si è fermata ad uno stop e mi ha tamponato.Viene fatta denuncia monofirma. (inizialmente nella denuncia avevo sbagliato un numero nella targa e l’assicurazione mi aveva avvertito che il titolare dell’auto aveva negato l’incidente e subito ho fatto la rettifica) Dopo la perizia, mi è stato detto che mi sarebbe arrivato l’assegno a casa per la liquidazione.Passano diversi mesi, chiedo notizie all’assicurazione che mi dice di telefonare al numero verde.Telefono al numero verde diverse volte, si aprono dei quesiti sul sinistro ma non vengo mai contatta dal liquidatore e non mi arriva alcuna lettera di chiarimenti a casa dalla mia assicurazione. Si arriva al 15 febbraio 2010, e telefono alla mia assicurazione per versare il premio assicurativo e mi viene comunicato che sono aumentata di classe a causa di quel fatidico incidente. A me non è arrivata alcuna comunicazione , a fatica dall’agente di zona mi sono fatta dare il numero di chi gestiva la pratica a Catania e la situazione è questa: Chi mi ha tamponato ha avuto l’indennizzo diretto dalla sua compagnia assicuratrice e la mia pratica di sinistro è bloccata senza seguito….Pur avendone fatto richiesta con il numero verde, non sono stata avvertita del motivo per cui la pratica è stata bloccata e mi ritrovo che….chi mi ha tamponato non fermandosi allo stop è stato risarcito addirittura a giugno 2009…e io dovrei pagare il premio con un aumento di classe per un incidente in cui non ho torto o del quale almeno mi sia stato detto in che cosa ho sbagliato o perchè ne sono stata ritenuta responsabile!!!!!!!!!!!Che cosa devo fare dato che l’agente di zona mi dice che per potermi rilasciare l’assicurazione devo pagare con l’aumento di classe anche se io ufficialmente non sò niente e non mi èstato comunicato niente e la mia pratica di sinistro è bloccata senza seguito????????!!!!!!

  773. Salve, vorrei farvi una domanda. La classe di merito è ereditabile solo in caso di parentela e convivenza o anche in caso di una convivenza stabile? Perchè le assicurazioni sembrano non avere le idee chiare su questo punto. Ho richiesto un po’ di preventivi specificando di non essere sposata ma solo convivente con il mio compagno, poi ho scelto il preventivo migliore online e ho pagato la quota…sempre rimanendo moto chiara sulla mi situazione. Oggi (dopo due giorni) sono stata richiamata dall’assicurazione conTe che mi ha comunicato di non poter applicare il decreto Bersani poichè non facciamo parte dello stesso nucleo fiscale (anche se credo che la denominazione più esatta sia nucleo familiare). Comunque hanno preso tempo poichè questo cambio di rotta non è stato molto gradito dalla sottoscritta e domani mi faranno sapere se possono applicare il decreto o meno. Vorrei delle delucidazioni, grazie

  774. e’ MOLTO SEMPLICE: FA FEDE LO STATO DI FAMIGLIA, Lei può usufruire della CU di un familiare cconvivente ovverosia della persona che è presente suol suo stato e con la quale abbia un vincolo di parentela incluso il more uxorio

  775. buongiorno. Volevo sapere, siccome un paio di giorni fa ho avuto un incidente col ciclomotore in due senza casco, io sono maggiorenne e patentato pero il motorino non e omologato per due e di conseguenza neanche l’assicurazione…l’incidente è venuto perché l’altro autista della macchina non mi ha dato la precedenza ad un stop, pero in mi ero scordato le luci (anabbaglianti) di notte in pieno centro abitato con illuminazione pubblica sufficiente e poi eravamo in due senza casco. in questo caso la colpa è dell’autista della macc. ma io vengo risarcito lo stesso?? e mi prendo solo le multe dalla polizia o devo pagare tutto??

    • Alessio la situazione è di quelle ingarbugliate. Sicuramente i fatti che descrivi non depongono a tuo favore. Oltre al rischio delle multe che potrebbero essere anche salate c’è il fatto che gli eventuali danni arrecati al veicolo di controparte te li debba accollare tu. In linea di massima potresti anche avere una parte di ragione se i fatti sono andati come tu descrivi, in quanto sussiste anche la responsabilità dell’ altro a prescidere che tu non fossi assicurato o trasportassi una persona senza averne diritto in quanto motociclo omologato ad un posto. Dovresti rivolgerti ad un legale per la difesa dei tuoi interessi, oppure attendere quanto di viene contestato dalla compagnia della controparte e quindi agire di conseguenza.

  776. Salve, ho un quesito da porre. Il mio motociclo (un mese di vita) è stato rubato, ritrovato e sequestrato lo stesso giorno a seguito di un incidente con prognosi riservata. Il dissequestro del mezzo è stato disposto ben 8 mesi dopo. Avviata la pratica per il risarcimento del furto (il motociclo è inutilizzabile) mi chiedevo quali altri danni dovevano essere risarciti dalla mia compagnia (assicurato contro il furto tramite il finanziamento). Grazie e complimenti per l’ottimo servizio che fornite.

    • Luigi in forza del contratto di assicurazione per il furto del suo motociclo la compagnia risarcisce esclusivamente quanto pattuito contrattualmente. Eventuali danni indiretti non previsti dal contratto non vengono pagati. Per vederseli attribuire dovrebbe agire legalmente nei confronti degli autori del furto, oppure se individuati costituirsi parte civile nel procedimento promosso nei loro confronti per quei danni che intende chiedere il pagamento

  777. gr. Staff “accresco”,

    ho un quesito da porVi, a cui spero possiate dare risposta.
    Posseggo una motocicletta 650cc assicurata solo RC – poichè trattasi di moto di modesto valore – “in franchigia” dal 2007.
    In sostanza, optai per la franchigia(allora si poteva, come mi dice l’assicuratore: ma perchè ora non più!?) per rispariare sui costi di polizza, unitamente alla clausola secondo cui posso “sospendere” la copertura assicurativa, di modo che, usando la moto solo per 3 mesi l’anno, questo contratto(copertura di 365 giorni, con possibilità di sospensione) mi scadrà nel prossimo giugno 2010(nel 2007, 3 mesi + 2008, 3 mesi + 2009, 3 mesi + 2010, rimanenti 3 mesi = 12 mesi di copertura RC in franchigia 258,00 euro).
    L’assicuratore mi ha già informato sul fatto che, alla scadenza, dovrò sottoscrivere “per legge” un contratto BONUS/MALUS, con massimale di 3.600.000,00 euro(normativa europea, che dall’anno 2011 sarà 5.000.000,00 euro).
    Nulla questio sul fattore massimale, anche perchè mi sembra prudente averne uno così elevato.

    La domanda è questa:
    “non avendo una CLASSE DI RISCHIO, provenendo da franchigia, QUALE CLASSE BONUS/MALUS MI VERRA’ APPLICATA? Spero non quella per i “neo-assicurati”, sarebbe un salasso…oltrechè un’ingiustizia, considerato che mi reputo un “virtuoso”…
    Per completezza, Vi informo di possedere anche un’auto assicurata in classe 4 e che, grazie a Dio, non ho mai causato incidenti stradali nè con l’auto, nè con la moto.

    Attendo Vs cortese risposta, ringraziandoVi anticipatamente per la Vs disponibilità e professionalità.

    Dr. Ivan Giampetruzzi.

  778. Diciamo che la CU sarà individuata in base alla tabella di conversione riportata sulla circ. ISVAP 555/D del 2005. Non rileva la sinsitrosità di una vettura rispetto al motoveicolo e viceversa

  779. Buona sera e complimenti per l’ottimo sito. Volevo sottoporvi un quesito. Ho interessato il fondo garanzie vittime della strada in quanto sono stato coinvolto in un incidente con altro veicolo non coperto da assicurazione. Purtroppo, a causa della fuga del conducente dell’altro veicolo e trovandomi in autostrada non ho chiesto l’intervento della polizia. Oggi mi vedo arrivare una lettera del fondo garanzia v.s. Che sostiene di non poter aderire alle mie richieste di risarcimento in quanto non emergono responsabilità che impegnino la yenutezza da parte delFGVS. Ed inoltre mi rammentano che, per l’istruzione della pratica, devo rimettere loro una copia di atti completi di relativa dinamica, redatti da pubblica autorita’ intervenuta la quale, in particolare, abbia contravvenzionato il non assicurato ai sensi dell’art. 193 C.d.s..
    Che devo fare?

    • Gentile Raffaele,

      a questo punto le consiglierei di rivolgersi ad un legale per la gestione della questione. Chiarisca bene con il legale la situazione prima di procedere. Nel caso si rivolga alla sua agenzia di competenza per verificare l’ assistenza di un legale che collabora con loro. Un servizio in più per il cliente. Mi faccia sapere

  780. buon giorno, volevo chiederle una consulenza. Ho stipulato un’assicurazione infortuni (legata ad una polizza vita) nel 2000 con scadenza nel 2013 nel 2006 ho mandato disdetta non accettata e ultimo pagamento del bollettino annuale. Ora possono obbligarmi a pagare arretrati e a continuare la polizza? Premetto che ho perso il lavoro per fallimento dell’azienda e non saprei come fare. Grazie mille

    • Gentile Valentina, le polizze sottoscritte prima dell’ entrata in vigore del decreto Bersani nel 2007 possono essere disdettate ogni anno almeno 60 giorni prima della scadenza. La non accettazione della disdetta può essere data che nel 2006 non essendo ancora in vigore detto provvedimento la disdetta non era possibile in quanto il contratto scade nel 2013. Quindi la può fare per la prossima scadenza annuale. Per i premi arretrati la compagnia di assicurazione in forza del contratto può esigere forzatamente il pagamento delle rate scadute. Le consiglio a questo punto di contattare l’ intermediario e concordare con esso lo storno della polizza per i motivi che lei ha citato, magari provando con istanza di fallimento dell’ azienda presso cui era dipendente.
      Mi faccia sapere come si concluede la vicenda

  781. Buon giorno, volevo sottoporvi un quesito:
    Io e mia sorella abbiamo ereditato un autovettura a seguito del decesso del genitore (vedovo), non viviamo nella stessa città (risiediamo nella stessa provincia, Modena) nè tantomeno eravamo conviventi con il genitore scomparso (residente a Potenza), vi chiedo la polizza rc auto intestata al papà,quindi la classe di merito ed il restante periodo assicurativo, viene passata dagli eredi? Alcune agenzie sostengono di si altre il contrario, dico agenzie perchè mi sono rivolto ad agenzie della stessa compagnia assicurativa Ina Assistalia.
    Altre mi hanno proposto una nuova polizza con l’applicazione del cd decreto bersani, sostenendo che la polizza in essere del defunto debba essere chiusa, e la nuova polizza partirebbe con la classe di merito del primo intestatario della vettura, altre ancora mi hanno proposto una nuova polizza ricominciando dalla classe di merito 14°.
    Chi ha ragione??? Spero di essere stato chiaro.
    Grazie, Nunzio.

    • Nunzio, nel suo commento vi è un pò di confusione. Premetto che per quanto riguarda la classe di merito che apparteneva al de cujus buona parte delle compagnie riserva la stessa al coniuge in comunione dei beni, in tutti gli altri casi è prevista la normale procedura per l’ assicurazione rca. Per la legge Bersani inoltre è fattibile allorquando, effettuato il passaggio di proprietà a favore di un familiare, si stipuli un nuovo contratto con una classe di merito favorevole di un familiare convivente. Naturalmente non essendoci la convivenza tutto decade e la classe di ingresso è pari alla CU 14.

  782. Buonasera,
    approfitto della vostra gentilezza e competenza per porvi un quesito. Stamattina parcheggiando ho provocato un graffio alla macchina parcheggiata davanti a me. Anche se il danno era quasi impercettibile, ho comunque lasciato un biglietto con i miei riferimenti per un’eventuale constatazione amichevole. Premesso che la macchina in questione era straniera, quanti giorni di tempo ha la controparte per contattarmi? e soprattutto, devo denunciare l’accaduto alla mia assicurazione?
    Grazie in anticipo

    • Gentile Michele, apprezzo il suo senso di civiltà e di sensibilità. Per quanto riguarda i danni verificatisi con veicoli stranieri è competente l’ UCI che gestisce per contro delle compagnie straniere i sinistri accaduti in un paese aderente.
      Le consiglio pertanto di attendere un’ eventuale richiesta di risarcimento danni da parte del proprietario del mezzo danneggiato. In questo caso la sua compagnia la interesserà del fatto, oppure se ritiene può farlo a scopo cautelativo.
      Magari la controparte verificato il danno non ritiene sia degno di richiesta risarcitoria.
      Mi faccia sapere

  783. buon giorno io o un preoblema o un auto intestata a me con mio fratello cointestatario io vivo con mio padre invece mio fratello si spostato dunque non piu nello stato di famiglia posso fare avvalere comunque la legge bersani visto che io sono ancora nello stato di famiglia di mio padre.grazie e mi scusi del disturbo

    • Caro Alex ti ringrazio del tuo post inserito a cui rispondo. La legge Bersani può essere applicata esclusivamente per familiari conviventi nello stesso nucleo familiare e quindi risultanti dallo stato di famiglia del contraente. Ora per beneficiare della classe di merito più favorevole lei potrebbe averne diritto a patto che sull’ attestazione di rischio lei risulti l’ intestatario al PRA con suo fratello oltre che sul libretto. In tutti gli altri casi la legge non è applicabile.

  784. Buon giorno, ho un quesito da chiarire. Lo scorso anno mia sorella ha acquistato una macchina beneficiando degli sgravi previsti dalla Legge 104 ed in quel momento faceva parte del mio stato di famiglia e la polizza assicurativa è stata fatta prendendo come riferimento la mia classe di merito. Quest’anno mia sorella è rientrata nello stato di famiglia di mio padre e non convive più con me, ed essendo la polizza in scadenza chiedo:
    è possibile che la polizza venga fatta con riferimento alla classe di merito di mio padre?
    Gli assicuratori che ho contattato negano questo diritto.
    Grazie per l’aiuto che mi darete
    Giusi

    • Per Giusi

      Per come esposto il suo quesito non faccio altro che confermare quanto precedentemente detto dagli intermediari da lei interpellati
      Non è possibile fare continuamente passaggi di classi di merito con il mutare della condizione familiare, il contratto stipulato garantiva a suo tempo questi vantaggi in assenza dei requisiti previsti dalla legge si perdono.

  785. se l’intestatario del veicolo e deceduto da anni e gli eredi continuano a pagare l’assicurazione intestata sempre al deceduto il veicolo puo’ circolare ? e soprattutto in caso di incidente l’assicurazione risarcisce i danni o no, se la polizza e intestata a una persona deceduta

    • Per Alessandro

      E’ consigliabile sempre in questi casi effettuare il passaggio di proprietà del veicolo, in quanto in caso di incidente l’ assicurazione tutelando il proprietario che è deceduto potrebbe fare le rivalse del caso nei confronti degli utilizzatori.
      E poi anche in caso di controlli del veicolo da parte delle forze pubbliche che potrebbero sollevare eccezioni e sanzioni in merito all’ uso di un veicolo appartenente ad una persona defunta

  786. Salve e complimenti per l’ottimo supporto che date .
    Mi trovo a recedere le 2 mie assicurazioni rca auto con la compagnia che ho da parecchi anni per migliori offerte online .
    Ho inviato una raccomandata alla compagnia che a sua volta mi comunica che la disdetta di una delle due polizze non puo’ essere accettata essendo stata stipulata con contratto poliennale e tacito consenso ( scadenza maggio 2011, ma il premio scade a maggio 2010 )ed essendo in vigore solo da 9 mesi .
    Sono costretto a continuare tale rapporto ?
    Da notare che ad oggi non ho ancora ricevuto la proposta di spesa delle polizze , ma solo l’avviso che esse sono prossime alla scadenza.

    Grazie

    • Per Luca
      Probabilmente la polizza in oggetto si riferisce ad un contratto stipulato con la polizza Rca di durata poliennale che non resta in vigore anche se lei ha disdettato la polizza rca, in quanto contratto indipendente. Per effetto della legge Bersani quel contratto sembra sia stato stipulato nel 2001 e quindi si può disdettare almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale. In questo caso manco farlo apposta coincide con il 2011.

  787. salve, vorrei sapere se è possibile intestare una assicurazione ad un titolare che non sia il proprietario del mezzo. se si quale articolo di legge decreta questo argomento, ho 31anni, dovrei intestare l’assicurazione a mio padre perchè è lui che usa la macchina

    • Per Emanuele

      La domanda non è chiara. Non si capisce se lei parla di intestazione del veicolo come proprietà oppure come assicurazione. Nel primo e nel secondo caso l’ intestatario può essere chiunque abbia compiuto 18 anni, con possibilità di contrarre una polizza o acquistare un veicolo anche per conto di altre persone.
      Se non chiaro, riformuli la domanda in modo specifico

  788. salve, l’altro giorno mentre ero in moto con mio marito a causa di una distrazione sono caduta all’indietro fratturandomi il coccige. vorrei avere un informazione, la moto su cui eravamo risulta intestata a mio nome e anche l’assicurazione. Visto che mi trovavo come passeggera posso essere pagata dall’ assicurazione? premetto che non ho mai guidato la moto e che non ho nemmeno il patentino, il fatto che risulti a mio nome è stato solo per il finanziamento che è stato fatto con la mia busta paga. grazie

    • Per Giusy

      Da come descrive l’ evento non credo possa chiedere danni all’ assicurazione, non configurandosi una responsabilità del conducente, in quanto lei ammette di essersi distratta.
      La richiesta del danno può essere fatta comprovando un effettiva responsabilità del conducente che lei deve dimostrare all’ assicuratore.

  789. Ho già inviato questa domanda ma forse ho sbagliato l’invio e pertanto la ripeto. Gent.mo Sig. Renzo in merito alla sostituzione di un veicolo con altro gia’ assicurato e di proprietà della stessa persona con il provvedimento 2590 Lei ha detto che è possibile sostituire un veicolo rottamato/venduto con altro già in proprietà e con già storia assicurativa cosa che non permetteva il regolamento n. 4 che parlava solo di sostituzione con veicolo di nuova proprietà ma prima (periodo interessato 2004) ovvero con la circolare Isvap 420 del 2000 che parlava solo di veicolo di proprietà, ribadito anche dalla circolare 555 del 2005 che parlava di veicolo non necessariamente nuovo non era come stabilito dal provvedimento 2590 ovvero per la sostituzione bastava solo che il mezzo fosse di proprietà del medesimo proprietario e anche se già assicurato si poteva effettuare la sostituzione? Ho letto le varie circolari dal 2000 in poi ma sinceramente non è affatto chiaro. Grazie se mi vorrà rispondere.

    • Per Antonio.

      In tema di classi di merito la norma è chiara e dispone che possa essere in caso di sostituzione con veicolo nuovo o con voltura al PRA. Tutto questo prima dell’ avvento del decreto Bersani che in aggiunta ha disposto la possibilità di utilizzare la classe di merito anche per i veicoli venduti, demoliti o in attesa di vendita. Inoltre l’ attestazione che prima aveva validità di anni 1 è stata elevata ad anni 5.
      Poi non è chiaro nel suo post cosa voglia intendere citando le varie circolari ISVAP.
      Sempre a sua disposizione la ringrazio e spero di averla ancora nostro gradito ospite

  790. Salve e complimenti per la professionalità dei consulenti.
    Ho un quesito: Sono in classe 1 dal 2004 e cambiando compagnia mi sono reso conto di aver perso (sicuramente per mia colpa) la continuità assicurativa.
    E’ successo che ho annullato la mia polizza perché ho venduto la vecchia auto (quindi non l’ho sospesa, mi hanno proprio rimborsato) e non avevo ancora maturato la piena annualità.
    Dopo qualche mese, acquistando un’auto nuova, ho stipulato lo polizza e mi hanno rimesso in classe 1 ma non mi ero reso conto fino a quando ho voluto cambiare compagnia che mi avevano applicato la “Bersani” e avevo quindi interrotto la continuità assicurativa che ora si è trasformata in 200 euro in piu annui.
    Mi confermate se la prassi seguita è corretta e se vi è una possibilità per riprendermi a pieno diritto il mio attestato di rischio con i 5 anni consecutivi senza alcuna “Bersani”?
    Grazie mille

    • Per Alviano
      Probabilmente ha fatto un po di confusione nel suo post, perchè non è chiaro se l’ effetto della Bersani l’ ha fatta risparmiare mantenendo la classe di merito o viceversa. In un passaggio del post dice di essere stato assegnato alla classe 1 dopo aver venduto un veicolo di cui è stato rimborsato, se cosi fosse la prassi seguita è corretta. Ma non capiamo perchè dell’ aumento di premio, che ci dovrebbe precisare meglio.

  791. Cercherò di essere più chiaro. Se nel 2004 vi erano due polizze per due differenti autovetture sempre stesso proprietario, in caso di demolizione di un mezzo si poteva sostituire la polizza di quello demolito all’altra autovettura già assicurata (per esempio se vi erano due classi di una più favorevole dell’altra)? Ho citato le varie circolari lette in quanto nel 2000 con la 402 si parlava di sostituzione con altro veicolo (non parlava di nuovo), poi nel 2005 la circolare 555 parlava che il veicolo poteva essere non necessariamente nuovo, successivamente tali circolari sono state annullate dal regolamento n. 4 del 2006 che parlava di sostituzione con mezzo demolito/venduto nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà, regolamento modificato dal provvedimento 2590 del 2008 che parla che il contraente può chiedere che il contratto possa essere reso valido per altro veicolo di sua proprietà (ovvero non parla di nuova proprietà così come non ne parlava dal 2000 con la circolare 402 fino al provvedimento 4 del 2006). Non so se sono stato chiaro, comunque La ringrazio per la disponibilità e per l’esperienza che mette al nostro servizio.

    • Per Antonio

      Non è molto chiaro l’ aspetto che lei vuole sottoporre alla nostra consulenza.
      Una cosa. Le sostituzioni dei veicoli devono essere fatte tra veicoli che non sono già assicurati, salvo che siano stati posti in attesa di vendita o sospesi e riattivati su una polizza disdettata. Il passaggio delle classi di merito favorevoli può essere fatta solo esclusivamente dopo aver operato in quel senso.
      Questo prima della legge Bersani. Resta il fatto che un veicolo dichiarato alienato e poi successivamente volerlo riassicurare comporta il rispetto delle regole poc’ anzi citate.

  792. salve…. volevo sapere se una compagnia assicurativa può rilasciarmi un attestato di rischio del 2008 anche se la richiesta è stata fatta nel periodo di osservazione del 2009…mi spiego: il 22 dic 09 scade la polizza, il 29 ott 09 faccio richiesta del duplicato dell’attestato de 2008 per uso bersani…mi viene spiegato che la richiesta è stata fatta nel periodo di osservazione del 2009 periò mi possono rilasciare solo quello…hanno ragione? s si in base a quale noermativa? grazie mille e sto sito è fantastico!

    • Per Greta

      Il decreto Bersani stabilisce che l’ attestazione di rischio di una polizza rc auto sia inviata al domicilio del cliente prima della scadenza contrattuale per consentirgli di valutare se cambiare la propria compagnia o altro.
      E’ possibile altresi richiedere un duplicato dello stesso facendone richiesta all’ intermediario che detiene il contratto.
      Nel caso sottoposto non si comprende perchè lei abbia bisogno di un attestato del 2008 trattandosi dell’ anno 2009 in corso. Ritiene che l’ attestazione non sia corretta ?
      Ne parli con l’ intemediario che gestisce la sua polizza, se cosi fosse con la sua consulenza riuscirà a cancellare eventuali errori commessi.
      In altri casi non è comprensibile la sua richiesta.
      Oppure la precisi meglio
      Grazie

  793. Torno di nuovo a scrivervi perchè sicuramente non riesco a farmi capire.
    Le faccio un esempio pratico: se nel 2004 avevo due mezzi (Ford assicurata in classe prima e Panda assicurata in classe 3 stessa compagnia), rottamando la Ford e annullando il contratto della Panda alla scadenza annuale, potevo passare la Panda alla polizza della Ford?
    Le ho elencato le varie circolari perchè tutte prima del regolamento n.4 del 2006 parlano in merito alla sostituzione di veicolo con coincidenza di proprietario e non dicono se doveva essere nuovo e senza storia assicurativa.
    Spero di essermi spiegato e Vi ringrazio per la pazienza.

    • Per Antonio

      Come già detto nella risposta precedente, la possibilità di passare il contratto della Ford sulla Panda era possibile a condizione che si sospendesse il contratto della prima e si riprendesse sulla seconda. Condizione valida per effettuare questa operazione che entrambi i veicoli fossero della medesima proprietà. Alcune compagnie però allora riservavano questa possibilità anche a persone che erano componenti familiari, ma nn era la prassi. Per quanto riguarda la stipula di contratti assicurativi occorreva attenersi alle regole in vigore in quel momento che prevedevano il mantenimento delle classe di merito tramite sostituzione assicurativa del contratto, oppure per voltura o prima immatricolazione al PRA e conseguente assicurazione di un mezzo, anche con cointestazione del mezzo, oppure ancora come descritto in premessa.
      Spero di averle chiarito il suo dubbio.

  794. salve, mi spiego meglio:
    il 29 ott 09 apro una polizza rca, la mia compagnia mi richiede l’attestato del 2008 di mia madre che l’ha smarrito. Me la aprono lo stesso con la 3 classe. Mia madre richiede un duplicato alla sua compagnia che le rilascia solo quello del 2009 spiegandole che al momento della sua richiesta era già il periodo di osservazione del 2009 e possono rilasciare solo quello. Ora io dalle norme che ho appreso so che l’errore è stato fatto dalla mia compagnia perchè non si può aprire una polizza senza documenti ma oltre a ciò la compagnia di mia madre può non rilasciarle l’attestato del 2008? e la mia compagnia dopo averle presentato la risposta della compagnia di mia madre non può accettare quello del 2009?al momento mi ritrovo senza assicurazione perchè declassificata alla 18 classe e con piu di 2000€ di polizza da pagare…(l’auto l’ho pagata 3000€)….spero essere stata più chiara
    Grazie mille

    • Per Greta.

      Le compagnie di assicurazione come disposto dalle norme in vigore sono tenute al rilascio dell’ attestazione di rischio, con invio al domicilio del cliente, dal 2007. L’ attestazione come stabilito deve riferirsi all’ ultimo periodo assicurativo, ovvero al periodo assicurativo precedente al rilascio della stessa. Il periodo di osservazione inizia due mesi prima della scadenza annuale del contratto e termina due mesi prima. Credo che ciò che si è verificato, come spesso accade è frutto di negligenze da entrambe le parti. Alcuni intermediari che non controllano i documenti per accertarsi di quanto viene dichiarato, clienti che non li presentano incompleti e a volte insufficienti. Non capisco il fatto del rilascio attestazione del 2008 su 2009 se lei ha in corso la polizza con la stessa compagnia.
      Ripeto se vi è stato un errore evidente della compagnia dopo che lei ha presentato tutti i documenti regolari, senza alcuna mancanza da parte sua, le consiglio di inviare un reclamo alla direzione della stessa e per conoscenza all’ ISVAP per ristabilire la situazione che lei ha citato.
      Ci tenga aggiornati

  795. Ciao,
    è possibile cointestare l’auto ed intestare invece la polizza ad uno solo dei comproprietari che aquisirebbe così la classe più favorevole tra i due ?
    Se poi alla prima scadenza annuale la proprietà esclusiva del veicolo viene trasferita solo all’intestatario della polizza, quest’ultimo conserverebbe definitivamente la classe acquisita precedentemente ?

    Grazie.

    • Per Raf

      La cointestazione della proprietà del veicolo è possibile, mentre nella stipula della Rca la classe di merito viene riferita all’ intestatario al PRA che in questo caso risulta essere più di una persona. Se successivamente il veicolo oggetto dell’ assicurazione viene trasferito ad uno dei comproprietari la classe di merito viene assegnata a chi è stato scelto per la nuova intestazione del veicolo. Spesso questa pratica viene usata per mantenere una classe di merito precedentemente appartenuta ad una persona con esperienza assicurativa “virtuosa” con l’ intento di trasmetterla ad una persona più giovane.
      Attenzione in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto auto con cointestata una persona giovane, la compagnia applicherà un premio maggiore riferendo il rischio a quest’ ultima.

  796. salve, forse non mi sono ancora spiegata, io ho una compagnia e mia madre un’altra…se ho capito bene il frutto di negligenze da entrambe le parti sono: la mia compagnia doveva farmi una polizza con l’attestato di rischio del 2009 e non con quello del 2008 essendo nel periodo di osservazione 2009 (e comunque in possesso di tutti ii documenti); e la compagnia di mia madre dovrebbe comunque rilasciarle quello del 2008 se lo richiede…Esatto?
    Comunque ho già presentato reclamo all’Isvap alla compagnia di mia madre (su consiglio della mia compagnia)..ho sbagliato parte?
    la ringrazio e mi scusi se sono un po testona…

    • Per Greta
      Per affermare che quanto lei riporta corrisponde all’ esatta applicazione delle norme, bisognerebbe valutare l’ attestazione di rischio e il contratto rca in corso.
      Se quanto accaduto non corrisponde a ciò e avanzato il reclamo all’ Isvap, l’ organo di vigilanza ritenesse che non sia in linea con quanto effettuato dalla compagnia di sua madre, sicuramente sua madre avrà il diritto a “correggere” la propria classe di merito.
      Ci tenga informati

  797. Salve,
    dunque mi sembra di vare capito che se il veicolo è cointestato allora anche la polizza RCA dovrà essere cointestata in accordo con quanto risulta al PRA, cioè intestatari al PRA ed intestatari della polizza devono sempre coincidere.

    Ma nel caso successivamente il veicolo oggetto dell’ assicurazione viene trasferito ad uno solo dei comproprietari, la classe di merito che la compagnia ha applicato considerando l’attestato di rischio più favorevole del comproprietario uscente con eventuali maggiorazioni del premio, verrebbe comunque assegnata all’altro comproprietario scelto per l’ intestazione esclusiva del veicolo o invece quest’ultimo dovrebbe stipulare ex novo la polizza partendo dall’ultima classe ?

    Grazie.

    • Per Raf

      Come già riferito la classe di merito segue sempre l’ intestatario del veicolo al PRA, mentre la polizza può essere intestata anche ad una persona estranea a questo.
      Quindi l’ attestazione di rischio riporterà la classe di merito riferita al veicolo di proprietà o in comproprietà. Va da sè quindi che dell’ utilizzo della stessa potrà avvalersene solo uno dei due comproprietari, per l’ altro saranno applicate di volta in volta le norme in corso per la stipula di un nuovo contratto (es. Legge Bersani o altro)

  798. Salve,
    chiedo scusa se rischio di diventare ripetitivo,
    nel mio caso la compagnia applicherebbe al veicolo in comproprietà la classe di merito più favorevole di mio fratello con una lieve maggiorazione del premio.
    Mia fratello è a sua volta assicurato col proprio attestato di rischio anche su altro veicolo di sua proprietà esclusiva.
    Ora se alla scadenza annuale la proprietà del veicolo cointestato a me e mio fratello venisse trasferita esclusivamente al sottoscritto, conserverei la classe di merito precedentemente applicata o dovrei stipulare una nuova polizza con una nuova classe in base alle norme vigenti ?

    • Per Raf

      Da come esposto il suo post se lei decidesse di utilizzare la classe di merito relativa al veicolo in comproprietà, intestando solo a se il veicolo, sicuramente la classe di merito verrebbe da lei conservata, purchè sia stata cointestata e quindi il suo nominativo risulta essere stato iscritto al PRA e l’ attestazione di rischio si riferisse al quel determinato veicolo.

  799. Salve a tutti e sopratutto un complimenti x qst sito davero bello e completo.
    Spero ke qualcuno possa aiutarmi, ho un problema riguardo la makkina e l assicurazione. Purtroppo circa un anno e mezzo fa e venuto a mancare mio padre, intestatario di auto e polizza assicurativa.Giorno 06/06/2010 è scaduta la polizza zurich e quando sono andata a ritirarla mi hanno detto ke lha zurich sta andando via dal territorio(campania:salerno, Eboli, Battipaglia, Campagna) e non poteva piu rinnovarla, nn mi ha nemmeno avvisata con una disdetta.
    Sono andata un po’ in giro per poter sistemare la situazione…in pratica dovrei fare un passaggio di proprietà intestando la vettura a mia madre ke sarebbe l erede diretta ma il problema ke sorge è la polizza.
    Mi hanno detto ke nn rinnovandola ed essendo anke scaduta è un problema xkè bisgona vedere se qlc altra assicurazione mi accetta facendomi restare nella stessa classe. Sul certificato di riskio c’è un sinistro sia x il 2005 ke x il 2006 pero fino al 2010 nn e stato fatto nessun incidente, la classe e la 2!
    Ora mi kiedo, nel caso nn mi accettano io come dovrei fare?se parto dalla classe piu alta pagherei un botto…e quindi nn potrei proprio guidare?dovrei buttare la mia vettura?spero nn sia cosi altrimenti e una vera tristezza.
    La ringrazio anticipatamente:)

    • Per Maura

      Cara Maura ha pienamente ragione di essere irritata per questa deplorevole situazione. I responsabili del nostro governo che non prendono decisioni in merito alla questione della Rca nel meridione, più volte sollevata dal sindacato nazionale agenti e dalle associazioni dei consumatori, per quanto riguarda l’ obbligo di contrarre una polizza di rca obbligatoria per legge.
      Questo atteggiamento prepotente delle compagnie che si ritirano dal territorio è censurabile e non condivisibile in quanto dovrebbero agire maggiormente sui loro centri liquidazione per contenere i costi e sulle truffe che vengono perpetrate da persone disoneste. Ma come sempre i conti li pagano gli onesti
      Detto questo, le consiglio di segnalare la cosa all’ ISVAP, l’ indirizzo lo trova sul sito http://www.isvap.it,che essendo controllore delle compagnie deve essere informata di questo ennesimo bliz delle compagnia.
      Lei invece, può rivolgersi, presentando l’ attestazione di rischio che è in vostro possesso e pretendere dico pretendere che la classe di merito sia quella che compare sulla stessa. Inoltre faccia presente alla compagnia che le rifiuti la copertura che in Italia esiste l’ obbligo di contrarre la polizza Rca previsto sia dal codice delle assicurazioni che da una sentenza europea, che ha bandito le compagnie italiane per questo strano e indecente comportamento.
      Sia decisa e risoluta. Nel caso minacci di recarsi presso l’ autorità giudiziaria e di denunciare coloro che rifiutano di assicurarla.
      Mi faccia sapere

  800. mio diooo scusate x l’ortografia…orrenda…nn è da me…ma sn nervosa x qst situazione!

  801. La ringrazio molto.
    Purtroppo questa è l’italia…mi dispiace dirlo ma èp cosi’_Appena ho notizie, e spero buone, le faro’ sapere.
    Grazie ancora di vero cuore!

  802. Salve,
    in merito a quanto già sopra discusso,
    la concessionaria mi chiede se mio fratello debba essere 1° o 2° intestatario del veicolo in comproprietà.

    Vi è differenza ai fini della classe di merito ed in caso di successiva voltura ?

    Grazie.

    • Per Raf

      Non vi è alcuna differenza, tenga conto di quanto detto in precedenza per il futuro uso della classe di merito, ovvero che in caso di intestazione di un veicolo solo uno dei due comproprietari potrà usare la classe di merito risultante da attestazione, inoltre in caso di stipula del contratto assicurativo l’ assicurazione considererà la classe di merito più favorevole ma il premio, in caso di persona giovane al di sotto dei 27 anni, applicherà una tariffa maggiorata

  803. La ringrazio,
    se ho ben capito per quanto detto in precedenza , la CU segue la proprietà del veicolo come risulta al PRA,
    ovvero in caso di voltura solo uno dei due comproprietari potrà usare la classe di merito risultante su quel veicolo, mentre il comproprietario uscente
    potrà comunque su altro veicolo continuare ad essere assicurato con il suo precedente attestato.

    Grazie.

    • Per Raf

      Confermo il tuo riepilogo, ma devo rettificare solo l’ ultima parte quella relativa al comproprietario uscente che non potrà usare l’ attestazione di rischio se già utilizzata dall’ altro. Quindi per questo la classe di merito sarà quella di ingresso nel caso non si faccia valere un’ attestazione diversa da quella di cui si parla

  804. Salve, ho acquistato da circa un anno un’ auto in comproprietà con mio padre (stesso stato di famiglia) e l’ abbiamo assicurata a suo nome con classe di merito 1. Adesso alla scadenza volevo intestare a mio nome l’ assicurazione…è possibile mantenere la stessa classe di merito? cioè diventare io l’ intestatario dell’assiurazione con la 1 classe? grazie e saluti

    • Per Mark
      Se lei ha cointestato l’ auto con suo padre potrà intestarsi su un veicolo nuovo o volturato purchè i vostri nominativi risultino sulla carta di circolazione. Non potrà intestarsi sul veicolo già assicurato, sempre che su questo veicolo non effettui un passaggio di proprietà a suo favore e con l’ attestazione di rischio dove lei risulti già iscritto al Pra.
      Un consiglio un’ operazione antieconomica

  805. salve vorrei un’informazione
    io ho avuto un investimento e la mia ragione e al 100%
    l’auto e da rottamare
    a me spetta il risarcimento del mezzo
    la rottamazione e
    il passaggio di proprietà ” il risarcimento di questo giusto”
    grazie

    • Per Emiliano

      In caso di danno al proprio veicolo che risulta irreparabile e quindi l’ ammontare dei danni è superiore al valore commerciale del veicolo la compagnia provvede a liquidare il secondo importo, aggiunto della quota dovuta sia per la rottamazione che per l’ eventuale iscrizione al Pra di un nuovo veicolo e se manca un tempo abbastanza lungo alla scadenza del bollo, anche la parte pagata per questo.

  806. Ciao. Espongo subito il mio problema.
    Sono stata investita in bici il 4 giugno da un auto. Come da referto del pronto soccorso, non ho riportato fratture e dopo ancora 11 giorni dall’incidente stavo bene a parte i dolorini delle sbucciature (braccio e ginocchio). Abbiamo firmato (io e il maldestro automobilista) alla sua assicurazione la contestazione amichevole e giorno 15 mi sono recata all’assicurazione per conteggiare il danno alle cose. Avevo anche un certificato medico iniziale di 7 giorni e mi hanno conteggiato anche quelli. Quindi mi hanno fatto firmare quello che per me era un risarcimento di danno alle sole cose, appunto, perché mancava il certificato di avvenuta guarigione, che viene comunque richiesto (i famosi postumi).
    Una settimana più tardi mi hanno scritto perché la documentazione non era completa. Dopo 3 giorni dalla firma ho cominciato ad accusare disturbi al braccio e si sospetta abbia una lesione della cuffia (sto facendo degli accertamenti).
    Io, però, ho firmato l’atto di quietanza che, ad una più attenta lettura, non mi permette di avanzare ulteriori pretese risarcitorie.
    Chiedo quindi se l’assicurazione abbia seguito una procedura corretta nei miei confronti. Non dovevo firmare solo dopo aver avuto il certificato di avvenuta guarigione? E se non sto bene, come devo comportarmi ? Il mio medico, tra l’altro, si è rifiutato di farmi tale certificato e anzi mi ha dato ancora 10 giorni.
    Ripeto, stavo bene dopo l’incidente e non avrei mai immaginato di accusare i disturbi che invece ho. Evidentemente sono stata poco lungimirante…
    Purtroppo mi sono documentata troppo tardi ed ora sono preoccupata per me e confusa sul da farsi… sempre che abbia una scappatoia.
    Grazie per l’attenzione e per i vostri eventuali consigli.

    • Per Nicoletta

      Occorre prestare sempre la massima diligenza e attenzione in casi come quello da lei esposto, prima di decidere se il risarcimento è congruo essere molto sicuri che quanto verra riconosciuto dalla compagnia possa soddisfare le nostre legittime aspettative. La firma poi di un atto di quietanza con apposta una clausola che impedisce al danneggiato di prentendere altre somme è un azione da fare con cautela e certezza. In assenza di questi requisiti lei aveva tutto il diritto di astenersi dal firmare l’ atto di quietanza e dal ritenere la somma corrisposta un anticipo delle eventuali somme che avrebbe ricevuto a saldo. Ora penso non sia possibile altro da parte sua. Le consiglio di provare a mandare una raccomandata all’ ufficio sinistri della compagnia comunicando che l’ importo liquidato è un mero anticipo delle somme che lei andrà a calcolare in rettifica e che la compagnia dovrà corrispondere a saldo.
      Tutto questo sempre che ne valga la pena. La prossima volta, speriamo che non ci sia, le consiglio di essere meno frettolosa. Ci tenga informati

  807. Wow, vi meritate il “premio celerità” !!! Complimenti e grazie (non ci credevo, ma ci speravo !!!!).
    Devo aggiungere che stamattina ho ricevuto una raccomandata dall’ INAIL: è il questionario per gli incidenti stradali (non ho scritto che il giorno dell’incidente stavo andando a lavorare) con un bel foglio di diffida:
    la S. V. è pertanto diffidata dallo stipulare accordi per il risarcimento del danno senza l’intervento di questo istituto, con espresso richiamo alle sanzioni previste dall’art. 23 della legge 24/12/1969 ecc……
    Se l’avessi ricevuta prima non avrei fatto la cretinata di quella firma.
    Invece io ho stipulato un accordo con l’assicurazione pregiudicando i diritti di rivalsa dell’INAIL… anche quelli !
    Si complica tutto ?
    Cose da pazzi… Maledetta l’ignoranza !
    Proverò a seguire il vostro consiglio…
    Grazie ancora. Vi aggiornerò….
    Nicoletta

  808. leonardo branca

    desidero avere notizie circa un mezzo incidentato,sequestrato e subito dopo dissequestrato,senza produrre le prove del mezzo. faccio presente che trattasi di incidente mortale.in pratica e’ stata tolta una prova decisiva ai fini della responsabilita’ sul mezzo.

    leonardo branca.

  809. D'auria Aniello

    titolare di ass.ne auto U.G.F. il figlio, proprietario dell’auto il papà malato con legge104 e non patentato,conducente dell’auto e assistente al genitore malato il figlio. alla morte del genitore la proprietà ,per legge. è intestata ai 4 figli sposati (di cui il titolare della polizza) .Una proprietà intestata ai beneficiari eredi diretti e non un passaggio di proprietà voluto per una vendita.In questo caso l’assicurazione deve rimanere inalterata mantenendo la stessa classe di merito? (N.B. il titolare della polizza -figlio – è assicurato con codesta compagnia da più di 10 anni, precedentemente era ass.to e proprietario con l’auto precedente. Classe di merito I )

    • Per Amelio

      L’ unica persona erede,legittimata a conservare la classe di merito del defunto, titolare della classe di merito è il coniuge convivente. Quindi nessun altro può venire in possesso della predetta classe.
      In caso di morte inoltre si consiglia sempre di intestare il veicolo del deceduto ad altra persona in vita, e questo avviene attraverso un passaggio di proprietà, per evitare sanzioni o ovvie responsabilità in caso di guida di un veicolo appartenente ad una persona non più in vita.
      Una possibilità esiste per mantenere la classe di merito ed è quella di cointestare il coniuge con una persona convivente nello stesso nucleo familiare per godere dei benefici della legge Bersani.
      In tutti gli altri casi non è possibile mantenere la classe di merito, se non per sostituzione con altro veicolo, o per recupero della classe di merito di un veicolo demolito o in attesa di vendita o sospeso.

  810. Salve ho una domanda spero che mi potete aiutare, alcuni giorni fa esattamente il 16 giugno ho imprestato lauto a un mio amico, percoreva una strada che poi diventava a piu corsie lui mette la freccia rimanendo comunque sulla sua corsi un auto dda dietro in sorpasso gli colpisce lo specchietto, si sono scambiati i dati e lui è tornato a casa, ho guardato la macchina ed era tutto a posto, ieri mi arriva la lettera dalla assicurazione perchè laltro conducente ha dichiarato il sinistro, quante possibilità ci sono che non mi diano torto e quindi il lievitare del premio sono in 1 e mi dispiacerebbe andare in terza, ringrazio per la risposta.

    • Per Luca

      Per effetto dell ‘indennizzo diretto la sua controparte chiede i danni alla sua assicurazione che provvederà a pagarlo. Se lei intende contestare l’ accaduto per non vedersi attribuire la completa responsabilità deve urgentemente compilare una constatazione amichevole che riepilogo l’ accaduto secondo il conducente del suo veicolo e faccia una richiesta danni alla controparte per bloccare gli effetti dell’ indennizzo diretto. Per quanto riguarda la classe di merito, può anche darsi che la sua polizza contenga una clausola di bonus protetto ovvero che la compagnia non aumenti la stessa per il primo incidente.
      Contrariamente, lei avrà il diritto prima della scadenza annuale del contratto di rifondere l’ importo del danno pagato se ritiene che il costo del danno sia inferiore alla costo dell’ aumento della polizza. Di questo sarà avvisato dalla CONSAP che avvenuto il pagamento del sinistro, le invierà comunicazione al suo domicilio per consentirle di esercitare questo diritto

  811. In merito a quanto già esposto, avrei bisogno di un ultimo chiarimento.
    Essendo una maestra (a quanto pare assolutamente ignorante in materia di assicurazioni), sono coperta da una assicurazione, “CHARTIS EUROPE S.A.”.
    Dato che mi ha scritto l’INAIL, mi chiedo se le due non siano collegate e/o se eventualmente posso farmi rimborsare le spese mediche che sto sostenendo dalla CHARTIS dato che la Milano mi ha rimborsato solo le spese dei danni alle cose.
    Inoltre, essendo precaria, dal primo di luglio sarò disoccupata e questo mi complica ulteriormente le cose. Non so se ci azzecca con l’argomento, ma lo evidenzio comunque.
    Grazie mille, siete bravissimi.
    Nicoletta

    • Per Nicoletta

      Se la polizza assicurativa che lei menziona è un contratto di rimborso spese mediche per infortunio o malattia, lei hai il diritto di chiedere rimborso delle eventuali spese sostenute, nei modi e nei termini previsti dal contratto stesso

  812. buon giorno venerdi sera sono stato coinvolto in un incidente con lievi danni. io ho un fanalino rotto lui qualche graffio sul paraurti.la dinamica è stata questa: mi sono inserito in un posteggio a spina mentre allo stesso tempo l altro veicolo stava in retromarcia per entrare nello stesso posteggio,tuttavia la mia automobile era immobile al momento dell urto infatti è lui che nella manovra ha urtato il mio fanalino,vorrei sapere di chi è la colpa?
    cmq abbiamo deciso di nn chiamare le guardie,nn abbiamo fatto nemmeno il cid ci siamo scambiati le generalita e ci siamo detti di dividere le spese da un carrozziere.
    essendo il danno recato al mio veicolo molto piu lieve del suo nn so se a me conviene,quindi vorrei chiedervi cosa succede se io decido di nn farni piu sentire e non pagarlo,lui nn ha testimoni anzi in macchina mia c erano 2 persone che testimonierebbero a mio favore.

    grazie

    • Per David

      Al tuo post ho risposto sotto alla prima richiesta pervenuta.
      In questa sede preferiamo non certificare posizioni di responsabilità a carico dei conducenti . Possiamo solo esprimere un orientamento basato sulla descrizione di uno dei coinvolti. Va da se che per quanto da lei descritto è chiaro chi sia il responsabile, sempre che lei provi che il veicolo fosse fermo l momento del sinistro. Essendo lei è i suoi amici a bordo risulta difficile detta prova, non trattandosi di auto in parcheggio chiusa a chiave e con nessuno a bordo.

      • e dunque se decidessi di non dimezzare il rimborso dei danni quali potrebbero essere le conseguenze?

      • Per David

        Non capisco la domanda, se lei non fa intervenire la compagnia di assicurazione nella gestione del danno, come logico si deve assumere le responsabilità personali nel non pagare qualcuno per un danno arrecato. Sempre che sia provato che la responsabilità anche al 50% sia anche sua.

  813. salve

    la mia assicurazione è scaduta il gg 7/08/2010

    il subagente e l’agenzia assicurativa sono chiusi per ferie.

    sapreste indicarmi come rinnovarla?
    grazie

    • Gentile amico,

      non ci sono alternative al pagamento che poteva effettuare prima della scadenza, se la sua agenzia o subagenzia fossero ancora aperte. Unica soluzione è che scaduti i 15 giorni di proroga dell’ assicurazione e tempo utile per il pagamento della stessa, siccome scade poi in domenica il consiglio è che dalle ore 24 di quel giorno lei lasci fermo il suo veicolo e si rechi il giorno dopo, sempre che i suoi intermediari siano operativi, ad effettuare il pagamento e farsi dare garanzia immediata di copertura RCA.
      Altra soluzione potrebbe essere quella di recarsi presso un’ altra agenzia della stessa compagnia, operativa, che effettua incassi per conto delle agenzie consorelle. Se fosse provi a fare un tentativo telefonando a quest’ ultime

  814. ho una macchina ferma dal 2007… vorrei recuperare l’attestato di rischi…è possibile??? un ‘altra domanda: facendo qualche preventivo online la vecchia targa non la considerano perchè??? grazie…

    • Per Amedeo

      Se la macchina ferma dal 2007 era provvista di attestazione di rischio lei può chiedere il duplicato alla compagnia di assicurazione presso cui era assicurata. L’ attestazione di rischio dal 2007 con l’ avvento della legge Bersani ha validità di anni 5. Per quanto riguarda la vecchia targa sembra strano che non venga considerata la vecchia targa perchè ancora circolanti e non escluse da nessuna legge. Probabilmente bisogna scegliere fra qualche menu o flag dei vari siti.

  815. Una mia conoscente ha perso il marito (piccolo imprenditore) un paio di anni fa. Dopo di ciò ha scoperto che lui aveva lasciato un mare di debiti. Il fisco e le varie amministrazioni hanno, di fatto, impedito la piena proprietà di casa, capannone annesso e auto, a lui intestati. Per l’auto, in fermo amministrativo da un anno circa e quindi fuori dalla circolazione, l’assicurazione ha preteso il rinnovo del premio. E’ una procedura corretta ? Si può prescindere il contratto, o sospenderlo ?

    Ringrazio anticipatamente

    • Per Mino

      Per evitare di pagare il premio assicurativo, potreste consegnare il documento di fermo amministrativo per attestare la mancata circolazione dello stesso. Diversamente è possibile sospendere la polizza ma dietro pagamento della rata o rate insolute, premio che si recupererà nel momento di riattivazione della polizza per l’ eventuale periodo residuo.
      L’ assicurazione potrebbe richiedere il pagamento del premio se non si attesta che il veicolo non circola. Non credo però che agisca per pretenderlo

  816. Ciao,
    ho 21anni e vorrei acquistare un auto, non ho un’ assicurazione precedente, vorrei sapere se posso applicare il decreto Bersani e quindi usufruire della classe di merito di mia madre con me convivente;
    inoltre vorrei sapere se x usufruire del decreto sia l’auto che l’assicurazione possono essere intestate a me.
    grazie mille in anticipo

  817. Per Clelia

    Sicuramente sia l’ auto che l’ assicurazione possono essere intestate a suo nome e utilizzare la classe di merito di sua madre che è convivente. L’ assicurazione le chiederà a prova di questo lo stato di famiglia.
    Per quanto riguarda l’ intestazione attenzione che la classe di merito segue l’ intestatario al PRA e non il contraente della polizza. Da ricordare

  818. Salve. Scadenza rca ottobre 2010 (1 sinistro dalla 5 vado alla classe cu 7). A luglio 2010 il veicolo è stato rubato, di conseguenza l’ass.ne viene chiusa. Dopo qualche giorno mi arriva l’attestato di rischio in classe 7 e mi chiedo: nell’acquistare un nuovo veicolo, visto che il contratto è stato chiuso prima della scadenza, non dovrei (anche con altra compagnia) prendere la classe 5 dell’ultimo attestato valido (anno completo) dato che il contratto è stato annullato prima della scadenza annuale e quindi non posso prendere un classe 7 non ancora “maturata” dato che questa decorre da ottobre 2010?
    (la mia agenzia non mi rilascia duplicato in classe 5 dicendo che il mo attestato valido è la classe 7…). grazie

    • Per Matteo

      L’ attestazione si riferisce al periodo di osservazione che inizia 60 giorni prima della scadenza, quindi se l’ incidente con responsabilità superiore al 51% si è verificato prima di agosto presumiamo non vedendo attestazione il sinistro fa scattare il malus e di conseguenza la classe di merito viene aggravata di due classi. Il furto del veicolo non incide sulla classe di merito, in passato non tutte le compagnie in caso di furto erano disposte a mantenere la classe di merito del veicolo rubato. Ora con le nuove norme le compagnie devono garantire la classe di merito del veicolo rubato per un nuovo veicolo. Purtroppo nel suo caso l’ incidente accaduto ha gravato l’ attestazione e di conseguenza non è possibile ottenere un’ attestazione con classe di merito diversa.

      • Quindi: scadenza annuale 30 ottobre dalla 5 vado in 7. Se stipulo contratto con legge 40/2007 il 15 settembre (meno di 60gg alla scadenza) prendo la classe 7? Se la cosa è così allora quando si applica la 40/2007 nel caso sopraesposto (ipotizzando pero’ 0 sinistri) avrei diritto alla classe 4 anzichè la 5 dell’attestazione in corso di validità?

      • La legge 40/2007 viene applicata solo ed esclusivamente al momento in cui si assicurano veicoli nuovi e volturati al PRA appartenenti a persone fisiche. Non si applica per polizze in corso di contratto.

  819. Ho un quesito da porre riguardo la classe universale.
    ho assicurate due auto a mio nome ma le auto sono di proprietà rispettivamente di mia madre e di mio padre (non conviventi).
    Le due auto hanno due CU differenti (penso dipenda dalla diversa proprietà).
    Adesso vorrei permutare una delle due auto ma intestare la nuova auto a me.
    Secondo voi ci sono possibilità per mantenere la CU dell’auto in permuta ?
    Potrei cointestare la macchina anche a me per poi erditare la CU oppure potrei variare la mia residenza per un breve periodo ?
    Grazie.

    • Per Luca

      Per semplificare diciamo che la classe di merito segue l’intestatario al PRA dell’auto. Il mantenimento della classe di merito è possibile in caso di sostituzione di un veicolo con altro dove ci siano i medesimi intestatari o cointestatari oppure ancora quando l’ intestatario di una nuova polizza sia un familiare convivente stabile nel nucleo e comprovante dallo stato di famiglia (legge Bersani). Queste sono le possibilità offerte per mantenere o acquisire una classe di merito.
      Per ulteriori chiarimenti non esitare a scriverci

      • Grazie per la risposta celere.
        Quindi, se volessi ottenere la CU dell’auto intestata a mio padre (non convivente) di cui pago l’assicurazione, dovrei effettuare un passaggio di proprietà (cointestandola a me e a mio padre) per poi poter utilizzare l’attestato di rischio per nuove assicurazioni su auto di mia proprietà.
        E’ giusto oppure dovrei effettuare un doppio passaggio di proprietà intestandola definitivamente a me ?

        Grazie.

      • Per Luca 74

        Come le dicevo nella risposta precedente per avere diritto alla classe di merito di un veicolo deve essere intestatario o cointestario del veicolo in questione. Qualora il libretto di un veicolo non riporti il nome in oggetto non potrà utilizzare la relativa classe di merito, se non dopo aver effettuato un passaggio di proprietà. In quel caso è possibile utilizzare la classe di merito di uno dei soggetti anche se non convivente. Va da se che in futuro in caso di acquisto di un ulteriore veicolo, l’attestazione potrà essere utilizzata esclusivamente da uno dei due cointestatari,

  820. Se i genitori sono separati,il figlio puo’ usufruire della legge Bersani con la classe di merito della mamma anche se non abita con lei? Grazie

    • La legge Bersani stabilisce che per godere della classe di merito di un familiare debba esistere la convivenza che viene certificata dallo stato di famiglia, se cosi non è la norma non può essere utilizzata.

  821. Salve ieri ho avuto un piccolo incidente e desideravo avere dei chiarimenti.
    procedevo per una strada urbana molto affollata e un ragazzo con la macchina parcheggiata scende dall’auto colpendo con il suo sportello il mio specchietto. la sua auto ha solo un piccolo graffio proprio sul margine estremo dello sportello, io un buco nello specchietto. cosa prevede il codice stradale?chi ha ragione?grazie in anticipo per eventuali risposte.

    • Per Simo

      Se il conducente del veicolo parcheggiato non si è avveduto che lei sopraggiungeva, la responsabilità è da attribuire in toto allo stesso perchè il codice della strada stabilisce che in occasione di sosta o di fermata il conducente deve fare in modo di non intralciare la circolazione e di non arrecare pericoli potenziali o problemi agli altri conducenti.
      Per questo motivo ritengo che il conducente di controparte, se come da lei posto il problema, debba ritenersi responsabile dell’accaduto e provvedere al risarcimento del danno provocato

  822. Salve, scrivo per avere delle informazioni sul passaggio dello stato di rischio. Accade che nel mese di febbraio acquisto un’autovettura e, non ricordando il tempo intercorso rispetto all’ultima polizza stipulata, mi riconoscono la classe 14. A seguito di contatto con la vecchia compagnia assicurativa, scopro che dal certificato dello stato di rischio ero in 7 e, dunque, dovrei ora passare in 6. Il problema è che la precedente polizza era stata stipulata per l’acquisto di un veicolo in leasing (la classe però aveva seguito me perchè davo in permuta la mia vettura) che poi non ho potuto riscattare perchè mi è stato pignorato (peraltro sono ancora in causa dal 2007!). Quindi nello storico del Pra non risulto come proprietario! La compagnia assicurativa mi dice che lo stato di rischio segue la proprietà del veicolo e non il conducente e questo in base al decreto Bersani. Allora chiamo l’Isvap dove mi dicono che posso mantenere la classe di rischio acquisita anche senza il riscatto deil veicolo in leasing e tanto è espressamente stabilito dall’art. 8 comma 7 del Regolamento Isvap n. 4 del 2006. A questo punto mi domando: legge Bersani e Regolamento Isvap hanno lo stesso campo di applicazione? La seconda ha abrogato il primo? Ho diritto a mantenere la classe di rischio e se sì quali documenti devo presentare alla compagnia assicurativa (che tra l’altro è la Direct Line). Non è sufficiente lo storico del Pra (nel quale naturalmente non risulto) e il contratto di leasing? Spero di essere stata chiara. Grazie per la vostra collaborazione!

    • Per Azzurra

      Lei parla di attestazione di rischio del veicolo. Questo documento non segue l’intestario della polizza bensi il soggetto iscritto al PRA. Nel caso del leasing il proprietario del veicolo è la medesima società, per diventare proprietari del veicolo occorre riscattarlo, pagando la relativa quota di riscatto, e poi ricevuto il benestare del leasing provvedere a proprie spese all’intestazione al PRA del proprio nominativo o della propria azienda. In quest’ultimo caso sarebbe possibile utilizzare la classe di merito avendola acquisita con il passaggio al PRA. L’informazione dell’ISVAP relativamente all’attestazione di rischio non è corretta, in quanto da sempre questa ha seguito l’intestatario al PRA e come può essere soggetto diverso se al PRA risulta essere ancora il leasing ?. La legge Bersani invece è di altro tenore e consente all’interno di un nucleo familiare di utilizzare la classe di merito più favorevole di un convivente stabile nel nucleo familiare, certificato dallo stato di famiglia del comune.

  823. Buonasera,
    ho un quesito da porle.
    Nel 1999 ho contratto una polizza assicurativa decennale d’ infortunio del conducente su
    autovettura di mia proprietà e polizza RC a mio nome.
    Ho cambiato l’autovettura due volte in questi dieci anni e ho sempre sottoscritto un’appendice di variazione della polizza infortuni del conducente al fine d’inserire la nuova autovettura e cancellare quella venduta.
    Alla scadenza dei dieci anni, nel dicembre 2009, mi è capitato di ritardare il pagamento del premio infortunio del conducente di circa due mesi, essendomi dimenticato della cosa e non avendo ricevuto alcun sollecito dall’agente.
    Nel frattempo vendevo la mia auto sulla quale insisteva la polizza infortuni.
    L’11 febbraio mi recavo in agenzia per variare la polizza RC dalla mia vecchia auto alla nuova, che nel frattempo aveva acquistata mio padre a suo nome.
    La nuova auto e la nuova polizza RC furono intestate a mio padre ( che non figura nel mio nucleo familiare, risiedendo in città diverse).
    Contestualmente l’agente mi ricordava che era rimasta in sospeso la rata della polizza infortuni relativa alla vecchia auto e mi invitava a pagarla.
    Nel saldare il dovuto l’agente mi proponeva di sottoscrivere un’appendice di variazione del veicolo sul quale insisteva la polizza infortuni, inserendo la targa del veicolo di proprietà di mio padre, ma lasciando me come intestatario della polizza, senza nulla dirmi sul fatto che la stessa era scaduta e sulle nuove disposizioni in materia di recesso.
    Ho sottoscritto l’appendice senza riflettere molto sulla cosa.
    A distanza di un anno e più la compagnia ritorna a chiedermi il pagamento della rata.
    Mi domando se la Polizza infortuni così concepita sia valida, essendo intestata al sottoscritto, ma su veicolo di proprietà altrui ( mio padre) e se non si possa ravvisare un inganno nel comportamento dell’agente, il quale non mi ha avvisato della scadenza della polizza decennale e della possibilità di disdetta che io potevo esercitare.
    La ringrazio molto della consulenza che potrà darmi, scusandomi se non sono stato abbastanza chiaro.
    Pasquale.

    • Per Pasquale

      L’assicurazione infortuni a differenza della polizza Rc non segue il proprietario del veicolo come da lei indicato, ma osserva chi è il Contraente della polizza che è colui il quale stipula il contratto e deve rispettare le norme in esso contenute.
      La sottoscrizione di una nuova polizza o di un’appendice di variazione richiedono sempre da parte di chi le sottoscrive cura e attenzione. Prima di firmare occorre essere sempre consapevoli di quanto si sta sottoscrivendo, senza demandare ad alcuno la propria responsablità.
      Ora non so se l’agente ha agito con scaltrezza o inganno come lei dice, se ha negato la nuova durata del contratto non ha agito correttamente e potrebbe contattarlo per rivedere la durata del contratto. Se cosi non fosse l’unica cosa che può chiedere all’agente è la risoluzione del contratto anticipata che la sottoporrà ad una penale.
      Io le consiglio comunque di tenere la polizza in quanto il conducente di un veicolo non è assicurato e pertanto una copertura assicurativa è necessaria.
      Sono a sua disposizione se vorrà altri chiarimenti

  824. ciao a tutto lo staff….complimenti per il sito,
    il mio quesito si riferisce al decreto Bersani, per poter usufruire della stessa classe del coniuge basta l’attestato di rischio e lo stato di famigliia??
    Ma se il domicilio è diverso dalla residenza??
    E se i coniugi sono in fase di separazione??
    allora si può parlare anche di violazione della privacy??
    Grazie .. S.

    • Per Sissi

      Per l’utilizzo di un’attestazione di rischio di un proprio familiare la Legge Bersani è chiara e non pone dubbi al riguardo, in quanto devono coincidere come titolare dell’attestazione un familiare CONVIVENTE e questa convivenza venga provata da un certificato di stato famiglia rilasciato dal comune dove si risiede. Altre ipotesi non sono ritenute valide e quindi non possono essere utilizzate per l’applicabilità della norma, cosi come quelle legali riferite ad eventuali separazioni. Non si può infine parlare di violazione della privacy in quanto è lei che deve provare i fatti con i documenti sopraesposti, pena la non applicabilità della legge.

  825. ….si ok d’accordo, ma se lo stato di famiglia è a posto, ma c’è in atto una separazione…non è possibile usufruire del decreto bersani??
    in qualità di coniuge nn ancora divorziato nn ho più alcun diritto??

  826. salve ma per poter usufruire di un attestato di rischio del marito, serve un consenso scritto o comunque firmato?… mi riferisco naturalmente al decreto bersani.

    grazie

    • PER LAURA

      L’attestazione viene emessa a favore del proprietario del veicolo intestatario al PRA e non al contraente della polizza, Se deve utilizzare l’attestazione per la stipula di un nuovo contratto ricadente sotto il decreto Bersani non servono atti scritti ma solo la presentazione dell’attestazione riferita al familiare convivente, come previsto dalla stessa legge, alla propria assicurazione che chiede oltre a questa il certificato di stato famiglia che comprova la convivenza e in alcuni casi la copia del documento di circolazione riferito all’auto oggetto dell’attestazione per la verifica della congruenza di quest’ultima

  827. Salve,
    io pago di assicurazione poco più di 300 euro ogni sei mesi; oggi ho fatto un lievissimo incidente.
    All’uscita di una stazione di benzina, essondomi accorto di sporgere troppo sulla strada, in retromarcia il mio paraurti posteriore si è “poggiato” sul paraurti anteriore lato sinistro della vettura che mi seguiva. La signora portatomi da un carrozziere mi chiete il denaro quanto basta per cambiare tutto il suo paraurti (già danneggiato da altri incidenti). Avendo risposto negativamente decido di fare il cid, dichiarando correttamente di essere andato io in retromarcia. Di quanto mi potrà aumentare l’assicurazione ? grazie arrivederci.

    • L’aumento dell’assicurazione rca è differenziata a secondo della classe di merito a cui si appartiene. Può verificare questo sulle condizioni di assicurazione rilasciate nel momento della sottoscrizione del contratto, ove sono evidenziati dei coefficiente e l’avanzamento di classe di merito determina lo scostamento in percentuale del costo dell’assicurazione.
      Può comunque evitare l’aumento, se le conviene, qualora dopo la comunicazione di Consap che è deputata a gestire il recupero delle somme in caso di sinistro il costo del danno pagato sia inferiore all’aumento del costo della polizza assicurativa

  828. salve io sto comprando una vettura da un mio amico ma lui deve partire domani notte e tornera tra 15 giorni e nn abbiamo fatto il trapasso!io posso passare la mia assicurazione su il suo veicolo senza aver fatto il trapasso e quando torna con calma fare il trapasso?

    • Per Mattia

      Non credo possa effettuare la sottoscrizione di un contratto assicurativo, senza avere volturato (intestato) il veicolo a suo nome in quanto l’assicuratore determina la classe di merito bonus malus in funzione della provenienza del veicolo, ovvero nuova immatricolazione, voltura o altro.
      Io le consiglierei di attendere il ritorno dell’amico ed effettuare le regolari operazioni di trasferimento di proprietà del veicolo e conseguente sua assicurazione

  829. salve a tutti,

    avevo in dotazione un auto sostitutiva da una concessionaria,sono stata tamponata da un furgone cassonato prima sul lato posteriore sinistro e subito dopo ha continuato per tutta la fiancata sinistra.dopo avermi tamponato il suddetto furgone ha continuato la sua corsa senza prestare soccorso incurante dei danni provocati.
    ho effettuato un preventivo presso il concessionario che mi aveva dato l’auto (sostitutiva).
    il totale è stato di 5.000 euro di danni.
    sembrandomi la cifra eccessiva in confronto al danno arrecato,ho chiesto se era possibile effettuare un preventivo presso un altro carrozziere e mi è stato negato a priori.
    visto che il danno sarà in ogni caso risarcito di tasca mia anche senza colpe le sembra giusto che non possa riparare l’auto da un qualunque carroziere-meccanico?

    grazie anticipatamente per la risposta. saluti gina

    • Per Gina

      Credo che per il danno arrecato al veicolo di proprietà della concessionaria si possa fare ricorso al fondo vittime della strada che è delegato a gestire questo particolare tipo di danno. Non capisco dal suo post se il veicolo autore del sinistro si sia fermato o meno. E’ importante conoscere almeno qualche elemento identificativo dello stesso. tipo di veicolo e targa.
      Per quanto concerne la carrozzeria credo sia un diritto del proprietario ottenere il veicolo nelle condizioni in cui era all’atto della consegna, nulla toglie che possiate concordare l’intervento presso un carrozziere di fiducia di entrambi verificandone anche dei preventivi

  830. Salve,
    possiedo 2 attestati di rischio rilasciati <12mesi a seguito della vendita di due vetture private. Sono socio di maggioranza ed amministratore di una snc la quale necessità di una vettura he sarà utilizzata da me.
    Vorrei sapere se è possibile in qualche modo che la società possa utilizzare il bonus malus (classe4 e 6) maturato sulle vetture private ad esempio:

    – intestando la vettura alla società ma figurando come contraente io personalmente
    – o intestando la vettura a me come privato ma inserendo come contraente la società
    – altri suggerimenti?
    – od acquistando la vettura come privato con ass. privata e poi conferendo la vettura alla società come capitale socio

    e nel caso poi la vettura che acquistiamo dovrà essere unso privato, promiscuo od anche autocarro?

    Grazie per l' aiuto

    • PER LUCA

      Per prima cosa la legge Bersani è applicabile esclusivamente ad autovetture intestate a privati e non a persone giuridiche e con partita IVA. Secondo luogo qualora intenda utilizzare le classi di merito da lei menzionate e se appartenenti ad una società di persone, deve sentire la sua compagnia con quale modalità intende assumere il nuovo rischio. Tenga presente che buona parte delle compagnia consente l’utilizzo della classe di merito tra soci e società di una società di persone fisiche.

  831. Salve
    espongo il mio problema:
    qualche giorno fa ho passato l’assicurazione dalla mia vecchia automobile su un’altra.
    Però a causa di un imprevisto devo riassicurare la mia vecchia automobile.
    E’ possibile? se si come si deve fare?
    Le premetto che non ho ancora fatto il passaggio di proprietà.
    La ringrazio in anticipo!

    • PER ACCARINO

      Credo sia possibile, unico problema può essere l’assegnazione della classe di merito. Mancando documenti che attestano lo stato del veicolo: prima immatricolazione, voltura al PRA ecc, dovrebbe avere un atto di vendita non andato a buon fine per assegnarlo alla 14.
      Poi non ho capito se intende assicurare questo in luogo dell’altro, oppure tenere entrambi

  832. Salve,innanzitutto complimenti per il servizio che date,espongo il mio problema,ho lasciato la mia auto regolarmente parcheggiata davanti a casa mia,abito in una via senza uscita,al momento di ripartire,dopo alcune ore,mi accorgo che la stessa è stata danneggiata sullo sportello anteriore sinistro.
    Dopo alcune “indagini” riconosco,a mio parere, l’auto che mi ha cagionato il sinistro,con la proprietaria di suddetta auto controlliamo il suo mezzo e le faccio notare che ancora sono presenti scaglie di vernica della mia auto sulla sua le faccio anche notare la compatibilità dei graffi/ammaccature presenti sulle auto con un metro,a questo punto lei si giustifica che precedentemente(circa un anno fà) aveva urtato un cancello,che lei aveva fatto spostare la sua auto da una terza persona e che in ogni caso io non avevo testimoni del sinistro rimarcando il fatto che lei all’occorrenza avrebbe trovato dei testimoni a suo favore.
    Come posso procedere per tutelarmi?
    Ho qualche possibilità di vedermi riconosciuto il danno?
    Grazie dell’ attenzione concessami,un saluto cordiale.
    Gianmario.

  833. ciao,spero di trovare la risposta vista la disponibilita’ e l’ esperienza.

    Ho un auto cointestata con mia madre con assicurazione intestata a me ora scaduta.Siccome ci sono tanti problemi nella provincia di Crotone per gli incidenti fasulli ,mi hanno chiesto troppi euro facendo preventivi a mio nome.domanda: posso intestare l’assicurazione a suo nome senza fare il passaggio di proprieta’, visto che è gia’ comproprietaria del veicolo?

    • PER SALVATORE

      La classe di merito di una polizza risultante dall’attestazione di rischio si riferisce all’intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), ovvero la persona o altra figura che risulta sul libretto di circolazione.

      Nel caso di cointestazione possono risultare più nominativi, mentre la contraenza della polizza può essere fatta a nome di una terza figura.

      Nel caso specifico è possibile intestare l’assicurazione a sua madre solo nel caso in cui sia l’unica proprietaria del veicolo dopo un trasferimento di proprietà, diversamente l’assicurazione utilizza l’attestazione di rischio attuale. Quindi non è possibile intestare l’assicurazione a nome di sua mamma senza fare questo passaggio

  834. Salve io e mia moglie siamo in procinto di cambiare auto, e
    mio suocero essendo non vedente usufruisce della legge 104,mia moglie se ne occupa pur non abitando nello stesso domicilio.ma abbiamo saputo che l’auto deve essere intestata a mio suocero e quindi a livello assicurativo dovremmo ripartire dalla 14° fascia mentre adesso siamo alla prima ,esiste una soluzione? grazie

  835. Buonasera ho un quesito da porre.
    Ho un’autovettura in comproprietà con mia madre dal 2006. Lei risulta primo proprietario, io secondo proprietario. Fino al 2007 sull’attestato del rischio il contraente e l’intestatario al PRA/proprietario risultava mia madre. Dal 2008 fino ad oggi invece, su tutti gli attestati di rischio, risulto io sia come contraente che come intestatario al PRA/proprietario, assumendo la classe di merito 1 di mia madre, e nel frattempo ho cambiato anche 2 diverse compagnie. In sostanza nel 2008 beneficiai del decreto Bersani. Adesso devo cambiare compagnia, in quanto quella attuale ha smesso di esercitare dallo scorso Luglio. Ho chiesto un preventivo ad una nota compagnia di assicurazioni, la quale mi ha risposto che l’attestato di rischio rilasciato dall’attuale compagnia deve essere corretto alla voce proprietario e riportare non solo il mio nome, ma anche quello di mia madre, perchè altrimenti perdo la classe di merito. Vi chiedo se tale assunzione è a dir poco assurda.
    Vi ringrazio per la disponibilità e Vi faccio i miei complimenti per il sito. Cordiali saluti. Marco

    • PER MARCO

      L’attestazione di rischio si riferisce all’intestario al PRA non capisco perchè la compagnia le chieda la cointestazione di sua madre, se intestatario al PRA risulta essere lei. Non è chiara la motivazione, oppure si fa confusione con libretto e attestato di rischio.
      Comunque la norma dice che l’attestazione deve essere rilasciata all’intestatario al PRA, quindi o sul libretto lei non è indicato oppure viceversa sua madre. La cosa non è chiara

  836. Sul libretto siamo correttamente indicati sia mia madre che io in comproprietà, così come sul PRA, come le scrivevo nella precedente mail. Il fatto è che secondo tale compagnia tutti i miei precedenti attestati di rischio risultano non corretti in quanto alla voce intestatario al PRA/proprietario compare solo un nome (il mio), quando (a loro parere) devono comparire sia il mio nome che quello di mia madre, così come sulla carta di circolazione. Pertanto con la nuova sottoscrizione della polizza dovrei ripartire dalla 14 classe di merito perchè mia madre, che è comproprietaria del veicolo, sull’attestato del rischio non compare anch’essa. Ma l’attestato del rischio non è un documento ufficiale? Controllato o regolamentato dall’ISVAP? Può mai essere sbagliato? Tuttavia non è riportato solo su di un attestato ma su 4 attestati di rischio elaborati negli anni da 2 diverse compagnie assicurative. Se quello che sostiene tale compagnia è vero, per non perdere la classe di merito, dovrei far vendere da mia madre a me la sua quota parte, ma la cosa mi costa circa 400 euro. Grazie ancora per la cortese consulenza. Marco.

    • DA Marco

      Quindi se è come dice lei non capisco la motivazione di questo atteggiamento da parte degli addetti ai lavori. Insista nel richiedere l’assicurazione intestata e con la classe di merito dell’attestazione a suo nome. Altrimenti si rivolga ad altra compagnia e verifichi attentamente la motivazione che le viene fornita in dissenso. In questo caso sporga reclamo all’ISVAP. Sul sito dello stesso trova la modalità di effettuarlo.
      Mi faccia sapere

  837. Si può fare un’ assicurazione che valga 3 mesi su un 50ino?

    • PER GIANMARIO

      Non credo sia possibile per un ciclomotore sottoscrivere una polizza di rateazione unica pari a 3 mesi. La maggior parte delle compagnie stipula il contratto per un periodo non inferiore all’anno per quanto riguarda questo tipo di veicolo. Provi a verificare se trova qualcuno che lo assicura ad un periodo inferiore. Tentar non nuoce

  838. Buonasera,
    convivo con mia madre la quale ha una polizza in corso in classe cu 1,
    adesso ho comprato una macchina e voglio usufruire della classe di mia madre. Ho consegnato all’agenzia (non quella di mia madre) la fotocopia dell’ultimo attestato oltre agli altri documenti contrassegno e certificato in corso.. ma l’agenzia mi insiste che vuole il duplicato originale dell’attestatoe non la fotocopia… è una richiesta lecita?
    Grazie

    • PER FABIOLA

      La legge Bersani prevede per esercitare questa facoltà che lei menziona, ovvero di utilizzare la classe di merito di una persona convivente, la consegna dell’attestazione originale o in sua mancanza il duplicato della stessa che, senza nessun problema e a semplice richiesta la compagnia che è titolare della stessa rilascia all’assicurato o persona da lui autorizzata con delega scritta

  839. buongiorno, mi chiamo Eugenio e sono assicurato con la Compagnia CONTE-ADMIRAL 1^ classe da oltre 7 anni.L’anno scorso il mio premio RCA è stato di 531 euro.Ora alla scadenza mi hanno chiesto per il rinnovo 1621 euro. Tutto ciò senza che io abbia fatto incidenti o cambiato residenza, sono da sempre residente a Napoli.
    Vorrei sapere se posso fare un reclamo affinchè la compagnia assicuratrice non applichi un aumento del 150%.
    Spero che qualcuno mi dia una mano.

    • PER MASSIMILIANO

      Un reclamo lo può sempre fare all’ ISVAP che è l’istituto di sorveglianza delle assicurazioni e trova l’indirizzo sul proprio sito. Le preciso che sulla materia però esiste una sorta di cartello delle compagnia che si stanno ritirando dal sud per ragioni di frodi e cause varie. A favore degli onesti debbo dire che le compagnia in quei luoghi in questi anni non hanno fatto nulla, anzi il contrario, per arginare questo fenomeno limitandosi esclusivamente a far impennare i prezzi. Le consiglio di segnalare la cosa anche alle associazioni di consumatori, quali ALTROCONSUMO o CITTADINANZA ATTIVA e nel frattempo ricercare il prezzo migliore. Le segnalo che sul sito dell’ISVAP a questo link http://www.tuopreventivatore.it/prevrca/prvportal/index.php può richiedere i preventivi delle compagnie operanti e verificare il migliore

  840. Buongiorno a tutti,

    Mi chiamo Marco e sono un neopatentato (fino al 10 marzo). Ho acquistato un automobile a luglio ed ho stipulato un’assicurazione, che mi ha fatto partire da 14a classe. Pago semestralmente due rate piuttosto alte(mi è costata meno la macchina che l’assicurazione).
    Non avendo potuto usufrire del decreto bersani, la situazione purtroppo è rimasta la stessa
    Volevo chiedere, dopo che sarà scaduto il limite del neopatentato, l’assicurazione dovrebbe diminuire?

    Grazie delle risposte,
    Cordiali Saluti

    • PER MARCO

      Il suo caso non è unico se legge in questo blog altri lamentano la sua situazione. Purtroppo se non ha usufruito della Bersani il costo della sua polizza salvo aggravi di MALUS si potrebbe ridurre dopo circa 8-10 anni per effetto della riduzione della classe di merito per l’uscita dalla fascia di età ritenuta dalle compagnie RISCHIOSA che va dai 18 anni sino a circa 25- 27 anni a seconda delle compagnie. Nel frattempo se non cambia nulla l’unica soluzione è verificare tra le diverse compagnie o anche su internet il migliore rapporto qualità prezzo

  841. Salve, mi sono imbatto nel Suo blog cercando una risposta alla mia situazione in merito alla liquidazione di un sinitro RCA.
    Sperando in una sua cortese risposta le espongo il quesito.

    Ho subito un sinistro sulla mia auto a seguito del quale il danno è risultato parcchio maggiore del valore di mercato dell’auto.
    (indicativamente valore mercato auto 6000 euro – danno da preventivo di riparazione 10.000).
    Premetto che la colpa è dell’auto che mi ha urtato, come rilevato dalla polizia locale, acquisendo anche la testimonianza di una terza persona che ha assisito alla dinamoca dell’incidente.
    Tuttavia, poichè sono stato ferito e non ho potuto fare la constatazione amichevole, devono trascorre dai 90 ai 120 giorni per il rilascio del verbale d’incidente.
    In attesa del verbale, il carrozziere ha inviato al perito assicurativo un preventivo dove appunto il costo di riparazione risulta essere maggiore del danno (antieconomicità della riparazione del danno).
    L’assicurazione mi ha detto che – subordinatamente alla ricezione del verbale e da questo alla constatazione della totale colpa altrui – mi liquiderà quindi il valore di mercato dell’auto.
    Io nel frattempo, cioè prima di questi 90 giorni, ho intenzione di vendere l’auto incidentata per acquistarne una nuova, poichè l’auto mi è stata valutata comunque di un certo valore (1200 euro).
    La mia domanda è la seguente:
    Se realizzo 1200 euro da questa vendita, l’assicurazione mi ha detto che questo importo (1200 euro) mi verrà detratto dall’importo del da liquidare (dai 6000), liquidandomi quindi 4800 euro, nel momento in cui consegno copia dell’atto di vendita all’assicurazione (lo consegnerei per avere anche il rimborso dell’immatricolazione dell’auto nuova).

    E’ corretta questa prassi?

    Spero in una sua risposta e la ringrazio anticipatamente.
    Saluti,
    Daniele

    • PER DANIELE

      Le confermo che la prassi seguita dalla compagnia di assicurazione è rispondente alla realtà. Il nostro ordinamento non prevede, giustamente, che anche se subito un sinistro si possa ottenere vantaggio in caso di risarcimento, quindi le confermo che l’importo che viene sottratto dopo la consegna dei documenti di vendita del veicolo. Per quanto riguarda eventuali spese di immatricolazione di un nuovo veicolo, di norma vengono in parte risarcite solo esclusivamente se il veicolo viene demolito.

      • La ringrazio della risposta.
        Una cosa non mi è chiara, sempre nel caso che ho prospettato.
        A seguito della perizia, mi hanno liquidato un valore inferiore al valore dell’auto:
        – danno 10.000
        – valore di mercato dell’auto di 6.000
        – valore presubile del relitto di 800 euro

        – Danno risarcito : 6000-800 = 5200.

        Queste 800 euro restano a mio carico?
        Cioè, nelle 2 ipotesi alternative:
        – che non riesca a vendere l’auto sinistrata e la demolisca
        – o che riesca a venderla ma ad un importo inferiore al valore periziato (800)

        subisco una perdita economica.
        Vorrei capire se posso chiederne il rimborso.

  842. Buongiorno, ho un contratto assicurativo auto che scade fra poco più di 2 mesi, di un veicolo che non viene più usato. So che non è possibile richiedere il rimborso del contratto se il mezzo non viene venduto o demolito. Ma sarebbe possibile utilizzare il periodo assicurativo rimanente su un altro mezzo della stessa categoria ma già assicurato?

    • PER CLAUDIO

      L’utilizzo del periodo restante è possibile solo nel caso lei abbia provveduto a sospendere il contratto assicurativo. In assenza di questo il contratto non è in vigore e il premio pagato rimane sino alla scadenza valido per quel veicolo. Può passare l’assicurazione su altro veicolo solo se lo stesso è nuovo o volturato, non già quindi assicurato se non giunto a scadenza e disdettata la polizza.

  843. ciao, sono stato citato in giudizio dal giudice di pace perchè tempo fa ho fatto un sinistro e avevo torto,compilata la costatazione amichevole, sembra un lavoro di assicurazioni, invece dopo 6 mesi mi è arrivata una lettera che mi cita in giudizio perche la mia assicurazione rifiutava la raccomandata della controparte. Ora a gennaio devo presentarmi davanti al giudice? oppure devo sentire l’assicuratore e chiedere delucidazioni sull’avvenuto? oppure come mi devo muovere? grazie mille in anticipo

    • PER ANDREA

      Io le consiglierei, poichè lei paga un premio per un assicurazione che in caso di torto la deve assistere, di rivolgersi alla sua compagnia portando la citazione del giudice di pace per affidare il caso ad un loro legale se il sinistro rientra nella fattispecie prevista dalla RCA. Se viceversa riguarda norme del codice della strada se la deve vedere con un legale di sua fiducia.
      Mi faccia sapere.

  844. Salve,
    complimenti per il sito e per la capillare gestione!
    Vi pongo il mio problema.
    Parliamo di una moto 600cc e relativo contratto di assicurazione intestati entrambi a mio padre.
    Io mi sono sposato a luglio MA non ho ancora cambiato residenza perchè vorrei prima acquisire la classe di merito che c’è su quella moto usufruendo del decreto Bersani.
    1) Sono ancora in tempo non avendo ancora cambiato la residenza (nonostante mi sia sposato sa 3 mesi)?
    2) In caso affrermativo, è vero che per acquisire quella classe di merito devo acquistare un’altra moto sulla quale attivare un contratto assicurativo a mio nome?
    3) Va bene anche un ciclomotore 50cc oppure moto e ciclomotori appartengono a categorie diverse?
    4) Se cointestassi l’assicurazione (ed eventualmente la proprietà) della moto con mio padre e SUCCESSIVAMENTE rimanessi l’unico proprietario e l’unico intestatario dell’assicurazione, potrei acquisirne la classe di merito INDIPENDENTEMENTE dal decreto Bersani?

    Grazie in anticipo,
    buon lavoro

    Paolo

    • PER PAOLO

      La legge Bersani dispone che l’appartenente ad un nucleo familiare, dimostrato con certificato di stato famiglia rilasciato dal proprio comune di residenza, possa utilizzare l’attestazione più favorevole di un proprio familiare per assicurare un veicolo di prima immatricolazione o con voltura al Pra.
      La norma è valida per auto con auto,motocicli con motocicli,ciclomotori con ciclomotori di proprietà di persone fisiche sono esclusi quindi i soggetti con Partita IVA.
      L’operazione che lei vorrebbe fare credo non sia fattibile perchè se vuole trasferire una classe di merito di un ciclomotore ad un motociclo, la cosa non potrà avvenire per le considerazioni sopra riportate.

      • Non avevo visto il tasto di replica e quindi le ripeto il messaggio che ho messo in coda…

        Salve,
        grazie per la precedente risposta.
        Documentandomi su intenet ho appreso che è possibile operare nel modo seguente:
        1)Intestarmi la proprietà dell’unico motociclo presente nella mia famiglia
        2)Presentare alla compagnia assicuratrice l’attestato di rischio maturato su quella moto (di proprietà non più di mio padre perchè è stato fatto il passaggio di proprietà a mio nome)
        3) acquisire la classe di merito indicata sull’attestato di rischio.

        La mia compagnia assicuratrice si è rifiutata di accettare questa procedura rispondendomi che è necessario che l’attestato di rischio del quale si vuole acquisire la classe di merito, deve corrispondere ad un motociclo ancora intestasto a mio padre, IMPONENDOMI quindi di acquistare un ulteriore motociclo sul quale usufruire della legge Bersani e successivamente vendere quello intestato a mio padre.

        Cosa ne pensa lei?

        Grazie

        Paolo

  845. Salve, mio padre è proprietario di un’auto e contraente per la rca. l’auto tuttavia è utilizzata esclusivamente dal sottoscritto. adesso vorrei acquistare un’auto nuova. dato che mio padre ha maturato una classe di merito 1, vorrei sapere se fosse possibile mantenere detta classe laddove l’auto venisse intestata a me e l’assicurazione ancora a mio padre. preciso che non rientro nello stato di famiglia di mio padre.
    Grazie per la disponibilità.
    Cordialmente.
    Raffaele

  846. Salve,
    grazie per la precedente risposta.
    Documentandomi su intenet ho appreso che è possibile operare nel modo seguente:
    1)Intestarmi la proprietà dell’unico motociclo presente nella mia famiglia
    2)Presentare alla compagnia assicuratrice l’attestato di rischio maturato su quella moto (di proprietà non più di mio padre perchè è stato fatto il passaggio di proprietà a mio nome)
    3) acquisire la classe di merito indicata sull’attestato di rischio.

    La mia compagnia assicuratrice si è rifiutata di accettare questa procedura rispondendomi che è necessario che l’attestato di rischio del quale si vuole acquisire la classe di merito, deve corrispondere ad un motociclo ancora intestasto a mio padre, IMPONENDOMI quindi di acquistare un ulteriore motociclo sul quale usufruire della legge Bersani e successivamente vendere quello intestato a mio padre.

    Cosa ne pensa lei?

    Grazie

    Paolo

  847. ciao… io ho comprato una macchina cointestandola con mia sorella, e il contratto di assicurazione e’ intestato a lei perche’ ha una classe di merito piu’ bassa… ora mi chiedo se c’e’ la possibilita’ di rimanere nella stessa classe di merito qualora lei rinunci al diritto di proprieta’, o vendendo la macchina e aquistandone una intestata solo a me …. in pratica pur nn facendo parte del suo nucleo familiare c’e’ la possibilita’ di aquisire la sua classe di merito? grazie.

  848. ciao mi chiamo luca …all’inizio del mese ho avuto un sinistro con un’altra macchina che mi è venuta addosso sul lato del guidatore , in un incrocio dove io avevo diritto alla precedenza..Io sono stato sottoposto all’alcol test e sono risultato positivo al primo livello cioè da 08 a 1.5..Volevo domandarvi cortesemente, in questo caso cosa può succedere a con l’assicurazione visto che voglio denunciare il sinistro?

  849. Buongiorno ,sabato sera ho tamponato una macchina ,non avevo nulla ,ieri sera inizia il mal di collo oggi sono bloccato quanto tempo massimo deve passare per chiedere risarcimento alla mia assicurazione visto che pago quella del conducente ???
    grazie!!!

  850. Salve, mi chiamo Armando. Ho il domicilio fiscale in comune della provincia di Verona, dove lavoro da qualche mese, ma la residenza in Calabria. Posso assicurare la mia auto utilizzando il domicilio fiscale e non la residenza?

  851. michela dolcini

    Buongiorno sono Michela e vorrei avere una precisazione in merito ad una disdetta assicurativa.
    La scadenza era 20.10.11, non avendo ricevuto alcuna comunicazione ne scritta ne verbale di quanto dovuto all’assicurazione per la nuova scadenza, chiamo a ridosso della scadenza e mi comunicano che l’infortunio al conducente è aumentato di circa il 45% cioè da 70 a 100 euro, telefonicamente disdico e mando un fax dimenticandomi di specificare sia rc auto che infortunio al conducente. Dopo circa 15 giorni mi chiama l’impiegata dell’assicurazione minacciandomi che se non pagavo l’infortunio al conducente (perchè non disdetta 30 giorno prima della scadenza) mi avrebbe mandato un ingiunzione. Possibile che loro possano fare un aumento del 45% senza avvisare? Ora cosa faccio? Ho proposto di pagare la stessa cifra dell’anno scorso e di disdire per l’anno prossimo ma mi hanno risposto che ormai non posso più. Attendo vostro gentile riscontro.

  852. MATTEO FACCHINI

    buongiornoi pongo il mio quesitohoatto la disdetta alla mia assicurazionee la macchina per causa inutilizzo lo messa nel garageio non vorrei fare per l.assicurazione quali rischi corroSPERO MI RISPONDERETE PRESTO

  853. ciao mi chiamo george e presto stipulerò un assicurazione, il mio dubbio stà nel fatto che non so se oltre a me la mia auto possa essere guidata da mia sorella neopatentata potreste indicarmi la prassi che dovrò affrontare?

  854. sono la sign campailla concetta.volevo un informazioe,vorrei sapere dove andare x riscuottere iil bonus parto del 2004.io nel marzo del 2004 e nata mia figlia ma io non o mai ricevuto niente x il parto.non som il perche’ e giusto voglio una spiegazione,ed e un mio diritto riceverla come e stata dAtta a tutti.e di mia figlia questo bonu,x favore come posso fare e dove devo andare.vi ringrazio dell’attenzione.cordiali saluti campailla concetta.questo e il mio mail

  855. Buonasera,arrivo subito al dunque,ma l’attestato di rischio non dovrebbe riguardare il proprietario del veicolo ??Chiedo questo perchè ,avevo con mio marito un”’assicurazione con beneficio legge bersani, tempo fa xòmio marito ha avuto un incidente con colpa con la sua auto(che è stata rottamata)e l’assicurazione è rimasta sulla mia auto,fino a che anche per la mia auto è arrivata la disdetta e mi è arrivato un attestato di rischio con i dati di mio marito il suo malus cioè il sinistro ma non con la sua targa della sua vecchia auto ma con la mia di targa della mia auto con cui io NON HO MAI AVUTO INCIDENTI….adesso se vado per riassicurare la mia auto mi presentano cifre esorbitanti perchè risulta il sinistro dell’auto di mio marito MA IO NON HO MAI FATTO INCIDENTI con la mia auto è possibile??o l’attestato di rischio è errato???grazie per una vostra risposta ARRIVEDERCI!!

  856. salve mi kiamo sandra vi kiedo un informazione ! ho preso una punto usata del 1998 a mio figlio appena patentato intestata a lui posso fare l” assicurazione intestata a me ke ho la 1 classe?

  857. ciao potete verificare se un veicolo è assicurato??? perchè penso che mi hanno truffato risp grazie !

  858. salve, ho sentito da un amico che la legge sul cambio della targa dello scooter è stata abbolitaè stata abbolita oppure no?

  859. Salve,ho aderito alla legge bersani passando all’assicurazione di mio padre usufruendo cosi’all classe prima.La mia domanda e’la seguente:se cambio assicurazione posso mantenere la stessa classe?rimango in attesa di una risposta,e ringrazio in anticipo.

  860. BARBERINI MAURIZIO

    ho l auto cointestata con mia figlia per levarla che devo fare il nuovo passaggio di proprietà grazie

  861. nel 2008 ho fatto un passaggio di proprieta’ dell’auto di mia mamma a me. La mia compagnia mi ha applicato il decreto Bersani applicandomi la classe 01 ma CU 14 quindi io sono vincolato a rimanere assicurato con loro per almeno 14 anni. e’ giusto?

  862. buon giorno, volevo proporre un mio quesito, nel caso in cui dovessi sottoscrivere un assicurazione a fondo pensionistico, per far mantenere a me ed alla mia famiglia lo stesso tenore di vita che abbiamo adesso, e fra un tot. di anni dovessi morire mia moglie si ritroverebbe ad avere la mia pensione di reversibilita e per quanto riguarda la mia assicurazione integrativa si va ad aggiungere a quella di reversibilita o no?
    Spero di essere stato chiaro nella mia descrizione e vi ringrazio della vostra attenzione.

  863. melania amoruso

    come faccio a sapere se sono intestastaria di una polizza assikurativa sulla vita??

  864. Buonasera,
    ecco il quesito. restare per molti anni in classe di merito 1 ( oltre 10 , 15 …) si ha diritto ha tariffe piu’ vantaggiose?
    se si, come fare per ottenerle?
    grazie della vostra attenzione.

  865. Posso verificare se la mia macchina e’ assicurata. Perche’ quando ho rinovato il contratto mi e’ arrivata solo la fotocoppia.

  866. ho avuto un incidente con ragione piena ma sono senza assicurazione come mi devo comportare verro risarcito?

  867. ho avuto un incidente con ragione piena ma sono senza assicurazione come mi devo comportare verro risarcito?il mio scoooter è da rottamare l’auto solo uno specchietto

  868. Salve ,avrei bisogno di alcune informazioni…..sono residente a parabiago(MI) ma domiciliato a roma,dove lavoro.Dove dovrei assicurare l’auto:a Parabiago o a Roma?
    Grazie

  869. Ero un assicurato Generali nel 2008 mi fecero l’attestato fino ad agosto 2008 perchè non pagai i restanti 6 mesi ,perchè la macchina un po datata ebbe un guasto meccanico.Il 1 dicembre 2008 riassicurai la stessa con la Cattolica pagai fino al 1 giugno 2009 poi la macchina ebbe un ulteriore guasto alla meccanica quindi rimase ferma,non comunicai il fermo alla mia assicurazione.Oggi ha distanza di 3 anni la macchina e ancora ferma è ho deciso di rottamarla ,quindi l’assicuratore nuovo non mi vuole assicurare perchè mi chiede l’attestato di rischio fino al 2009.Trattasi di prima classe che di questi tempi è quanto dire.Come mi devo comportare con l’agente che mi chiede dell’attestato di rischio quando la Cattolica non ne vuole sapere?Spero di essermi espresso nel migliore dei modi e le Porgo i miei piu Cordiali Saluti.Un automobilista piu che onesto Marino Giocoli

  870. salve vorrei sapere delle informazioni per quanto riguarda la legge bersani,se ad oggi e ancora attiva sulla rca ,perchè mi hanno detto che non e più in vigore. Vi spiego sinteticamente la mia problematica,io ho 2 auto intestate con la 1 classe ,ora devo comprare l’auto,come devo fare per assicurare la mia nuova auto con la 1 classe ? perchè mi hanno detto che per una nuova immatricolazione io parto dalla 14 classe, e veramente così oppure cè un modo per essere assicurato con la 1 classe,grazie aspetto una vostra sollecita risposta.

  871. Salve vorrei sapere un informazione sul mio caso.
    Ho acquistato un auto nuova, dovrei esserne in possesso la fine di gennaio 2012 dato che sono dipendente fiat ho come diritto 6 mesi gratuiti RCA + furto e incendio, in più posso estendere la polizza fino a 3 anni ad un prezzo davvero vantaggioso.
    Attualmente sono in possesso di un autovettura che dovrei vendere avente polizza con scadenza giugno 2012, premesso ciò, come faccio a conservare la mia classe di merito sapendo sin da ora che per almeno 3 anni non rinnoverò il contratto con l’ attuale assicurazione?

    Posso bloccarla e richiedere l’ attestato di rischio?

    Devo attendere la naturale scadenza del contratto (giugno 2012) pur avendo l’ attuale macchina in circolazione intestata ad un altro proprietario in caso di vendita?

    O altro?

    Le porgo i miei più cordiali saluti augurandole Buon Natale e Felice Inizio Anno.

    • Gentile Signor Ciro

      mi scusi ma sul blog avevo pubblicato che non avevo risposto ad alcuni post per assenza forzata dal blog,

      Per quanto concerne la tua domanda le possibilità sono due; può pagare l’assicurazione del veicolo e sospenderlo successivamente restituendo certificato e contrassegno alla compagnia di assicurazione. La sospensione ha durata annuale e la può riattivare anche solo un giorno per far si che non scade e poi rinnovare la sospensione per un ulteriore anno e cosi fino allo scadere del terzo anno.

      Altra soluzione potrebbe essere per mantenere la classe di merito, vendere o demolire l’auto. Dal momento in cui ha proceduto a fare una delle due operazioni l’attestazione di rischio relativa al veicolo ha validità di cinque anni e quindi potrà essere riutilizzata con la medesima entro lo scadere dei cinque anni,

      Per altri chiarimenti sono a disposizione.

  872. Buona sera, scrivo per avere chiarimenti su come comportarmi a seguito incidente stradale in cui sono stata coinvolta il 13/12. Premetto che pur essendo lavoratrice dipendente quel giorno ero in ferie; sono stata tamponata sulla fiancata posteriore dx da un’auto che non ha rispettato lo stop (non mi ha vista!!). L’urto è stato abbastanza violento e mi ha fatto rigirare andando a finire sul marciapiede alla mia dx dove ho sbattuto contro un muretto di cinta di un condominio. Ho avvertito subito dolori allo sterno e alla schiena, al collo e al polso dx. La conducente dell’altra vettura ha subito ammesso la sua responsabilità, tra l’altro abbiamo la stessa assicurazione che ha subito dichiarato che io non avrei pagato nulla avendo ragione al 100%. La macchina ha subito danni per 3500 € e sarà riparata entro metà gennaio, quello che mi preoccupa sono i postumi infatti al pronto soccorso non hanno riscontrato fratture e mi hanno prescritto collare per 8 giorni. Io ho ancora male allo sterno e alla schiena nonchè rigidità cervicale e dopo i primi 8 giorni il medico mi ha prescritto riposo ancora per 10 giorni. Adesso pur avendo ancora dolori devo rientrare al lavoro, l’assicurazione mi ha chiesto un certificato del mio medico curante per chiudere la pratica con postumi o senza postumi. Ovviamente il mio medico l’ha chiusa con postumi da valutare in sede medico legale. Intanto mi sono recata da un ortopedico che mi ha prescritto delle fisioterapie che farò appena possibile, ma comunque dopo la data di “chiusura” della malattia. Potrò avere dei rimborsi delle spese sostenute per curare i postumi? Probabilmente dovrò ancora sottopormi ad altre indagini per verificare i danni subiti ….. Il fatto che io rientri al lavoro mi preclude la possibilità di chiedere ulteriori rimborsi di visite mediche ed accertamenti vari? Quand’è che l’assicurazione ritiene la pratica chiusa? Vi ringrazio in anticipo per l’attenzione, confidando in risposte chiarificatrici invio l’augurio di un felice anno nuovo a tutti.

  873. buonasera,
    avrei un problema da sottoporle:
    qualche anno fa ho stipulato una polizza con un’assicurazione on line, contratto annuale con pagamento semestrale.
    nell’ultimo anno non ho usato l’auto e non ho rinnovato il contratto convinto che fosse in ogni caso concluso.
    ora, volendolo rinnovare, mi comunicano che ero insolvente della seconda rata semestrale (febbraio 2011).
    Mi sono offerto di saldare il debito con gli interessi del caso ma mi hanno risposto che la mia polizza è stata annullata.
    Mi dicono che non è più possibile saldare il debito e che l’unica cosa che posso fare è ripartire dalla classe 18.
    Cosa devo fare?
    molte grazie in anticipo.

  874. Salve,
    vorrei porLe una domanda: ho sospeso una polizza rca,vorrei avere il rimborso dei mesi restanti e quindi annullarla…è possibile ?
    grazie

  875. Salve, vorrei chiedere un’informazione..vorrei sapere:

    – in seguito ad un sinistro che coinvolge due vetture (la mia e un’altra) nel quale la dinamica dell’incidente non è chiara (niente testimoni, segnaletica non chiara) chi stabilisce chi ha la colpa prinicpale?

    – quali sono i parametri di valutazione per decidere chi ha colpa o no (i danni?)

    – è possibile conoscere in anticipo di quanto aumenterebbe il premio se denunciassi il sinistro all’assicurazione (vorrei prima valutare i danni alle due auto per poi decidere):

    – se mi venisse riconosiuta meno del 50% della colpevolezza scalerei comunque di classe?

  876. Buonasera, ho un quesito da porre:
    Il mio fidanzato, con cui convivo, ha comprato da poco un automobile, e probabilmente erediterà la classe assicurativa del padre. Capiterà però che spesso quest’auto la usi anche io. Non essendo sposati e quindi sotto lo stesso nucleo famigliare, c’è un modo per estendere tale assicurazione anche a me? Aggiungo che entrambi viviamo in una città dove non siamo residenti, ma solo domiciliati, e che abbiamo due residenze diverse tra loro.
    Spero di essere stata comprensibile. Grazie per l’attenzione e complimenti per il sito!

    Chiara

  877. Buongiorno a tutti ho bisogno di aiuto…
    Mio padre mi ha regalato la sua macchina e ora devo assicurarla ma c’e un problema: nell’ attestato di rischio che lui ha ci sono Tre Sinistri con Responsabilita’ al 100% ho girato per 6 Agenzie dierse Assicurative ma Nessuno Vuole Assicurarmi La Macchina Volevo chiederi se Cambio le targhe Sarebbe una Soluzione? o Devo per forza fare il cambio di proprieta’ ???

  878. Salve volevo un informazione nel 2009 ho fatto l’assicurazone su una motocicletta lìassicurazione non mi invia l’attestato di rischio perchè dice che non ho i requisiti per ottenerlo.mi potete aiutare a capire quali sono questi requisiti???grazie..

  879. Salve. Nel 2006 mio suocero ha acquistato un’autovettura, beneficiando degli sgravi per la legge 104. Contemporaneamente ho venduto la macchina usata che avevo in quel momento (ma che utilizzava mia moglie perchè io avevo un’autovettura aziendale) ed ho assicurato la vettura di mio suocero che in realtà viene usata regolarmente da mia moglie. Ancora oggi lui è il proprietario dell’autovettura, io il contraente dell’assicurazione, mentre chi la utilizza in realtà è solo mia moglie che ovviamente è anche quella che paga fisicamente l’assicurazione. Poichè mi sono separato e oltrettutto mi è stata ritirata dall’azienda l’autovettura che avevo in assegnazione, desidero chiudere il contratto alla sua regolare scadenza (1 marzo 2012) in previsione di assicurare un’autovettura che vorrei prendere, nuova o usata. Mi hanno detto che in realtà la classe B/M è legata al proprietario dell’autovettura e non al conteraente, ma all’inizio del contratto sia io che mio sucero eravamo in 1 classe (infatti mia moglie ha sempre pagato il rinnovo di questa polizza in base a questo criterio). Ora mi è stato detto che se acssicuro una mia autovettura devo comunque ripartire dallla 14 classe (oltretutto non posso usufruire della Bersani, visto che sono da solo). E’ così? Grazie mille.

  880. Salve, volevo chiedere se essendo residente in un posto,posso fare l’assicurazione da un altra parte

  881. un corpo estraneo nel cibo consumato in una mensa mi ha rotto 2 denti fatta denuncia all assicurazione con richiesta dei danni subiti .l assicurazione adesso non vuole corrispondermi il danno biologico 4 punti di invalidità dicendo che per il danno civile non è previsto il danno biologico. è vero?

  882. buongiorno vorrei esporre un problema che riguarda il mio ragazzo. ieri ha ricevuto dalla propria assicuraz la disdetta del contratto senza dare spiegazioni eppure non ha avuto incidenti durante l’anno per fortuna ma ciò che gli preme di più è nn aver ricevuto l’attestato di rischio. cm mai ? l’assicurazione è dovuta ad inviarla altr cm può cercare un altra! che dobb fare grz in anticipo per la risposta buona giornata

    • PER VALE

      Spiace di tutto questo, ma ormai le compagnie contravvengono la legge di stipulare la polizza RCA utilizzando metodi coercitivi nei confronti degli assicurati, un esempio è quello che lei cita dell’invio della disdetta.
      Se il suo ragazzo non ha ricevuto l’attestazione di rischio può richiedere il duplicato all’agenzia o altro punto di assistenza, che provvederà al rilascio della stessa. Senza l’attestazione non può cambiare compagnia, quindi le conviene richiederla. Oppure ancora se non è arrivato può essere che non abbia concluso il periodo annuale e quindi non viene rilasciata: ad esempio se il contratto è in rateazione semestrale e non ha pagato la rata successiva l’attestazione non verrà rilasciata perchè non è concluso il periodo annuale.

  883. salve,se un trasportato si fà male in incidente stradale e kiede i danni fisici,a me aumenta la polizza assicurativa?o aumenta solo x i danni alla makkina?

    • Gentile signor Giuseppe,

      l’aumento della polizza assicurativa è determinata dall’aggravamento della classe di merito (MALUS) che è conseguenza di un incidente stradale che abbia verificato sia danni a cose e/o a persone, come nel caso da lei indicato. Vantaggio per chi è assicurato è quello che l’aumento è definito a priori mentre il risarcimento che dovrà effettuare la compagnia è incerto. Ovvero la polizza aumenta di euro 100 ma la compagnia ha magari pagato anche 100.000 euro o 1.000.000 di euro

  884. Buona sera…. Mi complimento per la cortesia e per la preparazione in materia… Le pongo il mio problema che è abbastanza complesso. Qualche mese fa è venuto a mancare mio padre, che era l’intestatario non che contraente della polizza dell’auto che utilizzo….Adesso mi ritrovo a dover fare il passaggio di proprietà. La mia compagnia afferma che l’unico ad avere diritto alla polizza è La moglie in comunione dei beni…. è vero? Non posso acquisire la polizza io essendo uno degli eredi? Nel caso in cui sia veramente così, posso cointestare la macchina con la mamma cointestando anche la polizza esistente? La ringrazio in anticipo della sua cortesia. Questa situazione mi fa stare molto in anzia visto che i preventivi che mi hanno posto sono di 900€ contro i 307€ annui che pago adesso.

    • Signor Alfio,

      la ringrazio dei complimenti che cerchiamo di meritarci fornendo consulenza ai nostri amici. La capisco benissimo il costo triplica, ma le norme del codice delle assicurazioni stabiliscono che al decesso del contraente di polizza nonchè intestatario al PRA la relativa classe di merito possa essere fatta valere esclusivamente dal coniuge in comunione dei beni. Il titolo di erede non da diritto all’acquisizione della classe di merito come da lei richiesto, Unica cosa può essere si la cointestazione. Chieda informazioni alla sua compagnia il loro comportamento al riguardo.
      Cordiali saluti

  885. Salve io e la mia famiglia abbiamo dubito un incidente 08/08/2011 io ero passegero e mia figlia (2 anni) era sul lato dx posteriore proprio nel lato dell’impatto.Avendo consideraato che avevamo torto(e anche li ho i miei dubbi) il conducente non verrà risarcito ma io (passegero e mia figlia credo di si!la vicenda si è svolta così:
    il 9 Agosto ci rechiamo al PS io e il conducente ci viene riscontrato una distrazione cervicale e la prognosi è stata 7gg di riposo con 10 gg di collare e successiva valutazione ortopedica.a questo punto acquisto il collare ( 72€)e inizio la terapia il16/08 il medico di famiglia mi riscontra una cervicicalgia post traumatica con distrazione dei muscoli del collo e mi prescrive antidolorifico e 15 gg (questo certificato è stato pagato 40€), il 31/08 torno dal medico e mi prescrive altri 20gge terapia domiciliare(altri antidolorifici),il 20/09 torno dal medico e presentando ancora sintomi di tensione spalle e collo mi prescrive altri 20 gg e almeno 6 fisioterapie.eseguite le 6 fisioterapie (249.60€)torno dal medico e il 10/10 il medico mi rilascia l’ultimo certificato scrivendo clinicamente guarita senza postumi(di certificato si è fatto pagare solo il 1°)
    Per mia figlia la prassi è stata diversa poichè sconvolta e impaurita evito di portarla al PS ma la porto subito dalla pediatra che le prescrive dei tranquillanti naturali(gocce di bach) e 15 gg di riposo la bimba è ancora in attesa di essere chiamata dalla piscologa infantile dell ASL(la scelta di non continuare a fare giri e visite per la bambina è stata obbligata poichè la bambina non voleva più avvicinarsi ad un auto…saimo riusciti a farla risalire in auto il 2/11 per portarla a una festa)
    Credo di avervi fornito tutti i dettagli del caso a questo punto a quanto ammonterebbe il risarcimento?

    • Gentile Signor Simona,

      la ringraziamo di aver descritto meticolosamente l’accaduto, ma per poter formulare ipotesi di risarcimento bisognerebbe sapere se le persone coinvolte riserveranno postumi invalidanti o meno che si conoscono solo dopo avere effettuato una visita medico legale. Solo in presenza di una relazione medica che attesti la non presenza di postumi si procederà ad una proposta diversa da quella con postumi. E poi essendo rispettosi della privacy di ognuno e rispettosi della legge che la regola, non forniremmo in questa sede riscontri di tale tipo ma solo riservatamente.
      Grazie

      • Credo che la pratica si chiuda qui(senza postumi e senza visita medico legale) lei sà indicarmi più o meno che tipo di risarcimento mi possa spettare?
        grazie

  886. buon giorno,sono georgiana e il anno scorso ho avuto un incidente stradale incinta in 7 messi,ho avuto quasi 30 giorni di ospedalizazione con medicine con complicaziuoni gravi ai reni ,fegato…un parto un puo prematuro,l asicurazione me a pagato 3 mila euro e ho preso 3 punti ,il avocato no vuole darmi il detagliato e nesun documento…?che posso fare in questo caso?perche cosi pochi soldi e solo 3 punti?grazie

  887. salve sono Ciro, le ho lasciato un dilemma che mi affligge, purtroppo non ancora mi ha risposto sull’ inserzione del 27/12/2011, mi farebbe molto piaccere sapere la sua posizione sul mio caso. Cioè

  888. Buona sera,

    Spero possiate aiutarmi. Mi è scaduta l’RCA auto il 19 dicembre (unipol assicurazioni). Sono un marittimo e l’impiegato dell’agenzia di Portici (Na) a suo tempo mi disse che non c’erano problemi, potevo pagare l’assicurazione in qualsiasi filiale in Italia e con le giuste credenziali anche un parente poteva pagarla. Purtroppo nessun familiare poteva raggiungere la sede di Portici dove ero assicurato,quindi mio cognato alla scadenza del contratto è andato nella filiale di Polla(Sa) ed ha iniziato ad avere i primi problemi perchè aveva bisogno di una delega con relativo documento d’identità. A Portici via fax è arrivata la documentazione richiesta, ma non è stata accettata. Sentendomi telefonicamente con l’agenzia il responsabile mi disse che non era possibile in alcun caso un pagamento fuori sede, “cosa molto strana a dire la verità” e l’unica possibilità era un trasferimento di polizza. Mio cognato si organizza con la documentazione(libretto di circolazione e copia della polizza in scadenza, oltre al documento d’identità) richiesta per il trasferimento che ancora una volta non se ne capisce la ragione non viene accettato. Il problema è che passa più di un mese e l’agenzia di Portici non ricevendo il pagamento della polizza, ha estinto la stessa. Quello che mi interessava sapere, al momento sono impossibilitato ad andare all’agenzia di Portici e l’assicuratore che ha curato la mia polizza non è rintracciabile è se “L’attestato di rischio” sono obbligati a darmelo? Visto che la mia polizza è stata estinta(l’avevo da dieci anni) è possibile in qualche modo ripristinarla ed effettuare il trasferimento in un’altra agenzia? Oppure sono costretto a stipulare un nuovo contratto assicurativo perdendo tutti i miei privilegi?? Avevo la settima classe di merito e iniziare dalla diciottesima purtroppo per me essendo residente in provincia di Napoli, sarebbe un duro colpo visto i premi polizze della mia provincia di appartenenza.

    Spero possiate aiutarmi e darmi delle indicazioni che possano risolvere il mio problema.

    Vi ringrazio fin d’ora per la cortese attenzione e porgo i miei più cordiali saluti.

    • Gentile Signor Ciro,
      diciamo che lei è stato vittima di un bel disservizio. Il suo agente la doveva agevolare quanto meno nel pagameno che oggi può essere fatto in diverse forme per consentire agli assicurati un servizio idoneo. Poi non comprendo il perchè dei documenti di una delega per un pagamento.
      E poi ora lei mi parla di trasferimento di polizza ? Cosa intende ? Cambio di compagnia ? Allora l’attestazione di rischio arriva al suo domicilio almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza e può essere usata presso qualsiasi compagnia autorizzata. Inoltre la stessa ha validità cinque anni dal momento in cui ha venduto il veicolo oppure è stato rottamato. Partire dalla diciottesima significa che lei per qualche motivo non ha pagato il premio e che dopo un anno senza attestazione di rischio valida in quanto scaduta la compagnia di assicurazione, secondo le norme in vigore, applica quella classe di merito.
      Se non sono stato chiaro mi precisi meglio il quesito sarò lieto di aiutarla.

  889. Buona sera, vi espongo il mio problema con la speranza che possiate aiutarmi.
    Nel 2009 ho stipulato una polizza infortuni per la persona con la compagnia assicurazioni Aurora, e “copre” il rischio infortuni professionale ed extraprofessionale.
    Purtroppo i primi di gennaio 2011 ho avuto bisogno di questa polizza. Dopo essere scivolato accidentalmente e urtato contro lo spigolo di un muro, mi sono rotto un dente. Mi sono recato presso l’ospedale, da dove mi hanno dimesso con “contusione volto con trauma odontogeno”. Mi sono successivamente rivolto ad una clinica privata (in quanto avevo bisogno che il lavoro fosse fatto nel minor tempo possibile) per le cure del caso, dove il Dott. mi ha tolto il dente rotto, perchè non poteva essere recuperato, e impiantato un nuovo dente, tutto documentato con vari esami, lastre, fatture in originale. Al superamento della soglia massima (5000,00 euro) fissata dalla compagnia Aurora per il rimborso delle spese mediche, ho deciso di inviare i documenti (referti, analisi,fatture,e certificato medico di 25 gg di riposo medico post operatorio,ecc) per avviare il rimborso. Solo dopo alcune settimane sono stato contattato dalla compagnia per firmare un documento da inviare via fax per garantire la privacy, e da li in poi niente piu’. Dopo alcuni mesi contatto io la compagnia, che nel frattempo era stata rilevata dal gruppo Unipol, per avere informazioni sulla mia pratica, e mi informavano che dovevo chiamarmi e recarmi dal dottore della medicina legale per la classica visita. La visita e stata effettuata, (lasciamo perdere che la compagnia aurora/unipol per due volte ha stranamente perso il referto del medico legale) e da li in poi non ho avuto piu notizie. Premetto di aver contattato piu volte la compagnia in questi 8 mesi, sia tramite email che via telefono per avere spiegazioni/notizie ma senza alcun esito, fino ad ieri 14 febbraio, dove mi inviavano una lettera con un’assegno . La lettera recita cosi dopo l’oggetto che riporta il numero della pratica:
    “IN MERITO AL SINISTRO IN OGGETTO, SULLA BASE DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA E DEGLI ELEMENTI A NOI NOTI, ABBIAMO QUANTIFICATO IL DANNO COMPLESSIVAMENTE IN 250,00 EURO.
    TRASMETTIAMO IN CALCE ALLA PRESENTE UN ASSEGNO PER TALE SOMMA.
    CI AUGURIAMO DI AVERE FORNITO UN SERVIZIO SODDISFACENTE E, CON L’OCCASIONE, PORGIAMO DISTINTI SALUTI.”
    e sotto questo testo una specie di calcolo più o meno cosi :ip* itt gg o itp 25 gg X 10 euro = 250 euro.
    Lasciamo perdere l’ultima frase, perchè ne avrei da ridire sul servizio fornito da loro visti i tempi, più di un’anno per una risposta, ma quello che vi chiedo, questa lettera vuol dire che non mi risarciranno le spese da me sostenute (circa 6.500,00 euro) o arriverà un’altro assegno di 5000,00 euro (soglia del limite previsto per il rimborso)??
    Devo scrivere a loro una lettera o mi rivolgo direttamente all’Isvap o procedo per le vie legali?
    Questa sera non convinto di quello che leggevo in rete, mi sono riletto il contratto/condizioni di polizza nel frattempo che scrivevo a voi, e ho letto quello che riporterò qui sotto nel paragrafo F) RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO- CRITERI DI INDENNIZZO.
    “…..omissis… Resta comunque inteso tra le parti che è sempre escluso il rimborso delle cure odontoiatriche, delle paradontopatie e delle protesi dentarie quando non siano rese necessarie da infortunio. Il rimborso delle spese per le protesi dentarie -se dovuto- sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi e semprechè la protesi sia applicata entro e non oltre 12 mesi dalla data del sinistro. …. omissis….
    Queste poche righe che ho riportato qui sopra non vogliono dire che non verrò rimborsato vero?
    Spero di essere stato il più chiaro possibile nell’esporre i miei dubbi/problemi, anche se sò che il nervoso e tanto vista la somma di denaro che ho anticipato, e il bisogno di quest’ultima in questo momento di crisi.
    Certo di una vostra risposta, anticipatamente vi ringrazio.

    • Gentile Signor David
      mi dispiace per tutto questo travaglio che la compagnia in questione le ha fatto sopportare. Un grave disservizio nei confronti degli assicurati che come sottolinea a proposito della frase riportata nell’assegno, doveva essere reso in modo più competente e più professionale anche dall’intermediario che gestisce il suo contratto. Ovvero l’agente o chicchessia sarebbe dovuto intervenire a tutela dell’assicurato per spiegare il procedimento
      Or bene, la maggior parte delle polizze assicurative sia infortuni che malattia, escludono le spese da lei menzionate e riportate nelle condizioni della sua polizza, vengono riconosciuti eventualmente: la diaria da inabilità, da ricovero da invalidità permanente come è stato fatto nel suo caso-
      Purtroppo questo richiedeva maggior attenzione anche da parte dell’ufficio sinistri. Solo probabilmente con la visita medico legale si è appurato trattarsi di infortunio che ha riguardato il denti da lei rotto contro il muro.
      Di fatto non è possibile avanzare alcun reclamo o istanza in quanto come ha menzionato bene lei avendo avuto cura di leggere le condizioni, queste spese restano escluse-
      Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti mi riscriva sarò lieto di approfondire l’argomento

      • La ringrazio per la risposata, ma volevo avere ancora delle spiegazioni, se era possibile vorrei capire bene la parte del contratto che le ho scritto sopra, e che le riporterò anche qui :
        “…..omissis… Resta comunque inteso tra le parti che è sempre escluso il rimborso delle cure odontoiatriche, delle paradontopatie e delle protesi dentarie QUANDO NON SIANO RESE NECESSARIE DA INFORTUNIO. Il rimborso delle spese per le protesi dentarie -se dovuto- sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi e semprechè la protesi sia applicata entro e non oltre 12 mesi dalla data del sinistro. …. omissis….
        qui dice che le spese ” se dovuto” saranno effettuate limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi …
        a parere del mio dentista il dente non era recuperabile in quanto si era spezzato vicino alla gengiva, e ho subito un’intervento per l’asportazione del dente e installazione della protesi, ma per via dell’infortunio che ho subito, non perchè io volevo fare cosi..
        e secondo me rientra nel rimborso in quanto sopra specifica che le spese sono rimborsabili solo se necessarie, e se sono state causate dall’infortunio.
        ho sto sbagliando ad interpretare quanto scritto nel contratto?
        certo di una vostra risposta, anticipatamente vi ringrazio.

      • Gentile Signor David quanto sostiene è pertinente. Infatti le condizioni recitano quanto lei giustamente ha interpretato, trattasi di protesi applicata in conseguenza di infortunio. Per far valere questo dovrebbe farsi fare una piccola relazione del suo dentista da inviare alla compagnia, che afferma quanto lei sostiene dal punto di vista odontoiatrico.
        Certo tutto questo deve essere condiviso dalla compagnia che essendo in possesso di una visita medico legale potrebbe sostenere il contrario. Ma considerato che l’intervento da lei effettuato prevede la rimozione e l’installazione di una protesi anche il suo dentista potrà provare questo dal punto di vista scientifico.
        Ci tenga informati

  890. Salve, nel percorrere una strada principale attraversavo in moto delle strisce pedonale e sentivo un urto al mio braccio destro ho percorso circa 150-200 metri e ho invertito la rotta tornando indietro per cercare di capire cosa fosse accaduto, non vi era nessuno ne ambulanza ne persone; di fronte vi era una fermata dell’autobus ho chiesto se qualcuno aveva visto qualcosa con risposta negativa in circa 10 minuti sono andato via. Ora mi è arrivato un avviso a comparire come persona informata dei fatti a distanza di oltre 3 mesi, calcolando che l’urto è stato con il mio gomito desto non con il veicolo cosa devo fare con assicurazione etc.? grazie per la risposta

    • Gentile Signor Francesco,

      dal suo post non si capisce bene l’accaduto. Probabilmente ha urtato una persona (come non vederla ?) Adesso avrà ricevuto una querela e dovrà risponderne. Deve fare immediatamente denuncia alla sua compagnia precisando che ha urtato questa persona con il gomito mentre guidava il suo motociclo. Sarà eventualmente necessario e si faccia suggerire dal suo assicurato l’assistenza di un legale, se la querela non viene ritirata dalla controparte

    • Gentile Signor Francesco,

      dal suo post non si capisce bene l’accaduto. Probabilmente ha urtato una persona (come non vederla ?) Adesso avrà ricevuto una querela e dovrà risponderne. Deve fare immediatamente denuncia alla sua compagnia precisando che ha urtato questa persona con il gomito mentre guidava il suo motociclo. Sarà eventualmente necessario e si faccia suggerire dal suo assicurato l’assistenza di un legale, se la querela non viene ritirata dalla controparte

  891. Salve, sto per acquistare un’auto nuova che però sarà intestata a mia nonna,invalida, che, con questo gesto, vuole farmi un regalo e ringraziarmi per il fatto che la porto sempre alle visite ecc…
    Ovviamente sarò io a guidare l’auto e a provvedere all’assicurazione…è possibile? Come devo muovermi? La classe di rischio rimane la mia?
    Grazie

    • Gentile Signora

      dal suo quesito risulterebbe che il veicolo essendo intestato al PRA a sua nonna, la classe di merito apparterrà alla stessa in quanto proprietaria del veicolo. L’attestazione di rischio nell’indicare la classe di merito fa riferimento all’intestatario al PRA e non al contraente di polizza o ancora al conducente.

  892. ho uno scuter privo di assicurazione,parcheggiato in strada.in sosta regolare.unauto lo a urtato facendolo cadere .come devo fare per farmi risagire il dannoi danni

    • Gentile signor Valter

      anche se lo scooter non è assicurato lei ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni dall’autore dello stesso. Per far questo deve avanzare richiesta di risarcimento diretta alla compagnia della controparte. Un consiglio però non tenga un veicolo non assicurato sulla strada per non incorrere in sanzioni o altre situazioni poco favorevoli a lei, tra cui il sequestro del mezzo stesso per mancata assicurazione. Le ricordo che l’assicurazione è obbligatoria ai sensi della legge 990 e lasciare un mezzo per di più non assicurato su una strada pubblica è un grave rischio a suo carico.

  893. Salve,ho avuto un incidente con colpa con la macchina che devo rottamare,ho un assicurazione con un altra macchina ed ho usufruito della legge bersani che mi ha portato in prima classe,secondo voi la classe mi muterà in futuro? Grazie.

    • Caro amico, la classe di merito che subisce variazioni è quella del veicolo da rottamare, l’altro veicolo seguirà le sue vicende assicurative senza essere intaccato da sinistri subiti da altri veicoli assicurati magari con una legge che ne consentiva condizioni di favore.

  894. salve,innanzi tutto le porgo i miei più vivi complimenti per il servizio che fornite. volevo chiederle se è possibile intestare l’ assicurazione non al proprietario del veicolo (in questo caso una moto) io ma a mio fratello anche se non siamo più conviventi e se questo poteva comportare dei benefici a livello economico avendo lui la patente da più tempo o dei rischi?grazie

    • Gentile Signor Marco la ringrazio dei complimenti, ma la bontà del nostro servizio è tale grazie ai vostri interventi che sono numerosi e stimolanti.
      Per quanto concerne la sua domanda. L’assicurazione può essere intestata ad altra persona che non sia il proprietario intestato al PRA del mezzo stesso. Tutte le vicende, i benefici, gli aggravi di questo però sono da attribuire solo al proprietario e non all’intestatario della polizza di assicurazione.
      Vantaggi economici quindi sono consentiti solo ed esclusivamente allo stesso. Rischi per suo fratello potrebbero essere quelli derivanti da danni che lei arreca a terzi e che in forza della proprietà del mezzo ricadono su di lui, mentre per lei che è l’eventuale conducente potrebbe essere esposto alla rivalsa della compagnia per somme pagate a terzi, a tutela del proprietario iscritto al PRA, per fatti previsti dalle norme di legge. A titolo esemplificativo: mancato collaudo del mezzo, guida in stato di ebbrezza ecc, elencati nelle condizioni di polizza

  895. salve,
    nel 2006 ho avuto un incidente con la mia autovettura e affidandomi al mio legale,dopo 2 anni si e risolto con un concorso di colpa al 50%. sono stato liquidato sia io che la controparte. e fin qua tutto ok.
    il problema e nato l’altro giorno quando chiamo l’agenzia per sapere del premio annuo visto che l’8 marzo mi scade l’assicurazione. “come al solito e aumentato!” a questo punto ho dato la disdetta e chiedo l’attestato di rischio “come sempre non mi arriva mai!!”
    Mi reco in agenzia e ritiro l’attestato e noto che c’e un sinistro con responsabilità principale.
    chiedo spiegazioni… ma non hanno il materiale cartaceo essendo passati piu di 5 anni!…
    domani mi scade l’assicurazione e il mio preventivo con un altra assicurazione e andato a farsi benedire anche perche gli risulta il sinistro nel 2008!
    le mie domande:
    come mai e stato caricato sull’anno 2008 e non nel 2006?
    perche e segnato con responsabilità principale e non paritaria?

    chiedo a voi aiuto.
    grazie.

    • Caro amico, il sinistro può essere stato caricato nel 2008 pur essendosi verificato nel 2006, perchè la compagnia avrà effettuato il pagamento dello stesso in quell’anno.
      Non so dirle con precisione il motivo dell’attribuizione della responsabilità principale, può essere un errore che la sua compagnia ha liquidato alla controparte il 100% mentre lei ha ricevuto solo il 50%. Lei ha diritto a richiedere gli atti del danno in quanto parte interessata e previsto dalla legge, solo in quel modo può scoprire il motivo.

      Restiamo a sua disposizione

  896. buongiorno ho un problema grosso veramente.mi anno sequestrato il tir per mancanza di assicurazzione,siccome questo tir e stato assicurato solo per sei mesi e il tir e stato fermo,hora siccome per sei mesi non danno lattestato di rischio non so come fargli lassicurazzione per sbloccarlo perche dove e sequestrato ogni giorno che passa sono tante spese perche sono strozzini qualificati,perfavore se mi potreste darmi una strada dritta per sbloccare il tir sto prendendo la fame io i due banbini e i debbiti da pagare. vi ringrazzio e vi saluto aspetto una vostra risposta,

    • Carissimo amico, alternative non ce ne sono molte. Innanzitutto prima di non pagare un’assicurazione valutare sempre i rischi che si corrono dal punto di vista civile e penale, oltre al rischio di addebitare alla sua famiglia danni a cose e persone ingenti. Appunto perchè lei ha i debitie dei figli da mantenere non dovrebbero accadere queste cose. Se poi il costo della polizza è caro sul mercato ci sono polizze per gli autocarri che costano meno. Ora il problema è duplice. La compagnia non rilascia l’attestato se non regolarizzerà la posizione precedente,ovvero pagare i sei mesi non corrisposti. Altra alternativa assicurare il veicolo senza attestazione al che verrebbe inserito in classe 18. Bel guaio. Per quanto riguarda il sequestro oltre alle spese di custodia poi dovrà pagare anche la sanzione relativa anche al non aver assicurato un automezzo sottoposto ad assicurazione obbligatoria. Si rivolga ad un legale o ad un associazione dei consumatori per farsi aiutare in questo grave problema. E ricordi che la sua non è stata la migliore delle scelte non pagare un assicurazione magari di un automezzo che utilizza per produrre reddito. Cordiali saluti

  897. Salve
    volevo chiarimenti in merito alla mia situazione un pò complessa.
    In famiglia avevo 2 auto assicurate, una di proprietà mia che utilizzava mia moglie e l’altra di proprietà di mia moglie che utilizzavo io..
    Poco tempo fa ci siamo separati; ho appena venduto l’auto intestata a me, ma utilizzata dalla mia ex moglie, senza acquistarne altre.
    Vorrei invece ora acquistare dalla mia ex l’auto intestata a lei ma che utilizzo io quotidianamente..in modo che diventi di mia proprietà.
    L’auto è coperta di assicurazione rinnovata pochi mesi fa…Su quest’auto posso ora utilizzare il mio attestato di rischio (che era riferito all’auto appena venduta)??
    Questo attestato è riferito a polizza scaduta a fine febbraio 2012, per l’auto che ho appena venduto.
    Per quanto tempo mi resta valido questo attestato (calcolando che è scaduto a fine febbraio)??

    Grazie anticipatamente

    Andrea

    • Per utilizzare la sua classe di merito in sostituzione dell’auto che attualmente utilizza, deve provvedere ad una Voltura al PRA a suo nome. Fatto questo può utilizzare la classe di merito del veicolo a lei intestato in quanto la stessa segue l’intestatario al PRA di un veicolo.
      Naturalmente nel caso della polizza dell’auto intestata a sua moglie di cui è stata pagata la rata, nel caso di intestazione a lei la compagnia non effettuerà nessun rimborso. Le conviene quindi aspettare la scadenza della rata semestrale o annuale per non perdere il premio.L’attestazione di rischio vale 12 mesi, nel caso di presenza di documenti che attestino, vendita, demolizione il periodo è elevato a cinque anni

  898. Salve,
    Vorrei sapere se una compagnia di assicurazione anche senza aver fatto nessun sinistro, nessun furto o incendio e infine avere un’auto di tre anni e mezzo di eta cioe’ aquistata nel fine 2008 non voglia piu assicurarmmi per furto/incendio, atti vandalici e calamita’naturali dicendo che secondo un loro controllo non era possibile piu assicurarmi per aver fatto nei anni con loro un cristallo. Infine questo gli e scapato di bocca al telefono. E poi anche scrivendo una lettera chiedendo spiegazioni mi hanno risposto che non erano tenuti a darmi spiegazioni. Secondo Lei devo andare da un Avv. per principio o e inutile. p.s. L’assicurazione e la Inchiaro
    Grazie

    • Gentile Signor Sabino

      per tutto questo lei può inviare un reclamo scritto all’agenzia che detiene il suo contratto e la compagnia deve fornirle una risposta entro 45 giorni, se desidera conoscere le reali motivazioni della disdetta.

      Trascorso detto periodo, o entro lo stesso, se non soddisfatto della risposta può interessare dell’accaduto l’ISVAP istituto di controllo delle assicurazioni, allegando se ricevuta la risposta scritta della compagnia.

      Altra soluzione, la più semplice, se lei intende assicurare il suo veicolo senza aspettare il termine di 45 giorni è quello di chiedere informazioni e preventivi ad altre compagnie del mercato, che sicuramente saranno disponibili ad assumerne il rischio

  899. Salve.
    Mi trovo a non avere pagato il secondo semestre di un assicurazione annuale della mia moto, mi sono recato all’assicurazione per sapere come comportarmi, mi hanno fatto consigliato di pagare perche altrimenti non mi danno l’attestato a fine anno, ma non mi hanno detto che ero obbligato a pagare. Io pagherei anche, ma mi trovo a pagare un assicurazione di 400€ per soli 2 mesi di assicurazione sui 6 previsti, al che mi chiedevo
    punto primo se e’ conveniente aspettare 2 mesi, risparmiare questi 400 per poi venirmi a trovare un assicurazione piu alta ma non cosi tanto da farmi rimpiangere di non avere pagato 400 euro per 2 mesi

    punto secondo, questa assicurazione e’ a nome di un mio parente anziano (per ovvi motivi legati al costo) percio il fatto che arrivi l’attestato di rischio dovrebbe arrivare a lui? se cosi fosse visto che non ha assicurato altri mezzi la cosa non dovrebbe influire e permettermi di assicurarmi a nome mio o a nome di qualcun’altro; o l’attestato e’ per il veicolo? nel qualcaso in caso di vendita con esso l’acquirente si ritroverebbe anche a pagare un’assicurazione altissima?
    Spero che riuscirete con i vostri consigli a farmi uscire da questo impiccio

    Grazie

  900. Salve, volevo chiedere se è possibile uttilizzare la targa a 6 cifre (di un ciclomotore) intestata ad un famigliare risidente nella stessa abitazione sul ciclomotore intestato a mio nome.
    Grazie e cordiali saluti

  901. rita castelli

    Vorrei sapere di quanto può aumentare il premio R.C. in caso di sinistro con colpa. Sono in classe 1 da più di cinque anni e la mia assicurazione prevede cinque classi al di sotto della 1: S5 – S4 – S3 – S2 – S1 e nelle condizioni di polizza prevede l’arretramento di 2 classi in caso di sinistro con colpa. Interpellata in proposito mi ha risposto che non è possibile stabilire di quanto aumenterebbe il premio R.C. La cosa mi suona assai strana e vorrei conoscere il suo parere in proposito. Grazie

    • L’aumento dell’assicurazione auto in conseguenza di un sinistro con responsabilità al 100% è regolata della condizioni delle regole evolutive che sono riportate nelle condizioni generali di assicurazione che il suo assicurato le ha consegnato nel momento della sottoscrizione. Consultando questa tabella lei può rilevare sia l’evoluzione delle classi in caso di sinistro, in base al posizionamento della classe precedente al sinistro, e quella futura gravata del malus previsto dalla tabella stessa. Nel contempo in corrispondenza di questa tabella vi è pure quella che rappresenta i coefficienti di aumento del premio.
      Mi sorprende la risposta dell’addetto ai lavori, non posso dirle di preciso quanto sarà la maggiorazione ma per le classi dei conducenti virtuosi come mi sembra di capire lei appartenga gli aumenti sono nell’ordine di 40 massimo 50 euro. Alcune compagnie applicano in caso di un sinistro in classi favorevoli un bonus che al primo sinistro non fa scattare la classe di merito del malus.

  902. Salve sono Gianluca volevo chiedervi se l’assicurazione auto o moto può aumentare prima della scadenza annuale anche se nel corso dell’anno viene temporaneamente fermata. Sicuro di una vostra risposta porgo cordiali saluti.

    • La domanda non è molto chiara, non si capisce; primo se l’aumento è dovuto in conseguenza di un sinistro o di aumento del premio della compagnia, secondo la sospensione differisce per auto e per moto. Quindi dovrebbe articolare meglio la sua richiesta. Grazie

  903. salve,
    luglio 2010 ho subito sesquestro preventivo dell’auto per art 186 CDS tutt’ora ancora sotto sequestro preventivo…
    posso usufruire stesso attestato di rischio e/o classe di merito sù un’altra vettura?
    grazie

    distinti saluti

  904. Salve cerco di spiegare meglio cosa mi è successo. L’annno scorso ho rinnovato la polizza moto cambiando compagnia assicurativa con l’opzione di poterla bloccare temporaneamente (pagando 40,00€ in più). Quest’anno alla riapertura della polizza la compagnia mi dice che c’è stato aumento e quindi devo pagare 15,00€. Chiedo a voi se è possibile aumentare il premio prima dello scadere del contratto cioè 12 mesi. Il premio è stato pagato annuale. Cordiali saluti.

    • Gentile amico,

      per poter rispondere alla sua domanda ci serve vedere l’appendice di contratto che lei ha sottoscritto al momento dell’accettazione di questa clausola.

  905. Salve, ho stipulato un contratto assicurativo per l’auto di mia proprietà nell’ottobre del 2011 con pagamento rateale semestrale. In questo mese ho pagato la seconda rata e risulta un aumento di 8 € rispetto alla cifra pagata ad ottobre. Questo piccolo aumento è previsto per la semestralità oppure le agenzie assicurative sono tenute a mantenere la stessa cifra per le due rate? Grazie per la disponibilità.

    • Gentile signora, l’aumento della seconda rata può essere solo ed esclusivamente perchè sono intervenute delle norme che hanno modificato qualche imposta, ma non muta il premio per la rata di rc auto il cui aumento avviene solo alla scadenza annuale del contratto. Solo in quell’occasione la compagnia potrà operare un aumento.
      Controlli se per caso nella sua provincia non è stata aumentata l’imposta sul premio in conseguenza del decreto sul Federalismo fiscale che consente alle provincie di portare l’imposta dal 12,5% fino al massimo del 16%

  906. Salve ho un ciclomotore intestato a me con assicurazione anch’essa intestata a me. Vorrei venderlo per acquistare una moto. volevo sapere se posso usufruire della legge Bersani avendo un trascorso assicurativo con 3 incidenti e se posso mantenere la 1 classe di mio padre. Ho 23 anni e con l’attuale polizza sono in 14 classe

    • IL decreto Bersani può essere utilizzato esclusivamente per veicoli dello stesso settore tariffario: esempio: auto con auto, motociclo con motociclo e ciclomotore con ciclomotore. Qualora questo non fosse possibili l’applicazione del predetto decreto non avviene.

  907. Buongiorno,
    complimenti per il blog intanto.
    Vorrei sottoporle un quesito che mi turba non poco,
    essendo neopatentato da sei mesi mi trovo a pagare 2500 euro di assicurazione annua in quanto ho intestato macchina e rc a mio nome.
    Io vorrei sapere, posso intestare l’assicurazione ad un famigliare (che ha patente ma non ha mai avuto assicurazione auto) che supera i 16 anni di età in modo da sfruttare il fattore costo/età? Cambia qualcosa nel costo dell’assicurazione? Lui figura in che classe? devo altrimenti per forza fare voltura al PRA e mettere a suo nome anche l’auto?
    Grazie mille anticipatamente.

    • Caro amico, la ringrazio dei suoi complimenti

      Il caso che lei cita purtroppo è una situazione che si verifica nel nostro paese a danno dei neopatentati. Lei ha provato sulla sua pelle di pagare un costo assicurativo elevato per intestarsi al pra un veicolo.
      Ora per godere dell’agevolazione della legge Bersani che consente di utilizzare la classe di merito di un familiare convivente, comprovata da stato di famiglia rilasciato del comune di residenza, deve provvedere a volturare il veicolo alla persona della sua famiglia che può garantirle questo vantaggio.
      La voltura prevede un costo che può preventivare chiedendo informazioni all’ACI. La legge non prevede altri casi per godere di questo trattamento vantaggioso, quindi è necessario fare questo passaggio. Le consiglio prima di fare questa operazione di valutare con la compagnia che l’assicura cosa risparmierebbe con l’assicurazione con classe di merito del familiare

  908. Vorrei sapere se è possibile usufruire del decreto Bersani anche dopo essersi sposati…
    se non cambio immediatamente la residenza, posso lo stesso usufruirne oppure basta il matrimonio ad inficiare tutto? grazie

    • Cara amica, la legge è chiara e consente di effettuare questa operazione solo a coloro che possono dimostrare con lo stato di famiglia rilasciato dal comune di essere conviventi con le persone che ci trasmettono questo vantaggio. Tenga presente che la compagnia può sempre fare una verifica post contratto e verificare eventuali comportamenti fraudolenti o mendaci

  909. La ringrazio per la sua risposta che però… non ha chiarito il mio dubbio pertanto cercherò di essere più chiara.
    La mia auto è cointestata (mia madre ed io).
    Ho un bambino con handicap grave (legge 104/92) che è fiscalmente a mio carico, pertanto posso essere esonerata dal pagamento del bollo auto.
    Per usufruire di questa agevolazione l’auto non deve essere cointestata,deve essere intestata solo a me e sono costretta a fare un TRASFERIMENTO di proprietà da mia madre a me (che già sono comproprietaria).
    Prima di fare il passaggio volevo capire come comportarmi con l’assicurazione (per mantenere la classe di merito),le chiedo SE LA CLASSE E’ LEGATA A ENTRAMBI I PROPRIETARI VEICOLO,perchè al momento mia madre è contraente/proprietaria e io soltanto comproprietaria.
    Voglio e devo cambiare compagnia (ALLA SCADENZA ANNUALE) perchè ho la possibilità di avere uno sconto per una convenzione dell’azienda di cui sono dipendente.
    Il contraente della nuova polizza devo essere io e mantenere la classe di merito acquisita (..altrimenti lo sconto va a farsi benedire!).
    La domanda è la seguente:
    Prima di fare il passaggio,allo stato attuale, ancora da comproprietarie, posso stipulare la nuova polizza a NOME MIO presentando l’attestato di rischio a nome di mia madre e mantenere la classe di merito?
    N.B. Ho pensato di cambiare la contraenza prima di fare il passaggio in modo che siamo ancora tutte e due proprietarie e ,credo, entrambe (o l’una o l’altra indifferentemente) titolari del diritto di mantenere la classe per questo veicolo per poi fare il passaggio (una volta che la polizza è a nome mio) a mio favore.
    E’ corretto?
    Come vede l’effetto pratico c’è…riduzione costo polizza e esenzione bollo auto, ma deve essere tutto intestato a me.
    Spero di essere stata abbastanza chiara, La ringrazio se vorrà rispondermi e mi scuso se la situazione è un pò ingarbugliata…

  910. Elesio Pasquini

    Vi prego gentilmente di darmi un consiglio su questo quesito: MADRE DECEDUTA PROPRIETARIA DELL’AUTO ASSICURAZIONE A NOME DEL FIGLIO. Mia madre è deceduta e a Gennaio 2012 ho fatto la successione anche della macchina intestata a suo nome, acquistata con la legge 104, la polizza di assicurazione la pagavo io (Figlio) e mi scade il 12 maggio 2012. l’assicurazione non mi rinnova la polizza in classe 5 adducendo il fatto che dovevo immediatamente farlo presente al momento del passaggio. Devo dire che non ho ritenuto importante avvertire l’assicurazione in quanto l’auto è stata in testata a mio nome intestatario della polizza pensando che in sede di rinnovo non ci forrero STATI problemi e avrei perfezionato il contratto. L’assicurazione insiste che deve farmi un nuovo contratto in classe 14 o devo rifare un nuovo passaggio DI PROPRIETA’ magari a nome di mia moglie e poichè lei ha un’altra polizza auto usufruirebbe anche del decreto bersani.
    Grazie per l’attenzione che vorrete darmi ma credo sia un quesito da pubblicare su internet o in qualche blog per aiutare altri utenti che come me non possono essere estremamente informati su tutto.

  911. il 22 maggio 2012 il mio ragazzo ha fatto un incidente con la sua autovettura visto che la sua assicurazione scade ad agosto 2012 e la vuole sospendere vorrei sapere quando inizia la sospensione dell’assicurazione, visto che la sua nuova auto deve arrivare minimo tra 60 o 90 giorni se l’assicurazione la può rinnovare a ottobre 2012 grazie aspetto vostre risposte cordiali saluti

    • Cara amica,la sospensione può essere fatta in qualsiasi momento il contraente della polizza lo ritenga opportuno restituendo alla compagnia il certificato e contrassegno in originale all’atto della richiesta.

      Da quel momento ha effetto la sospensione che ha durata di un anno, entro il quale va chiesta la riattivazione pena la decadenza del contratto.

      Inoltre per evitare di perdere quote di premio, la sospensione deve essere fatta almeno per 90 giorni altrimenti si vanifica in quanto il contratto se sospeso, protrarrebbe al momento della riattivazione del contratto il periodo assicurativo restante dei 90 giorni. Viceversa inferiore a 90 giorni è come se la sospensione non avesse avuto efficacia e quindi il contratto mantiene le scadenze originarie, ovvero quelle riportate nel contratto in corso in mano al contraente.

  912. Salve, ho notato la grandissima efficienza ed utilità di questo sito ed ho pensato di porre un quesito riguardo un punto che non ho ben chiaro riguardo i preventivi online delle varie compagnie assicurative. Il punto che non comprendo è : La tua attuale situazione assicurativa,che presenta tre possibili risposte: prima assicurazione per un veicolo usato, prima assicurazione per un veicolo nuovo, già assicurato. Ora, io possiedo un’auto ormai da molti anni e sono in prima classe da un bel pò d tempo. Ho deciso in questi giorni di acquistare un motorino 125. Quello che mi chiedo è: che risposta devo dare alla questione riguardo la mia attuale situazione assicurativa? Posso dire che si,sono già assicurato,perchè possiedo da lungo tempo l’assicurazione per l’automobile e affermare di essere in prima classe, oppure la domanda riguarda il motorino stesso, o in generale motocicli? Spero di essere stato sufficientemente chiaro, e vi ringrazio in anticipo per la risposta!

    • Caro amico ti ringrazio per la tua gentilezza ma l’efficienza del nostro sito avviene grazie a tutti gli amici che inseriscono le loro domande contribuendo ad aiutare tutti nel farsi cultura assicurativa.

      Ora venendo al tuo post devo dirti che non è possibile inserire la classe di merito dell’autovettura in quanto l’ assicurazione di un motociclo riguarda un settore tariffario diverso essendo la tipologia del veicolo stesso diverso dall’autovettura. Quindi nelle dichiarazioni da rendere per assicurare il motociclo indicherai se in possesso di attestazione perchè assicurato già presso altra compagnia:ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO, in presenza di un veicolo di prima immatricolazione: PRIMA IMMATRICOLAZIONE AL PRA, se invece proveniente da una VOLTURA AL PRA in quanto il motociclo apparteneva ad altra persona: VOLTURA AL PRA.

      Consiglio di rispondere con veridicità alle domande poste da sistema per evitare di incorrere in caso di sinistro in spiacevoli inconvenienti che potrebbero anche costare in termini economici.

      Sono comunque a tua disposizione per ulteriori chiarimenti

  913. patrizia battipaglia

    Salve, il 23 maggio 2012 mi sono recata in una concessionaria di auto usate per acqiuistare un auto, dopo aver scelto l’auto e pattuito il prezzo, ho contattato la mia assicurazione per sapere le modalità per il passaggio di assicurazione dal vecchio veicolo a quello appena acquistato, al call center mi hanno detto dopo che li avevo informati che non avevo ancora fatto il passaggio di proprietà ma che stavo per recarmi in agenzia per farlo, che se comunicavo a loro il numero di una mia carta di credito, avrei accelerato il passaggio e che avrei potuto ritirare l’auto in mezz’ora. detto fatto ho comunicato il numero della mia carta di credito, chiusa la telefonata ho appreso dal venditore che i documenti dell’auto non erano in regola, in pratica mi stava a tirare una fregatura. ho telefonato immediatamente all’assicurazione bloccando il tutto, e comunicandone il motivo. Quando poi dopo alcuni giorni ho trovato un auto adatta alle mie esigenze e con i documenti in regola e ho richiamato l’agenzia per il passaggio, mi è stato comunicato dall’assicurazione che la mia polizza era stata sospesa e che avevo perso l’assicurazione con l’ultimo anno di classe di merito maturata in quanto non si era concluso l’anno, che doveva concludersi ad agosto. alle mie proteste mi è stato detto che dovevo inviare richiesta di annullamento del contratto e richiedere il rimborso dei mesi non goduti detratte le spese. ho ribattuto che io non volevo sospendere il contratto e quindi era illogico che facessi una richiesta simile, e che se loro mi avevano già sospeso il contratto dovevano darmene comunicazione scritta. così avrei avuto modo di passare la questione al mio legale. niente da fare e nessuna risposta nemmeno dopo fax e raccomandate. inoltre alla mia richiesta di avere una copia dell’attestato di rischio per poter fare una assicurazione da un’altra parte, ho avuto un attestato con un incidente a mio carico al 50% nonostante ci sia stata sentenza a marzo che mi dava ragione al 100%, e non c’è stato nulla da fgare per ottenere una rettifica. nonstante il mio legale abbia mandato più volte copia della sentenza. ad onor del vero non mi hanno manco risarcito. ora tra 3 settimane devo recarmi in ospedale per partorire ad oltre 100 km da casa e devo portarmi dietro tutta la famiglia (5 componenti) non ho più possibilità di aspettare, che posso fare?????? grazie.

    • Gentile amica

      la questione è molto intricata e controversa. Non capisco:

      – l’auto precedentemente assicurata è stata pagata oppure era in attesa di pagamento ?
      – lei parla di call center perchè si tratta di una compagnia telefonica ?
      – inoltre cita la sospensione del contratto: per sospendere un contratto bisogna sottoscrivere un atto di sospensione con restituzione del certificato e contrassegno, da come capisco sembra uno storno di polizza piuttosto che una sospensione;
      – la restituzione del premio che le propongono è possibile solo con atto di vendita o demolizione del veicolo precedente, escluse le imposte.

      Ora secondo me l’assicurazione poteva, se stornato, riattivare il contratto e consentirle di proseguire con la nuova auto. Ma tutto sembra molto confuso.
      La invito quindi ad inviare una mail e o un fax chiedendo le motivazioni eventuali dello storno di polizza o viceversa se sospesa contesti questa procedura in quanto da lei non autorizzata perchè non ha restituito i documenti che dicevo sopra.

      Intimi loro che qualora la vicenda non venga risolta o quanto meno chiarita, di inoltrare reclamo alla loro compagnia e all’Isvap per le verifiche di regolarità

      Mi tenga informato

  914. Rares(Giovanni)

    Buona sera ,sono straniero per cioe si capisce la mia gramatica .

    Io ho comprato una machina con la targa italiana ,ho gia fatto il passaggio ,lo voglio portare in mio paese (Romania) ,per la inmatricolazione rumena ,e la machina lo sto guidando fino in Romania .Allora voglio sappere si e possibile usare la targa E L’assigurazione del proprietario antecedente fino in mio paese (e puoi ,certo ,i lo faccio avvere ) ? tutto questo traffico per non spendere 1000 euro di assigurazione che mi serve solo per 2 giorni. grazie

    • Caro amico,

      non credo sia possibile fare quello che proponi tu. Prima di tutto perchè l’assicurazione nel caso tutela il proprietario e non te che potresti in caso di incidente essere soggetto alla rivalsa per le somme pagate da parte della compagnia di assicurazione, secondo perchè da eventuali controlli sul veicolo non essendo il proprietario potresti incorrere al fermo dell’autovettura. Meglio sarebbe se l’auto venisse trasportata con un automezzo e poi immatricolata nel tuo paese.

  915. sono stata tamponata e’ ho ragione al 100per cento. il problema e’ ke sono senza assicurazione.ki paghera’ i danni della vettura e quelli fisici.
    cosa possofare?

    • La responsabilità è di colui che l’ha tamponato. Quindi anche se le è sprovvista di assicurazione il responsabile del fatto deve rispondere dei danni che le ha arrecato. Spero abbiate compilato la constatazione amichevole. Nel caso si rivolga ad un legale per tutelare i suoi diritti

  916. Salve, desidero avere un chiarimento in relazione alla legge bersani, il sottoscritto ha una autovettura con una classe di merito molto bassa. Mia moglie ha una autovettura con una classe di merito monto alta, ho chiesto all’assicuratore se poteva mia moglie usufruire della stessa mia classe di merito secondo la legge bersani. Mi veniva risposto che la macchia aveva già una sua storia assicurativa e che la legge vale soltanto per chi acquista una macchina nuova o usata.-
    Ma mi chiedo, se mia moglie cambia assicurazione, consegna all’assicurazione la sua classe di marito, quando vado in una nuova assicurazione gli presento la mia di classe di merito, tutto questo si puo fare? perche mi sembra assurdo che mia moglie non possa usufruire della mia classe di merito.-

    • Ritengo che la risposta data del suo assicuratore sia corretta. Questo è quanto dispone la legge e quindi non è consentito il passaggio della classi con il semplice cambiamento di compagnia assicurativa.
      Unica soluzione è la modifica dell’intestatario al Pra tramite voltura che consente successivamente di assicurare il veicolo con i vantaggi della Lg Bersani. Tutti gli altri casi sono esclusi

  917. mio marito lavora alla comunità montana come operaio specializzato,può essere iscritto al rui alla sezione E?

  918. salve spero qualcuno possa chiarirmi le idee, il 15 settembre 2011 ho stipulato una polizza annuale per la mia auto da pagare in 2 rate, poco prima della scadenza della prima rata 5 Marzo 2012 ho chiesto al mio assicuratore (richiesta solo verbale) di sospendere la mia assicurazione perchè volevo vendere l auto e che cmq non l’avrei utilizzata, quindi non ho pagato la seconda rata. Sono riuscito a vendere l’auto solo adesso fine settembre e ora sono in procinto di comprarla una nuova ma alla richiesta dell’attestato di rischio mi chiede di pagare la seconda rata, e mai possibile che debba pagare per un servizio che non ho avuto mentre la mia auto era ferma in garage? a che pro ho chiesto la sospensione?

    • Per Francesca

      Il rilascio dell’attestazione di rischio è subordinata alla conclusione dell’annualità assicurativa, quindi del pagamento di tutte le rate, anche eventualmente quelle arretrate.

  919. buonasera, volevo sapere ,puo’ l’assicurazione non pagare il furto dell’auto se vengono lasciate le chiavi attaccate alla macchina?
    grazie spero quanto prima una sua risposta
    michele

    • Per Michele

      La compagnia, secondo quanto da lei riportato nel post, non ammette a risarcimento un danno da furto qualora le chiavi sono state lasciare inserite nel blocco accensione o altro.Molte condizioni generali delle compagnie di assicurazione dispongono nelle esclusioni che i danni determinati da dolo o colpa grave del contraente o dell’assicurato non sono indennizzabili. Salvo si provi di non avere agito con colpa grave.Inoltre il furto per essere tale devono ricorrere alcune condizioni quali: lo scasso, l’effrazioni, furto con chiavi false. o anche vere dopo che il proprietario accortosi di averle smarrite o sottratte abbia denunciato il fatto alla pubblica autorità. In tutti gli altri casi le compagnie, ripeto, non indennizzano il danno subito

  920. Buongiorno, sono Michele intanto vi ringrazio per la risposta chiara ,ma ora dovrei porvi un’altra domanda importante,la mia polizza prevede la disattivazione della RCA dopo 24 ore dalla denuncia del furto auto ,la mia domanda e’ questa ,che succede se un ladro con la mia macchina fa incidenti con danni ingenti chi li dovra’ pagare questi danni ,se l’assicurazione mi disattiva la polizza? mi domando che tipo di assicurazione e’mai questa? sarei grato se mi risponda visto che mi hanno rubato la macchina sono preoccupato anche per questo in attesa la ringrazio saluti michele

    • L’assicurazione su un’auto rubata non viene disattivata bensì come previsto dalla legge continua fino alla scadenza del premio pagata. In caso di incidente da parte di un presunto ladro l’assicurazione risarcirà i danni a terzi attraverso la polizza di rc del veicolo, sollevando il proprietario da richieste di risarcimento per fatto di terzi. Inoltre nel caso di furto il premio non viene rimborsato ma la compagnia assicurativa si impegna a mantenere la classe di merito su un altro veicolo da assicurare in luogo di quello sottratto

  921. Buongiorno, vorrei farvi una domanda. Devo assicurare un ciclomotore per mio figlio 15enne neo patentato, la proprietà e di conseguenza la polizza verrà intestata a mia moglie. Ho notato che c’è una diversa quotazione se indico la presenza o meno di mio figlio nella composizione familiare e di conseguenza nei possibili conducenti del ciclomotore stesso. Cosa succede se io non dichiaro questo? In pratica l’assicurazione risponde ugualmente in caso di incidente con alla guida mio figlio? Grazie

    • Il conducente del veicolo non influisce sulla quotazione della polizza. Il conducente del veicolo può essere chiunque purchè abilitato alla guida secondo le disposizioni vigenti (ovvero in possesso di regolare patentino o patente di guida) Per quanto riguarda il problema assicurativo la compagnia può esercitare la rivalsa per i danni pagati nei confronti del conducente in caso di guida in stato di ebrezza o per altre cause previste nel contratto. Alcune di queste possono essere derogate versando un piccolo aumento sul costo della polizza. Chieda informazioni in merito alla compagnia che le rilascia la quotazione.

  922. Salve, Mia madre possiede solo un’ auto, una smart con assicurazione in 1° classe. Posso fare il passaggio di proprietà della medesima auto a mio nome ed usufruire, con l’assicurazione, della legge Bersani?

    • Per Pierluigi

      La sua domanda non è comprensibile, non si capisce cosa vuole sapere ai fini assicurativi. Se chiede la possibilità di fare il passaggio è logico che la risposta è affermativa

  923. Buon giorno, non ho pagato la seconda semestralità dell’assicurazione auto. Adesso la sto pagando tramite recupero credito. Adesso voglio rifare l’assicurazione auto e mi è stato detto che devo ripartire dalla 18° classe. Non posso fare l’assicurazione utilizzando l’attestato di rischio dell’anno precedente (visto che l’ultimo non mi viene rilasciato non avendo completato l’anno)?

    • Per Davide

      Il mancato pagamento anche di una rata di assicurazione comporta il non rilascio dell’attestazione di rischio per quel periodo assicurativo, con la conseguenza che il contratto se deve essere rifatto viene inserito nella classe 18. All’epoca del mancato pagamento doveva informarsi presso la sua compagnia delle conseguenze derivanti da questa scelta. L’utilizzo dell’attestazione per l’anno precedente non è possibile in quanto vi è il salto di un anno e nel momento in cui sottoscriverà il nuovo contratto le sarà chiesto il motivo dell’assenza di quell’attestazione che deve essere provata con una dichiarazione che dovrà sottoscrivere e che potrebbe essere impugnata in caso di danno.

      • Grazie mille per la risposta. Quindi l’unica è fare l’assicurazione in 18° classe. Ma visto il costo esoso come potrei evitare?

  924. ciao! ho una polizza d’assicurazione valida fino a settembre 2013,a un veicolo intestato a me.si puo passare la stessa polizza su un’altro veicolo intestata sempre a me? grazie

    • Certo che è’ possibile a condizione di sostituire la vecchia polizza con una nuova che assicura un veicolo diverso, mentre quello assicurato attualmente deve essere venduto o demolito. Diversamente è’ possibile utilizzare la classe di merito della polizza in corso, utilizzando la Legge Bersani.

      • nicolò novello

        Basta inviare email!!!!!!

        Inviato da iPhone

      • Per Nicolò

        Se le arrivano mail perchè si è iscritto al nostro servizio lo dovrebbe disattivare per non ricevere più comunicazioni. Noi inviamo solo email richieste espressamente dai nostri lettori

  925. Salve, devo prendere la macchina, ma essendo patentata da poco per l’assicurazione pagherei troppo. Posso intestarla a mia madre sia la macchina che l’assicurazione anche se lei non è patentata? Partirebbe dalla 14° classe anche lei ma sicuramente pagherebbe meno di me. grazie

    • Per Salvo

      Certo che può intestare sia la macchina che l’assicurazione a sua madre per beneficiare di un minor costo assicurativo. Consideri che in futuro, quando la classe di merito diminuisce non potrà utilizzare la stessa con l’attestazione di rischio perchè intestata a sua madre, salvo che lei sia ancora convivente con lei nello stesso nucleo familiare e sia ancora in vigore la legge Bersani nel qual caso sarebbe fattibile. Per il momento è come le ho spiegato

  926. The pub crawl is one great way to start a trip around the globe?

    You dont have to offer. Maybe you would for the body.
    For those on the front balcony.
    There is also sociable, clean and moderately priced so you may
    wish to employ the service of numerous airport shuttle services to help make things
    easy for you.

  927. Ho sospeso l’assicurazione per inutilizzo auto, ovvero alla scadenza dei primi sei mesi non ho pagato il secondo semestre. Ho venduto l’auto e adesso ne ho comprato una nuova. Domanda: devo concludere il semestre con la mia prima assicurazione oppure posso stipulare una nuova assicurazione con altra compaglia?

    • Per Luca

      In effetti lei non ha sospeso il contratto che richiede la restituzione del certificato e contrassegno dell’auto, bensì non ha pagato la seconda rata relativa al semestre. Se cosi è può fare la sostituzione versando prima il secondo semestre e avere diritto alla classe di merito, viceversa per mantenerla dovrà provare che la stessa è stata demolita o venduta. Con altra compagnia non credo posso stipulare un nuovo contratto in quanto lei non è in possesso della nuova attestazione in quanto non ha portato a termine l’annualità di assicurazione

  928. iorio antonio afragola na

    ho ricevuto attestato di risco con un sinistro nel 2012 ma io ho avuto ragione a 100×100 e mi anno anche liquidato con assegno .come mai che succede queste cose in italia,,,,,

    • Per Antonio

      Probabilmente quanto lei sostiene non si è verificato. Se fosse il contrario ovvero che lei ha ragione totale,probabilmente ha ricevuto un pagamento da parte della compagnia che se provato alla stessa può comportare la rimozione del Malus.

  929. Salve sono Franco,
    lo scorso anno ho stipulato una polizza auto con una nota compagnia online tramite un broker di una partner ship.
    Dopo aver consegnato i documenti richiestomi ho ricevuto il loro preventivo, molto conveniente rispetto ad altri. A quel punto ho accettato e provveduto al pagamento tramite addebito mensile sul mio c/c.
    Un mese prima della scadenza mi giunge un appendice di rettifica di 323,00 euro per documentazione incompleta, mi reco presso gli uffici di una nota concessionaria dove ho fatto il preventivo e stipulato il contratto e i presunti broker non lavorano più là e non sanno darmi altre notizie.
    Contatto la compagnia che mi ha emesso la polizza e mi dicono che nonn hanno ricevuto la documentazione dovura è che risulta un errore per l’anno di acquisto dell’auto da parte mia per questo la polizza è risultata di importo inferiore, io provo a speigare che io ho consegnato tutta la documentazione richiestami e che di questa storia non ne ero a conoscenza ho solamente accettato un preventivo più basso rispetto ad altri.
    A questo punto mi viene da dubitare della buona fede di chi ha redatto il preventivo in quanto mi fosse stata fatto regolare preventivo avrei valutato diversamente
    Per terminare oggi la compagnia mi chiede il pagamento della differenza e poi di rivalermi sulla partner ship, diversamente passeranno la mia pratica al recupero credito.
    A questo punto non so come comportarmi.

    • Per Franco

      Sicuramente la compagnia nell’emettere il contratto ha rispettato i parametri indicati nel preventivo che probabilmente erano errati. Lei al momento dell’approvazione del contratto assicurativo, doveva controllare se questi parametri erano esatti e corrispondenti alla documentazione da lei consegnata.
      Ora se la compagnia emette un atto di rettifica del premio significa che rispetto al preventivo la documentazione ufficiale differisce da questi comportando quindi un aggravio di premio. Lasciarsi attrarre da un premio che risulta minore spesso è fonte di questi disguidi, in quanto il contraente della polizza in buona fede omette di controllare se i dati della polizza sono esatti. Questi dati che poi vengono confermati attraverso una sottoscrizione della polizza rimettendo quindi la completa responsabilità nei confronti del contraente della polizza come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.

  930. Buonasera!io ho un ciclomotore assicurato dal 2000 ho richiesto l’attestato di rischio per assicurarlo in altra agenzia e parto dalla classe 17, è normale non avendo mai avuto incidenti in tutti questi anni? Grazie

    • Per Dal

      Non vedendo l’attestazione di rischio che lei menziona non possiamo dirle se quanto lei afferma è valido o meno. Lei sostiene di non avere causato sinistri con responsabilità, la prima verifica è di vedere se sull’attestazione compaiono sinistri. Diversamente chieda chiarimenti alla sua compagnia riguardo al cambiamento di classe.

  931. Salve, volevo sapere un informazione , nel 2006 mio. Papà che è deceduto ha avuto un incidente con un signore in motorino che si è buttato sopra la macchina presumendo che era una truffa mio papà diede in mano tutto all’ assicuratore,ora a distanza di anni ci è arrivata una lettera che gli eredi devono pagare una somma al fondo assicurativo perché non risultava assicurata la macchina, ora come posso sapere dove posso fare uno storico assicurativo con la targa della macchina en a chi era assicurata?

    • Per Giuliano

      Lo storico della targa si può richiedere al PRA tramite l’Aci e poi per la ricerca della compagnia di assicurazione dovrebbe farsi aiutare dalla sua attuale compagnia assicurativa o rivolgersi ad un servizio di associazioni consumatori che la possono assistere in questa pratica

  932. salve volevo chiedervi delle info…..qualche settimana fa mio cugino ebbe un incidente abbastanza rischioso, e volevo chiedere in ospedale è stato refertato e dichiarato no omissioni di soccorso , responsabilità di terzi no… ed era un po secondo gli analisi un minimo tasso alcolico ……. per il risarcimento sia di auto e sia per le lesioni stesse…. cosa ne dite??? come dovrebbe aggire l’avvocato….

  933. scusate io o un contratto di 1 anno con la prima classe e o pagato 458 e mi scade a novembre adesso l assicurazione vuole 700 euro per il semplice motivo che nn dovevo pagare 458 ma ben si 1200perche sono nella classe 14 ma come e possibile se ne contratto cio la prima classe mi potete consigliare????

    • Per Angelo

      Probabilmente lei confonde la classe di appartenenza interna della compagnia con la CU ovvero la classe universale. Controlli e si faccia dare spiegazioni.

  934. Mi scusi, volevo chiederle se era possibile effetturare un “passaggio” di assicurazione nel caso in cui non e piu possibile usare il veicolo.
    Mi spiego meglio: poco tempo fa ho avuto un incidente con il mio ciclomotore, avendo rinnovato l assicurazione un mesetto prima e non potendo aggiustare il vecchio ciclomotore poiche distrutto, e possibile trasferire l assicurazione (gia pagata per un anno) sul nuovo ciclomotore?

  935. Gentile Signor Giovanni,
    Buongiorno, ho avuto la fortuna di scoprire il Suo Blog e vorrei approfittare della sua gentilezza e competenza. Dovendo trasferirmi all´Estero(Germania) e portare la mia auto al seguito ho la necessitá di assicurarla in loco. Il problema nasce nel merito del riconoscimento della CU da parte della nuova assicurazione perché mi verrebbero riconosciuti solo gli ultimi 5 anni senza sinistri. La ditta di assicurazioni locale mi ha fatto sapere che potrebbero riconoscermi tutta la mia storia assicurativa(senza sinistri per fortuna) ma devo richiedere un apposito certificato internazionale con la storia assicurativa del mio veicolo alla mia assicurazione italiana. Quest´ultima mi risponde che basta la carta verde e l´ultimo attestato di rischio e che loro non sono a conoscenza di tale certificato , cosa che, francamente, mi sembra un po strana. Che lei sappia esiste un simile certificato internazionale(immagino sia scritto in inglese o in piu lingue ma é solo una congettura) che riporti l´intera storia assicurativa mia e del veicolo(classi di merito, sinistri e numero di anni assicurati)? Spero di essere riuscita a spiegarmi.
    La ringrazio per l´eventuale risposta e per il tempo che vorrá dedicarmi e Le porgo Cordiali saluti.
    Margot Arnold

    • Per Margot

      Gentile Signora purtroppo l’unico documento che attesta la sua storia assicurativa è l’attestazione di rischio che per effetto del decreto Bersani ha validità di 5 anni ma che riassume in pratica la storia dell’assicurato, perché la classe CU attesta da quanto tempo l’assicurato è virtuoso. Quindi è una sorta di certificato che prova l’assenza di sinistri per un determinato periodo. Esempio: se sull’attestazione la CU è 1 e il contraente è una persona con età superiore a 23 anni va da se che è almeno 15 anni che non ha incidenti, se l’età fosse inferiore e sull’attestazione fosse riportata la dicitura “applicato DL Bersani” si desume che la classe di merito del 23 enne è stata acquisita e non conquistata.
      Quindi il calcolo del costo di una polizza viene fatto sulla classe di merito del momento in cui è richiesta l’assicurazione. Prima del DL Bersani l’attestazione aveva validità 1 anno ora 5 ma questo vale solo per l’uso futuro della stessa per un veicolo che vorrò acquistare.
      Quindi tutto diventa incongruente in quanto l’elemento essenziale del contratto è la CU che è già una sorta di storia assicurativa. Ecco perchè le compagnie italiane per effetto del DL Bersani rilasciano ogni anno l’attestazione che riporta questo tratto virtuoso o non del proprietario del veicolo

  936. Salve,
    scrivo per avere un chiarimento riguardo all’assicurazione della mia auto.
    Nel 2012 acquistai un’auto usata che venne intestata al PRA a mio padre (CU 1) e a me (come cointestatario) NON residente con lui.

    L’assicuratore mi consigliò di fare così perchè, essendo lui il primo intestatario, la classe di merito sarebbe stata la sua e io di conseguenza avrei acquisito la stessa classe di merito (e non la 14). Nel certificato assicurativo il solo nominativo presente è quello di mio padre e non il mio.

    Leggendo un pò in internet ci sono pareri discordanti riguardo a tale artefatto. Potresti chiarirmi se sono in regola?

    Sperando di esserlo, adesso vorrei diventare unico intestatario dell’auto e portare con me la prima classe di quell’assicurazione e magari cambiare compagnia assicurativa. E’ possibile farlo? Se si, cosa occorre fare?

    Grazie in anticipo per la risposta e complimenti per il blog.
    Giuseppe

    • PER GIUSEPPE

      L’unico soggetto che può vantare la partenità della classe di merito è l’intestatario del veicolo al PRA. Quindi è escluso che il contraente di polizza se non coincide con l’intestatario al PRA sia titolare della classe di merito.

      Con la legge Bersani inoltre la classe di merito è resa disponibile ad un componente del nucleo familiare convivente in forma stabile, attestato dal certificato di famiglia del proprio comune.

      Sono esclusi tutti gli altri casi

  937. salve . posso avere il vostro aiuto , un journo suspeso la sicurazione della mia auto ho laciata nel parchegio publeco una matenata presto dopo 1h un ragaso pasava con una veluceta apreso la mia auto e della mia moglia e altre 2 a destrute tutti e no losso cosa eare con lui per che la mia autoera bella e mi danno solo valore dell auto 1250 euro

    • Per Hich

      Probabilmente il perito nel valutare il danno subito dalla sua auto ha applicato la riparazione antieconomica, cioè paga il valore di mercato del momento e non quello delle riparazioni in quanto superiori di entità economica.

  938. È possibile effettuare un assicurazione su un automobile intestata ad un altra persona? ..Se si quali sono i rischi a cui si va incontro in un ipotetico incidente?

    • Per Italo

      Nulla vieta di sottoscrivere un contratto assumendo la qualifica di contraente assicurativo e quindi di tutti gli effetti derivanti dal contratto, compreso il mancato pagamento dello stesso. In caso di incidente nessuna responsabilità se non quella di aver stipulato un contratto basato su dichiarazioni mendaci. Per il resto risponde il proprietario intestatario al PRA

  939. Salve, complimenti per il vostro blog!!! Vorrei porvi un quesito:
    Pochi giorni fa mentre camminavo per strada in bicicletta, all’improvviso un tizio parcheggiato ha aperto lo sportello lato guida bloccando il mio percorso, nella caduta mi sono spaccato un dente sbattendo al manubrio. Il signore mi ha lasciato le sue generalità e numero di tel, possiamo fare un cid per il risarcimento del lavoro odontoiatrico?
    Grazie Federico

  940. Ambrosio Angela

    Scopro che l assegno inviato dalla compagnia assicuratrice viene incassato fraudolentemente da terzi. A seguito del disconoscimento della firma, la compagnia provvederà ad emettere un nuovo pagamento?

    • Per Angela

      Innanzitutto bisogna procedere con una denuncia presso la Pubblica Autorità con la menzione esatta e circostanziata dell’accaduto. Successivamente procedere alla richiesta dell’assegno spettante alla compagnia di assicurazione.

  941. Salve pongo una domanda per eventuale chiarimento. Sono comproprietario di un’automobile insieme a mio padre. Sul libretto compare come proprietario mio padre residente a Napoli e come comproprietario io residente a Roma. L’auto la utilizzo io a Roma in quanto mio padre ha la sua a Napoli , dovendo assicurarla inserendo i dati di mio padre vado a pagare sui 1000€ , mentre inserendo i miei scendo a 400€ . La seconda ipotesi pero’ poi al momento di effettuare un preventivo viene scartata in quanto viene considerata la prima persona che compare sul libretto…. e’ giusto ? o c’e’ un modo per assicurarla a nome mio? ( il contraente dell’attuale polizza risulta mio padre )
    Grazie

    • Per Salvatore

      Il costo assicurativo viene calcolato sull’intestatario al PRA anche in caso di cointestazione. Non è chiaro come mai lei paghi meno di suo padre, come ha fatto il preventivo ? Usando la legge Bersani ? Il post non è molto chiaro

  942. SALVE VORREI SAPERE SE IO DISDICO L’ASSICURAZIONE PER DEMOLIZIONE AUTO E POI LA VOGLIO RIPARTIRE DOPO 2/3 ANNI MANTENGO SEMPRE LA SOLITA CLASSE A DIMENTICAVO IO HO 2 AUTO ASSICURATE A ME SOLO UNA VIENE DEMOLITA PER CAUSA INCIDENTE

  943. In caso di incidente con un passeggero ferito lievemente, ma non segnato sulla costatazione amichevole, l’ assicurazione copre i suoi danni?

    • Per Alessandra

      Se il ferito non è indicato sulla constatazione amichevole, ha il diritto di essere risarcito comunque dalla compagnia di assicurazione. Per avere diritto il danneggiato dovrà avanzare richiesta danni dell’accaduto corredato da certificato di pronto soccorso o del medico curante

  944. Circa 10 anni fa mi sono separato da mia moglie lasciando a lei la macchina con assicurazione tutto intestato a me,dopo un poco di tempo ho fatto il passaggio della vettura a suo nome ma l’assicurazione era rimasta a mio nome.Premetto che allora ero in classe 2, un bel momento decido di acquistare una macchina per me e scopro che la signora si e fatta passare l’assicurazione a suo nome con la mia classe di merito,ora visto il tempo che è passato io come faccio a riavere la classe di merito? Oltretutto credo che ci volesse il mio consenso per un operazione del genere, sempre che abbiano fatto una cosa legale.

    • Per Michele

      Se la cosa è stata fatta è legale, credo che la compagnia prima di effettuare il cambio si sia accertata sull’idoneità e la fattibilità della richiesta. Per risponderle il contrario dovrei conoscere esattamente i termini della questione ovvero, intestazione al PRA della vecchia auto compresa l’attestazione di rischio. Oppure ancora per un periodo qualche compagnia per ragioni commerciali utilizzava la classe di merito di un congiunto per offrire condizioni agevolate

  945. Salve, vorrei porre due quesiti a cui non riesco dare spiegazione.

    1) due mesi fa, esattamente luglio 2013 ho stipulato una polizza RCA con una nuova compagnia mantenendo la mia classe di merito 1, e fin qui tutto bene. Venerdì ho cambiato auto ed ho presentato alla mia compagnia il nuovo certificato di proprietà, chiedendo di spostare la vecchia polizza sulla nuova auto, ma mi è stato risposto che per la nuova autovettura devo fare una nuova assicurazione e la vecchia mi verrà rimborsata solo presentando l’atto di vendita o di demolizione, perchè questo è quello che dice la legge Bersani.

    2) Stesso mese e stesso anno (luglio 2013) mia suocera, con la stessa compagnia di cui sopra, paga la polizza RCA, prima rata semestrale 200 euro. Sempre Venerdì vende l’autovettura e chiede la cessazione della polizza che viene prontamente accettata previa presentazione dell’atto di vendita, ” FATTO” . Pagato a Luglio 200 euro, rimborsati a settembre 97 euro. E’ giusto che per 2 mesi si siano tenuti 103 euro?

    Grazie infinite per un’eventuale risposta

    • Per Roberto

      La differenza sta nel fatto che lei probabilmente, in quanto non menzionato, non riesce a provare alla compagnia la vendita, o la demolizione del vecchio veicolo e quindi non può avvalersi della possibilità di usufruire della Legge Bersani. Possibilità che però e qui non è chiaro quanto lei riferisce, può utilizzare per un altro veicolo. Se invece intende il rimborso questo ha ragione la compagnia perchè la Legge Bersani parla di restituzione del premio pagato e non goduto solo in caso di vendita o demolizione, previa presentazione di documenti comprovanti e giustificativi, come ha fatto sua suocera

  946. Salve! Premettendo che non ho tempo per leggere tutte le domande poste da altri e le Vs. risposte che potrebbero fare al caso mio, mi rivolgo a Voi per avere consigli su come risolvere un’incresciosa situazione che di seguito Vi espongo.
    Mio cognato recatosi in agenzia per rinnovare la sua polizza auto in scadenza si è sentito dire che, poichè nel mese dello scorso febbraio 2013 sono stati risarciti tre sinistri (non uno ma addirittura tre) e che ci sono in corso altre 3 richieste di risarcimento danni, non possono più assicurlarlo in quanto da 1a categoria è passato in 10a!!! chiaramente è “caduto dalle nuvole” perchè lui di sinistri non ne ha provocato neppure uno! ha chiesto di avere i dati di detti sinistri ma l’agenzia non puo’ dargliel!!!Cosa deve fare per denunciare
    questa chiara “truffa”???? Inoltre lo stesso assicuratore gli ha consigliato, per richiedere una nuova polizza, di far intestare la sua auto ad un familiare … e lui l’ha chiesto a mio marito!!! io non vorrei che mio marito possa poi avere lui dei problemi in merito!!! Quali sono i Vs. consigli? Attendo Vs. sollecito riscontro e nel salutarVi Vi ringrazio anticipatamente.
    Anna – Napoli

    • Per Anna

      Gentile signora la cosa è molto strana e intricata, siccome noi ci occupiamo solo di fornire pareri in merito alle assicurazione e non in caso di eventuali casi legali come nel vostro caso le consiglierei di consultarsi con un legale oppure con un’associazione di consumatori che potrà aiutarla nel districarsi da questa incresciosa vicenda

  947. salve, volevo alcune delucidazioni in merito ad una polizza online.
    mi appresto ha fare un preventivo online per una nuova moto acquistata e da ritirare presso il concessionario, pago l’assicurazione ed attendo il foglio provvisorio per poter andare a ritirare la moto, ma quando chiamo per avere informazioni sulla spedizione del foglio provvisorio dell’assicurazione mi dicono che per poter completare ed evadere il tutto hanno bisogno di periziare la moto ( MOTO NUOVA DA RITIRARE) , vi chiedo come mai devono periziare una moto nuova?

    • Per Mauro

      Non mi è dato saperlo, sarebbe utile che lei fornisse il nome della compagnia a questo indirizzo accrescomail@gmail.com ed eventualmente copia del preventivo. Probabilmente la compagnia adotta un sistema per l’assunzione dei rischi incendio e furto e rca diversi dalla maggior parte delle compagnie. Se questo è vero deve essere indicato nella nota informativa

  948. Salve vorrei sapere se acquistando un motorino (phantom f12 50cc 2t ) usato già sbloccato (sono stati solo tolti blocchi) con nessuna modifica ulteriore, è completamente originale, in caso di incidente l’assicurazione paga ?

    • Per Mattia

      Le chiedo di chiarire cosa siano i blocchi, a che parti del ciclomotore si riferiscono. Per sua norma consideri in caso il veicolo non sia conforme alle norme vigenti o alle prescrizione delle case automobilistiche, ovvero lei abbia fatto modifiche non previste dal codice della strada, l’assicurazione in caso di incidente potrebbe non rispondere dei danni arrecati a terzi

  949. Vorrei una risposta se è possibile posso fare la assicurazione della macchina che sono proprietaria anche se non ho la patente vi ringrazio anticipatamente aspetto una vostra risposta

  950. Salve, ho mio cognato che lavora presso un’assicurazione e vorrebbe che facessi l’assicurazione per la casa con lui, ma ho trovato un’altra compagnia che mi copre per la stessa assicurazione ad un prezzo molto più basso di quella di mio cognato. Vorrei chiederLe se mi assicurassi con la compagnia al costo più basso, mio cognato potrebbe riuscire a vederlo? esiste un “circuito” tale che le assicurazioni possono vedere le polizze di altre compagnie assicurative? La ringrazio in anticipo.

    • Per Daniele

      La sua scelta del prezzo più basso deve corrispondere anche alle garanzie che eventualmente la compagnia di suo cognato presta in più rispetto all’altra. Se le garanzie sono le medesime e il costo è inferiore la sottoscriva pure. Per quanto riguarda il “rintracciamento” del contratto non è possibile in quanto dati coperti da privacy e quindi tutelati. Solo qualche grillo parlante potrebbe far rintracciare il contratto.

  951. salve…ho un autocarro di 35q.circa 3 anni fa ho dato una denuncia di sinistro(poichè l’assicurazione è aumentata),e quest anno ho avuto un sinistro di 50% di colpa.mi hanno anche risarcito.pochi giorni fa,con la coda del mezzo,ho strisciato il parafango posteriore di un auto.ho fatto il cid. ora il mio assicuratore non mi vuole rinnovare il contratto.è possibile?

    • Per Mauro

      Il codice delle assicurazioni ha sancito l’obbligo da parte dell’assicuratore di sottoscrivere la polizza anche in caso di sinistro. In questo caso non puà sottrarsi all’obbligo di sottoscrivere la polizza, nel caso le dovrà sottoporre un preventivo che lei potrà ritenere valido o meno.
      In questo caso può rivolgersi ad altra compagnia. Se persiste il rifiuto del suo assicuratore lo informi che della vicenda informerà l’ISVASS per l’inadempimento di una legge che sancisce l’obbligo di sottoscrivere la responsabilità civile auto. Per tutti gli altri rischi la compagnia ha facoltà di rifiuto per questo no.

  952. Buonasera, ho stipulato un contratto di vendita privato per la mia auto, l interessato mi ha versato un addebito e poi non si è più fatto sentire e non riesco più a rintracciarlo. Che posso fare? Grazie

    • Per Simone

      Grosso guaio se non si è fatto dare la copia di un documento di identità o altro ? Non lo conosceva ? Questa mancanza di precauzioni le potrebbero costare la perdita della somma.

  953. Salve, chiedo un suo pare su quanto mi è accaduto.
    La scorsa settimana ho acquistato un’autovettura ed ho chiesto alla mia assicurazione di spostare la polizza dalla mia vecchia auto, oltretutto appena pagata, a questa, dando ovviamente la differenza in quanto di cilindrata superiore (la vecchia autovettura sarebbe rimasta ferma in garage fino a quando avrei trovato un acquirente) ma mi hanno risposto che non si può fare, ho dovuto pagare una nuova polizza.
    Per avere il rimborso della vecchia hanno voluto l’atto di vendita della vettura altrimenti non mi avrebbero nemmeno rimborsata. Comunque per 30 giorni che ho utilizzato la polizza mi hanno restituito solo 75 euro su 135 pagati.
    E’ vero che non si poteva passare la polizza della vecchia auto sulla nuova?
    E’ giusto che per pochi giorni mi abbiano restituito solo la metà dei soldi pagati?
    E’ vero che come mi hanno detto è la legge che lo vuole, oppure è una loro regola.

    Grazie infinite

    • Per Rosy

      La compagnia per disposizioni di legge è obbligata a restituire il premio pagato e non goduto al netto delle imposte o altri accessori come incendio e furto o altro in caso di vendita del veicolo comprovata da un documento oppure in caso di demolizione dello stesso. Viceversa la compagnia non è tenuta al rimborso del premio in alcun modo. Per quanto riguarda la sostituzione la risposta è affermativa, ma credo che la scelta di lasciare l’auto assicurata in questo caso non sia dipesa dalla compagnia ma da una sua scelta personale.

      • No, io ho chiesto alla compagnia di sostituire la polizza della vecchia auto sulla vettura nuova, ma mi hanno detto che NON SI PUO’ FARE. Ho dovuto pagarne una nuova per la macchina nuova e poi mi faranno il rimborso della vecchia quando porterò l’atto di vendita, ma il rimborso solo ed esclusivamente sulla RCA, tutti gli accessori, tipo: carro atrezzi, vetri, ecc. dicono che NON SI POSSONO RIMBORSARE. Io comunque non voglio lasciare la vecchia auto assicurata. GRAZIE

      • PerRosy

        Il rimborso del premio assicurativo è limitato esclusivamente al solo premio RCA per il periodo non goduto al netto di imposte e SSN

  954. Salve, a giugno ho avuto un incidente in macchina con a bordo dei passeggeri (sono uscita fuori strada). L’assicurazione era RCA, siamo andati in pronto soccorso perche ci mettessero il collare poi dopo qualche giorno i miei genitori sono andati dall’assicurazione per chiedere per i passeggeri se potevano avere rimborsi e dissero che si doveva fare la denuncia da parte dei interessati in pronto soccorso e che non era più possibile dopo. Cosa si doveva fare o cosa devo fare se è possibile?

    • Per Eli

      Effettivamente la cosa è strana. Le consiglio in questo caso che i danneggiati si rivolgano al proprio medico di famiglia attestando lo stato di salute e precisando eventualmente il ricorso al pronto soccorso che deve sempre rilasciare certificazione in caso di soccorso a persone. Dopo questo fate fare una richiesta danni alla vostra compagnia per essere ammessi al risarcimento dei danni fisici subiti.
      Mi tenga informato

  955. Salve ho appena stipulato una polizza moto con 24hAssistance con copertura dal 08/10/013 siccome il broker ha sbagliato la data di copertura di un mese(Novembre) x non girare scoperto x 30gg ho dovuto rifare una polizza nuova e ripagare le tasse che a detta del broker nn sono restituibili, e vero?
    grazie 1000

    • Per Aurelio

      Bel guazzabuglio. Il broker poteva stornare il contratto senza farle rimettere le tasse, che addebiterei a lui se ha sbagliato. Comunque per non farle perdere le imposte poteva sostituire il contratto e non farle perdere le imposte. Tutto molto strano

      Non capisco come abbia fatto a non restituirle le imposte se non ha rimborsato il premio che è fattibile solo in caso di vendita o demolizione

  956. ho un auto con srquestro aministrativo posso comprarmi un auto nuova ho mi fermano anche quella

  957. Ciao ragazzi, la stato americana nn accetta persone con pendenti penali. A me tempo fa hanno ritirato la patente per guida in stato di ebrezza, mi fanno partire? O mi consigliate di cambiare meta, visto che la revoca della patente vale come penale? Vi ringrazio anticipatamente, mi sarete molto utili

    • Per Antonio

      Gentile amico non saprei darle in merito una risposta precisa, trattandosi di questioni legali che il nostro sito non tratta occupandosi prevalentemente di assicurazioni.Le consiglio di chiedere ad un legale oppure ad un ambasciata o consolato

  958. ciao
    ti vorei chiedere vorei vendere il motorino di mia zia pero lei e morta come posso fare il passagio

    • Per Davide

      Per il passaggio di proprietà del motorino puoi rivolgerti ad un agenzia automobilistica o presso gli sportelli Aci che si occuperanno di predisporre tutta la documentazione del caso

  959. Salve e complimenti per il servizio..sono gianluca spiego subito cio che mi e accaduto: ad agosto ho avuto un incidente, praticamente dopo aver parcheggiato bene la macchina, sono sceso e mentre chiudevo la portiera( ho controllato molto bene se prima di aprirla arrivasse qualche altra macchina), quest ultima veniva tamponata mentre io meno male sono riuscito a buttarmi in macchina e salvarmi la pelle.. dopo aver fatto richiesta danni all assicurazione, mi arriva la risposta da quest ultima dicendomi che non avevo diritto al risarcimento del danno perche’ l art…. del codice stradale dice che la portiera non deve rimanere aperta perche produce intralcio.. la mia domanda e’: possibile che non ci sia un modo che oltre al codice stradale mi dia ragione almeno in parte? posso fare ricorso e a chi? sono fermamente convinto di avere ragione anche se un art. del codice stradale parla di non tenere la portiera aperta.. Grazie saluti Gianluca

    • Per Gianluca

      Non credo che la vicenda si possa risolvere cosi facilmente, attribuendole l’assoluta ed esclusiva responsabilità. Le consiglierei di valutare la sua posizione con un legale e di farsi assistere nel recupero dei danni subiti. A parere del sottoscritto un concorso di colpa poteva starci, nella presunzione che anche l’altro come lei doveva avvedersi della presenza dell’auto, salvo che abbia provato inconfutabilmente che non poteva evitare la collisione.

  960. salve,,poso sapere se io ho la machina intestata a me poso fare asicurazione su mia mama??

    • Per Oktav

      Certo che si, Come detto in un altra risposta il contraente della polizza può essere diverso dall’intestatario al PRA che deve risultare la persona iscritta nel libretto di circolazione

  961. come faccio a vedere quanto pago di assicurazzione senza andare in agenzia

    • Per Vincenzo

      Dal marzo 2013 con una disposizione dell’ISVASS molte compagnie permettono ai loro clienti di avere una sezione dedicata per visualizzare i premi e le polizze in corso. Questo e’ l’unico sistema.

  962. Ho trovato un sinistro sulla mia assicurazione di cui nn sono a conoscenza come posso comportarmi?

    • Per Alfredo

      Innanzitutto chieda informazioni al riguardo e poi scoperto di che si tratta ci ricontatti. E’ suo interesse avere queste informazioni in quanto la riguardano

  963. Salve volevo avere alcune delucidazioni per questo problema.Allora mio padre ha bloccato l’assicurazione della sua auto,in quanto non può piu giudarla per motivi di infortunio!ok io sto per acquistare una macchina e vorrei utilizzare la legge Bersani per prendere la classe di mio padre,però la mia domanda ora è: posso utilizzare l’assicurazione bloccata di mio padre sulla sua auto,su quella che sto comprando io?!grazie ciao

    • La risposta è affermativa innanzitutto se ha i requisiti di convivenza stabile nel nucleo familiare del padre e se l’attestazione di rischio di quel veicolo non è scaduta da più di cinque anni. Contrariamente non è possibile applicare il cosidetto decreto Bersani che consente di utilizzare la classe di merito di un familiare

  964. Buongiorno,
    da febbraio 2013 sono contraente di una polizza auto, la cui proprietaria è mia madre.
    Entrambi facevamo parte del medesimo nucleo famigliare.
    A luglio 2013 divento proprietario dell’autovettura, omettendo però di comunicarlo all’assicurazione.
    Ad agosto 2013 esco dal nucleo famigliare.
    Ad ottobre 2013 acquisto una nuova autovettura consegnando alla concessionaria quella precedente che verrà radiata per l’esportazione.
    L’assicuratore mi dice che il software non mi consente di usufruire della precedente classe di merito. E’ solo un problema di natura tecnica in quanto è necessario intervenire manualmente nel software dell’assicurazione, oppure c’è un fondamento giuridico?
    Ringrazio per l’attenzione.
    Cordiali saluti

    • In caso di radiazione di un veicolo è previsto, secondo le norme vigenti, il rilascio dell’attestazione di rischio dello stesso, che può utilizzare per assicurare un nuovo veicolo. L’attestazione ha durata 5 anni.

  965. Buongiorno, giorni fa ho avuto un sinistro, un camion mi ha tamponato, e mi ha provocato danni maggiori rispetto al valore dell’auto sul mercato, la mia domanda e la seguente, se l’assicurazione non risarcisce tutto il danno. Posso rivalermi con alla controparte , grazie in anticipo

    • Per Ludovico

      Il nostro ordinamento prevede in caso di sinistro stradale con danni da parte di terzi che il risarcimento dello stesso non può essere superiore per le riparazione al valore dello stato d’uso dello stesso., ovvero se il valore delle riparazioni è superiore a quello del valore commerciale del veicolo la compagnia di assicurazione è tenuta a risarcire il secondo.

  966. Salve volevo sapere se era possibile assicurare un mezzo (autocarro) intestato alla mia sede secondaria che si trova in una città’ diversa della sede legale . Per quanto riguarda la motorizzazione mi sono informato e mi hanno detto che posso intestare l’ autocarro anche alla sede secondaria adesso mi rimane il dubbio però se posso assicurarlo grazie

  967. Salve, vorrei capire una cosa per quanto riguarda la classe di merito nella rca bonus malus: se ho gia un motoveicolo con polizza bonus malus, acquistando un altro motoveicolo usato, avrò diritto ad avere la medesima classe di merito oppure no?Grazie

  968. aurora mirodone

    buongiorno,sono straniera cosi se po capire se sbaglio con grammatica,io avrei bisogno di un chiarimento,quando fai un sinistro con la macchina e manda importo da pagare non deve mandare anche un altro allegato dove c’e scritto lavori fatti,quanto costa ogni lavoro in parte..o se sta profittando dalla situazione per mettere la macchina a posto sapendo che deve pagare un’altra persona….perche vi chiedo questa..un paio di mese mia figlia stava uscendo dal garage con la macchina e faceva retromarcia,in stesso momento un altra macchina entrava,come la uscita è abbastanza nascosta con poca visibilità a vedere se viene qualcuno di fuori,la visibilità di più aveva quello che stava entrando,…mia figlia,con paraurti ha fatto due buchi piccoli e un po strisciata sulle due portiere,non lo so come,perch la nostra macchina non ha nessun graffio,il secondo giorno è andato dal suo meccanico di fiducia per fare un preventivo dicendo che le riparazione sono quasi 600-700 euro,in quel momento non avendo soldi per pagare danni siamo andati alla compagnia assicurativa….alla fine da questa storia è arrivato importo da pagare quasi 1200,quasi doppio da quello che ha detto suo meccanico,con 100% di responsabilità,come io facendo retromarcia vedo meglio di quello che entra in garage con più visibilità come me…adesso io ho tre variante…pago sinistro e non peggiora la classe…non pago ma,peggioro la classe e aumenta assicurazione abbastanza,…o posso fare passaggio alla mia figlia. le domande sono queste…perche non se manda una fattura con lavori fatti in officina non solo importo da pagare?….se faccio passaggio alla mia figlia posso rimanere anche io come coproprietario?…..la macchina è ancora in garanzia e devo fare itp e scambio di cinghia queste le devo pagare ho sono coperte da garanzia?….grazie per ascolto e spero che mi sono fatta capire e chiedo un favore,la risposta lo posso ricevere su mio email?grazie e buona giornata.

    • Per Aurora

      I sinistri sono pagati dalla compagnia che non è tenuta la rilascio del dettaglio delle spese sostenute nei confronti del contraente della polizza assicurativa che alla scadenza del periodo annuale si troverà ad avere un aumento del premio per effetto dall’evoluzione della classe di merito. L’aumento della polizza stessa può essere richiesto alla sua compagnia. Ritengo oneroso e costo un passaggio di un veicolo a favore di un’altra persona per evitare aumento. Tenga poi conto che in caso di cointestazione con la figli la compagnia per il calcolo dell’assicurazione prende la persona più giovane, quindi oltre il danno la beffa. Lei fa il passaggio cointestando e la compagnia le fa pagare il premio sull’età di sua figlia. Non le conviene

      • aurora mirodone

        salve,io mi arrendo,con tutti calcoli fatti e dolori di testa,tanto risparmio non facevo neanche con il passaggio,sono andata a pagare il sinistro perche arriva la scadenza della rca….cosi il mio attestato rimane pulito,mi vado giu con una classe,pago meno rca e basta…meglio se la prossima rca metto anche assistenza legale…meglio di non avere fiducia e compilare subito il cid…chiamare sempre polizia locale o carabinieri a costatare di chi è stata la colpa cosi non profitta nessuno…pensato bene o male?…comunque,io vi ringrazio tanto e vi auguro un buon natale e un buon anno…come speriamo tutti,

      • Per Aurora

        Non ho capito ma sembra il suo sia uno sfogo. Grazie comunque degli auguri che contraccambio

  969. buon giorno
    chiedevo se è legale (non è abusivismo assicurativo) fare la polizza online (assicurazioni online) per altre persone parenti – clienti ecc inserendo la propria carta di credito e email – se queste persone non hanno la carta o email – alla fine gli arriva a casa loro la polizza loro la firmano e la rispediscono originale…in pratica fare da passa carte o inviargli la copia dei documenti alla assicurazione e pagare con la mia carta … una informazione

  970. Buongiorno,
    ieri una macchina ha invaso la mia corsia e mi ha scontrato sulla fiancata sinistra, procurandomi un danno su tutta la fiancata.
    L’altro conducente si è preso tutta la responsabilità dell’incidente, abbiamo compilato il cid e lo ha firmato. Non c’è stato bisogno di chiamare le autorità.
    Oggi guardando il mio libretto ho scoperto che mi è scaduta la revisione da 7 giorni, l’ultima era stata fatto nel novembre 2011.
    Puo essere un problema questo nel risarcimento dei miei danni? La sua assicurazione verifica o chiede di verificare al perito della mia assicurazione la revisione della mia macchina?
    La mia paura è che mi devo ripagare da solo i miei danni.
    Grazie anticipatamente e complimenti.

    • Per LuxF

      La compagnia di controparte potrebbe eccepire questo, ma per effetto della responsabilità di un terzo è obbligata a risarcirle il sinistro comunque, avendo ragione nell’incidente.
      Attenzione però che se nel sinistro la responsabilità fosse stata sua, la compagnia avrebbe pagato prima il danneggiato e poi si sarebbe rivalsa su di lei per recuperare quanto pagato in quanto nelle norme che riguardano le esclusioni o la rivalsa è citata la non osservanza delle norme in materia di revisione dei veicoli

  971. Sono assicurato da diversi anni con la Groupama Spa, qualche mese fa ho fatto una voltura in quanto ho venduto la mia vecchia auto e ho comprato un veicolo nuovo; per mia sfortuna all’atto della voltura l’agenzia generale mi ha sbagliato il numero di targa sul simplo del certificato di assicurazione e per qualche mese ho circolato per la mia città senza accorgermi del problema fino a quando non sono incappato in un sinistro e nel fare la richiesta di risarcimento alla mia stessa mandante per la Legge 209/05, art. 149, la stessa si rifiuta di risarcirmi in quanto asserisce che all’atto dell’evento risultavo scoperto di RCA, però nello stesso tempo si rifiutano di restituirmi il premio incassato e trattenuto nel periodo che circolavo con il contrassegno errato!! Come devo comportarmi?

    • Per Eugenio

      La situazione è un pò complicata. Non credo sia cosi impossibile provare che si trattasse di un mero errore materiale che la medesima agenzia può avvallare presso la propria direzione, attestando un errore di trascrizione, Credo che al momento della stipula le sia stato richiesto un documento quale il libretto di circolazione da mettere agli atti e comprovante l’esistenza del bene da assicurare. Se cosi fosse e non basato solo sulla sua dichiarazione del numero di targa, potenza ecc è intuibile che trattasi di errore di trascrizione, diversamente si tratta di una dichiarazione fatta in buona fede non fatta per ledere nessuno. Consiglio sempre prima di firmare qualsiasi documento assicurativo di verificare che i dati contenuti corrispondano a quanto richiesto. Attenzione anche l’intermediario con la norma sull’adeguatezza è tenuto a verificare la correttezza di quanto richiesto dal cliente e quindi anche al fatto che i dati tecnici, elementi essenziali per una polizza RCA, siano esatti

  972. Buonasera, vorrei chiedervi un informazione.
    Ho sospeso l’assicurazione appena pagata, perchè non in possesso della patente, solo che non sono riuscito a riattivarla(anche perchè tante volte il loro era sempre intasato mah) e la macchina intestata a me, è ferma da un mio amico meccanico da più di un anno.
    Mi hanno detto che non si possono più recuperare i soldi in quanto non è stata riattivata entro un anno….ma è vero?
    GRazie in anticipo

    • Per Anthony

      Purtroppo la notizia è fondata. La sospensione di un veicolo ha validità di un anno trascorso il quale il contratto si risolve e l’eventuale premio corrisposto o frazioni di questo non vengono più rimborsati. Se invece la richiesta viene fatta per riattivazione o per vendita o demolizione prima di detto periodo la compagnia è tenuta al rimborso del premio pagato per il periodo restante al netto delle imposte vigenti

  973. corsaro giuseppe

    ho subito un furto d’auto essendo assicurato incendio e furto con antifurto satellitare unibox, ho richiesto il risarcimento nel contratto c’e’ scritto che l’auto e’ assicurata per un valore di 14.500 ma l’assicurazione mi manda un bonifico di 6000 euro…. ho chiamato l’assicurazione e mi ha risposto che il valore di quattro ruote e quello… io ho precisato che pagavo rc auto in base al valore assicurato dell’auto e non e’ mai diminuito anzi e aumentato..il liquidatore mi risponde che se ne accorto ma e’ uno sbaglio nel contratto..io ho sollevato i miei dubbi xke se non mi rubavano l’auto non se non mi accorgevo dello sbaglio o ” del raggiro”lui ripone eche si poteva informare se potevo avere il rimborso delle somme pagate in piu’ fin ora..io ho chiesto che mi sia risarcito tutto l’importo che c’e’ scritto nel contratto cm posso fare? grazie per l’aiuto

    • Per Giuseppe.

      Il risarcimento del valore di un veicolo assicurato è basato sul valore commerciale dello stesso, intendendosi per tale il valore economico che il veicolo ha nel momento in cui è stato sottratto. Spesso accade che il valore indicato nelle polizze assicurative non venga ridotto, per un disservizio da parte degli intermediari che dovrebbero prestare consulenza al cliente, al valore commerciale instillando negli assicurati l’aspettativa che in caso di furto venga risarcito il valore iscritto in polizza. Purtroppo e la sua esperienza è maestra in caso di sottrazione il perito valuterà il valore del veicolo al momento del furto desumendolo da pubblicazioni quali Quattroruote od Eurotax. Nulla può fare l’assicurato rivendicando il maggior premio pagato per ottenere un risarcimento migliorativo. Ma ripeto questo si genera a causa del disservizio e della mancata consulenza degli intermediari a favore dei propri clienti

      • corsaro giuseppe

        grazie per il chiarimento…. le volevo chiedere un’altra cosa!! quindi e’ inutile se faccio causa all’assicurazione? e tutti questi anni che ho pagato in piu’ perche l’auto valeva 14,500 non me li rimborsano?ma se nel contratto c’e’ quella cifra si dice che ” carta canta” o no! il contratto e firmato quindi dovrebbe essere valido o no? grazie ancora e scusi il disturbo buon anno!!

      • Per Corsaro

        Della serie carta canta, se lei legge attentamente le condizioni contrattuali troverà riportato che in caso di evento la compagnia è obbligata a risarcire il valore commerciale del veicolo e non il valore assicurato che sarebbe quello iscritto in polizza. Se cosi fosse nessuno modificherebbe il valore assicurato per anni. E’ vero ha pagato un maggior premio sulla sua polizza, questa è stata una sua disattenzione ma anche un disservizio del suo intermediario

      • quindi non mi spetta nessun rimborso delle somme che ho pagato in piu’??? e dei documenti che mi hanno richiesto che mi sono costati 400 euro? a me mi sa’ di truffa se nn mi avessero rubato l’auto chissa’ per quanto mi avrebbero fatto pagare sempre lo stesso importo secondo me in qualche modo saranno responsabili loro..

      • Signor Corsaro, le ripeto e mi spiace questo è un disservizio dovuto all’intermediario che la gestisce che non le ha spiegato quanto dicevo nei post precedenti. Parlare di truffa è grave, se lei però riesce a provarlo può adire le vie legali per tutelarsi. Bisogna porre molta attenzione al maggior premio pagato per il caso di incendio e furto di un veicolo, il cui valore si riduce nel tempo. Questo è anche un suo dovere. Impariamo innanzitutto a compiere quello che ci spetta, saremo meno soggetti a sopprusi o raggiri

  974. Salve
    Volevo informarmi se avessi un contratto di polizza annuale e dopo 6 mesi ho deciso di trasferirmi all’estero e vendermi l’auto! Avrei il diritto di chiedere il rimborso degli altri 6 mesi ?

    • Per Hani

      Se il veicolo viene venduto regolarmente, ovvero presentando alla compagnia un attestazione che lo stesso è stato venduto, ha diritto alla restituzione del premio per i restanti mesi al netto delle imposte di legge

  975. Davide Libreri

    Ho avuto un danno a dei vestiti riposti in una scatola su un armadio in seguito ad una infiltrazione di acqua dal soffitto (vivo all’ultimo piano di un condominio di circa 60 famiglie). L’assicurazione condominiale si rifiuta di pagare perché per agenti atmosferici può pagare i danni alle mura ma non al contenuto. Cosa posso fare ? Grazie

    • Per DAvide.

      L’assicurazione condominiale se stipulata per il solo fabbricato risarcisce i danni diretti e materiali allo stesso. Per essere risarciti del danno al contenuto o agli effetti personali è bene avere una propria polizza che nel caso risarcirebbe il tipo di danno accaduto. Contrariamente non è possibile nessun risarcimento del danno subito

  976. scusi volevo chiedere se faccio un incidente coll’auto nuova la garanzia dell’auto mi paga?

  977. sono cristian

    Mi devo comprare un liberty (motorino) ma tengo la targa e mi ha detto se tieni il foglio di circolazione non paghi il passaggio del motorino?
    se mi prendo il motorino la targa me la da la azenda?
    se me la devo fare la targa d’inuovo mi fanno anche il passaggio del motorino insieme alla targa ho sono due cose diverse? grazieee

    • Per Cristian

      dipende se la targa è quella nuova entrata in vigore lo scorso anno oppure la vecchia targhetta che non è più valida perchè sostituita dalla prima. Le conviene chiedere informazioni presso la motorizzazione locale per essere sicuro a quale delle due corrisponde o al rivenditore del motociclo nuovo.

  978. salve mi chiamo fabio,volevo sapere se è possibile assicurare una macchia aziendale,con la mia assicurazione privata,anche se l’autovettura è intestata all’azienda

  979. mi scusi mi potrebbe rispondere alla domanda che le ho fatto dopo cosi mi chiarisco le idee sul da farsi… grazie

    • Mi aiuti signor Giuseppe. Mi riformuli la domanda a cui devo rispondere perché avevo già risposto al suo quesito. Grazie

      • se nn mi spetta l’importo che c’e’ scritto nel contratto… almeno mi spetta il rimborso delle somme in piu’ che mi hanno fatto pagare visto che se il valore scendeva doveva scendere il costo della polizza?e io soldi che mi hanno fatto spendere per i documenti che mi hanno richiesto loro 400?? voglio precisare che io nn sapevo che dovevo essere io a chiedere di abbassare il valore della macchina…infatti quando chiedevo x risparmiare sul costo della polizza
        quanto fosse l’importo x il furto e incendio mi rispondeva ancora e’ alto non conviene toglie l’incendio e furto…spero di essere stato chiaro…. grazie

  980. E’ VERO CHE L’ATTESTATO DI RISCHIO HA VALIDITA’ SOLO NEGLI ULTIMI 5 ANNI ASSICURATIVI?

  981. Salve sto acquistando un motorino 50 da un amico, che ha un assicurazione molto economica, volevo sapere se una volta acquistato e fatto passaggio di proprietà se si poteva passar anche questa sua polizza a me… Oppure usufruirne io a nome suo…

    • Per Gianluca

      FAtto il passaggio di proprietà è possibile utilizzare l’assicurazione solo se la persona ha rapporti di convivenza con lei, quindi nello stesso nucleo familiare e utilizzando la legge Bersani. Se invece persone non appartenenti allo stesso nucleo bisognerà sottoscrivere una nuova polizza eventualmente utilizzando la classe di merito di un proprio familiare per un altro motorino. In caso contrario la polizza partirà con la classe di ingresso CU 14

  982. Cosa si rischia se si commette un’incidente con l’assicurazzione autovettura ma l’auto è stata rimòlogata autocarro ma continuo a pagare RCA come autovettura, la compagnia risarcirebbe l’ostesso , ho risciò qualche sanzione . Grazie cordiali saluti

    • Per Marco

      Attenzione a queste dimenticanze che potrebbero costare care, in quanto la compagnia potrebbe effettuare rivalsa sulle somme pagate, oppure ricalcolare l’importo del sinistro sul maggior premio che avrebbe dovuto incassare ovvero se l’autocarro costava 1.000 annui e l’auto 500 annui la compagnia in caso di danno di 1.000 ad esempio pagherebbe 500,00 euro. Quindi attenzione a queste situazioni estremamente difficili per il proprietario di un veicolo in caso di danno consistente

  983. Salve,
    Io ho un assicurazione auto a scadenza semestrale. Ieri 21 gennaio e’scaduto il semestre.
    La mia vettura si è improvvisamente fermata e al momento non posso ripararla. Posso sospendere la mia assicurazione?
    Grazie attendo gentile riscontro

    • Per Valentina

      La sospensione è possibile certamente. Attenzione però che per farlo e affinchè la stessa sia efficace, poichè è scaduto il semestre, deve ripagare il premio e poi sospendere la polizza immediatamente. Avrà tempo un anno per riattivarla. Deve comunque e in ogni caso per recuperare il premio e tutto il periodo pagato e non goduto lasciar trascorrere almeno tre mesi dalla data della sospensione. Se riattivata prima è come se non l’avesse mai sospesa. Inoltre non pagando il semestre, in caso di bisogno dell’assicurazione dovrebbe pagare le rate scadute e le successive.
      Se vuole sapere di più le consiglio di scaricare l’ebook che regalo agli amici di AcCresco da questo link http://www.rcaedintorni.it/news/rca.html

  984. Salve, ho prenotato online e pagato con bonifico una vacanza per 2 persone in thailandia, mi sono ustionata e su parere dei medici non posso piu andare. Nell’assicurazione non si parla di annullamento e la cifra è consistente ho il diritto a chiedere un rimborso?

    • Per Lucia

      Mi dispiace carissima amica ma il nostro sito si occupa di questioni assicurative e non legali. Le consiglio di rivolgersi per la cosa ad un associazione dei consumatori. Per quanto sappiamo leggendo le varie condizioni di polizza l’annullamento non creda valga per questi motivi, salvo che tutto ciò abbia avuto come conseguenza il ricovero ospedaliero.

  985. Assicurazioni protezione acquisto . Ho subito il furto con scasso in macchina ,mi anno detto che la pratica e ok ma dopo l’ennesima telefonata mi dicono che devo aspettare, il furto e avvenuto il 21 ottobre 2013. Cordialmente.

  986. salve volevo un informazione,sono stato tamponato da un camion e l’autista si è presentato con la polizza scaduta da 2giorni secondo voi ho problemi nel essere risarcito?la sua polizza non è in scadenza contratto,fatemi sapere perché la mia auto e nuova e questo stron…mi a rovinato un fianco,nell’attesa vi ringrazio

  987. Io ho avuto un incidente nel 2009 mentre lavoravo dove l’inail mi ha riconosciuto il 30% di invalidità per le lesioni che o riportato anche se mi ripaga con una pensione mensilmente a vita secondo me anche se percepisco questa pensione non credo che mi ripaga del tutto del danno ricevuto una volta che l’azienda mi dava continuità lavorativa non credevo giusto di denunciare l’azienda ma una volta che con la crisi a deciso di attivare prima la cassa integrazione e dopo la mobilità secondo voi posso richiedere un risarcimento all’azienda essendo che non riesco a trovare un’altra azienda che mi prenda visto che ho questa invalidità in più e nata un aggravamento di ernia secondo voi posso

    • Gentile Signor Peppe mi dispiace molto per la sua situazione personale, noi però ci occupiamo di questioni puramente legate al mondo assicurativo e non legale . Per quanto concerne la sua richiesta la dovrebbe rivolgere ad un legale o rivolgersi ad un associazione di difesa dei consumatori

  988. Buongiorno, tempo fa trovo il mio furgone danneggiato, lo stesso era parcheggiato in un piazzale interno di un palazzo dove stavo svolgendo alcuni lavori presso un appartamento , non avendo visto ne sentito nulla metto il pensiero da parte su un eventuale risarcimento.
    Adesso mi arriva richiesta alla mia assicurazione per risarcimento di danni, da parte dell’autore di quel evento, sostenendo che io ho tamponato la sua automobile .
    La mia compagnia ora mi chiede dei testimoni, altrimenti, se l’autore del tamponamento produce lui una dichiarazione da parte di testimone ,anche “falso”, che dica che sono stato io a tamponare la sua auto, la mia compagnia è obbligata a risarcirgli il danno.
    Ora mi chiedo, uno prende targa e ,dal tagliandino esposto , assicurazione poi fa
    richiesta di risarcimento di un danno mai esistito ? E possibile?
    Poi come posso produrre testimoni alla mia compagnia se non ho visto me sentito nulla e trovando solo il mio furgone danneggiato?
    Come posso difendermi? E eventualmente farmi risarcire io il danno subito? Ribadendo anche che il furgone era parcheggiato in un luogo privato. Grazie

    • Per Damiano

      Unico modo che può utilizzare, se quanto lei sostiene nel commento, è fare una querela nei confronti del richiedente attraverso la pubblica autorità a dimostrazione della falsità della richiesta stessa. A suo tempo poi lei comunque avrebbe dovuto informare la sua compagnia dell’accaduto comunque

  989. sono intenzionata comprare un auto, per l’assicurazione abbiamo pensato con mio marito ad usufruire della legge Bersani, ma a chi va intestata l’assicurazione si sono Io la proprietaria dell’auto? grazie

  990. Salve ho una machina intestata a mio fratelo e la vuoglio vendere..che documento ho bisognio se lui non ce?

  991. Buon giorno, per vari motivi non ho pagato la seconda semestralità dell’assicurazione e quindi (giustamente) non mi è stato dato l’attestato di rischio. Se voglio riassicurare la macchina dovrò partire dalla 18° classe. Se vendo l’auto a mia sorella lei potrà usufruire del decreto bersani (visto che siamo nello stesso stato di famiglia) e prendere la mia classe in base al mio vecchio attestato di rischio? Grazie

  992. Salve la ringrazio in anticipo ,le scrivo a riguardo ,o tamponato un auto e il danno e abbastanza altino,quindi le chiedo o la mia auto assicurata regolarmente ,e sono in primissima classe con bonus mai fatto un incidente ne assicurazioni,le chiedo quindi faccio l assicurazione al danno che o fatto perdo le classe di merito comunque e mi aumenta pure,essendo che non o mai fatti assicurazioni ecc?? grazie a presto

    • Per Daniel
      In caso di incidente con responsabilità la sua classe di merito aumenterà come previsto dalle condizioni cosi come il premio di assicurazione per l’anno successivo e per gli altri anni fino alla discesa della sua classe di merito che possedeva al momento del sinistro. Per l’aumento deve riferirsi alle condizioni di polizza o alla sua agenzia che le sapranno dire l’importo previsto

  993. Ciao lanno scorso o assicurato una moto, ora pero non o pagato lultimo semestre ! Posso cambiare assicurazione?

    • Per Johnny

      Se la polizza è scaduta nel periodo annuale si, altrimenti non avendo l’attestazione di rischio la vedo dura assicurare la moto con la classe di merito attuale. Se invece era un assicurazione temporanea si

  994. Ciao, io ho una vettura intestata a me in 1 CU, e vorrei passare la stessa classe di merito su una nuova vettura, però intestata a mia moglie, con cui siamo in condivisione di beni, questa cosa alla luce delle nuove normative ISVASS è fattibile? Leggevo che si può fare solo per volture tra i coniugi, e non per acquisto di nuove vetture del nucleo famigliare, è corretto?Grazie

    • Per Domenico

      La legge non parla di volture tra familiari, ma solo di voltura al PRA e utilizzando l’attestazione di rischio di un familiare presente nel proprio nucleo familiare e attestante dal certificato di stato famiglia. Per maggiori info legga l’ebook GRATIS riservato agli amici del blog a questo link http://www.rcaedintorni.it/news/rca.html

      • Chiaro, ma la mia domanda era in caso di nuova vettura, mia moglie può acquisire il mio attestato di rischio “reale”, o solo quello ereditatato con la Bersani? Grazie

  995. salve, la settimana scorsa ho avuto un incidente, la macchina è sbandata e sono uscito fuori strada. Il problema è chè l assicurazione è scaduta ieri. Vorrei sapere se dovendo denunciare l incidente ora all’ assicuratore potrò ancora essere risarcito dei danni

    cordiali saluti

  996. SALVE , HO UNA ASSICURAZIONE DI TUTELA NUCLEO FAMILIARE . MIA FIGLIA A PURTROPPO ROTTO DUE DENTI CADENDO DA UN GIOCO .
    LA MIA ASSICURATRICE DICE CHE NON E COPERTO PERCHÉ’ DETTA POLIZZA E’ VALIDA SOLO IN CASO DI INFORTUNIO PERMANENTE
    E’ MAI POSSIBILE CHE I DENTI NON SIANO UN DANNO PERMANENTE ,VISTO CHE MIA FIGLIA HA 14 ANNI E HA DOVUTO RICOSTRUIRLI ??? RINGRAZIO UNA RISPOSTA

  997. avete bisogno di un prestito molto urgente se si mandaci una email subito :georgeanderson.loanfirm255@gmail.com

  998. Buonasera,ho un attestato scaduto da oltre 5 anni, con quale clesse di merito devono assicurarmi? 14 o 18? In base alla risposta che mi darà mi chiedo se può variare da una Compagnia di asscicurazione all’altra o è una normativa valida per tutte? Ringrazio anticipatamente

  999. Salve, ho una domanda da fare: siccome 3 anni fa ho comprato un auto e ho usufruito della Bersani però ero nel nucleo familiare di mio suocero e sono sceso alla classe 11, ora essendo nel nucleo dei miei genitori e mio padre e nella classe 1, comprando un auto nuova posso rifare la legge Bersani? Grazie

  1000. Salve avrei una domanda,nel 2010 appena presa la patente presi un’auto che intestai a me e feci l’assicurazione con la legge bersani prendendo la classe di merito di mia madre, due 3 mesi dopo feci un’incidente pienamente con la ragione 100% ed però ho dovuto chiudere l’assicurazione perchè non avevo possibilità di comprare una nuova auto…il 20 giugno mi arriva l’auto nuova di concessionaria e non so come fare con l’assicurazione perchè convivo con il mio ragazzo ed io ho 25 anni ed lui 23 anche se non siamo piu neopatentati pero si dice che siamo classe di rischio…la domanda è questa Avendo io avuto anche se per poco la legge bersani in una mia assicurazione da quale classe di merito partirei se questa auto la intestassi a me?
    ringrazio gia infinitamente per la risposta, saluti Marica.

  1001. sara ongaretto

    ciao il mio marito aveva fatto l assicurazione con un agenzia ma quando e scaduta la polizza abbiamo fatto un assicurazione tramite internet ,pero dopo abbiamo scoperto che il contratto con l agenzia non e ancora scaduto e che risulta che abbiamo due assicurazione e adesso il mio marito e precupatto e non sa cosa fare – aspetto una risposta grazie

  1002. Buongiorno, avrei bisogno di un’opinione:
    sono titolare di un cane, assicurato tramite assicurazione sugli animali domestici inserita in quella relativa alla casa intestata e stipulata da mio padre (con cui vivo).
    Qualche giorno fa mio padre con la sue auto ha investito il mio cane nel vialetto di casa; inizialmente sembrava non esser nulla, ma ha iniziato a zoppicare e il veterinario ipotizza la necessità di un intervento chirurgico dai costi importanti.
    La domanda è: puo’ in qualche modo mio padre ricorrere ad una o all’altra assicurazione per risarcirmi della spesa veterinaria? Preciso che viviamo assieme ma non sono a piu’ a suo carico.
    Grazie e arrivederci,
    Matteo

  1003. Salve, a meta’ 2007 ho comprato la mia prima vettura. All’epoca guidavo solo auto appartenenti a mio padre. Lui aveva una polizza sospesa con un residuo di circa 11 mesi e il sub-agente e’ riuscito (in qualche modo) ad assicurare il mio mezzo con una polizza il cui contraente era mio padre in CU 1. Alla scadenza e’ arrivato l’ATR dove risultava contraente mio padre e proprietario io (nel certificato di assicurazione il contraente risultava NON Proprietario del mezzo). Cambiai dunque assicurazione nel 2008 e la nuova polizza continuava ad avere contraente mio padre, intestatario PRA sempre io. Nella polizza c’era riportata la dichiarazione che il contraente era precedentemente assicurato in CU 1 come da attestato di rischio consegnato. Poco dopo, si e’ effettuata una sostituzione allineando contraente e proprietario tutto a nome mio.
    Dopo 7 anni avendo dovuto imbattermi per altri mezzi nelle regole del Codice delle Assicurazioni, mi viene confermato che la CU e’ del proprietario e non del contraente. A questo punto mi chiedo come sia stato possibile avere la CU 1 di mio padre e se essendo una polizza vecchia questa all’epoca riconosceva i meriti al contraente e poi con l’entrata in vigore nelle nuove norme mi sono trovato fortunatamente una CU che non potevo avere. Il mio dubbio e’ che l’attuale ATR e la storia assicurativa possa essere in qualche modo contestata o risultare un danno a mio carico nel caso di verifiche. Comunque sia, la targa risulta correttamente nelle banche dati e l’attestato di rischio risulta corretto. La mia domanda e’ : tale pratica storicamente era permessa e dunque sono comunque in regola ? Oppure cosa ? GRazie del Suo sicuro interesse.

  1004. sono possessore di un motociclo dal 2003 senza mai avuto incidenti sempre stessa assicurazione in che classe di merito dovrei essere e cosa fare se la classe non è quella in cui dovrei essere? grazie per la risposta

  1005. Buonasera
    due settimane fa una macchina ha invaso la mia corsia e mi ha scontrato sulla fiancata sinistra, procurandomi un danno allo specchietto e al parafango.
    L’altro conducente si è preso tutta la responsabilità dell’incidente, abbiamo compilato il cid e lo ha firmato. Non c’è stato bisogno di chiamare le autorità. A casa però mi sono accorta che il disegno sul cid era errato, ovvero contraddiceva sia le caselle che si devono sbarrare sia le osservazioni che lui stesso ha scritto ovvero “cambiavo corsia affiancandomi”. Ho contattato dapprima la mia assicurazione dicendo subito che il disegno era sbagliato, ma ciò a quanto pare non influiva sull’esito del risarcimento in quanto tutto il resto del cid era stato compilato bene. Ho quindi portato l’auto in una carrozzeria convenzionata con la mia assicurazione, ma quando è arrivato il perito e ha visto il cid sbagliato ha detto che dovevamo ricompilarlo, specialmente il disegno. Nonostante questo la carrozzeria è andata avanti con la riparazione in attesa del nuovo cid. Ho contattato il conducente dell’altro veicolo che mi ha detto di ricontattarlo dopo una settimana. Ebbene oggi mi ha contattato dicendo che la sua assicurazione gli ha sconsigliato di riscrivere un cid. Ho contattato la carrozzeria che mi ha consigliato di far sottoscrivere ad un testimone la dichiarazione di quanto è avvenuto (ovvero che io procedevo nella mia corsia quando l’altro veicolo mi affiancava cambiando la corsia). Ora ho paura che il danno lo dovrò pagare per intero io dato che il perito non ha accettato il primo cid e il conducente dell’altro veicolo si rifiuta di sottoscriverne un altro.
    In attesa di riscontro invio cordiali saluti

  1006. La signora Latisha

    Sono alla ricerca di un prestito? Questa azienda offerta di prestito a persone che hanno bisogno di prestito, e offrirà prestito a basso tasso di interesse del 2%, quindi se avete bisogno di un prestito, voglio che tu a contattare solo questa azienda a questo indirizzo e-mail latishaloancompany@gmail.com

    Hai bisogno di informazioni da te ..

    Nomi completi …………
    Paese ………….
    Stato …………
    Sesso .. …………. ………….
    Età ………….
    Indirizzo di casa …………..
    numero di telefono …………..
    Telefono di casa ………… …………..
    Reddito mensile ………….
    prestito Importo necessario ………….
    Per quanto tempo è necessario il prestito ……………….

    Grazie a tutti i nostri clienti e Dio vi benedica
    Regard
    La signora Latisha

  1007. Salve,ho fatto incidenti tamponando un trattore che non aveva le luce accesi .non avevo visto finché sono avvicinata e non sono riuscita frenare ..la mia macchina e distrutta e sono viva per miracolo.vorrei sapere se é tutta colpa mia e se posso chiedere un risacimento.e se si ommenta il paga del mio classe di merito.?sapendo che al trattore non se ha successo niente .grazie

  1008. Salve ho fatto un incidenti contro un trattore non l’avevo visto per la sua mancanza di luce. e l’ho tamponato la mia macchina e distrutta invece alui non ha successo niente.vorrei sapere se é tutta colpa mia o un percentuale di ragione e se posso chiedere il risarcimento e se la paga del classe di merito ommenta.grazie

  1009. Buonasera,

    a seguito di un tamponamento subito dal mio veicolo (con evidenti graffi alla verniciatura) il perito dell’assicurazione mi ha detto che non può darmi nessun risarcimento perchè il paraurti presenta una crepa di circa 10 cm. da altra parte (per pregresso incidente) e che quindi il paraurti andrebbe sostituito e non riparato (m ha fatto l’esempio del graffio sun vaso già rotto). E’ proprio così o il perito ci sta provando?

  1010. Buongiorno, spero che riusciate a darmi delle delucidazioni in merito a questa situazione…dicembre 2013 chiudo un incidente al 50 e 50 (pur avendo ragione…e vabbè), mi liquidano e finisce li!!!! oggi gennaio 2015 nel mio attestato di rischio mi ritrovo con il 100% di colpa e due classi in più… chiedo informazioni all’assicurazione e mi dicono che la controparte ha voluto riaprire la pratica con arbitrato e a noi tocca il 100% di torto. considerando che non abbiamo avuto neanche una comunicazione di questo avvenimento ora come mi devo comportare? hanno il diritto di passarmi dal 50% al 100% di torto senza dirmi nulla?

  1011. Buongiorno, approdo solo oggi su questo blog e lo trovo davvero un servizio utile, complimenti! La mia domanda è molto semplice: devo rinnovare un contratto di RC moto e nel frattempo è nato mio figlio. Dichiarando questa nascita in fase di rinnovo, questo farà aumentare o diminuire il premio da pagare all’assicurazione? Esistono delle tabelle in merito?
    Grazie in anticipo

  1012. Salve. Ho fatto un incidente a giugno. A dicembre ho venduto il mezzo e poco dopo ho chiesto l annullamento della polizza alla mia assicurazione proprio perché nn ho più il mezzo. Vorrei sapere se adesso che sono in causa con la controparte e quest ultima mi ha chiesto dei dann, sono comunque coperto. Grazie

  1013. Salve mi trovo in una situazione a dir poco ingarbugliata nella quale oltre a ricevere il danno e la beffa sembra che lo stato italiano ci metta anche la sua per distruggere totalmente la mia persona . Sono stato coinvolto in un incidente pazzesco mentre procedevo su di un lungomare a doppio senso di marcia , un veicolo che andava a folle velocità nel senso opposto ha perso il controllo entrando nella mia carreggiata e dopo aver impattato su di un palo della luce avanti a me ha carambolato fino a impattare sulla mia auto distruggendomela !!!! Dopo lo shok iniziale sono riuscito ad uscire dal auto constatando di aver fatto l’incidente con uno straniero , la fortuna vuole che a pochi metri da noi c’era una volante dei carabinieri che hanno subito cominciato a fare i rilievi del caso chiamando anche i vigili della zona che dovevano far verbale …. Non immaginavo neanche quello che mi si prospettava … Alla guida del veicolo c’era un georgiano in evidente stato di ebrezza , senza patente , con obbligo di firma presso i carabinieri , a bordo di una vettura con targhe straniere … Al momento ho ringraziato il Dio di essere ancora vivo dato che l’auto è quasi da buttare ma poi sono cominciati i primi disguidi l’indomani quando mi sono presentato a ritirare i verbali mi è stato detto che per una questione “penale” del georgiano il verbale non posso averlo , devo aspettare almeno 120 giorni …prima batosta , seconda batosta Il veicolo di quest ultimo aveva targhe straniere ma quanto pare false , terza batosta il numero del telaio di questo veicolo non porta da nessuna parte quindi si presume falso …. Quarta batosta la sera del incidente sono intervenuti i veicoli per la pulizia della carreggiata i quali hanno subito inviato richiesta di risarcimento alla mia compagnia assicurativa la quale senza i verbali si trova in difficoltà a dimostrare che io non centravo niente e sono solo vittima e se non si riuscirà a dimostrare il contrario rischio in aumento della mia assicurazione … Insomma sto diventando matto o c’è qualcosa che non va in questo paese ??? Sto provvedendo io alle spese per curarmi , per riparare la mia auto , è un perito è un avvocato seguono la mia situazione ma più andiamo avanti più ho paura che tutta questa situazione mi si ritorcerà contro ! Come andrà a finire ? Il fondo per le vittime sulla strada mi rimborserà i danni almeno ? Grazie

  1014. Buongiorno, ho fatto un incidente con auto non mia.
    La mia domanda è; la classe di merito della mia macchina verrà intaccata o solo quella del proprietario della macchina con cui ho fatto l’incidente?
    Grazie mille

  1015. Salve,
    Possiedo una moto cointestata con mia fidanzata, abbiamo residenze diverse, lei fa parte dello stato di famiglia del padre che possiede anch’esso una moto, la mia domanda è: può la mia fidanzata intestarsi l’assicurazione e beneficiare della legge Bersani usando l’attestato di rischio del padre?
    Grazie in anticipo per l’eventuale risposta.

  1016. Salve, il mio quesito è questo: avevo due assicurazioni stesso contraente ma una macchina intestata a mia moglie con classe di merito molto inferiore alla mia. Ora avendo venduto entrambe le auto ed una polizza , la mia, scaduta per fine contratto,mentre quella di mia moglie con contraente sempre io la ho riaccesa perché in scadenza ad ottobre con altra macchina acquistata a mio nome. Ore mi domando posso usufruire della stessa classe di merito della mia vecchia assicurazione fatta scadere naturalmente? Grazie anticipatamente.

  1017. Salve. Volevo chiedere un informazione io ho acquistato da poco una macchina, ma il proprietario di prima si è dimenticato di togliere il satellite della sua assicuratore. Mi ha detto che se non lo tolgo immediatamente il suo assicuratore mi addebita il costo del satellitare. Se io non lo tolgo mi addebita a me il costo o al proprietario di prima vedi che è della sua assivurazione ?? Grazie mille

  1018. salve, volevo chiedere una piccola curiosità : mi hanno investito il cane nel parcheggio di casa con la macchina di mio fratello “intestata a lui ” però alla guida c’era la moglie .L’assicurazione risponde al danno ? grazie

  1019. Salve,volevo chiedere una piccola curiosità : mi hanno investito il cane nel parcheggio di casa con la macchina di mio fratello ” intestata a mia mamma ” però alla guida c’era la moglie. L’assicurazione risponde al danno? voglio precisare che l’ auto e’ assicurata per l’uso di piu’ persone. grazie

  1020. Diamo i prestiti a qualsiasi parte del mondo, offriamo tutti i generi e tipi di prestiti con un comodo rimborso, i nostri tassi di interesse è del 3% nel Annulla lavoro duraturo, indipendentemente dal luogo o di credito per ottenere un prestito e-mail: unitedfinance263@gmail.com

    Richiedente Interessato mutuatario di compilare il modulo qui sotto
    MUTUATARI INFORMAZIONI *
    * Nome Completo: …………………. *
    * SEX * ………………………..
    * Età ……………………….. *
    * Titolo ……………… *
    * Contatto: ……………. *
    * Paese ……………………. *
    * Telefono: * …………………….. *
    * Importo necessario come prestito: ………. *
    * Prestito Durata: ……………… *
    * Fatturato annuo: ……………… *
    * Professione: ………………… *
    * Garanzia: ………………… *
    * Pagamento: mensile o annuale

    Grazie e che Dio vi benedica

    RIGUARDO
    JOHN LARRY

  1021. ciao vorrei sapere un mio parente quante auto ha intestate..Grazie

  1022. Salve volevo un chiarimento. Il 20 novembre del 2014 ho avuto un incidente stradale che è stato rapportato al 50% di colpa. Ora io sto ancora in corso con i danni fisici e volevo sapere se anche se questi danni veranni pagati al 50% grazie mille.

  1023. Ho venduto auto intestata a mia moglie e abbiamo comprato auto nuova cointestata mica ci sono problemi per il passaggio dell’assicurazine con la stessa classe di merito?

  1024. Catholic Finance

    Bel Giorno

    Stiamo portare questo tutti che la Chiesa cattolica aveva istituito una organizzazione di carità per coloro che hanno bisogno di aiuto finanziario e avendo problema con l’emissione di denaro e l’obiettivo principale di questa organizzazione è di rendere la vita migliore per me e per voi, il nome di questa organizzazione è esigenze finanziarie cattolici e noi non raccogliamo l’1% del tasso di interesse per chiunque noi siamo qui per aiutarvi, quindi se avete bisogno del nostro aiuto tornare a noi attraverso questa e-mail al momento catholicfinancialneeds@hotmail.com

  1025. Salve , volevo informarmi della polizza auto cointestata . Sul libretto siamo in due .
    Ma lei non ha la patente

  1026. Ho avuto un incidente a causa di unaltro x scansarlo si ritrovava nel mio senso di marcia allora x evitarlo sono uscito fuori strada causandomi dei danni enormi alla macchina ! Si chi ricade la colpa?

  1027. Salve ho la macchina intestata a me e l’assicurazione a mia madre perché tempo fa si poteva fare.. quale giorno fa ho subito un incidente di cui la colpa non è mia, mi viene riconosciuta ugualmente l’assicurazione oppure mi fanno storie???

    • Buongiorno, ti posso assicurare che la tua assicurazione e valida. Devi contattare la tua compagnia assicurativa per aprire un sinistro.

  1028. Buongiorno, devo rifare l’assicurazione con un’altra società ma la mia attuale società assicurativa non ha aggiornato o dati sul Ania. Li ho chiamati e mi hanno detto che devo aspettare tra 2 giorni scade l’assicurazione e io non posso fare niente. È una settimana che ho fatto il sollecito ma niente non so cosa devo fare, grazie.

  1029. mi è scaduta la patente e non me ne sono accorto,adesso scopro che devo rifare la visita,premetto che mi era stata ritirata per abbuso di alcol,bene,io con gli automezzi ci vivo

  1030. Salve volevo sapere se l intestatario della polizza assivurativa è diverso dal intestatario del veicolo(auto) cosa succede in caso di incidente stradale?

  1031. due giorni fa sono stato tamponato da un autovettura di un disabile ,ero parcheggiato nelle strisce blu quando dietro di me ha parcheggiato un disabile ,ha lasciato la macchina in moto e di colpo mi ha tamponato con insistenza ripetutamente fin quanto non si è spenta,subito il colpo la mia auto è andata su quella avanti ,nel primo momento non ho scontrato nessun dolore e l’auto ha subito delle ammaccature sia dietro che avanti ai parauti non ho ritenuto far fare la denuncia ma ora a distanza di 2 giorni sento forti dolori alla schiena e sotto il collo cosa posso fare?

  1032. Avendo una poliza kasco totale ed essendo trovato positivo al alcol ho diritto al risarcimento di un sinistro quando ho firmato il contratto non erano specificate esclusioni cosa devo fare??

  1033. Salve, avrei una domanda da fare, ho lasciato la mia macchina in un parcheggio con freno a mano tirato.
    Al mio ritorno a torovato la macchina contro una casa.
    La mia domanda è l assicurazione copre i danni fatti alla casa?

  1034. Giuseppe carlino

    Salve!! In famiglia avevamo un auto che per motivi di salute è stata ferma…non utilizzata. Vogliamo tenerla in garage è per motivi di invalidità abbiamo comprato un auto di 2^ mano automatica. La prima auto Fiat Stilo era intestata a mia moglie classe di merito 1^classe +8 sono passati due anni che non abbiamo rinnovato il contratto. Ora per necessità la macchina è intestata a mio marito con la 104 invalidità .Mi hanno detto all’assicurazione che non è possibile passare il vecchio contratto alla nuova perché intestata a me moglie….Vorrei una spiegazione il perché non si può fare la legge Bersani e chiara….in attesa saluto

  1035. Salve io ho fatto un incidente ed avevo ragione al 100% come si vede nel cid. Però la controparte ha consegnato la copia del cid modificata quindi risulta 50 e 50. È il liquidatore dà ragione a lui. Possibile la cosa? Non è manomissione di documento? E dichiarazione del falso? Cosa posso fare per risolvere la cosa? C’è qualche legge alla quale posso attaccarmi per avere ragione del sinistro ?? Grazie a tutti per le risposte

  1036. Salve..la macchina e intestata a mia madre ma nell assicurazione come primo contraente c’è mia moglie e mia madre come secondo. ..ora volevo sapere …se mia moglie acquista un auto intestandosela può usufruire della classe di merito di mia madre..grazie saluti

  1037. Salve ho fatto l assicurazione ma hanno sbagliato a scrivere il sesso, l impiego r quante porte ha la macchina cosa succede ??

  1038. Ciao ho un foglio invalido posso comprarmi la machina in privato se ho agevolazione per la machina

  1039. buonasera, 3 anni fa avevo un’auto cointestata con mio padre che ho rottamato. ora sto pensando di comprarne una nuova e vorrei utilizzare l’attestato di rischio della vecchia auto (dovrebbe ancora valere) per recuperare la classe di merito altrimenti stipulare una polizza ex novo mi farebbe partire dall’ultima classe.. è possibile?

  1040. Buongiorno, vorrei sapere se è possibile, e in quale modo, risalire chi era l’intestatario dell’assicurazione di un’auto di cui conosco il numero di targa, nell’anno 2005. Grazie per le eventuali risposte.

  1041. Siamo in Coda in galleria in autostrada l’auto davanti a me inizia e venire indietro. Io faccio i fari suono e metto la marcia indietro ma avviene comunque un lievissimo contatto senza traumi per le auto. Scendiamo constatiamo che non ci sono danni e ripartiamo senza scambiarci i dati ma con una stretta di mano. È finita così o meglio fare una dichiarazione cautelativa? Grazie della cortese risposta

  1042. Buongiorno, volevo chiedere è possibile farsi rimborsare un soccorso stradale dall’ assicurazione attiva , mi spiego sono rimasta a piedi e ho chiamato il Carroattrezzo invece di chiamare il numero verde della mia assicurazione ho chiamato il numero verde della vecchia assicurazione, mi hanno dato assistenza nonostante non mi trovassero come cliente , ora mi hanno chiesto il costo del soccorso giustamente. Ora la mia domanda è: posso farmelo rimborsare dall assicurazione che ho attualmente? O devo rimetterci io visto che lo sbaglio è dipeso da me? Ringrazio anticipatamente

  1043. Buongiorno avendo avuto un incidente …in pratica lui macchina italiana e io macchina estera pero g
    Ho ragione e l altro a fatto la denuncia ora stiamo aspettando la chiamata del perito ma ci sta mettendo troppo tempo.. l assicurazione dice che essendo un danno etero ci mette più tempo perche e un danno con una macchina estera ma se io ho ragione che cosa c’entra? Vorrei capire un Po come funziona visto che l assicurazione nn mi ha dato fra che di spiegazioni grazie

  1044. Buonasera ho sospeso la polizza su un auto a me intestata a causa di un furto ed ora vorrei passare la polizza su un altro veicolo intestato ad un mio parente. L’agente della VITTORIA ASSICURAZIONI dove ho stipulato la polizza sostiene che non e’ possibile perche’ devono coincidere intestatario auto e intestatario polizza. Come posso far valere i miei diritti in base alla sentenza della Cassazione del 2011 (non riesco a rintracciare gli estremi completi) e fare il passaggio di assicurazione sull’autoveicolo del mio parente?
    Grazie
    Saluti
    Moreno

  1045. giancarlo galvano

    l 11 aprile ho subito il furto totale della mia vettura avendo dichiarato in polizza di avere un ricovero notturno, quella notte l ho parcheggiata fuori visto che alle 3 45 dovevo riprenderla per recarmi al lavor…..fatto denuncia e tutto cio che mi e stato ruchiesto ,oggi mi chiama il liquidatore che mi vuole applicare una franchigia del 20% anziche del 10, rimettentoci 1400 euro , questo perche la vettura si ntrovava entro i 300 metri dalla mia residenza……come e posibile? come mi debbo comportare?…
    grazie

  1046. Buonasera , ho una Mercedes classe a anno 2007 con assicurazione furto incendio più atti vandalici nel tagliando assicurativo il 25 /06/2017 l auto era stata assicurata per 4500€ da assicurazione . Un mese fa prima della scadenza mi è stato creato un danno atti vandalici denunciato ai carabinieri, porto denuncia assicurazione mi dicono che il danno di 1500€ e più alto del valore auto come è possibile se in polizza risulta 4500€ mi hanno proposto 500€

  1047. Buongiorno ho avuto un incidente 4anni fa
    E ho la macchina ferma da allora essendo pignorata.
    Vorrei passare l’associazione su un nuovo mezzo ma mi dicono che essendo l’auto incidentata ancora intestata a me non posso farlo

    C’è qualcosa che si può fare per recuperarla ?
    Grazie

  1048. Il mio attestato di rischio che avevo su un beverlyn 250 è scaduto agosto 2012 dopo che si rubarono lo scooter in data 3-4-2012 ma non c’è modo di usufruire dello stesso in attesa di una vostra la ringrazio bogliolo vincenzo

  1049. Buon giorno, ho avuto un incidente con un mezzo agricolo martedì scorso 16/10 Mi hanno già detto che ho ragione al 100% senza dubbio. La mia assicurazione mi dice però che essendo un mezzo agricolo non deve uscire il perito della mia assicurazione ma quello della controparte. È vero? In più questo perito si sta facendo attendere parecchio e da settimana prossima dovrò anche provvedere di tasca mia per una macchina sostitutiva. Senza parlare dell’officina che inizia a storcere il naso perchè mi tiene là la macchina a gratis. Cosa posso fare?? Posso chiedere anche un risarcimento per questi problemi?

  1050. SE vado a sbattere contro un albero poi mi ruoto di 90 gradi e un altra macchina mi sbatte contro il Latina del passegero ho diritto a un risarcimento oppure deve pagare la mia assicurazione ?grazie milee

  1051. Salve avrei bisogno di un suggerimento importantissimo visto che mi trovo in un grosso problema. dunque: circa sei mesi fa mi si ruppe il motore della mia vettura coperta di assicurazione con la 1° classe ebbene per non restare a piedi dovetti passarla sull’altra vettura che avevo sospeso come polizza, l’assicuratore mi consigliò di trasferire quella della mia prima auto perchè non avevo nessun sinistro, cosi dovetti mettere l’auto in conto vendita per poter giustificare tale passaggio di polizza, dopo 6 mesi ho fatto riparare l’auto e ora l’assicurazione mi chiede 2500,00 euro l’anno per attivare l’assicurazione partendo dalla 18° classe, ma avendo l’altra polizza quella che avevo sull’altra vettura, la posso utilizzare su questa che avevo in conto-vendita? grazie anticipatamente

  1052. il primo luglio 2018 mi è stato fatto sequestro della mia moto dopo incidente mortale da altro centauro che stavamo insieme, anche se non ho avuto contatto con centauro che ha perso la vita con altro veicolo ho avuto la moto sotto sequestro per 5 mesi e oltre, ieri 12 dicembre 2018 mi hanno comunicato il dissequestro della moto. Posso recuperare i mesi non fruiti di assicurazione…

  1053. Salve io ho assicurato la mia auto con UnipolSai, una Opel astra H 1,7 ,125 cv,diesel station wegon,per la 13 categoria pago 1700 € di assicurazione e da poco volevo cambiare facendo lassicurazione online con Genialloyd e sul preventivo mi usciva 681€ com’è possibile una truffa del genere io pago 1700€ solo con rca e il caro trezzo !

  1054. Bungiorno
    Ho un’ amico/patente straniero/turista con una macchina affittada di un’azienda presa L’Aeroporto.
    Lui è stato a Verona e ha fatto una penatità in città, però è deceduto a due anni scorso.
    Chi è che deve pagare questa penalita di 240 eu?
    La cifra è venuta a suo indirizzo a Brasile diretto della Comune di Verona.
    Grazie

  1055. Giuseppe Barbera

    Buongiorno una informazione ero un trasportato su un camion arrivati a destinazione spegne il cammion e io scendo ma accidentalmente nello scendere scivolit dal cammion e mi rompo il polso ho diritto al risarcimento danni grazie p3a risposta

  1056. anna maria fratini

    ho l’auto e l’ass. intestata a me..se mio marito guida questa auto con una opersona non parente a bordo in caso di inciidente colposo l’ass. ripaga questa persona?

  1057. Buongiorno! La mia domanda è questa, mia figlia mi ha lasciato la sua auto ed io la mia la sto vendendo, fatto ciò posso passare la mia assicurazione dalla mia ex auto alla sua? Fermo restando che poi in seguto farò il passaggio di proprietà.

  1058. Ho urtato un’auto mentre facevo retromarcia ….
    Il conducente e sceso ha guardato la macchina e mi a detto nn fa niente non si preoccupi l’auto nn si era fatta niente…. Gli ho risposto grazie e c’è ne siamo andati entrambi…
    Ora volevo sapere ma il conducente di quell’auto può mandarmi qualche lettera o qualcosa per farsi risarcire???anche se in quel momento mi ha detto vada non si è fatta niente l’auto

  1059. possiedo uno scouter 150 cl ho sospeso l’assicurazione da 10 anni per riattivare che bisogna fare ???

  1060. Buongiorno ho l’auto intestata a mio padre ma ormai lui non può più guidare e volevo sapere se potevo avere ancora l’ assicurazione intestata a lui grazie

  1061. Salve vorrei un informazioni.
    Sto tentando di fare preventivo online per assicurare la mia auto. In particolare con genertel, ma mi dicono che la targa già risulta assicurata con loro è intestata ad un altra persona.
    Come posso risolvere la situazione? Visto che io non ho mai assicurato la mia auto con genertel? E tantomeno lo venduta. Grazie anticipatamente

  1062. buonasera vorrei un informazione. Come è possibile che pur rimanendo con la stessa compagnia assicuratrice, io non possa cambiare agente senza perdere gran parte dei benefici acquisiti con gli anni? Mi spiego meglio; con il mio agente abbiamo spesso dei diverbi forse dovuta alla troppa confidenza che si è instaurata negli anni. Ora sto cercando di fargli capire che la confidenza è una cosa, gli interessi ( specie se sono sempre e solo in una direzione) sono un’altra. L’altro giorno mi sono recato per effettuare il rinnovo della polizza e non ho potuto avere un solo centesimo di sconto perchè (detto da loro) la unipol ti regala il mese di polizza e ti blocca la scontistica. Ho provato ad andare ad un’ altra agenzia unipol dove ho dovuto quasi pregare per avere un preventivo , e mi sono trovato alla fine con quasi 200 euro di differenza. Alla mia domanda perchè tutta questa differenza vengo quasi defilato con la risposta che purtroppo bisogna chiedere alla direzione generale di annullare il codice del vecchio agente e solo in un secondo momento vedere che scontistica può applicarmi? E’ normale tutto questo?

  1063. Sto prendendo una macchina 50 a napoli usata io sono di caserta e ho un motorino 50 posso trasferire l assicurazione che ho sul motorino 50 alla macchina 50 ? Grazie mille spero in una vs risposta
    Michele

  1064. Sto acquistando una macchina 50 a napoli usata io sono di caserta posso trasfeeire la polizza del motorino 50 alla macchinina. Essendo di caserta e la macchina sta a napoli e il passaggio di proprieta’ lo faccio a napoli?
    Grazie michele
    P.s la mia assicurazione mi ha detto che non si puo’ e a me sembra strano .

  1065. Buongiorno con l accettazione dell’ eredità posso mantenere la classe assicurazione macchina mio padre deceduto? Non eravamo conviventi sono unica erede

  1066. Salve
    Volevo chiedere se può uno dei coniugi senza delega ,sospendere l assicurazione dell auto di proprietà e intestata assicurazione compresa all altro
    Grazie mille Buona serata

  1067. Salve…io e mio marito abbiamo un’auto cointestata a noi due ma l”assicurazione sempre è stata intestata a me, l ultimo rinnovo della assicurazione e stato ad Agosto di quest'”anno quello che voglio sapere se posso andare nella compagnia e chiedere di cointestare l assicurazione a me e mio marito oppure devo per forza aspettare che mi scada il prossimo anno.

  1068. Sebastiana cirinnà

    Mi sono separata e il mio ex per farmi sgarro mi ha chiuso l assicurazione di cui contratto è annuale e scade a giugno. L auto è mia ma per pagare di meno la polizza fu fatta a nome suo.. È mai possibile che io rimanga bloccata e non abbia via d uscita???

  1069. Giuseppe Sotgiu

    Come posso risalire all’ultimo contratto assicurativo non essendo più il proprietario del veicolo?

  1070. Ti ringrazio per il complimento. Il blog se è utile o meno lo decidono i nostri lettori che valutando il feed back è notevole. Grazie a tutti

  1071. i 26 anni di età scusi…

  1. Pingback: Design Revolution

Scrivi una risposta a acCresco Cancella risposta