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Report Rca e dintorni, un regalo per tutti gli amici di AcCresco

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Cari amici di AcCresco, buon anno.

Qualcuno di voi avrà pensato come mai negli ultimi mesi non ho inserito nuovi articoli nel blog. Avete però continuato ad inviare i vostri commenti che sono stati numerosi e questo mi ha impegnato anche nel rispondere alle vostre richieste sia sul blog che per email.

Chiedo scusa se a qualcuno ho fatto aspettare più del dovuto, ma vi ricordo che il blog fornisce assistenza gratuita e quindi non sempre è possibile rispondere immediatamente considerato l’alto numero di chiarimenti ricevuti via web che per email.

Per farmi perdonare dell’attesa, e questo vi spiegherà perchè non sono sempre stato rapido nelle risposte, ho deciso di raccogliere in un report le vostre richieste riferite al tema della Legge Bersani e del mondo della RCA.

I commenti postati in questi mesi, vertono per buona parte sul tema della Legge Bersani sulla quale esiste molta confusione sia da parte degli addetti ai lavori che degli utenti.

Per questo motivo ho deciso di raccogliere nel report le informazioni necessarie per utilizzare a proprio favore questa legge, ma soprattutto fornire dei riferimenti precisi e puntuali per non sbagliare.

Nel report troverete molte informazioni che credo saranno di aiuto e di orientamento per come comportarsi di fronte a questa legge che ha introdotto di fatto una novità nel mondo della RCA.

Potrete quindi capire:

  • come utilizzarla a proprio favore e dei propri cari;
  • quali sono le regole da rispettare;
  • chi sono i beneficiari della legge;
  • informazioni sull’attestazione di rischio 

e altre preziose informazioni che ho raccolto per voi e che possono essere reperite solo attraverso ricerche online estenuanti e spesso non si trovano perché informazioni prevalentemente per gli addetti ai lavori.

Spero che apprezzerete il mio sforzo e il lavoro compiuto a vostro favore per aiutarvi a capire il complesso e tortuoso mondo delle assicurazioni.

Vi chiedo solo una cortesia. Per monitorare quante persone che seguono il blog sono interessate al report Rca e Dintorni ti chiedo solo un piccolo sforzo.

Dopo avere cliccato qui sotto sul banner che appare, si aprirà una pagina dove potrai lasciare la tua email e se vuoi il tuo nome e cognome e qualche istante dopo potrai prelevare il tuo report Gratuito.

I dati inviati verranno utilizzati in futuro per inviarti altro materiale gratuito e di contenuto prezioso, ti confido che considerata la stima che riponi nei miei confronti li costudirò gelosamente e non saranno forniti a nessuno per alcun motivo.

Ti ringrazio nuovamente di contribuire al successo del blog e ti invito a cliccare qui sotto per ritirare il tuo REPORT GRATUITO

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Cari amici

leggendo diversi siti e blog nella rete mi sono imbattuto in notizie che sono imprecise e non corrette riguardo alla norma dell’inserimento dal 1 gennaio 2013 della tacita proroga nei contratti assicurativi della responsabilità civile obbligatoria autoveicoli.

Con questo post perciò tornerò sul precedente articolo pubblicato, rimarcando alcune informazioni di estrema importanza per fare in modo che i lettori del nostro blog siano informati correttamente al riguardo.

Innanzitutto, precisiamo che l’inserimento di questa clausola fa decadere, alla loro scadenza, qualsiasi tipo di contratto: annuale, temporaneo, con cessione di contraenza ecc e che non sarà più possibile sottoscrivere contratti con scadenze superiori all’anno stesso.

Altra novità riguarda la disdetta.

Al termine del periodo di assicurazione annuale non sarà più necessario come in passato, alcune compagnie richiedevano ancora questo obbligo, inviare disdetta per cambiare compagnia di assicurazione, in quanto la scadenza stessa costituirà il termine del contratto assicurativo. Pertanto le compagnie non potranno. in alcun modo, la legge ne vieta la richiesta di chiedere agli assicurati l’inoltro della disdetta per interrompere il rapporto assicurativo

Indubbiamente un vantaggio enorme per gli assicurati che spesso venivano vessati da questa norma che gli assicuratori applicavano in modo non omogeneo, contribuendo a generare confusione.

Altra cosa importante, e un blog in particolare riporta la notizia errata, è quella che pur scadendo il contratto assicurativo in una determinata data, essendo operante comunque il tacito rinnovo, la compagnia di assicurazione deve nonostante ciò garantire la copertura assicurativa fino allo scadere del quindicesimo giorno, anche se l’assicurato nel frattempo ha stipulato altra polizza con un’ altra compagnia.

Quindi  non è corretta l’informazione di questo blog che sostiene il contrario, ovvero che la copertura assicurativa si interrompe il giorno della scadenza annuale del contratto assicurativo per effetto della tacita proroga

A volte sembra che determinati siti operino un informazione del tipo copia e incolla, riportando informazioni non corrette. Lo stesso decreto ne fa menzione specifica e nei prossimi giorni pubblicheremo gli stralci degli articoli per sostenere la fondatezza delle nostra informazioni.

Infine cogliamo l’occasione per ribadire che il nostro contributo è importante perchè numerosi amici, ci scrivono ogni giorno per chiedere chiarimenti o consulenza su diversi temi e rileviamo la loro soddisfazione per le risposte e l’aiuto fornito, senza percepire denaro e assolutamente gratuito poichè crediamo che sia importante svolgere un ruolo di sostegno in un settore ancora oggi difficile e carente di consulenza professionale nei confronti dei consumatori

Grazie amici

 

 

Dal 1 gennaio 2013 STOP alla tacita proroga delle assicurazioni auto

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Non vogliamo indicare qui i riferimenti al decreto legge che ha introdotto questa norma sui contratti RCA in quanto vogliamo semplificare al massimo la sua interpretazione, vi diciamo solo che il decreto in oggetto si chiama Salva Italia e ha introdotto tra le varie una norma favorevole ai consumatori.

Di cosa si tratta ?

Prima del decreto, le assicurazioni rc auto obbligatorie, alla loro scadenza annuale per non essere rinnovate presso la compagnia che aveva in corso il contratto, dovevano essere disdettate almeno 15 giorni prima della stessa anche mediante fax.

Si tenga presente che questo termine, non valeva per le compagnie telefoniche e anche per diverse compagnie che avevano scelto la metodologia della non disdetta a scadenza qualora l’assicurato fosse intenzionato a proseguire il rapporto con le stesse, consentendogli di fatto di essere libero di sottoscrivere un altro contratto presso compagnia di suo gradimento.

Sicuramente un grosso vantaggio, con l’unico limite di non avere garantiti gli ulteriori 15 giorni di copertura assicurativa come previsti dall’art.1901 del codice civile, con il rischio di restare sprovvisti di garanzia con tutte le conseguenze economiche che ne potevano derivare.

Ora il decreto Sviluppo approvato ad ottobre, cancella definitivamente la tacita proroga per le assicurazioni auto, consentendo agli assicurati assoluta libertà nello scegliere la compagnia migliore con il servizio migliore e anche il prezzo migliore. Quindi basta disdette o questioni che sorgono in seno al termine delle stesse con gli assicuratori.

Il giorno di scadenza della propria assicurazione rappresenta il termine della stessa, anche senza disdetta e quindi l’assicurato per mantenere la compagnia assicurativa perchè non vuole cambiare per vari motivi, dovrà sottoscrivere un appendice di rinnovo che di fatto corrisponde ad un nuovo contratto, in quanto il precedente è terminato.

E’ stato introdotto però, diversamente dal passato a tutela degli assicurati, che abituati dalle vecchie norme ad avere la proroga di 15 giorni, la conservazione della garanzia entro questo termine. Garanzia che cessa qualora l’assicurato abbia stipulato durante questo termine un’altra copertura assicurativa presso altra compagnia, rendendo di fatto nullo il precedente.

Questa norma speriamo introduca veramente concorrenza, speriamo sia leale e basata sul servizio al cliente, altrimenti diventerà solo un modo per ridurre i costi, non verificando a monte le garanzie prestate e quanto viene offerto dagli intermediari.

Se volete potete dire la vostra nello spazio riservato ai commenti.

 

Ebook Rca e Dintorni: ci siamo quasi

Nei numersi commenti lasciati da voi in questi anni, soprattutto dopo l’introduzione della Legge Bersani, risulta chiaro ed evidente come questa norma non sia sempre di agevole interpretazione, soprattutto per i numerosi risvolti che si presentano di volta in volta.

A generare maggiore confusione si prestano molti intermediari e varie informazioni non pertinenti che gli assicurati raccolgono e che applicano alla loro situazione in modo personale e distaccato dalla Legge.

In molti casi ho assistito nei post inviati alla creazione di situazioni paradossali che violano la Legge stessa ed espongono gli assicurati a rischi elevati che possono anche invalidare i contratti, in quanto inficiati da dichiarazioni inesatte e reticenti che vi ricordo sono perseguibili a norma del codice civile.

Per orientare quindi i nostri lettori in questo percorso “minato” e ostico, ho pensato di creare un ebook intitolato ” RCA E DINTORNI“, titolo che ricorda una rubrica tenuta, qualche anno fa, da un nostro carissimo amico sul nostro blog, che vi aiuterà ad orientarvi e a capire correttamente questa legge e la sua applicazione.

Nei prossimi giorni l’ebook sarà scaricabile dal link che metteremo in questo blog. Per consentirci di capire il gradimento dell’iniziativa vi chiederemo di inserire la vostra email, sperando che gradirete il contenuto dello stesso.

Valutate che il contenuto di questo ebook GRATUITO, è frutto di esperienza sul campo e che quindi ha un valore notevole se considerato che la ricerca di queste informazioni corrette e pertinenti può richiedere un esborso di denaro importante.

Continuate a seguirci !

Come conservare la classe di merito in caso di incidente

 

La possibilità di conservare la classe di merito in caso di incidente è sempre offerta sulle moderne assicurazioni RC Auto, anche se ovviamente occorre valutarne la convenienza caso per caso: perciò nell’articolo di oggi valuteremo la convenienza di questa operazione

Pagare il danneggiato: un metodo superato

Per conservare la classe di merito in caso di incidente uno dei metodi più invalsi nella pratica è quello di accordarsi direttamente con il proprietario del veicolo danneggiato, senza rivolgersi alla propria assicurazione RC Auto denunciare il sinisto: questo metodo, sebbene efficace in alcuni casi (generalmente quelli di piccolo danno come uno specchietto rotto o un piccolo graffio alla carrozzeria o ai paraurti) può creare problemi in caso di danni di importo considerevole, o la difficoltà a reperire chi aveva provocato l’incidente … aggiungiamoci poi che i costi delle riparazioni auto sono aumentati moltissimo nell’ultimo decennio quindi questo metodo è in parte superato

Dare i soldi all’assicurazione: la soluzione

Come alternativa alla semplice trattativa tra privati, per conservare la classe di merito a seguito di incidente ora possiamo anche decidere di compilare il CID e fare risarcire la spesa alla nostra compagnia di assicurazione, e rimborsare successivamente l’importo del sinistro senza l’aumento delle due classi universali che andrebbe a pesare sul nostro attestato di rischio (con conseguente aumento del premio assicurativo).

Dopo che la nostra compagnia avrà risarcito il malcapitato a cui abbiamo arrecato danno, ci si potrà rivolgere alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) per informarci a quanto ammonta l’importo del danno e rifondere tramite la stessa l’importo pagato che impegnerà quindi la nostra compagnia di assicurazione a riclassificare la classe di merito,, in modo da avere un attestato di rischio “pulito” e con una classe di merito in meno rispetto all’anno precedente.

Quando conviene mantenere la classe di merito?

A questo punto la domanda che sorge spontanea è: quando conviene conservare la classe di merito in caso di sinistro? … sicuramente quando l’importo da restituire è inferiore all’aumento di premio , poi non dimentichiamoci che l’aumento di due classi universali influirebbero sugli anni successivi, per cui anche se non dovessimo andarci a pari entro l’anno in alcuni casi rimarrebbe comunque la convenienza … in molti casi riteniamo che sia una buona idea passare attraverso la Consap quando si rischia di finire in classi superiori alla 14 (specialmente in CU 17 e 18 le tariffe sono molto alte), al fine di mantenere una classe non superiore a quella di partenza.

 Già in passato abbiamo parlato di questo argomento che riproponiamo a seguito di molte richieste, resta sempre aperto comunque lo spazio attraverso i commenti che potete inserire per qualsiasi dubbio in merito al problema.