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Esclusioni e Rivalsa nelle Polizze Rc Auto; Trasporto non conforme alle disposizioni vigenti

Ritorno ancora sull’argomento iniziato con l’articolo precedente, in quanto costituisce importanza perché le polizze assicurative prevedono l’azione di rivalsa per le somme pagate in caso di incidente occorso ad un trasportato che per esempio non aveva allacciato la cintura di sicurezza.

Cito un fatto che è cronaca, in quanto accaduto realmente.  E’ un sabato sera un ragazzo di 24 anni esce con gli amici utilizzando l’autovettura di papà.

Dopo una bella serata passata insieme all’insegna del divertimento, nel  tragitto durante il ritorno a casa un colpo di sonno del conducente provoca l’uscita di strada della macchina.

I due amici che sedevano nei sedili posteriori dell’autovettura non indossavano le cinture di sicurezza e di conseguenza vengono sbalzati fuori dall’abitacolo. subendo lesioni gravi. Il conducente e il passeggero invece escono quasi incolumi.

Quanti titoli di giornale abbiamo letto molte volte sulla cronaca nazionale e locale di ogni regione d’Italia.

Ma questa situazione, dolorosa per le vittime degli incidenti e delle loro famiglie nonché per le drammatiche conseguenze che possono riservare quali la morte o le invalidità permanenti hanno anche un risvolto assicurativo.

La totalità delle compagnie di assicurazione operanti in Italia, esercita la cosiddetta rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo qualora il trasporto “sia effettuato non in conformità con le disposizioni vigenti e con la carta di circolazione”.

Per trasporto non effettuato in conformità delle normi vigenti, vi è la circostanza delle cinture non allacciate da parte dei trasportati, come anche il numero dei trasportati che se effettuato in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione può dare origine alla rivalsa della compagnia, il non utilizzo dei seggiolini per i bambini, oppure ancora bambini che prendono posto sul sedile anteriore non avente l’età prevista. Insomma casistiche frequentissime nella vita quotidiana.

Alcune compagnie rinunciano a questo diritto con il pagamento di un sovrappremio, ovvero un aumento del costo RCA per questa circostanza che comunque poi è regolata da apposita Condizione Aggiuntiva che appunto deroga alla norma di Legge in questione.

Per questo motivo vi raccomando di analizzare, sempre le esclusioni e la rivalsa che le compagnie esercitano nei vostri confronti, quando state per acquistare una polizza.

La sola ed esclusiva valutazione del costo può riservarvi delle amare sorprese, se non preceduta anche dalla valutazione di queste norme che possono sortire l’effetto boomerang con conseguenze disastrose per la vostra economia familiare.

Come sempre io sono a disposizione per fornirvi chiarimenti ed assistenza in merito, per approfondire questo tema importante.

Riforma codice della strada in vigore da oggi

Da oggi venerdi 13 agosto 2010 entra in vigore la tanto contestata e sofferta riforma al codice della strada che tenta per l’ ennesima volta di porre un argine ai numerosi incidenti mortali e invalidanti che accadono ogni anno in Italia. Vi rimando al sito del sole 24 ore per un approfondimento

Come ho sottolineato più volte in questo blog,  le leggi sono necessarie per regolare la disciplina e la convivenza civile dei singoli, ma da sole non bastano se non sono condivise dal cittadino che per il bene proprio o altrui le mette in pratica e le rispetta.

Le conseguenze di queste continue restrizioni sono sotto gli occhi di tutti e non hanno sortito alcun effetto in quanto occorre agire sulla leva dell’ educazione.

Un’ educazione culturale all’ uso dei mezzi e del rispetto del codice della strada, l’ educazione al rispetto della propria vita che quella altrui.

Fino a quando continueremo ad insistere su questa strada che non considera un valore la vita di coloro che stanno sulla strada in qualità di trasportati, conducenti o pedoni, dovremo assistere impotenti a queste stragi.

Educhiamo quindi i più giovani e noi stessi a capire che quando si è a bordo di un auto o di una moto, le regole del gioco sono importanti e devono essere inderogabilmente rispettate al fine di evitare danni a persone o a se stessi con conseguenze molto drammatiche sia in termini di vite umane che di risorse economiche.

Pensiamo a cosa costano le morti e le invalidità alla nostra società, alle famiglie o alle compagnie di assicurazione. Ma soprattutto cosa costano in termini di indifferenza che non riesce a produrre nessun altro effetto che persone irresponsabili e insensibili.

Mi riservo quindi, per l’ ennesima volta, di fare valutazioni in quanto come diceva un sommo poeta ” ai posteri l’ ardua sentenza”

Fondo di garanzia, quando l’ auto non è assicurata

Un auto che viene coinvolta in un incidente stradale, nel quale conducente ed eventuali passeggeri subiscono danni  causati da altra auto della quale il proprietario e conducente risulta nullatenente, senza patente né assicurazione rc auto, possono essere risarciti e da chi ?

Forse qualche volta avrete immaginato o sentito qualcuno raccontare una vicende simile, che seppur inverosimile potrebbe accadere a ciascuno di noi.

Contrariamente a quanto si pensa, esiste una forma di copertura anche nei casi in cui l’ incidente stradale è stato provocato da veicoli non identificati, oppure da veicoli non assicurati, o ancora da mezzi assicurati presso imprese in liquidazione coatta amministrativa e da veicoli che siano stati oggetto di furto.

Al risarcimento del danno in questi casi provvede il “Fondo di garanzia per le vittime della strada” finanziato dalla compagnie di assicurazione  e in gestione alla Consap con sede a Roma.

Nel caso indicato in premessa sono risarcibili sia il danno alle cose che alle persone. Dal 24 novembre 2007 a seguito di un decreto legge, i danni alle cose vengono risarciti integralmente. Si rammenta che in passato questi danni erano risarcibili se superiori ad euro 1.000,00

La gestione dei relativi sinistri a carico del Fondo di Garanzia è delegata a compagnie di assicurazione designate dall’ ISVAP  , per ogni regione o gruppi di regione. Ciascuna compagnia provvede al pagamento dei danni per i sinistri che si verificano nel territorio di loro competenza.

La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dal danneggiato alla suddetta impresa designata, individuata in base a luogo dove è accaduto il sinistro, la stessa impresa è anche oggetto dell’ eventuale azione giudiziaria in caso di mancato accordo.

I link attivi vi rimandano al sito Consap per gli approfondimenti del caso