Archivio mensile:luglio 2012

Come compilare la Constatazione Amichevole

Quando ci capita un incidente, per essere risarciti dalla nostra compagnia di assicurazione, dobbiamo compilare la constatazione amichevole che ci consente, se correttamente compilata, di ottenere il risarcimento in tempi stretti e  adeguati.

Per molti automobilisti, il CID quel modellino di colore blu, che conservano con poca cura nel bauletto della propria auto, costituisce un problema insormontabile in caso di incidente, in quanto non lo sanno compilare, oppure ancora presi dall’agitazione o dall’ansia perdono il controllo e non riescono a compilarlo come dovrebbero.

Spesso, telefonano al proprio assicuratore per farsi aiutare, o in altri casi si affidano al loro sesto senso ma tralasciano poi dei dei fondamentali per accelerare i tempi di risarcimento.

Quindi ho pensato bene di aiutarvi fornendovi una piccola quida di come compilare questo modellino blu, chiamato CONSTATAZIONE AMICHEVOLE

clicca sull’immagine per ingrandire se non vedi 

Si deve usare un solo modulo per due veicoli coinvolti, due moduli per tre veicoli e così via.

Se a firmare il modulo sono tutte e due le parti esso viene inteso come constatazione amichevole.

Se l’altro conducente non vuole firmarlo, si dovrà compilare la parte relativa al proprio veicolo A, rispondendo solamente alla domanda 7 ed indicando nel punto 8 la compagnia dell’altro conducente.

Vediamo i punti più importanti per la compilazione (quelli non elencati sono di ovvia compilazione), come segnati nella figura:

 2. Luogo: si deve indicare con estrema precisione il luogo dove è avvenuto il sinistro, segnando anche su che tipo di strada è avvenuto.

 5. Testimoni: questo è molto importante. I testimoni non possono essere le persone a bordo di uno dei veicoli. Bisogna indicare per bene i dati personali.

 9. Conducente: segnalare chi era alla guida in caso non si trattasse dell’assicurato.

 10. Urto: indicare con una crocetta dove è stato colpito il veicolo.

 11. Danni materiali visibili: segnalare tutti i danni riscontrati al veicolo. Aggiungere “con riserva” se non si è sicuri di aver visto tutti i danni. 

12. Circostanze incidente: segnare con una crocetta le indicazioni che rispondono al vero.

 12bis. Numero crocette: indicare quante crocette sono state segnate nel punto 12.

 13. Grafico: fare uno schizzo dell’incidente il più possibile fedele alla realtà.

 14. Osservazioni: indicare i punti sui quali non si è d’accordo con l’altro conducente, oppure annotazioni personali sull’incidente.

Come sempre è disponibile il form dei commenti qui sotto per ogni vostra domanda di chiarimento o approfondimento di questo post

Come funziona il decreto Bersani ?

In questi mesi, avete inviato tantissimi post riguardanti questo tema. Le richieste sono state le più disparate, ma le linee guida le stesse  cosi come i quesiti modificati nella forma ma uguali nella sostanza.

Per questo motivo e per fare un pò di chiarezza ho preparato questo articolo che vi aiuterà a capire meglio come funziona il decreto Bersani e la sua applicazione pratica.

Preannuncio che nei prossimi giorni a tutti gli amici del mio blog rilascerò GRATUITAMENTE un report che ho preparato per aiutarvi ad orientarvi nel difficile mondo della rca.

Il report sarà il primo di una serie di manuali che saranno il compendio delle richieste presentate in questi ultimi anni al nostro sito e che sono certo gradirete.

LEGGE BERSANI BIS ( legge 2 aprile 2007 n.40) questo è il riferimento di una legge che è stata istituita per favorire i consumatori nella stipula di nuovi contratti assicurativi rc auto e per consentire ai risparmiatori di ottenere significativi risparmi sul costo della propria polizza.

1 – Che cosa prevede la legge ” Bersani Bis” per l’assicurazione di un ulteriore veicolo ? 

La legge prevede che in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo acquistato da una persona fisica  (o da un componente stabilmente convivente di un nucleo familiare) già titolare di una polizza assicurativa. la classe di merito di assegnazione del nuovo contratto non può essere più sfavorevole di quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguita sul veicolo già assicurato.

2. Su quali tipologie di veicoli è possibile applicare la legge “Bersani Bis”

La legge è applicabile in tutti i casi in cui l’ulteriore veicolo sia delle medesima tipologia di quello assicurato.

Ad esempio la legge è applicabile tra motociclo e quadriciclo, tra motociclo e motocarrozzetta, mentre non è applicabile tra motociclo  e ciclomotore o tra autovettura e  autocarro

3 – A quali soggetti può essere applicata la Legge Bersani ?

La Legge può essere applicata solo ed esclusivamente alle persone fisiche, sono quindi escluse le società di persone e giuridiche e tutti quelli diversi dalle persone fisiche.

La Legge può essere applicata anche in caso di ditta individuale qualora la carta di circolazione del veicolo da assicurare riporti come intestatario del veicolo la persona fisica e non la società individuale.

4 – Se il proprietario dell’ulteriore veicolo possiede più di un veicolo o se nel nucleo familiare stabilmente convivente risultano più veicoli già assicurati a quale attestato di rischio occorre fare riferimento per l’assegnazione della classe CU ?

Nel caso di più veicoli già assicurati di proprietà della stessa persona, la classe di merito da assegnare all’ulteriore veicolo acquistato sarà la più favorevole tra quelle risultanti dalle attestazioni di rischio disponibili. Nel caso in cui il nuovo veicolo sia di proprietà di un componente stabilmente convivente del nucleo familiare (risultante dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal proprio comune) che non abbia già assicurato alcun veicolo, per la garanzia RCA sarà applicata la classe di merito più favorevole tra quelle risultanti dalle attestazioni dello stato di rischio disponibili nel nucleo familiare.

5 – E’ possibile applicare la Legge “Bersani Bis” in caso di passaggio di proprietà di un veicolo (voltura) all’interno dello stesso nucleo familiare ? 

In caso di voltura all’interno dello stesso nucleo familiare, è possibile applicare per il “nuovo” veicolo, la classe di merito agevolata  (risultante dall’ultima attestazione di rischio rilasciata per altro veicolo già assicurato) tranne nel caso in cui il passaggio avvenga tra coniugi in regime di comunione dei beni.

6 – E’ possibile applicare la Legge “Bersani  Bis” anche se l’acquisto dell’ulteriore veicolo è precedente alla stipula del contratto o è previsto un limite temporale dalla data di acquisto ? 

Non esiste alcun limite temporale purchè si tratti della prima copertura assicurativa dopo l’immatricolazione o voltura al PRA (con dichiarazione di mancata circolazione da parte del proprietario del veicolo)

7 – E’ possibile applicare la Legge “Bersani Bis” quando il veicolo già assicurato proviene da una Compagnia estera ?

Si, se l’assicurato è in grado di presentare apposita dichiarazione della compagnia estera riportante i dati dello stesso, quelli identificativi del veicolo già assicurato, il periodo di decorrenza e scadenza della copertura assicurativa e la relativa sinistrosità pregressa. Questa dichiarazione, infatti, ha il medesimo valore di un attestazione dello stato di rischio e, quindi può essere utilizzata per l’applicazione della Legge Bersani

8 – E’ possibile applicare la Legge Bersani quando il veicolo già assicurato proviene da una cessione di contratto ? 

In caso di cessione di contratto è possibile applicare la Legge Bersani, in fase di emissione della polizza l’intermediario provvederà ad indicare come data di dichiarazione utile per beneficiare della legge la data di scadenza dell’appendice di cessione

Eccoci giunti al termine di questo articolo che spero sia stato utile anche se in qualche frangente può risultare tecnico, ma ho cercato di semplificare al massimo le terminologie assicurative e rendere “digeribile” il tutto ai miei lettori.

Se avete qualche dubbio o perplessità o altre richieste da fare potete lasciare un vostro comme