Codice delle assicurazioni – Rca chi sono i terzi ?

auto_home.jpgIn questi giorni giungono a questo blog molte ricerche con il termine ” RCA chi sono i terzi”. Alcuni giorni fa avevo pubblicato un’ articolo che parlava di incidenti arrecati a famigliari conviventi e se fosse operante o meno la copertura assicurativa RCA.

Cerchiamo di approfondire ancora l’argomento e di spiegarvi cosi si intende “per soggetti non considerati terzi”

Innanzitutto la definizione di “terzo” sta per colui che nella responsabilità civile ho arrecato un danno e pertanto considerato come danneggiato.

Costui, potrebbe avere relazioni di parentela, di rapporti societari (società a responsabilità illimitata ovvero società di persone) o di altro tipo.

Il Codice delle Assicurazioni all’ Art. 129 (Soggetti esclusi dall’ assicurazione) elenca le persone che non sono considerate terzi agli effetti della responsabilità civile Auto obbligatoria.

Troviamo quindi, il conducente che è sempre escluso per i danni sia a sue cose che fisici e pertanto voglio invitarvi a valutare l’inserimento di una copertura infortuni per il conducente che in caso di danno provocato con propria responsabilità non sarebbe coperto dall’ assicurazione rca obbligatoria.

Così come i famigliari, addirittura il Codice delle Assicurazioni si spinge oltre, definendo anche gli ascendenti, i discendenti, persino gli affiliati e i parenti fino al terzo grado.

Pertanto per rispondere alle ricerche che riguardano i ” i figli come terzi” la risposta è negativa e pertanto un’ incidente provocato dal padre nei confronti del figlio o viceversa non troverebbe risarcimento da parte della compagnia di assicurazione.

Per approfondimenti potete scaricare il testo del CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Pubblicato il 21 settembre 2007 su Assicurazioni, Ciclomotori, Cid, Codice della Strada, Codice delle Assicurazioni, Incidenti, Indennizzo diretto, Isvap, Rc Auto, Rimborso spese infortuni, Sicurezza stradale. Aggiungi ai preferiti il collegamento . 88 commenti.

  1. Sono un risk manager e volevo precisare che quello che si sostiene in questo post è vero solo in parte in quanto sono esclusi i danni a terzi come indicati dall’art. 129 del CdA, limitatamente ai danni alle cose di questi, mentre le loro lesioni personali rientrano nella copertura RC Auto. Quindi, i danni personali subiti dal coniuge o dai figli dell’assicurato a seguito di un incidente provocato per responsabilità dello stesso conducente/assicurato, sono coperti da assicurazione RC Auto.

    • penso che si debba fare una precisazione per quanto riguarda l’art.129 cod. ass.ne … l’assicurazione no risarcisce il danno da incidente padre- figlio o viceversa solo se tra i due c’è un rapporto di convivenza o sono a carico e quindi l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento … quindi se padre e figlio non convivono e manca l’abituale mantenimento l’assicurazione è tenuta al risarcimento del danno … antonella

      • Gentile Antonella la sua osservazione è pertinente e corretta, però non è riferita alla circostanza e al fatto preciso che ha provocato il danno alla persona legata da vincoli di parentela. L’art.129 esclude se legge attentamente i danni a cose riferiti a detti soggetti ma non quelli fisici.

    • Buongiorno visto che lei è ben informato le espongo il mio problema magari può aiutarmi. Mio figlio con la mia macchina e a me intestata anche rca mi ha involontariamente investito sotto casa uscendo dal parcheggio a pettine in retromarcia fratturandomi il quinto dito della mano che ora ho immobilizzato per 30 giorni. L’assicurazione dice che non paga perché sono terzi di me stessa. È così? Grazie

  2. Carissimo Mauro, grazie di partecipare alle discussioni di AcCresco e apprezzo con favore la tua precisazione in merito ai danni a terzi.
    Il contributo che hai portato è sostanziale perchè non sempre si riesce ad approfondire le tematiche che vogliamo trattare e pertanto è indispensabile che qualche “occhio vigile” faccia da supervisore. Ritengo poi che la precisazione fatta da una persona competente come te, sia da considerare valore aggiunto e quindi competente e pertinente.
    Leggo con piacere i tuoi articoli sul tuo blog e ritengo siano importanti ed indispensabili per un settore come quello delle assicurazioni che sappiamo bene, non molto alla portata di tutti.
    Ringraziandoti nuovamente e aspettandoti ancora tra noi, ti saluto cordialmente.

  3. Salve a tutti, argomento interessante e oggetto di molte diattribe. Volevo intervenire per chiedere consiglio/confrontarmi con voi più esperti.
    La mia interpretazione alla legge è un attimo diversa. Infatti cita: “quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento”. L’elenco delle persone:
    1. il coniuge (e specifica) non legalmente separato
    2. il convivente more uxorio
    3. gli ascendenti e i discendenti (e specifica) legittimi, naturali o adottivi
    4. nonché (nonchè io lo leggo come sinonimo di in aggiuta) gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti.

    dopo dell’elenco c’è la fatidica frase: quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.

    Da ciò deduco che io in quanto figlio se non convivo più con mio padre/madre (ho un altro nucleo familiare) e uno dei miei genitore mi provoca un sinistro ho il diritto al risarcimento. Condividete?

    grazie mille

    Zeno.

    • Salve,
      avrei bisogno cortesemente di una risposta precisa sul termine:
      “risarcimenti ai terzi “: ho avuto un sinistro con mio padre ma sono sposata e vivo naturalmente nella mia casa.In questo caso mio padre rientra nella categoria “terzi”???
      Grazie

      • Per Gigliola

        Il codice della assicurazioni stabilisce che sono esclusi i danni a terzi come indicati dall’art. 129 del Codice delle assicurazioni che ti riporto di seguito tra parentesi (1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di
        assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
        2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al
        comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto
        ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai
        danni alle cose:
        a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo
        91, comma 2, del codice della strada;

        b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i
        discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di
        quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al
        terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a
        loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

        c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che
        si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). CAPO II
        ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE)

        limitatamente ai danni alle cose di questi, mentre le loro lesioni personali rientrano nella copertura RC Auto. Quindi, i danni personali subiti dal coniuge o dai figli dell’assicurato a seguito di un incidente provocato per responsabilità dello stesso conducente/assicurato, sono coperti da assicurazione RC Auto.

  4. Per Zeno

    Grazie del tuo prezioso contributo e della tua puntuale disserzione della definizione di terzi.
    Siamo d’ accordo con te per quanto esposto a proposito del risarcimento a favore dei familiari o altri terzi come esposti nell’articolo 129 del codice delle assicurazioni.
    Il risarcimento però bisogna precisarlo, a scanso di equivoci, per chi ci legge è limitato esclusivamente a favore di “questi terzi” solo in caso di lesioni personali, escludendo quindi i danni a cose.
    Perciò condividiamo la tua osservazione.
    Il post probabilmente induce un pò in confusione perchè non ha precisato a dovere che si trattava di danno a cose. Il post infatti è stato pubblicato a seguito di alcune mail pervenute in redazione che riguardavano incidenti che hanno coinvolto cose e non persone e ci chiedevano il motivo del mancato pagamento da parte delle compagnie di assicurazione.
    Notiamo con piacere di avere dei lettori attenti e curiosi di approfondire la materia, abbastanza complessa.
    Grazie ancora e a presto !

  5. Ciao a tutti…se nel caso mio cugino mi danneggia la mia autovettura, con la macchina intestata a suo padre (ovvero mio zio), firmiamo la constatazione amichevole, io ho diritto al rimborso dei danni????
    Vorrei ricordare che mio cugino non è convivente con me…

  6. Post interessante….
    Vorrei sottoporvi un caso che mi è appena successo.
    Ho una polizza Rc dell’abitazione che comprende anche i danni derivanti dal mio cane.
    Giorni fa il mio cane ha deciso di mordere sia la sella del motore di mio padre che quella di mio cugino.
    L’assicurazione ha rimborsato solamente quella di mio cugino, dicendomi che mio padre non è considerato “TERZO”.
    Ho cercato in tutti i modi di evidenziare il fatto che ormai io e mio padre non risultiamo più nello stesso stato di famiglia e che abbiamo quindi residenze diverse (siamo ormai 2 famiglie distinte e separate).
    Che ne dite? Posso andare avanti oppure non c’è nulla da fare?
    Grazie anticipatamente per i consigli.

  7. Eh è un caso che richiama una vecchia diatriba..le condizioni generali recitano nell’elenco dei non-terzi: coniuge, figli ascendenti e familiari conviventi..il “conviventi” inerisce gli altri familiari o anche i precedenti soggetti? Eh….

  8. sono proprietario (ditta individuale) di un autocarro 40 giorni di vita, questo era parcheggiato davanti al mio ufficio (sede legale ma non residenza), lo stabile è di mia mamma che me lo ha locato regolarmente con tanto di contratto d’affitto. il veicolo in questione a causa di un corto circuito ( rapporto dei vigili del fuoco interventi sul posto per spegnere l’incendio), prende fuoco ed oltre a distruggersi arreca notevoli danni all’edificio dove appunto ha sede legale la mia ditta e dove al piano rialzato vive la proprietaria dello stabile cioè mia madre. Ribadisco che la mia residenza è altrove che non faccio parte dello stato di famiglia dei miei genitori. domanda: mia madre può essere considerata terza? ha diritto all’eventuale risarcimento dei danni? premetto che nella polizza RCA è contemplato il danneggiamento da incendio verso terzi e che il veicolo è coperto da assicurazione propria per incendio. Spero di ricevere una risposta esauriente al più presto. anticipatamente ringrazio. Se possibile mandatemi la risposta alla mia mail.

  9. In realtà la qualifica di terzo è desunta dall’art.129 del codice delle ass. nonchè il 2054 del codice civile. Direi che se le condizioni generali di contratto a termini della garanzia RICORSO TERZI INCENDIO richiamano specificamente ed in toto gli artt. sopra esposti, lo stabile non potrebbe esser risarcito.

  10. Carissimi avete sempre usato il termine danno! Ma quale è la definizione di ” Danno ” internazionalmente accettato dalle compagnie di assicurazione? Ad esempio se la mia macchina perde olio e sporca il manto stradale l’assicurazione mi copre di fronte ad una richiesta di rimborso da parte dell’ente proprietario/gestore della strada per esempio in Francia od in Italia ossia nella CEE.

  11. egregio dottore, avrei un problema con il perito dell’assicurazione avversa, sono stato tamponato in una rotatoria, la signora che mi ha tamponato sul lato posteriore sx all’altezza ruota mi ha causato un danno sui 2000 € portata l’auto dal carroziere mi ha dato l’auto sostitutiva dicendomi che l’avrebbe pagata l’assicurazione, ora dopo 3 settimane il perito e’ uscito e ha valutato 1000e il valore della mia auto (toyota celica 1995 1.8 16v) il carroziere mi ha telefonato dicendomi ” vediamo cosa fare” come di mevo comportare per tutelarmi? la ringrazio per il tempo da lei dedicato

  12. Ho un negozio di ferramenta intestato a me che faccio nucleo a parte dai miei inquanto sposato, e mia madre entrando nel negozio, più precisamente nello spazio antistante il bancone (quindi spazio adibito alla clientela) ha inciampato in una serie di barattoli di vernice cadendo, purtroppo, rovinosamente per terra fratturandosi una vertebra. Abbiamo chiamato il 118 per l’immediato ricovero e conseguente operazione. Può essere previsto il risarcimento per questo danni ad un terzo anche se familiare. Grazie

  13. No Lorenzo, purtroppo no.

  14. Girolamo Divincenzo

    Il socio di una srl, proprietario di un veicolo, arreca con quest’ultimo, condotto da un altro soggetto, danni materiali a una spazzola per lavaggio automatica di proprietà della suindicata srl. Ha quest’ultima diritto al risarcimento del danno da parte dell’assicurazione? Preciso che il socio della srl proprietario del veicolo è fratello dell’altro socio della srl.

    • Caro Girolamo grazie del tuo commento

      Come nel post precedente, ti preciso che la determinazione del novero dei terzi nella Rc auto è regolamentata dal codice delle assicurazioni. L’ art. 129 stabilisce un elenco perentorio che vale per i soli danni a cose. Nella fattispecie trattandosi di un danno a cose e appartentene a soci legati da vincoli di parentela la richiesa non può essere ammessa perchè non troverebbe accogliemento presso la compagnia.

      Anche per te e per correttezza ti allego quanto recita l’ art. 129 del codice delle assicurazioni in particolare il comma c

      Art. 129.
      (Soggetti esclusi dall’assicurazione)

      1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
      2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
      a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
      b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
      c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

  15. Girolamo Divincenzo

    Innanzitutto grazie per aver prestato attenzione al mio quesito e per avermi fornito preziose indicazioni.
    Tuttavia, leggendo il testo dell’art. 129 del Codice delle assicurazioni, alla lettera c, laddove si parla di soci a responsabilità illimitata e delle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di parentela di cui alla lettera b), a me sembra di capire che si faccia riferimnento alle persone eventualmente danneggiate. Nel caso che mi riguarda chi ha ricevuto il danno è la società a responsabilità limitata e non i soci o parenti di questi.
    Ora il mio dubbio è questo; l’esclusione di cui all’art. 129 opera anche in questo caso?
    Grazie e prometto di non disturbare più.

    • Per Girolamo

      L’ art. 129 del codice delle assicurazioni premette che l’ esclusione dal novero dei terzi dei soggetti elencati vale per i soli danni a cose, trattandosi quindi di un danno ad una cosa resta esplicitamente ed ovviamente escluso.

  16. Buongiorno, ho letto con interesse i vostri post.
    Mi è poco chiara purtroppo la risposta data a Zeno.
    L’art 129 si riferisce ai danni a cose, quindi sicuramente vengono rimborsati i danni fisici da RC mentre ci sono delle limitazioni per le cose.
    Anche io non riesco a capire se il figlio vive in un altro stato famiglie e, ipotizziamo viene tamponato dal padre, gli verranno rimborsati i danni all’auto?
    Non riesco a comprendere se quel ” quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento” dopo la virgola valga per tutto l’elenco o solo per “nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti”.
    Direi che vale per tutti i casi.
    Un altra curiosità, il padre, che vive in un altro stato famiglia, investe con l’auto il cane del figlio provocandogli delle lesioni per cui dovrà subire degli interventi.
    La polizza RCA del padre rimborserà il figlio?

    • Per Marco

      L’ art 129 comprende nel caso di danni arrecati a persone non terze, ovvero persone che sono in relazione parentale, solo i danni fisici e non quelli materiali. Quindi per il solo fatto di non essere terzi ovvero componenti familiari il risarcimento spetta esclusivamente per quei danni escludendo quindi anche il danno al cane da lei menzionato, in quanto il cane per il nostro ordinamento è considerato una cosa, perciò nn è possibile chiedere i danni

      • Purtroppo non è ancora chiaro.
        Quando lei dice:” Quindi per il solo fatto di non essere terzi ovvero componenti familiari il risarcimento spetta esclusivamente per quei danni…” non chiarisce ancora quanto richiesto da Zeno e Marco.
        Per chiarezza bisognerebbe rispondere con un SI o con un NO ai seguenti quesiti sull’articolo 129.
        Non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benifici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria limitatamente ai danni alle cose:
        1a) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e di discendenti legittimi, naturali adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a).
        SI o NO
        1b) coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e di discendenti legittimi, naturali adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
        SI o NO
        2a) gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti ( il conducente, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e di discendenti legittimi, naturali adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a) ).
        SI o NO
        2a) gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti ( il conducente, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e di discendenti legittimi, naturali adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
        SI o NO
        grazie.

      • Caro Stefano se mi riformulasse la domanda in modo chiaro e meno prolisso, sicuramente sarei in grado di darle una risposta appropriata e pertinente. Grazie

  17. Ho un quesito per voi sulla risarcibilità di un danno RCA e sulla indota qualifica di terzi.
    Suocero, figlio(non convivente) e nuora (non convivente).
    Il suocero in manovra con la propria auto urta l’auto della nuora cointestata con il figlio.
    I coniugi sono in separazione dei beni.
    La nuora sostiene che la compagnia del suocero deve risarcirle il 50% del danno (il 50% del danno al figlio non è risarcibile; non è terzo del padre)
    La compagnia non paga adducendo a “Giurisprudenza costante. Il veicolo è “un bene di famiglia” ed appartiene indistintamente ai coniugi” Vi risulta giusto?

  18. se il coniuge risulta in separazione dei beni un danno a cose tra un S..N.C. la logica mi porterebbe al risarcimento

  19. Salve a tutti, avrei un quesito da porvi: può l’assicurato essere terzo trasportato ed avere il risarcimento per le lesioni subite? se mia moglie è alla guida della mia autovettura provoca un incidente ed io subisco delle lesioni, ho diritto al risarcimento?
    Il codice parla di “conducente” qundo si riferisce ai soggetti esclusi dalla definizione di terzo e, tra l’altro, sempre limitatamente al danno a cose.vero?
    Ringrazio sin d’ora chi volesse chiarirmi le idee.
    buona giornata

    • Per Giggio

      L’ unica persona esclusa dall’ assicurazione obbligatoria è il conducente che in caso di incidente con responsabilità resta escluso dal qualsiasi risarcimento. Se come nel suo quesito lei intende assicurato il proprietario del veicolo sul quale viene trasportato subisce un sinistro a causa o di un terzo o del conducente che non sia lui stesso, ha diritto ad essere ammesso a risarcimento come stabilito dal codice delle assicurazioni. Come poi ben lei dice, nel novero di terzi sono escluse le persone elencate nel codice delle assicurazioni, ma limitatamente per i danni a cose.

  20. Salve e buongiorno a tutti ho una domanda da fare io avevo macchina e assicurazione intestata a me.
    Ho venduto la macchina ad un mio amico, siccome per ora non mi serve l’ assicurazione, posso lasciarla a lui oppure deve fare una poliza nuova?
    Grazie per una evventuale risposta

    • Per Luca

      Se lei decide di cedere la sua assicurazione al suo amico deve sottoscrivere un atto che si chiama cessione di contraenza con il quale lei però perde i diritti della sua assicurazione, ovvero anche la classe di merito.
      Pertanto se in futuro lei decidesse di assicurare un altra auto dovrebbe stipulare un nuovo contratto assicurativo. In questo caso è meglio sospendere l’ assicurazione restituendo alla sua compagnia certificato e contrassegno e potrà riprenderla entro un anno dalla sua sospensione.
      Attenzione il suo amico con la cessione di contraenza non potrà beneficiare della classe di merito della sua polizza in quanto alla scadenza del contratto la compagnia di assicurazione rinnoverà la polizza partendo dalla classe di ingresso CU 14

  21. SALVE,MIO SUOCERO SI E’ ROTTO I LEGAMENTI DEL GINOCCHIO A CASA DI UN MIO COGNATO A CUI E’ INTESTATA L’ASSICURAZIONE,LA STESSA DOPO MESI E DOPO UN PAIO DI OPERAZIONI AL GINOCCHIO SIINISTRO DI MIO SUOCERO A CHIUSURA DI MALATTIA HA OFFERTO PER CHIUDERE IL SINISTRO PRIMA 15000 POI 18000 E INFINE 25000 EURO,NOI NON CONTENTI PER LA CIFRA ESIGUA ABBIAMO CHIESTO PARERE A UN LEGALE PER AVERE QUALCOSA IN PIU’,ALLA FORMALE RICHIESTA DEL SOPRACITATO LEGALE IL LIQUIDATORE DELL’ASSICURAZIONE HA DETTO CHE ADDIRITTURA NON SPETTA NESSUN INDENNIZZO PERCHE’ E’ UN PARENTE……MA NON DELL’ASSICURATO,MIO SUOCERO E’ STATO MANDATO DA QUESTA ASSICURAZIONE DAL MEDICO LEGALE PER QUANTIFICARE I DANNI E ORA NON VUOLE TIRARE FUORI UN EURO….E’ REGOLARE?MI DATE UNA RISPOSTA,SALUTI.

    • Gentile Signor Antonio, la ringrazio di inviare la sua richiesta e di essere un nostro affezionato utente. Riguardo al suo quesito devo premetterle che non è molto chiaro in quanto non si capisce se si riferisce ad una polizza infortuni o di responsabilità civile. Da una mia intuizione credo sia un evento riconducibile in una polizza di responsabilità civile.
      Nella predetta polizza vi sono delle esplicite esclusioni, tra cui è evidenziato il novero dei terzi, ovvero coloro che sono compresi o non compresi nell’assicurazione.
      Nella Rc non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonchè tutti i compomenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia.
      Quindi serve conoscere il rapporto parentale tra l’infortunato e l’assicurato e qualora venga annoverato tra quelli che ho indicato sarebbe escluso dall’assicurazione e quindi da qualsiasi risarcimento.
      Consideri che questa esclusionè è determinata dal codice civile e non è una mera clausola assicurativa.
      MI faccia sapere.

      • Grazie per la risposta,la polizza e’ per un’assicurazione casa penso civile come dite voi,l’assicurazione non vuole pagare e’ ha gia’ mandato una lettera per comunicare che il sinistro aperto e’ stato aperto per errore secondo loro,mio suocero che e’ anche il suocero dell’assicurato (cioe’ mio cognato) non mi sembra rientrare nelle clausole del contratto assicurativo non indennizzabile per il suo infortunio quindi da considersi a tutti gli effetti terzo,ma perche’ allora non vogliono pagare un euro?ma poi come si fa ad aprire un sinistro che non e’ indennizzabile (secondo loro con la motivazione che mio suocero e’ un parente acquisito…ma che risposta e’?)e accorgersene dopo tanti mesi dalla data dell’incidente al momento di pagare,molto strano,datemi un parere e un aiuto se potete,aspetto risposta,un saluto Antonio

      • Per Antonio,

        Mi spiace dello spiacevole inconveniente probabilmente causato da una negligente interpretazione della polizza. Le polizze di responsabilità civile della famiglia considerano assicurati tutti i componenti del nucleo famigliare risultanti dallo stato di famiglia.
        Nel caso da lei citato siamo al limite dell’interpretazione che spetta esclusivamente al liquidatore della compagnia, in quanto essendo il suocero, padre di sua moglie, eccepisce come fa in questo caso la sua condizione di terzo, appellandosi all’esclusione prevista dalla polizza.
        Qui siamo nel campo dell’interpretazione legale che però pende più dalla parte dell’assicurazione che dalla vostra parte, non riuscendo a dimostrare che la persona infortunata non ha nessun rapporto o legame con la vostra famiglia. Le esclusioni parlano di rapporto con gli assicurati, ovvero il nucleo famigliare, e non il contraente ovvero chi stipula la polizza. Nel secondo caso avrebbero dovuto pagare senza batter ciglio, ma la compagnia di assicurazione sta attenta a sottrarsi ad eventuali richieste di danno pretestuose, Oltretutto sostenuta dal codice civile che esclude queste possibilità.
        Che dire sull’apertura del danno, dovevano sicuramente stare più attenti a non generare un’aspettativa che poi si trasforma in delusione, dove chi si accorge ed ecco perchè sono passati mesi, è il liquidatore che deve decidere se il danno è risarcibile o meno.
        Unico consiglio che posso dare è un sostengo legale da parte di un avvocato che eccepisca quanto scritto in polizza, se possibile, altrimenti non ci sono soluzioni praticabili.

  22. Grazie ancora per la risposta,un legale che eccepisca quanto scritto in polizza?secondo voi ci sono possibilita’ o una causa persa in partenza….non so’ cosa pensare perche’ questa assicurazione stava gia’ per pagare i 25000 euro concordati con il liquidatore..ma con una richiesta ancora piu’ alta si e’ ritirata..sarebbe stato meglio accettare subito, mi spiace per mio suocero che ha sostenuto diverse spese per il ginocchio rovinato per sempre e non ha nulla tra le mani,leggere il codice civile delle assicurazioni mi sembra che mio suocero debba essere pagato.. ma da quello che dite voi non sembra cosi’,vorrei aiutarlo io mio suocero magari con il pagamento di un legale ma servirebbe?uno lo abbiamo contattato e ci ha chiesto 500 euro ma ci sono speranze secondo voi o sarebbe solo un buco nell’acqua,grazie ancora se mi date una risposta,un saluto Antonio.

    • Per Antonio.

      In alternativa ad un legale può ricorrere ad un associazione di consumatori presente nella sua zona per la tutela dei vostri eventuali interessi, Perchè nel caso la situazione richiede la valutazione di documenti quali : le condizioni di polizza e altro.
      Ci tenga aggiornato

  23. salve, mia figlia ha rotto gli occhiali a mia madre che abita in un altra regione, l’ assicurazione mi sta’ chiedendo che tipo di parentela c’ e’ con il danneggiato, se dichiaro mia madre da quanto ho letto non verro’ rimborsato, se decidessi di dichiarare che e’ mia zia anziche’ mia madre si potrebbero accorgere, succederebbe qualcosa… il danno e’ di 97’00 euro
    grazie e buona giornata

    • Il risarcimento di un danno deve essere un’occasione in cui sia il danneggiato che il danneggiante devono dimostrare la loro responsabilità nel fare dichiarazioni veritiere e non mendaci. Per € 97,00 non mi sembra il caso di attuare certe iniziative. La polizza Rc tra l’altro esclude tra i danneggiati i parenti

  24. Buonasera,
    premetto che ho letto tutto il blog prima di scrivere il mio quesito perche’ non volevo riproporre una domanda gia’ fatta, ma perdonate non ho trovato risposta o non mi é stata chiara.
    qualche mese fa ho tamponato la macchina di mia moglie; macchina a lei intestata e assicurazione a lei intestata, mentre io conducevano una vettura aziendale (sono solo dipendente); In un primo tempo l’assicurazione aveva detto che non c’erano problemi, ha fatto sistemare l’auto a mia moglie, richiesto i doc, le foto le coordinate per il rimborso e poi oggi invece le hanno segnalato che il risarcimento non é possibile appellandosi al famoso art 129.
    é tutto regolare?
    Effettivamente mia moglie non ha diritto anche se il titolare dell’ass tamponante é un azienda?
    vi ringrazio per il servizio che fornite
    Saluti
    Giorgio

    • Per Giorgio

      La sua considerazione è di lana caprina. Il veicolo per circolare oltre ad essere intestato ad un’entità non astratta, prevede che alla guida dello stesso vi sia un conducente. L’art 129 del codice delle assicurazioni esclude il conducente dai danni che subisce ma lo rende responsabile dei danni arrecati ai terzi durante la guida del veicolo. Tenga presente che la compagnia di assicurazione ha il diritto di rivalsa nei confronti dello stesso qualora ravveda condizioni che possano dar adito all’azione stessa. La mancata distanza di sicurezza dal veicolo che precede potrebbe essere una delle tante, consolidata anche dal codice della strada che prevede a carico di coloro che tamponano veicoli che li precedono sanzioni e riduzione dei punti sulla patente. Ora alla luce di tutto questo la compagnia di assicurazione si affida la predetto art, 129 escludendo dal risarcimento la controparte in quanto legata da matrimonio con lei, potrebbe al contrario pagare per conto del proprietario del veicolo in questo caso l’azienda e poi rivalersi sul conducente per le ragioni citate prima.

  25. Antonino scalici

    L’altra notte un ubriaco ha danneggiato più vetture con calci e rottura specchietti delle auto, accorsa la polizia è stato fermato e portato via. Ho dichiarato alla stessa volante di essere uno dei danneggiati e la stessa ha preso visione dei danni. Ho fatto regolare denuncia di quanto è accaduto. Sulla denuncia mi è stato scritto DANNEGGIAMENTO, cortesemente desidero sapere se in questo caso che c’è un reo ho diritto al rimborso dall’assicurazione.
    Sono assicurato contro i vandali e sono soggetto a franchigia ma in questo caso (dove esiste un reo) sono soggetto a franchigia?
    Vi ringrazio infinitamente per una gradita risposta.
    Antonino

  26. Buon giorno
    intervengo pure io chiedendo un parere; nel caso di un veicolo noleggiato con contratto a lungo termine, la società che riceve il veicolo può essere ritenuta terza se il conducente è persona diversa ?
    ES: un dipendente della ditta “A S.n.c.” che ha sottoscritto un contratto di noleggio a lungo termine (quindi vettura intestata ad una società “B” di leasing e/o noleggio)nel fare manovra urta la vettura privata del titolare della “A S.n.c” …. sono terzi?
    Grazie

  27. buon giorno, volevo fare una domanda inerente la rc del capofamiglia, io sono in affitto e anche i mobili sono del propietario del fabbricato, nel caso in cui il mio cane rosicchi i mobili, l’ rc risarcisce i danni al propietario di casa??

    grazie buona giornata

  28. Salve, il mio quesito è il seguente.
    Nel caso di tamponamento tra figlio(tamponato) e padre(responsabile civile), entrambi assicurati per la rca con due compagnie distinte e separate, atteso che la normativa dell’ indennizzo diretto sancisce l’ obbligo da parte della compagnia di chi ha subito il danno a risarcire il proprio assicurato(salvo diritto di rivalsa sul rc), il figlio può essere considerato terzo ex art. 129? Io credo che in virtu del rapporto obbligatorio che sussiste tra il figlio e la PROPRIA assicurazione (fermo restando il diritto di rivalsa di quest’ ultima)la compagni non possa appellarsi a tale articolo per negare il risarcimento. Attendo i vs pareri.

    • Gentile signor Marco

      la sua tesi può esser considerata valida a rigor di logica, ma se confrontata con l’art.129 del codice delle assicurazione i soggetti esclusi per i danni subiti a cose, ripeto a cose e non persone, sono quelli elencati nello stesso, tra cui gli ascendenti e i discendenti legittimi di cui fanno parte anche i figli.
      Sicuramente nel rispetto della legge, lei non può sostenere di essere risarcito e poi che la compagnia faccia rivalsa, sapendo di non osservare le norme, caso in cui la compagnia in caso di dolo può richiedere il risarcimento oltre gli interessi ed eventualmente fare un esposto alle autorità competenti per il non rispetto delle leggi in materia.

  29. Buongiorno a tutti,
    Ho comprato una macchina intestata a mia moglie, ovviamente l’assicurazione viene intestata a lei , però qui che sono io il conducente abituale, visto che mia moglie non guida anche se ha la patente da anni,volevo sapere che tipo di assicurazione bisogna fare ?
    nel senso ,è possibile metterla come contraente e io il conducente abituale?
    Grazie mille

    • Buongiorno

      lei può intestare l’assicurazione direttamente a lei e godere dei benefici del conducente esclusivo se lo desidera. Unica nota però è che la classe di merito che lei acquisirà nel corso degli anni non le verrà assegnata qualora l’intestatario del veicolo al PRA è sua moglie. La classe di merito viene rilevata a favore o sfavore del proprietario e non del conducente anche abituale.

  30. Salve a tutti,
    Vorrei porre un quesito che dopo svariati giorni di ricerca non mi ha portato ancora una risposta chiara e definitiva
    Mio suocero e’ intestatario di una polizza casa e i suoi cani hanno gravemente danneggiato a causa della presenza di un gatto nel cofano la mia auto!
    L’auto e’ intestata ad una snc i cui soci al 50% siamo io e mia moglie,quindi figlia dell’intestatario della polizza.
    Dopo la perizia del danno il servizio di liquidazione ci comunica che a causa Dell art.129 non pagherà non esistendo la terzietà tra padre e figlia!
    Il mio dubbio riguarda la snc che essendo società non deve vedere almeno il pagamento del 50% del danno considerando anche il fatto che l’auto ha residenza diversa dall’intestatario della polizza!
    Non so voi che ne pensate?
    Grazie per l’attenzione!

    • Gentile Signor Daniele,

      il caso da lei citato rientra tra quelle circostanze espressamente escluse dall’art 129 del codice delle assicurazioni che elenca, per i danni a cose e non per i danni a persone, i soggetti non ammessi al risarcimento.
      Le riporto una parte dell’articolo per farle capire che nei danni a cose anche lei purtroppo sembrerebbe non poter far valere la terziarità, in quanto ad un certo punto recita ” nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti” tra cui pensiamo sia annoverato il coniuge (affine) della figlia dell’autore del danno. Per far valere l’interpretazione contraria si dovrebbe ricorrere ad un giudice, Non so se ne valga la pena

      ART. 129
      OMISSIS
      il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i
      discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui
      alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i
      predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto
      l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

      • La ringrazio innanzitutto per la celere risposta.
        Il danno ammonta a circa 3000 euro come da fattura carrozziere ed il punto che non mi sembra chiaro oltre al mio legame con la figlia dell’assicurato e’ l’intestazione dell’auto a società snc con residenza diversa e con p.oca che dovrebbe essere soggetto giuridico a se!
        Grazie come sempre per l’attenzione

      • Confermo quanto riportato nel precedente post, in quanto l’art 129 non parla di sedi o residenze, ma solo di rapporti tra le persone e/o soci.

  31. buonasera,
    ho prestato l’auto intestata a me, ad una mia amica che rientrando qui a casa mia ha urtato la macchina di mio padre, in questo caso la responsabilità è del conducente ovvero la mia amica e quindi l’assicurazione della mia auto risarcirà quella di mio padre?

    • Gentile signora Laura,
      è vero che la responsabilità dell’accaduto è attribuibile al conducente, ma l’assicurazione non copre i danni arrecati dallo stesso bensi dall’utilizzo del mezzo intestato ad una determinata persona al PRA che può essere il conducente stesso o altra persona, come nel caso rappresentato. Di conseguenza il sinistro causato dalla sua amica è escluso dall’art. 129 del codice delle assicurazione per i danni arrecati a persone che non sono terze, come in questo caso il padre. Perciò il danno non può essere ammesso a risarcimento in quanto l’auto che ha causato l’urto, guidata dall’amica, è di sua proprietà e quindi esclusa dal predetto articolo.

  32. buona sera,probabilmente sbaglio forum ma voglio esporvi il mio problema.
    Sono un affittuario di un appartamento che pochi giorni fa e’ andato a fuoco x cause accidentali ma l’incendio e’ stato causato dal materiale che una azienda che usa un piccolo gazebo posto dietro casa in prossimità della camera da letto,
    l’incendio mi ha danneggiato tutta la camera da letto con tutto quello che poteva esserci dentroinsomma mi ha fatto un bel po di danni xche oltre alla camera da letto ha preso fuoco anche la lavandetia e il doppio serviziocmq nn c’e’ problema xche la ditta e’ assicurata,ora volevo sapera oltre hai danni materiali cosa mi risalcisce l’assicurazione?premetto che ho avuto molti disagi.

    • In forza del Codice civile e delle norme che regolano la responsabilità dell’autore di un incendio le spese che il proprietario delle merci o enti che sono state causa dell’incendio sono quelle che la vittima ha subito e deve documentare allo stesso, in sua vece alla compagnia di assicurazione. L’autore del fatto è responsabile in solido dei danni arrecati ai beni mobili ed immobili dei vicini, cosi come gli altri danni conseguenti.

  33. mia figlia mentre faceva marcia indietro con l’auto di mio padre mi è passata sul piede rompendomi i due malleoli ed il tallone. Posso aprire il sinistro ed ottenere il risarcimento assicurativoi?

  34. Sono nel panico e non so cosa fare.. Spero lei possa aiutarmi.. DINAMICA DELL’ INCIDENTE: in curva io con il furgone aziendale occupo letteralmente la corsia opposta involontariamente visto che era troppo larga….. Sfortuna carognosa batto la destra del furgone con la destra di mia madre, per scansarmi e va a finire fuori strada… l’ auto di mia madre è intestata a lei e cointestata a mia nonna metre l assicurazione come contraente è mio nonno x usufruire della classe di merito e come principale usufruente del mezzo a nome mio… ma comunque non ci sono restrizioni per quanto riguarda chi può portare la mia auto x contratto.. posso aprire tranqullamente il sinistro? in sede lavoro mi hanno detto di aprire tranquillamente il sinistro e di non preoccuparmi… non so davvero cosa fare… anche perchè l assicurazione dell auto era nel 14° gg oltre la data di scadenza che però il mio assicuratore mi ha detto di essere ugualmente coperto… cosa mi cosiglia?

    • Per Lorenzo

      Il panico infatti si manifesta anche nel modo di scrivere. Nella prima parte quella della dinamica non è molto comprensibile come sia avvenuto il sinistro.
      Certamente vale il consiglio dei suoi suoeriori di fare la denuncia in quanto poi sarà la compagnia a gestire il sinistro. L’assicurazione oltre la scadenza ha una copertura assicurativa di ulteriori 15 giorni quindi il sinistro è accaduto nel periodo di validità e la compagnia deve gestire il sinistro.
      Le consiglio di fare la constatazione amichevole e di consegnarlo all’intermediario che gestisce le polizze per conto della sua azienda per l’apertura del danno

  35. e per quanto riguarda la copertura del datto ci sarebbero problemi in caso? parlo riguardo la legge 129

    • chiedo scusa volevo dire danno

    • Per Lorenzo

      Caro Lorenzo, non preoccuparti, se l’assicurazione è coperta perchè la garanzia era nei 15 giorni e la dinamica è regolare ovvero non ci sono elementi ostativi per il risarcimento tutto è a posto.Se dalla dinamica dovessero emergere delle responsabilità a tuo carico, ovvero concorso di colpa il risarcimento verrà effettuato comunque. Resta il fatto del danno al mezzo che guidavi che in questo caso per una parte del danno l’assicurazione non effettuerà risarcimento, essendo appunto a tuo carico una parte di responsabilità. L’azienda nel caso di specie non potrà rivalersi nei tuoi confronti sul danno, salvo provare che le circostanze che hanno causato il sinistro erano dovuto da tua colpa grave o dolo. Ma per questo deve intraprendere un’azione legale.

      • La ringrazio immensamente dottore.. Nn sono riusciti a darmi info del genere perché dicevano di non essere sicuri nemmeno in sede provinciale del mio campo assicurativo… e comunque un ultima domanda e dopo la lascerò in pace. Ci sono comunque i 15 gg di garanzia pur non rinnovando il contratto di Ass. Alla scadenza di essi? Anke xk non aveva senso rifare l assicurazione con la makkina ricoverata..

      • Il contratto di assicurazione dopo la sua scadenza annuale o semestrale gode di un’ulteriore periodo di garanzia (detto di mora) di 15 giorni
        Come già detto se un sinistro accade in questo periodo è coperto dall’assicurazione.

      • Grazie Signor Giomera.. Troppo gentile nonostante la gratuità del servizio che offre… Ce ne fossero di persone come lei!! 🙂

  36. Buonasera dottore. Sono proprietaria di due vetture e qualche mese fa entrambe erano parcheggiate nei pressi della mia abitazione, quando una delle due viene incendiata e le fiamme si propagano anche all’altra che viene danneggiata. chiesto il risarcimento all’assicurazione per il secondo veicolo, quello cioè rimasto danneggiato, mi è stato risposto che non vi è terzietà tra i soggetti coinvolti nel sinistro. Mi può aiutare?

    • Per Anna

      In effetti la Legge sulla RCA obbligatoria non prevede il risarcimento delle cose appartenenti allo stesso proprietario, quindi esclusa dal novero dei terzi.
      Inoltre il codice delle assicurazioni a ribadito la terzietà a favore dei propri familiari, ma in caso di danno fisico, escludendo sempre e comunque il danno alle cose.
      Alternativa a questo, la polizza incendio a tutela dell’autovettura che garantisce questo tipo di danno, compreso i danni alle cose di terzi.

  37. buonasera ,mi perdoni ma secondo lei c’è terzietà in caso di auto cointestata e sinistro con solo uno di essi? grazie mille

  38. La rca copre i danni di un ca
    ne investito?

  39. Buongiorno, vorrei domandare se nel caso in cui io , proprietario dell’autoveicolo e assicurato lascio in uso la mia auto a mio fratello convivente e questo mi investa, l’assicurazione coprirà i miei danni fisici?

  40. Buongiorno, vorrei sottoporvi un quesito. Se nel manovrare un muletto di proprietà della Srl uno dei soci danneggia la vettura di un altro socio, la Resp Civile della Srl risponde? In tal caso totalmente o proporzionando il risarcimento in base alla partecipazione alla srl?

    Grazie.

  41. Maurizio Bignotti

    Quesito: se avviene un sinistro tra 2 auto appartenenti a due società’ in accomandita semplice, aventi partita IVA diversa ma con medesimi soci, il danno e’ risarcibile in RCA obbligatoria? Vengono quindi considerate terze tra loro? Grazie.

  42. Buongiorno! Chiedo scusa ma ho urgentamente bisogno sappere: in una mattina ho presso la macchina della ditta x lavorare come di solito, pero mi e capitato che sono entrata in un benzinaio ed ho rotto il vetro dalla vetrina…che costa mille euro…e giusto che loro vogliono far pagare a me? Grazie

  43. Buongiorno, vedo che siamo in tanti a non arrenderci all’idea che quando una persona a noi legata da vincolo di parentela ci cagiona un danno materiale al volante della sua auto, la sua RCA possa non risarcirci. Riguardo all’elenco delle persone che non possono essere considerate TERZI, riportato nell’art. 129, vorrei richiamare l’attenzione su un particolare. Premesso che nell’interpretare una disposizione legislativa o regolamentare, in caso di dubbio interpretativo, bisognerebbe considerare la ratio della disposizione, ricavandola se necessario anche dai lavori preparatori qualora esistano e siano documentati, nonché la giurisprudenza, ad es. della Cassazione, il particolare in questione è una virgola.
    Se alla lettera b) del comma 2 fosse scritto ” OMISSIS nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti quando convivano con questi o siano a
    loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento” senza VIRGOLA tra “di tutti i predetti soggetti” E “quando convivano con questi o siano…” il fatto rilevante della convivenza o dell’essere a carico sarebbe una specificazione o, se vogliamo, un’eccezione relativa appunto agli affiliati e agli altri parenti e affini ecc. ecc. Pertanto, per contrasto, l’esclusione dal diritto al risarcimento per danni alle cose dei soggetti precedentemente elencati risulterebbe davvero assoluta. Invece c’è quella virgola
    Ricapitolando: c’è un elenco di soggetti esclusi considerati sia come singoli (coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio) sia come pluralità (tutti i seguenti nell’elenco) elencati con l’interposizione di virgole. Poi c’è l’ulteriore specificazione di una condizione soggettiva (essere conviventi o a carico) che essendo a sua volta preceduta da una virgola dovrebbe riguardare tutti i soggetti precedentemente elencati e non solo gli affiliati e i parenti affini ecc. ecc.
    Non posso dirmi esperto in materia, ma la stesura di una disposizione deve, giustamente, rispettare una tecnica, delle regole, di cui l’interpunzione è parte molto importante al fine di garantire chiarezza e correttezza di applicazione. Che poi, nella pratica, i nostri cari legislatori, pur coadiuvati all’uopo da tecnici, facciano troppo spesso carne di porco di grammatica e sintassi, è un fatto noto.
    Quindi, per concludere, alla luce delle precedenti considerazioni, a me verrebbe da dire che ad esempio i figli non conviventi e non a carico abbiano diritto al risarcimento per i danni alle cose.
    Cosa ne pensate?

  44. Per rafforzare le mie convinzioni esposte nel commento immediatamente precedente, vorrei far notare che se l’uso delle virgole avesse la mera funzione di appoggiare una pausa, prendere fiato nella lettura di un testo, allora una virgola ci sarebbe stata bene anche TRA “…o siano a loro carico” E “in quanto l’assicurato provvede abitualmente…” (fine del comma b) dell’art. 129)
    Ma evidentemente in un testo legislativo le virgole hanno altra funzione che non garantire una prosa piacevole.

  45. Salve volevo chiederti un parere mia moglie usciva dal cancello di casa mia e a provocato un incidente e la l’Atra auto e andata a sbattere contro il mio muro buttandolo giù chi dovrebbe pagare

  46. salve, volevo chiedere un parere. Mia figlia sta usando la macchina aziendale e l’ha parcheggiata nel ns piazzale. mio padre nell’uscire dal garages gli ha fatto la fiancata. E’ possibile fare la constazione amichevole o l’assicurazione non paga il danno essendo successo tra nipote e nonno?

  47. bruno marabini

    Salve. Ho visto il blog abbastanza interessante. Le vorrei chiedere un informazione. Nell’anno 2014 ho subito delle lesioni poiché sono stato investito dalla mia stessa auto. Adesso le spiego le circostanze. Mentre uscivo a retromarcia dal garage sottostante alla mia abitazione, notai 3 o 4 gattini di tenera età che fuoriuscivano da sotto l’auto, quindi al fine di non ammazzarli, decisi di fermare l’auto con il motore acceso ed il freno a mano tirato e dopo aver messo in sicurezza i gattini, nel transitare innanzi la mia auto, venni improvvisamente travolto e per un pelo non sono stato schiacciato. In merito, alla richiesta del risarcvimento danni per le lesioni, la mia assicurazione mi rispondeva che le lesioni da me patite non sono ammesse a risarcimento in quanto non è accertata la terzietà nell’evento.
    Premetto che sono anche assicurato come conducente per infortuni. Inoltre ho prove fotografiche e video estrapolate dall’impianto di videosorveglianza. Secono voi è giusto che non vengo risarcito?
    Grazie anticipatamernte.
    MARABINI Brunio

  48. due società di capitali dello stesso gruppo , un automezzo della società “A” nel fare manovra danneggia un bene della società “B”.
    La garanzia RCA dell’automezzo risarcisce il danno arrecato alle cose della società “B”?

    • Buongiorno ho una polizza societaria incendio e ricorso a terzi.
      In seguito ad un sinistro la compagnia mi nega il rimborso del danno a terzi in quanto asserisce che è escluso quando il danneggiato è una società di capitale con amministratore il consorte dell’amministratore della società di capitali assicurata?

      Mi spiego meglio: se la società di capitali assicurata ha come amministratore x e la società di capitali terza danneggiata ha come amministratore y ci sono problemi per il risarcimento dei danni se tra x ed y vi è un rapporto di coniugio ?
      Grazie

  49. Buonasera a tutti.
    Secondo voi è coperto da assicurazione RCA il danno prodotto ad un bene trasportato a titolo gratuito per conto di un terzo?
    Mi spiego: Caio affida il proprio cane a Tizio, affinchè quest’ultimo lo porti in un determinato posto. Lungo il tragitto Tizio per causa a sè imputabile esce di strada e il cane di Caio muore.
    Il quesito è il seguente: Caio può chiedere il risarcimento del danno derivante dalla morte del proprio cane alla Compagnia che assicura il veicolo condotto da Tizio?

  50. Salve,
    se una vettura parte accidentalmente da sola e il proprietario nel cercare di fermarla, viene investito, quest’ultimo ha diritto in qualche modo ad essere risarcito dall’assicurazione? Grazie.

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