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Esclusioni e Rivalsa nelle Polizze Rc Auto; Trasporto non conforme alle disposizioni vigenti

Ritorno ancora sull’argomento iniziato con l’articolo precedente, in quanto costituisce importanza perché le polizze assicurative prevedono l’azione di rivalsa per le somme pagate in caso di incidente occorso ad un trasportato che per esempio non aveva allacciato la cintura di sicurezza.

Cito un fatto che è cronaca, in quanto accaduto realmente.  E’ un sabato sera un ragazzo di 24 anni esce con gli amici utilizzando l’autovettura di papà.

Dopo una bella serata passata insieme all’insegna del divertimento, nel  tragitto durante il ritorno a casa un colpo di sonno del conducente provoca l’uscita di strada della macchina.

I due amici che sedevano nei sedili posteriori dell’autovettura non indossavano le cinture di sicurezza e di conseguenza vengono sbalzati fuori dall’abitacolo. subendo lesioni gravi. Il conducente e il passeggero invece escono quasi incolumi.

Quanti titoli di giornale abbiamo letto molte volte sulla cronaca nazionale e locale di ogni regione d’Italia.

Ma questa situazione, dolorosa per le vittime degli incidenti e delle loro famiglie nonché per le drammatiche conseguenze che possono riservare quali la morte o le invalidità permanenti hanno anche un risvolto assicurativo.

La totalità delle compagnie di assicurazione operanti in Italia, esercita la cosiddetta rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo qualora il trasporto “sia effettuato non in conformità con le disposizioni vigenti e con la carta di circolazione”.

Per trasporto non effettuato in conformità delle normi vigenti, vi è la circostanza delle cinture non allacciate da parte dei trasportati, come anche il numero dei trasportati che se effettuato in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione può dare origine alla rivalsa della compagnia, il non utilizzo dei seggiolini per i bambini, oppure ancora bambini che prendono posto sul sedile anteriore non avente l’età prevista. Insomma casistiche frequentissime nella vita quotidiana.

Alcune compagnie rinunciano a questo diritto con il pagamento di un sovrappremio, ovvero un aumento del costo RCA per questa circostanza che comunque poi è regolata da apposita Condizione Aggiuntiva che appunto deroga alla norma di Legge in questione.

Per questo motivo vi raccomando di analizzare, sempre le esclusioni e la rivalsa che le compagnie esercitano nei vostri confronti, quando state per acquistare una polizza.

La sola ed esclusiva valutazione del costo può riservarvi delle amare sorprese, se non preceduta anche dalla valutazione di queste norme che possono sortire l’effetto boomerang con conseguenze disastrose per la vostra economia familiare.

Come sempre io sono a disposizione per fornirvi chiarimenti ed assistenza in merito, per approfondire questo tema importante.

Rc auto, la trasparenza è possibile

Sna, Unapass e Uea organizzano un convegno nazionale

dedicato alle polizze obbligatorie.

Riportiamo la sintesi di un interessante articolo pubblicato su Italia Oggi del 14 gennaio 2010 a proposito delle differenze contrattuali fra le varie polizze auto.

Non Solo Prezzo è il titolo del convegno che le organizzazioni sindacali Sna e Unapas e Uea, Unione europea degli assicuratori, organizzano per trattare i risultati di uno studio della commissione auto del sindacato.

Una ricerca interessante e di rare proporzioni che vuole evidenziare le differenze contrattuali contenute nelle polizze auto e con particolare riferimento alle migliaia di condizioni generali e particolari, di clausole aggiuntive e speciali  di esclusioni e di rivalse proposte dalle maggiori 70 compagnie che operano nel mercato assicurativo.

Lo studio dimostra innanzitutto il Multipreventivatore creato in simbiosi fra ISVAP – Ministero dello sviluppo economico analizza e propone esclusivamente la polizza migliore basandosi esclusivamente su fattore prezzo senza mettere il consumatore nella condizione di capire cosa sta acquistando

Quindi la necessità di tracciare un profilo standard minimo contrattuale per garantire al cliente la certezza di avere sottoscritto una polizza che risponde al suo bisogno di sicurezza.

Al di là dell’ aspetto tariffario che è essenziale per il consumatore, vi sono elementi di valutazione che fanno la differenza e sono molto importanti in fase di consulenza prevendita che soltanto un operatore professionale è in grado di svolgere, quindi spostando l’ attenzione di fatto sulla centralità degli agenti che detengono il 92% del mercato auto.

Importanti quesiti riguardano ad esempio circostanze in cui la compagnia prescelta eserciti la rivalsa nei confronti del guidatore diverso dal contraente in caso di danno verificatosi all’ interno di un parcheggio di un supermercato, piuttosto che per un incidente dopo aver abusato di alcolici o sostanze stupefacenti .

Ancora quale sarà l’ atteggiamento della compagnia in caso di un’ autista di un azienda che sia al volante di un mezzo aziendale  immatricolato autocarro e faccia salire a bordo un proprio familiare o un terzo trasportato non consentito dalle norme in vigore ?

Svariate domande a cui il consumatore potrà rispondere solo a posteriori, nel momento del sinistro e magari in momenti drammatici, se non correttamente informato durante la trattativa che precede la sottoscrizione del contratto.

Scopo del convegno quindi è quello di sensibilizzare e coinvolgere i rappresentanti delle istituzioni pubbliche, in un dibattito  per definire uno standard minimo contrattuale per verificare la sua conformità con quelli presenti nel mercato e per evitare che i clienti non siano assicurati in determinate situazioni di rischio.

Fonte Italia Oggi giovedi 14 gennaio 2010