Archivio mensile:gennaio 2010

Rc auto, la trasparenza è possibile

Sna, Unapass e Uea organizzano un convegno nazionale

dedicato alle polizze obbligatorie.

Riportiamo la sintesi di un interessante articolo pubblicato su Italia Oggi del 14 gennaio 2010 a proposito delle differenze contrattuali fra le varie polizze auto.

Non Solo Prezzo è il titolo del convegno che le organizzazioni sindacali Sna e Unapas e Uea, Unione europea degli assicuratori, organizzano per trattare i risultati di uno studio della commissione auto del sindacato.

Una ricerca interessante e di rare proporzioni che vuole evidenziare le differenze contrattuali contenute nelle polizze auto e con particolare riferimento alle migliaia di condizioni generali e particolari, di clausole aggiuntive e speciali  di esclusioni e di rivalse proposte dalle maggiori 70 compagnie che operano nel mercato assicurativo.

Lo studio dimostra innanzitutto il Multipreventivatore creato in simbiosi fra ISVAP – Ministero dello sviluppo economico analizza e propone esclusivamente la polizza migliore basandosi esclusivamente su fattore prezzo senza mettere il consumatore nella condizione di capire cosa sta acquistando

Quindi la necessità di tracciare un profilo standard minimo contrattuale per garantire al cliente la certezza di avere sottoscritto una polizza che risponde al suo bisogno di sicurezza.

Al di là dell’ aspetto tariffario che è essenziale per il consumatore, vi sono elementi di valutazione che fanno la differenza e sono molto importanti in fase di consulenza prevendita che soltanto un operatore professionale è in grado di svolgere, quindi spostando l’ attenzione di fatto sulla centralità degli agenti che detengono il 92% del mercato auto.

Importanti quesiti riguardano ad esempio circostanze in cui la compagnia prescelta eserciti la rivalsa nei confronti del guidatore diverso dal contraente in caso di danno verificatosi all’ interno di un parcheggio di un supermercato, piuttosto che per un incidente dopo aver abusato di alcolici o sostanze stupefacenti .

Ancora quale sarà l’ atteggiamento della compagnia in caso di un’ autista di un azienda che sia al volante di un mezzo aziendale  immatricolato autocarro e faccia salire a bordo un proprio familiare o un terzo trasportato non consentito dalle norme in vigore ?

Svariate domande a cui il consumatore potrà rispondere solo a posteriori, nel momento del sinistro e magari in momenti drammatici, se non correttamente informato durante la trattativa che precede la sottoscrizione del contratto.

Scopo del convegno quindi è quello di sensibilizzare e coinvolgere i rappresentanti delle istituzioni pubbliche, in un dibattito  per definire uno standard minimo contrattuale per verificare la sua conformità con quelli presenti nel mercato e per evitare che i clienti non siano assicurati in determinate situazioni di rischio.

Fonte Italia Oggi giovedi 14 gennaio 2010

Fondo di garanzia, quando l’ auto non è assicurata

Un auto che viene coinvolta in un incidente stradale, nel quale conducente ed eventuali passeggeri subiscono danni  causati da altra auto della quale il proprietario e conducente risulta nullatenente, senza patente né assicurazione rc auto, possono essere risarciti e da chi ?

Forse qualche volta avrete immaginato o sentito qualcuno raccontare una vicende simile, che seppur inverosimile potrebbe accadere a ciascuno di noi.

Contrariamente a quanto si pensa, esiste una forma di copertura anche nei casi in cui l’ incidente stradale è stato provocato da veicoli non identificati, oppure da veicoli non assicurati, o ancora da mezzi assicurati presso imprese in liquidazione coatta amministrativa e da veicoli che siano stati oggetto di furto.

Al risarcimento del danno in questi casi provvede il “Fondo di garanzia per le vittime della strada” finanziato dalla compagnie di assicurazione  e in gestione alla Consap con sede a Roma.

Nel caso indicato in premessa sono risarcibili sia il danno alle cose che alle persone. Dal 24 novembre 2007 a seguito di un decreto legge, i danni alle cose vengono risarciti integralmente. Si rammenta che in passato questi danni erano risarcibili se superiori ad euro 1.000,00

La gestione dei relativi sinistri a carico del Fondo di Garanzia è delegata a compagnie di assicurazione designate dall’ ISVAP  , per ogni regione o gruppi di regione. Ciascuna compagnia provvede al pagamento dei danni per i sinistri che si verificano nel territorio di loro competenza.

La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dal danneggiato alla suddetta impresa designata, individuata in base a luogo dove è accaduto il sinistro, la stessa impresa è anche oggetto dell’ eventuale azione giudiziaria in caso di mancato accordo.

I link attivi vi rimandano al sito Consap per gli approfondimenti del caso