Archivio mensile:settembre 2007

Il Risarcimento Diretto

Cari lettori di AcCresco, ricevo continuamente richieste di informazioni relative all’ Indennizzo Diretto per chiarimenti o approfondimenti di questa norma entrata in vigore il 1° febbraio 2007.

Da oggi aprirò una rubrica che per qualche giorno si occuperà esclusivamente di questo argomento, al fine di dissipare i dubbi che molti di voi nutrono.

Oggi partiamo dalle INFORMAZIONI GENERALI

  • CHE COSA PREVEDE LA NORMATIVA

La nuova disciplina prevede l’ obbligo per il danneggiato (colui che ha subito un danno) di rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione e quindi l’ obbligo per detta compagnia di liquidare i danni subiti dal proprio assicurato/danneggiato non responsabile ( in tutto o in parte) per conto dell’ altra compagnia di assicurazione.

  • QUANDO ENTRA IN VIGORE

La procedura di Risarcimento Diretto si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007 con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le macchine agricole come definite dall’ Art. 57 del Codice della Strada, per i quali la procedura verrà applicata a partire dal 1° febbraio 2008.

  • QUANDO SI APPLICA

Il Risarcimento Diretto si applica in caso di:

  • collisione (urto) tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Rc Auto (anche ciclomotori muniti della targa ex DPR 6 marzo 2006 n.153 ovvero con sei caratteri alfanumerici), con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le macchine agricole come definite dall’ Art. 57 del Codice della Strada, per i quali la procedura verrà applicata a partire dal 1° febbraio 2008;
  • sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino Città del Vaticano;
  • veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino Città del Vaticano;
  • assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

Pertanto, il Risarcimento Diretto è escluso nei casi di assenza di collisione (urto materiale) tra due veicoli e di responsabilità del sinistro imputabile a veicolo diverso da quelli entrati in collisione.

  • I DANNI RISARCIBILI
  • Danni al veicolo (senza limiti di valore);
  • danni alle cose trasportate del proprietario del veicolo e del conducente (senza limiti di valore);
  • lesioni di lieve entità al conducente (inferiori o pari al 9% di Invalidità Permanente).
  • Tra le cause più frequenti di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto per l’ intera gestione del sinistro citiamo a titolo esemplificativo:
  • Coinvolgimento di più di due veicoli a motore;
  • sussistenza della responsabilità di terzi nella produzione del sinistro;
  • mancanza di urto materiale tra i due veicoli;
  • sinistro non verificatosi in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
  • superamento del massimale di polizza del responsabile.

In questi casi la procedura del Risarcimento Diretto non si può applicare.

Segue……………………

Altroconsumo lancia la campagna “Diamoci una Mossa”

Nel post riservato alle considerazioni del Presidente dell’ Antitrust Citricalà , si è parlato di sicurezza stradale e di prevenzione ma anche di educazione stradale quali elementi che possono concorrere alla diminuzione degli incidenti e conseguentemente la riduzione di morti con risparmi dal punto di vista sociale.

Altroconsumo, un’ associazione consumatori indipendente, recentemente ha lanciato dalle pagine del proprio sito Internet una campagna chiamata “DIAMOCI UNA MOSSA”, l’ associazione si occupa dei problemi della mobilità e di tutti quei provvedimenti da intraprendere a beneficio della salute e della qualità della vita dei cittadini.

L’ automobile è un mezzo di trasporto molto diffuso, a scapito di altre valide alternative per muoversi in città.

Migliorare la mobilità urbana , secondo Altroconsumo ma anche secondo noi, significa soprattutto incentivare l’ uso di altri mezzi di trasporto (bus, tram, metropolitane, treni, biciclette, car sharing, car pooling…); ridurre gli incidenti stradali; abbassare i livelli di inquinamento e migliorare la qualità dell’ aria; contenere il rumore; favorire le categorie più deboli che si muovono con difficoltà.

Una bella e importante iniziativa che, riprendendo quanto detto nell’articolo precedente, dialogando con le persone e speriamo con le istituzioni concorrerà, ce lo auspichiamo, a creare maggiore sensibilità verso un problema non ancora risolto nel nostro paese.

Fonte: Altroconsumo.

Citricalà: gli assicuratori (le compagnie) non appaiono propensi alla competitività

Il presidente dell’ Antitrust e garante della libera concorrenza Antonio Citricalà, nelle ultime dichiarazioni comparse sui maggiori quotidiani, ha presentato alla Camera la relazione annuale sulla sua attività e ha denunciato che gli assicuratori (le compagnie) non ” appaiono propensi alla competitività” perchè aumentano i loro profitti ma non fanno scendere i premi a carico degli assicurati.

Che non siamo propensi è scontato perchè non sono stimolati nè orientati alla concorrenza.

L’ obiettivo non può essere esclusivamente la semplice riduzione delle tariffe cioè il costo. Dietro il paravento della riduzione dei costi spesso ci sono lo sappiano “mille fregature”.

Bisogna dare alla RCA dei seri obiettivi, per esempio l’aumento dei servizi di assistenza e di prevenzione degli incidenti stradali.

L’ assistenza soddisfa l’ attesa dei clienti nel momento della verità (ed eleva il valore del servizio); la prevenzione riduce i costi per tutti (anche per lo Stato). Così si aiuta la concorrenza.

E le tariffe ? Chi può dire se è congrua ? Solo la domanda, gli utenti: la loro soddisfazione (difficile da misurare e complicata dall’ obbligatorietà, ma non impossibile.

I soggetti attivi di questa rivoluzione possono essere gli Agenti che, con il plurimandato, possono coniugare servizio di assistenza al servizio e capacità di certificare le compagnie che maggiormente si impegnano a soddisfare gli interessi del cliente, e anche dell’ intermediario, che se deve garantire il massimo livello di servizio deve essere remunerato in misura adeguata.

Perciò l’ ago della bilancia sono gli agenti che avranno un ruolo determinante nella prevenzione che permetta di sviluppare percorsi educativi, uso delle cinture, seggiolino per neonato, trasporto dei bambini sul sedile posteriore e campagne di sensibilizzazione sulla manutenzione del mezzo, sulla frequenza del controllo della pressione dei pneumatici, sulla revisione dei freni: aspetti non secondari in un’ ottica di educazione preventiva.

Tutto questo sarà possibili anche con la collaborazione di più soggetti e le istituzioni, perchè una riduzione degli incidenti non serve solo a ridurre le tariffe, ma anche i costi sociali.

Spesso si parla di “sicurezza” molto a sproposito o per fini politici, dimenticandosi che in Italia è più pericoloso attraversare sulle strisce pedonali che non girare da soli di notte nel quartiere più a rischio di qualsiasi città.

Fonte: L’ Agente di Assicurazione

Codice delle assicurazioni – Rca chi sono i terzi ?

auto_home.jpgIn questi giorni giungono a questo blog molte ricerche con il termine ” RCA chi sono i terzi”. Alcuni giorni fa avevo pubblicato un’ articolo che parlava di incidenti arrecati a famigliari conviventi e se fosse operante o meno la copertura assicurativa RCA.

Cerchiamo di approfondire ancora l’argomento e di spiegarvi cosi si intende “per soggetti non considerati terzi”

Innanzitutto la definizione di “terzo” sta per colui che nella responsabilità civile ho arrecato un danno e pertanto considerato come danneggiato.

Costui, potrebbe avere relazioni di parentela, di rapporti societari (società a responsabilità illimitata ovvero società di persone) o di altro tipo.

Il Codice delle Assicurazioni all’ Art. 129 (Soggetti esclusi dall’ assicurazione) elenca le persone che non sono considerate terzi agli effetti della responsabilità civile Auto obbligatoria.

Troviamo quindi, il conducente che è sempre escluso per i danni sia a sue cose che fisici e pertanto voglio invitarvi a valutare l’inserimento di una copertura infortuni per il conducente che in caso di danno provocato con propria responsabilità non sarebbe coperto dall’ assicurazione rca obbligatoria.

Così come i famigliari, addirittura il Codice delle Assicurazioni si spinge oltre, definendo anche gli ascendenti, i discendenti, persino gli affiliati e i parenti fino al terzo grado.

Pertanto per rispondere alle ricerche che riguardano i ” i figli come terzi” la risposta è negativa e pertanto un’ incidente provocato dal padre nei confronti del figlio o viceversa non troverebbe risarcimento da parte della compagnia di assicurazione.

Per approfondimenti potete scaricare il testo del CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Indennizzo diretto, rescindibilità annuale e plurimandato-2°

j0402908.jpgContinuiamo l’ approfondimento iniziato ieri con lo stesso titolo.

Le recenti disposizioni legislative contenute nel decreto-legge cosidetto Bersani/bis, che si aggiungono al nuovo sistemza di indennizzo diretto nel ramo RCA, assumono una valenza ancora più significativa.

Lo scopo di questa iniziativa governativa è evidentemente quello di riequilibrare, per quanto possibile, il rapporto di forza tra utenti e compagnie di assicurazione: restituendo ai primi la supremazia in tema di libertà contrattuale e di selezione concorrenziale.

Attraverso l’ introduzione della rescindibilità delle polizza di durata pluriennale (decennale) ad esempio, il Decreto Legge intende riaffermare la superiore volontà dell’ Assicurato, concedendogli la libertà di svincolarsi, ad ogni ricorrenza annua della polizza senza alcun onere o costo aggiuntivo.

Così come, attraverso la riduzione del tempo necessario per la disdetta della polizza RCA, da trenta a quindici giorni prima della scadenza, il Decreto ha inteso facilitare il confronto competitivo tra gli Assicuratori; indotti, in tale situazione, a realizzare politiche di vendita maggiormente competitive, che si dovrebbero tradurre in una riduzione delle tariffe praticate.

Un’ altra spinta competitiva al mercato nazionale è stata impressa con l’estensione del divieto previsto dall’ art.8 del D.L.4/7/06 n. 233 – convertito in Legge 4.8.06 n.248 – alle clausole di distribuzione in esclusiva delle polizze relative a tutti i rami danni.

Su questo punto il Dlgs Bersani/bis è stato vigorosamente criticato dai princiapli espoenti dell’ Associazione delle Imprese di assicurazione (ANIA).

Si tratta, evidentemente, di posizioni interessate, che resistono ostinatamente su posizioni di retroguardia.

Oggi non si può fingere di non comprendete gli enormi benefici che il Plurimandato porterà all’ intero mercato nazionale delle polizze, da decenni ingessato, caratterizzato dalla netta prevalenza di schemi distributivi ormai superati nella quasi totalità dei mercati più evoluti.

Con il plurimandato ciascun Agente potrò finalmente proporre alla propria clientela il miglior prodotto, selezionato tra diverse opportunità. Con innegabile ricaduta in termini di qualità media dei prodotti collocati, in generale, sul mercato, a tutto vantaggio dell’ utenza.

Fonte: L’ Agente di Assicurazione