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Report Rca e dintorni, un regalo per tutti gli amici di AcCresco

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Cari amici di AcCresco, buon anno.

Qualcuno di voi avrà pensato come mai negli ultimi mesi non ho inserito nuovi articoli nel blog. Avete però continuato ad inviare i vostri commenti che sono stati numerosi e questo mi ha impegnato anche nel rispondere alle vostre richieste sia sul blog che per email.

Chiedo scusa se a qualcuno ho fatto aspettare più del dovuto, ma vi ricordo che il blog fornisce assistenza gratuita e quindi non sempre è possibile rispondere immediatamente considerato l’alto numero di chiarimenti ricevuti via web che per email.

Per farmi perdonare dell’attesa, e questo vi spiegherà perchè non sono sempre stato rapido nelle risposte, ho deciso di raccogliere in un report le vostre richieste riferite al tema della Legge Bersani e del mondo della RCA.

I commenti postati in questi mesi, vertono per buona parte sul tema della Legge Bersani sulla quale esiste molta confusione sia da parte degli addetti ai lavori che degli utenti.

Per questo motivo ho deciso di raccogliere nel report le informazioni necessarie per utilizzare a proprio favore questa legge, ma soprattutto fornire dei riferimenti precisi e puntuali per non sbagliare.

Nel report troverete molte informazioni che credo saranno di aiuto e di orientamento per come comportarsi di fronte a questa legge che ha introdotto di fatto una novità nel mondo della RCA.

Potrete quindi capire:

  • come utilizzarla a proprio favore e dei propri cari;
  • quali sono le regole da rispettare;
  • chi sono i beneficiari della legge;
  • informazioni sull’attestazione di rischio 

e altre preziose informazioni che ho raccolto per voi e che possono essere reperite solo attraverso ricerche online estenuanti e spesso non si trovano perché informazioni prevalentemente per gli addetti ai lavori.

Spero che apprezzerete il mio sforzo e il lavoro compiuto a vostro favore per aiutarvi a capire il complesso e tortuoso mondo delle assicurazioni.

Vi chiedo solo una cortesia. Per monitorare quante persone che seguono il blog sono interessate al report Rca e Dintorni ti chiedo solo un piccolo sforzo.

Dopo avere cliccato qui sotto sul banner che appare, si aprirà una pagina dove potrai lasciare la tua email e se vuoi il tuo nome e cognome e qualche istante dopo potrai prelevare il tuo report Gratuito.

I dati inviati verranno utilizzati in futuro per inviarti altro materiale gratuito e di contenuto prezioso, ti confido che considerata la stima che riponi nei miei confronti li costudirò gelosamente e non saranno forniti a nessuno per alcun motivo.

Ti ringrazio nuovamente di contribuire al successo del blog e ti invito a cliccare qui sotto per ritirare il tuo REPORT GRATUITO

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Dal 1 gennaio 2013 STOP alla tacita proroga delle assicurazioni auto

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Non vogliamo indicare qui i riferimenti al decreto legge che ha introdotto questa norma sui contratti RCA in quanto vogliamo semplificare al massimo la sua interpretazione, vi diciamo solo che il decreto in oggetto si chiama Salva Italia e ha introdotto tra le varie una norma favorevole ai consumatori.

Di cosa si tratta ?

Prima del decreto, le assicurazioni rc auto obbligatorie, alla loro scadenza annuale per non essere rinnovate presso la compagnia che aveva in corso il contratto, dovevano essere disdettate almeno 15 giorni prima della stessa anche mediante fax.

Si tenga presente che questo termine, non valeva per le compagnie telefoniche e anche per diverse compagnie che avevano scelto la metodologia della non disdetta a scadenza qualora l’assicurato fosse intenzionato a proseguire il rapporto con le stesse, consentendogli di fatto di essere libero di sottoscrivere un altro contratto presso compagnia di suo gradimento.

Sicuramente un grosso vantaggio, con l’unico limite di non avere garantiti gli ulteriori 15 giorni di copertura assicurativa come previsti dall’art.1901 del codice civile, con il rischio di restare sprovvisti di garanzia con tutte le conseguenze economiche che ne potevano derivare.

Ora il decreto Sviluppo approvato ad ottobre, cancella definitivamente la tacita proroga per le assicurazioni auto, consentendo agli assicurati assoluta libertà nello scegliere la compagnia migliore con il servizio migliore e anche il prezzo migliore. Quindi basta disdette o questioni che sorgono in seno al termine delle stesse con gli assicuratori.

Il giorno di scadenza della propria assicurazione rappresenta il termine della stessa, anche senza disdetta e quindi l’assicurato per mantenere la compagnia assicurativa perchè non vuole cambiare per vari motivi, dovrà sottoscrivere un appendice di rinnovo che di fatto corrisponde ad un nuovo contratto, in quanto il precedente è terminato.

E’ stato introdotto però, diversamente dal passato a tutela degli assicurati, che abituati dalle vecchie norme ad avere la proroga di 15 giorni, la conservazione della garanzia entro questo termine. Garanzia che cessa qualora l’assicurato abbia stipulato durante questo termine un’altra copertura assicurativa presso altra compagnia, rendendo di fatto nullo il precedente.

Questa norma speriamo introduca veramente concorrenza, speriamo sia leale e basata sul servizio al cliente, altrimenti diventerà solo un modo per ridurre i costi, non verificando a monte le garanzie prestate e quanto viene offerto dagli intermediari.

Se volete potete dire la vostra nello spazio riservato ai commenti.

 

Ebook Rca e Dintorni: ci siamo quasi

Nei numersi commenti lasciati da voi in questi anni, soprattutto dopo l’introduzione della Legge Bersani, risulta chiaro ed evidente come questa norma non sia sempre di agevole interpretazione, soprattutto per i numerosi risvolti che si presentano di volta in volta.

A generare maggiore confusione si prestano molti intermediari e varie informazioni non pertinenti che gli assicurati raccolgono e che applicano alla loro situazione in modo personale e distaccato dalla Legge.

In molti casi ho assistito nei post inviati alla creazione di situazioni paradossali che violano la Legge stessa ed espongono gli assicurati a rischi elevati che possono anche invalidare i contratti, in quanto inficiati da dichiarazioni inesatte e reticenti che vi ricordo sono perseguibili a norma del codice civile.

Per orientare quindi i nostri lettori in questo percorso “minato” e ostico, ho pensato di creare un ebook intitolato ” RCA E DINTORNI“, titolo che ricorda una rubrica tenuta, qualche anno fa, da un nostro carissimo amico sul nostro blog, che vi aiuterà ad orientarvi e a capire correttamente questa legge e la sua applicazione.

Nei prossimi giorni l’ebook sarà scaricabile dal link che metteremo in questo blog. Per consentirci di capire il gradimento dell’iniziativa vi chiederemo di inserire la vostra email, sperando che gradirete il contenuto dello stesso.

Valutate che il contenuto di questo ebook GRATUITO, è frutto di esperienza sul campo e che quindi ha un valore notevole se considerato che la ricerca di queste informazioni corrette e pertinenti può richiedere un esborso di denaro importante.

Continuate a seguirci !

Come conservare la classe di merito in caso di incidente

 

La possibilità di conservare la classe di merito in caso di incidente è sempre offerta sulle moderne assicurazioni RC Auto, anche se ovviamente occorre valutarne la convenienza caso per caso: perciò nell’articolo di oggi valuteremo la convenienza di questa operazione

Pagare il danneggiato: un metodo superato

Per conservare la classe di merito in caso di incidente uno dei metodi più invalsi nella pratica è quello di accordarsi direttamente con il proprietario del veicolo danneggiato, senza rivolgersi alla propria assicurazione RC Auto denunciare il sinisto: questo metodo, sebbene efficace in alcuni casi (generalmente quelli di piccolo danno come uno specchietto rotto o un piccolo graffio alla carrozzeria o ai paraurti) può creare problemi in caso di danni di importo considerevole, o la difficoltà a reperire chi aveva provocato l’incidente … aggiungiamoci poi che i costi delle riparazioni auto sono aumentati moltissimo nell’ultimo decennio quindi questo metodo è in parte superato

Dare i soldi all’assicurazione: la soluzione

Come alternativa alla semplice trattativa tra privati, per conservare la classe di merito a seguito di incidente ora possiamo anche decidere di compilare il CID e fare risarcire la spesa alla nostra compagnia di assicurazione, e rimborsare successivamente l’importo del sinistro senza l’aumento delle due classi universali che andrebbe a pesare sul nostro attestato di rischio (con conseguente aumento del premio assicurativo).

Dopo che la nostra compagnia avrà risarcito il malcapitato a cui abbiamo arrecato danno, ci si potrà rivolgere alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) per informarci a quanto ammonta l’importo del danno e rifondere tramite la stessa l’importo pagato che impegnerà quindi la nostra compagnia di assicurazione a riclassificare la classe di merito,, in modo da avere un attestato di rischio “pulito” e con una classe di merito in meno rispetto all’anno precedente.

Quando conviene mantenere la classe di merito?

A questo punto la domanda che sorge spontanea è: quando conviene conservare la classe di merito in caso di sinistro? … sicuramente quando l’importo da restituire è inferiore all’aumento di premio , poi non dimentichiamoci che l’aumento di due classi universali influirebbero sugli anni successivi, per cui anche se non dovessimo andarci a pari entro l’anno in alcuni casi rimarrebbe comunque la convenienza … in molti casi riteniamo che sia una buona idea passare attraverso la Consap quando si rischia di finire in classi superiori alla 14 (specialmente in CU 17 e 18 le tariffe sono molto alte), al fine di mantenere una classe non superiore a quella di partenza.

 Già in passato abbiamo parlato di questo argomento che riproponiamo a seguito di molte richieste, resta sempre aperto comunque lo spazio attraverso i commenti che potete inserire per qualsiasi dubbio in merito al problema.

Come funziona il decreto Bersani ?

In questi mesi, avete inviato tantissimi post riguardanti questo tema. Le richieste sono state le più disparate, ma le linee guida le stesse  cosi come i quesiti modificati nella forma ma uguali nella sostanza.

Per questo motivo e per fare un pò di chiarezza ho preparato questo articolo che vi aiuterà a capire meglio come funziona il decreto Bersani e la sua applicazione pratica.

Preannuncio che nei prossimi giorni a tutti gli amici del mio blog rilascerò GRATUITAMENTE un report che ho preparato per aiutarvi ad orientarvi nel difficile mondo della rca.

Il report sarà il primo di una serie di manuali che saranno il compendio delle richieste presentate in questi ultimi anni al nostro sito e che sono certo gradirete.

LEGGE BERSANI BIS ( legge 2 aprile 2007 n.40) questo è il riferimento di una legge che è stata istituita per favorire i consumatori nella stipula di nuovi contratti assicurativi rc auto e per consentire ai risparmiatori di ottenere significativi risparmi sul costo della propria polizza.

1 – Che cosa prevede la legge ” Bersani Bis” per l’assicurazione di un ulteriore veicolo ? 

La legge prevede che in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo acquistato da una persona fisica  (o da un componente stabilmente convivente di un nucleo familiare) già titolare di una polizza assicurativa. la classe di merito di assegnazione del nuovo contratto non può essere più sfavorevole di quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguita sul veicolo già assicurato.

2. Su quali tipologie di veicoli è possibile applicare la legge “Bersani Bis”

La legge è applicabile in tutti i casi in cui l’ulteriore veicolo sia delle medesima tipologia di quello assicurato.

Ad esempio la legge è applicabile tra motociclo e quadriciclo, tra motociclo e motocarrozzetta, mentre non è applicabile tra motociclo  e ciclomotore o tra autovettura e  autocarro

3 – A quali soggetti può essere applicata la Legge Bersani ?

La Legge può essere applicata solo ed esclusivamente alle persone fisiche, sono quindi escluse le società di persone e giuridiche e tutti quelli diversi dalle persone fisiche.

La Legge può essere applicata anche in caso di ditta individuale qualora la carta di circolazione del veicolo da assicurare riporti come intestatario del veicolo la persona fisica e non la società individuale.

4 – Se il proprietario dell’ulteriore veicolo possiede più di un veicolo o se nel nucleo familiare stabilmente convivente risultano più veicoli già assicurati a quale attestato di rischio occorre fare riferimento per l’assegnazione della classe CU ?

Nel caso di più veicoli già assicurati di proprietà della stessa persona, la classe di merito da assegnare all’ulteriore veicolo acquistato sarà la più favorevole tra quelle risultanti dalle attestazioni di rischio disponibili. Nel caso in cui il nuovo veicolo sia di proprietà di un componente stabilmente convivente del nucleo familiare (risultante dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal proprio comune) che non abbia già assicurato alcun veicolo, per la garanzia RCA sarà applicata la classe di merito più favorevole tra quelle risultanti dalle attestazioni dello stato di rischio disponibili nel nucleo familiare.

5 – E’ possibile applicare la Legge “Bersani Bis” in caso di passaggio di proprietà di un veicolo (voltura) all’interno dello stesso nucleo familiare ? 

In caso di voltura all’interno dello stesso nucleo familiare, è possibile applicare per il “nuovo” veicolo, la classe di merito agevolata  (risultante dall’ultima attestazione di rischio rilasciata per altro veicolo già assicurato) tranne nel caso in cui il passaggio avvenga tra coniugi in regime di comunione dei beni.

6 – E’ possibile applicare la Legge “Bersani  Bis” anche se l’acquisto dell’ulteriore veicolo è precedente alla stipula del contratto o è previsto un limite temporale dalla data di acquisto ? 

Non esiste alcun limite temporale purchè si tratti della prima copertura assicurativa dopo l’immatricolazione o voltura al PRA (con dichiarazione di mancata circolazione da parte del proprietario del veicolo)

7 – E’ possibile applicare la Legge “Bersani Bis” quando il veicolo già assicurato proviene da una Compagnia estera ?

Si, se l’assicurato è in grado di presentare apposita dichiarazione della compagnia estera riportante i dati dello stesso, quelli identificativi del veicolo già assicurato, il periodo di decorrenza e scadenza della copertura assicurativa e la relativa sinistrosità pregressa. Questa dichiarazione, infatti, ha il medesimo valore di un attestazione dello stato di rischio e, quindi può essere utilizzata per l’applicazione della Legge Bersani

8 – E’ possibile applicare la Legge Bersani quando il veicolo già assicurato proviene da una cessione di contratto ? 

In caso di cessione di contratto è possibile applicare la Legge Bersani, in fase di emissione della polizza l’intermediario provvederà ad indicare come data di dichiarazione utile per beneficiare della legge la data di scadenza dell’appendice di cessione

Eccoci giunti al termine di questo articolo che spero sia stato utile anche se in qualche frangente può risultare tecnico, ma ho cercato di semplificare al massimo le terminologie assicurative e rendere “digeribile” il tutto ai miei lettori.

Se avete qualche dubbio o perplessità o altre richieste da fare potete lasciare un vostro comme