BONUS MALUS E DINTORNI by Renzo

renzo.gifCarissimi Amici di AcCresco, all’ interno di questa pagina, proposta dal nostro carissimo amico Renzo, vogliamo aprire un contenitore in cui tutti voi potrete parlare di tutto: di Bersani, preventivatori, trasferimenti di proprietà, formule tariffarie, etc. lasciando ad altgre rubriche la discussione su garanzie accessorie, clausole di esclusione e rivalsa, etc.

Ci impegneremo come nostro stile a rispondervi e a guidarvi nel mondo delle assicurazioni con lo stile e la professionalità di AcCresco.

375 Risposte a “BONUS MALUS E DINTORNI by Renzo”

  1. Renzo Dice:

    Carne al fuoco ce n’è parecchia, come molte sono le variabili che incidono e compongono una polizza a copertura di un veicolo (rc ma non solo). Proviamo ad analizzarle grazie ai commenti

  2. AcCresco Dice:

    Io proporrei la discussione sui termini per la sottoscrizione di una polizza RCA.
    In questi giorni si è parlato spesso, di contraente della polizza, di proprietario del veicolo, di dichiarazioni inesatte e reticenti in merito alla valutazione del rischio polizza auto.
    Forza amici, questi argomenti sono stati sollevati da molti di voi e perciò vi invito caldamente a mettere da parte ogni remora e partecipare alla nostra discussione.
    Ognuno ci metta quello che può, l’ importante è parlarne.

  3. renzo Dice:

    Colgo l’occasione per ricordare il parere ISVAP reso allo SNA in tema di applicazione L.40 a seguito di voltura fra familiari. Si sottolinea la non correttezza di eventuali limitazioni non previste dalla legge così come espressa. Tuttavia molti clienti continuano a vedersi negato il riconoscimento in virtù del fatto che da un lato un parere non ha forza dispositiva pari alla circolare, e non secondariamente la dichiarazione ISVAP non si distingue per chiarezza, limitandosi a parafrasare alla lettera i termini della Bersani. Confidiamo in una pronuncia ulteriore

  4. renzo Dice:

    Provocazione ai frequentatori del blog: chi è l’effettivo “titolare” della classe maturata?

  5. Serafino Dice:

    beh questa è una domanda facile, il titolare della classe di merito è il proprietario dell’auto, da non confondere con il contraente della polizza che può variare di anno in anno., cioe’ alla scadenza annuale del contratto.Mi piace questa rubrica, bravi!

  6. renzo Dice:

    Infatti. Infatti contraente è semplicemente chi si obbliga al pagamento della copertura, anche se in realtà il cambio di contraenza non si rivela essere una eventualità frequente, se non in caso di usufrutti o altre eventualità intervenute (non dimentichiamo che obbligato a sincerarsi che il mezzo sia coperto è anche chi ha in uso il veicolo al momento di porlo in circolazione) Ed in epoca pre-Bersani proprio questo poteva rivelarsi fonte di discussioni al momento della sostituzione di polizza: capita che per discorsi di incentivi alla rottamazione o altre eventualità il proprietario vendesse il veicolo e richiedese la sostituzione su un veicolo nuovo fiammante…ma al PRA risultava di proprietà del figlio…vedendosi proporre la CU14. Di consueto (anche se non per tutti) si “chiudeva un occhio” qualora il proprietario del veicolo in sostituzione fosse il coniuge in comunione dei beni.

  7. Renzo Dice:

    Tutto ciò premesso, va specificato quindi che la sostituzione di polizza a seguito di alienazione di un precedente veicolo con un altro prevede la coincidenza del proprietario (circolare 555/D), proprio in virtù del fatto che titolare della CU è il proprietario al PRA.
    Non va trascurato poi il titolo a subentrare nella contraenza e nella CU dell’unico proprietario risultante a seguito di voltura da una molteplicità di titolari al PRA.
    Nessuna concessione e speranza di subentrare nella CU invece qualora la voltura avvenga da una società ad un amministratore (qualche eccezione può esser fatta qualora la voltura sia a favore di persona fisica risultante socio ammisntratore in una società di persone come la s.a.s.)

  8. Renzo Dice:

    Il Bersani poi richiede la convivenza fra familiari: cosa significa e come si comportano le compagnie al momento dell’assunzione del rischio?

  9. Serafino Dice:

    si in caso di sostituzione veicolo il vecchio proprietario deve essere la stessa persona del nuovo veicolo, oppure il coniuge con comunione dei beni. Ci sono poi compagnie che permettono la sostituzione anche tra conviventi, tipo padre fa cambio vettura con un’altra a nome del figlio. Una cosa che non capisco leggendo una circolare di nota compagnia e il fatto che l’auto in caso sia intestata a comproprietari, in caso di sostituzione veicolo si ha il medesimo proprietario se Tutti i comproprietari si intestano il nuovo veicolo, viceversa in sostituzione del contratto senza cambio veicolo si può passare da una pluralita’ di comproprietari ad uno solo. Io penso che nel primo caso il veicolo può essere acquistato anche da uno dei tanti con dichiarazione degli altri che riunciano alla classe di merito, o sbaglio perchè le circolari vanno eseguite alla lettera? Anche perchè altre compagnie fanno cosi!

  10. Serafino Dice:

    poi un parere a questo fatto. Tizio decide che la sua auto assicurata fino a dicembre 2007 , di venderla a caio. caio acquista l’auto di tizio (che posa in garage) e quest’ultimo non lo comunica alla sua assicurazione e non fa cessione contratto. a dicembre 2007 tizio dicide di dare il suo attestato a caio, in cui viene riportato solo contraente, caio ora ha in mano l’auto a nome suo e l’attestato dell’auto in classe 1. L’assicurazione non attribuisce ora anome suo la classe?

  11. Serafino Dice:

    per l’altra domanda vuol dire che nel momento in cui acquisto un veicolo nuovo o usato l’assicuratore mi chiede in base decreto Bersani che invece di partire dalla cu 14, che se possiedeo l’attestato di un altra auto appartenente ad un componente del nucleo familiare, mi può permettere di usufruire della stessa classe di merito. Viene richiesto a tal proposito lo stato di famiglia.

  12. renzo Dice:

    Effettivamente qualche compagnia tollera la sostituzione con proprietario diverso purchè convivente rispetto al veicolo precedente, ma non è la norma. In caso di sostituzione di veicolo in compropreità si procede senz’altro a sostituzione qualora i comproprietari del veicolo di nuovo acquisto siano i MEDESIMI rispetto al precedente; il dilemma a seguito di sostituzione del veicolo precedente chi può usufruire della CU maturata etc. etc. il Bersani risolve il ragionamento poichè permette il riconoscimento della CU qualora uno dei comproprietari, anche se non conviventi acquisti, un veicolo a suo nome.

  13. renzo Dice:

    Sul ragionamento prospettato di vendita Tizio Caio, esiste un ufficio in direzione adepto alla verifica dei contratti assunti: quantomeno nel momento in cui presso il mio ufficio entra un cliente con l’attestato di un’altra persona fisica mi accerto dello stato dell’arte in virtù del fatto che l’attestato riporta i dati del proprietario/locatario. Ed esiste nelle condizioni generali di contratto il richiamo dell’art.144 del TU, perciò attenzione al fatto che la compagnia potrebbe opporre eccezioni in caso di sinistro qualora a seguito di voltura al PRA non risulti comuncazione alla socetà nè tantomeno cessione (di conseguenza).

  14. renzo Dice:

    Riguardo al riconoscimento del BErsani, per convivente si intende appunto la presenza sullo stato di famiglia, attenzione però alla diversità di comportamento delle compagnie: alcune chiedono l’esibizione dello stato di famiglia mentre altre provvedono a stampare un allegato alla polizza in cui si autocertifica la presenza sullo stato di famiglia. In caso di sinistro la compagnia può sempre applicare la rivalsa a norma delle condizioni contrattuali ed in forza del codice civile (artt. 1892-93).

  15. renzo Dice:

    Una precisazione: il reg.4/2006 non disponde che l’attestato di rischio debba contenere l’indicazione del proprietario ma molte compagnie si sono attrezzate in tal senso, proprio in virtù del fatto che TITOLARE della CU è il proprietario.

  16. AcCresco Dice:

    Carissimi, scusate l’intrusione improvvisa. Mi fa piacere verificare che Renzo con meticolosità e precisione sottolinei quanto il sottoscritto ha ripetutamente sostenuto nei vari commenti a proposito dell’atteggiamento delle compagnie in relazione all’assunzione del rischio, nel rispetto degli artt. 1892-1893 del Codice Civile. Qualcuno ha resistito di fronte a queste mie spiegazioni come se fosse un atteggiamento isolato di poche compagnie, l’amico Renzo e lo ringrazio rafforza questo messaggio rendendogli l’ autorità di più voci competenti. Per quanto riguarda l’attestazione di rischio voglio fare un piccolo inciso: il reg.4/2006 non dispone quanto giustamente riferito da Renzo. Il codice delle assicurazioni però all’art. 134 comma 3, recita quanto segue:
    “La classe di merito indicata sull’attestazione di rischio si riferisce al proprietario del veicolo”. Perciò a mio avviso per le compagnie non sarà una facoltà indicare il proprietario su quel documento, bensì un obbligo, conformemente al disposto del codice delle assicurazioni.
    Vedo comunque molto dinamismo dentro questa rubrica e invito tutti i visitatori a parteciparvi. Forza e a presto su AcCresco.

  17. renzo Dice:

    Ringrazio per questa precisazione normativa, attinente al proprietario, che io ho introdotto “..in tal senso, proprio in virtù del fatto che TITOLARE della CU è il proprietario”.

  18. renzo Dice:

    Forza e coraggio e, come dice un tale, “lasciatevi (r)assicurare…”

  19. Serafino Dice:

    tempo fa porto all’assicurazione generale un attestato che riportava contraente tizio proprietario tizio e sul libretto il proprietario invece era da circa 2 anni caio.L’assicurazione generale stipula contratto a caio con la classe dell’attestato, dicendo che è tutto giusto perche’ va dietro al proprietario dell’auto.Ma se l’attestato riportava come proprietario un’altra persona non è che si sono sbagliati inconsapevolmente? hanno ragione?

  20. renzo Dice:

    Bè è vero inconfutabilmente che la CU segue il proprietario, ma bisognerebbe analizzare il perchè a seguito di voltura Caio abbia continuato ad usufruire della CU di Tizio. Diciamo che non è possibile formalmente un passaggio di contraenza e CU senza cosituire una nuova storia assicurativa e senza voltura (a meno che non fosse sin dall’inizio Tizio contraente Caio proprietario …subentra Caio contraente in qualità di proprietario…ma non mi pare sia questo il caso prospettato)…mi pare sia un errore in fase di assunzione, fino a prova contraria.

  21. nicola Dice:

    grazie

  22. nicola Dice:

    gazie per quello che fate

  23. renzo Dice:

    Io personalmente dò qualche spunto in base all amia esperienza, ma senza pretese di assolutezza perchè grazie al confronto con voi tutti che si cresce professionalmente quindi grazie a Voi che scrivete!

  24. Motopower Dice:

    gentili renzo e accresco (grazie di esistere)
    PONGO UN QUESITO descrivendo la mia situazione:
    contraente: mia SUOCERA
    Intestatario al PRA: miaSUOCERA+miaMOGLIE (cointestata quindi)
    MOGLIE quindi comproprietaria al 50% della classe;
    MOGLIE era cointestataria PRIMA di sposarsi e quindi CONVIVENTE
    MOGLIE si SPOSA
    può attribuirsi a MOGLIE la classe CU?
    se MOGLIE decide di cambiare auto, è costretta a RI-COINTESTARE per non perdere la CU?
    spero che anche accresco possa darmi una sua autorevole risposta, da poter citare alla COMPAGNIA che mi ha fatto capire che vuole solo CREARMI problemi, non RISOLVERLI!
    AIUTO :-(

  25. acCresco Dice:

    Per MOTOPOWER

    Grazie di averci scritto e benvenuto in AcCresco. Per darti una risposta precisa voglio sapere una cosa. Perchè usi un verbo al passato quando dici: “Moglie era cointestataria PRIMA di sposarsi e quindi CONVIVENTE” Ora è ancora cointestataria del veicolo oppure no ? Vuole cambiare auto: perchè vuole aggiungere una nuova o perchè vuole sostituire l’attuale con quella esistente.
    Fammi avere queste risposte e ti darò un riferimento preciso.
    AcCresco, a presto !

  26. Renzo Dice:

    Mi inserisco per lasciare poi spazio allo staff nella risposta. E’ essenziale la precisazione infatti per fornire una risposta esaustiva e precisa. Introduco solo ilo concetto per cui secondo il Bersani se uno è comproprietario di un veicolo, può usufruire di quella CU in ocasione di un nuovo acquisto anche se non convivente dell’altro comproprietario. In più non è possibile mantenere la CU in caso di voltura che preveda il passaggio da un proprietario ad una molteplicità (CU14 in tal caso). CI sarebbe poi da continuare precisando la fattibilità del BErsani in questo ultimo caso: in caso di cointestazione al PRA è possibile usufruire di una CU inferiore alla 14 usufruendo di un attestato in capo ad uno dei comproprietari o di un loro familiare purchè TUTTI CONVIVENTI (salvo pratiche assuntive specifiche in capo ad ogni compagnia). Scusate l’intromissione

  27. Motopower Dice:

    GRAZIE PER LA CURA E PER LA DEDIZIONE INTANTO!
    precisazione:
    1°-”era cointestataria” nel senso che la situazione di cointestazione è pre-esistente all’essersi sposata; quindi è sempre cointestataria ma NON PIù CONVIVENTE
    2°-effettivamente la situazione sarebbe SOSTITUZIONE PER CAMBIO VEICOLO (ho lavorato 5 anni in agenzia assicurativa ramo AUTO proprio :-) ) ma eventualmente con la legge Bersani, in teoria anche se si tratta di un Ulteriore veicolo della stessa tipologia mia Moglie avrebbe diritto alla CU della preEsistente, o sbaglio?

  28. Motopower Dice:

    UN ULTERIORE SITUAZIONE
    mettiamo il caso che in CORSO di contratto venga fatto un Passaggio di Proprietà, e mia moglie diventi UNICA intestataria del veicolo, diventerebbe così per La prossima compagnia assicurativa Proprietaria della CU, corretto?

  29. renzo Dice:

    Caro Motopower, da attento assuntore ha intepretato correttamente, anche se va verificato ccompagnia per compagnia l’applicazione (ci possono esser discrepanze nell’applicazione del Bersani, anche se per la fattispecie da lei prospettata non ci dovrebbero esser problemi). In particolare, anche se la precedente autovettura viene rottamata, esibendo l’attestato di rischio può far valere il Bersani per sua moglie sebbene non convivente con l’altra cointestataria. Consiglio nei casi in cui ci sia qualche incertezza: proceda con il riconoscimento a norma del Bersani sul nuovo acquisto intestato a sua moglie e successivamente proceda alla risoluzione per rottamazione con restituzione del premio non goduto al netto delle tasse.

    Anche nell’ultimo caso ha visto correttamente: il reg.04/2006 nonchè circ. 555/D prevede il mantenimento della CU in capo a chi diviene l’unico proprietario a seguito di voltura (partendo da una situazione di comproprietà)

  30. renzo Dice:

    Scusate mi è scappato il reg.4/2006 il riferimento esatto in tal caso è solo la circolare!

  31. Motopower Dice:

    CARO RENZO, però mi chiedo
    MI presento in un ALTRA compagnia assicurazione con l’attestato di rischio(giustamente tu osservi) ma l’attestazione viene rilasciata a nome del CONTRAENTE(mia suocera)come posso giustificare la classe a nome di mia moglie?obbligatorio copia del libretto di circolazione..

    Mi sono messo in contatto con un mio ex collega che mi risponde che la sua compagnia ha recepito cosi:
    IN CASO DI COINTESTAZIONE DEL VEICOLO IL PREMIO VIENE TARIFFATO SULL’INTESTARIO PIù ONEROSO che è a suo dire anche proprietario della CU

    quindi OGGI col decreto Bersani un GIOVANE ventenne si COINTESTA la vettura col PADRE/MADRE è automaticamente ha diritto ad una CU agevolata, che al prossimo passaggio di autovettura diventa SUA INDISTINTAMENTE
    Qualcosa non mi quadra………… che ne dite?

  32. Motopower Dice:

    PS: non che SIA a favore delle assicurazioni e contro i consumatori, ma cosi si rischia di SPINGERE alla frode il PROSSIMO utilizzatore del servizio della RCA, eludendo norme ben specifiche, come la maturazione di una classe di merito, SONO FAVOREVOLE AD UN ABBASSAMENTO DELLE TARIFFE ASSICURATIVE e ad una maggiore ATTENZIONE nel pagamento dei sinistri.

  33. AcCresco Dice:

    Carissimi Renzo e Motopower, grazie per tenere vivo il dibattito. Sulla vicenda delle attestazioni di rischio favorevoli ad un neo assicurato, caro Motopower, mi sono espresso più volte in questo blog a proposito del decreto Bersani che agevola soprattutto i più giovani nella sottoscrizione di polizze RCA. Di fatto io l’ho definito un “dribbling” al Bonus Malus perchè dovrebbe favorire, secondo me chi ha dimostrato di guidare un veicolo adottando un comportamento virtuoso che gli consente di ottenere dei vantaggi in termini di costo della polizza. Non mi trova invece concorde che lo stesso diritto sia applicabile ad un neo patentato che non ha dimostrato nulla e magari provocherà, come dimostrato dalle statistiche e dai fatti di cronaca incidenti anche gravi.
    Però la legge esiste e bisogna applicarla, ecco perchè le compagnie come dicevo in un post pubblicato in Home cercano di limitare l’applicazione di questo diritto a polizze con una storia assicurativa nuova, senza l’artefatto del trasferimento di proprietà di un veicolo tra parenti per superare il vincolo dell’ interpretazione del “nuovo veicolo” nello stesso nucleo familiare.
    Caro Motopower, sono d’accordissimo con te che bisogna agire sul fronte delle tariffe, ma anche del controllo dei sinistri. Se permetti però aggiungerei anche una maggiore sensibilità da parte di tutti nel rispettare il codice della strada e le sue regole, ma anche la vita altrui. Il mancato rispetto della vita altrui è secondo me il motivo scatenante di comportamenti non condivisibili alla guida di un veicolo, le cronache purtroppo ci hanno abituato a dei bollettini di guerra di cui non ce ne rendiamo più conto, perchè intanto sta toccando agli altri. Ma se domani, fossimo noi ad esserne coinvolti ? Probabilmente questa mancanza di responsabilità e di consapevolezza induce alcuni ha comportarsi male a danno di altri che rispettano le norme e le regole. Bisognerà come ho già avuto modo di dire su AcCresco, incominciare a riflettere e ad applicare un’ educazione stradale e civica che aiuti anche le istituizioni, perchè non è reprimendo o punendo e basta, che i problemi si risolvono. E’ sotto gli occhi di tutti, che nonostante si inaspriscano le pene e le sanzioni gli incidenti non diminuiscono. Ecco perchè per il sottoscritto per ottenere dei benefici tariffari e altro, bisogna partire dall’educazione stradale e civica di ognuno di noi, senza aspettare che siano sempre gli altri e i soliti a partire. Nei post di questi mesi, a volte è trasparsa una certa indifferenza per questi problemi, mettendo solo in evidenza l’ aspetto del prezzo e quello prettamente legale di come aggirare le regole.
    Da qui bisogna partire ed è per questo che è nato AcCresco, per aiutarci a vicenda perchè è solo costruendo una catena solidale dei problemi e delle soluzioni che si portano benefici ad una società.
    A presto e grazie a tutti

  34. Motopower Dice:

    Quoto al 99% quanto Accresco dici!
    Il problema morale non sta a noi comuni mortali provare a risolverlo, è un problema di CULTURA, forse di ABITUDINI, ma io qui mi sono concentrato APPUNTO sul problema Legale. Perchè rispettare le regole è bello, ma sentirsi preso ………. IN GIRO non piace a nessuno. Se limitiano l’argomento a un fatto PRETTAMENTE tecnico, è pure perchè problemi ben più gravi mi sentirei di prendere in considerazione a livello culturale, come il bullismo, la disoccupazione, problemi giovanili che OGGI hanno dato VITA ad un epidemia DI DELINQUENTI appartenenti a FAMIGLIE più o meno per BENE.
    RITORNANDO AL DISCORSO ASSICURATIVO la mia preoccupazione è non perdere la CU in quanto le tariffe assicurative CAUSEREBBERO IL MIO DIVORZIO e la bancarotta delle mie finanze già messe alla prova da Tasse, balzelli, aumenti dei generi di prima necessità………….
    BASTA CON LA VIOLENZA NEGLI STADI!!
    Abbiamo scherzato! :-) :-D

  35. renzo Dice:

    Sottoscrivo quanto riportato adallo staff. Il contraente è riportatosull’attestato così come il proprietario, a norma del T.U. Quindi sul fronte applciabilità del BErsani non vi sono dubbi, pur essendoci “condi d’ombra” lasciati dalla legge 40 relativametne alla regolamentazione di casi particolari (quali ad esempio le cointestazioni).
    Per quanto concerne la disciplina del bonus malus mi trovo pienamente d’accordo con lo staff: lasciando stare le polemiche di fatto su tariffe alte tariffe basse caro non caro, il bonus malus da un punto di vista squisitamente tecnico è un sistema che realizza un approccio democratico in ambito rca, chi sbaglia paga chi è virtuoso risparmia, partendo da una classe di inserimento alta quando l’assicurato è “nuovo” e via via premiato in base alla guida virtuosa. Possiamo anche pensare di ragionare al contrario, ovvero inserire tutti in una classe bassa per poi penalizzare chi commette sinisti, ma incontreremmo sicuramente un rincaro delle tariffe abbondante dovuto al fatto che i sinistri comunque si verificano e devono esser risarciti trovandoci tuttavia il70% dei veicoli in CU1 ed un 30% spartito su CU dalla 2 alla 5. In base a tale ultima considerazione o ci decidiamo a mutare radicalmetne modalità di tariffazione, ad esempio sulla patente singola (ma non è detto che ciò porti ad un risparmio, se vogliamo non sarebbe più percorribilie “il giochino” che a volte faceva chi con CU elevate incorreva in più sinsitri in un anno, onde evitare la 16 o la 18 si volturava a favore di un familiare per ripartire quantomeno dalla 14), ma spostare, come nel caso della l.40, i pilastri del sistema senza modificarlo è chiaro che si rischia il crollo. Se il sistema tariffario regge grazie alla contribuzioen delle CU dalla 1 alla 18, è chiaro che se i premi raccolti sono quelli corripsondenti alle CU dalla 1 alla 5 (ad esempio) grazie ad un’applicazioen massiccia del Bersani, si verifica uno squilibrio che può esser colmato secondo varie modalità, alcune:
    1 rincaro generalizzato delle CU inferiori (metodo NON democratico nei confronti di chi la CU se l’è guadagnata)
    2 ponderazione maggiore in base all’età del proprietario/conducente abituale
    3 rincaro delle CU “bersanizzate” (facilmente individuabili poichè chi possiede una CU “ereditata” possiede un attestato conuna griglia di sinsitrosità con più colonne N.A. Non Assicurato)
    Da valutare poi l’impatto dell’indennizzo diretto sulle tariffe di motocicli e ciclomotori (settore tariffario V)

    Come dire…ai posteri l’ardua sentenza.

  36. renzo Dice:

    La mia opinione quindi è volta ad accettare chi acquista una seconda auto godendo della CU del primo veicolo (pur con paletti relativamente alla singola conduzione), ma non mi trova d’accordo il concetto per cui se il padre vanta una CU1 il figlio neopatentato ha diritto alla medesima CU..per qual motivo in un contesto bonus malus concepito per la “conquista” della classe inferiore?

  37. renzo Dice:

    COmunque l’applicabilità del Bersani nel caso sopra esposto è incontrovertibile, anche in asssenza di convivenza

  38. serafino Dice:

    ma è vero che se ho un sinistro e mi viene attribuito il concorso di colpa al 50% con la controparte, non mi aumenta la classe di merito, ma il sinistro viene però riportato nell’attestato?

  39. AcCresco Dice:

    PER SERAFINO

    Carissimo è un pò che non ci sentiamo. Ti piace questa rubrica ? Tu che sei stato tra i primi a venirci a trovare, che ne pensi ? Bella idea quella di Renzo ?
    Carissimo quanto dici è vero, riguardo un incidente con concorso di colpa. Il decreto Bersani ha stabilito che non debba essere addebitato il malus a chi provoca un incidente se non è stata accertata l’effettiva responsabilità (ovvero 100% di colpa). Nel caso di concorso il malus non scatta, ma viene sì riportato sull’attestato. Attenzione un altro incidente al 50% sarà causa di aumento del malus e conseguentemente del premio.
    Se c’ è altro approfitta di questa rubrica e a presto su AcCresco.

  40. serafino Dice:

    Ben ritrovato Sig. Merani. Ho dato il mio voto alla rubrica.Lei mi domanda se mi piace, beh come nota da quando l’ho scoperta non cè giorno che non faccio una visita, la trovo davvero utile ed interessante, e siccome lei sa che rivolgo molta attenzione al settore assicurativo mi consola il fatto che ci sia. Grazie per tutto quello che fa.

  41. serafino Dice:

    SCUSI Merati non MERANI!

  42. AcCresco Dice:

    PER SERAFINO
    Grazie per i tuoi complimenti e grazie anche perchè se come riferisci il nostro sito ti aiuta a introdurti alle tematiche assicurative, lo strumento funziona. Inoltre sul web credo ci sia no altri siti che parlano di assicurazioni, ma non si addentrano a sviscerare la materia per i non addetti ai lavori. La maggior parte di questi è riservata agli addetti ai lavori. Se dico una castronata, qualcuno mi smentisca e mi invii il link di quel sito
    A presto

  43. renzo Dice:

    Sottoscrivo, purtroppo (senza timori di smentite in tutta modestia) di siti che si occupano di materia assicurativi ce ne sono molteplici, ma la tecnica assicurativa deve esser resa fruibile al cliente/consumatore per un autentico incontro di interessi.

  44. AcCresco Dice:

    Carissimi amici, vi vorrei ricondurre al tema proposto dal nostro carissimo amico Renzo, ovvero parlare di tutto quello che ruota intorno al Bonus Malus.
    Noto che ci stiamo fossilizzando sul decreto Bersani, importante sì, ma non solo l’unico argomento interessante.
    Vorrei per esempio parlare con voi e, qui voglio fare cultura assicurativa, del momento in cui si va a stipulare una polizza.
    Professionalmente Renzo aveva citato in un suo commento, con competenza, gli articoli 1892 e 1893 del codice civile, nonchè di quello correlato e cioè del 1898. Siete tutti sicuri di conoscere i termini di questi due disposti e delle loro conseguenze, oppure nel sottoscrivere i vari contratti, compresi quelli online, firmate senza sapere che le vostre dichiarazioni potrebbero essere usate contro di voi ?
    Forza parliamone, chi di voi cominicia.
    P.S. Invito Renzo in questa fase a provocare piuttosto che rispondere, per verificare la cultura dei nostri amici che fino ad oggi si preoccupano giustamente del decreto Bersani ma non è la sola cosa importante da conoscere.
    A presto su AcCresco !

  45. renzo Dice:

    Eh difatti spesso si trascura la portata di alcune nostre dichiarazioni al momento della conclusione di un contratto assicurativo. Ad esempio le compagnie inclini ad una personalizzazione spinta pongono domande relative allo status familiare, ai km percorsi…siamo sicuri di rispondere in maniera corretta e soprattutto che rispecchi la realtà? Spesso i consulenti stessi adoperano la variabile “km percorsi” al ribasso onde contenere il premio..ma è una pratica corretta? Diciamo che a termini del codice civile la firma del contraente consacra la veridicità delle dichiarazioni, perciò in caso di difformità accertate esso ne sopporta le conseguenze. Esempio pratico:
    - dichiaro un chilometraggio annuo di gran lunga inferiore a quello reale…in caso di sinsitro con colpa è difficile che la mia autovettura venga esaminata quindi difficile risulta l’emersione, ma in caso di concorso di colpa le cose potrebbero volgere contro. Si potrebbe obiettare “come procede la compagnia ad accertare una percorrenza superiore al dichiarato?”: diciamo che è meno complesso di un tempo poichè se io oggi acquisto un’autovettura nuova o usata a seguito della sostituzione la compagnia ha modo di verificare il km di partenza (anche la certificazione dell’usato lo riporta)…se in polizza dichiaro 5000km annui e dopo 8 mesi il contakm ne indica 15000 a seguito di sinistro con colpa ciò è palesemente verificabile, e la compagnia potrebbe anche invocare oltre al condice civiel l’art.144 del TU..RIVALSA NELL’ARIA…
    Stesso discorso per quanto riguarda le dichiarazioni come la presenza di figli minori nel nucleo (statisticamente emerge che i conducenti con figli minori a carico guidano con maggior prudenza, ovvero hanno un tasso di sinistrosità inferiore)..non inventiamoci discendenti non ancora nati poichè anche in tal caso lar ivalsa aleggia…

  46. renzo Dice:

    E cosa mi dite sulle dichiarazioni riguardo al conducente abituale?

  47. renzo Dice:

    Ci sono franchigie?

  48. AcCresco Dice:

    Ahi argomento dolente quello del conducente abituale ! Sapete quante polizze ho visto in giro, consapevoli poi i conducenti dell’ inserimento in polizza di questa caratteristica senza però valutare l’effettiva portata della garanzia. Molti trascurano il fatto che dopo avere sottoscritto il contratto ci sia una sorta di limbo, ovvero di condono delle dichiarazioni fatte. Le compagnie però la memoria corta non l’ hanno. Sarebbe contro il loro interesse e quindi come sottolinea Renzo cercano il modo di non pagare il danno ed eventualmente di rivalersi.
    Una domanda e una critica. Ma noi consulenti professionisti, siamo tutti in grado di trasmettere ai nostri clienti questi messaggi, ma soprattutto queste norme di legge, perchè di legale c’è tutto dell’altro no, che sono disattese e a volte, consapevolmente raggirate per gli interessi dei propri clienti ?
    Molte volte ho tentato di convincere clienti a non comportarsi così, morale, il cliente andava da un’ altra compagnia che alla faccia mia gli sottoscriveva il contratto.
    Allora è solo l’assicuratore “imbroglione” oppure il cliente ci mette del suo ? Ripeto i commenti che arrivano alcune volte trasmettono queste sensazioni, l’arrangiarsi all’italiana per vedere se riesco a spuntare il vantaggio economico migliore e sottovalutando, in nome dei soldi, le responsabilità civili e penali derivanti da atteggiamenti reticenti.
    Grazie ancora, Renzo delle tue bellissime risposte che mi danno l’assist di risponderti nei momenti di tempo libero.
    Vorrei che questo però fosse fatto anche dai nostri amici.
    Dove sono tutte le lamentele che arrivano all’ ISVAP e alle Associazioni dei consumatori ? Considerato che vogliamo gettare un ponte tra noi e i consumatori perchè questi non ne approfittano ? Perchè non ci esponete i vostri dubbi,perplessità, cosa vorreste si facesse, ecc.
    Forza coraggio, aiutooooooooooooooooooooo!

  49. renzo Dice:

    Permettetemi l’appello: FORZA FATEVI … (R)ASSICURAREEEE!

  50. serafino Dice:

    e’ giusto che ogni assicuratore faccia delle domande ai propri clienti al fine di stabilire il prodotto giusto per lui, ma è altrettanto doveroso che il cliente appunto in base artt 1892 1893 del CC dia delle dichiarazioni veritiere e complete, anche perchè in caso di sinistro l’assicurazione non pagherebbe la somma dovuta. L’assicuratore deve essere sui prodotti offerti chiaro e trasparente, specificandoad esempio che nel caso in cui si effettua una polizza dove viene indicato il conducente abituale, se si verifica un sinistro e il conducente è un’altro viene applicata una franchigia spesso altina, e l’assicurato non deve dare informazioni inesistenti o incomplete perchè non ci guadagnerebbe anzi….

  51. serafino Dice:

    si e’ vero ci sono assicurazioni che per non perdere un cliente fanno cose che vanno contro ogni correttezza, questo perchè spesso la direzione secondo me chiude un occhio e allarga il portafoglio clienti, poi se succede un sinistro si vedrà.ANdrebbero fatti più controlli, e soprattutto vantare le assicurazioni che valgono perchè lavorano nel giusto e che spesso sono considerate rigide, poche elastiche, solo pechè cèl’imbroglione che poi si prende tutti i meriti e magari lavora di più.Vorrei che tutti quelli che speculano finissero di lavorare e non il contrario

  52. renzo Dice:

    Diciamo che si è fatto uno sforzo per professionalizzare gli “intermediari” (temine che, confesso, non mi garba) prevedendo requisiti all’ingresso, prove di ammissione, ore di formazione obbligatoria. Attenzione: la copertura assicurativa è vista spesso solo dal lato della tariffa, ma dietro c’è un lavoro di studio, competenza ed aggiornamento che da nessuna parte risulta, e solo gli eventi lo pongono in luce ovvero al momento dei sinsitri si vede la consulenza condotta a livello delle aspettative. Permettetemi ancora una cosa: sono state introdotte note informative e sintetiche affinchè il clietne possa valutare le caratteristiche salienti, permettendo un teoricamente agevole confronto fra coperture proposte…leggiamole, diveniamo avezzi alla lettura e conocrriamo alla fornitura di un servizio/polizza all’altezza.

  53. renzo Dice:

    Nessuno però mi racconta come funziona la specifica “conducente abituale”

  54. serafino Dice:

    il conducente abituale fa in modo che se scelto nel contratto rca, di pagare un premio rca inferiore.Spesso le compagnie come conducente abituale si riferiscono ad esempio a ragazzi con età non inferiore ai 25 anni, e se avviene un sinistro e alla guida risulta un’altra persona da quella/quelle concordate col contratto si applica una rivalsa per il contraente /proprietario.e’ esatto?

  55. renzo Dice:

    Si il concetto Serafino è proprio questo: la personalizzazione o targetizzazione, come piace dire oggigiorno, della copertura. Nello specifico, distinguiamo due modalità generali:
    1. le polizze RCA che prevedono la specificazione del conducente abituale per età, permettono un risparmio sul premio qualora il veicolo venga condotto abitualmente da persone non al di sotto di una certa età anagrafica o con un’anzianità di patente inferiore ad un numero specificato di anni (solitamente 2). QUalora avvenga un sinistro con colpa ed al volante ci sia un conducente con un’età inferiore a quella concordata, la compagnia applica una franchigia a carico dell’assicurato.
    2. prevedendo il “conducente nominato”, a fronte di un risparmio abbastanza sensibile sul premio, le compagnie prevedono la specificazione nominativa del conducente, in caso di sinistro con colpa la franchigia prevista è molto elevata (nell’ordine dei 5.000 euro).
    Quindi riferendoci alla personalizzazione sul conducente, in caso di difformità accertate come sopra, anzichè di rivalsa parliamo piuttosto di franchigia.
    DA VALUTARE SEMPRE la convenienza di sopportare il rischio franchigia con il reale risparmio sul premio annuale.

    Parliamo di FORMULE TARIFFARIE presenti sul mercato?

  56. serafino Dice:

    ho fatto confusione e non ho risposto qui alla domanda!

  57. renzo Dice:

    Non c’è problema Serafino ho risposto nella’ltro post. Piuttosto, parliamo di rivalsa e guida in stato d’ebbrezza?

  58. renzo Dice:

    C’è la possibilità per escluderla?

  59. serafino Dice:

    Certamente, quando si stipula un contratto rca volendo si possono inserire delle garanzie aggiuntive, una è infatti la limitazione alla rivalsa nei casi di guida in stato di ebrezza . Infatti se succede un sinistro e il guidatore è sotto effetto dell’alcol la compagnia può recedere dal pagamento dei danni, con questa garanzia la rivalva può essere limitata fino ad una certa somma. Giusto?

  60. renzo Dice:

    Solo qualche precisazione sul concetto di rivalsa: essa prevede il diritto della compagnia a vedersi ripetere quanto pagato al danneggiato alla concorrenza di determinate circostanze: guida senza licenza, in stato d’ebbrezza (a parer mio sarà man mano distinta la diversità fra ebbrezza ed ubriachezza, recepita dal codice della strada e prima ancora da quello penale), trasporto non conforme, guida durante gare e relative prove. GEneralmente le condizioni generali di contratto prevedono alla fine l’applicabilità a norma dell’art. 144 del dlgs 209/2005 della rivalsa in ogni caso in cui esso trovi applicazione, ovvero il caso in cui il contraente/conducente sia responsabile di comportamenti/dichiarazioni non conformi come dichiarazioni inesatte al momento dell’assunzione del rischio, come la dichiarazione di possedere figli minori (in tal caso il iquidatore può agire in rivalsa proporzionalmente alla scontistica riconosciuta; altro esempio veicolo non omologato..occhio agli appassionati del tuning..me compreso).
    Va specificato poi che la clausola “rinuncia alla rivalsa” può esser totale oppure limitata da o fino ad un certo importo

  61. renzo Dice:

    Volete che animiamo il post parlando di ARD o CVT (acronimi che la moda fa prevalere or uno or l’altro) Auto Rischi Diversi o Corpi Veicoli Terrestri…incendio , furto, vandalici, atmosferici…ma introduciamo l’argomento KASKO..cosa mi sapete dire e quali sono le formule che vanno epr la maggiore ?

  62. serafino Dice:

    Con la kasko si è coperti da collisione accidentale durante la circolazione col veicolo.Io personalmente conosco due formule: una base che appunto ci copre i danni causati al nostro veicolo quando cè collisione con veicoli identificati, e poi una fformula più completa che in più ci garantisce una copertura danni anche ad altri casi accidentali come ribaltamento, fuori ucita di strada …Perchè questa garanzia non è molto diffusa nonostante la grande utilita’?

  63. serafino Dice:

    Come spiegare brevemente la differenza tra franchigia e scoperto?

  64. acCresco Dice:

    La “franchigia” è un importo che l’Assicuratore, a seguito di specifico patto contrattuale con l’Assicurato, detrae dal pagamento dell’indennizzo che sarebbe tenuto a pagare in assenza di tale patto. In poche parole è una parte di danno, il cui importo è già deciso al momento della sottoscrizione del contratto, che rimane a carico dell’assicurato. La franchigia può essere:
    a) “assoluta” se sulla polizza è riportata la cifra o una percentuale del capitale assicurato che verrà detratta per ogni singolo sinistro;
    b) “relativa” se non è operante nel caso in cui il danno superi un ammontare precedentemente stabilito;
    c) “aggregata” se prevede, nel caso di più sinistri, un massimo annuale di deduzione.
    Lo “scoperto” si differenzia dalla franchigia poiché è costituito da una prefissata percentuale dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.

  65. renzo Dice:

    La kasko è poco richiesta dai clienti poichè ritenuta di base motlo onerosa, non conoscendo (e questo un biasimo a noi che a volte non la proponiamo) le varie modalità…sul mercato si parte da poco più di 100 euro annui per una collisione in sù. LA kasko completa previa detrazione di scoperti e/o franchigie prevede inoltre l’indennizzo, oltre che di collisione in genere (anche senza identificaizone di veicolo), uscita di strda, ribaltamento, anche di atti vandalici ed atmosferici…una specie di all risks del veicolo.
    Sulla franchigia lo staff ha risposto in maniera ineccepibile, come sempre, mi permetto di aggiiungere solo che la franchigia aggregata si ritrova di solito su polizze rischi tecnologici o speciali.

  66. renzo Dice:

    Ancora sulla kasko: a volte è proposta cunitamente a garanzie accessorie, come ad esempio il mantenimento della Classe interna a seguito di malus.
    Cosa mi raccontate sulla sospensione di polizza?

  67. serafino Dice:

    La sospensione viene effettuata dal cliente quando il veicolo assicurato non viene utilizzato, quindi si può bloccare l’assicurazione e rprenderla in un secondo tempo. La sospensione deve avere durata di tre mesi, altrimenti è come se non sia stata effettuata.Al momento della sospensione bisogna restituire all’assicuratore il certificato il contrassegno e la carta verde. Se dal giorno della sospensione alla data della prima scadenza non cè un mese o tre(dipende dalla compagnia) si pagano i giorni restanti per arrivare ai mesi.In caso di riattivazione sullo stesso o altro veicolo viene restituito il premio pagato escluso le tasse. Una cosa vorrei sapere, dal giorno della sospensione, è sempre un anno il tempo della riattivazione o 18 mesi?

  68. acCresco Dice:

    PER SERAFINO
    Carissimo benritrovato e grazie della tua fedele partecipazione ad AcCresco.
    La sospensione è una facoltà regolata dalla legge 990 che è l’assicurazione obbligatoria dei veicoli.
    Essa è valida alle condizioni che tu esattamente hai elencato, però non è esatto quanto dici riguardo al fatto che vengono fatti pagare i giorni che separano la data della sospensione a quella della riattivazione. E’ più semplice: se la riattivazione avviene prima del tempo previsto, tre mesi, l’assicurazione è come se non fosse mai stata sospesa. In pratica è come se avessi pagato il premio e non usato l’auto. Se sono trascorsi tre mesi prima della riattivazione, il premio può essere usato a conguaglio su un nuovo veicolo, oppure con lo stesso veicolo l’assicurazione si protrae dello stesso tempo che è stata sospesa. In caso di vendita del veicolo invece, senza sostituzione, consente il rimborso del premio al netto delle imposte. La sospensione normalmente dura un anno e, può essere ripetuta.
    Grazie della tua partecipazione alla nostra rubrica che spero sia di tuo gradimento, in attesa di ritrovarci ancora su AcCresco ti saluto

  69. Renzo Dice:

    Il ramo Auto è abbastanza complesso ma proviamo a continuare grazie alla fervida partecipazione degli amici con l’analisi. Cosa mi raccontate di massimale di indennizzo RC(qual’è il minimo attuale e previsto)? QUali sono le alternative al momento dell’alienazione del mezzo assicurato?

  70. Renzo Dice:

    Una precisazione ulteriore sulla sospensione, illustrata in maniera interessante ed esauriente dallo staff. La sospensione si diceva è prevista per un tempo non superiore a 12 mesi (pena la risoluzione d’ufficio del contratto e l’incamerare da parte della ocmpagnia del premio residuo…a differenza dell’epoca pre-Bersani in cui trascorso il periodo di sospensione il veicolo rimaneva senza attestato, ora è possibile riassicurarlo sfruttando l’attestato precedente valido almeno per i 60 mesi successivi). E qualora non si voglia riattivare il veicolo prima della scadenza dei 12 mesi? Semplicemente si riattiva la copertura x 1 giorno per poi procedere nuovamente alla sospensione che potrà perdurare per altri 12 mesi

  71. serafino Dice:

    il massimale è il limite massimo entro quale la compagnia si impegna a prestare la propria garanzia come da contratto. Il massimale minimo è di€ 774.685,35, ma si prevede un minimo obbligatorio di €5.000.000,00 per i prossimi anni. le alternative sono o sospendere la polizza finchè non si acquista un’altra autoper trasferire su questa il contratto.Cedere il contratto per voltura comunicando all’assicurazione di aver fatto il passaggio di proprietà ad altra persona, (cedendo il contratto dopo della scadenza annuale il contratto si annulla e a tal proposito vorrei sapere il nuovo propritario a cui è stato ceduto il contratto fino all’annualità del vecchio proprietario, puo’ assicurare l’auto con una sua classe di merito bersani( sappiamo che l’attestato nel caso di cessione non viene rilasciato ) o il fatto che l’auto sia stata assicurata anche se per cessione contratto fino all’annualità dopo voltura al pra, è un probema perchè nnon si trtterebbe di nuovo contratto in quanto gia’ assicurato una volta?), e infine la risoluzione del contratto per cessazione del rischio demolizione venditaecc chiedendo il rimborso del premio pagato e non goduto.

  72. renzo Dice:

    Spiegazione inappuntabile, solo qualche precisazione ulteriore. Il massimale obbligatorio a 5 milioni di euro entro il 2012 stabilito dalla V Direttiva Europea in realtà prevede uno step intermedio, ovvero l’innalzamento ad almeno la metà della cifra dei massimali entro il 2009 (giugno).
    Rimborso del premio: a seguito di storno per vendita o rottamazione il permio restituito si intende sempre al netto delle tasse e del SSN, calcolato dal giorno della restituzione di certificato/contrassegno/carta verde.
    CEssione: è una delle situazioni all’ombra della legge 40. Il Bersani prevede la stipula di un nuovo contrato immediatamente successivo alla voltura, mentre in caso di cessioen formalmente il veicolo è già coperto con contratto in capo al nuovo poprietario subentrante.

  73. serafino Dice:

    Quando si applica il risarcimento diretto, e il cliente non è soddisfatto dell’importo risarcito, a chi deve chiedere l’integrazione risarcimento? alla propria compagnia o a quella della controparte?

  74. acCresco Dice:

    PER SERAFINO

    L’obbligatorietà dell’indennizzo diretto induce il danneggiato a rivolgere le pretese risarcitorie unicamente alla propria compagnia, sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale. inoltre la nuova normativa prevede che le procedure variano a seconda che il danneggiato sia conducente, trasportato, pedone o ciclista.
    Prima dell’ approvazione dell’ indennizzo direttol’Italia era già allineata alla direttiva in quanto già da tempo nel nostro paese era prevista la possibilità di chiedere il risarcimento alla propria compagnia oltre che alla compagnia di controparte. Paradossalmente, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, che prevede l’obbligatorietà dell’indennizzo diretto, l’Italia non è più allineata alle direttiva 2005/14/CE.
    Pertanto la gestione del sinistro spetta unicamente alla propria compagnia senza la possibilità perciò chiamare in causa la controparte.
    Quindi l’assicurato non può ricorrere all’assistenza di un legale in quanto le spese sostenute per l’ incarico sarebbero a suo carico.
    Una bella querelle che è finita sui banchi della Corte Europea da parte di un associazione degli avvocati che invocano il sacrosanto diritto dei cittadini di difendersi e di tutelarsi con pari mezzi delle compagnie di assicurazione che ne hanno lo strapotere.

  75. renzo Dice:

    Scusate ò’assenza ero in giro per l’Italia per lavoro. Cosa mi raccontate sui materiali informativi che l’intermediario deve consegnare al cliente o al potenziale clinete?

  76. serafino Dice:

    so solo che quando viene fatta una polizza si devono firmare un bel po’ di pagine, esse riguardano i prodotti che vengono consigliati ai clienti, la professionalità dell’assicuratore, la privacy dei dati rilasciai dal cliente ecc

  77. renzo Dice:

    Esattamente, ma precisiamo solo un po’ meglio.
    In fase di PRIMO CONTATTO ancor prima di discutere di problematiche assicurative, va consegnato il modulo 7A che indica i diritti del consumatore a conoscere condizioni di polizza, eventuali limitazioni, corretteza e trasparenza del consulente nonchè modalità di pagamento.
    Prima della redazione dei preventivi va compilato il questionario sull’adeguatezza al fine di appuraer le reali esigenze assciurative del cliente, unitamente al modulo 7B comprovante l’iscrizione al RUI del consulente (e quindi l’abilitazione a svolgere l’attività), il modulo relativo alla privacy e le condizioni contrattuali unitamente alla nota informativa (ovvero fascicolo informativo nel settore vita).

  78. AcCresco Dice:

    Carissimi, un saluto a tutti. Vi risulta che i benedetti 7A e 7B non siano consegnati dalle banche e da altri operatori non legati direttamente alle compagnie di assicurazione ?
    Al sottoscritto sì. In questi mesi, da luglio, ho segnalato all’ISVAP alcuni casi di alcuni istituti di credito nonchè la Posta per la non consegna dei suddetti modelli. Non parliamo poi del modello riguardante l’adeguatezza del contratto. Povero consumatore che si trova da un lato coloro che adempiono scrupolosamente alle regole dall’altro chi se ne infischia letteralmente. Carissimi utenti ribellatevi a questi metodi segnalate queste differenze, che non sono positive per un mercato che si vuole evolvere nella direzione del servizio al cliente. E poi sapete l’ultima. I tabaccai possono vendere la polizza di RC della famiglia grazie ad un accordo con Eurizon, società del gruppo Banca Intesa. Ennesima riprova del metodo due pesi e due misure.
    Lo SNA (Sindacato Nazionale agenti) ha già diffidato Eurizon e ha segnalato la vicenda sia all’ISVAP che al ministero. Staremo a vedere.Noi tutti in fila al RUIR, gli altri in fila e basta. Senza adempimenti e in barba alle regole. Altro che Far West. Ma è possibile che il nostro Paese si distingue sempre per queste situazioni anomale ?
    La mole di documentazione che viene consegnata al cliente probabilmente preoccupa qualcuno al punto di non consegnarla affatto. Forse per evitare si informare il cliente dei suoi diritti, forse perchè chi è preposto al controllo non controlla, ovvero funzionari che sovraintendono i dipendenti delle varie società. Sta di fatto però che adesso ognuno deve fare la sua parte correttamente, osservando le regole del gioco. Invito quindi tutti i nostri amici a vigilare su questi comportamenti e a segnalarli a chi di dovere.
    A presto !

  79. renzo Dice:

    Tra le altre cose gli intermediari sono tenuti a custodire per i 5 anni successivi i documenti suddetti in relazione a preventivi anche MAI perfezionati. Staremo a vedere con le polizze proponibili presso tabaccherie o supermercati come verrà gestito l’obbligo di informativa … (” mi dia 2etti di salame e…una capofamiglia da 250 mila euro”…”le dò quella da 520 mila è un po’ di più..lascio?”)

  80. serafino Dice:

    vorrei sapere se le classi Bersani all’interno del nucleo familiare prevedono un limite massimo di veicoli assicurabili, e se le compagnie possano accettare per l’applicazione della classe Bersani inizialmente SOLO l’atto di compravendita come dimostrazione dell’acquisto, e poi avere il passaggio al pra in un secondo tempo dove risulta davvero l’acquisto del veicolo da assicurare .GRAZIE

  81. Renzo Dice:

    Innanzitutto per comprovare il nuovo acquisto è sufficiente il foglio provvisiorio rilasciato in luogo del libretto o, meglio, in attesa dell’aggiornamento del libretto (il libretto ai fini della circolazione è quello comprovante). Non vi è limite al numero di veicoli per nucleo, ricadremmo in quei limiti non previsti dalla legge 40 come da parere ISVAP reso allo SNA. Piuttosto in sede di dimostrazione della convivenza alcune compagnie accettano una autocertificazione (ricordiamo il coontraente è responsabile delle dichiarazioni rese in fase di assunzione), mentre altre richiedono la copia dello stato di famiglia.

  82. serafino Dice:

    Grazie come sempre.L’altro giorno finalmente in base ad una vostra spiegazione chiara ero convinto di avere capito come si applica la Bersani sulle cointestazioni, ma mi è ritornato un dubbio purtroppo! MIA cugina ventenne,deve acquistarsi un’auto e giustamente vuole partire dalla classe 1 della madre.La madre infatti ha un’auto assicurata a nome suo inclasse 1, ma il libretto di quest’auto è cointestato appunto alla madre e alla nonna di mia cugina che non sono conviventi. L’Assicurazione ha detto a mia cugina che può acquistare benissimo l’auto a nome suo, e visto che appartiene allo stesso nucleo della madre avere la stessa classe,perchè anche se cè lacointestazione tra due persone non conviventi loro prendono in considerazione il piu’ piccolo, in questo caso la madre. Ora, anche in questo caso ogni assicurazione può agire come vuole o cè il pericolo che mia gugina per una risposta data così sicura dalla segretaria si trovi ad avere problemi perchè magari la direzione nega l’applicazione se l’acquisto avviene a nome suo? .Sig.ri Renzo e MErati una vostra considerazione come vi sareste comportati con una cliente tipo? Può fare cio’ che le è stato detto dalla sua assicurazione?

  83. serafino Dice:

    in pratica assicurereste l’auto di mia cugina con la classe della madre , la quale sul libretto risulta comproprietaria non convivente? faccio fare il passaggio a mia cugina a nome suo come le è stato indicato dall’assicurazione e si può realmente stare tranquilli’?

  84. Renzo Dice:

    Caro Serafino purtroppo continua il balletto del dopo Bersani, in cui le compagnie regimentano i casi particolari a discrezione. Alcuni esempi assuntivi in caso di vettura di riferimento in CU1 cointestata a 3 persone:
    - ciascun comproprietario può acquistare A NOME ESCLUSIVAMENTE SUO un veicolo e odere della CU1 anche se non convivente con gli altri 2 comproprietari;
    - è possibile usufruire della CU1 su di un veicolo appartenente a più persone compoprietarie conviventi però con tutti i cointestatari del primo veicolo.
    Va da sè che nel caso suo per poter usufruire del Bersani il nuovo acquisto dovrebbe esser di proprietà della madre, ed in secondo momento (attendiamo che venga ufficializzato ilo riconoscimento del Bersani in caso di voltura fra familiari) dovrebbe effettuare il passaggio alla figlia con riconoscimento della CU1.
    La presa in riferimento del “più piccolo fra i cointestatari” francamente è un concetto che non comprendo, probabilmente si riferiscono alla quotazione del rischio sul proprietario più giovane

  85. renzo Dice:

    Comunque fa fede sempre la regoal assuntiva della compagnia con cui vi rapportate, previo accordo chiaro ed esplicito con il consulente

  86. marco Dice:

    Buongiorno,
    Entro fine anno devo stipulare la mia prima polizza auto, quindi CU 14, posso avere dei benefici dal fatto che mia madre ha CU 1.
    Io convivo, e ho residenza diversa da quella di mia madre.
    Se serve posso cointestare l’auto con lei.

    Grazie.

  87. serafino Dice:

    MA scusi una curiosità, ma allora anche le sue risposte sulla cointestazione come nel caso che ho descritto, sono come dice lei esempi, perchè la discrezione delle compagnie fa applicare in modi diversi la legge facendo in modo che alcune persone nel caso di mia cugina avranno un bel si, altre un bel no. MA come mai è difficile avere delle risposte esatte e capire chi dice un si giusto da quello sbagliato? Chi azzeccherà di fare la cosa giusta? perchè l’isvap non risponde mai? a cosa servono gli art 1892 1893 sulle dichiarazioni esatte quando anessuno gli viene detto cosa è giusto fare?

  88. Renzo Dice:

    Purtroppo caro Marco serve la convivenza testimoniata dallo stato di famiglia.
    Caro Serafino facciamo i debiti distinguo: quello che si diceva sono esempi che però rappresentano il modus operandi della maggior parte delle compagnie, sezan pretesa di asoluteza da parte mia. COme dice lei l’ISVAP sarebbe il caso si pronunciasse in maniera esauriente, ma il codice civile non ha attinenza, poichè riguarda la fondatezza e correttezza delle dichiarazioni rese alla compagnia in base alle richieste della stessa (esempio: se io richiedo la convivneza fra i due proprietari sono tenuto a dichiarare il vero, pena il ricorso a rivalse varie)

  89. renzo Dice:

    Specifico meglio la parentesi: “(esempio: se viene richiesta la convivenza fra i due proprietari io cliente sono tenuto a dichiarare il vero, pena il ricorso a rivalse varie)

  90. renzo Dice:

    Piuttosto che mi dite sull’opportunità di inserire garanzie ancora poco diffuse in italia come la “kasko collisione”?
    Ed ancora una curiosità: se a seguito di furto l’autovettura vale commercialmente di più rispetto alla cifra indicata in polizza alla vice furto, come si comporta la compagnia?

  91. serafino Dice:

    IO penso che la kasco è un ottima garanzia, ma come parlavamo tempo fa è poco diffusa per il costo. Riguardo il furto che spesso è abbinato all’icendio, una volta inserito come garanzia si dovrebbe adeguare in polizza ogni anno il valore commerciale dell’auto, perchè diminuisce ogni anno. Ci sono compagnie che attraverso poi un’alttra garanzia se l’assicurato non adegua a scadenza annuale il valore dell’auto che di conseguenza fa variare l’importo del premio, in caso di danno relativo alfurto e incendio l’indennizzo viene calcolato in base al valore descritto in polizza non tenendo conto del degrado commerciale

  92. renzo Dice:

    Una precisazione per sintetizzare: il valore commerciale indicato in scheda di polizza è prestato a valore intero, ovvero sia è necessario indicare il valore esatto al momento della ricorrenza annuale pena l’applicazione della regola proporzionale e vedersi ridurre l’indennizzo di una percentuale pari a quella di scopertura, e questo principio al di là della presenza della modalità di indennizzo a valore a nuovo ovvero senza applicare degrado sui pezzi di ricambio. La kasko collisione come dicevamo è una garanzia ancora poco diffusa ma immeritatamente vista la convenienza tariffaria.

  93. serafino Dice:

    Vi voglio raccontare questa.Ieri ero con un mio amico assicuratore e ho assistito a una sua discussione con un suo cliente.Il cliente era tutto arrabbiato perchè dal mio amicp ha una vettura in 1 classe da una vita e un’altra auto acquistata e assicurata da fine 2005 in classe piu’ alta. Il cliente pretendeva la 1 anche su l’auto acquistata a dicembre, e il mio amico gli ha consigliato di fare un passaggio alla moglie ed usufruire della Bersani.Conclusione? IL cliente dice di avere trovato un’assicurazione che per avere la classe 1 gli fa risparmiare i soldi del passaggio alla moglie e che gli è stato assicurato di dover fare solo un atto di vendita al comune per 4 soldi.Il mio amico gli ha prontamente spiegato che ciò non e’ possibile che deve fare comunque il vero passaggio ,e per questo è stato insultato di non fare mai strada nel suo lavoro e che gli altri gli trovano le soluzioni perchè pure piu’ in gamba! Alla fine il mio amico ha perso 2 contratti rca, acquisiti da un’altra agenzia GENERALE che HA PORTATO il sole al cliente! Come può appunto questa agenzia lavorare così?Passando pure per la migliore. Ma i controlli a questa non li fanno?

  94. renzo Dice:

    Eh Serafino..PAROLE SANTE. Come in ogni professione c’è chi è mercenario e chi suda per documentarsi, migliorarsi e rispondere correttamente al cliente…ovviamente va messo in conto anticipatamente che qualche cliente in buona fede trova sulla sua strada anche chi propone contratti assicurativi come fosse un prodotto qualsiasi. Più di quanto sembri la professione di assicuratore richiede preparazione, cognizioni guridiche, corsi di formazione ed autoformazione quotidiana. Non vuole essere la mia una autoelevazione semplicemente la valorizzazione dei profili che garantiscono una corretta gestione.

  95. serafino Dice:

    GIA’ avrei voglia di sbandierare il nome della compagnia mercenaria, ma tanto….. .Volevo chiederle, se una compagnia generale può fare determinati sconti su polizza rca, anche un’altra agenzia generale della stessa compagnia può applicare gli stessi sconti? CIOè le agenzie generali della stessa compagnia hanno il diritto ad applicare tutte le stesse percentuali di sconto?

  96. renzo Dice:

    Caro Serafino, ogni agenzia è TENUTA ed OBBLIGATA ad applciare la tariffa predisposta dalla compagnia, dopodichè ogni agenzia può applicare il montesconti o flessibilità che dir si voglia di cui è dotata (l’entità dopende dall’andamento sinistri/premi del singolo intermediario, dalla provincia, dall’interesse da parted ella compagnia a sviluppare ogni singola realtà, etc.). Del resto è quello che accade per ogni singola professione, dal notaio al commercialista….siamo in regime di conocrrenza non di prezzi imposti, ed è giusto che ognuno possa applicare la flessibilità di cui è dotato nella misura in cui ritiene opportuno, sebbene più volte il legislatore si sia mosso verso l’eliminazione/limitazione della scontistica..se esiste un meccanismo che limita il caro premi TENIAMOCELO!

  97. renzo Dice:

    Parliamo di garanzia “patente” ed infortuni del conducente?

  98. serafino Dice:

    Con la RCA sono assicurati i terzi, ma il conducente dell’auto in caso di sinistro con torto non viene considerato tale pertanto se non si assicura con una polizza conducente non viene risarcito in caso di infortunio. Esistono diverse polizze sul conducente una delle più complete dovrebbe comprendere i rischi per morte, invalidità permanente, indennità degenzae gessatura e spese di cura.La polizza conducente che costa meno comprende in genere solo rischio morte ed invalidità( in genere superiore al 3%) .Tante volte al cliente viene stipulata appunto quest’ultima, ed egli è convinto, se non giustamente spiegata la cosa, che se si fa male, tipo rompersi un braccio viene risarcito, ma non è così. QUindi sarebbe bene capire il tipo di conducente che si stipula, chiedendo tutte le informazioni all’assicuratore.Riguardo la garanzia patente sinceramente sono impreparato, ma per logica penso che chi la applichi faccia sconti in base agli anni e ai punti e poi…………

  99. renzo Dice:

    Sugli infortuni conducente direi Serafino ha spiegato in maniera esauriente. Io personalmente e professionalmente prediligo la stipula di polizze infortuni vere e proprie, non vincolate alla “guida”, chiedono qualche sacrificio in più ma ben ripagato in termini di garanzie (con franchigie sensibilmente inferiori sia sulla IP che sul rimborso spese mediche).
    La garanzia patente in realtà è stata dichiarata un rischio non assumibile epr le persone fisiche, poichè secondo una recentissima pronuncia ISVAP le coperture sotto forma di diaria a seguito di ritiro patente o contributi per i corsi di recupero punti sono in realtà una riduzione diretta della portata di sanzioni amminsitrative comminate dalla pubblica autorità (al contrario di altre garanzie come l’esclusione della rivalsa a seguito di guida in caso d’ebbrezza, in tal caso la rvalsa è inerente un rapporto di diritto privato fra ocmpagnia ed assicurato senza intaccare la portata delle sanzioni e dei provvedimenti relazionati alla guida con tasso alcolemico oltre la soglia)

  100. renzo Dice:

    QUindi da gennzio 2008 niente più copertura “ritiro patente” per le persone fisiche.

    Piuttosto volgiamo spendere qualche parola sull’utilizzo della contura ai fini assicurativi?

  101. AcCresco Dice:

    Carissimo Renzo, scusa se mi intrometto, per evitare che qualcuno possa travisare il tuo messaggio, ti segnalo che nello stesso per un refuso di digitazione hai scritto “contura” piuttosto che “cintura”. Scusa il sofismo, ma era dovuto.
    Complimenti a tutti per la discussione molto professionale, e oltre, in particolar modo a Renzo che fornisce a tutti noi pillole di cultura assicurativa, senza pagare nulla: gratis.
    Su Internet, signori, trovate numerosi siti che forniscono la loro competenza a pagamento, tramite abbonamenti o acquisti vari. AcCresco no. Perchè vogliamo che il tema assicurazioni sia fruibile dalla maggior parte di voi.
    E i commenti continui lo dimostrano, quanta strada si avrà da fare insieme per raggiungere una cultura condivisa.
    Grazie ancora a Renzo della sua preziosa, puntuale e professionale competenza.
    E grazie a chi ha la bontà e la voglia di seguirci.
    A presto su AcCresco.

  102. renzo Dice:

    Ops scusate..la tastiera wireless ogni tanto mi lascia per strada.
    Grazie per la precisazione e grazie dell’attenzione degli ospiti del blog. AVANTI TUTTA..LASCIATEVI e LASCIAMOCI (R)ASSICURARE

  103. serafino Dice:

    le cinture di sicurezza la maggior parte delle persone soprattutto nei paesini dove ci sono meno controlli, non sono molto utilizzate è questo è un male.LA cosa che più mi sorprende è quando vedo inconscienti che guidano con il loro bambino sulle gambe, e non utilizzano il seggiolino. Nel momento del sinistro se non si aveva la cintura di sicurezza l’assicurazione può creare problemi per il risarcimento? Ma come si può valutare se erano inserite o no?

  104. Renzo Dice:

    Un saggio commento il suo Serafino. COme dimostrano le centinaia di statistiche gli italiani continuano ad esser convinti dell’utilità delle cinture ad alte velocità per cui nei percorsi “fuori porta”, tralasciando la frequenza di sinistri maggiore in ambiente urbano, e soprattutto la necessita di coordinare l’intervento dell’airbag con quello delle cinture (in grado ora di discriminare se il singolo sedile sia occupato al momento dell’impatto, misurando l’azione di ritenuta onde evitare eccessive sollecitazioni sul corpo. dopo queste precisazioni di carattere semi-serio, vi è da dire che per la prima volta poche settimane or sono è stata introdotta una forma di compartecipazione al danno da parte dell’occupante senza cinture allacciate al momento dell’impatto, decurtando quindi una parte del risarcimento dovuto da parte della compagnia di assicurazione del mezzo su cui viaggia. Volendo condividere la legittimità di questa pronunzia da parte della Cassazione, possiamo richiamare pure le condizioni generali di contratto, che prevedono l’esercizio della rivalsa in caso di trasporto non conforme: pur non volendo sostenere con la rivalsa la responsabilità dell’occupante senza cintura, poichè il principio alla base della corresponsabilità è profondamente diverso rispetto a quello motivante la rivalsa, diciamo che il mancato indosso può esser assimilabile al trasporto non conforme in qualche maniera poichè le norme prevedono specificamente che ogni trasportato debba muoversi con cintura allacciata.
    Come dimostrarlo? bè con la diffusione della scatola nera è molto semplice: un interruttore collegato a quest’ultima rivelerebbe se al momento dell’impatto la fibbia risulta in posizione allacciata; onde scongiurare “furberie italiane” come una falsa fibbia di plastica prennemente innestata, basterebbe un interruttore installato all’interno dell’arrotolatore, che scatterebbe solo dopo un tot di nastro uscito.

  105. LUISA Dice:

    quando si applica la stessa classe di un veicolo assicurato su un altro, in base alla legge BERSANI ,non dovrebbe richiedere l’assicuratore i libretti delle 2 auto?Chi si basa sull’attestato, dove nella maggior parte dei casi cè solo l contraente riportato , e non il proprietario, come fa ad esere sicuro che applica esattamente il decreto? ESEMPIO: io ho un’auto intestata a me sul libretto, ma l’assicurazione è a nome di mia madre non convivente,l’altra auto per avere la stessa classe a chi deve essere acquistata? se si basano solo sull’attestato, la dovrebbe acquistare mia madre, se si basano sul lbretto la dovrei acquistare io! Per applicare la legge Bersani bisogna richiedere libretti di entrambi veicoli? o su questo caso ognuno agisce come vuole? GRAZIE

  106. renzo Dice:

    IL decreto parla chiaramente ai fini del riconoscimento di PROPRIETARIO, perciò sarebb ebuona norma visionare anche il libretto della vettura “di riferimento”. Tuttavia non dimentichiamo che vale sempre il codice civile, ovvero il contraente è responsabile per le dichiarazioni inesatte o false, colposamente o dolosamnete rese: a testimonianza di ciò a seguito di emissione di nuovo contratto con riconoscimento a norma del Bersani, di norma il cliente sottoscrive lo status quo su appendice di contratto.

  107. renzo Dice:

    Una domanda. Cosa si intende per procedura inednnizzo diretto e quando trova applicazione?

  108. Serafino Dice:

    per indennizzo diretto si intende la nuova procedura di rimborso che prevede che l’assicurato danneggiato possa rivolgersi per recuperare i danni dovuti al sinistro alla propria compagnia.Si applica per sinistri tra due veicoli e quando l’invalidità del conducente non supera il 9%.Se posso un’altra domananda.se ho un sinistro con torto , la controparte va dalla sua assicurazione e firma ammettiamo SOLO lui il moduloCAI. Io invece non comunicando niente alla mia compagnia, non dovra’ essere lei a contattarmi quando verra’ informata del sinistro? per avere la conferma dell’accaduto? e io quanti giorni ho per darle la mia versione dei fatti? INpratica sono davvero obbligato a denunciare il sinistr con torto alla mia compagnia da subito? se le do le informazioni quando poi me le richiede, non è lo stesso?questo perchè mii amici in caso di torto non hanno comunicato il sinistro alla loro compagnia, ma hanno detto alla controparte di andare tranquillamente dalla loro per chiedere indennizzo diretto(firma singola del danneggiato) . E’ davvero un problema?

  109. renzo Dice:

    La procedura trova riscontro quando:
    1. L’incidente è costituito da un urto diretto tra due veicoli
    2. Entrambi i veicoli hanno una targa italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
    3. Entrambi i veicoli sono identificati ed assicurati per la RC Auto con Compagnie di assicurazioni autorizzate ad operare in Italia.
    4. Le lesioni riportate dai conducenti, se presenti, non sono superiori al 9% di invalidità permanente (si tratta di danni cosiddetti “micropermanenti”).
    5. Ciclomotori muniti di targa di nuovo tipo (non il vecchio targhino per capire)

    Da condizioni generali di contratto l’assicurato è tenuto a denunciare in ogni caso il sinsitro entro massimo 5 giorni (i termini li ritrova nelle condizioni generlai di contratto nonchè all’interno dell anota informativa). In caso di modulo monofirma la compagnia del danneggiato chiede la verifica della dinamica denunciata dal presunto responsabile del sinistro: qualora esso non abbia provveduto a denunciare l’accaduto la compagnia che lo assicura lo contatta esortandolo a fornire la dinamica, pena la sottoscrizione implicita di quanto dichiarato dalla controparte.

  110. Serafino Dice:

    quindi in caso di modulo monofirma della controparte,(alla sua assicurazione) quando la compagnia ci chiede delucidazioni sul sinistro , non ci crea problemi se capita che non abbiamo comunicato il fatto prima,, e la nostra versione è accettata anche dopo ! E’ così ‘? SCUSI ma per avere maggiori sicurezze

  111. renzo Dice:

    Certamente Serafino: se io danneggiante non comunico l’avvenuto sinistro la compagnia alla richiesta di conferma dinamica da parte della ocmpagnia del danneggiato ci chiama in causa. In quella sede dichiariamo la dinamica secondo la nostra parola

  112. Renzo Dice:

    non rammento se lo abbiamo già trattato, ma cos’è il ricorso terzi – settore incendio?

  113. ALBERTO Dice:

    Salve approfitto dell’opportunità che mi date per avere chiarimenti su rca.
    Ho due auto assicurate con stessa compagnia : fiat punto del 1990 classe 10 (scadenza polizza agosto) e volvo (scadenza polizza luglio) assicurata e comperata nel luglio 2006 con classe 14; entro 2008 devo far rottamare la punto come posso fare per non perdere la classe di merito e magari trasferirla sulla volvo? (sia volvo sia punto hanno il sottoscritto come proprietario e titolare polizza)
    Ringrazio

  114. Serafino Dice:

    il ricorso terzi, quando stipola una polizza icendi0 estendiamo la garanzia a cio’ che sta intorno al bene che subisce in caso l’evento, es. in caso di una plolizza casa in caso di incendio si può essere coperti per gli eventuali danni provocati ai terzi ” responsabilità civile verso terzi” NON è una bella risposta, ma ci provo! A proposito, sig MERATIi e SIG RENZO grazie di quello che fate.

  115. Renzo Dice:

    Caro Alberto lei non “perde” la CU sulla Punto poichè anche a seguito di chiusura contrattuale per rottamazione l’ulitmo attestato di rischio è valido per i 60 mesi successivi onde assicurare un nuovo acquisto partendo proprio dalla CU10. Per il trasferimento sulla VOlvo non è possibile, poichè le sostituzioni si effettuano solo in caso di alienazione del precednete veicolo ed acquisto di un altro della medesima tipologia.

    Serafino lei è molto gentile e preparato.

  116. Renzo Dice:

    Il ricorso terzi incendio è una garanzia che ingereale possiamo considerare facente parte del settore Responsabilità civile (in realtà nei rami non auto, case, fabbricati in genere, il ricorso terzi può esser attivato anche nel solo settore incendio). Nel settore RCA invece non è così scontata trovarla inserita nel contratto, poichè non un danno da circolazione. In tal caso è opportuno attivare quantomeno la garanzia incendio sul veicolo che comprende anche l’estensione al ricorso terzi…qualora per il veicolo non si possa indicare una valutazione aprezzabile (es: veicolo “di massa” tipicamente anni 80), ugualmente si inserisce il valore minimo concesso dalla compagnia per poter attivare appunto la garanzia incendio che include il ricorso terzi

  117. Renzo Dice:

    Attenzione un inciso per le polizze sui fabbricati/casa: per esser certi dell’attivazione del ricorso terzi incendio stipulando solo la polizza settore responsabilità civile (la cosiddetta “capofamiglia”), accertarsi che sia menzionato esplicitamente nella scheda di polizza/condizioni cotnrattuali, e che esso non sia limitato all’incendio di cose dell’assicurato (in tal caso sarebbero risarciti i danni a terzi cagionati da incendio scaturito però dalle “cose” dell’assicurato…non se l’incendio divampa da un impianto del fabbricato).

  118. Renzo Dice:

    Richiamiamo il concetto di sospensione della copertura, procedure, durata…?

  119. Serafino Dice:

    la procedura è nel momento in cui non serve la copertura solitamente auto, si restituisce il tagliando il contrassegno e la carta verde all’assicuratore e si sospende la polizza. una volta sospesa, deve rimanere tale 3 mesi per riavere alla riattivazione i giorni non utilizzati.Una cosa importante e che prima se non c’era riattivazione entro un anno dalla data della sospensione siperdeva la classe di merito, ora anche in questo caso, cioè sospensione senza riativazione, l’ultimo l’attestato vale 5 anni

  120. renzo Dice:

    Benissimo. Solo qualche aggiunta di dettaglio. La sospensione è un “congelamento” della copertura, e fattibile normalmente su autovetture ed autocarri ed estesa ai motocicli (non tutte le compagnie lo permettevano su questi veicoli). Alla richiesta di sospensione si richiede la restituzione di certificato/contrassegno/carta verde e viene emesa un’appendice di sospensione. Al momento della riattivazione viene riemessa la documentazione con le date di scadenza rettificate in funzine del peiodo di sospensione. Attenzione: le compagnie possono richiedere:
    1. un periodo minimo di sospensione onde posticipare l a scadenza come sopra esposto
    2. un periodo di copertura residuo minimo (es. 3 mesi): se esso è inferiore si chiede di integrare fino a raggiungere il minimo richiesto (es: minimo residuo richiesto 3 mesi…ho un premo residuo pari a 2 mesi..si chiede al cliente l’integrazione di un mese di premio…alla riattivazione si godrà di 3 mesi di copertura residua, ovvero 2 mesi residui + 1 mese di premio integrato). In caso di mancata riattivazione entro i 12 mesi vale l’attestato valido precedente alla sospensione, benchè il premio residuo rimanga incamerato dalla compagnia

  121. Giuseppe Dice:

    Salve a tutti e complimenti per questa vostra inziativa: ci serviva come il pane! :)
    Passo subito a una domanda: se assicuro la mia auto per l’RCA, l’incendio, furto e Kasco e, in seguito a un incidente dove ho torto, denuncio un sinitro riguardante solo la parte Kasco (e. faccio retromarcia e lascio il paraurti nel muro) dopo aver ricevuto l’indennizzo, la mia classe di merito cambia? Oppure la tariffa Bonus Malus vale solo per la garanzia RC?

  122. renzo Dice:

    Caro Giuseppe, la kasko assieme alle altre garanzie citate sono garanzie extra rca, pertanto le regole evolutive in malus valgono solo ed unicamente in relazione ai sinistri cagionati ed indennizzati ai terzi.
    Ovviamente se cagiona un sinistro con torto (es tamponamento) i danni riportati dal suo veicolo vengono indennizzati secondo la garanzia kasko, ma riporterà un’evoluzione in malus poichè a termini della RCA verrà risarcito il veicolo altrui che lei ha danneggiato.

  123. renzo Dice:

    Chi mi racconta qualcosina della garanzia CRISTALLI?

  124. Serafino Dice:

    salve si ricorda il problema che aveva ilmio amico, cioè che aveva l’auto a nome suo da unanno e l’attestato a nome di un altra persona? Alla nuova assicurazione il mio amico ha portato per dimostrare che non si sta prendendo una classe che non gli appartiene , il precedente contratto assicurativo, dove appunto risulta lui intestatario al pra.IL fatto e’ che ora gli dicono che l’assicurazione la stipulano, ma che bisogna lasciare anche nel nuovo contratto lo stesso contraente di prima e non lui.MA è giusto? SEcondo lei la spiegazione a cio!

  125. renzo Dice:

    Mi pare abbiano le idee un po’ confuse, con rispetto e modestia. E’ noto ai più come il titolare della CU sia il PROPRIETARIO, per tal motivo esso è titolato a subentrare nella contraenza e nella CU, in quanto appunto titolare della stessa. E’ una prassi consolidata, non capisco quali difficoltà incontrino.

  126. Serafino Dice:

    l’attestato ora arriva a domicilio 30 giorni prima della scadenza.Se si cambia compagnia bisogna coonsegnarlo alla nuova.Deve essere consegnato o l’originale o un duplicato dell’originale. Se l’originale è stato utilizzato, ad esempio per una classe BERSANI, e ci seve un altra copia,si richiede un duplicato e bisogna attendere alcuni giorni, per affrettare i tempi non si può presentare una fotocopia fatta precedentemente all’originale? Come fa un’assicurazione a distinguere una fotocopia dall’originale?

  127. renzo Dice:

    Distinguiamo normativa e prassi: la normativa prevede che io possa stipulare in assenza di attestato originale in CU18 salvo rettifica su presentazione dell’attestato entro 3 mesi. Per prassi si stipula con una fotocopia dell’originale ma il cliente è tenuto alla consegna entro breve dell’originale, pena lo storno di ufficio dalla direzione al mancato ricevimento dell’originale. Per precisione su richiesta di duplicato la compagnia è tenuta alla consegna di una copia entro 15gg

  128. Serafino Dice:

    siccome gli attestati sono in bianco e nero formato a4 , mi sembra difficile che la compagnia distingua la fotocopia da un originale.QUINDI non capisco come si capisce la differenza!

  129. Serafino Dice:

    Quindi quando l’assicuratore chiede attestato originale, come fa a sapere se non si tratta di una fotocopia(esatta sempre) dell’originale?

  130. Renzo Dice:

    E’ vero, gli attestati in bianco e nero sono moto simili se in fotocopia, più che fotocopia direi scansione e stampa,poichè una fotocopia può rivelare qualche ombreggiatura. Comunque sia l’essenziale è che non ci siano correzioni o altri segni sospetti

  131. Stefano Dice:

    Due domande:

    1) Mio padre, mio convivente fino a Giugno 2008, a Gennaio mi venderà la sua auto assicurata in CU1. Io acquirente sottoscriverò un altro contratto di assicurazione, potrò usufruire della sua stessa classe di merito essendo al momento conviventi? Ed inoltre quando la convivenza cesserà manterrò la classe? Mio padre che recederà dal contratto avrà diritto al rimborso del premio non goduto? Gli daranno l’attestato di rischio?

    2) Mia madre ha 2 auto: 1 in CU 9 e 1 in CU 1. A Gennaio voleva vendere a mio padre quella in CU 9. Mio padre con la macchina di cui al (punto 1) è in classe 1. Può quindi acquistare l’auto di mia madre e mantenere la CU 1 maturata con l’auto venduta a me (punto 1)?

    Grazie.

  132. renzo Dice:

    Dunque con ordine.
    1. Rispsta. Dopo la certezza che la compagnia accetti di ricnonoscere il Bersani a seguito di voltura fra familiari, lei manterrà la CU anche dopo la cessazione della convivenza, poichè la sua storia assciurativa è indipenente da quella di suo padre. Suo padre chiudendo il contratto si vedrà restituito il premio non goduto al netto delle tasse, ma conservi l’attestato che rimarrà valido per i 60 mesi successivi.
    2. Risposta. A seguito di voltura verrà fatta la sostituzione di contratto perciò suo padre si vedrà sostituita nel contratto l’autovettura conservando la CU1. Ovviamente in tal caso non verrà restituito il premio non goduto poichè utilizzato per assicurare il nuovo veicolo (conguagli a parte in relazione alla cilindrata)

  133. Serafino Dice:

    Ammettendo che in casa si abbia SOLO un’auto a nome di mio padre, nel caso sulla stessa auto si faccia un passaggio da lui a me, anche se l’assicurazione accetti la voltura fra familiari, io non penso che possa io usufruire della stessa classe che aveva mio padre!Perchè non si assicura un ULTERIORE veicolo. Se in famiglia invece si possiede un’altra auto posso usufruire della stessa classe di merito sul cocontratto dell’auto venduta da mio padre. Io sono stato sempre convinto di come ho esposto il tutto, sbaglio?

  134. Stefano Dice:

    Bhè nel qual caso potrei sempre “ereditare” la classe di merito da una delle 2 auto di mia madre (ovviamente quella in classe 1). Giusto?

  135. Renzo Dice:

    La legge 40 parla di ulteriore veicolo del medesimo intestatario oppure di un veicolo di nuovo acquisto del familiare convivente. Perciò ULTERIORE è riferito alla seconda o terza e via dicendo veicolo intestato all amedesima persona (prima si iniziava come sempre dalla CU d’ingresso 14). Perciò qualora la compagnia riconosca l’applicazioen del Bersani nella voltura fra familiari ci si appella alla presenza di un familiare convivente che abbia un attestato in CU inferiore alla 14, a prescindere da chi fosse l’itnestatario precedente del mezzo. Il figlio può usufruire della presenza dei genitori conviventi che abbiano una CU inferiore alla 14 as eguito di nuovo acquisto

  136. Serafino Dice:

    la garanzia cristalli si coprono i danniper loro sostituzione o riparazione a seguitoalla rottura, spesso si paga uno scoperto, ma se si va in un centro convenzionato lo si evita.per farsi risarcire basta la fattura e cè chi vuole la denuncia fatta dai carabinieri.

  137. Renzo Dice:

    Bene. Attenzione ROTTURA e non screpolatura o sfregio. Di solito le compagnie hanno delle convenzioni con dei riparatori abbastanza conosciuti, non facciamo nomi qui: in tal caso la procedura prevede la denuncia di sinistro presso la propria compagnia, dopo la quale ci si rivolgerà al riparatore convenzionato che provvederà ad inoltrare fattura e constatazione del danno. Ci possono essere delle franchigie ma più spesso limiti di indennizzo (es 500 euro) per sinistro unitamente, a volte, ad un limite massimo di denunce per anno assicurativo

  138. Serafino Dice:

    MI conferma il fatto che la rottura dei cristalli non deve dipendere obbligatoriamente da un sinistro stradale, ma può dipendere anche da un fatto casuale, es stupido mi cade un vaso dal balcone e va a finire sull’auto.

  139. Renzo Dice:

    Precisamente Serafino. Si cita la rottura accidentale—un po’ come la copertura LASTRE nelle polizze non auto (scusate l’orrenda dicitura ma non tutti conoscono quella “rami elementari”.

  140. renzo Dice:

    UN AUGURIO DI BUON 2008 A VOI TUTTI

  141. Renzo Dice:

    Ma nessuno ha sentito niente riguardo alla soppressione dell’ISVAP e contemporaneo trasferimento di competenze alla CONSOB, nel quadro di riordino delle Autorità da parte del Governo?

  142. Renzo Dice:

    E’ una svolta che io reputo cruciale in termini di vigilanza, nonchè regolamentazione del settore, soprattutto in termini di canali alternativi di vendita: vedremo l’incentivo che potrebbe prendere piede a favore dei canali alternativi come quelli bancari

  143. Serafino Dice:

    mi da un suo parere sul monte sconti, cioè quali possono essere i pro e i contro per gli assicurati?e per le agenzie? Sarà applicato per legge e quando? grazie

  144. Renzo Dice:

    Gentile Serafino, è uno degli argomenti spinosi che, assieme appunto ad altre questioni, agitano i sonni degli intermediari.
    L’entrata in vigore del monte sconti è già stata anticipata nel corso del 2007 con l’entrata in vigore del decreto (convertito in legge) Bersani relativo all’abolizione di tariffe minime e massime, e le compagnie già ai sono adeguaate. Il regolamento in fase di consultazione pubblica presso l’ISVAP dal 27/12/07 precisa ulteriormente gli obblighi informativi in tema RCA e conferma l’impossiblità di riconoscere in via preventiva sconti e tariffe minime o massime, rivelandosi quindi il monte sconti uno strumento epr adempirere a questa regola pur consentendo ad personam di praticare un premio inferiore, favorendo così sula carta un’ulteriore concorrenzialità fra intermediari.
    Qui Le dò qualche parere, che come tale non ho alcuna pretesa possa esser oggettivo ed assoluto.
    I PRO: precedentemente la stariffazione riconosciuta ai clienti era uniformata nei massimi, ovvero la compagnia riconosceva un determinata eprcentuale massima di sconto applicabile. Il monte sconti permette di scontare un premio, sulla carta, in misura assai maggiore, anche dell’80% se l’intermediario lo ritiene, valutando caso per caso.
    I CONTRO: L’intermediario man mano che si avvicina la fine del montesconti riconosciuto dalla compagnia tende a stariffare meno per timore di rimanere “a secco” (a volte riconosce lo sconto massimo in percentuale che riconosceva secondo il vecchio sistema di scontistica) ma specialmente sono interdette quelle iniziative commerciali decise da ogni singolo intermediario e riservate ai clienti a rinnovo e che coinvolgevano l’RCA consentendo un risparmio sul premio versato.
    Si può obiettare che con la possibilità di detenere più mandati a seguito di esaurimento del monte sconti in capo ad una compagnia c’è la possibilità di stipulare per conto dell’altra…sulla carta è senz’altro vero, ma sarà da valutare la concessione di monte sconti in rapporto al totale del portafoglio detenuto in capo a quella singola compagnia, nonchè il potere contrattuale che il singolo intermediario detiene nei confronti della stessa al fine di vedersi riconoscere un monte sconti maggiore.

    Vedremo l’impatto derivante dall’applicazione congiunta di una molteplicità di innovazioni

  145. Renzo Dice:

    Un impatto positivo potrà invece derivare dall’applicazione del plurimandato, ovvero la possibilità di offire un prodotto a livello delle aspettative de cliente, in base al migliore rapporto qualità/prezzo, questo più che il monte sconti porterà maggiori benefici. Sicuri poi di godere dell’assistenza necessaria in fase post conclusione, derivante dal rapporto di mandato che l’intermedirio detiene con la compagnia

  146. Giuseppe Dice:

    ma per ovviare a qualsiasi problema di “scelta”, non sarebbe meglio affidarsi a un broker assicurativo? oppure non trattano l’RCA?

  147. renzo Dice:

    CAro GIuseppe, non è dimostrato che i broker siano in grado sempre e comunque di fornire il prodotto migliore sul mercato, e nemmeno in termini di premio finale corrisposto. L’agente plurimandatario offre invece, a mio modesto avviso, oltre all apossibilità di ponderare su una varietà di prodotti, un plus che il broker non può per natura offrire: l’assistenza in caso di sinistro derivante dal mandato che l’agente detiene con la compagnia.

  148. Giuseppe Dice:

    beh, veramente io sapevo che il tutto funzioan in maniera completamente inversa. Mi spiego meglio: il broker ha la possibilità di collaborare con tutto il mercato italiano ed estero senza limiti e senza regole dettate da alcuna agenzia. E sapevo pure che il broker gestisce il sinistro, cosa che l’agente (inteso come assunto dall’agenzia) non puo’ fare. Senza considerare il potere contrattuale che ha il broker visto che collabora con più agenzie e che per ogni agenzia ha molti soldi di fatturato da garantire. Puoò essere che le informazioni che ho siano del tutto sbagliate, ma stando a quello che dice “internet” sul mondo assicurativo sembra essere proprio così, ma sono pronto a sapere se ho solo dei preconcetti. Se così fosse, sapreste indicarmi i riferimenti legislativi del caso? grazie in anticipo :)

  149. renzo Dice:

    Innanzitutto Giuseppe l’agente NON è assunto dall’agenzia bensì un profesisonista con gestione d’impresa a suo carico. Non è possibile a mio avviso generalizzare a favore dell’una o dell’altra categoria, ma la definizione citata nel TU e nella definizione di mandato di agenzia sottolinea come il broker NON abbia legame alcuno con la comapgnia, in teoria non avrebbe nemmeno da emettere contratti direttamente in ufficio, come spesso avviene…e come spesso dovrebbe percepire il compenso solo dal cliente a mezzo fattura e non pure a mezzo provvigione da parte della società. Chi fornisce assistenza al clietne spesso lo fa corretamente a scopo di assitenza al clietne stesso o nell’RCA spesso attraverso agenzie di infortunistica stradale affiliate. Diciamo che il conoscere bene l’interlocutore nell’ufficio sinsitri all’itnerno di un centro di liquidazioencome può un agente in qualità del rapporto stretto intercorrente, può , dico, PUO’ essere dia mazza marcia in più. Questa è una vecchia polemica che volgio chiudere, qui parliamo di risposte da fornire a livello pratico e non dottrinale.

  150. paolo Dice:

    Domanda. Oltre 2 anni fà ho avuto un piccolo incidente in Francia, riconosciuto responsabile al 100%. Perso 2 classi di merito. L’assicurazione ha rimborsato alla controparte danni per 70 Euro. La controparte non ha presentato documentazione per danni fisici.
    Ho richiesto alla mia assicurazione di rimborsare il danno di 70 Euro e riottenere la mia classe. Prima mi hanno detto di aspettare due anni (termine di prescrizione) ora midicono che in Francia i termini sono più lunghi
    Grazie 1000

  151. renzo Dice:

    Bè intanto potrebbe rimborsare il sinistro per danni materiali pari a 70 euro!

  152. renzo Dice:

    In Germania ad esempio il termine di prescrizione dovrebbe esser pari a 3 anni

  153. renzo Dice:

    Chi mi racconta qualcosina sul mancato pagamento della prima rata di premio in realzione alla Sentenza della Cassazione 23313/2007?

  154. Serafino Dice:

    non lo so sinceramente, ma mi interesserebbe sapere…….

  155. Serafino Dice:

    Se si ha un sinistro con ragione con una persona che non vuole rilasciarei suoi dati, la prima cosa si prende il numero di targa, ma poi quali passi bisogna seguire per il risarcimento? andare dall’aci , carabinieri cosa?

  156. Angelica Dice:

    Mia madre ha smarrito l’assicurazione auto e l’indirizzo e numero di telefono dell’agenzia assicurativa a cui si era rivolta.
    come può fare per risalire al nome, indirizzo e recapito telefonico della sua Compagnia assicurativa?
    La ringrazio per la risposta.
    Angelica

  157. renzo Dice:

    Diciamo cara Angelica che qualsiasi intermediario può risalire..se non ne ha di fiducia posso farle sapere via mail fornendomi il numero di targa…mi scriva a renzogt@virgilio.it

  158. renzo Dice:

    Caro Serafino si procede presentando il modulo denuncia alla propria compagnia tramite il modulo blu, il suo consulente di fiducia a mezzo interrogazione BANCA DATI ANIA risale alla compagnia ed al codice fiscale del proprietario. Da inserire accuratamente le generalità degli eventuali testimoni (sempre fonadmentali in queste evenienze). Mi è capitato qualche caso di questo tipo sempre risolto seguendo queste fasi.

  159. Serafino Dice:

    Quindi mi scusi, vorrei capire bene, oltre al nome del proprietario dell’auto, lei mi assicura che attravero una visura si può risalire al nome dell’agenzia l’indirizzo e n° polizza? lo può fare l’ACI?Grazie

  160. renzo Dice:

    La Baca Dati Ania fornisce, a partire dal numero di targa, le informazioni inerenti marca e modelli del veicolo, codice fiscale/p.iva del contraente (erroneamente ho scritto proprietario, chiedo venia), la data di scadenza della copertura, l’evoluzione contrattuale (rinnovo, sospensione, storno per…), la griglia di sinistrosità con la CU maturata nonchè la ragione sociale della compagnia.

  161. renzo Dice:

    Onde entrarein possesso dei dati del proprietario sarà necessaria una visura al PRA, di solito si fa il tentativo di inviare la denuncia così com’è, è molto importante direi avere dei testimoni a proprio favore, vista l’incompletezza relativamente ai dati del conducente

  162. Serafino Dice:

    Spesso nelle polizze infortuni oltre la garanzia indennità di degenza cè la garanzia indennità integrativa, che stabilisce una certa somma dì indennizzo in caso di ricovero non inferiore alle 24 ore.E’ veramente così?

  163. renzo Dice:

    Caro Serafino la garanzia indennità integrativa è una dicitura abbastanza generica utilizzata all’interno della condizioni contrattuali per identificare garanzie diverse. Ad esempio nell epolize malattia può identificare una prestazioen aggiuntiva pari ad “X” volte la diaria giornaliera ricovero all’insorgenza di determinate patologie, etc.
    Diciamo che la polizza infortuni è strutturata per sommi capi dalle voci: INVALIDITA’ PERMANENTE, CASO MORTE (a seguito di infortunio), INABILITA’ TEMPORANEA, DIARIA RICOVERO/GESSATURA, RIMBORSO SPESE MEDICHE. In caso di Day Hospital generalmente viene liquidato un importo pari al 50% della somma assicurata alla voce Diaria Ricovero (così come è previsto un numero massimo di giorni indennizzabili a tale titolo, es: 365). E’ possibile che siano previste delle indennità integrative come prospettato, la cui natura dipende molto dalle condizioni generali di contratto, come ad esempio una maggiorazione della diaria giornaliera a seguito di ricovero superiore ad un tot numero di giorni.

  164. Serafino Dice:

    se sono impossibilitato ad andare presso la mia assicurazione e mi serve la copertura assicurativa,mi possono mandare un fax della polizza?Posso circolare con un fax, e per quanto tempo?

  165. renzo Dice:

    Bè non è essenziale la presenza fisica, come dimostrano le compagnie online: a livello di rapporto con l’intermediario a seguito di pagamento nelle forme diverse dai contanti (bonifico tanto per dirle una), viene inviata la documentazioen all’indirizzo di residenza del contraente, i fax di copertura provvisoria comportavano la sanzione per mancata esposizione di contrassegno/certificato.

  166. renzo Dice:

    L’art. 127 co. 3 del Testo Unico (D.lgs 209/2005)precisa che il contraente ha tempo 5gg dal pagamento al fine di esporre il contrassegno, perciò entro questo termine a seguito di accertamento non si incorrerebbe in sanzioni. Ovviametne a seguito di accertametno verrà richiesto di esibire entro i 5gg il contrassegno/certificato

  167. Serafino Dice:

    ma in caso non si paghi la prima rata di premio, cosa succede?

  168. renzo Dice:

    Bè esauriti i 15gg di copertura, ove previsti, in mancanza di disdetta, si rimane scoperti (fatta salva la sentenza della cassazione che, in presunzione di rapporto assicurativo, prevede il risarcimento da parte della compagnia e successiva rivalsa.

    “…Si rileva in proposito che in tema di mancato pagamento del premio l’art. 1901 c.c., distingue l’ipotesi in cui non venga pagato il premio o la prima rata di esso (comma 1) da quella in cui non siano pagati i premi successivi (comma 2).

    Poichè la L. n. 990 del 1969, art. 7, fa salvo il disposto del solo comma 2, se l’assicurato non paga i premi successivi, la copertura assicurativa resta sospesa e la sospensione è opponibile al danneggiato (Cass. 19.4.1996, n. 3726; Cass. 28.1.1991, n. 812); se l’assicurato non paga il premio (pattuito in unica soluzione) o la prima rata di esso, si produce ugualmente la sospensione della copertura assicurativa, ma essa non è opponibile al danneggiato, sicchè l’assicuratore deve risarcire il danno e può soltanto esperire l’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18 (Cass. 6.6.1987, n. 4960)…”

  169. Serafino Dice:

    a gennaio 2007 fino e solo a gennaio 2008 ho stipulato una polizza infortunio.Sul contratto vi è scritto disdetta 30giorni prima della scadenza.Non ho fatto disdetta , e ora la compagnia vuole il pagamento altrimenti ……… E’ così?

  170. Serafino Dice:

    se mi arrivano gli interessi di mora da pagare, è la sub agenzia che provvede a questo, o direttamente la direzione?

  171. renzo Dice:

    Esattamente Serafino. Normalmente il termine utile per la presentazione di disdetta (a mezzo racocmandata) mi risulta siano 60, salvo espressamente convenuto (erano 30 i giorni a seguito di sinistro). Posto che il recupero crediti è un’attività la cui proceduro varia da compagnia a compagnia, normalmente la direzione invia i solleciti e, ove previsto, gli interessi di mora. L’agenzia generale è incaricata di stampare la quietanza premio+interessi/spese legali nonchè di incassare il capitale. La subagenzia può esser delegata ad incassare quanto dovuto, esattamente come i premi a scadenza.

  172. Serafino Dice:

    la mia agenzia quindi non può evitare il tutto, cioè esegue solo gli ordini! Non può fare niente a mio favore

  173. renzo Dice:

    Formalmente no, i titoli insoluti sono gestiti direttamente dalla direzione (generalmente dopo 60gg dalla scadenza della quietanza senxa che il relativo premio sia stato incassato, l’intermediario è tenuto a restituirla in direzione.
    Per motivi strettamente commerciali e grazie a rapporti di natuira PURAMENTE CONFIDENZIALE, è possibile che la direzione rinunci ad esigere la rata insoluta, richiedendo comunque il saldo delle spese legali. Ma fermiamoci a considerare la procedura così come prevista contrattualmente

  174. Renzo Dice:

    Rispolveriamo cosa accade in caso di vendita/alienazione/rottamazione dal punto di vista assicurativo? QUali alternative si aprono?

  175. Serafino Dice:

    nei casi sopra esposti ,in genere se si vuole mantenere il contratto ” in vita” si può sospenderlo restituendo il certificato il contrassegno e carta verde, per poi riattivarlo in seguito su un’altra auto di nuovo acquisto, oppure trasferire da subito il contratto sull’auto acquistata. Se poi invece il contratto non ci seve più, restituendo i documenti prima elencati e il certificato di vendita, rottamazione… si può chiedere il rimborso del premio pagato e non usufruito

  176. Serafino Dice:

    gli anni dell’attestato di rischio con riportata la sigla N.A , non sono definibili anni di osservazione vero?

  177. renzo Dice:

    COme sempre Serafino è ben preparato nel rispondere. E come al solito ben poco mi resta da aggiungere: ovviamente il premio non usufruito e restituito si intende al netto delle tasse; in clima Bersani, con estensione di validitù dell’attestato ai successivi 5 anni l’opportunità di mantendere sospeso il contratto deriva dal voler mantenere le eventuali agevolazioni tariffarie acquisite, anche se, a dire il vero, qualora la compagnia ritiene che esse siano non più allineate, non è detto che tali vantaggi vengano ridotti se non revocati anche su contratti ancora in vigore.
    NA non sono definibili come anni di osservazione, e non incidono, a fini migliorativi, sulla tariffa applicata al momento dell’assunzione del rischio

  178. renzo Dice:

    Quali sono i materiali contrattuali da consegnare ai clienti, tanto per rispolverare quelle che sono le informative che i clienti o potenziali c lienti hanno diritto a ricevere?

  179. Renzo Dice:

    Mi piacerebbe sapere l’opinione relativa al regolamento ISVAP in fase di pubblica consultazione, inerente l’obbligo di informativa e trasparenza relativamente anche la rendicontazione delle rpovvigioni riconosciute all’intermediario

  180. Serafino Dice:

    SO che la provvigione deve essere resa pubblica, ma forse io che non riesco a capire il perchè, penso che sia una cosa fastidiosa e inutile. Ma da quando sarà così ?

  181. Renzo Dice:

    L’obbligo di informativa è sancito da regolamento in fase di pubblica consultazione e pert al motivo a breve sarà reso effettivo. Tra le altre prevede la specificazione dell’entità dello sconto applicato (c’era già) e della provvigione riconosciuta all’intermediario l’affissione negli ambienti della percentuale provvigionale, nonchè in caso di preventivo online sul sito della compagnia la specificazione della massima provvvigione retrocessa agli intermediari.
    Questo mi pare demagogia. L’intermediairo iscritto alla sez. A non è paroficato ad un professionista dal lato economico poichè non stacca una fattura a carico del cliente (come fa il broker), dall’altro èassimilato ad un agente di commercio/commerciante, i quali se ne guardano bene dal render noti i ricarichi del 2 o 300% sulla merce venduta. L’agente è tenuto a farlo…e per il cleitne cosa cambia? la tariffa rimane la stessa, potrà esser anche piacevole render pubblico il guadagno percentuale dinanzi a clienti che credono il guadagno agenziale pari a emtà del rpemio, ma non riesco a comprendere l’obbligo di esporlo, se non per piacere del gossip di cui noi in Italia siamo soliti far sfoggio

  182. Serafino Dice:

    salve, non mi ricordo se è stata fatta già questa domanda! ammettiamo che io sia assicurato con compagnia A, pago i primi 6 mesi del contratto rca e poi non pago l’altra semestralità! passa un anno, e con il mio ultimo attestato vado dalla comagnia B e chiedo di riassicurarmi sempre la stessa auto. Possono farmi un nuovo contratto?

  183. renzo Dice:

    caro Serafino il consulente le rispondera che la CU di inserimento sara la 18! infatti nn e stato portato a termine il periodo assicurativo iniziato, percio nn sara valido l attestato precedente. la motivazione e logica…nel caso in cui nel corso dellaprima annualita incorressi in 3 sinistri con colpa sarebbe sufficiente il mancato pagamento della seconda annualita per depurarsi dai sinistri commesii…ovvero impossibilita di applicare il malus

  184. Serafino Dice:

    Grazie, la stessa cosa vale ancche se attraverso gli appropriati controlli (sic), non risultano sinistri?

  185. renzo Dice:

    ricordiamo che qualora l assicurato nn sia in possesso di un attestato qualora dovuto, il veicolo va inserito in CU 18…l attestao e il documento comprovante la sinistrosita, a meta contratto nn puo esser rilasciato poiche esso prevede un periodo di osservazione terminante 60gg prima della scadenza annuale percio presupplne il pagamento delle 2 rate. rircordiamo che il frazionamento semestrale e una comodita concessa, il contratto rimane ANNUALE

  186. renzo Dice:

    CHI VUOL DIRE QUALCOSA SULL’ABOLIZIONE DEL PLURIMANDATO? E le implicazioni sull’RCA

  187. Serafino Dice:

    ma non si parlava di abolizione del MONOMANDATO? e che quindi si può lavorare con piu’ compagnie e quindi si parlava di riduzioni tariffa per via di piu’ concorrenza tra loro

  188. RENZO Dice:

    SCUSATE…ho fatto una crasi..abolizione del monomandato e promozione del plurimandato!!!!!!..lapsus.

  189. renzo Dice:

    Vediamo una domanda provocatoria. PErchè le tariffe da più parti si sente dire non calano?

  190. Serafino Dice:

    se in conseguenza ad un sinistro si rioportano lesioni fisiche, al momento della denuncia all’assicurazione, bisogna presentare il certificato del pronto soccorso. La compagnia entro quando manda all’assicurato il medico per effettuare la visita?In ogni caso l’assicurato, PRIMA che abbia la documentazione dell’avvenuta guarigione, sarà contattato dalla compagniache che lo deve risarcire per spiegargli cosa deve fare?

  191. renzo Dice:

    In caso di lesione è necessario presentare un certificato del pronto soccorso risalente allos tesso giorno o al massimo a quello successivo, possibilmente. La compagnia ha 45 o 90gg di tempo (modulo CAI bi o monofirma) per presentare l’offerta o rifiutarla dal momento in cui riceve la documetnazione comprovante l’entità delle lesioni, da aprte del danneggiato. La compagnia di norma al momento della ricezioen della denuncia porvvede ad inviare comunicazione richiedente le certificazioni/attestati di spesa inerenti le cure ricevute, nonchè l’autorizzazione ai sensi del d.lgs 196/03 privacy. La compagnia provvede poi ad inviare gli estremi del medico legale incaricato.

  192. Serafino Dice:

    mio padre è stato investito come pedone(niente di grave per fortuna) ora se si compila la denuncia (constatazione amichevole) e invece del grafico si scrive sul retro solo la dinamica è un problema? Poi mio padre si può tenere una delle 4 copie che la controparte deve portare alla propria compagnia?

  193. renzo Dice:

    Io consiglierei di dedicarsi anche alla grafica ed abbozzare uno schizzetto. 2 copie a suo padre e 2 copie alla controparte

  194. Serafino Dice:

    Mi scusi la solita domanda, come le dicevo mio padre è stato investito da un’auto come pedone, isieme alla controparte hanno compilato il solito modulo per fare la denuncia. 1) ha firmato solo la controparte come responsabile 2) l’assicurazione di questi dice di poter rilasciare a mio padre solo una copia e non due , perchè non è un indennizzo diretto, ma denuncia per ferito.Sono giusti questi due punti?

  195. Serafino Dice:

    dimenticavo, il certificato del pronto soccorso deve essere l’originale da consegnare all’ass. o va bene pure una copia?Mille grazie

  196. accresco Dice:

    PER SERAFINO

    Carissimo Serafino, il certificato di pronto soccorso da consegnare all’assicurazione può essere anche in copia.
    Per quanto riguarda la denuncia ti consiglio di fare una richiesta di risarcimento alla controparte e alla sua compagnia.
    Questo ti servirà allorchè in caso di problemi come intimazione e messa in mora e pertanto adire le vie legali.
    A presto

  197. Serafino Dice:

    gentilssimi, ma per le copie del modulo blu, la controparte che si è preso tutte le responsabilità è ha fatto denuncia con tanto di firma, deve darle alla sua ass. tutte e 4 o almeno3 ? E’ stupida la cosa ma importante!

  198. acCresco Dice:

    Per Serafino

    Solitamente è uso rilasciare almeno due copie alla controparte e due copie restano per sè stessi. Non è importante però in questo caso in quanto riguarda l’investimento di un pedone e non riguarda un veicolo soggetto all’ assicurazione obbligatoria. La copia serve per rilevare esattamente i dati di coloro che sono stati coinvolti nell’ incidente e le loro compagnie assicurative, i dati tecnici del veicolo e quelli riguardanti il conducente: patente.
    Nel tuo caso specifico puoi richiedere una copia alla compagnia dell’ autore del fatto che cortesemente te la rilascerà.

  199. Serafino Dice:

    se si investe un tizio che stava sulle strisce pedonali, che a seguito dell’urto riporta ad esempio un trauma contusivo celebrale, dopo avergli fatto l’assicurazione,si rischia che vengano tolti punti dalla patente o che cosa?

  200. renzo Dice:

    DIciamo che la decurtazione punti patente e le ammende nonchè eventuali procediemnti penali seguono procedure che non ineriscono quelle assicurative dal punto di vista costitutivo, pur intrecciandosi nell’iter (esempio la compagnia assume la difesa dell’assicurato). Perciò la denuncia alla propria compagnia apre l’iter risarcimentale, mentre la presentazione al pronto soccorso dell’infortunato più l’intervfento delle forze dell’ordine d’ufficio aprono il procedimento previsto dal codice della strada.

  201. Serafino Dice:

    Al momento del sinistro non sono intervenute le forze dell’ordine, ma l’infortunato è andato al pronto soccorso, dopodichè l’investitore ha fatto la dovuta denuncia a favore del ferito. In questo caso cè il rischio per i punti per l’investitore? Mi scusi ma vorrei capire bene! Grazie

  202. Renzo Dice:

    Eh bè diciamo che la disciplina attiene più ad un esperto di codice della strada/infortunistica stradale come il mio amico Stefano Mannacio (vedasi suo blog), ma la procedura prosegue d’ufficio qualora giunga al pronto soccorso un infortunato che dichiari il coinvolgimento in un sinistro . Vedasi art. 189 cod. stradale

  203. Serafino Dice:

    come posso fargli questa domanda? Sono andato sul suo blog ma non ho trovato come fare

  204. renzo Dice:

    Prova a vedere se trovi qua, è un blog a cui prendo parte: http://dallapartedichiguida.blogosfere.it/

  205. DARIO Dice:

    In un quesito di metà gennaio si diceva che, in caso di rottamazione/vendita del veicolo A (in CU 14), il proprietario, anziché chiedere la restituzione del premio non goduto, potrebbe usufruire di quella polizza per assicurare il veicolo B, mantenendo la classe di merito del veicolo B (CU 8).
    Mi potreste, per favore, fornire gli specifici estremi normativi di riferimento? Grazie

  206. renzo Dice:

    Mi perdoni DArio, non capisco il quesito. Diciamo che se io rottamo un veicolo posso cheidere:
    1 la restituzione del premio non goduto al netto delle tasse
    2 sostituire il veicolo A con un altro B della medesima tipologia di nuovo acquisto (nuova imamtricolazione o voltura) proseguendo alle medesime condizioni assicurative CU inclusa. QUindi se A vantava la CU14, B subentra nella medesima CU14.

  207. renzo Dice:

    I riferimenti sono la circolare 555/D prima ed il reg. 4/2006 poi.

  208. Serafino Dice:

    salve, il mio quesito riguarda il monte sconti. Alcune comagnie quando un cliente riporta nell’attestato sinistri negli ultimi anni assicurativi , applicano la tariffa piena senza avere possibilità dalla direzione di fare sconti. Con la legge del monte sconti, secondo lei, ORA l’agente può anche in questi casi applicare lo sconto ?

  209. RENZO Dice:

    Diciamo che non tutte le compagnie in passatto precludevano totalmente il riconoscimento degli sconti ad attestati sinistrati (intendiamoci, con al massimo 1 sinistro), specialmente nel caso di intermediari con una redditività buona. Ora con il monte sconti l’agente può effetivamente comportarsi come meglio crede, ma comunque permane la regola di buon senso: in caso di cliente fidelizzato con altre coperture a portafolgio, riconoscerò ugualmente las tariffazione che ritengo più idonea. Di sicuro non andrò a scontare un attestato con 2 sinsitri a carico di un cliente che non ha in corso altre coperture, magari una CU1 conquistata a mezzo Bersani.

  210. ivan Dice:

    cercando qua e la mi sono imbattutto nella vs ottima rubbrica davvero interessante..vi espongo la mia situazione:
    - mio padre ha una assicurazione su una sola macchina,in prima classe da anni.. che guido solo io tra l’altro da 11 anni ormai.. sulla base del decreto bersani essendo ancora nello stesso nucleo familiare tramite voltura se necessaria.. vorrei usufruire della stessa classe di merito di mio padre… se ho capito bene dovrei rientrarci…
    eh bene invece oggi all’assicurazione mi è stato detto che avendo intestato solo un veicolo e quindi avendo un solo contratto RCA… vendendomela a me il contratto si estinguerebbe.. e quindi non potrei usufruire della stessa classe in quanto si dovrebbe fare un contratto nuovo intestato a me e quindi nell’ultima classe..ne potrei usufruire solo se acquistassi un altro veicolo.. che mi dite voi esperti? ho capito male io?

    grazie anticipatamente!!! e complimenti!

  211. renzo Dice:

    Diciamola in parole piu semplici. La ratio del BErsani consiste nel concedere una CU inferiore al veicolo di nuovo acquisto che entri nel nucleo…molte compagnie quindi non considerano la voltura fra familiari una fattispecie beneficiaria del Bersani poich[ il veicolo [ gi’ presente nel nucleo familiare. Il mio consiglio [ di provare presso un altra compagnia.

  212. RENZO Dice:

    Il tanto bistrattato Sistema Bonus-Malus riceve critiche dai clienti/assicurati prima e colpi bassi dal Legislatore poi. Qual’è secondo voi un sistema alternativo di tariffazione, diverso dalla tariffa fissa come la Franchigia in voga fino al decennio scorso?

  213. RENZO Dice:

    Preciso alcuni dettagli alla luce di alcuni aggiornamenti. Mi risulta che, contrariamente a quanto sostenuto negli ultimi mesi e fino a poche settimane fa, in virtù probabilmente dei pareri ISVAP resi in tema di applicazione Bonus/Malus Bersani, le compagnie riconoscono le CU in capo a familiari con maggior respiro: ad esempio in caso di acquisto in comproprietà non è raro vedersi riconoscere la CU in capo ad un coproprietario anche se i due non sono conviventi (es pratico: A e B non conviventi acquistano vedendosi riconoscere la CU in capo a B…dopo 1 anno voltura a favore di B il quale ai sensi del rg. 4/2006 potrà conservare la CU). Perciò nella rubrica troverete le risposte in base agli usi che vanno per la maggiore, ma non escluso che la singola compagnia si comporti in maniera diversa, specialmetne in ambito di volture fra familiari.

  214. Serafino Dice:

    Ma così ci saranno una marea di auto cointestate,e la cossembrava si volesse evitare…..Se invece A e B (noN CONVIVENTI)hanno un’auto già assicurata in comproprietà, la figlia convivente di A può acquistare un’auto a nome suo usufruendo della classe dell’auto cointestata? Mi ha risposto una volta di no, perchè dovevano essere tutti e tre conviventi! E’ ancora cosi?

  215. Serafino Dice:

    POi mi scusi , ma nel suo esempio se la voltura se la fa A,(invece di B)questi si prende la classe di merito di B, che non era un convivente! Non era fondamentale la convivenza per la legge Bersani? Ci fa uno specchietto per capire cosa è cambiato? ADesempio Ae B non convienti e comproprietari di un’auto assicurata,comprano sempre loro due un’altra auto,la possono assicurare dalla stessa classe? Prima non si poteva , ma ora?

  216. RENZO Dice:

    Infatti Serafino, si sta generando un caos. Sono notizie delle ultime settimane quelle che ho riportato, ed è per tal motivo che si intuisce quanto la CU stia perdendo di efficacia. Le disposizioni assuntive emesse dalle compagnie corrispondono ad altrettanti pareri ISVAP resi singolarmente, quindi a seguito di comproprietà fra familiari non conviventi, è probabile abbia vinto l’interpretazione “seconda auto” di un comproprietario anzichè autovettura del “familiare convivente”.
    Caro Serafino dovremo attendere qualche mese prima di offrire un quadro consolidato, esattamente come l’impatto del plurimandato.

  217. renzogta Dice:

    A parziale deroga, sopra ho riportato la dicitura CU in caso di comproprietà…è ERRATA…scusate ma IL BErsani ha dato alla testa pure a me nella lettura delle norme assuntive di un paio di compagnie… qualche compagnia si sta attivando per riconoscere il Bersani anche in caso di non convivenza fra comproprietari ma riferito alla CLASSE INTERNA..chiedo venia…ma rimane il concetto di perdita di valore della CU a favore di una ponderazione sulla griglia di sinsitrosità

  218. tina Dice:

    salve, la mia domanda è questa: mio padre ha un’auto a nome suo in classe 1. Oramai non siamo piu’ conviventi. Se acquisto un’ulteriore auto cointestata con lui, posso avere la sua classe? Sapevo di no, ma non è che forse è cambiato qualche cosa?

  219. Serafino Dice:

    e’ vero il quadro Bersani è stato sempre di difficile interpretazione, ci tenga come sempre aggiornati per favore.Grazie tantissimo per quello che fa!

  220. RENZO Dice:

    Cara Tina mi perdoni la confusione, ma anch’io ricevo quotidianamente notizie a volte parzialmente dissonanti. Comuque: la CONVIVENZA rimane il paramentro fondamentale assieme al NUOVO ACQUISTO (nuova immatricolazione/usato). In aggiunta a ciò le compagnie si stanno attrezzando a livello di CLASSE INTERNA (non CU) onde riconoscere la medesima CU su di un veicolo in possesso anche qualora i comproprietari di un veicolo di nuovo acquisto non siano conviventi..ma ciò va appurato caso per caso. Perdonate se a volte vengono date versioni parzialmente diverse, ma la materia è in continuo sviluppo, e non appena ho notizie ve le comunico..basti vedere i continui regolamenti che occupano continuamente la bacheca dei documenti in fase di pubblicazione presso l’ISVAP (vedasi sito http://www.isvap.it)

  221. dino Dice:

    salve ! e complimenti x l aiuto prezioso , ho comprato una vettura nuova nel 2007, mi trovo in 3 classe e pochi giorni fà ne ho assicurato un altra sempre di mia proprietà , ho diritto alla 3 classe anche x la seconda vettura ?? infinitamente grazie .

  222. RENZO Dice:

    Caro Dino la ringrazio, se riusciamo a fare chiarezza su alcuni aspetti il merito va ovviamente a tutto lo staff di AcCresco. Riguardo al suo quesito, potrà usufruire della CU 3 maturata sul primo viecolo poichè lei ha acqusitato un veicolo ulteriore al primo (della medesima tipologia) come previsto dalla L.40/2007

  223. Matteo Dice:

    Salve. “dettaglio” secondo me importante: valore da indicare in polizza per assicurazione auto nuova RD-listino o fattura? Riporto condizioni di primaria compagnia:”per i sinistri che avvengano entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo la liquidazione del danno sarà effettuata, nei limiti del capitale assicurato, in base al prezzo di vendita del veicolo quale risulta dal LISTINO UFFICIALE della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo assicurato”. Quindi nel caso valore di listino compresi accessori iva (indetraibile) compresa € 35.000,00, totale fattura € 30.000,00 (sconto dal listino € 5.000,00) in caso di furto totale nei primi 12 mesi assicurando il veicolo senza scoperto per € 35.000,00 il risarcimento sarà il listino come scritto in polizza od il prezzo pagato/prezzo fattura. La deroga al valore commerciale nei primi 12 mesi è illecito arrichimento vietato dal cc? Essendo deroga a favore dell’assicurato è lecita oppure il liquidatore pagherà sempre e solo l’importo fattura? grazie del Vs parere.

  224. renzo Dice:

    Caro Matteo qualora prevista tale clausola, la compagnia liquida il prezzo di listino accessori inclusi. Io non ravviso un arricchimento indebito in quanto clausola prevista contrattualmente. L’arricchimento di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuto senza giusta causa. Quando però l’arricchimento è conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta almeno fino a quando il contratto conserva efficacia. Direi che si annulla lo sbilanciamento a sfavore dell’assicurato che dopo l’uscita dal concessioanrio si vedrebbe deprezzare il bene almeno del 20%.

  225. serafino Dice:

    MI aiuta perfavore a capire? DUE ipotesi di sinistro e applicazione risarcimento diretto! 1) SE un tizio investe la mia auto con la sua, e io a seguito dell’urto sbatto contro un muro che sia pubblico oprivato, e lo rovino, si applica la procedura del risarcimento diretto? posso chiedere risarcimento alla mia compagnia?
    2)Se invece il tizio che investe la mia auto, va poi lui a sbattere e rovinare il muro, posso chiedere in questo caso il risarcimento alla mia compagnia?Nessuno sa rispondermi

  226. RENZO Dice:

    Bè l’indennizzo diretto si applica in caso di urto fra non più di 2 veicoli perciò io direi che non ci sono grossi dubbi.

  227. Serafino Dice:

    Per essere sicuri,In questi 2 casi allora mi conferma che il risarcimento danni bisogna chiederlo sempre alla controparte?
    Ultima cosa: se invece nella denuncia viene indicato oltre l’urto dei due veicoli il muro, ma esso non riporta danni anche in questo caso non sifa il risarc. diretto?Grazie per la pazienza

  228. renzo Dice:

    Mah io direi che è applicabile l’indennizzo diretto francamente, dovendo interpretare alla lettera il decreto che lo istituisce, ovvero il veicolo tamponato si rivolgerà alla propria compagnia.

  229. RENZO Dice:

    Riprendiamo ad esser propositivi con le argomentazioni: mi sapete spiegare il provv. ISVAP 2590 relativamente all’ppplicazione del malus?

  230. serafino Dice:

    il malus scatta a chi risulta con il grado di responsabilità piu’ alto, esso resta indicato nell’attestato, ed essendo cumulabile, sarà indicativo per i successivi sinistri. In caso di concorso di colpa la calsse non aumenta a nessuno.Ritornando alla conservazione della classe di merito, trattata dallo stesso provvedimento, la circolare isvap 420/D novembre2000, già stabiliva che in caso di un’auto venduta ad esempio, la classe di merito poteva essere trasferita ad un’altra auto GIà di proprietà dell’assicurato,(quindi già assicurata) , allora come mai molti trovano così assurda la procedura?Sbaglio o l’art 8 specificava questo, ho è rimasto sempre il dubbio di cosa volesse dire con già di proprietà?

  231. RENZO Dice:

    In realtà dai più non veniva sostituito il veicolo con uno già assicurato in virtù del fatto che le storie assicurative si intendevano distinte, anche perchè tale sistema non permette lìapplicazione del malus teoricamente. Attenzione: il malus vien eriportato sull’attestato, secondo l’attuale regolmanetazione, SOLO in caso di riparto sinsitro pro quota (quindi in caso di colpa 70-30, il resp. per il 30% non si vede attribuito alcunchè in termini di percentuale).

  232. Mattia Dice:

    Ciao Renzo, ho un quesito da porti che spero tu possa risolvermi. Ho 24 anni e sono in procinto di acquistare la mia prima auto. Per usufruire del decreto Bersani e prendere la classe di rischio bonus/malus di mio padre (CU1), sono obbligato a comprare un’auto nuova o posso acquistarne anche una usata? Ti chiedo questo in quanto, fino ad ora ho capito che nell’anno 2007 si poteva prendere la classe di un familiare sia acquistando un’auto usata che una nuova, mentre nell’anno 2008 l’incentivo dovrebbe essere rivolto solo a chi acquista una auto nuova (non valgono neanche i Km zero). Tutto ciò è vero o no? In attesa di una tua risposta e ringraziandoti anticipatamente per la cortesia, ti saluto!!!!

  233. RENZO Dice:

    Atenzione Mattia con la dicitura “nuovo acquist” si intende NUOVO o USATO purchè ci sia l’acquisto di un mezzo che prima non era di tua proprietà. Riguardo agli incentivi/limitazioni neopatentati e simili attengono al codice della strada e nessuna attinenza hanno con il campo assicurativo.

  234. Mattia Dice:

    Grazie Renzo, quindi, per usufruire della classe(bon.mal.CU 1)di mio padre posso acquistare un’auto sia nuova che usata o a Km. 0; Può essere intestarla solo a me oppure la devo cointestare con mio padre? Grazie di nuovo a risentirci.

  235. RENZO Dice:

    Se è convivente con suo padre è indifferente la cointestazione della proprietà o l’itnestazioen a nome suo esclusivo.
    Acquisti pure l’autovettura a nome suo PURCHE’ CONVIVENTE con suo padre!

  236. RENZO Dice:

    Richiamo l’attenzione sul provv.2590: in caso di consegna conto cendita, furto, alienazione il contratto può esser reso valido su altro veicolo già di proprietà del medeismo soggetto. Tale assunto amplia notevolmente lo spazio di manovra perchè predispone la facoltà di traferire il contratto su altro veicolo anche se già assicurato!

  237. gianni Dice:

    per medesimo proprietario si intendono esclusi i familiari conviventi? Se rottamo la mia auto in classe bassa, posso trasferire la classe su un’altra auto assicurata in classe piu’ alta , che è a nome di mio figlio? In ogni caso il trsferimento della classe, si fa alla scadenza del contratto dell’auto che rimane? Grazie

  238. gianni Dice:

    per medesimo proprietario si intendono esclusi i familiari conviventi? Se rottamo la mia auto in classe bassa, posso trasferire la classe su un’altra auto assicurata in classe piu’ alta , che è a nome di mio figlio? In ogni caso il trsferimento della classe, si fa alla scadenza del contratto dell’auto che rimane? Grazie

  239. RENZO Dice:

    Eh Gianni diciamo che da reg. 04/2006 o provv. 2590 medesimo proprietario prevede la coincidenza del soggetto, quindi la medesima persona. Alcuna compagnia consente anche il trasf. su veicolo di familiare convivente. In ogni caso tale novità è assoluta innovazioen che lascia spazio a modalità applicative diverse da compagnia a compagnia.

  240. serafino Dice:

    Salve, se un’assicuratore vuole fare uno sconto sulla polizza rca ad un cliente, ed usufruisce della flessibilità tecnica, vede di conseguenza diminuire il suo montescontii? Le 2 cose sono collegate?Grazie

  241. RENZO Dice:

    POssiamo dire che i termini flessibilità tecnica o montesconti identificano sconti TECNICAMENTE differenti da comapgnia a compagnia, ma per il cliente nulla cambia sempre di stariffazione si tratta.
    Didatticamente parlando la FLESSIBILITA’ TECNICA in regime di personalizzazione identifica lo sconto sulla tariffa base praticato dalla compagnia qualora il rischio si aparticolarmente “gradito” (esempio presenza figli minori, CU compresa in un intervallo, etc.), alla quale si puà aggiungere la scontistica riconosciuta dall’intermediario a mezzo montesconti.
    Esempio:
    TARIFFA BASE PREMIO euro 1.000
    RISCHIO GRADITO…con flessibilità tecnica PREMIO 700,00
    SCONTO INTERMEDIARIO (a mezzo montesconti) PREMIO 600,00

  242. michele Dice:

    Salve ad oggi questo regolamento 25/2007 emanato dall’ISVAP sulla base della legge 248/2006 e’ entrata in vigore? Anche per le compagnie telefoniche?
    Se si come devo fare per chiedere uno sconto?
    Grazie mille

  243. renzo Dice:

    LA Bersani sul divieto di sconti massimi è già in vigore da un anno, sta poi per entrare in vigore nell’estate il reg. relativo, tra le altre, alla pubblicazione delle provv. sul singolo contratto. Ma attenzione lo sconto non è un diritto è un’opportunità commerciale per l’intermediario che è libero di praticarvi lo sconto che ritiene più opportuno: è probabile che qualche “attenzione”in più venga riservato ai clienti che con il medesimo intermediario vantano più di qualche contratto…del resto è sempre stato così, la politica commeciale è decisa dal singolo, come in tutti i settori

  244. serafino Dice:

    un’auto ceduta in conto vendita e poi non venduta, o un’auto rubata e poi ritrovata,se si vuole riassicurare con quale classe si parte, visto che l’assicurazione è stata trasferita su altro veicolo? Con la stessa classe di prima o dalla 14?Ho letto che alcune assicurazioni attribuiscono la classe precedente se l’auto non venduta o ritrovata era assicurata da loro. E’ cosi’ o anche se si va da un’altra divera, questa è obbligata ad assicurare il veicolo con la classe che si aveva?GRAZIE

  245. serafino Dice:

    un’auto ceduta in conto vendita e poi non venduta, o un’auto rubata e poi ritrovata,se si vuole riassicurare con quale classe si parte, visto che l’assicurazione è stata trasferita su altro veicolo? Con la stessa classe di prima o dalla 14?Ho letto che alcune assicurazioni attribuiscono la classe precedente se l’auto non venduta o ritrovata era assicurata da loro. E’ cosi’ o anche se si va da un’altra divera, questa è obbligata ad assicurare il veicolo con la classe che si aveva?GRAZIE

  246. renzo Dice:

    IL 25 ENTRA IN VIGORE CON IL 31/03 pe l’esattezza e non nell’estate, come alcuni capi del provv. 2590.
    COn le dovute cautele in fatto di interpretaizoni difformi da compagnia a compagnia direi che in caso di rientro nel possesso a seguito di furto / conto vendita, l’ultimo attestato valido su quella targa entro i 5 anni permette il rientro nella CU riportata

  247. serafino Dice:

    SAlve, se la mia compagnia mi dice che il decreto Bersani lo applica solo quando il cliente o il suo nucleo familiare acquista un’auto in aggiunta a quelli che già si possedevano, vuol dire che non accetta volture fra familiari? Secondo lei vuol dire questo?

  248. RENZO Dice:

    Esattamente così Serafino, si stanno moltiplicando tali diciture proprio onde evitare lo scambio di vetture fra familiari

  249. serafino Dice:

    e la lettera che l’isvap ha rilasciato allo SNA non ha nessun valore per il consumatore?

  250. renzo Dice:

    la lettera di ottobre è quanto di più generico ci sia, in quanto un’interpretaz. estensiv apotrebbe portare a dire che la legge cita il nuovo acquistp ed il nucleo familiare, cosicchè la ratio intende considerare i veicoli entrati nel nucleo e non quelli già presenti.

  251. renzo Dice:

    I docuemnti cogenti ovvero con forza dispositiva sono le circolari ed i regolamenti/provvedimenti, i pareri forniscono delle indicazioni.

  252. serafino Dice:

    Comunque con questo chiarimento l’isvap ha precisato che le compagnie che pongono limiti nellapplicazione della legge Bersani, per la voltura fra familiari , non sono in linea con la normativa e ricercando in google, ho letto che questo chiarimento è stato riconfermato dal servizio tutela degli utenti il 20 febbraio 2008.

  253. renzo Dice:

    Posto che il chiarimento di ottobre forniva una precisazione nell’ordine “non possono esser posti limiti se no quelli stabiliti dalla legge” quindi non prendendo una posizione definitiva, finora l’ISVAP non ha proceduto nei confronti delle compagnie che si rifiutano di applicare il BErsani. Per quanto mi riguarda non vedo una pratica sempre e comunque vantaggiosa, esempio: voltura a favore di mio padre convivente sfruttando la CU1. Successivamente esco dal nucleo e dopo tot anni scelgo di cambiare autoveicolo intestandolo questa volta a me stesso..CU14…se non ho un familiare convivente (es moglie o more uxorio) con CU inferiore.

  254. serafino Dice:

    metta caso però che mia madre abbia 2 auto, una in classe 1 e l’altra in classe 10.Se vende a me convivente, l’auto in classe 10, con l’attestato dell’altra sua auto , avrei la classe 1.(perchè dovrei essere costretto a comprare un’auto di un’altro)Ho trovato in oltre che il 4 marzo è stato riconfermato allo SNA che in caso di passaggio di un veicolo tra componenti dello sesso nucleo, è pienamente applicabile la legge Bersani. Mi domando, allora, se veramente così, le compagnie che hanno gia’ stampato le note informative, fino a giugno 2008 se non più, seguiranno l’isvap, o continueranno con le proprie interpretazioni?Comunque come sa’ qualcosa di piu’ preciso a tal proposito ci faccia sapere! Grazie

  255. renzo Dice:

    Caro Serafino quando il cielo si sarà rasserenato, per usare immagini bucoliche, sarà più semplice offrire una risposta precisa. Per esperienza direi che le compagnie si muoveranno in tal senso a livello di condizioni contrattuali o futura nota informativa (che a quanto pare sarà farcita di altre info rispetto all’odierna) qualora venga emanato un regolamento o circolare e non a mezzo pareri resi ad personam. Staremo a vedere tutto è possibile, i pilastri decanali del mondo assiurativo e difesi per anni dall’ISVAP (vedasi volture o risoluzioni di contratto ad esempio)del resto son stati minati stravolgendo quanto sostenuto fino ad un anno or sono

  256. stella Dice:

    io e mia madre non conviventi abbiamo un’auto in comproprietà sul libretto in classe 1, volendo acqustare un auto in piu’ sempre a noi due intestata , si può assicurarla con la stessa classe?

  257. renzo Dice:

    Direi proprio di si. Ma il BErsani sarebbe applicabil eanche in caso di acquisto a nome esclusivo di una sola compropreitaria

  258. serafino Dice:

    MA il caso di stella,è stato sempre così o è una delle cose chiarite e stabilite dal decreto ultimamente? Proprio su questo blog si è discusso parecchio del caso , e la risposta era sempre che due comproprietari NON conviventi se acquistavano un ulteriore auto in aggiunta alla prima, partivano dalla 14 proprio perchè mancava la convivenza, elemento del decreto.Mi da una risposta quasi sicura?

  259. RENZO Dice:

    Diciamo che in primis regnava un’anarchia in virtù di un mancato chiarimento ISVAP. Ora la prassi è consolidata in questo caso. Distinguiamo 2 casi.

    -A proprietario di un veicolo: CU1
    A e B non conviventi acquistano un veicolo: CU 14

    -A e B proprietari nop conviventi di un veicolo: CU1
    B acquista un veicolo: CU1
    A e B non conviventi acquistano un veioclo: CU1

    A seguito di acquisto in compropreità fra familiari non conviventi, qualora il veicolo di riferimento (quello che “presta” la CU) non sia in comproprietà anch’esso, si parte della 14. Diversamente si gode della CU del veicolo di riferimento (a prescindere se questo sia in compropreità o meno) se c’è la convivenza al momento dell’acquisto in compropreità di un altro veicolo; in più qualora il veicolo di riferimento sia in comproprietà fra non conviventi anche il veicolo acquistato in compropreità godrà della CU del primo, in virtù del fatto che si qualifica come veicolo ulteriore essendoci una coincidenza di proprietari in ossequio alla l.40

  260. serafino Dice:

    grazie esempi molto chiari, ma la mia compagnia e penso tante altre non la pensano così, nel seso che se i comproprietari non conviventi di un’auto acquistano una seconda sempre cointestata, attibuiscono la 14.Gentilmente cè qualcosa, come una circolare da dove si tolgono dubbi a tal proposito? GRAZIE 1000

  261. RENZO Dice:

    Eh Serafino lei sempre accorto nelle sue considerazioni non fa che confermare la non poca chiarezza sull’applicazine della l.40. Attendiamo come spesso ricordato in questi mesi che l’ISVAP si pronunci dopo l’applicazione del malus anche pro chiarezza sul riconoscimento delle CU. Per il momento si sta lasciando alle modalità assuntive delle comapgnie, come la voltura fra familiari e conseguente applicazione della CU “Bersani”.

  262. RENZO Dice:

    VI è da dire che nella mole di interpretazioni spesso difformi la cointestazione al PRA è quella che fornisce qualche dubbio in meno, nel senso che più compagnie si comportano come riportato negli esempi. Ciò non toglie che altri si comportino diversamente!

  263. serafin Dice:

    oggi ho provato a chiamare alcune assicurazioni, ed è pazzesco.
    Domanda Ae Bcomproprietari non conviventi vogliono una seconda auto, per usufruire del decreto e assicurarla con la classe della prima auto cointestata come devono fare?
    prima risposta: obbligatoriamente di nuovo ad entrambi, perchè sono intesi come unico proprietario, ma non invece ad uno solo dei due perchè dovrebbero essere conviventi.
    seconda risposta: solo ad uno dei due, ma non ad entrambi perchè non viè convivenza! L’opposto completamente. Ma possibile che l’isvap o chi di competenza non dia utili direttive, dopo che oramai il decreto ha un anno? Che paese strano il nostro!

  264. RENZO Dice:

    Eh ha la mia comprensione Serafino. Purtroppo non so che dirle. Non posso nemmeno appellarmi a ragionamenti derivati dalla prassi consolidata o alla logica che sottende ad un riconoscimento a favore di uno o dell’altro in base alle normative precedenti all’attuale, poichè i concetti di base son spesso stati sovvertiti, inclusi, come ricordato, fondamenti ISVAP. E indovinate chi ne fa le spese, grazie a queste innovazioni pensate a loro dire a vantaggio del consumatore? I CLIENTI, che si sentono rispondere tutto e l’esatto suo contrario

  265. RENZO Dice:

    Del resto, perdonatemi la polemica che non vuole esser populismo inutile, l’ITalia è il paese che guarda ai progetti ed alle innovazioni applicate all’estero importandole pari pari ma tralasciando i dovuti adattamenti. Del resto come mai compagnie ITaliane non promuovono in ITalia programmi che all’estero riscontrano successo? Forse perchè qui le aule di tribunali si intasano con inutili contenziosi risolvibili in maniera diversa?!?!

  266. serafino Dice:

    Sig,REnzo, ho chiamato chi dovrebbe sapere le norme.Allora se il veicolo è cointestato a 2 persone non conviventi, il secondo veicolo deve essere acquistato ad entrambi per avere la stessa cu. Uno solo di loro non può, perchè l’altro non fa parte dello stesso nucleo. IO mi arrendo, per me e per lei che la sto assillando!

  267. RENZO Dice:

    MA si figuri Serafino sono io a ringraziare il il contributo. Purtroppo la giungla è abbastanza fitta in termini di CU BErsani (voltura familiari, cointestazione al PRA, successione…tanto per citarne alcuni). Direi che interpretando la norma ogni cointestatario è titolare della CU maturata perciò non vedo ostacoli qualkora uno di essi acquisti un veicolo dell medesima tipologia.

  268. serafino Dice:

    ho letto che se in un sinistro rimangono coinvolti a seguito d’urto 2 veicoli e anche un pedone, si applica lo stesso la procedura di risarcimento diretto.Conferma? Ma nel caso il veicolo A non si ferma allo stop , urta il veicoloB cheinveste un passante, il pedone ha chi deve chiedere il risarcimento?a chi la investito o al responsabile? o meglio a tutte e due le assicurazioni?

  269. renzo Dice:

    Direi che il pedone formulerà la richiesta di risarcimento al diretto responsabile civile del sinistro ovvero chi ha tamponato l’autovettura ferma in questo caso

  270. anna Dice:

    mio padre si è venduto la sua auto. posso io figlia convivente utilizzare il suo attestato per assicurare l’auto che compro a giorni?

  271. serafino Dice:

    SO che per il ramo vita non si accettono contanti, per il ramo elementare si pagano gli importi superiori a 500 euro con assegni, ma mi aiuta a capire una cosa? Se devo pagare una polizza che riguarda solo inc.furto, dall’importo di 400 euro semestrale, devo emettere assegno o posso pagarla in contanti?
    Se invece devo pagare una polizza di 700 euro semestrale, che comprende rca per400, e 300 sono di inc.furto, posso pagare in contanti il tutto o solo i 400euro?

  272. Renzo Dice:

    Riassumiamo brevemente quanto previsto dal reg. 5/2006:
    -premi VITA corrisposti solo a/m mezzi di pagamento “tracciabili”
    -premi DANNI extra RCA pagabili a/m contanti purchè il premio ANNUO sia inferiore ai 500 euro (es: premio semestrale 400 euro NON in contanti; premio semestrale 250 euro anche in contanti)
    premio RCA e RISCHI ACCESSORI AUTO pagabile in QUALSIASI maniera

  273. serafino Dice:

    MI serve aiuto. se A investe B , e quest’ultimo investe C , C a chi dve richiedere i danni? Ad A o a B?

  274. linda Dice:

    se in un sinistro rimangono coinvolti 2 veicoli, e non si mettono d’accordo, come si fa se sono assicurati nella stessa impresa di assicurazione? rientra nella procedura di risarcimento diretto? E se invece si erano messi d’accordo e uno dei due si assumeva la colpa,potevano firmare entrambi il modulo blu e consegnarlo in agenzia?

  275. RENZO Dice:

    Caro Serafino C chiede i danni ad A se B è totalmente esente da responsabilità (tipico caso A tamnpona B che a sua volta tampona C)
    Cara Linda a prescindere da quali siano le compagnie o la compagnia coinvolti l aprocedura si applcia eccome. Attenzione la rpocedura è attivata a prescindere dalla presenza di un modulo firmato da entrambi o uno solo dei conducenti.

  276. serafino Dice:

    se un’auto viene acquistata con finanziamento, e con vincolo di incendio e furto, il Certificato di proprietà viene trattenuto dalla società? Quando non vi è il vincolo, viene rilasciato al proprietario?Vi sono altri casi per cui non viene rilasciato subito?

  277. renzo Dice:

    Il certificato è in possesso regolarmente del proprietario, in polizza viene specificato se presente un vincolo a favore di una società finanziaria. Per abbassare il valore è necessario chiaramente il benestare della società, così come è necessario esibirlo onde svincolare il contratto.

  278. serafino Dice:

    salve, volevo sapere quali documenti NEllo specifico bisogna esibire all’assicurazione, per assicurare ad esempio un bar.GRAZIE

  279. renzo Dice:

    Nessuna documentazione in particolare, se non la ragione sociale, la sede legale la partita IVA e l’ubicazione del rischio. Dopodichè via alle danze con la stima del rischio, valore di ricostruzione del fabbricato, stima di valore del contenuto ed un occhio all’RC in presenza di subordinati (RCO) ed eventualmente i danni a cose di terzi o ingestione di alimenti se frutto di clausole opzionali. Attenzione poi alla persona dell’assicurato, ovverocomprendere in maniera chiara se assicuriamo colui che è titolare anche del fabbricato, oppure solamente il gestore pro tempore dell’attività in questione. Qualora non prevista la distinzione in scheda di polizza qualora si volessero assicurare beni in capo a soggetti diversi, si abbia cura di specificarlo con un allegato al contratto…un allegato al giorno leva il sinistro di torno”

  280. Gianmario Dice:

    Nel febbraio 2006 ho acquistato una nuova autovettura, (dopo aver venduto il mio furgone panda col quale ho avuto un unico incidente nel 2002)..
    Dopo aver chiesto un preventivo in Internet come nuovo cliente ho assicurato la nuova auto con Directline, partendo dalla classe di merito 14.
    Nel gennaio 2007, sempre dopo aver chiesto un preventivo in Internet a Directline come nuovo cliente, ho rifatto una nuova polizza passando alla classe di merito13.
    A gennaio 2008 sempre in Internet ho richiesto due preventivi con classe di merito 12, diversi tra loro solamente alla domanda “assicurato da 5 anni senza aver causato sinistri” alla quale ho risposto NO al primo e SI al secondo.
    La differenza di premio tra i due preventivi era di ca: € 14,00 a mio favore nel preventivo dove avevo risposto positivamente, in quanto avevo interpretato corretta la mia risposta non avendo avuto incidenti da 5 anni e quindi ho accettato come nuova polizza.
    La Directline dopo circa 60 giorni mi invia una appendice integrativa da pagare di € 118,00 dicendo che questa è stata generata dalla mia risposta non corretta alla domanda “assicurato da 5 anni senza aver causato sinistri”.
    Ma ammesso e non concesso che la mia risposta sia inesatta, la differenza integrativa tra il premio dovuto e quello convenuto non dovrebbe essere di € 14,00 ????? sempre che la matematica non sia un opinione o che Directline abbia potere assoluto di applicare sanzioni pecuniarie in merito.
    Grazie.

  281. michela Dice:

    Potreste togliermi un dubbio? Sto aspettando una risposta dalla mia assicurazione……
    A Novembre 2006 ho venduto la mia auto a mia figlia (che è partita con una c.u. 14– la mia era la 1°)
    Il mio attestato, secondo il vecchio regolamento scadeva, a novembre 2007.
    Domanda: visto che nel frattempo è entrata in vigore la Bersani, non è che il mio attestato è ancora valido e posso usufruirne se acquisto oggi un’altra auto?
    Vi ringrazio

  282. renzo Dice:

    Caro Gianmario per le differenze tariffarie non le resta che chiedere spiegazioni a Direc LIne, io posso solo consigliarle di scrivere all’ufficio reclmai della compagnia e dopo 5 gg all’ISVAP in caso di mancata o non sufficiente risposta. questo poichè mi è difficile giudicare in base a struttura tariffaria che ignoro…posso solo limitarmi a confermare l’errore poichè la compagnia chiede se sia possibile dimostrare tutti i 5 anni privi di sinistri…la formulazione comunque può trarre in inganno, concordo.
    Cara Michela il suo attestato è valido ben 60 MESI dopo la scadenza e non più 12 mesi…qualora le acquistasse una vettura esibisca l’attestato onde vedersi collocata nella CU riportata sullo stesso

  283. ernesto Dice:

    salve
    se a giugno scade il contratto annuale della mi auto, e io quest’auto lo vnduta a maggio con relativo atto di vendita,( quando il periodo di osservazione era terminato) io mi ritrovo con attestato , arrivato a domicilio, di giugno 2008 e atto di vendita con data antecedente.In questo caso, visto che la vendita risulta essere fatta prima della data dell’attestato,io posso a luglio assicurare una nuova auto presso qualsiasi altra assicurazione o devo effettuare la nuova polizza nella precedente assicurazione?

  284. renzo Dice:

    Caro Ernesto lei potrà assicurare il nuovo veicolo preso qualsiasi altra compagnia esibendo l’atto di vendita del precedente mezzo. Qualora la compagnia precedente solleciti il pagamento a seguirto di mancata disdetta, se prevista, esibisca loro l’atto di vendita onde evitare il sollecito della rata.

  285. serafino Dice:

    salve, mi aiuti perfavore a chiarire la situazione.
    Un mio amico due anni fa ha venduto ad un suo compaesano la sua auto, circa 4 mesi prima della scadenza annuale del suo contratto , ma per dimenticanza o per ignoranza sul campo,non ha comunicato cio’ alla sua compagnia. Ha conservato l’atto di vendita, e ora vorrebbe utilizzare l’attestato( quello che riporta la data prima della vendita), per assicurare un’altra sua auto.Il problema è che l’auto venduta a suo tempo, è stata assicurata dal nuovo acquirente iniziando sull’auto una nuova storia assicurativa, ma non facendosi il passaggio al pra.In pratica il mio amico ha scoperto tramite controlli che l’auto che doveva essere venduta, in realta’ e’ ancora a suo nome,Ora in questo caso , avendo il mio amico l’attestato e l’atto di vendita può assicurare lo stesso la nuova sua auto con la classe che aveva prima, o il fatto che l’auto è stata assicurata poi da un’altro senza farsi il passaggio gli fa perdere tutto?

  286. RENZO Dice:

    Ma certo Serafino, alla compagnia è sufficiente l’atto di vendita presso il notaio/comune. Infatti il nuovo acquisrente ha tempo 60gg per effettuare la voltura al PRA

  287. serafino Dice:

    il fatto è che i 60 giorni sono terminati, il fatto è stato due anni fa e solo oggi il mio amico si è accorto che il passaggio non è stato fatto, e che il tizio con l’atto di vendita ha assicurato l’auto presa. è un problema? Per l’assiicurazione la vendita non cè stata ed è come se il mio amico avesse continuato ad assicurare l’auto? Ha perso la sua vecchia classe?

  288. RENZO Dice:

    No Serafino non vedo probelma alcuno, è sufficiente esibire l’atto di vendita.

  289. serafino Dice:

    a quanto ho capito io, al mio amico è stata controllata nel sic la posizione assicurativa dell’auto venduta, per vedere se veramente corrispondeva esattamente l’attestato in prima classe da lui presentato.(quello conseguito prima della vendita) controllando risulta che l’auto ha come ultima posizione assicurativa un contratto in classe 5,( contratto stipulato da colui che ha acquistato l’auto senza fare passaggio) e siccome non risulta nessuna voltura al pra e l’auto è ancora a nome suo, non considerano valevole il suo attestato, inquanto non puo’ essere considerato l’ultimo conseguito. Mi scusi , lo so di essere assillante, ma vorrei essere sicuro di capire alcuni meccanismi.

  290. RENZO Dice:

    Non si preoccupi Serafino, ma con l’atto di vendita non vedo come ci siano difficoltà, francamente. L’importante è esibire la documentazione al consulente.

  291. RENZO Dice:

    La mancata comunicazione al PRA è un adempimento dell’acquirente.

  292. serafino Dice:

    Grazie mi aiuta sempre tantissimo. Per chiudere il discorso un Ultima cosa, quindi anche sel’atto di vendita è scaduto, perchè oltre 60 giorni vale ugualmente? A parte certo per quelle assicurazioni, che pretendono subito vedere il trasferimento, cioè che l’auto sia stata venduta davvero , e questo non se lo fanno per ignoranza pure!

  293. RENZO Dice:

    Ma si figuri è un piacere…tenendo sempre ben presente ch emi è difficile poi entrare nelle politiche assuntive del caso particolare distinguendo da compagnia a compagnia. Un atto di vendita è comunque un documento che certifica la mancata titolarità attuale del mezzo, prova ne è che il nuovo acquirente per assicurare il veicolo avrà dovuto pure aggiornare la carta di circolazione!
    Un saluto.

  294. serafino Dice:

    purtoppo alcune assicurazioni permettono di assicurare l’auto con il solo atto di vendita, e non chiedendolo poi al cliente , spesso capita che quest’ultimo non lo fa tenendo il libretto con il vecchio intestatario .Il caso appunto che le avevo descritto, per questo sono sorti alcuni dubbi sullla validita’ dell’atto di vendita del mio amico e relativo attestato. Comunque gli faro’ contattare altre assicurazioni, che per questo motivo non dovrebbero creare problemi

  295. serafino Dice:

    …..non chiedendolo ( il passaggio al pra…).

  296. RENZO Dice:

    Certo Serafino, ma il libretto mi auguro l’abbia aggiornato…ma ad ogni modo il suo conoscente/cliente ritengo sia a posto con l’atto di vendita che ha sottoscritto.

  297. serafino Dice:

    Ammettiamo che il 20 giugno il contratto della mia auto ha scadenza annuale.Lattestato, gia’ consegnato ha classe CU 02.Oggi ho un sinistro con torto, e ho provveduto a fare il cid.Decido di vendere l’auto con cui ho avuto il sinistro il 21 giugno, tanto da non rinnovare il contratto scaduto.Se compro una nuova auto , e la assicuro nella stessa compagnia , stipulando UN NUOVO contratto e non una sostituzione , mi vedro’ attribuire lo stesso la classe 05 sull’auto nuova?

  298. ernesto Dice:

    se ho un sinistro con torto, e si compila a firma congiunta il modulo cai per far si, che la controparete possa richiedere risarcimento diretto dalla sua compagnia,, e dimentico di consegnare alla mia compagnia la relativa copia, cosa succede?

  299. RENZO Dice:

    Eh caro Serafino, questi sono “ragionamenti di fino” come si suol dire :-) . Direi che sarebbe fattibile.
    Caro Ernesto non succederà niente in particolare, sebbene vi sia l’obbligo di consegna entro 3 giorni al fine di permettere di velocizzare le pratiche: quando la compagnia riceveerà la richiesta di conferma da aprte dell’altra compagnia le sarà chiessta conferma sulle modalità del sinsitro..in caso di silenzio dopo 7 gg verrà avvallata la tesi della controparte

  300. serafino Dice:

    Sig. Renzo ho parlato con un mio amico assicuratore e secondo lui se assicuro l’auto nuova nella sessa compagnia, utilizzando l’attestato in classe o2 non aggiornato dal sinistro, dimostrando la vendita dell’altra è possibile che sulla nuova auto aumenti la classe, anche se faccio un nuovo contratto e non la sostituzione. Se inv ece l’auto non la dovessi vendere e assicuraro l’auto nuova come veicolo aggiuntivo sfruttando la Berani, non dovrebbe aumentare la classe! Secondo lei?

  301. serafino Dice:

    in pratica se l’assicurazione auto, ha scadenza annuale 20 giugno, con relativo attestato classe 02, e oggi ho un sinistro con torto, poi il23 giugno acquisto un secondo veicolo aggiuntivo, la stessa compagnia me lo assicura dalla classe 02 come da legge Bersani, e poi alla prima scadenza annuale mi aumenta la classe?Lo puo’ fare’? O la classe la possono aumentare solo sul contratto dell’altra auto quando lo rinnovo?

  302. renzo Dice:

    se il veicolo risulta un secondo mezzo a norma del bersani utilizzando l ultimo attestato valido nn riportante il malus, esso sara svincolato dallla vicissitudine del veicolo che eventualmente si vedra assegnare il malus l anno successivo

  303. Nando Dice:

    Buongiorno sig. Renzo. Volevo che mi confermasse il fatto che con un sinistro con concorso di colpa al 50% il bonus/malus non venisse aumentato. Esempio : sono in classe 12, nonostante il sinistro al 50% l’anno prossimo passerò cmq in classe 11.
    Grazie

  304. RENZO Dice:

    COnfermo la mancata applciazione dle malus, ma attenzione in caso di attribuzione paritaria di responsabilità, la percentuale viene riportata in attestato…se a seguito di successivo sinistro con attribuzione paritaria il malus sarà inevitabile

  305. RENZO Dice:

    scusate la sintassi…un successivo sinistro che dia addebito paritario, il superamento del 50% rappresenterà l’attribuzione inevitabile del malus

  306. serafino Dice:

    il medico scelto dall’assicurazione che effettua la visita medica all’assicurato, deve essere pagato al momento della visita?

  307. RENZO Dice:

    No il medico di parte (dell’assicurazione) detiene un mandato con la coimpagnia., ed in quanto tale riceve il compenso a saldo della fattura ocn la compagnia

  308. Vittorio Dice:

    Nel 2005 mia madre ha fatto un incidente con l’auto e abbiamo fatto una causa in quanto sia mia madre sia l’altro guidatore ritenevano di aver ragione.
    Inizio 2006 mia madre ha venduto l’auto e io, suo figlio, ho acquistato una nuova auto e con lo stato di famiglia ho preso la classe di merito di mia madre.
    Fine 2006 per l’incidente vecchio andiamo in concorso di causa e vengono rimborsati al 50% sia mia madre sia l’altro guidatore
    Nel 2007 mi arriva l’attestazione dello stato di rischio in cui non risultano incidenti a mio carico.
    Nel 2008 mi arriva la nuova attestazione dello stato di rischio in cui è riportato il sinistro del 2005 e sono scalato di 2 classi di merito.

    Ritenete che tale comportamento della RAS sia stato corretto o è contro legge?

  309. RENZO Dice:

    Caro VIttorio è regolare la procedura in quanto ritengo sia stata operata una sostituzione di veicolo sul contratto in essere, poichè nel 2006 il BErsani non era in vigore.

  310. serafino Dice:

    una domanda tecnica.Se io mi assicuro l’auto in compagnia X e pago i primi 6 mesi., poi decido di essere scorretto e di andare in compagnia Y e fare un nuovo contratto sulla stessa auto con attestato dell’anno prima. Succede però che la compagnia Y controlla nel sic e nota che dalla data dell’attestato vi è stata un’altra assicurazione e siccome io dovrei dichiarare che non ho circolato dalla data della scadenza dell’attestato, non mi fanno il contratto.Se però avevo sospeso il contratto prima della scadenza dei 6 mesi nella vecchia compagnia, quando vado alla nuova per fare nuovo contratto questa si potra’ rendere conto che vi è dalla data dell’attestato una copertura sospesa? In breve nel sic se sospendo contratto, risulta data di effetto copertura e giorno sospensione?

  311. ernesto Dice:

    mio padre ha 2 auto assicurate a nome suo. Ha una in classe 1 e l’altra nella 10. Puo’ vendere a me quella nella 10, ed io assicurarla nella 1 come risulta nel suo attestato?Lisvap ha risposto di si?

  312. giulia Dice:

    ho un contratto auto sospeso. Pe riassicurare l’auto sono costretto a riaprire il contratto nella stessa compagnia, o volendo potrei prendere l’attestato conseguito prima della sospensione e fare un nuovo contratto presso altra compagnia? Io vorrei fare questo, si puo’?

  313. RENZO Dice:

    Mah Serafino teoricamente le innovaizoni della l.40 consentono di assicurarsi con l’ultimo attestato di rischio valido…in altri tempi sarebbe stato opposto un rifiuto categorico, sarei attualmente più possibilista ma non escludo che qualcuno possa obiettare sul non aver portato a termine il periodo assicurativo. Dal sistema BAnca Dati ANIA si desume ad ogni modo la copertura solamente per una semestralità (Permarrà comunque l’azione legale da parte della ocmpagnia onde recuperare il premio non goduto).Caro Ernesto l’ISVAP h alasciato sempre un alone in realtà si sono moltiplicate le compagnie che non riconoscono la CU in caso di voltura fra familiari.
    Cara GIulia direi di riattivare presso la medesima compagnia per non perdere il rateo di premio non goduto, e non incorrere in questioni come poco fa commentato.

  314. gianni Dice:

    Salve a tutti, ed innanzitutto grazie per il servizio che state offrendo.
    Oggi purtroppo sono incappato in una situazione che ritengo al limite della querela…ma partiamo dall’inizio.
    Eravamo possessori di un auto, intestata a mia nonna, ma assicurata a mio padre (1Cat).
    Pochi giorni fa, appunto, abbiamo venduto l’auto in questione.
    Mio padre si è rivolto all’agenzia della sua assicurazione (fondiaria sai) per sospendere l’assicurazione sull’auto venduta, e contestualmente assicurare, a suo nome l’auto che intende usare. L’auto in questione è di mia proprietà, ma non facendone uso, preferisco passarla a mio padre.
    L’assicuratore si è rifiutato di assicurare l’auto in questione, adducendo il fatto che contraente e proprietario DEVONO PER LEGGE essere la stessa persona, altrimenti non è possibile assicurare l’auto. In pratica, la mia auto è assicurabile, secondo loro, solo da me o da mia moglie…perché risiede con me. Sempre secondo il direttore, l’auto DEVO assicurarla io partendo tra l’altro dall’ultima categoria.
    Ho contattato la sede principale della SAI e mi hanno detto che il direttore non poteva non assicurare l’auto, in quanto non è assolutamente vero che contraente e proprietario devono essere la stessa persona, o cmq residenti nella stesa abitazione. In pratica mio padre può benissimo assicurare a suo nome e di conseguenza con la sua classe di rischio, un’auto di mia proprietà.
    Questo “giochino” ci è costato 50€ di garage (l’auto non è assicurata e non può circolare) e l’imposibilità di utilizzare la stessa…almeno sino a lunedì (l’agnzia riapre lunedì mattina).
    Posso denunciare la cosa ed ottenere un rimborso di quanto ingiustamente speso?
    Vi ringrazio per l’aiuto
    Gianni

  315. RENZO Dice:

    Diciamo Giorgio che i contratti non possono esser trasferiti su semplice parola, e forse la compagnia non ha compreso la situazione.

    Se ho capito bene:
    -auto intestata al PRA alla nonna ed assicurato il padre
    -vorrebbe assicurare l’auto a nome suo Giorgio al PRA usufuirendo della CU in capo alla vettura della nonna.

    Se il mezzo attuale è a nome suo Giorgio, continuerà la sua storia assicurativa non potendo godere del contratto relativo al mezzo di propreità della nonna (attenzione titolare della CU è la nonna in quanto propreitaria o il coniuge che succede a seguito di decesso).
    Attenzione: il provv. 2590 dà la possibilità in caso di vendita di trasferire il contratto su altro veicolo già assicurato e di proprietà del medesimo proprietario, quindi:
    -vendo veicolo A proprietà di Tizio
    -trasferisco contratto su veicolo B (anche se già assicurato) di proprietà di Tizio (alcune compagnie permettono il traferimento anche in capo al FMAILIARE CONVIVENTE).
    Negli esempi sopra citati risalta come non sia possibile traferire i contratti senza l’intervento di una voltura, e qulora lei volturasse anche a nome di suo padre, egli non è titolare di alcuna altra vettura allo stato attuale che possa “prestare” la CU.

  316. RENZO Dice:

    Credo che la situazione si afrutto di un fraintendimento contraenza e titolarità della CU.
    -Suo padre può esser contraente di un mezzo intestato a lei senz’altro
    -ma NON sarà il titolare della CU!

  317. gianni Dice:

    Innanzitutto la ringrazio per la risposta. Credo di aver capito quanto mi ha detto, ma le sue parole mi fanno riflettere su un altro aspetto della vicenda. Cerco di spiegarle in poche parole la cosa.
    Mia nonna non possiede patente, non è mai stata proprietaria di nessun contratto di assicurazione. In seguito ad un suo problema fisico che l’ha portata a problemi motori, ha deciso di acquistare un’auto di emergenza, che avrebbe guidato mio padre, appunto, in casi di emergenza. Mio padre era in possesso di un bonus malus di 1CAT per la seconda auto che possedeva, ma che aveva venduto anni orsono. Recatosi all’agenzia, ha chiesto se fosse stato possibile utilizzare quel Bous/malus sull’auto di mia nonna per risparmiare qualcosa sul costo dell’assicurazione (anche perché l’auto era di emergenza e sarebbe restata spesso ferma). L’agenzia ha assicurato l’auto in prima classe, utilizzando il bonus/malus di mio padre (mia nonna non è nelo stato di famiglia di mio padre e non risiede con lui). Ora mia nonna ha deciso di vendere, ed ha venduto la sua auto. Io ho un auto di mia proprietà che ho regalato a mio padre (senza fare il passaggio di proprietà). Quest’ultimo voleva semplicemente utilizzare la sua classe di merito, guadagnata in tanti anni di assicurato senza incidenti, senza dover pagare un passaggio di proprietà per intestarsi la mia auto…in fondo con mia nonna l’avevano fatto. Come è possibile?
    La ringrazio per il suo aiuto.

  318. RENZO Dice:

    Eh l’hanno fatto caro Gianni quando c’erano i margini per farlo, quando ad esempio era sufficiente cointestare la polizza per poi acquisirne la CU. Dopodichè l’ISVAP ha sancito in maniera incontrovertibile come il trasferimento per vendita fosse possibil esolo con omogeneità di propreitari. A suo tempo la CU1 di suo padre è stata “traferita” in capo a sua nonna.

  319. serafino Dice:

    SALVE,se vendo l’auto ad un privato con atto di vendita eseguito al comune, e il nuovo acquirente non fa la trascrizione al PRA, eventuali multe bolli ecc, sono a carico mio, o con l’atto di vendita fatto al comune posso restare tranquilllo?

  320. RENZO Dice:

    Scusate la latitanza mi son goduto le mie 2 settimane di ferie annuali. Diciamo Serafino, ben ritrovato, le multe e bolli da quanto ne so arrivano alla residenza del titolare risultante al PRA. Si dovrà poi ricorrere onde dimostrare la mancata titolarità, immagino

  321. Lino Dice:

    Come é possibile che essendo io stato tamponato il perito nella valutazione mi offra 700 euro + 150 di rottamazione+350 per una nuova immatricolazione, quando il danno e di oltre 2500 euro. Perché non posso riparare la mia ford escort?

  322. acCresco Dice:

    Per Lino.
    Non avendo elementi oltre quelli da te indicati, presumiamo si tratti di riparazione antieconomica nella qual situazione l’ entità del danno supera il valore commerciale del veicolo.
    Se così è la liquidazione avviene nel modo corretto e previsto dalla legge.
    Ancora a tua disposizione per approfondimenti.
    A presto su AcCresco !

  323. serafino Dice:

    Salve! Mio padre a febbraio era stato investito come pedone.Ha comunicato l’avvenuta guarigione a luglio ed è stato visitato dal medico dell’assicurazione.Ora, volevo sapere se i 90 giorni di tempo dell’assicurazione per risarcire mio padre, decorrono dal giorno della visita, o se in questo caso, cioè dopo dell’avvenuta guarigione e della visita del medico, dovrebbero passarne 15gg . grazie

  324. RENZO Dice:

    Diciamo che entro i 90gg DALLA RICEZIONE della documentazione comprovante l’entità delle lesioni, etc. inviata dall’assicurato (entro 30gg dalla ricezione la compagnia chiede integrazioni qualora la documetnazione sia incompleta, interrompendo il corso dei 90 gg) , ed entro 15gg dopo la comunicaizone dell’offerta la compagnia DEVE corrispondere la cifra a prescindere dall’accettazione o dal rifiuto del danneggiato (se invece decorsi 30gg dall’offerta non perviene risposta dal danneggiato, ugualmente la compagnia è tenuta alla corresponsione della cifra)

  325. lucia Dice:

    Salve! Mia madre ha una polizza in classe 11 con scadenza 13/9/2008. E’ possibile tramite una procura a vendere cederla temporaneamente ad un rivenditore (se conserziente naturalmente) e poi assicurarla nuovamente ad ottobre in CU2 come risulta essere assicurato mio padre??!!
    Grazie…

  326. renzo Dice:

    No direi di no Lucia, la procura non risulta essere una vendita perfezionata, tuttalpiù potrà vedersi reintegrare nella CU in corso ed eventualmente trasferita su altra vettura

  327. lucia Dice:

    grazie comunque per la celere risposta!

  328. RENZO Dice:

    Si immagini..a presto su AcCresco!!!

  329. Marco Dice:

    Gradirei sapere come devo comportarmi se voglio abbandonare la mia attuale compagnia con cui ho la polizza rc auto in scadenza mentre quella furto incendio scade a Marzo 2009. Posso unificare le scadenze e spostare entrambe le polizze oppure sono obbligato a mantenere la furto incendio con la vecchia compagnia fino alla scadenza?
    Grazie.
    Cordiali saluti.

  330. renzo Dice:

    Diciamo che se sono due polizze disgiunte, ovviamente ognuna segue la propria scadenza. Quindi prima andrà disdetta la RCA e separatamente la polizza incendio/furto: a marzo 2009 la compagnia che assicurerà la vettura per l’RC integrerà il contratto inserendovi le coperture accessorie da lei richieste fino a scadenza contrattuale prevista dalla polizza RCA

  331. tommaso Dice:

    salve,ho un piccolo problema: ho la residenza diversa da mio padre e siccome ho aquistato un auto intestata a me nn riesco ad assicurarla con la stessa classe di merito di mio padre…come potrei fare???datemi un consiglio.io ho 27 anni;grazie anticipatamente

  332. RENZO Dice:

    Eh TOmmaso non ricade sotto alcun beneficio concesso dalla l.40, ed eviterei di intestare la vettura oa suo padre o iniziare le pratiche di trasferimento residenza onde risultare con suo padre per poi ritrsaferirla altrove…mi rivolgerei allacompagnia che assicura suo padre e chiederei l’applicazione di benefici in termini di classi interne inferiori/scontistica come cliente ulteriore.

  333. sergio Dice:

    salve,mio padre proprietario e intestatario sia dell’auto che di polizza assicurativa si trova in classe 1,siccome è avanti con l’età e la macchina la uso sempre io anche se non faccio parte del suo nucleo familiare vorrei diventare co-intestatario sia dell’auto che della polizza rca.questo per evitare un domani di avere problemi con il passaggio di proprità della macchina.chiedo:un domani quando l’auto sarà di mia esclusiva proprietà la classe di merito 1 diventerà mia o terminerà comunque con il primo intestatario??

  334. RENZO Dice:

    Eh Sergio il reg. 4/2006 come prima la circ. 555/d prevede che a seguito di mutamento di titolari da 1 a più, non si apossibile mantenere la CU. A livello di regolamenti ISVAP e legislazione vigente non sarebbe possibile.

  335. Flavio Dice:

    Buongiorno, il giorno 17/12/2007 mi e’ arrivata una lettera della mia assicurazione dicendomi di fornire informazioni relativamente al sinistro in cui ero stato coinvolto in data 11/12/2007. Poiche’ non ero stato coinvolto in nessun incidente ho dichiarato la mia estraneita’ com apposito modulo.Un bel giorno verso giugno 2008 ho verificato lo stato in internet ed ho notato che era stata liquidata la controparte. Premesso che mi sarei aspettato una qualche forma di richiesta da parte della mia assicurazione (magari volevo fare causa civile per difendermi da false accuse), li ho interpellati e mi hanno detto di aver fatto ricorso alla procedura arbitrale prevista dagli accordi fra assicurazioni.
    Vorrei sapere come comportarmi con questi signori, ha senso fare una lettera di diffida verso la compagnia per evitare l’aumento della classe bonus malus.
    Grazie
    Flavio

  336. RENZO Dice:

    Credo di no Flavio, la nuova procedura di indennizzo diretto ha rivoluzionato le procedure per cui a pagare in primis è la compagnia del danneggiato. Il liquidatore della compagnia ha dedotto una sua responsabilità. Potrebbe richiedere la rettifica dell’attestato adducendo motivazioni a riprova dell’errato risarcimento…attenzione il diritto si prescrive entro l’anno. La procedura arbitrale in ogni caso trova applicazione in caso di più di 2 veicoli coinvolti.

  337. alfonso Dice:

    Buongiorno,
    Maetedì 28 ottobre, Stavo attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo verde, quando un’auto girando e m’investì, venni trasportato immediatamente al pronto soccorso. ( vigili fecero i dovuti rilievi.)
    La diagnosi è frattura del ginocchio sinistro, e ne avrò per più di quaranta giorni.
    Ora volevo chiederti, cosa devo fare per richiedere il rimborso delle spese mediche e i danni subiti?!!
    Grazie mille!!
    Alfonso

  338. RENZO Dice:

    sENZA DUBBIO inoltrare regolare richiesta danni alla compagnia di controparte. Per eventuali delucidazioni sui particolari ti invito, caro Alfonso, a porre i quesiti alla sezione “consulenza ed assistenza legale” nel presente blog.

  339. Alice Dice:

    Buongiorno,

    vorrei esporvi un problema al quale ho ricevuto pareri contrastanti.

    Io sono da poco diventata consulente del lavoro e sono titolare di partita iva.
    Attualmente posseggo già un’auto di mia proprietà acquistata quando ancora non avevo la partita iva.
    La relativa assicurazione è in 2a classe di merito.
    Ora sto acquistando una seconda auto con partita iva.
    Preciso che si tratta di una auto aggiuntiva, ovvero non vendo la vecchia auto e neppure chiudo la vecchia polizza assicurativa.
    Secondo voi posso agevolarmi della legge bersani e portare la mia classe di merito attuale ( 2a ) anche nella nuova polizza assicurativa per la nuova auto ?

    Grazie per l’aiuto che saprete darmi

    Alice

  340. renzo Dice:

    Diciamo che la l.40 ed i relativi beenfici non trovano applicazione quando trattasi di soggetto giuridico. Quindi ciò sarebbe realizzabile acquistando la vettura come persona fisica, tenuto in debito conto il fatto che potrà “scaricarsi” il mezzo ugualmente se parliamo di ditta individuale

  341. Aurelio Dice:

    Salve a tutti,
    che collocazione giuridico/contrattuale ha la CU? Se viene comunicata una CU errata nel passaggio ad altro assicuratore il contratto può essere dichiarato nullo in presenza di sinistro?
    Grazie per l’attenzione.
    Aurelio

  342. renzo Dice:

    Caro Aurelio la risposta è negativa, o meglio la compagnia può agire in rivalsa nella misura del risparmio rispetto alla CU reale. Sarebbe da approfondire come mai la CU è errata e quando è emerso la discrepanza

  343. luigi Dice:

    Il Malus scatta anche x il danno causato al mio trasportato incastrandolo un a mano nello sportello? grazie luis

  344. RENZO Dice:

    Non mi pare francamente Luigi sia un danno da circolazione

  345. Giulio Dice:

    Attualmente sono in classe interna 1 e CU1. Se causo un incidente nell’attuale periodo la mia compagnia mi passerà per il prossimo in classe interna 6.
    Nell’attestato di rischio risulterà CU3 o CU6?
    Perchè se un declassamento così penalizzante rischio di portarmelo dietro anche cambiando compagnia è meglio se cambio subito prima che mi capiti un incidente. Se invece il declassamento è di 2 classi, stabilito per legge, rimango e cambio solo in caso di incidente.

  346. RENZO Dice:

    La CU segue le regole evolutive previste dalla regolamentazione ISVAP e prima ancora la legislazione vigente, per tal mtivo a scadenza la CU sarà la 3! La classe interna attiene alle politiche assuntive proprie di ogni società di assicurazione.

  347. Giulio Dice:

    Grazie Renzo, allora per adesso rimango con la mia compagnia attuale.

  348. Avilii Antonio Dice:

    Aseguito di un sinistro, in cui ho danneggiato solo un marciapiede, avendo perso il controllo della vettura, la mia assicrazione RealeMutua mi ha trasferito dalla classe 1A alla classe 4 . E’ regolare ciò ? Credevo che per un solo sinistro si andava in giù di due classi. Telefonicamente mi hanno risposto che da contratto stipulato è tutto regolare. Può essere? Grazie

  349. michele Dice:

    Buongiorno Sig. Renzo, volevo sapere se la legge per quanto riguarda il Monte Sconti e’ entrata in vigore per le assicurazioni.
    Io sono assicurato con una telefonica, ne usufruisco anch’io?
    Grazie mille

  350. RENZO Dice:

    Diciamo che il cosiddetto “montesconti” è stato coniato in ambito assicurativo onde permettere la stariffazione dei premi senza incorrere in irregolarità nei confronti della l.40/2007. Non sarebbe consentito prevedere da partre della compagnia uno sconto massimo applicabile alle polizzem es il 30%, poichè la legge impedisce l’applicazione di limiti agli sconti per il singolo contratto, in altre parole l’intermediario deve essere libero di scontare a piacimento il singolo contratto, attingendo al capitale definito “montesconti”, fissato dalla compagnia in capo al singolo itnermediario..attenzione PUO’ concenderlo ma non è tenuta ad erogare un montesconti, in tal caso l’itenrmediario assicurerà come da tariffa. Per le compagnie on line il discorso montesconti è leggermente diverso perchè operano in forma diretta, fornendo un preventivo internet o telefonico a mezzo operatore, non vi è motivo di prevedere un montesconti poichè non presente un intermediario.

  351. michele Dice:

    Grazie mille per la tua, sempre precisa informazione a riguardo.

  352. maria Dice:

    GENTILI,

    Vorrei delle informazioni per quanto riguarda la mia situazione.
    vi spiego brevemente:
    a dicembre del 2008 mio marito lascia questa terra e aveva intestato la
    macchina/assicurazione,
    tra qualche giorno scade l’assicurazione che era intestata a lui,
    io in qualitò di moglie e visto che abbiamo in comunione i beni posso
    intestarmi l’assicurazione senza far il passaggio di proprietà?
    in attesa di una sua risposta le mando i miei saluti
    maria

  353. RENZO Dice:

    COme moglie del defunto ha senz’altro il diritto riconosciuto a lei in qualità di coniuge a subentrare nella contraenza e, quindi, nella CU. E’ prevista la succesisone anche al PRA, ma con costi inferiori alla voltura.

  354. ivan Dice:

    Salve, ho appena concluso una discussione – devo dire abbastanza cordiale – con un “Agente Generale” di una “X” assicurazione, sulla possibilità di concedermi (così come sancito dal testo dell’art. 8 L. 248/2006, nonchè dal regolamento ISVAP n. 25/2007) sconti “aggiuntivi” – quindi, ulteriori rispetto a quelli “sistematici”(ad. esempio, le c.d. convenzioni, concesse ad una particolare categoria di persone) da parte dell’ “agente principale”(con sede in un comune limitrofo). Dopo alcune battute, mi ha dato ragione su tutti i fronti(non avrebbe potuto far altro, stando alla normativa), ma mi chiedevo:
    1) un agente “principale” ha il SUO monte sconti?
    2) Per ottenerlo deve fare richiesta all’agente Generale?
    3) Il “monte sconti”, in diretta disponibilità dell’ “agente principale” – sfruttando il quale si potrebbe consentire uno sconto (come dice la L. 248/06) AGGIUNTIVO – AD PERSONAM, che giocherebbe un ruolo importantissimo sulla fiducia che il cliente ripone nell’intermediario – dev’essere una “gentile concessione” dell’agente generale, a scapito dell’autonomia dell’agente “principale” (stante il divieto di patti/direttive restrittivi)?
    4) Il cliente, può richiedere un estratto del rimanente “monte sconti” in giacenza presso quella determinata agenzia, al fine di poter essere messo in condizione di contrattare con maggiore incisività?

    Per completezza di trattazione, mi sia concesso di ricordare un altro importante effetto scaturente dall’applicazione della L. 248/2006:
    ogni agente (non broker!) diventa EX LEGE plurimandatario (il che significa che può “vendere” prodotti anche di altre Compagnie assicuratrici), per cui hanno in concreto una autonomia maggiore rispetto al passato (art. 8 L. 248/2006: “[…]…nullità di clausole/direttive dell’impresa alla propria rete distributiva volte a limitare la contrattazione in termini di apposizione di prezzi minimi e/o limiti massimi agli sconti applicabili al consumatore finale).

    Grazie per il tempo speso, nella speranza che venga fatta presto chiarezza, a tutela degli agenti assicurativi e della clientela (consentitemi, già troppo “oberata”).

    Con stima,

    Ivan.

  355. RENZO Dice:

    Caro Ivan, la figura dell’Agente principale, o meglio da regolamentazioen RUI esiste l’intermediario iscritto alla sez. A -Agente il quale può avvalersi di altri collaboratori che, se operanti al di fuori delle mura dell’agenzia generale deve essere iscritto in sez. E. Tale assunto consente di comprendere come l’unico destinatario di montesconti, regole assuntive e quant’altro, sia UNICAMENTE l’agente generali, che deciderà poi come ripartire il monte sconti con i suoi collaboratori…l’attività di agenzia è un attività IMRPENDITORIALE, e come tale gestita dal titolare/i dell’ufficio stesso.
    Il divieto di imporre tariffe minime o massime stabilito ex lege prevede che la compagnia non possa imporre un limite al singolo contratto in termini di scontistica, ovvero l’agente deve essere libero di scontare il singolo contratto come meglio crede..del 10 o del 90%. A tal fine è previsto il “montesconti”, concedere una cifra cui attingere ogni volta che si vuol scontare un apolizza, il quantum resta nelle mani dell’intermediario in ossequio alla legge. Attenzione la legge non prevede OBBLIGO di sconto (sarebbe una contraddizioni di termini il prevedere una tariffa ma obbligare ad unosconto) ed il tutto si gioca nei limiti della tariffa vigente e pubblicata dalle compagnie, ovverosia le stesse possono decidere di non concedere sconti alla singola agenzia, che applicherà quindi il premio tariffario puro e semplice.
    Tenga presente che la legge che correttamente cita, rende nulle le clausole di esclusiva, ma NON obbliga al plurimandato sicchè il singolo intermediario può decidere di sua sponte per rimanere distributore di un unico marchio…e mi creda che i costi amminsitrativi e gestionali purtroppo inducono a questo

  356. RENZO Dice:

    scusate le imprecisioni grammaticali/lessicali, rispondo da un palmare…

  357. stefano Dice:

    Salve, premetto che sono un nuovo utente che ha scoperto solo ora e casualmente questo interessante forum e pertanto ne approfitto per porre due quesiti a cui non ho avuto risposta dalla mia Compagnia di Assicurazioni ed inerenti a due specifici episodi, uno accaduto al sottoscritto, l’altro ad un collega.

    1) In caso si subisca un tamponamento da autovettura rimasta non identificata (dileguatasi prima di riuscire a prendere la targa) gli occupanti del veicolo tamponato, escluso il conducente, verrebbero risarciti per eventuali danni fisici, dalla Compagnia di Assicurazioni del veicolo su cui si trovavano (responsabilità civile verso terzi) o dal FVS, come nel caso del conducente?

    2) Se dopo aver ricevuto l’attestato di rischio dalla propria Assicurazione si da regolare disdetta assicurandosi con altra Compagnia più vantaggiosa, si è coinvolti in un sinistro stradale (con colpa totale o parziale) prima della scadenza annuale del contratto disdettato, come potrebbe aumentare eventualmente il “malus” se la nuova polizza è già stata stipulata ed i rapporti con la vecchia Compagnia già chiusi?

    Grazie

  358. RENZO Dice:

    1) i terzi trasportati son sempre risarciti dalla compagnia che assicura il veicolo su cui viaggiano
    2)la CU non varia poichè il periodo di osservazione termina 60gg prima della scadenza.

  359. stefano Dice:

    Grazie della risposta Renzo, della cui esatezza non dubito certamente, ma in merito alla risarcibilità dei terzi trasportati a seguito di sinistro con auto non identificata avresti un preciso riferimento normativo?

    Ti chiedo questo poichè, a quanto affermato dal mi collega (colui interessato dal fatto) anche l’ISVAP sostiene la tesi della sua assicurazione, ovvero che i danni a terzi, nel caso specifico, vanno chiesti al FVS.

    Ripeto, anch’io la penso come te, ma proprio per togliere ogni dubbio, gradirei un preciso riferimento.

    Grazie

  360. stefano Dice:

    Grazie lo stesso delle precisazioni.

    Buona Domenica

  361. Paola Dice:

    Buonasera,ultimamente sono andata a pagare la mia assicurazione..ho firmato il solito modulo e uno aggiuntivo,mentre stavo firmando mi sono accorta di qualcosa di strano,ho chiesto cos’era e mi è stato risposto che era per la privacy..ho voluto una fotocopia,era un questionario breve sull’adeguatezza del contratto auto..le riporto domande e riposte già prestampate..
    che tipo di attività svolge?
    non risponde
    sono in corso coperture assicurative in relazione ai suoi obiettivi?
    non risponde
    è interessato ad una copertura per la responsabilità civile obbligatoria?
    non risponde
    è interessato ad una copertura diversa dalla responsabilità civile obbligatoria?
    non risponde
    qual’è la sua disponibilità di spesa per soddisfare le esigenze assicurative che sono emerse dal questinario che le abbiamo sottoposto?
    non risponde
    le interessa ripartire nel corso dell’anno l’importo del premio?
    non risponde
    e alla fine..
    il contratto proprosto non risulta o potrebbe risultare non adeguato alle esigenze assicurative del cliente
    e poi..
    dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle sue esigenze assicurative..dichiara altresì di voler comunque stipulare il relativo contratto..
    io purtroppo ho firmato tutto ciò in fiducia,solo dopo mi sono accorta che c’era qualcosa che non quadrava..ho chiesto di parlare con l’assicuratore e mi ha detto che lo fanno firmare perchè se faccio un incidente e ho torto potrei fargli causa per il fatto che non ho la casco dicendo che non me l’hanno proposta..
    ma è normale tutto questo? non mi hanno chiesto niente,dicendomi che era per la privacy mi fanno firmare sta roba..io ho perso la fiducia completamente..
    mi può dire per cortesia che conseguenze posso avere con queste firme che ho fatto?
    grazie
    saluti

  362. paolo Dice:

    Salve a tutti e complimenti per il forum…una piccola domanda:

    - in caso di sinistro fai da te (centrato un muretto con il frontale) che risponde dei danni fisici subilti dagli occupanti (moglie e figlio) ?

    - la mia assicurazione oppure nessuno?

    Grazie

  363. RENZO Dice:

    Cara PAola il suo consulente si è comportato secondo i disposti ISVAP che richiedono la compilazione del questionario. Stia tranquilla serve per quanto concerne il massimale desiderato, le garanzie accessorie, etc. qualora richiedesse il furto e la polizza non lo prevedesse, in caso di furto l’itneremdiario risponde per il tramite della polizza di RC profesisonale…non si preoccupi, anzi il suo consulente si è premurato di rispettare quanto previsto dalla normativa, che non sempre si nota.
    Caro Paolo la polizza della vettura su cui viaggiano gli occupanti.

  364. RENZO Dice:

    Caro Stefano, non entro nelle risposte rese dall’ISVAP, ma la normativa espressa dal regolamento è abbastanza chiara, leggasi art. 141 co.1, 3 e 4…non vi sono dubbi in merito.

  365. fabio Dice:

    Salve, gradirei una risposta ad una semplice domanda, credo almeno per Voi:

    - se a seguito di un urto subito nella parte laterale della mia auto, causatomi da altra auto che non ha rispettato la precedenza, perdevo il controllo della stessa ed oltre al danno subito nella fiancata ho anche causato un danno alla parte anteriore urtando un muretto che delimitava la sede stradale, i danni mi vengono risarciti integralmente dalla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro?

    Grazie

  366. Paola Dice:

    grazie per la cortese risposta,il problema è che la cosa mi è stata proposta in maniera piuttosto equivoca senza spiegarmene la vera natura..
    grazie ancora
    saluti

  367. RENZO Dice:

    CAro FAbio, ovviamente dovrei conoscere elementi maggiori per dare una rispsota attendibile, ma in base a quanto scritto non vi è dubbio se la sua responsabilità è ritentuta totalmente in capo all’altro conducente.
    Cara Paola effettivamente a volte si riscontra una reticenza a spiegare le normative temendo che il cliente possa disorientarsi, non rendendosi conto che il disorientamente deriva dalla scarsa spiegazione. In ogni caso stia tranquilla.

  368. Jessica Dice:

    Salve a tutti, dopo una sana e attenta lettura del forum, vorrei poter porvi un quesito che è molto simile a quelli proposti, ma in senso inverso:
    Ho assicurato un’ auto intestata a mia zia, di fatto è la mia auto dato che lei non ha nemmeno la patente.
    Quindi lei proprietaria , io contraente , non abbiamo stessa residenza.
    Ho presentatto pero’ a linear un bonus malus intestato a me.
    Ora che vorrei farmi la macchina nuova intestandola a me rottamando la vecchia mi si dice che devo ripartire dalla classe 14 ora che sono alla classe uno…
    c’è un vizio di forma? hanno assicurato una macchina ad un proprietario , ma con bonus malus del contraente. Praticamente sto scherzo mi ha fatto perdere la mia classe di merito passando alla zia dato che è lei l’intestataria! a cosa posso appellarmi? devo per forza cointestare la nuova macchina anche alla zia per mantenere la classe che ho maturato?
    Vi ringrazio anticipatamente
    Jessica

  369. RENZO Dice:

    Attenzione il contraente è lei ma il titolare/la titolare della CU è il proprietario/a. E pure a cointestazione se il passaggio avviene da uno a più proprietari conduce alla ripartenza dalla 14, in base a quanto stabilito dall?ISVAP sin dalla circolare 555/D

  370. VINCENZO Dice:

    BUONASERA,
    VOLEVO INNANZITUTTO COMPLIMENTARMI PER L’OTTIMO SITO, RICCO DI UTILI NOTIZIE
    E MOLTO PROFESSIONALE.

    AVREI UN QUESITO DA SOTTOPORRE:

    SONO PROPRIETARIO DI UN’AUTOVETTURA FIN DAL 2000.
    NEL 2007 HO DISDETTO L’ASSICURAZIONE CON ATTESTAZIONE IN CLASSE 15.
    L’AUTO NEL FRATTEMPO E’ STATA FERMA IN GARAGE E NON HA CIRCOLATO.
    AVENDO ORA NECESSITA’ DI RIASSICURARE L’AUTO, POSSO COINTESTARE LA STESSA
    CON MIO FRATELLO E STIPULARE UN NUOVO CONTRATTO UTILIZZANO LA CU 01
    DI QUESTI CHE USUFRUISCE PER ALTRA SUA AUTOVETTURA?
    HO CHIESTO AD UNA COMPAGNIA E MI HA RIFERITO DI NO, MENTRE UN’ALTRA MI HA
    RISPOSTO DI SI IN VIRTU’ DI UN
    PARERE CHE AVREBBE ESPRESSO L’ISVAP SU TALE FATTISPECIE, OVVERO RITENENDO PER
    IL 2° PROPRIETARIO (MIO FRATELLO) UN NUOVO ACQUISTO CHE PUO’ BENEFICIARE DELLA
    BERSANI.
    CHI HA RAGIONE???
    AL DI LA’ DI UN MIO VANTAGGIO (UTILIZZO DI UNA CLASSE PIU’ BASSA),VOGLIO FARE
    LA COSA PIU’ GIUSTA.
    ATTENDO UN VS. AUTOREVOLE COMMENTO ALLA MIA RICHIESTA, ANCHE PRIVATO SE
    POSSIBILE.
    RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE.
    SALUTI.

  371. MLP Dice:

    Buongiorno, complimenti per questa rubrica; volevo porre un quesito che a quanto pare telefonicamente DirectLine mi ha detto che non è fattibile.

    Sto acquistando una nuova vettura (01/07/2009), dovrò rottamare la vecchia con assicurazione in scadenza 31/12/2009 in cui io sono il proprietario e mio padre il contraente (abbiamo residenze diverse) è possibile sfruttare la classe di merito della vecchia assicurazione secondo la legge Bersani? Nel caso fosse possibile, se cointestassi la vettura a me e mia moglie, potrei prendere la classe di merito dell’assicurazione di mia moglie (abbiamo residenze divers)?
    Grazie.

  372. RENZO Dice:

    Diciamo che:
    -non vedo problemi se la nuova è a nome suo ed anche la vecchia è a nome suo…il titolare della CU è il PROPRIETARIO e NON il contraente, la sostituzione è consentita mantenendo il medesimo proprietario.
    -La l.40 lascia parecchie ombre in fatto di applicazione in casi particolari, diciamo che molte compagnie le permetterebbero di usufruire della CU di sua moglie cointestandola al PRA a tutti e due in quanto presenti sul medesimo stato di famiglia.
    Quest ultimo caso va verificato però di persona.


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