Di cosa parliamo ? AcCresco ti ascolta

j0402908.jpgDi cosa parliamo? AcCresco ti ascolta diventa una rubrica e una sezione del mio blog per permettere a tutti di introdurre argomenti di interesse generali.

Perciò rinnovo l’ invito, fatevi coraggio, proponete qualcosa di utile e di interessante di cui parlare, sarò lieto di partecipare alle nostre discussioni.

E’ un opportunità che non tutti i blog offrono ai loro amici. AcCresco da oggi dà voce ai suoi lettori, ogni giorno e ogni ora.

Forza e a presto !

Pubblicato il 10 novembre 2007 su Senza Categoria. Aggiungi ai preferiti il collegamento . 16 commenti.

  1. Salve,mi serve aiuto.Diversi anni fa’ho assicurato on line la mia auto,intestata alla nostra societa’ di famiglia,usando l’attestato di rischio mio personale(che era gia’ in classe 1).Loro sapevano questa cosa infatti per telefono mi avevano detto che e’ l’attestato a seguire il contraente.Ora ho comprato un’altra auto e l’ho intestata a me.L’assicurazione ora mi dice che non e’piu’ valido perche’l’attestato segue l’auto e non il contraente,quindi secondo loro dovrei rifare un contratto nuovo e ripartire dalla 14 classe.Potete aiutarmi per favore?

  2. PER CLAUDIO
    Carissimo Claudio, benvenuto in AcCresco e grazie del tuo contributo.
    Del problema che tu mi presenti abbiamo già trattato in questo sito perchè numerosi amici sono stati indotti in confusione sul tema dell’attestazione di rischio e chi debba esserne il beneficiario e quali diritti esercita che lo detiene.
    Innanzitutto mettiamo un pò di ordine nei termini che tu hai citato: 1) Il contraente è colui che stipula il contratto assicurativo che può essere lo stesso proprietario o comproprietario ma anche una persona estranea e paradossalmente può cambiare ogni anno.
    2) Il proprietario o comproprietario è il soggetto su cui viene stabilita la classe di merito risultante dall’attestazione di rischio che è il documento che consente ad un altro assicuratore di stipulare un contratto presso la propria impresa con la classe di merito assegnata dalla precedente compagnia. L’attestazione non riporta il nome del contraente bensì del proprietario o comproprietario. Mentre il contraente non ha nessun diritto di utilizzarla.
    Ora se la nuova macchina viene intestata alla società non è possibile applicare il decreto Bersani, però la compagnia in forza della presenza nel proprio portafoglio di un contratto auto dello stesso cliente può assegnarlo ad una classe più favorevole rispetto alla 14. Essendo queste iniziative di marketing che le compagnie effettuano ti consiglio di verificare preventivamente. Questo invece è possibile se la vettura fosse intestata ad una persona fisica, per cui in passato l’ ISVAP si era espressa a favore dei consumatori costringendo le compagnie ad utilizzare una classe di merito più favorevole della classe 14. Dopo di questo è stato introdotto il decreto Bersani. Pertanto, ti consiglio fare una piccola indagine anche presso altre compagnie e verificare chi ti tratta meglio con un nuovo veicolo. Purtroppo la normativa attualmente non favorisce molto le società che assicurano autovetture, piuttosto che il privato.
    Sono comunque a tua disposizione per qualsiasi chiarimento o altro e intanto ti saluto e a presto su AcCresco

  3. Buongiorno,conosco assinews, e voglio dire la mia:secondo me la troppa confusione dovuta al decreto deriva anche perchè le compagnie accettano difficilmente che ora non hanno più tanto controllo sul bonus malus, perchè oramai l’assicutrato difficilmente avrà una classe alta, non è difficile trovare la soluzione anche se le cmpagnie mettono limiti per il proprio interesse, che anche se forse da certi punti di vista motivato, va contro la legge Bersani. Leggendo il decreto, il ministro non dice che è vietata la voltura tra familiari, o che l’auto acquistata deve essere diversa da quella già posseduta dal nucleo. Leggendo il quesito posto su assinews, chi ha dato la risposta dice che tizio quando vende l’auto in cu 11 al padre caio,che ha la 1, e chiede il rimborso del premio pagato e non goduto, fa una scorrettezza alla compagnia! Innanzi tutto, non tutte le assicurazioni permettono di fare la sosituzione auto tra padre e figlio, la maggiorparte obbliga che sia o il medesimo proprietario o coniugi. Poi evidentemente quando tizio riacquista dal padre caio l’auto per assicurarla dalla 1, è vero che la compagnia riassicurando lo stesso veicolo che prima era dalla 11 e ora grazie a Bersani dalla 1,va a perdere, ma non è peggio per lei se l’assicurato cambia compagnia? Secondo me le assicurazioni devono accettare questo decreto e applicarlo non a proprio piacimento, creando solo confusione, bsogna rispettare le norme anche se non piacciono

  4. PER SERAFINO,
    Carissimo mi fa piacere che ti informi costantemente. E grazie della tua nuova risposta. Condivido in parte la tua considerazione relativa alle compagnie che applicano a loro piacimento il decreto perchè così non è. E se lo è e vero in parte. Come ho già avuto modo di esprimermi più volte in merito è stato il legislatore e gli enti preposti che hanno lasciato troppi dubbi interpretativi. Ad oggi per esempio dopo numerose richieste non hanno ancora fornito una risposta unica e precisa. Fatto sta che le compagnie cercano di salvare il salvabile. Per evitare uno squilibrio di portafoglio RCA che tuttora basato sul bonus malus, di fatto con l’entrata in vigore del decreto hanno perso un pò il controllo.
    Altro motivo per cui non sono d’accordo è che se il decreto è stato emesso per evitare, come il passato, che si ricorresse ai passaggi di proprietà con comproprietà e per limitarne comunque il grosso numero di operazìoni. Ora applicando quanto dici tu, che non è vietato dal decreto, però secondo me lo stesso, così come l’autore del decreto, dovrebbe applicarsi a veicoli con una storia nuova e non già in essere o interrotta per motivi di opportunità per poi riprenderlo con una storia assicurativa più favorevole.
    Per questo sono d’accordo in parte con te e qui non voglio salvare le compagnie o giustificarle, ma dare giusto indirizzo ad una vicenda che è ancora troppo ingarbugliata.
    A presto su AcCresco !

  5. sig. RENZO salve, oggi al contrario di una settimana fa mi è stato confermato da piu’ compagnie che appunto in caso di auto cointestata a 2 soggetti NON conviventi, l’atra auto per avere la stessa classe può essere acquistata anche da un familiare convivente dei due! Giorni fa invece era il contrario, mah! Se anche lei avra’ conferma di cio,’ mi faccia cortesemente sapere, forse avranno cambiato idea, visto che si tratta di un continuo cambiamento su alcuni argomenti.

  6. Eh Caro Serafno finchè l’ISVAP non si pronuncerà in maniera più puntuale ed esplicita dovremmo rassegnarci a questi palleggi ed interpretazioni opposte.

  7. Oggi è vigilia e dovrei pensare ad altro lo so! Volevo un parere esperto su qUesto fatto. Oggi un nio amico doveva fare l’assicurazione auto, porta all’agenzia libretto dell’auto a nome suo da novembre 2006 e l’attestato a nome di un’altro. l’assicurazione si è rifiutata di fare la polizza perchè aveva il dubbio che il mio amico nella precedente agenzia abbia fatto il passaggio senza comunicarglielo e cambiando compagnia si voule attribuire la classe dell’attestato(dove indica solo contraente) IL mio amico se ne è andato senza assicurazione. Ora io gli ho chiesto di mostrarmi il suo precedente contratto, è risulta intestatario al pra il mio amico. Può dunque esigere l’assicurazione? E fare la polizza completamente a nome suo ?

  8. QUINDI SE la nuova assicurazione controlla il precedente contratto del mio amico dove cè lui nella voce intestatario al prra, che problema ha a fargli l’assicurazione a nome suo?

  9. Io a quest’ora dovrei godermi ilNatale..ma parola mia lo sto facendo, ma avendo la famiglia influenzata non sono riuscito a santificarlo come vorrei. In ogni caso, mi pare un eccesso di zelo da parte dell’intermediario, poichè sraebbe stato sufficiente farsi esibire il precedente contratto per verificare la regolarità e riconoscere il subentro nella contraenza…

  10. i MIGLIORI auguri a tutta la famiglia.è sempre di grande aiuto., riguardo l’assicurazione ffaccio presentare giorno 27 dal mio amico il precedente contratto, vediamo poi che scuse trovano!

  11. l’attestato di rischio di un contratto sospeso si può utilizzare per altra auto per la Bersani ?E se mio padre convivente, trasferisce l’assicurazione da un’auto vecchia su una nuova,e il contratto scade a luglio 2008, e io acquisto un’auto a mio nome e voglio assicurarmi presso un’assicurazione diversa da quella di mio padre, l’attestato della vecchia auto ha valore, visto che è stato utilizzato per altra auto? e se non ha valore come si fa in questo caso?

  12. Gentile Serafino,
    di certo è utilizzabile un attestato di rischio relativo ad un veicolo sospeso, purchè l’attestato sia in corso di validità (ovvero 5 anni dalla scadenza) e non sia relativo ad un contratto sospeso ed ormai annullato d’ufficio per mancata riattivazione.
    Diciamo che se il contratto è stato sostituito e non è terminato il periodo di osservazione per cui non è possibile richiedere l’attestato relativo alla nuova targa, di certo si utilizza l’ultimo attestato di rischio valido (ovvero l’attestato relativo all’annualità immediatamente precedente.

  13. Per assicurare un’auto con classe Bersani, può essere accettato da un assicuratore un atto di vendita invece del passaggio di proprietà?

  14. Se ‘ necessario appurare il trasferimetno di proprietà del veicolo assicurato per chiudere il contratto, è sufficiente l’esibizione della copia dell’atto di vendita. Per assicurare il veicolo appena acquistato e volturato a favore dell’assicurato è necessaria l’esibizione del foglio provvisorio in alternativa al libretto aggiornato

  15. Sono 2a intestataria al pra del veicolo che uso da sempre. Il primo intestatario è mio padre, che è anche contraente della polizza. Da qualche mese abbiamo due residenze distinte.
    Ora vorrei cambiare assicurazione e contrarre una nuova polizza a mio nome senza perdere la classe di merito. L’attestato è chiaramente a nome di mio padre e la nuova assicurazione mi dice che non è possibile assicurarmi con la stessa classe…

  16. Caro Ros si rivolga altrove, ci sono compagnie che riconoscono la titolarità della CU in capo a ciascun comproprietario anche se non conviventi.

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