CONSULENZA POLIZZE
La consulenza è la nostra mission e il servizio che vogliamo offrire ai nostri amici.
Da oggi potrai inviarci la copia o le copie dei contratti assicurativi in vigore e la nostra equipe di consulenti ti offrirà tutta la consulenza necessaria
Consulenza assicurativa di AcCresco ti offre quindi la possibilità di valutare i tuoi contratti e verificarli in base alle tue esigenze.
Potranno essere contratti: Rc auto, infortuni, malattia, vita, responsabilità civile, incendio, furto e anche polizze aziendali quali all risks, polizza flotte auto.
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Entro 48 ore riceverai la nostra risposta ai tuoi dubbi e perplessità e la proposta di come deve essere il contratto più idoneo per te o la tua azienda

Ho avuto un incidente il 07 settembre, ho fatto la costatazione amichevole, la richiesta risarcimento danni, ma l’assicurazione non mi ha mai risposto, il numero del perito risulta sempre occupato, ma non è occupato! chiamo i’assicurazione, rispondono gli operatori, non sanno mai niente. La mia assicurazione è ON LINE e adesso devo pagare anche la seconda rata, COSA DEVO FARE?
Le consiglio di inviare un reclamo alla compagnia, che è obbligata a rispondere entro i 45 giorni successivi. In caso di mancata o insoddisfacente risposta scriva all’ISVAP spiegando la sua posizione.
Buongiorno
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’ereditarietà della classe di merito maturata dal defunto, con riferimento ai recenti regolamenti introdotti nell’rc auto, legge 40 ecc.
In caso di decesso di un assicurato, dove la macchina viene ereditata e volturata a uno degli eredi legittimi, marito o figli, viene mantenuta anche la classe di merito maturata dal de cuius? Sia quella interna, applicata dalla Compagnia che quella CU? O solo una delle due?
Vi ringrazio di una Vostra sollecita risposta
Cordiali saluti
Desideravo davvero sapere se e possibile avendo un auto cointestata con una persona che vive a napoli ,poter assicurare l’auto esclusivamente a mio nome come conducente unico del veicolo e entrare nella classe di merito di un mio famigliare convivente . (L assicuratore a cui mi sono rivolto per la pratica mi ha dato risposta negativa dicendomi che l’auto essendo cointestata va assicurata al cointestatario ove la classe di merito e il premio assicurativo sono piu a rischio e piu cari , quindi la possono intestare a me , ma al premio piu caro,cioe quello delle tariffe a napoli .Io sono di Roma , e il cointestatario di napoli non usa ne usera mai quest’auto poiche siamo separati ) che posso fare ??? vi ringrazio anticipatamente
Salve volevo chiedevi un informazione.
Da libretto di circolazione la mia auto e’ intestata a 2 persone, mio padre e me, (propretrio il primo, comp.rio il secondo).
Con la vecchia assicurazione veniva usato il nome di mio padre come propretario e il mio come contraente dell’assicurazione perche’ avevo un eta’ inferiore a 26 anni.
Oggi avendo superato l’eta di 26 anni posso intestare l’assicurazione inserendo il mio nominativo sia come propretario che come contarente?
Caro Felice il contraente è colui il quale paga il rpemio e ritira i documenti, mentre il titolare/i della CU sono i comproprietari/proprietario
Diciamo che il contraente è colui il quale paga il premio e ritira i documenti. Detto ciò, è possibile usufruire della l.40 solo a sdeguito di acquisto del veicolo. Non capisco la differenza di età per poter esser contraente detto francamente.
Buonasera, vi scrivo perchè ho veramente bisogno di un consiglio.
E’ un consiglio che riguarda la polizza assicurativa dell’ Aspecta “futuro in liberta”che ho stipulato il 1/3/2008, all’inizio pagavo 50 euro, ora 25, ma con la perdita del lavoro, non mi è più possibile pagarli…
comunque…c’è un modo per recedere dal contratto ora?o devo aspettare i 3 anni, se è così? ed è possibile riavere almeno un 50%?
ogni informazione mi è utilissima…
grazie infinite
E.F.
Per Elisa
Dunque non conoscendo i termini contrattuali della polizza in oggetto che la pregherei di comunicarmi anche via mail credo sia possibile sospendere i pagamenti della polizza purchè in molti casi è previsto si siano versate almeno due o tre annualità.
Per quando riguarda la sospensione o il riscatto della stessa, io le consiglierei di chiedere un prospetto informativo che la compagnia è obbligata a fornire per metterla in condizione di decidere la migliore soluzione per lei.
Sono a sua disposizione per aiutarla. Ne approfitti
le manderò le carte per e-mail così può valutare meglio cosa secondo lei posso fare.grazie infinite
Elisa
Buongiorno come bisogna fare per sapere se una compagnia di assicurazione può lavorare in Italia e se il contratto già stipulato è coperto della garanzia rca , se è possibile avere una risposta grazie.
Gentile Concetta per conoscere se una compagnia è autorizzata ad esercitare in Italia può consultare il sito dell’ ISVAP oppure telefonando al numero dello stesso istituto e chiedere se opera nel nostro paese, e se ricevuta autorizzazione non è in amministrazione coatta o altro.
volovo chiedere delucidazioni in merito alla garanzia accessoria rottura cristalli:se la garanzia è attiva dal momento della stipula,oppure come dice la mia assicurazione dopo 24/48 ore.(arca assicurazioni).grazie
Per Lorenzo
La garanzia accessoria cristalli dovrebbe decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento della relativa garanzia unitamente ad altre o contrariamente da quanto stabilito dalle condizioni di polizza. Per sapere da quando è decorsa la garanzia lei può controllare la quietanza o la polizza che attestano la data di pagamento in quanto devono riportare la data e l’ ora dello stesso.
salve buongiorno , ho intestato l’ auto da mio padre a me, ora xo la polizza è rimasta intestata a mio padre , posso circolare? sul contratto assicurativo c’è scritto che il proprietario è ancora pezzella giovanni ossia mio padre. posso circolare ?? se lo andrei a dire all assicurazione mi farebbero pagare molto di piu secondo me . voi che dite???
Per Gaetano
La domanda non è molto chiara, cerco però di spiegare secondo la normativa quello che può fare. Se ha intestato la macchina a lei può anche intestare l’assicurazione, se pure convivente può usufruire della legge Bersani che consente di utilizzare una classe di merito già presente nel nucleo familiare, attestando la convivenza con lo stato di famiglia rilasciato dal comune. In questo caso la compagnia di assicurazione applicherà la tariffa secondo le caratteristiche di rischio, tipo veicolo, età dal conducente che può influire se questa è inferiore ai 27 anni per i maschi e 23 anni se femmine.
In tutti gli altri casi non è possibile applicare detta norma e valgono le disposizione in materia di Rca in vigore.
Salve avrei bisogno di un chiarimento per quanto riguarda l’assicurazione del mio motociclo.
L’ho stipulata ad agosto 2010 pagando il premio in un unica rata annuale, ed avendone di bisogno ho stipulato una polizza che può essere bloccata e sbloccata senza alcun costo aggiuntivo alla riaperture l’importante e solo far passare tre mesi tra chiusura e riapertura e fin qui tutto normale (la polizza è stata bloccata ad ottobre 2010),solo che in settimana vado a riaprirla e all’agenzia mi viene richiesto un adeguamento del pagamento perchè secondo loro sono cambiate le condizioni (loro dicono i massimali). Visto che io ho firmato e già pagato un contratto annuale in cui era previsto chiusura e riapertura senza costi aggiuntivi con precise condizioni credo che non sia lecito che mi venga chiesto un adeguamento e tutto resti alle condizioni del contratto firmato allora.
Gentilmente mi servirebbe un chiarimento
Vi ringrazio in anticipo cordiali saluti
Per Angelo
Il contratto prevede determinate condizioni che si concludono dopo la stipula dello stesso e hanno la medesima durata della polizza, quindi se ci sono state variazioni queste sono valide solo al rinnovo, previa comunicazione, che l’assicurato può accettare o meno. Non sappiamo però se lei al momento della sottoscrizione del contratto relativo al motociclo abbia sottoscritto qualche appendice o altro che regolava la sospensione del motociclo e in che forma.
Normalmente le compagnie non prevedono la sospensione per i motocicli, ma qualora lo prevedano richiedono delle condizioni diverse rispetto alla sospensione di un auto
Verifichi attentamente questa condizione od eventualmente si faccia assistere dall’agenzia presso cui ha il contratto, diversamente può sempre scrivere all’ISVAP segnalando la situazione nonchè alla direzione della compagnia stessa
Ho acquistato ad fine ottobre 2009 una punto usata da una concessionaria. Questa, in precedenza aveva stipulato come locataria un contratto di leasing con la “sbs leasing spa” scaduto il 1 ottobre. La società di leasing non dava la liberatoria perchè non erano state pagate tutte le rate. La concessionaria da cui ho acquistato è andata subito dopo il mio acquisto in liquidazione. Io nel frattempo avevo pagato la macchina grazie ad un prestito bancario garantito dall’auto ma da allora pago le rate alla mia banca ma non mi hanno ancora intestato la macchina.
Problema 1: cosa altro posso fare, dopo aver chiesto tramite avvocato l’adempimento della trascrizione al liquidatore.
problema 2 Ho trasferito sulla Punto alla data della stipula del contratto, l’assicurazione che avevo sull’auto precedente e pago regolarmente l’assicurazione. Ma in caso d’incidente l’assicurazione pagherebbe i danni provocati da un auto assicurata con un contraente che non è formalmente il proprietario?
L’assicurazione pagherebbe il danno per il proprietario dell’auto intestario al PRA con diritto di rivalsa in caso di incidente grave o gravissimo e per le altre cause previste dalla legge sul conducente del veicolo.
Sicuramente la cosa migliore è quella di guidare un veicolo proprio, nel suo caso deve sollecitare il suo legale affinchè addivenga a qualche soluzione.
Se non chiaro mi riscriva per dissipare eventuali dubbi
buon giorno sono RENZO da MARSALA,volevo sapere 1 informazione,o l,assicurazione 3 mestrale,per motivi,economici e crisi non sono riuscito a prendere la poliza da,febraio,aprile,e da aprile giugno,per mettermi a pposto devo pagare tutte i 6 mesi,o posso pagare i mese che mi metto a posto,perche i primi 6 mesi sono state bloccate dell,assicurazione,grazie
Buonasera , sono Michele ,proprietario di un’autovettura ,che per un certo periodo ,la usata mio figlio ,pagandosi polizza d’assicurazione e’ bollo , per fine agosto la pozza assicurazione era scaduta e’ lui girava anche senza assicurazione cosi’ gli ho tolto l’auto e’ messa in garage ,ora dopo
quasi tre mesi l’genzia d’assicurazione mi chiama per essere pagata la rata scaduta ,la domanda : faccio presente che io non ho mai firmato nessuna polizza ,con questa agenzia ,perche’ le polizze le firmava mio figlio a’ nome mio ,ora mi chiedo puo’ questa agenzia pretendere che io paghi la polizza scaduta? anche se la firma non e’ la mia? spero una vostra risposta al piu’ presto perche’ mi sta’ tempestando di telefonate . grazie sono in attesa Michele
buongiorno..ho un problrma che non riesco a risolvere, a seguito di una polizza falsa come faccio a farmi risarcire i danni dall’agenzia in sede civile?..grazie
Buonasera
complimenti per l’interessantissimo servizio e grazie in anticipo per la eventuale risposta al mio quesito:
Nell’anno 2000 ho venduto l’auto a me intestata ed ho chiuso la relativa assicurazione, in quanto ero stato dotato di auto aziendale.
Nel 2007 sono andato in pensione, restituendo l’auto aziendale, ed ho continuato a guidare l’auto intestata a mia moglie(separata e non convivente).
Ora , a 66 anni, vorrei acquistare una nuova auto ed intestarla a me.
Dovro’, a Vostro giudizio, ripartire dalla classe di merito piu’ bassa , con la nuova assicurazione,o potro’ avere qualche agevolazione visti i suddetti precedenti di guida e l’anzianita’ di patente (dal 1964) ??!!
Grazie per qualunque risposta in merito
Cordiali saluti
paoloprova
buonasera , vorrei un’informazione tecnica : è possibile passare l’assicurazione dell’auto (da rottamare) ad una minicar ? grazie
Gentile signore, il passaggio dell’assicurazione di un’auto ad una microcar non è consentito in quanto non appartenenti alla stessa classe di rischio. Un’auto si può sostituire solo con un’altra auto e cosi via.
La compagnia di assicurazione però a fronte della demolizione del veicolo provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle tasse, dietro presentazione del certificato di demolizione.
Mentre per la microcar sarà attivata una nuova polizza di assicurazione