NOVITA’- Consulenza Assicurativa GRATIS


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Dal sito dell’ ISVAP- www.Isvap.it si rileva che in Italia sono numerosi i reclami che giungono all’ istituto di sorveglianza, in merito alla stipula di polizze assicurate non in conformità alle norme in vigore.

Inoltre il consumatore si lamenta di un rapporto con l’assicuratore non contraddistinto dal servizio bensì da metodi obsoleti e superati.

Poiché nel mio blog ho citato più volte il termine “servizio” e “successo” questa rubrica vuole essere di particolare utilità al fine di aiutare molti di voi a districarsi in questo ambito, così tortuoso e difficile.

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Pubblicato il 8 agosto 2007 su Assicurazioni, Consulenza, Regolamento ISVAP. Aggiungi ai preferiti il collegamento . 218 commenti.

  1. BUONGIORNO! IL MIO QUESITO RIGUARDA IL DECRETO BERASNI PER LE AUTO COINTESTATE, MI SPIEGO MEGLIO: IO E MIA MADRE, NON APPARTENENTI PIù ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE, ABBIAMO UN’AUTO COINTESTATA CHE è ASSICURATA IN CLASSE 1. ORA SE IO DECIDESSI DI ACQUISTARE UN ULTERIORE AUTO, MA SOLO A NOME MIO, DA QUALE CLASSE PARTIREI? POSSO PARTIRE DALLA STESSA CLASSE DELL’ AUTO COINTESTATA VISTO CHE SONO PROPRIETARIO AL 50%? GRAZIE

  2. Carissimo Serafino, ti ringrazio di avere visitato il mio blog e di esserti interessato agli argomenti. Grazie del tuo commento che offre la possibilità di chiarire nuovamente gli aspetti del decreto Bersani relativo alle auto cointestate o di proprietà di familiari.
    L’articolo 5 punto 2) del menzionato decreto Legislativo n° 40 del 2007 recita testualmente:
    ” L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia’ titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo’ assegnare al contratto una classe di merito piu’ sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia’ assicurato”
    Come puoi desumere la risposta al tuo quesito è negativa in quanto la condizione indispensabile non è la comproprietà bensì la convivenza che viene attestata, per regolarità, dallo stato di famiglia. Quindi non è applicabile il citato decreto Bersani per il caso esposto.
    Il mantenimento della stessa classe di merito è possibile solo se l’attuale veicolo viene sostituito da uno nuovo. Se invece il precedente veicolo non viene venduto, ma se ne aggiunge un altro, la classe di assegnazione è quella di ingresso che corrisponde alla classe universale 14.
    Se vuoi avere ulteriori dettagli, inviami altre informazioni e sarò lieto di risponderti
    Comunque puoi vedere il post pubblicato al riguardo https://accresco.wordpress.com/2007/09/13/il-decreto-sulle-liberalizzazioni-ovvero-la-legge-402007/

  3. stò acquistando una nuova auto cointestata con mia sorella non apparteneti allo stesso nucleo familiare, tutti e due siamo in prima classe, dovendo assicurare la nuova auto in quale classe dovrebbe essere assicurata? grazie per la risposta carmelo

  4. Carissimo Carmelo benvenuto in AcCresco e grazie per presentarci il tuo quesito.
    La tua domanda posta in forma diversa è stata posta spesso all’interno di questo sito e riguarda la legge 40/2007 cosidetta Legge Bersani.
    A proposito e per approfondimento nel sito abbiamo aperto una sezione chiamata Risorse Utili-Il decreto Bersani dove puoi leggere e analizzare meglio sia in modo esemplificativo e articolato lo stesso.
    La risposta alla tua domanda è negativa, in quanto la legge Bersani dispone che la classe di merito più favorevole può essere assegnata anche ad un familiare convivente (stesso stato di famiglia) purchè della stessa tipologia: auto con auto, moto con moto, ciclomotore con ciclomotore.
    Perciò la classe di merito dovrà essere quella di ingresso contrassegnata dalla 14 CU che sta per classe universale.
    Non puoi invocare nemmeno l’altra norma , come a suo tempo peraltro già previsto dall’ Isvap che invitava le compagnie ad assegnare la classe di merito più favorevole di quella di ingresso 14, perchè queste ultime avevano previsto questa norma ancora per le persone dello stesso nucleo familiare.
    Comunque, prova a contattare la tua compagnia e ha verificarlo perchè può darsi che abbia esteso questa possibilità anche ai familiari non dello stesso nucleo. Tentar non nuoce.
    Sono a tua disposizione per altri chiarimenti e intanto ti saluto cordialmente

  5. La legge isvap specifica che la classe di merito appartiene all’intestatario al pra e che il contraente può variare ogni anno fermo il proprietario.Quando però gli assicuratori stipulano un contratto sulla seconda vettura dell’assicurato, chiedono per applicare la classe agevolata l’attestato di rischio della prima auto, lo stato di famiglia, e come già commentato non sempre richiedono il libretto su questa prima auto .Quindi la classe , appartiene veramente all’intestatario al pra o in questo caso al contraente?. il libretto non dovrebbe essere richiesto sempre sia sulla prima che sulla nuova, perchè è al proprietario che appartiene la classe non al contraente?

  6. scusa, se l’auto è cointestata, e sia io che mia sorella abbiamo la prima classe, la nuova auto non dovrebbe prendere la stessa classe di uno dei due proprietari?
    grazie in anticipo

  7. Carissima Luisa, benvenuta su AcCresco e grazie del tuo contributo.
    Il tuo quesito è uno dei tanti che ci pervengono relativamente alla Legge Bersani che puoi trovare e analizzare nella sezione RISORSE UTILI – IL DECRETO BERSANI.
    La legge sostiene che il soggetto che acquista un veicolo nuovo o usato e lo assicura per la prima volta, ha il diritto di stipulare il contratto con la classe di merito dell’ ultima attestazione scaduta in famiglia, ovvero ci si riferisce all’ attestazione rilasciata dall’assicuratore con scadenza più vicina al momento della stipula del nuovo contratto riferito ad un veicolo della stessa tipologia di quello assicurato e cioè auto con auto, moto con moto, ciclomotore con ciclomotore. Perciò se l’ attestazione ultima scaduta è in classe 1 avrai diritto a quella classe, inoltre per beneficiare di questa classe deve ricorrere la condizione di convivenza (stato di famiglia). In assenza di queste il contratto è assegnato alla classe di ingresso CU 14 (CU sta per classe universale e serve per codificare con riferimento unico le diverse classi tra le varie compagnie)
    Se hai bisogno di altre informazioni o altri approfondimenti non esitare a scriverci saremo lieti di risponderti,
    A presto !

  8. Carissimi Luisa e Carmelo, scusate ho fatto un pò di confusione con i post. Chiedo venia. La mia risposta qui sopra a Luisa è riferita anche a Carmelo che deve tenere conto di quanto esposto.
    Per quanto riguarda il commento di Luisa, sono pienamente d’accordo con te per quanto riporti. Con me sfondi una porta aperta. L’assicuratore, inteso come colui che aiuta il suo cliente a verificare l’adeguatezza di un contratto assicurativo, deve dico deve e non “dovrebbe” valutare tutte le condizioni e le caratteristiche del veicolo che si vuole assicurare. Poichè l’ assicurazione RCA si riferisce ad un veicolo, la fotografia del rischio è il libretto che riporta le caratteristiche tecniche, potenza, cilindrata, CV fiscali e quelle legali chi è iscritto al PRA. Spesso in passato molti assicuratori si sono fidati della parola del loro cliente, e ciò non è un omissione per quanto riportato nel post che parlava delle dichiarazioni inesatte e reticenti, errando ad assegnare classi di merito non spettanzi. Le conseguenze sono state che di fronte alla segnalazione dell’ errore , alcune compagnie rettificavano correttamente il contratto, altre operavano con evoluzioni da circo per far mantenere classi non proprie.
    Oggi con la norma Bersani, tutto questo sta venendo a galla e ci si accorge in più casi della confusione che si è creata intorno a questo tema. Comunque, per sopire qualsiasi dubbio di Luisa, la classe di merito segue l’intestatario al PRA (Proprietario del veicolo. Responsabile civilmente per la legge 990) mentre il contraente è per definizione (il soggetto che stipula il contratto e ne ha la titolarità).
    Scusate nuovamente per la confusione, resto a disposizione per altri chiarimenti se vi ho creato dubbi e intanto vi saluto

  9. ma se tutti e due i proprietari sono nella stessa classe di merito anche la nuova autovettura deve prendere la stessa classe

  10. Mi permetto di aggiungere un terzo caso al quesito di Serafino e cioè io che posseggo un’auto con relativa assicurazione ,se decito di acquistare un’altra, avendo due figlie, volendo la posso intestare a tutte e due o il decreto si riferisce ad un solo componente dello stesso nucleo .Tutti e tre ne facciamo parte. La ringrazio

  11. Scusi ma preciso di non volere vendere la mia auto, ma assicurare un’altra auto intestata alle mie 2 figlie con la mia stessa classe.Il problema e se come dicevo prima il decreto permette l’intestazione del secondo veicolo a più conviventi o ad uno solo

  12. Carissimo Carmelo, ti ringrazio del tuo commento e ti dò il benvenuto su AcCresco, la richiesta che fai tu vede in questi giorni numerose richieste di precisazione.
    Da tuo commento non si intuisce se entrambi i proprietari hanno la medesima classe di merito per effetto della comproprietà oppure perchè avendo due auto con due proprietà diversa hanno la medesima classe di merito.
    Comunque se ricorre il primo caso la classe di merito può essere utilizzata esclusivamente solo da uno dei due(perchè nel caso di stipula di un contratto nuovo il secondo non avrà a disposizione l’ attestazione di rischio per provare la classe di merito ), nel secondo caso entrambi hanno il diritto di utilizzare la propria classe di merito anche per un veicolo aggiuntivo.
    Spero di avere capito il tuo commento e di averti risposto correttamente in caso contrario riscrivi per ottenere precisazioni e dettagli a quanto vorresti conoscere.
    A presto su AcCresco.

  13. Carissima Antonia, come già risposto a Serafino, il decreto Bersani non menziona assolutamente il termine proprietari o comproprietari di veicoli, bensi solo ed esclusivamente di attestazione di rischio.
    Il decreto recita, ti semplifico quanto detto: Chiunque intende assicurare un veicolo della medesima tipologia di un altro veicolo (auto con auto, motociclo con motociclo e ciclomotore con ciclomotore) nuovo di prima immatricolazione al PRA o usato con voltura al PRA già assicurato presso una compagnia di assicurazione, può utilizzare l’attestazione di rischio più favorevole appartenente ad un proprio familiare convivente (risultante dallo stato di famiglia- la compagnia di assicurazione controllerà la corrispondenza).
    Pertanto se tu acquisti un veicolo lo puoi intestare sia ad una o ad entrambe le tue figlie, la classe di merito sarà quella del familiare convivente (credo sia tu in questo caso) e pertanto ammissibile.
    Comunque all’assicuratore non interessa a quante persone viene intestato il veicolo, oggi con questo decreto il vezzo di cointestare le autovetture è venuto meno, in quanto con questo beneficio dell’attestazione di rischio più favorevole di un familiare convivente, di fatto è secondo me stato dribblato il concetto di Bonus/Malus instaurato con la legge990 – Assicurazione Obbligatoria dei veicoli a motore.
    A tua disposizione per approfondimenti e ulteriori chiarimenti ti saluto e ti aspetto nuovamente su AcCresco.

  14. Ciao sono francesco. Posseggo un’auto figurando attualmente in classe 9. Alla luce della legge bersani potrei acquistarei una seconda auto facendo però valere la cu di mia moglie, che nel 2005 era in classe 1, ha venduto l’auto ed ha pagato un corrispettivo alla sua vecchia assicurazione per mantenere la classe 1 per un’anno? Oppire dovrebbe intestarlsela lei? Non so se poi le hanno rilasciato l’attestato di rischio, se così non fosse potrei richiederlo alla vecchia assicurazione? grazie

  15. Gentilissimi, sto acquistando una nuova auto, in comproprietà con mia madre(da poco non più residente con me). Tale auto nuova andrà a sostituire una vecchia auto (che sto cercando di vendere)intestata a mia madre. Nella vecchia auto mia madre gode della classe di merito più bassa (la più economica). Io vorrei, ovviamente, portare tale classe nella nuova auto.
    Vi chiedo dunque: è vero che la classe di merito della vecchia auto mia madre la può spostare nella nuova auto divenendo titolare del nuovo contratto di assicurazione per la nuova auto?
    E’ vero che(questo mi preme molto) dopo un anno io, in quanto comproprietario dell’ auto nuova, posso esigere dall’ assicurazione di divenire unico titolare del contratto di assicurazione, relativo all’ auto in comproprietà, precedentemente intestato a mia madre, mantenendone la classe di merito?
    GRAZIE INFINITE!

  16. Caro Francesco, benvenuto su AcCresco e grazie del tuo contributo.
    L’ acquisto di una nuova auto con l’intestazione sia a te che a tua moglie è possibile, secondo il recente decreto bersani, a condizione che sia detto stesso tipo, cioè auto con auto, che siate conviventi e questo risulta dal vostro stato di famiglia. La legge inoltre precisa che la classe di merito a cui dovrà essere assegnato il nuovo contratto è quella risultante dall’ attestazione con scadenza più recente. Ovvero se come tu dici la tua polizza in classe 9 fosse scaduta ieri, mentre quella in classe 1 fosse scaduta a giugno. la nuova assicurazione verrà assegnata alla classe di merito 9. Perciò attenzione se vuoi mantenere la classe di merito più favorevole alla scadenza dell’attestazione che vuoi utilizzare. Per quanto riguarda il rilascio dell’attestazione con il nuovo decreto stabilisce che l’assicuratore lo invii al domicilio dell’assicurato ogni anno, questo ha validità cinque anni e in caso di smarrimento, furto o altro è possibile richiedere il duplicato rivolgendosi alla propria compagnia.
    Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti o approfondimenti ti invito a scrivermi nuovamente.
    A presto su AcCresco

  17. ENZO benvenuto in AcCresco e grazie del tuo commento. La domanda che mi poni è relativa al mantenimento della classe di merito che tua madre possiede su un auto che sarà sostituita da un’altra nuova. La risposta è positiva. Riguardo alla comproprietà abbiamo conversato molto su questo blog. La comproprietà permette di mantenere o di ricevere in eredità per cosi dire la classe di merito favorevole ma solo a determinate condizioni. Le condizioni sono quelle previste dal decreto Bersani che ti invito a leggere nella sezione RISORSE UTILI – IL DECRETO BERSANI che stabilisce che un componente famigliare, convivente (risultante dallo stato di famiglia) a diritto alla classe di merito più favorevole in caso di assicurazione per un’auto nuova o usata. Il caso da te citato di esigere la classe di merito dopo un anno perchè comproprietario non risulta nella casistica, in quanto non ricorrono i presupposti sopraindicati: ovvero auto già assicurata con classe di merito di altro soggetto peraltro non convivente. Pertanto in questo caso il decreto Bersani non può essere applicato.
    Sono a tua disposizione per ulteriori chiarimenti e a presto su AcCresco !

  18. Ti ringrazio vivamente, e ti pongo un altro quesito. Il veicolo è assicurato a nome di mia madre, ma di proprietà mia e sua, se un domani cambiassimo l’ intestatario dello stesso veicolo al PRA(e quindi passassimo da più intestatari ad uno solo) facendo divenire me unico proprietario del veicolo, otterrei per quel veicolo la classe di merito di mia madre oppure il veicolo per mantenere tale classe dovrebbe essere ancora assicurato a nome di mia madre?

  19. Benritrovato Enzo e grazie di visitare AcCresco e di sottoporre con tanti altri amici il tuo quesito che aiuterà tutti a capire meglio le problematiche della RCA.
    Il quesito che mi sottoponi è uno dei tanti che sono passati in questi giorni sul sito.
    Il cambio di intestazione da più intestatari ad uno solo e la conseguente sostituzione del contratto come contraente ed intestatario al Pra uno dei precedenti intestatari consente di mantenere la classe di merito raggiunta fino a quel momento, senza alcun aggravio. Nel caso di specie poichè tu sei cointestatario con tua madre hai diritto a mantenere la classe di merito, senza bisogno di intestare tua madre. Secondo me l’operazione di cambiare la proprietà di un veicolo deve essere fatto oculatamente in quanto ne conseguono dei costi di trasferimento. Diverso è se questo avviene per un nuovo viecolo.
    Se non sono stato chiaro, rimandami il tuo commento e sarò lieto di risponderti.
    A presto su AcCresco !

  20. grazie a lei della pazienza e della gentilezza! Visto che le mi saluta dicendomi a presto , come vede non perdo tempo. Volevo chiederle, spesso ripete che se ad esempio si hanno 2 auto assicurate , la prima in classe 1 che è scaduta a luglio e la seconda che è scaduta ieri in classe 12 , volendo assicurare la terza devo assicurarla anche nella12 perchè relativa all’ultimo attestato conseguito. Mi domando che ne sa la compagnia dove assicuro la terza auto(che può essere diversa dalle altre) che l’attestato della prima classe non è l’utimo? Poi per la gioia di tutti noi, che abbiamo letto e riletto il decreto, e come può notare la cosa più difficile da capire è la comproprità di un mezzo, ci può fare alcuni esempi nel caso in cui due persone non conviventi che sono comproprietari di un auto possono acquistare una seconda classe con la stessa classe (a nome di uno solo dei due), e nel caso in cui invece questo non si può? Per assicurare la seconda auto a uno dei due, sopravvale il proprietario assicurato, cioè la persona dei due comproprietari a cui è stato basato il contratto della prima auto, ad esempio per essere soggetto più a rischio? Avevo deciso di chiudere su questo discorso ma vedo che i dubbi ce li hanno anche gli altri utenti!

  21. mi riferisco sempre per seconda auto ( e non seconda classe come erroneamente scritto su, ) ad un’ulteriore auto per avere la classe agevolata della prima

  22. Serafino ben ritrovato. Sei molto attivo. Bravo perchè è così facendo che si capiscono le cose. Però adesso stop un attimo ai tuoi dubbi che ti assalgono e cerchiamo di raddrizzare le cose.
    Io lavoro nelle assicurazioni da 20 anni e ancora oggi ho dei dubbi. Alcuni di questi non si possono cancellare perchè imposti da altri e perciò bisogna accettarli, sono delle regole e come tali vanno seguite.
    Non si possono girare e rigirare a piacimento.
    Perciò adesso seguimi attentamente, ti spiegherò come ho già fatto nel sito quali sono le figure contrattuali chi a diritto alla classe di merito e chi è il proprietario di uno o più veicoli. Tutto il resto sono supposizioni e vanno cancellate.
    1) PROPRIETARIO O COMPROPRIETARIO è o sono coloro che sono intestati sul libretto di circolazione e che figurano anche sull’ex foglio complementare (ora PDA) che attesta la proprietà del veicolo. L’assicuratore per stabilire la classe di merito valuta il proprietario o i comproprietario, però a solo uno di essi e non a entrambi sarà possibile utilizzare la classe di merito per un altro veicolo. Questo è sancito sia dalla legge 990 che dal Codice delle Assicurazioni;
    2)CONTRAENTE:il contraente di un contratto assicurativo può essere il proprietario o i comproprietari del veicolo o altra persona estranea che stipula il contratto, però questo soggetto non viene valutato dalla compagnia di assicurazione per la classe di merito;
    2)ATTESTAZIONE DI RISCHIO: è il documento che attesta la classe di merito del proprietario del veicolo, bonus o malus a seconda se il guidatore è un virtuoso o meno, con il decreto bersani deve essere inviata a casa del CONTRAENTE ogni anno e ha la validità di cinque anni, anche per i casi di demolizione, vendita, sospensione ecc.
    3)CLASSE DI MERITO, il decreto Bersani stabilisce che si ha diritto ad assicurare un veicolo dello stesso tipo di quello già assicurato, con la classe di merito più favorevole di un famigliare convivente. Caro Serafino tu mi dici io se ho l’ ultima attestazione scaduta recentemente che è in classe 12, la compagnia non sa niente, io utilizzo quella più favorevole. Bravo, vedi che non rispetti la regola e potresti incorrere nel fatto che la compagnia attraverso la rete telematica e in collegamento con le altre compagnie faccia una verifica utilizzando i nominativi dei famigliari e si accorge che un tuo famigliare ha in corso con un’altra compagnia una polizza con un’attestazione meno favorevole. Sai cosa succede ? Che la compagnia si basa sugli art. 1892 e 1893 del Codice Civile e invoca a sè le dichiarazioni inesatte e reticenti e può chiedere la modifica del contratto per adeguarla alla norma vigente, se malauguratemente è avvenuto prima che si accorga un incidente può pagare in misura ridotta o non pagare il danno.
    Come vi ho già detto non è consigliabile raggirare sempre le norme di legge perchè potrebbe come nel caso sopraindicato essere deleterio e magari oneroso, solo per avere voluto risparmiare sulle classi di merito. Perciò attenzione a questo comportament.
    Infine per assicurare la seconda auto come dici tu alla fine vale la stessa regola sopra riportata per assicurare un ulteriore veicolo con la legge Bersani. Il proprietario o il comproprietario non possono godere contemporaneamente degli stessi diritti. O li eserciti uno o l’altro. Se uno sarà più a rischio la compagnia, sempre in ossequio agli articoli del codice civile sopracitati applicherà una tariffa maggiorata, fermo restando la classe di merito più favorevole, se l’altro sarà meno a rischio potrà se non l’ ha già fatto l’altro esercitare questo diritto senza maggiorazione perchè non è a rischio.
    Sicuramente adesso sei pronto per fare l’esame di assicuratore. Mi hai dato un’ idea farò un test per verificare se avete capito quanto detto. Sempre a tua disposizione e a presto !

  23. io e mia moglie abbiamo la stessa assicurazione io sono in classe 4 e mia moglie in classe 8, per attribuire a mia moglie la mia stessa classe di rischio devo aspettare che lei acquisti una nuova auto?

  24. Grazie sono pronto per il test ! A volte non si va d’accordo con i tutti i familiari e la legge mi obbliga a chidere loro l’ultimo attestato? e se non vogliono darmelo? Per me è assurda la cosa.Comunque sul fatto della comproprietà non mi faccio a capire .Promettendo e premettendo che saranno altre le mie domande mi rispego di nuovo. A e B sono due ricchi signori sono Comproprietari sul libretto di una Ferrari e non sono dello stesso nucleo familiare. Decidono poi non contenti e ingordi di acquistare anche una lamborghini.La ferrari ha una polizza dove il soggetto assicurato è A, infatti il signor B per l’assicurazione non è stato tenuto in considerazione(soggetto meno a rischio tra i due e l’assicurazione gliel’ha fatta ad A perchè più giovane).Si recano presso un’assicurazione, ammettiamo la sua , e qui rivolgono delle domande: Vogliamo una Lamborghini e assicurarla con la stessa classe della Ferrari , per fare ciò la lamborghini la possiamo intestaresul libretto ad entrambi come la ferrari? Ese invece la vogliamo intestare sul libretto a uno solo dei due chi dei due lo può fare? Il signor A che è l’assicurato sulla polizza della ferrari oppure anche solo il signorB

  25. mi dimentico sempre di precisare alla fine. La ferrari resta sempre assicurata dovè, e i due sigori le portano l’attestato della ferrari con contraente il sig. A e siccome sono precisi anche il libretto della ferrari dove risultano comproprietari. Cosa risponde alle loro tre domande? Grazie ancora

  26. Gianluca benvenuto su AcCresco e grazie della tua partecipazione.
    Anche tu come molti altri nostri amici mi rivolgi un quesito relativo alla legge Bersani. Quando tu dici “abbiamo la stessa assicurazione” credo che tu intenda ciò come la compagnia di assicurazione e non la stessa polizza.
    Vedo che tu sei molto attento e preciso. Già la tua domanda si è data la risposta. Ebbene sì, se tu vuoi che tua moglie acquisisca la tua classe di merito devi acquistare e assicurare un’ auto nuova o usata. Devi però vendere o demolire l’auto che hai attualmente assicurato, rinunciando alla relativa classe di merito.
    Infatti il decreto Bersani stabilisce che è possibile assicurare un veicolo nuovo o usato, prima immatricolazione o voltura al PRA e non già assicurato, con la classe di merito di un famigliare convivente (risultante dallo stesso stato di famiglia) per lo stesso tipo di veicolo, auto con auto, motociclo con motociclo, ciclomotore con ciclomotore.
    Se non sono stato chiaro ti invito a riscrivermi sarò lieto di darti ulteriori informazioni e intanto ti saluto e a presto su AcCresco !

  27. Oh Serafino. ti stai incartando. Io capisco i tuoi esempi, però non sono ripetibili nella realtà perchè condizionati dai regolamenti e dalle leggi come ti ho detto prima e quindi non è questione di opportunità bensì di regole. Le regole si devono conoscere e non disconoscere. E’ come se le regole stabilite dal codice della strada fossero interpretate a nostro piacimento costruendo situazioni non reali perchè non riproducibili.
    Quindi dal tuo esempio ti riconfermo che:
    Quando si parla di soggetto più a rischio si intende, persona più giovane oppure neopatentata, nell’esempio mi dici che la polizza è fatta da A perchè più giovane ( quindi più a rischio NO ?). qui c’è un pò di confusione. Procediamo oltre vogliono la Lamborghini e vogliono assicurarla con la stessa classe di merito della Ferrari e questo non è possibile perchè come già ripetuto più volte la stessa classe di merito può essere mantenuta dai familiari conviventi e non senza relazione di parentela. Qui il decreto bersani non è applicabile perchè non ricorre questa condizione che è perentoria.
    Anche se la si cointesta la legge prevede che deve esserci una relazione parentale (convivenza familiare) , nel caso contrario posso si cointestarla ma non posso ottenere la classe di merito della ferrari (perché non ricorre la condizione della convivenza) ma sia A che B possono godere dell’agevolazione di assicurare un altro veicolo in una classe migliore rispetto alla CU 14.
    Devi capire che non sono le proprietà o le comproprietà che fanno la differenza, ma le regole di assegnazione delle classi di merito e queste sono stabile dalla Legge 990, dal Codice delle Assicurazioni e dal decreto Bersani. Pertanto essendo la casistica molto ampia non è applicabile come tu continui a fare solo il decreto Bersani, ma possono ricorrere spesso anche le altre norme che bisogna conoscere e sapere applicare. Quindi, come già detto siccome si è scatenata una bagarre intorno a questo decreto Bersani sappi carissimo Serafino che questo non ha annullato tutta la normativa precedente, perchè restano salve e tutt’ ora applicabili a seconda dei casi. Perciò non sono sopprusi o ingiustizie, perchè il decreto di fatto sta facendo morire il Bonus- Malus e le sue regole A mio avviso ingiustamente perchè come il sottoscritto che ha più di vent’anni senza incidenti, non ritengo giusto che un neopatentato abbia il mio stesso diritto, mentre ritengo giusto ciò dal punto di vista tariffario ed economico. Ma qui il punto di vista è duale: da un lato il consumatore dall’altro le compagnie di assicurazione.
    Perdonami se non capisco spesso le tue considerazioni, ma il mio punto di vista è quello del professionista e non del consumatore esclusivamente è pertanto necessariamente asettico. Ovvero osservatore delle regole. A presto su AcCresco

  28. Mi dispiace ma devo e forse sbaglio a contraddirla. LA lamborghini può essere intestata di nuovo ad entrambi, perchè se non erro il decreto Bersani specifica che i due veicoli devono avere o medesimo proprietario( in questo caso sono due ) oppure i proprietari devono essere appartenenti allo stesso stato di famiglia. nel loro caso si ha medesimo proprietario in ambedue i veicoli.il problema mio era chi poi dei due poteva acquistare il secondo veicolo , mantenendo la classe del primo, non volendo fare nuovamente la cointestazione

  29. il messaggio su è mio, antonia è un’amica a cui ho fatto conoscere il sito.e ringrazia per la sua risposta

  30. Salve e tutti. Sono una ragazza di 29 anni che vive ancora con i genitori. Vorrei comprare un’auto di seconda mano e non avendo mai assicurato un’auto dovrei partire dalla 14 classe. La mia domanda è la seguente: se il titolare del’auto sono io, assicuro l’auto con la stessa compagnia di mio padre (che è in 1 classe) e quindi anche la mia auto entra con la 1 classe, il contratto di assicurazione sarà a nome mio o di mio padre? e cosa succede se un domani voglio cambiare compagnia di assicurazioni? rimango nella stessa classe di merito? e se in un secondo momento vado a vivere da sola (uscendo quindi dal nucleo famigliare)? Vedo che anche se oggi è un giorno festivo voi siete al lavoro e quindi spero che mi rispodiate il prima possibile.
    Grazie mille in anticipo

  31. Cari Serafino e Antonia, grazie di tenerci allenati perchè con i vostri quesiti è difficile rimanere statici. Allora, il decreto Bersani non stabilisce assolutamente che un veicolo deve essere intestato ad entrambi come dite voi e che la macchina nuova deve avere il medesimo proprietario.
    Il decreto in parola parla solo di veicolo intestato ad una persona appartenente allo stesso nucleo familiare, convivente, per godere della classe di merito. La cointestazione non centra nulla è da dimenticare come già spiegato in vari post. La cointestazione è una prassi del passato che è stata utilizzata per “raggirare” le compagnie nel momento in cui le assicurazioni hanno applicato un premio più alto per i neo patentati. Per questo motivo molti, genitori, per evitare costi assicurativi eccessivi e per poter far godere l’eventuale classe di merito futura al figlio, provvedevano alla cointestazione così essendo proprietari avevano questo diritto.Quando le compagnie si sono accorte di questi comportamenti hanno emanato direttive ai loro punti periferici di applicare in caso di cointestatazione la tariffa relativa alla persona più giovane, perchè neopatentato e più a rischio, ovvero più onerosa. Con il decreto Bersani tutto questo è diventato inutile.
    Grazie ancora della vostra collaborazione e a presto su AcCresco.

  32. Carissima Cinzia, benvenuta su AcCresco e grazie della tua collaborazione. Il tuo quesito è uno dei molti che si susseguono in questi giorni. Nella tua richiesta dici di voler acquistare un veicolo usato e di volerla assicurare. Giusto quanto dici che per la prima assicurazione la classe di’ingresso dovrebbe essere la classe 14. Da aprile di quest’anno con la Legge 40/2007 Decreto Bersani che puoi scaricare dal nostro sito nella sezione RISORSE UTILI- IL DECRETO BERSANI, puoi beneficiare della classe di merito più favorevole presente nel tuo nucleo familiare, nel caso di tuo padre la Classe1, purchè ricorrano le seguenti condizioni :
    1) che il veicolo da assicurare, nuovo o usato, sia dello stesso tipo di quello già assicurato, auto con auto, motociclo con motociclo, ciclomotore con ciclomotore;
    2) che la persona che intende assicurare il veicolo sia convivente, ovvero risulti dallo stato di famiglia di colui che è titolare della classe più favorevole.
    Per quanto riguarda l’intestazione dell’assicurazione (Contraenza, chiunque purchè abbia compiuto 18 anni può sottoscrivere un contratto,)può essere fatta sia a te che a tuo padre, l’importante che l’intestazione del veicolo al Pra sia fatta a tuo nome per potere in futuro utilizzare la classe di merito (che segue il proprietario e non il contraente della polizza).
    Così facendo se dovessi cambiare veicolo ti porti con te la classe di merito maturata, se cambi compagnia la classe non cambia perchè certificata dall’attestazione di rischio che l’ assicuratore ti invia a casa ogni anno e dura cinque anni. Con il cambio di compagnia e la consegna dell’attestazione resta il diritto a mantenere la classe di merito raggiunta.
    In caso di uscita dal nucleo familiare, i diritti acquisiti sul contratto rimangono, in quanto il decreto non menziona che colui o coloro che avendo ricevuto il beneficio delle classe di merito più favorevole perchè appartenente ad un nucleo familare di cui sono conviventi, nel momento in cui dovessero lasciare quest’ultimo il diritto rimane acquisito per il futuro.
    Se non sei soddisfatta del chiarimento o vuoi approfondire ulteriormente l’argomento ti invito a scrivermi ancora e intanto ti saluto e a presto su AcCresco.

  33. quando mi impunto sono assillante da morire! ho appena fatto un giro di chiamate all’assicurazione e ho domandato: io e mia madre abbiamo un’auto cointestata sul libretto a entrambe, e non si fa più parte dello stesso nucleo familiare .Acquistando una seconda auto aggiuntiva la posso intestare ad entrambe? risposta: si o ad entrambe come l’auto già assicurata o ad una delle due, perchè in questo caso la convivenza non è relativa! sbagliano?

  34. Buongiorno a tutti.
    Premesso che non sono molto ferrato in ambito assicurativo. Io sono intestatario al momento di una polizza assicurativa con classe di merito 9. Devo rottamare la macchina piuttosto obsoleta intestata a mia mamma. Ho acquistato uno scooter.
    Come posso fare per non perdere la classe di merito “conquistata” negli anni trascorsi sino ad ora? Se non erro anche la polizza della moto prevede una classe di merito, posso usufruire della stessa utilizzata sino ad ora?
    E se un domani volessi acquistare un auto, mantenedo in “vita” lo scooter, a quali novità andrei incontro?

  35. Serafino tenace e caparbio nel voler capire. Carissimo io ho compreso il senso della tua richiesta. Tu ti intestardisci su concetti chiari e immodificabili. Come ti ho già spiegato più volte e anche ad altri amici, un conto è l’intestazione del veicolo altro è l’ assicurazione di un veicolo con la classe di merito più favorevole che richiede la convivenza.
    Tu puoi acquistare un veicolo ed intestarlo insieme a me che non conosci, e non mi hai mai visto, se vuoi, non è impossibile per tua opportunità lo puoi fare. E come già detto la cointestazione non comporta nulla a livello assicurativo se non nel caso di persone più a rischio, ma situazione superata dal decreto Bersani che impone la convivenza. Ora nel caso tuo che hai citato essendo non più convivente con tua madre, qualora tu dovessi assicurare un’altro veicolo dello stesso tipo, tu potresti avvantaggiarti comunque della classe di merito perchè essendo l’auto già intestata a te ti spetta, anche se non sei più convivente, perchè il decreto menziona la convivenza a proposito di persona diversa da colui che già possiede una classe di merito più favorevole della CU 14. Nel caso di specie questa persona sei tu.
    Ok ora tutto a posto ? Speriamo di sì, altrimenti via all’ennesimo round. Grazie Serafino e a presto su AcCresco.

  36. Carissimo William, benvenuto in AcCresco e non preoccuparti se non sei afferrato in campo assicurativo, ci sono io ad aiutarti. Grazie del tuo quesito al quale vado a rispondere. Tu vuoi demolire un’ auto intestata a tua mamma e passare la classe di merito su uno scooter. Il passaggio della classe di merito dall’auto allo scooter non è consentita; recentemente anche il decreto Bersani si è espresso a proposito precisando che è possibile mantenere una classe di merito favorevole, anche se appartenente ad un proprio familiare però convivente, qualora si voglia assicurare un veicolo nuovo di prima immatricolazione al PRA o usato con voltura al PRA, dello stesso tipo: auto con auto, motociclo con motociclo, ciclomotore con ciclomotore.
    Come puoi comprendere mantenere la classe di merito 9 sul ciclomotore non è consentito. Comunque ti consiglio, qualora tu demolissi o vendessi il veicolo, attualmente assicurato, di conservare l’attestazione di rischio del veicolo perchè avrà validità di cinque anni dal suo rilascio. Se in futuro volessi assicurare una nuova autovettura, e tu fossi ancora convivente con tua madre, potrai utilizzare questa classe per la nuova assicurazione. In caso contrario no.
    Se presumi che tutto ciò non avverrà puoi, oggi, sostituire l’assicurazione della macchina con il motociclo per recuperare il premio pagato e non usufruito,perdendo però di fatto la classe di merito definitivamente. Prima di fare questo ti consiglio di consultare la compagnia presso cui siete assicurati per verificare se ciò è fattibile. In caso contrario fammi sapere.
    Ti aspetto ancora su AcCresco, a tua disposizione per altri chiarimenti ti saluto

  37. Grazie per la tempestività della risposta.
    ok, assodato il fatto che la classe di merito non la posso passare dalla macchina alla moto. Se non ho capito male, premesso che io non rientro nello stato di famiglia dei miei genitori, un domani volessi acquistare un automobile non potrò usufruire della classe di merito sino qui ottenuta?
    Ovviamente entro i 5 anni menzionati in precedenza
    Grazie ciao.

  38. Carissimo William, benritrovato e grazie della tua nuova richiesta. Hai capito perfettamente. Il decreto Bersani attualmente in vigore stabilisce quanto riferito in precedenza, salvo cambiamenti futuri.
    Comunque se vuoi approfondire il tema del decreto Bersani, in questo sito ho aperto una sezione dedicata chiamata RISORSE UTILI – IL DECRETO BERSANI, che trovi sotto il titolo del sito, lì trovi il decreto ed altre notizie utili, se vuoi.
    Ti aspetto nuovamente su AcCresco e a presto !

  39. Ciao, dopo aver letto tutti i commenti vi espongo il mio quesito : tra poco scade la polizza intestata a mio padre stipulata sull’auto intestata a mio padre comprata un anno fa; sto pensando di cambiare compagnia assicurativa e intestare a me la nuova polizza, poichè vivo coi miei potrei intestarla a me ereditando la classe di merito di mio padre (la prima) ?
    Se un domani uscissi dal nucleo familiare e acquistassi un’auto nuova stavolta intestata a me mi porterei la classe di merito (incidenti a parte) che erediterei ora ?
    attendo trepidante una vostra risposta!!!
    grazie
    Claudia

  40. Carissima Claudia, benvenuto in AcCresco e grazie di partecipare così attivamente alle nostre discussioni.
    Per quanto riguarda il tuo quesito ti rispondo subito. La classe di merito che appartiene ad un familiare convivente (medesimo stato di famiglia) può essere assegnata ad un altro familiare solo nel caso di stipula di una nuova polizza assicurativa, relativa esclusivamente ad un veicolo dello stesso tipo della polizza già esistente, cioè auto con auto, motociclo con motociclo e ciclomotore con ciclomotore. Il semplice spostamento da una compagnia all’altra non consente di ottenere questa agevolazione. Se domani tu uscissi dal nucleo familiare a cui ora appartiene, non potresti comunque beneficiare di questa norma prevista dal Decreto Bersani, se allora così fosse utilizzeresti la classe di merito che avrai in quel momento.
    Beneinteso che la classe di merito più favorevole qualora il veicolo fosse stato cambiato prima di uscire dal nucleo familiare di cui sei convivente, la stessa in caso di successiva uscita dal nucleo resterebbe immodificabile perchè ormai acquisita.
    Se non fossi stato chiaro ti prego di riscrivermi elencandomi le tue perplessità.
    Sperando di averti chiarito meglio la situazione, ti saluto e ti invito ancora a partecipare alle nostre discussioni su AcCresco

  41. Grazie 1000
    Solo un’altra cosa : se prima di intestarmi la nuova assicurazione facessi un trapasso per intestarmi pure l’auto non beneficerei comunque dell’ereditarietà della classe di merito, corretto?
    Se così non fosse la pagherei io lasciandola intestata a mio padre !!!!
    Stavo solo cercando il modo di non partire dalla fascia 14 dopo 10 anni di patente senza incidenti una volta fuori di casa !!!!!
    grazie ancora per la solerte risposta
    Claudia

  42. Carissima Claudia, grazie 1000 del tuo apprezzamento.
    L’ espediente da te proposto non è consentito, in quanto il decreto Bersani quanto parla di assicurazione per una nuova auto o voltura al Pra, intende anche nuova assicurazione a tutti gli effetti. Non parla di veicolo già assicurato e poi con voltura al PRA per utilizzare una classe più favorevole. Un soggetto potrebbe raggirare questa norma, assicurandosi presso un’ altra compagnia confondendo quest’ultima con questi giri strani. La compagnia però potrebbe fare dei controlli a campione per verificare quanto ho detto sopra e nel caso rilevasse delle anomalie potrebbe chiedere, è un suo diritto, la modifica del contratto secondo le norme in vigore.
    Purtroppo se non acquisti un’altra auto e non sei convivente la classe di merito che ti spetterà sarà la CU 14.
    Attenzione: come detto in più post la legge Bersani, secondo me sta dribblando il bonus/malus, l’intenzione del legislatore però è quella di far risparmiare dei bei soldini ai consumatori, ma non per questo stravolgendo le regole.
    Sempre a tua disposizione per chiarimenti o altro in attesa di rivederti su AcCresco ti saluto cordialmente.

  43. finalmente ho capito perfettamente le sue spiegazioni e la ringrazio. Volevo un suo parere esperto comunque sul fatto che le tante assicurazioni applicano a discrezione una legge, in questo caso il decreto bersani sulla seconda auto.Ieri parlando con mio cugino dice che lui ha un’ato cointestata con la ragazza che non fa parte del suo nucleo familiare e che la seconda autovettura appena acquistata l’ha assicurata cointestandola di nuovo ad entrambi con la stessa classe della prima.Ora ne hanno 2 con la stessa classe. Mio cugino avendo avuto l’ok dalla sua compagnia, può dire di avere sbagliato ad essere andato da una compagnia incompetente o può stare tranquillo che è tutto in regola sempre per quella compagnia? La discrezione su determinate come può essere interpretata? quando diverse compagnie agiscono in maniera diversa tra loro, cè da considerare sbagliato o giusto il loro fare o è giusto solo che ognuna abbia una propria direttiva? Eil cliente può stare tranquillo?

  44. per il messaggio 43, quale compagnia ha assicurato la seconda auto cointestata?

  45. Carissimo Serafino, Carmelo mi ha preceduto nella domanda. Che cose strane succedono. Le compagnie sono composte da persone e le persone si sa sbagliano, in questo settore però sbagliare può costare caro a volte. Che sia tutto in regola ho i miei dubbi. La direzione della compagnia potrebbe accorgersi e far rettificare il contratto. Oppure questa compagnia per ragioni di marketing ritiene opportuno applicare le regole della Bersani anche quando Bersani non è. Ho i miei dubbi, perchè la totalità delle compagnie è associata all’ Ania (associazione nazionale Imprese assicurative) e quindi agiscono quasi tutte allo stesso modo. Però in passato, non dubito per il presente, qualcuna ha cantato fuori dal coro.
    Ti ricordi quando ho parlato di dichiarazioni inesatte e reticenti ?
    E ‘ compito di tuo cugino a questo punto farsi certificare anche per scritto che il contratto stipulato è in osservanza o ad una azione di marketing della compagnia oppure del decreto Bersani. In questo modo in caso di incidente, qualora la compagnia accorgendosi dell’anomalia applichi l’art. 1898 (Aggravamento di rischio) tuo cugino può dimostrare di essere nel giusto.
    Inoltre il codice delle assicurazioni ha stabilito, così come pure il regolamento ISVAP, una responsabilità civile a carico degli operatori assicurativi in caso di errore e che questi ultimi sono tutelati da una polizza di assicurazione che obbligatoriamente devono sottoscrivere e rinnovare ogni anno, pena cancellazione dal registro RUIR.
    Inoltre, dal 1° luglio di quest’ anno l’assicuratore o l’operatore assicurativo è tenuto a “certificare” l’adeguatezza di un contratto assicurativo previa compilazione di un questionario basato sulle esigenze del cliente. Inoltre allo stesso, preventivamente, devono essere consegnati due moduli chiamati 7A e 7B che informano il potenziale cliente dei comportamenti che devono adottare gli operatori, i metodi di pagamento, e le caratteristiche professionali degli stessi: n° di iscrizione al RUIR (Registro degli intermediari presso l’ ISVAP), situazioni di conflitti di interesse se esistono, e modalità di presentazione dei reclami sia alle compagnie che all’ ISVAP.
    Infine tuo cugino, per avere soddisfazione e garanzia che il comportamento della sua compagnia è autorizzato può avanzare un’istanza SCRITTA all’ ISVAP – VIA DEL QUIRINALE, 21 -00187 ROMA.
    Resto comunque a vostra ulteriore disposizione per altri chiarimenti, e nel frattempo vi saluto

  46. Carmelo, ti ringrazio e ti saluto per partecipare nuovamente alle discussioni su AcCresco. Alla tua domanda ho risposto anch’ io a Serafino nel commento qui sopra.
    Resta in contatto con noi e a presto su AcCresco !

  47. anch’io volevo accertarmi della cosa. Ho chiamato a tante assicurazioni anche on line e tutte mi hanno confermato che si può, anzi la maggior parte si sono accertate con la direzione prima di rispondermi .Non voglio fare nomi di assicurazioni ma basta fare quache telefonata al numero verde delle assicurazioni on line e avrete la conferma

  48. Carissimo Serafino, credo alla buona fede di tutti, ma questo supera ogni limite. L’ISVAP in passato è intervenuta a proposito delle assicurazioni Online e sul proprio sito ha pubblicato un vademecum da leggere prima di stipulare una polizza online. Ora sull’argomento stendiamo un velo pietoso.
    Per essere chiari e definitivi intorno alla questione della medesima classe di merito, perchè è da giorni che ci dibattiamo in questo, l’ unica possibilità è quella prevista dal Decreto Bersani, che si estende ai familiari conviventi. Un bel casino ha generato sto decreto. Basta vedere cosa ci dice e si scrive. Ho ragione quando dico che di fatto il decreto a dribblato la regola del Bonus Malus, perchè io che possiedo un’assicurazione da più di vent’anni, con comportamenti di quida virtuosi, per non gravarne i costi,dovrei essere trattato al pari di un neopatentato che non conquisterà questa classe di merito ma la eredita per opportunità di una legge. E allora di decida il Parlamento ad abolire questa regola inserita nella legge 990 e proponga un nuovo sistema di valutazione. Scusa lo sfogo, ma adesso tutti hanno, dal loro punto di vista, meritato una classe non propria facendo nulla . Ripeto l’ unico vantaggio del decreto è stato quello di consentire alla famiglie attraverso questa operazione di risparmiare qualche soldino assicurando un ulteriore veicolo. Per il resto non sono d’ accordo e vedi la confusione che c’è nel sito a proposito.
    Risentiamoci e a presto su AcCresco !

  49. Salve
    volevo porvi un quesito:
    Sono titolare di una polizza assicurativa con classe di merito prima, dovendo aggiungere un altra autovettura e quindi una altra polizza assicurativa , con quale classe di merito iniziero’ con questa nuova polizza?

    Grazie

  50. Caro Pietro, benvenuto in AcCresco e ti ringrazio per la tua richiesta.
    La risposta al tuo quesito è che acquistando una nuova auto, di prima immatricolazione o usata con voltura al PRA, hai diritto ad utilizzare la classe di merito cioè la 1, per la nuova autovettura. Attenzione il veicolo deve però essere della stessa tipologia, cioè auto con auto, moto con moto, ciclomotore con ciclomotore.
    Ricorrendo tutti questi presupposti potrai stipulare la nuova polizza assicurativa relativa alla nuova autovettura in classe 1, come previsto dal decreto Bersani che puoi visionare nel sito nella sezione RISORSE UTILI IL DECRETO BERSANI.
    Aspettandoti nuovamente su AcCresco, in attesa di risentirci ti saluto cordialmente.

  51. Buongiorno,
    Le sarei grata se potesse aiutarmi a risolvere il seguente dubbio: posseggo una vecchia Panda e ho la classe di merito 10 (a febbraio 2008 passerei alla classe 9).
    Mio fratello NON convivente ha due auto (classe di merito 11) e mi ha proposto di usufruire a titolo gratuito della sua seconda auto, dalla quale ha appena tolto la sua assicurazione, e stipulare un nuovo contratto di assicurazione a mio nome senza effettuare il passaggio di proprietà (anche questa è un auto vecchia che prima o poi verrà rottamata).
    In pratica l’auto resterebbe di proprietà di mio fratello (che vive in una Regione diversa dalla mia) mentre io sarei la contraente della nuova Polizza. Nel frattempo mi sbarazzerei della mia prima auto (Panda) con relativa assicurazione in classe 10/9.
    Molte assicurazioni interpellate mi hanno detto che per aprire un contratto mio nome sull’auto di proprietà di mio fratello NON convivente mi applicherebbero la Classe di merito più alta (14 o 18 a seconda dei casi).
    La mia attuale compagnia invece (per la quale sono in classe 10) mi ha detto che mi applicherebbe la classe di mio fratello (11).
    Domande: 1) quale è la classe di merito che mi spetta per legge? 2) se fra tre anni mi compro un auto nuova e me la intesto posso utilizzare la classe di merito alla quale sono arrivata (ad es. la classe 7 se senza incidenti), 3) se nel frattempo mio fratello fa degli incidenti e gli aumentano la classe di merito, li “eredito” anch’io?
    Sono giorni che sto cercando invano di trovare informazioni certe, la ringrazio in anticipo per l’aiuto che mi potrà dare,
    Antonella

  52. Buongiorno, rieccomi qua con tanti dubbi e poche certezze.
    Allora, riepilogo la mia situazione assicurativa:
    Dall’ attestato di rischio risulta:
    – contraente della polizza sono intestatario io.
    – proprietaria del mezzo (auto) è mia mamma.
    – non rientro nello stato di famiglia dei miei genitori in quanto vivo da solo.
    Mi chiedo, demolendo l’autovettura e non comperandone un’ altra, posso annullare la mia polizza e mantenere in vita il mio attestato di rischio che dura 5 anni?Prima che scade l’attestato di rischio, se volessi assicurare, in un prossimo futuro, un auto nuova a me intestata posso usufruire della classe di merito presente nell’attestato di rischio?
    Grazie per l’attenzione!!

  53. Carissima Antonella, grazie di avere visitato il mio sito e di lasciare un tuo messaggio.
    Rispondo ai tuoi quesiti innanzitutto dicendoti che per le casistiche sopra indicate la legge Bersani non è applicabile per i motivi di mancanza della convivenza tra te e tuo fratello.
    Le norme in materia stabiliscono che la stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione per un veicolo di prima immatricolazione al PRA o di veicolo usato con voltura la PRA il veicolo venga assegnato alla classe di merito 14. Se il nuovo contratto riguarda la sostituzione di un contratto precendente che assicurava un’altra auto di proprietà dello stesso risultante al PRA il contraente ha il diritto di sottoscrivere il contratto con la classe del precedente contratto. Ora la versione più corretta è quella delle prime assicurazioni che ritengono che l’assicurazione riguardi un veicolo volturato e quindi collocabile in classe 14. La tua attuale compagnia non so quale norma applichi per garantirti la classe di merito di tuo fratello. Sicuramente farà semplicemente un cambio di contraenza dell’ attuale contratto da te a tuo fratello, mantenendo perciò la sua classe attuale ovvero la 9. Ricordati però che in caso di demolizione o vendita di questo veicolo, intestato a tuo fratello, tu perderai la classe di merito sino allora raggiunta perchè l’intestatario al Pra risulterà tuo fratello e quindi non sarà possibile trasmetterti la sua classe di merito. A proposito di questo argomento ho già trattato con Serafino in più post l’argomento.
    Attenzione poi al fatto che essendo l’auto intestata a tuo fratello il civile responsabile sarà innanzitutto lui perchè proprietario del veicolo e insieme ma anche poi tu che sei l’utilizzatore del veicolo.
    Infine se tuo fratello fa incidenti con un suo veicolo, questi incidenti non si ripercuotono sulla tua polizza perchè la classe di merito è legata ad un singolo veicolo e quindi non aggrava tutte le altre polizze.
    Comunque, accertati bene presso la tua compagnia come intendono stipulare il contratto e pretendi l’ assistenza e l’informazione che ti spettano prima di sottoscrivere un nuovo contratto.
    Io sono comunque sempre a tua disposizione per un aiuto e un consiglio per questo ti saluto e ti aspetto ancora su AcCresco.

  54. Carissimo Williams, ribenvenuto su AcCResco e di nuovo grazie per la tua richiesta.
    In più post, ho trattato già l’argomento del quesito che tu mi sottoponi. Se guardi i commenti di Serafino ti accorgerai che sulla questione abbiamo dibattuto più giorni.
    Comunque, è possibile conservare la classe di merito risultante dall’attestato di rischio fino a cinque anni dal momento in cui ho demolito, venduto o sospeso un veicolo.
    Attenzione però tu non potrai usufruire di quella classe, ovvero la 5, in quanto l’attestato di rischio viene si rilasciato al contraente ma segnalando anche il proprietario del veicolo, che nel caso risulta tua madre.
    Pertanto in caso di stipula di un nuovo contratto per una nuova auto, non potrai utilizzare questa classe di merito in quanto non convivente, come stabilisce il decreto Bersani.
    Potrai però se sarà per te opportuno, e se vorrai risparmiare sul costo dell’assicurazione, valuta bene tutto, cointestare il nuovo veicolo sia a te che a tua madre. In questo caso manterrai la classe di merito in corso, ma con un lato negativo sarai proprietario del veicolo solo al 50%. Ecco perchè ti ho detto valuta bene tutto.
    Resto ancora a tua disposizione per altri suggerimenti o informazioni e invitandoti nuovamente su AcCresco ti saluto cordialmente.

  55. Ciao,sono proprietario di una macchina cointestata con mio padre,(lui 1° intestatario ed io cointestatario).L’rca e’ intestata a mio padre ed e’ in 6 classe. Essendo mio padre proprietario di un’altra autovettura simile in 1°classe, potrei sfruttare la legge bersani? e cioe’ intestare il contratto della mia macchina a me in prima classe come quella posseduta da mio padre?

  56. Caro Orazio, benvenuto in AcCresco, ti ringrazio del tua richiesta e soprattutto di utilizzare in servizio di Assistenza Online.
    Purtroppo la risposta al tuo quesito è negativa. La legge Bersani si applica esclusivamente ai veicoli, che non sono mai stati assicurati prima, di prima immatricolazione al Pra o usati con voltura al Pra.
    Il passaggio di una classe di merito favorevole ad un’ altra autovettura già assicurata e con propria classe di merito non consente perciò l’applicazione del decreto Bersani.
    Se vuoi approfondire il tema del decreto ti invito a visitare la sezione dedicata nel sito denominata:RISORSE UTILI – IL DECRETO BERSANI troverai gli approfondimenti che ti possono servire.
    Resto comunque a tua disposizione per eventuali chiarimenti o altre informazioni che riterrai utili, invitandoti nuovamente a visitare AcCresco e le sue rubriche ti saluto e a presto !

  57. Ok, grazie per la risposta. mi son letto e riletto i post di Serafino per aver le idde più chiare.
    A questo punto, se io mi cointesto l’attuale autovettura, sull’attestato di rischio comparirà il mio nome e/o quello di mia mamma come proprietari del mezzo. Tutto ciò mi permette, (non utilizzando il decreto bersani) avendo il mezzo e la polizza a me intestata, di mantenere un domani la mia classe di merito dico bene o dico una fregnaccia??…Dopo di che prometto di sottoporre eventualmente altre domande. Grazie per la pazienza e la risposta. Buon lavoro

  58. sei stato gentilissimo. Pero’ vorrei un’altro chiarimento in merito se sei disponibile.
    Se faccio il passaggio di proprietà (attualmente l’autovetture e’ cointestata a mio padre ed a me) solo a me. A questo punto penso che potrei godere della legge Bersani? oppure visto che già ero proprietario assieme a mio padre, allora l’assicurazione si rifiuta di applicarmi questa legge dicendomi che gia’ risultavo proprietario? Grazie per la tua disponibilita’.

  59. Carissimo Orazio, ti ringrazio della tua cortesia. Non so se la compagnia in caso di stipula del contratto riferito ad un’ auto già assicurata ti risponda negativamente. Il decreto Bersani, parla di nuovo contratto assicurativo, pertanto si ritiene che il contratto non sia riferito ad un veicolo precedentemente assicurato. Altrimenti, molti sfrutterebbero l’espediente della voltura la Pra per modificare il contratto. A tutti gli effetti il tuo non è un contratto nuovo, e quindi anche se convivente e cointestato non puoi beneficiare di quanto previsto dal decreto stesso.
    Visita ancora AcCresco e partecipa attivamente con i tuoi contributi. A presto !

  60. Carissimo Orazio, grazie ancora di essere entrato in AcCresco.
    Non dici una cosa sbagliata anzi giusta. Come già detto ampiamente la classe di merito segue il proprietario o i proprietari che poi figurano sulla classe di merito. Il contraente della polizza per assurdo potrebbe cambiare tutti gli anni, ma i soggetti a cui appartiene la classe bonus malus sono gli intestatari al PRA. Il contraente è perciò escluso.
    Se vuoi altri chiarimenti, riscrivimi e sarò lieto di aiutarti. Intanto ti saluto cordialmente e a presto su AcCresco

  61. Carissimo William, grazie ancora di essere entrato in AcCresco.
    Non dici una cosa sbagliata anzi giusta. Come già detto ampiamente la classe di merito segue il proprietario o i proprietari che poi figurano sulla classe di merito. Il contraente della polizza per assurdo potrebbe cambiare tutti gli anni, ma i soggetti a cui appartiene la classe bonus malus sono gli intestatari al PRA. Il contraente è perciò escluso.
    Se vuoi altri chiarimenti, riscrivimi e sarò lieto di aiutarti. Intanto ti saluto cordialmente e a presto su AcCresco

  62. Ciao sono Simone.Non avendo il padre volevo cointestare la macchina di proprietà di mio nonno(non è nuova), utilizzata da me in pratica per poi un domani beneficiare della sua classe di merito. Voglio precisare che non abbiamo la stessa residenza.Risolverei il problema cambiandola?

  63. Buongiorno, mi chiamo Massimo. Per evitare di ingarbugliarmi cercherò di essere il più sintetico possibile.
    Ecco le questioni.
    1. Intendo acquistare un’auto usata con i.v.a. esposta usufruendo dell’agevolazione i.v.a. del 4%. In pratica: ad acquistare l’auto sarà mio suocero (non convivente), che ha diritto all’agevolazione.
    2. Mio padre ha un’ottima tariffa assicurativa (il suocero no). Perciò: cointesto la proprietà dell’auto (mio padre diventa comproprietario) e intesto l’assicurazione a lui.
    In sintesi.
    Suocero= acquista lui usufruendo dell’iva agevolata
    Suocero+ padre = comproprietari
    Padre= intestatario dell’assicurazione

    Nota: padre, suocero e io, abbiamo tre nuclei familiari separati.
    La ringrazio in anticipo dell’eventuale chiarimento.
    A presto
    Massimo

  64. Pardon. la questione, evidentemente, è: si può fare?

  65. Carissimo Simone, benvenuto in AcCresco e grazie del tuo commento.
    Non ti conviene intestarti il veicolo di tuo nonno perchè comunque non potresti utilizzare la sua classe di merito, in quanto il decreto Bersani ha stabilito che questo è possibile solo tra familiari conviventi (stesso nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia).
    Intestando a te poi quest’auto oppure un’altra nuova o usata che sia, l’assicurazione avrà come classe di merito iniziale la CU 14 (Classe Universale=Classe valida per tutte le compagnie).
    Spero di essere stato chiaro, qualora così non fosse ti prego di contattarmi nuovamente e a presto su AcCresco.

  66. Carissmo Massimo, buongiorno da AcCresco e grazie del tuo commento.
    Innanzitutto desidero precisarti che la risposta che darò riguarda un’auto intestata ad una persona fisica (non azienda), in quanto nel tuo commento questo non è precisato in quanto parli anche di IVA.
    Acclarato che sia una persona fisica ad intestarsi il vecolo, da come mi hai rappresentato la vicenda, non è possibile applicare la medesima classe di merito a persone che non appartengono allo stesso nucleo familiare.
    Il decreto Bersani, di cui abbiamo istituito una sezione nel sito chiamata RISORSE UTILI-IL DECRETO BERSANI, in vigore dal 1° aprile 2007 consente l’utilizzo della classe di merito più favorevole, appartenente ad uno dei componenti familiari conviventi (risultanti dallo stato di famiglia che ne diviene la prova) per un veicolo da assicurare con un nuovo contratto, identico a quello risultante dal contratto già in essere ,ovvero auto con auto, moto con moto, ciclomotore con ciclomotore.
    Diversamente da tutto ciò un nuovo contratto assicurativo riguardante un veicolo nuovo o usato con voltura al PRA deve essere assegnato alla CU 14.
    Le cointestazioni non fanno si che automaticamente chi stipula il contratto possa poi beneficiare delle classe di merito più favorevole appartenente ad uno di essi perchè vige la limitazione che ti ho espresso prima relativa allo stesso nucleo familiare.
    In assenza di tutti questi requisiti, non è applicabile nessuna agevolazione per un nuovo contratto.
    Resto a tua disposizione per ulteriori chiarimenti, qualora non fossi stato chiaro e ti aspetto nuovamente su AcCresco. A presto!

  67. Salve. ok, è chiaro. Ho pensato a una soluzione alternativa. Ecco:
    Io mi intesto l’assicurazione dell’auto, pagando il dovuto.
    Posso effettuare l’acquisto dell’auto (sempre per usufruire dell’agevolazione sull’iva) a nome della nonna di mia moglie?
    In buona sostanza, l’anziana signora risulterebbe proprietaria dell’auto (non ha la patente) e io mi intesto l’assicurazione.
    perdoni l’eventuale palese incompetenza,
    Massimo

  68. Scusi, una precisazione, lei scrive che: “PROPRIETARIO O COMPROPRIETARIO è o sono coloro… L’assicuratore per stabilire la classe di merito valuta il proprietario o il comproprietario.”
    Ora, se io e la nonna di mia moglie ci intestiamo la proprietà dell’auto (comproprietari), essendo la signora disabile (iva al 4% sull’acquisto di un’auto nuova) e senza patente (ha 90 anni), l’unico a potersi intestare una polizza assicurativa dovrei essere io…il comproprieario.
    Mi faccia sapere, se è possibile.

    grazie mille

  69. opsssss, ma è vero che la voltura di auto all’interno del nucleo familiare comporta l’inapplicabilità del decreto? ad esempio caso reale: mia zia ha un’auto classe 8, il marito mio zio la 1. Se mia zia vende l’auto a mio zio, la possono assicurare a nome di lui anche questa dalla 1? Comunione dei beni. Secondo me Bersani le dovrebbe fare una statua !

  70. Grazie mille veramente, per l’immediata risposta. Da come lei ha scritto, mi sembra di capire che il problema lo risolverei se cambio residenza.Così potrei farmi aggiungere nella polizza assieme a mio nonno.Giusto??

  71. Che io sappia è uscita ad ottobre una circolare isvap che permette il passaggio di proprietà all’interno del nucleo familiare.Quindi è logico che se tizio che ha già un’auto a nome suo assicurata, nel momento che acquista un’altra, anche se questa era della moglie, la può assicurare tranquillamente con la stessa classe di merito dell’altra auto che ha , perchè per lui si tratta pure di ulteriore veicolo . Quello che non capisco, e chiedo a lei , è quando invece tizio possiede 2 auto (una panda e una uno)e decide di fare il passaggio della uno al figlio covivente. Il figlio può assicurarsi la uno, avendo fatto il passaggio dell’auto a nome suo, sfruttando l’assicurazione del padre che ha sulla panda ? In questo caso non esiste il concetto di ulteriore veicolo, MA L’ISVAP HA DATO L’OK PURE SU QUESTO? So che alcune compagnie hanno fatto in questi casi nuovi contratti(Basta in questo caso portare libretto della uno dove si evince la recente proprietà del figlio, attestato della panda del padre classe 1 e stato famiglia, e il figlio ottiene la classe del padre(della panda), sull’auto da lui acquistata(la uno))Essendo lei un assicuratore se conosce la circolare isvap dell’08 10 2007 mi può dire cosa cè scritto esattamente? La ringrazio tantissimo

  72. Caro Massimo, grazie ancora di avermi scritto. Sulla questione di proprietario e comproprietario, io e Serafino abbiamo dibattuto circa due giorni.
    Attenzione a non fare confusione. Per chiarirci ripeto quanto già detto. L’intestazione di un veicolo come proprietario o comproprietario delinea la responsabilità a carico del o dei soggetti titolari di questo diritto. La legge 990, assicurazione rca obbligatoria per i veicoli a motore, recita che la responsabiltà civile verso terzi per danni è in carico al proprietario del veicolo, ovvero colui o coloro che sono intestati sul libretto e confermati dal PDA (ex foglio complementare). La polizza assicurativa ha un contraente che può essere lo stesso proprietario o comproprietario o anche persona diversa, purchè abbia diritto a contrarre cioè essere maggiorenne, 18 anni. Quindi anche la zia di 90 anni può essere sia proprietaria che comproprietaria e anche contraente. L’ assicurazione non considera l’aspetto fiscale relativo al veicolo, cioè acquisto agevolato dell’iva o altro, ma si basa sulle caratteristiche dello stesso e di colui o coloro che lo conducono.
    Infine la classe di merito considera il proprietario o il comproprietario, mai il contraente se non è tra queste figure. In futuro in caso di cambio veicolo o altro la classe di merito sarà assegnata esclusivamente ad uno dei due proprietari, perdendo di fatto, uno di loro, una possibilità
    Infine anche il non possedere la patente non inficia il fatto che possa essere proprietario o comproprietario di un auto, ma nemmeno contraente. Considerata però l’età sarebbe meglio valutarne la convenienza futura.
    Sono sempre a tua disposizione per chiarimenti od approfondimenti aspettandoti nuovamente su AcCresco ti saluto.

  73. Carissimo Serafino la risposta al quesito che mi poni in questa sezione te l’ ho già fornita con l’altro post.
    Allo scopo però ti segnalo il link dove puoi trovare la comunicazione ISVAP DI CUI PARLO IN QUEL POST AFFICHE’ POSSA LEGGERLO
    https://accresco.wordpress.com/i-corsi/
    A presto !

  74. Carissimo Simone, benvenuto nuovamente e grazie del tuo nuovo commento.
    Come ti ho detto la condizione per avere la stessa classe di merito è la convivenza nello stesso nucleo familiare ( attestato dal certificato di stato famiglia) pertanto il cambio di residenza da solo non consente di ottenere questo risultato.
    Ripeto devi essere familiare stabilmente convivente, ovvero nel tuo stato di famiglia o di quello di tuo nonno.
    Tutte le altre condizioni non sono valide.
    A presto su AcCresco e grazie del tuo intervento

  75. Carissima Luisa, ribenvenuta anche a te. E grazie del tuo commento molto preciso e vedo informato. Ti confermo che esiste un comunicato relativo a ciò che tu menzioni.
    Ti invito a leggere la risposta che ho inviato a Serafino, pochi istanti fa (vedo che postate dalla stessa mail) che vale come risposta al tuo quesito.
    Ti terrò comunque informata dell’evoluzione di questo fatto e intanto ti ringrazio di visitare assiduamente AcCresco e ti saluto.
    Vedi la comunicazione ISVAP a SNA nella sezione RISORSE UTILI IL DECRETO BERSANI di questo sito. Per comodità ti metto il link https://accresco.wordpress.com/i-corsi/

  76. Grazie mille per la circolare,volevo dire solo una cosa, anche se il tutto ancora non è chiaro, nell’esempio che le ho riportato, dove tizio che ha due auto vende una al figlio e gli fa ottenere la stessa classe con l’attestato dell’altra , secondo la sua opinione si può fare?

  77. Grazie mille per la circolare! Le chiedo un ultima cosa, nell’esempio che le ho riportatato e cioè di tizio che ha due auto, una la vende al figlio e gli fa ottenere la classe di merito dell’altra sua auto, secondo la sua opinione e per i pochi chiarimenti che possiamo avere, si può fare ciò con tanto di approvazione o no e perchè?

  78. Per Luisa che mi ha lasciato queste due richieste. di cui la ringrazio e la saluto volentieri perchè partecipa sempre alle nostre discussioni, ti voglio dire che la risposta la puoi leggere nella Home del sito dove ho pubblicato il post Decreto Bersani e applicabilità dell’ art. 5 il link è questo: https://accresco.wordpress.com/2007/11/11/decreto-bersani-e-applicabilita-dellart-5/
    Buona lettura e sempre a tua disposizione per approfondimenti e altro, intanto ti saluto e a presto su AcCresco.

  79. Come faccio ad assicurare la macchina di un altro a mio nome?

  80. Salve! Sì intendevo nello stato di famiglia di mio nonno.Ma fatto questo posso pretendere poi di farmi aggiungere alla polizza o devo aspettare la scadenza di contratto.Oppure posso chiedere di intestarmela solo a me successivamente? Vorrei capire meglio quali sono i miei diritti una volta presente nel nucleo famigliare di mio nonno verso la sua polizza.Ricordo che la macchina non è nuova ed è cointestata a tutti e 2.Grazie ancora mi è veramente di grande aiuto.

  81. Molte grazie. La informerò dei futuri sviluppi della vicenda.
    Massimo

  82. PER DAVID

    Carissimo David, benvenuto su AcCresco. Cercherò di rispondere alla tua domanda molto telegrafica. Cosa intendi per assicurare la macchina di un altro a tuo nome ?
    Vuoi mantenere la classe di merito ? In che rapporto siete tu e l’altra persona.
    Dammi maggiori informazioni e poi ti risponderò certamente
    A presto su AcCresco

  83. PER SIMONE

    Caro Simone, per semplificare: se appartieni allo stesso nucleo familiare di tuo nonno, ovvero compari sullo stato di famiglia, hai diritto da subito a diventare contraente della polizza e diventare titolare del diritto della classe di merito. Attenzione però la macchina non deve essere già stata assicurata a nome vostro, come ho accennato nei post precedenti. Se la macchina è nuova o usata e l’assicurazione è un nuovo contratto i diritti sono di entrambi.
    L’ unica limitazione è che la classe di merito qualora venga trasferito, in futuro, il contratto su un’ altra auto di vostra proprietà solo uno dei proprietari potrà usufruirla, l’altro la perderà.
    Sono comunque a tua disposizione se vuoi chiarire altro, aspettandoti di nuovo su AcCresco ti saluto.

  84. PER MASSIMO
    Grazie Massimo della tua cortesia, spero che le informazioni siano state utili per la tua richiesta. Tienimi al corrente perchè è importante che gli amici di AcCresco siano soddisfatti del servizio che presto loro.
    A presto !

  85. mamma mia quanti dubbi su questo decreto, ma internet non ce l’ha pure Bersani per vedere quanta confusione cè? Comunque visto che loro se ne fregano , alla fine come condannare una compagnia che opera diversamente da un’altra, e chi è in grado di capire ancora dopo7 mesi come bisogna interpretare questo decreto? A parte me naturalmente! NO, visto che per come è stato scritto cè una libera interpretazione, io ne ho fatto una personale, e cioè: se mio padre è proprietario di un auto con relativa assicurazione, nel caso decida lui di acquistare un altro veicolo usato, si fa passaggio a nome suo di proprietà e lo assicura dalla stessa classe, anche se il veicolo era mio o di mia madre. Questo perchè il decreto non pone limiti riguardo la precedente proprietà del veicolo, quindi anche che esso apparteneva ad un suo componente familiare, una volta che si fa il passaggio mio padre, per lui si tratta di un ulteriore veicolo assicurato con la classe di merito che ha maturato dal primo veicolo.Nel caso invece mio padre possieda due auto, nel momento in cui decide di venderne una a me, io non potrei assicurarla con la stessa classe di merito dell’altra auto che gli resta, perchè il decreto specifica che: la persona fisica titolare di polizza assicurativa può assicurare con la stessa classe di merito UN ULTERIORE AUTO acquistato O a nome suo O a nome di un suo convivente.In questo caso anche se io assicurerei l’auto a nome mio vendutami da mio padre , sitratta si ,di un un nuovo contratto , ma NON DI ULTERIORE VEICOLO,(PERCHè GIA’ IL VEICOLO GLI APPARTENEVA) Secondo lei potrei avere ragione? L a situazione poteva in questo caso facilitarsi se oltre le 2 auto di mio padre ci fosse una terza a nome di mia madre, così io potrei acquistare l’auto di mio padre e poi assicurarla con la classe di mia madre, e in questo caso sarebbe per mia madre ulteriore veicolo acquistato da un suo convivente. Cosa ne pensa?

  86. salve, ho acquistato una nuova auto in comprioprietà con mio suocero, lui il proprietario io il comproprietario, non risiediamo nello stesso domicilio, posso io uitilizzare la mia vecchia polizza essendo nella seconda classe bonusmalus?

  87. dimenticavo! può mio suocero usare la sua polizza su un’altra auto di sua proprietà?
    ci sono problemi di compatibilità tra le due polizze anche se sono su due auto diverse?
    grazie per la risposta

  88. PER SERAFINO

    Caro Serafino, sono d’ accordo con te che l’interpretazione di questo decreto è complicata e troppo varia. Esistono comunque le disposizioni in materia precedenti al Decreto Bersani che bisogna considerare e valutare. Non tutto è stato sostituito dal decreto. Certo che l’ uniformità di interpretazioni da parte delle compagnie assicurative è dettata anche dalla chiarezza delle disposizioni legislative, dalle circolari e dai chiarimenti.
    Per quanto concerne il tuo quesito inserito nel commento, consigliandoti attenzione ad adottare questi comportamenti ti invito a leggere il post che ho pubblicato recentemente e che parla di quanto mi hai chiesto. Li trovi la risposta.
    Per agevolarti ti indico il link https://accresco.wordpress.com/2007/11/11/decreto-bersani-e-applicabilita-dellart-5/
    Sono sempre a tua disposizione per chiarimento o altro e in attesa di rivederti su AcCresco ti saluto chiaramente.

  89. Per Gabriele

    Gabriele benvenuto su AcCresco e ti ringrazio di avermi inviato il tuo commento.
    Non esistono limitazioni di auto intestate o cointestate, sia come singolo proprietario che come comproprietario. L’ unica limitazione riguarda la classe di merito che si può trasportare su un’ altra polizza, sostituendo il contratto. La stessa operazione non può essere fatta contemporaneamente su più contratti perchè la classe di merito, che appartiene ai comproprietari, pone il limite dell’ utilizza a solo uno di essi. Questo è confermato dall’attestazione di rischio che non viene rilasciata ad entrambi, ma solo in un unico esemplare. Quindi la classe di merito viene utilizzata da solo uno dei due e l’altro, deve ricorrere al decreto Bersani, se esistono i presupposti, per avere le agevolazioni.
    Se non ti è chiaro riscrivimi e sarò lieto di approfondire meglio la questione. Ti aspetto su AcCresco e ti saluto

  90. prima di tutto grazie per la risposta!!!!!
    se ho capito bene il problema sorge solo con l’attestato di rischio, però se io ho la mia polizza con il mio attestato di rischio su una macchina chiamata A e mio suocero ha un’altra polizza con il suo attestato di rischio su un’altra auto B va tutto bene, non c’è nessun problema?
    spero di essere stato chiaro

  91. perfavore mi spiega in parole semplici semplici cosa vuol dire franchigia aggregata! Grazie

  92. PER GABRIELE

    Ben ritrovata su AcCresco e grazie di aver risposto. Certamente è valido quanto affermi in quanto essendo le due auto due veicoli diversi con due attestazioni di rischio, non esiste nessun problema di sorta.
    Aspetto nuovamente tuoi commenti e intanto ti saluto cordialmente.

  93. PER SERAFINO

    Mi stai stupendo ! Cosa stai leggendo per aver reperito questo termine proprio degli addetti ai lavori ?
    Non rubarmi il lavoro ! Scherzo e mi fa piacere che i miei lettori mi pongano domande interessanti e che esulino dal solito discorso del Decreto Bersani. Un consiglio però dovevi aprire questa domanda nella sezione DI COSA PARLIAMO ACCRESCO TI ASCOLTA.
    Per farti sentire importante, perchè te lo meriti, ti rimando alla sezione sopra indicata dove inserisco la risposta a questa tua domanda, dandoti alcune pillole di tecnica assicurativa.
    Vai alla sezione https://accresco.wordpress.com/collabora-con-accresco/
    A presto e grazie ancora !

  94. Salve mia madre ha assicurato l’auto intestata a lei a settembre ora purtroppo deve demolirla perchè inutilizzabile ora vi chiedo visto che puo sospendere l’assicurazione puo passarla sulla mia moto intestata a me? sicuro di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente
    ivan
    buon weekend

  95. Carissimo Ivan, benvenuto su AcCresco e grazie della tua richiesta di chiarimenti.
    La risposta al tuo quesito è negativa, in quanto non è possibile attribuire la classe di merito di un veicolo di tipologia diversa da quella precedentemente assicurata.
    nel caso di specie se tua mamma demolirà il veicolo, le potrà essere restituito il premio pagato e non goduto, consegnando il documento che attesta l’avvenuta demolizione. In questo caso in possesso dell’attestazione di rischio che avrà valore per altri cinque anni, potrà in futuro assicurare un altro veicolo della stessa tipologia.
    Resto a tua disposizione per altri chiarimenti e in attesa di rivederti su AcCresco ti saluto

  96. Grazie per la risposta sulla franchigia, mi ha dato una spiegazione chiara e semplice, e comunque ha indovinato stavo leggendo dei libri sull’rca! Le volevo fare una domanda un pò banale, e cioè nel caso dovessi andare a finire contro un albero e il mio passeggero venga risarcito per lesioni, la classe di merito mi aumenta? Non che questa sia mai la mia intenzione, ma semplice curiosità! Grazie come sempre

  97. PER SERAFINO

    Carissimo Serafino, sei sempre molto gentile. La semplicità deve essere una caratteristica di AcCresco. Il nome è stato scelto non a caso, perchè vuole trasmettere il messaggio della crescita, della conoscenza che deve essere alla portata di tutti coloro che la richiedono. Sarà mio sforzo, fornire attraverso più supporti questa conoscenza.
    Complimenti se stai leggendo dei libri su temi abbastanza difficili se hai bisogno di chiarimenti fai pure.
    Ora rispondo al tuo quesito. La classe di merito, come prevede la legge 990 che regola l’assicurazione della responsabilità civile obbligatoria dei veicoli a motore, si evolve a causa di un sinistro pagato dalla compagnia che ha coinvolto le persone, oppure le cose.
    Poichè il passeggero è un terzo, nel cui novero sono stati inseriti anche i familiari, qualora subisse lesioni fisiche che comportano un indennizzo, questa causa farebbe aumentare la classe di merito al pari di un danno all’ autovettura. L’ unica cosa ininfluente è l’ importo del danno pagato.
    Sempre a tua disposizione per chiarimento o altro in attesa di risentirci ti saluto.

  98. tutte le compagnie on line che ho contattato,accetano che se mio padre ha due auto a nome suo, una ad esempio in classe 1 e l’altra in classe 10, se vende con relativo passaggio di proprietà ame l’auto in classe 10, posso assicurarla a nome mio dalla 1, unica richiesta la convivenza e appunto passaggio, e tutto questo dopo la risposta isvap. Ci tenga per favore informati sulla questione! Grazie

  99. Bravissimo Serafino, sempre attivo e pronto a cogliere tutte le opportunità che ti offriamo.
    Sicuramente quanto dici è una novità su cui ci confronteremo nei prossimi giorni.
    Stiamo in contatto e a presto !

  100. Novembre 18, 2007 at 1:10 am
    Salve signor Merani.Mi interessa sapere se in caso di decesso di mio nonno, l’assicurazione a lui intestata,viene subito sospesa oppure a scadenza di contratto?Poi non essendoci più mia nonna, qualcuno che ne faccia richiesta può ereditare la polizza es: mio zio? Cmq la gran parte delle compagnie, come si comportano al momento in cui si presenta un famigliare che desidera la cl di merito?Ho sentito che certe concedendola obbligano il nuovo assicurato a stare con loro per tot anni

  101. PER SIMONE
    Carissimo, scusa per il ritardo dovuto ad una indisponibilità del sito. In merito alla tua questione, in caso di morte di un parente legittimo è possibile diventare titolari della polizza solo se si ha titolo ovvero si ha qualità di erede legittimo. Pertanto qualora l’erede fosse legittimo può intestarsi la polizza a se stesso dopo avere effettuato due cambi di proprieta: uno dal defunto all’erede e poi l’ erede a se stesso. Nel caso poi di familiare convivente avrà titolo di mantenere la classe di merito in tutti gli altri casi no. Comunque prima di procedere all’intestazione di una polizza è meglio verificare l’operazione con la compagnia che detiene il contratto.
    A tua disposizione per altri chiarimenti o altro in attesa di risentirci su AcCresco ti saluto cordialmente.

  102. UNa precisazine mi permetto: non esistendo una norma specifica sul mantenimento della classe di merito tra defunto ed eredi, vale il principio generale per il quale la classe è trasferibile solo al coniuge superstite richiedendo inoltre la comunione dei beni.

  103. Molto gentile. Veramente eccezionale il servizio che lei offre.Complimenti e ancora grazie del tempo dedicatomi.

  104. un modo per ricordare e capire soprattutto il diritto di surrogazione, in caso anche di risarcimento diretto.Grazie

  105. Salve,
    vorrei sapere se, in un contratto di assicurazione RCA, le cosiddette “garanzie accessorie” (rottura cristalli, perdita delle chiavi, etc.) vengono considerate come sinistri ed il loro verificarsi incide quindi sulla classe di merito.
    Mi spiego con un esempio:
    ipotizziamo che ho una assicurazione RCA con abbinata la rottura cristalli come “garanzia accessoria” e sono in classe 1. Se mi rompono il parabrezza e la compagnia assicurativa me lo rimborsa l’anno successivo passerò ad una classe di merito peggiore o resterò nella prima classe?

  106. sTI ATRANQUILLO, LE GARANZIE ACCESSORIE SONO CLASSIFICATE COME RAMI DIVERSI RISPETTO ALL’RCA, perciò all’apertura del sinistro (per sinistro si intende l’eventi contro cui è prestata la copertura) nulla inficia la CU conquistata. Altro sistema di riserve, altri presupposti di conteggio

  107. io sto comprando una nuova auto ho fatto dei preventivi e con la legge bersani mi han detto che partiro dalla classe di merito piu basssa che compare nello stato di famiglia… ora mi chiedo se la macchina la cointesto a me e mia zia posso usufruire e partire dalla sua stessa classe di merito? ( lei ha un altra macchina con una poliza in 1 classe)

  108. Per Lucio

    Come già detto spesso su questo Blog ma in particolar modo nella rubrica del nostro Renzo, l’ utilizzo della classe di merito più favorevole è consentita esclusivamente tra familiari conviventi risultanti nello stato di famiglia. Perciò se tua zia non appartiene al tuo nucleo familiare ma soprattutto non risulta nello stesso tuo stato di famiglia ciò non è possibile

  109. quindi se lei ne dovesse predere un altra macchina per uso suo e cointestarla con me nn puo partire dalla sua stessa classe?

  110. normalmente e riconosciuto il bersani qualora ambedue i cointestatari al pra siano conviventi, onde evitare il mercato delle cointestatzioni per godere di CU in.feriori

  111. Buongiorno a tutti, ho un dubbio:
    L’assicurazione dell’auto mi scade a fine marzo. Ho rottamato l’autovettura a fine dicembre, ed ero in attesa dei documenti tali per cui poter annullare la mia polizza. Questa mattina mi sono recato in agenzia per poter annullare l’assicurazione, senza ovviamente perdere la classe di merito maturata durante tutto l’arco del tempo che era in viglore la mia polizza. Ossia a fine marzo sarei dovuto passare in classe 6. Sono al corrente dell’esistenza di un periodo di osservazione entro il quale, pur annullando la polizza, acquisisci la nuova classe. Nel mio caso il periodo di osservazine inizierebbe da domani e scadrebbe il 31 marzo. Mi chiedo, l’assicurazione è tenuta a passarmi in classe 6 oppure può rifiutarsi?. RIepilogo: assicurazione scade il 31/03/2008. Autovettura rottamata 27/12/2007. La polizza è tutt’ora valida e l’annullerei domani in modo tale da rientrare nel periodo di osservazione per cui è possibile aver accesso alla classe 6.
    Saluti a tutti e grazie per la consulenza.

  112. Ha diritto al riconoscimento della CU 6 qualora la risoluzione del contratto per rottamazione avvenga nel periodo dei 60gg precedenti alla scadenza. Ovvero il contratto deve esser chiuso in data successiva al 31/01/2008

  113. Ok, quindi se ho capito bene il fatto che io abbia demolito l’autovettura un mese prima dell’annullamento della polizza non influisce in alcun caso. Quindi io domani posso annullare la polizza e vedermi riconosciuta la CU 6.
    Grazie ancora per la consulenza.
    Buona giornata

  114. Ha diritto a vedersi emettere l’attestato in CU6

  115. una curiosità, visto che William ad esempio domani annulla il contratto per rottamazione, avendo concluso il periodo di osservazione gli riconoscono la classe 6. M a il rimborso, viene calcolato dal 27 dicembre(data rottamazione) o dal giorno che annulla la polizza? Grazie

  116. Dal giorno in cui il contratto viene risolto per rottamazione, ovvero dal giorno in cui viene presentata la documentazione inerente la stessa.

  117. ma questo è così in tutte le copagnie? Perchè se nn ricordo male ad una signora gli rimborsarono il premio dalla data di rottamazione, quando la presente la presentò diversi giorni dopo, e ‘ possibile?

  118. Può esser che qualche compagnia disciplini in maniera diversa, si trova conferma nelle condizioni contrattuali, si veda in caso di consegna in conto vendita, alcune compagnie restituiscono il premio non goduto dalla data del conto vendita sebbene la consegna dei documenti di vendita avvenga successivamente. Il regolamento ISVAP prevede unicamente la restituzione del premio non goduto in caso di alienazione.

  119. Salve, se usufruendo della legge bersani (tutto regolare stato famiglia e nuovo contraente polizza) dopo un tot di tempo (qui viene il bello) mia madre decide di rottamare l’auto e disdire la polizza e usare la mia auto (quando le serve), io ritorno alla 14 classe o mantengo comunque la classe assegnatami con la legge bersani? Quanto tempo deve passare prima che mia madre possa disdire la sua polizza lasciandola definitivamente a me? Grazie

  120. Caro Emanuele lei ha aperto una storia assicurativa indipendente da sua madre, perciò le vicende che intervengono nel contratto di sua madre non condizionano la sua storia assciurativa. Stia tranquillo

  121. Salve a tutti.
    Io ho immatricolato un auto, cointestandola con mio padre, in data 30/03/2007 e assicurandola in data 04/04/2007. Avevo diritto ad usufruire della legge bersani?
    Inoltre ora se faccio un passaggio di proprietà verso di me, ho diritto ad usufruire della classe di mio padre.
    Vi ringrazio anticipatamente.

  122. Salve
    è possibile assicurare un auto ad una persona quando il proprietario è un altro? cioè l’auto è di mia zia però vorrei assicurarla io visto ke la uso io.
    grazie

  123. Salve,
    vorrei sapere se nella RCA le lesioni corporali subite dalla persona convivente con il proprietario dell’auto e contraente sono risarcibili.
    grazie mille

  124. Salve,

    sono alle prese con un problema molto particolare, forse troppo particolare, spero di ricevere ugualmente una risposta o dei riferimenti. La mia auto (prima e unica) é assicurata da 10 anni senza incidenti. É possibile ricevere una certificazione di tutti i 10 anni senza sinistri e non solo degli ultimi 5 (come da “attestatazione dello stato del rischio”)?

    Mi spiego: mi sono trasferito in Germania dove sto reimmatricolando l’auto. L’assicuratore tedesco mi farebbe un grande sconto se potessi provare i miei 10 anni guida giudiziosa e non solo gli ultimi 5. L’assicuratore tedesco (grande gruppo presente anche in Italia), consultatosi con la sede centrale, dice che l’assicurazione italiana mi deve rilasciare un certificato con tutti i 10 anni senza sinistri. L’assicuratore italiano (una societá appartenente allo stesso grande gruppo!) dice che una tale certificazione non esiste, che non é fisicamente possibile ottenerla (lasciando intendere per telefono che i dati precedenti ai 5 anni vengono man mano cestinati). Chi ha ragione?

    Un grazie anticipato per la risposta al mio problema (che mi costringe per ora a tenere la macchina chiusa in garage).

  125. Salve,
    sono in procinto di acquistare un’auto che sarà cointestata a me ed alla mia ragazza, non inserita nel mio nucleo familiare. Io ho già un’altra auto e sono in classe 1, mentre la mia ragazza non ha altre auto.
    Posso stipulare l’assicurazione solo a mio nome ed essere inserito in classe 1, usufruendo del decreto Bersani?
    Grazie
    Luca

  126. Attenzione Luca non rileva chi è contraetne ma chi sono i proprietari, essi sono i detentori della CU. Dovrebbe intestarla solo a lei Luca per usufruire della CU inquanto non siete presenti sul medesimo stato di famiglia

  127. Ho letto e riletto tutti i varti post, ma alla fine mi chiedevo: a prescindere della legge Bersani, una compagnia assicurativa è libera di attribuire per un nuovo contratto una classe di merito qualsiasi ?
    Nel mio caso l’assicuratore sta assicurando a nome mio un’auto cointestata con mio padre ( non convivente), mantenendo la classe di merito che ha mio padre in un’altra auto assicurata nelle stessa compagnia; può’ anche essere che la legge Bersani qui non c’entri nulla?

  128. Caro Emanuele il BErsani ed in generale i criteri assuntivi generali dettati dalla legislazione vigente, ineriscono l’assegnazione della CU. Ciò non toglie che la ocmpagnia per motivazioni squisitamente commerciali possa assegnare il contratto ad una CLASSE INTERNA di tariffazione diversa..si pensi alle CU1 che spesso sono assegnate a sottoclassi interne inferiori. Può dunque accadere che anche in caso di impossibilità di applicazioned el BErsani relativamente alla CU (poichè mancante ad esempio la condizione necessaria CONVIVENZA), la compagnia decida di assegnare il contratto ad una CLASSE INTERNA del fmailiare anche se non convivente

  129. NElla fattispecie vi è da dire che il BErsani trova sfumature applicative diverse, specialmetne in tema di cointestazione al PRA o voltura fra familiari. Ad esempio alcune compagnie ritengono i coitnestatri al PRA ambedue titolari della CU, nel qal caso, a seguito di acquisto di un veicolo a nome di uno soltanto di essi, quest ultima vettura potrà beneficiare della CU del veicolo cointestato.

  130. Salve,

    Le scrivo per porLe una domanda.
    Ho 26 anni, e ho acquistato un’auto di cui ne sono l’intestatario.
    Intestandomi l’assicurazione RC, potrei benissimo prendere la classe di merito di mia madre (L. Bersani), ma poichè al di sotto dei 28 anni comunque esiste una maggiorazione del 20% del premio assicurativo, per evitare ciò, potrei far intestare l’assicurazione RC a mia madre evitando quindi questo aumento del 20%?

    La ringrazio per la fantastica disponibilità e Le auguro un buon lavoro.

    Antonio

  131. Caro Antonio non rileva chi è il contraente (l’intestatario della polizza) bensì il proprietario, ovvero su di esso si quota in relazione ad età e residenza.

  132. Buongiorno.
    Vi scrivo per un mio problema assicurativo.

    Lo scorso anno ho deciso di cambiare compagnia assicuratrice per la mia auto. Pertanto, circa 1 mese prima della scadenza della polizza in essere, ho sottoscritto una nuova polizza con altra assicurazione e, in questa occasione, l’agente assicurativo mi ha confermato che avrebbe pensato lui ad inviare il fax di disdetta alla mia precedente compagnia assicuratrice. A distanza di un anno, mi sono visto recapitare per posta una proposta di rinnovo dell’assicurazione auto dalla mia prima compagnia. Ho effettuato le verifiche del caso ed è risultato che ho avuto, per lo stesso periodo di tempo (giugno 2007/giugno 2008) e per lo stesso automezzo, due assicurazioni RCA + Incendio/Furto. Il problema principale è stato che, avendo aderito alla mia prima assicurazione tramite il Circolo della mia azienda, con addebito sul mio c/c tramite RID a nome del Circolo, l’importo dell’assicurazione mi è stato addebitato ratealmente, insieme ad altri importi, in modo quindi non trasparente. Inoltre, non ho potuto accorgermi prima dell’errore in quanto non mi è mai arrivata per posta la polizza rinnovata della mia prima compagnia. Ho richiesto una copia del fax che l’Agente aveva inviato alla mia prima compagnia assicuratrice per la disdetta ma mi è stato risposto che non se lo ritrova nella mia cartellina, pur confermandomi di averlo trasmesso.

    La mia prima compagnia si è sicuramente avvalsa del “tacito rinnovo” per emettere la nuova polizza e, non potendo avere una copia del fax inviato dall’agente della seconda compagnia (certamente, non posso richiederlo alla mia prima compagnia che l’ha ricevuto!), non ho neanche modo di dimostrare la trasmissione della disdetta entro la data di scadenza.

    Cosa posso fare a questo punto?

    Vi ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione che vorrete dare a questo mio problema.

    Cordiali saluti.

    Roma, 16.05.2008

    Valerio

  133. Per Valerio

    Carissimo Valerio grazie del suo quesito. Vorremmo capire meglio la questione. Dove sta il problema: nel fatto di avere avuto due assicurazioni oppure che le è stato chiesto di pagare quella non richiesta e meglio ancora se lei intende chiedere rimborso ad una delle due?
    Attenzione comunque, sempre, e questo lo abbiamo ripetuto spesso su AcCresco e in particolare Renzo nella sua rubrica Bonus Malus e Dintorni di conservare copie dei documenti intercorsi fra i sottoscrittori di polizze e i loro intermediari o le compagnie medesime.
    Dacci maggiori ragguagli saremo felici di fornirti il nostro parere.
    A presto su AcCresco

  134. Circa il problema assicurativo di cui vi ho parlato, voglio specificare che ciò che maggiormente mi infastidisce è il fatto che qualcosa sicuramente non ha funzionato bene, per cui mi sono ritrovato, mio malgrado, a pagare 2 assicurazioni per lo stesso autoveicolo. L’agente della seconda compagnia avrà veramente mandato, come da lui garantitomi più volte, il fax di disdetta alla mia prima assicurazione, visto che non può fornirmene una copia? Oppure, la mia prima assicurazione, pur avendo ricevuto il fax di disdetta, ha fatto finta di nulla e si è avvalsa del “tacito rinnovo” (da loro previsto), dando corso al conseguente addebito diretto sul mio conto corrente tramite il “calderone” del mio Circolo aziendale, per rinnovare la polizza a mia insaputa? Sono questi dubbi che non credo di facile risoluzione.
    A questo punto, però – e questa è la consulenza che, cortesemente, vi richiedo -, posso “pretendere” il rimborso di una delle 2 assicurazioni, avvalendomi, magari, di qualche norma che proibisca, ad esempio, una contestuale doppia assicurazione RCA+Incendio/furto per lo stesso automezzo (ad esempio, adesso mi ritrovo due “Attestati di Rischio” e quale dei 2 dovrei usare?)? Secondo voi, da quale delle due compagnie assicuratrici posso “pretendere” questo rimborso del premio pagato? Posso richiedere un rimborso totale o solo di alcune voci?

    Vi ringrazio nuovamente.

    Valerio

  135. Per Valerio

    Bel pasticcio caro Valerio. Ti ripeto ancora quello che ho detto ieri. Che siamo noi i primi a dover curare i nostri interessi e a porvi la massima cura e non trascurare nulla. Purtroppo in ogni settore c’ è un soggetto incompetente o incurante dei diritti altrui e non fa nulla per evitare spiacevoli sorprese. Come nel tuo caso che ti sei ritrovato a pagare due assicurazioni. Oranon è possibile che due compagnie non si accorgano, tramite i lor o intermediari dell’ esistenza di due assicurazioni, ma tutto è possibile. Ormai ciò che è fatto è fatto. Bisogna trovare un rimedio. La soluzione potrebbe essere di richiedere al tuo circolo aziendale di farsi tramite con la compagnia con cui ha stipulato la convenzione per la restituzione del premio, consegnando la polizza del medesimo rischio e la ricevuta del pagamento dell’ altra polizza. Forse è la soluzione più agevole per te che sicuramente hai più facilità a contattare il tuo circolo che girovagare per altre agenzie. Prova, ma fai tutto per scritto e documentato e resta in attesa. Se non riuscissi a risolvere nulla, riscrivi ad AcCresco nella sezione “Consulenza ed assistenza legale” di cui ti riporto il link per comodità https://accresco.wordpress.com/consulenza-e-assistenza-legale/ e i nostri amici avvocati ti daranno sicuramente un suggerimento, considerato che la questione, credo, possa essere di carattere squisitamente legale.
    A presto su AcCresco !

  136. ciao, avevo una domanda da porti. io e mio padre siamo clienti della stessa assicurazione, lui è in 1 classe, io in 12(non ricordo con esattezza); posso avere la classe di merito di mio padre? da premettere che l’assicurazione mi scade a settembre e io vivo in casa con i miei.Per caso devo dare disdetta e stipulare un nuovo contratto? grazie anticipatamente per la risposta

  137. Caro Ivano il Bersani permette l’acquisizione della CU di un familiare convivente solo a seguito di NUOVO ACQUISTO

  138. Soddu Giovanni

    Salve,avrei una domanda da porre.io e mio padre siamo assicurati nella stessa compagnia,io con una vettura e lui con un’altra.Io sono in 8° classe mio padre in 1°.Purtroppo mio padre è deceduto due anni fà e solo da pochi giorni abbiamo venduto l’auto mantenendo la stessa sempre assicurata(Dopo la morte la polizza è stata fatta a nome di mia madre).Essendo prossima la scadenza assicurativa della mia auto posso ereditare la classe di merito di mio padre e passarla alla mia auto??Grazie anticipatamente per la risposta.

  139. Purtroppo no caro Giovanni. La l.40 trova applicaizone a seguito di nuovo acquisto, solo in tal caso potrà usufruire della CU maturat ain capo a SUA MADRE

  140. Buongiorno a tutti,
    ho trovato il Vostro sito molto interessante, quindi provo ad inserire anch’io il mio quesito in tema di RC Auto. Vi spiego la mia situazione, nella speranza di un Vostro suggerimento, relativo alla Legge Bersani.
    Si tratta di 2 nuclei familiari con alcune auto di proprietà.

    Nucleo 1: io e mia moglie. Auto A di proprietà mia, in classe B/M 6 + Auto B cointestata tra mia moglie e sua mamma, in classe B/M 2.

    Nucleo 2: la mamma e il papà di mia moglie. Auto B (la stessa cointestata) + Auto C intestata al papà di mia moglie, in classe B/M 2.

    Ora mia moglie vorrebbe acquistare una nuova Auto D, intestandola solo a suo nome.
    Da quanto ho letto qui, grazie alla “Bersani” non potrebbe conservare la vantaggiosa classe B/M 2 che ha attualmente sull’auto B, in quanto trattasi di nuclei familiari diversi, nonchè di auto intestate a persone diverse (auto B cointestata, auto D intestata solo a lei).

    Cosa mi consigliate di fare per applicare in qualche modo la Legge Bersani senza partire dalla classe B/M 14?
    L’unico modo per conservare la classe 2 è quello di cointestare anche l’auto nuova D?
    Al limite potrei farla entrare in classe 6 sfruttando l’auto A che sarebbe quindi nello stesso nucleo familiare?
    Grazie mille per la consulenza, saluti a tutti.

  141. Diciamo che in caso di situazioni particolari ogni compagnia può comportarsi in maniera diversa, ad esempio alcune società riconoscono ad ogni cointestatario pur non convivente la titolarità della CU maturata sul veicolo. Le soluzioni sono 2:
    -trovare la compagnia che riconosce la CU2 maturata sull’attuale veicolo cointestato;
    -usufruire della CU6 in quanto coniuge convivente.

  142. Bene, grazie Renzo per la risposta. Ho contattato un po’ di assicurazioni. Le risposte:

    Genialloyd (chiamato per 2 volte per avere doppia verifica), e mi hanno sempre detto che la classe CU si può mantenere, anche se si passa da 2 a 1 solo intestatario della vettura. Me lo hanno pure
    scritto:

    Gentile Signor ,
    Facendo seguito alla sua e-mail, la informiamo che in caso la classe
    CU della quale intende usufruire per stipulare una nuova polizza con
    Genialloyd sia di un veicolo cointestato è consentito il passaggio da
    due ad un intestatario.

    Direct Line, telefonicamente, conferma.
    Genertel, telefonicamente, conferma (secondo loro, il vincolo per l’applicazione della Bersani è essere persone fisiche, indipendentemente dalla residenza diversa)
    Linear: telefonicamente, dice che essendo le residenze diverse, per usufruire della Bersani anche la vettura nuova dovrebbe essere cointestata…

    Ho tentato anche con altre assicurazioni “tradizionali” ma di sabato non hanno numeri telefonici disponibili. Ho scritto comunque via mail, vedremo se risponderanno…

    Ciò comunque già conferma che è a discrezione delle singole Compagnie, ma secondo voi una volta chiamata la compagnia, fatto il preventivo con loro al telefono (supponiamo Genialloyd), spiegando la situazione, emessa e pagata la polizza, possono nei mesi successivi “accorgersi” di essersi sbagliati (ad esempio una volta ricevuto l’attestato di rischio) e rimangiarsi quanto promesso, facendo catapultare mia moglie in classe 14? In questo caso, potrei rivendicare la Bersani facendo comunque applicare quantomeno la classe 6 come coniuge convivente? Grazie

  143. riguardo il quesito sopra il mio , ho esposto la domansa al sig REnzo un miliardo di volte, e anche alle assicurazioni ,e le risposte ottenute sono state date dalle stesse compagnie in maniera diversa.NO dalla direct line, per la linear intestare la seconda auto dagli stessi intestatarii al pra o solo a uno dei due e l’isvap dagli stessi comproprietari per via della diversa residenza.Altre due assicurazioni invece mi hanno risposto che in caso di veicolo cointestato a due persone di diverso nucleo, la seconda auto per ottenere la stessa classe deve essere intestata al proprietario assicurato, cioè da colui che risulta sulla polizza come intestatario al PRA, e secondo me è la piu’ logica!Se ci fosse un regolamento preciso sarebbe meglio per tutti

  144. Eh purtroppo non vi è linearità ed univocità specialmente in caso di cointestazioni o successioni. Nel caso di specie, a me parrebbe logico che ambedue i proprietari ancorchè non convivente fossero titolari ciascuno della CU…ma verba volant..
    Attendiamo fiduciosi…

  145. bene, nonostante io abbia ricevuto rassicurazioni al telefono da certe compagnie telefoniche… alcuni mi dicono che non vale niente ciò che mi dicono ai call center. Poi dopo aver stipulato la polizza, una volta verificata dalla direzione, si possono rimangiare quanto detto e risbattermi in classe 14. Come posso fare, in fase di sottoscrizione della polizza, a farmi garantire che questo non succederà? Basta una mail scritta da parte del servizio clienti? la direzione non avrei idea come contattarla!

  146. Eh io invierei una mail all’ufficio reclami chiedendo una risposta scritta, quella farà fede in ogni caso!

  147. Buon pomeriggio avevo bisogno di levarmi un dubbio se un amico porta la mia auto è và a sbattere contro un palo ed io mi faccio danni fisici abbastanza seri la mia assicurazione mi deve pagare i danni? e poi che succede all’assicurazione cioè aumenta?grazie

  148. Per Daniela.

    Se lei è a bordo dell’ auto in qualità di trasportata verrà risarcita per i danni fisici subiti. Il codice delle assicurazioni all’ art. 129 dispone le esclusioni dal novero di terzi che le riporto per praticità:
    Art. 129
    (Soggetti esclusi dall’assicurazione)
    1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di
    assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
    2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al
    comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto
    ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai
    danni alle cose:
    a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo
    91, comma 2, del codice della strada;
    b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i
    discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di
    quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al
    terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a
    loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
    c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che
    si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
    A seguito del risarcimento del danno la compagnia di assicurazione disporrà il malus della sua polizza con conseguente aumento, l’ annualità successiva, sia del premio che della classe di merito.
    A sua disposizione per altri chiarimenti in attesa di ritrovarla su AcCresco la salutiamo cordialmente

    Lo staff di AcCresco

  149. salve, due anni fa (maggio 2006) ho avuto un infortunio mentre pattinavo in una pista apposita. ho una polizza infortuni che copre l’ìnvalidità permanente (50.000 €), la morte (50.000 €), le spese mediche (3.100 €) e il ricovero giornaliero in ospedale. ho subito un intervento per le fratture riportate (frattura trimalleolare con sub lussazione tibio-astragalica) per la quale il medico legale di parte mi ha riconosciuto il 6% di invalidità. dopo la denuncia alla assicurazione, e la consegna di due certificati che loro dicono di non aver ricevuto (portati personalmente da me), e avere parlato con chi mi aveva stipulato la polizza per sapere di preciso che cosa rientrava nelle spese mediche e dopo la sua rassicurazione che non avrei dovuto far altro che portare in seguito un certifcato di guarigione con postumi, così ho fatto, portando tale certificato a novembre del 2007. la raccomandata mandatami dall’ufficio liquidazioni mi dice, che poichè è passato più di un anno dalla ricezione dall’ultimo certicato che a loro risulta essere quello di dimissione dall’ospedale, non ho diritto al risarcimento. avrei dovuto produrre un documento nel quale dichiaravo che avevo bisogno di altro tempo per guarire, ma nessuno me lo ha detto. il mio legale ha fatto una richiesta di 9.050 € comprensivi di spese legali, integrità psico-fisica, danno biologico e danno morale. a tale richiesta l’assicurazione non ha mai risposto. sono stata contattata personalmente dall’agente che è riuscito ad ottenere il risarcimento delle spese mediche meno la franchigia per un totale di 1.850 €. facendo due conti mi sarebbero spettati circa 3.000 €. non essendo responsabiltà civile, ma infortuni, non capisco perchè il mio legale abbia fatto la richiesta di cui sopra, mi ha detto che avremmo potuto ottenere di più, ma non ne sono convinta, per l’assicurazione la pratica era chiusa. mi scuso per la lunghezza e ringrazio. Ingrid

  150. non conoscendo nel dettalgio il sinistro, in ambito assicurativo (RCA esclusa) vige il temrine di prescrizione pari ad 1 anno (si può interrompere con una semplice comunicazione epr parte del contraente/assicurato o suo legale). Sarebbe da chiarire la situaizone con il legael che eventualmente potrebbe non aver inviato racocmnadata di interruzione.

  151. In caso di lesioni fisiche per sinistro stradale, il medico dell’assicurazione fa la visita solo dopo che gli è stato dato il foglio dell’avvenuta guarigione, o la puo’ fare pure prima?

  152. diciamo che la constatazione dei postumi nn puo esser svolta che a trattamenti terminati, questo per quantificare obiettivamente nn solo i postumi permanenti (in special modo l eventuale danno estetico) ma pure le inabilita temporanee

  153. salve.
    sto per acquistare un motociclo usato. è possibile cointestare la moto con la mia ragazza, visto che suo padre ha un motociclo in classe 1 e lei è ancora sullo stato di famiglia del padre? così se lei stipula il contratto assicurativo dovrebbe beneficiare della bersani… e di conseguenza anch’io!
    oppure basta che la moto sia mia e il contratto lo faccia lei?
    geazie

  154. Caro/a Gio il BErsani prescrive la convivenza del proprietario, e su tal concetto si riscontrano applicativi diversi. Per lo più si chiede che in caso di cointestazione al PRA è necessario ai fini del riconoscimento della CU che ambedue i proprietari siano conviventi con il titolare della CU di riferimento.

  155. Salve,
    avrei un quesito da porre, sto vendendo la mia autovettura assicurata regolarmente con scadenza annuale 05/2009, ora al momento della vendita posso richiedere il rimborso della rata pagata fino a 11/2008 e l’attestazione di rischio per eventuali acquisti futuri di autovetture?
    Ciao e Grazie

  156. Per Edoardo
    In caso di vendita documentata del veicolo assicurato è possibile richiedere il rimborso della rata pagata al netto delle imposte vigenti e del SSN per il periodo di assicurazione non goduto.
    Altresì l’ attestazione di rischio che lei dovrebbe possedere perchè la sua compagnia l’ ha già inviata prima della scadenza al suo domicilio, come previsto dal Regolamento ISVAP, in caso contrario è possibile chiedere il duplicato. La validità della stessa in caso di vendita è di cinque anni, come previsto dalla Legge Bersani.
    Grazie di avere visitato AcCresco e a presto !

  157. quando si applica il risarcimento diretto e il modulo è firmato da entrambi i conducenti, bisogna consegnare una delle 2 copie che ci teniamo alla nostra compagnia, e una dovremmo tenercela noi? Perchè molte compagnie pretendono la consegna di tutte e 2? E’ consigliabile per tutela e sicurezza spedirle con raccomandata a/r ,invece di portarla a mano?

  158. Io direi Serafino ch euna copia NECESSARIAMENTE deve tenersela, è sufficiente che lei si faccia apporre una sigla per ricevuta con la data sulla copia che lei trattiene

  159. Le assicurazioni in realtà possono rifiutarsi di accettare un autocertificazione?Nel caso venga fatta ad esempio una sostituzione contratto per cambio veicolo, e la nuova auto venga acquistata dalla moglie( dell’altra era il marito il proprietario) si puo’ fare semplicemente un’autocertificazione di essere coniugi con comunione dei beni? Al mio amico è stato richiesto in questo caso lo stato di famiglia!

  160. direi Serafino che sulla comunione dei beni dipende dalla politicqa assuntiva, esattamente come in caso di iconosxcim. di cu a norm del bersani alcune compagnie chiedono lo st. di fa. mentre altre si accontentano di una dichiarazione. cio di certo nn vale per l alienazsione o rottamazione ove gia l isvap chiede l esibizione della documentazione comprovante l atto

  161. Buon Giorno
    volevo porle un quesito
    io ho un’auto cointestata sia come pra che come CU in classe prima con mio padre ,però ormai da anni non vivo piu’ con mio padre pero è rimasto tranne per glia aggiornamenti di residenza tutto invariato, a marzo mi reco da un assicurazione perchè ho acquistato un’uto nuova per mia moglie e mi hanno applicato la Bersani postando lei in classe 1 come da attestato di richio, e fino a qui è tutto ok
    poche settimane fa parlando con l’assicurazione mi dicono che praticamente non è possibile che io sia in classe 1 ,che avrebbero fatto ulteriori indagini e poi avrebbero agito di conseguenza.
    La mia domanda è questa possono loro in 4 mesi accorgersi di un’errore e mettere l’auto a loro piacimento in classe 14?
    Come posso tutelarmi?(ho chiamato e sono andato da altre assicurazioni e mi hanno detto che ho diritto alla classe di merito del CU).Grazie

  162. Avuto riguardo agli spazi interpretativi concessi dalla l40, la maggior parte delle compagnie considera i compropreitari come titolari della CU ciascuno. Potenzialmente la compagnia può emettere un atto di rettifica in corso di contratto, ma non vedo quale indagini debbano esser intraprese poichè al momento dell’asunzione ogni intermediario ha a disposizione le circolari emesse dalle direzioni in tema di assunzione rischi. Io attenderei la risposta

  163. BUON DI’ GENTILI SIGNORI, HO DUE QUESITI DA PORVI,E’ MIA INTENZIONE ACQUISTARE UNO SCOOTER E COINTESTARLO CON MIO FRATELLO NON COINVIVENTE E RESIDENTE IN UN ALTRA REGIONE, POSSO UTILIZZARE LA STESSA CU IN QUANTO(lui) GIA’ INTESTATARIO DI UN ALTRO MOTOVEICOLO !
    SECONDO QUESITO , LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI NON PRESENZA DEL CONDUCENTE A CHI OPPURE AD ENTRAMBI VERRA’ SPEDITA LA SANZIONE?

  164. Caro Nino dipende dalla comapgia: alcune società accettano di riconoscere la CU qualora il veicolo sia cointestato al PRA…per la maggiore direi che le compagnie non rconoscono la CU qualora i cointestatari non siano conviventi (dal punto di vista strettamente tecnico è condivisibile quest’ultima interpretazione). L’ultimo quesito mi perdoni ma temo di non aver afferrato il concetto…le sanzioni vengono inviate al propreitario a meno che non venga comunicato il conducente responsabile…

  165. GENERTEL NON HA ALCUN PROBLEMA AD ASSICURARE IL VEICOLO COINTESTATO ANCHE SE NON COINVIVENTE , A LORO INTERESSA SAPERE IL CONTRAENTE ED IL CONDUCENTE ABITUALE SE SONO LA STESSA PERSONA PER APPLICARE LA TARIFFA ADEGUATA AL SOGGETTO SE POI IN FASE DI STIPULA CONTRATTO CI SI ACCORGE, CHE HANNO PIU’ CONVENIENZA, ESEMPIO IL MIO CASO AD ASSICURARLO ALL ALTRO COINTESTATARIO PER TRARNE MAGGIOR PROFITTO QUESTO SI VEDRA’ !!!
    PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI E’ VERO CHE VENGONO INVIATE AL PROPIETARIO MA SE IL VEICOLO E’ COINTESTATO, COME IL MIO ,TRA DUE PERSONE NON COINVIVENTI COSA SUCCEDE??

  166. Salve, ho un quesito importante: io faccio parte della schiera dei 30enni con il problema dell’assicurazione auto. la mia macchina è intestata a mio padre, così come l’assicurazione. è previsto dalla legge bersani che io faccia il passaggio di proprietà della macchina e riceva la 1° classe di merito (di mio padre). la sua auto è stata assicurata da capo 4 anni fa a nome suo e ora è in 10°! che fare? grazie.

  167. Caro Nino Genertel (ove io ho avuto il piacere di lavorare del commerciale qualche anno or sono) personalizza la tariffa sulla base del conducente abituale e sull’età dell’intestatario (intestatari se più di uno)…e da tenere sempre in mente in ogni caso che la titolarità della CU spetta al proprietario e non al contraente.
    Per quanto concerne le sanzioni non inerisce la convivenza, ambedue sono coobbligati al pagamento

  168. Caro RENZO il caso in oggetto e’ di due intestatari quindi entrambi propietari poi’sara’solo uno di noi ad assicurarlo in questo caso mio fratello poichè ha già uno scooter e residenza in una prov diversa risparmiando un (1/3) spero d esser stato chiaro ciao e grazie!!!

  169. Caro NINO mi tengo sul generico spiegandole quello che a livello di prassi/norme assuntive le compagnie applicano. Si tariffa sulla residenza del proprietario: qualora il veicolo sia di proprietà di più soggetti, si tariffa sulla residenza più “esposta” cioè più cara. Dato per assunto che Genertel personalizzi anche in base alla residenza del contraente, quindi suo fratello, qualora in futuro il veicolo venga quotato sulla provincia più cara ovvero dove lei risiede, questa è la prassi.

  170. salve a tutti.ho una semplice domanda da porvi.. la mia auto è intestata a mia nonna, l’assicurazione a mio padre a Napoli. Posso intestare l’assicurazione a mia zia residente a Piacenza?

  171. Certo Gianni, il propreitario è titolato a subentrare nella contraenza; ricordo che titolare della CU è il proprietario.

  172. Gentile Renzo, volevo sottoporre il seguente quesito:
    ho intenzione di acquistare un nuovo autoveicolo. E’ possibile in questo caso fruire della classe di merito della precedente auto di proprietà di mio padre (non convivente) di cui il Sottoscritto, per esplicita previsione contrattuale, risulta essere “l’utilizzatore finale” (oltreché contraente)?
    Infatti, seppur vero che la titolarità della classe di merito è del proprietario dell’autoveicolo (e non del contraente), qualora nel contratto stipulato sia esplicitamente prevista l’indicazione dell’utilizzatore finale mi sembra che nei fatti la classe di merito sia stata guadagnata sul campo dal suddetto utilizzatore. Che ne pensi?
    Preciso sulla questione che mio padre possiede un’altra autovettura con altra assicurazione con una propria classe di merito.

  173. L’indicazione del cconducente abituale ai fini del riconoscimento di CU non ha alcuna valenza gentile MAuro. I regolamenti ISVAP parlano chiaro, il titolare è il proprietario o l’usufruttuario con patto di riservato dominio (leasing). Dire utilizzatore abituale non consente una chiara definizione del rischio, poichè posso indicare TIZIO CAIO come utilizzatore abituale, ma chi garantisce la veridicità? Questo fintanto che non sarà messo a punto un sistema tariffario diverso, come il parametrare la singola patente..non è detto che ciò porti ad un risparmio però, se non per chi è titolare di 3 o più veicoli…

  174. Salve a tutti, vorrei fare una domanda. Mia moglie ha usufruito, per la sua nuova macchina, della legge Bersani acquisendo cosi la mia classe di merito (5°). Ora, ho avuto un sinistro poco tempo fa dove ho colpa. Mi scade l’assicurazione proprio tra un mese, e quindi anzichè prendere la 4° classe, scivolerò in 7°. La mia domanda è: posso rifare un nuovo contratto di assicurazione con la stessa o con un altra compagnia e usufruire della legge Bersani ( e quindi acquisire la classe di merito di mia moglie e cioè la 5° classe?
    Grazie per la risposta.
    Valerio

  175. Caro Valerio la l.40 prevede il nuovo acquisto e non la semplice scadenza di contratto..altrimenti, come faceva lei presente, come si riuscirebbe ad imputare il malus?

  176. Buongiorno, ancora sul “conducente abituale” di DirectLine e simila. Nelle cond. di polizza non se ne trova la definizione. Le rivalse (totali se non pagano in CARD, credo…) scattano per i conducenti sotto i 26 anni non dichiarati. “Abituale” non è “esclusivo” quindi: in caso di sinistro con conducente oltre i 26 anni di età, se non è il cond. abituale, scatta la rivalsa o no? Grazie

  177. Caro Matteo le rivalse si pagano sia con sinistro CARD che azione diretta. Cambia l’importo: in CARD si paga solo il forfait e non in toto. In ogni caso per abitualità si intende uso da parte di conducenti al di sopra dell’età prevista da contratto: qualora il conducente alla guida fosse di età inferiore accade quanto previsto dalle condizioni, rivalsa o franchigia. Ci può essere un abbinamento fra esclusività ed età, ovvero conducente dichiarato (nome e cognome) ed età sopra un tot.

  178. ciao, ho visto che date ottimi consigli su questo sito, e ho un problema che non riesco a risolvere in quanto ho ottenuto risposte contrastanti (qualcuno dice che si può fare altri no), mi spiego meglio.
    Ho una polizza in scadenza questo mese, sono in classe di merito 2 e mi è già arrivato il preventivo di rinnovo con classe di merito 1.
    In luglio ho avuto un sinistro con colpa che non si è ancora chiuso.
    Avendo una nuova convenzione più vantaggiosa con la mia azienda con una diversa compagnia di assicurazione vorrei cambiare ma posso farlo visto il sinistro aperto?
    La nuova compagnia presso la quale mi sono informato dice che per loro non è un problema fanno fede all’attestato di rischio che io ho attualmente, mentre mi ha detto la compagnia presso la quale sono una volta che non ci sono problemi e invece una successiva che la nuova assicurazione mi riaddebita il malus in quanto c’è un registro di consultazione dei sinistri.

    Chi ha ragione?
    Non vorrei cambiare e poi vedermi arrivare una richiesta di pagamento da parte della mia attuale assicurazione o fare qualcosa di illegale dato che sotto certi punti di vista schiverei l’addebito del malus.

    Grazie mille per le risposte.

    Fabio

  179. MA no FAbio, qualora il sinsitro sia accaduto nel periodo antecedente fino a 60gg dalla scadenza, ai fini del cambio compagnia fà fede l’attestato che le viene consegnato privo del malus. Nessuna illegalità!

  180. grazie mille per la risposta tempestiva, penso di cambiare compagnia oltre che per fini economici anche perché così niente malus, una botta di fortuna anche se ci sto dentro per 2 giorni nei 60….
    grazie ancora ciao

  181. E’ possibile sapere se si può mantenere la classe di appartenenza (nell’RC auto) in seguito al passaggio da autovettura ad autocarro e poi ritorno ad autovettura?
    Se questo è possibile come ci si deve comportare nei confronti della Compagnia Assicuratrice che quasi certamente si dimostri restia a tale richiesta?
    Grazie per l’attenzione!

  182. Assolutamente no. Le CU valgono fra veicoli omologhi e non fra veicoli appartenenti a settori diversi

  183. sono in classe uno , mio figlio grazie a me è anche lui in classe 1 , adesso sto per acquistare una macchina nuova ad un altro figlio e ha preso da poco la patente, sarà la sua prima macchina , posso assicurare anche lui con la stessa classe mia e di mio figlio cioè la n.1 ? Grazie

  184. buongiorno avrei un problema da risolvere.
    nel maggio 2007 è venuto a mancare mio padre con il quale convivevo (stesso stato di famiglia)ed ho ereditato la sua auto visto che 6 mesi prima era morta anche mia madre, effettuato il passaggio di proprietà, l’assicurazione non ha concesso la 1^ classe di merito che aveva mio padre adducendo che non potevo usufruirne sulla stessa auto, e pertanto mi ha stipulato una polizza in classe 14.
    posto che mi sono fatto consegnare ugualmente l’attestato di rischio di mio padre ( classe 1^) CHIEDO: è corretto il comportamento dell’Assicuratore? posso stipulare alla scadenza naturale del contratto in 14^ un nuovo contratto con l’attestato preesistente?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta

  185. sicuramente la successione a seguito di decesso pone orizzonti disciplinati diversamene da compagnia a compagnia posto che l isvap riconosce la titolarita a subentrare nel contratto e nella cu unicamente al coniuge. alcune compagnie accettano il riconoscimento in capo agli eredi. il suo assicuratore si e comportato secondo le normative isvap e le modalita assuntive della compagnia. nn e possibile ormi operare alcunche sulla storia assicurativa im capo a lei…noti bene che nn e possibile usufruire dell attestato di un deceduto, vista anche la ratio della l.40 che prevede l inserimento nella cu del veicolo di riferimento a favore di un altro veicolo acquistato, in questo caso veicolo “acquistato” e di riferimento coinciderebbero

  186. salve vorrei farmi una domanda che per sta divenendo un vero e proprio dilemma: comincio dall’inizio cosi da essere piu’ chiaro..dunque nel 2002 ho acquistato un auto intestandola a mia madre mentre mio padre era il contraente dell’assicurazione in classe di merito 1.Nel 2005 mio padre acquista un altra auto intestandola a se stesso con relativa assicurazione partendo quindi dalla 14 classe.Nel giugno 2007 la prima auto decidiamo di darla in permuta per una nuova da intestare a me e con la bersani e certificato di famiglia io divengo sia proprietario che contraente in 1 classe,mentre mio padre con la seconda auto acquistata nel 2005 resta sempre in una classe maggiore.A giugno 2008 ricevo la rapina dell’auto nuova intestata a me e fino ad ora la polizza e’ sospesa.Ora se io volessi divenire il contraente della polizza riguardante l’auto di proprieta’ di mio padre in quanto io mi trovo in 1 classe e lui in 11 o 12 e visto che al momento non riacquistero’ un nuovo veicolo sarebbe possibile???oppure l’assicurazione in questi casi fa si che si perda la classe di merito acquisita in 15 anni ?????

  187. Assicurato rc auto classe 1E da tanti anni presso la mia assicurazione,il 29/09/2008 scadeva,ho dato disdetta un mese prima emi sono assicurato da un altra compagnia.Il 15/112008 ho venduto privatamenta la mia auto,ho consegnato tutta la documentazione e loro mi hanno risarcito il dovuto. Non c’e’ stato verso di farmi consegnare l’attestato di merito perche’ dicono non e’ passato l’anno solare.Mi dicono che me la devono consegnare la mia precedenta assicurazione dicendo loro che l’ho smarrita (pazzesco) cosa non vera. La precedente assicurazione non me la vuole consegnare,a me mi stanno DANNEGGIANDO SERIAMENTE sono impossibilitato di acquistare la nuova auto,ho scritto all ISVAP nisba,non so se rivolgermi a un legale spendendo dei soldi senza sapere se risolverei il problema,il mio stato psichico gia’ carente sta’ peggiorando ,purtroppo tempo addietrro ho avuto un forte esaurimento nervoso.Comunque in 34 anni di patente ho avuto complessivamente 27 auto non ho MAI avuto nessun sinistro. GRAZIE per l’attenzione Cordiali Saluti Renato.

  188. Buon giorno, inanzi tutto grazie per il servizio offerto è davvero utilissimo. Vorrei esporre il mio caso, spero possiate consigliarmi per il meglio.
    Sono intestataria di due Auto una Seicento acquistata nel 2002 assicurata in 9 classe, e un’ Alfa 147 aquistata usata nel 2008 dove ho usufruito del decreto Bersani a dunque assicurata in 1° utilizzando la classe di merito di un componente della famiglia.
    Adesso mi sono trasferita a casa del mio compagno. Ho acquistato una Panda o Km0 l’auto è intestata a me e mia mamma che non ha la patente e ha 69 anni.
    La 600 vorrei tenerla o meglio sospendere la polizza, fino a che non la vendo con calma, dunque non posso utilizzare la polizza.
    Volevo chiedere, posso fare intestare l’assicurazione al mio compagno convivente nello stesso mio stato di famiglia utilizzando il decreto Bersani, anche se l’auto è intestata a me e mia mamma ?
    In caso negativo può consigliarmi come posso fare per risparmiare ?
    Grazie mille per l’attenzione prestatami. Cordiali saluti.

  189. Ho un sacco di dilemmi: mio padre è morto a fine agosto 2008.
    Volevamo intestare la sua auto a mia madre, ma al Pra ci hanno informati che sarebbero stati necessari
    due passaggi di proprietà; per cui abbiamo deciso di cointestare l’auto a tutti noi eredi
    (io, i miei 2 fratelli e mia madre). Premetto che sia io che i miei fratelli
    siamo anche proprietari di un’auto a testa
    (proprietari singolarmente e contraenti singolarmente della rispettiva polizza assicurativa).
    Domanda 1: non sappiamo se abbiamo fatto bene a cointestare l’auto di mio padre. Nè il Pra, né l’assicurazione
    ci ha dato consigli o spiegazioni…Che cosa comporta essere
    comproprietari? Comporta il fatto che se faccio un incidente con la mia auto personale si alza il bonus malus sia della mia
    polizza personale che quella dell’auto cointestata? Il problema della comproprietà ha incidenza solo
    sui sinistri? Ma se decidessimo di fare l’ulteriore passaggio di proprietà dell’auto di mio padre da noi eredi a mia madre (che
    non è proprietaria di nessun altra auto), lei potrebbe ereditare anche la classe di merito di mio padre (classe 3)?
    Domanda 2: e ai fini assicurativi? Abbiamo chiesto un preventivo e abbiamo messo come contraente mia madre.
    In quanto si tratta di successione eredeitaria ci lascierebbero nella classe di merito 3 di mio padre.
    Ma cosa comporta aver messo mia madre come contraente e non io o i miei fratelli? (l’assicurazione ci ha detto che mettere uno o un altro erede
    non cambiava nulla…ma è davvero così?). Cosa significa? Il fatto di essere contraente significa solo che sarà mia madre a poter
    scaricare l’intera quota SSN dalla prossima dichiarazione dei redditi? Oppure, in quanto comproprietari, la quota la possiamo scaricare tutti e
    quattro in parti uguali? Grazie per ogni aiuto, non so proprio più che pesci pigliare…
    Giorgia

  190. Buongiorno. Vi espongo il mio caso. Nel marzo 2008 vengo coinvolto in un insignificante sinistro (l’auto che mi precede ferma ad un semaforo su trada in salita nel ripartire mi urta). Una volta constatato l’assenza di danni la cosa finisce li. Con mio sommo stupore dopo circa un mese vengo convocato dalla mia assicurazione che, avendo ricevuto richiesta di risarcimento danni dall’assicurazione della controparte, mi invita ad effettuare regolare denuncia. Mi reco presso l’assicurazione, spiego a voce come sono andati i fatti, compilo il modulo dichiarando la dinamica dell’urto. Specifico anche che non vi è stato alcun danno per le persone e le cose e dò anche il riferimento di un testimone del sinistro che possa confermare quanto da me dichiarato.
    Penso che tutto sia posto ma non è così. Oggi mi viene recapitato, in occasione della scadenza, l’attestato di rischio che mi attribuisce una classe di merito più alta per questo sinistro con una percentuale di responsabilità al 50%.
    Come posso agire e difendermi nei confronti di un’assicurazione che ha ritenuto di non credere a quanto da me dichiarato e ha invece dato credito ad un tizio che ha voluto speculare sul fatto???
    Grazie per i chiarimenti che mi potrete dare

  191. Buongiorno. Espongo il mio caso. La questione è complessa.
    AUTOMOBILE
    Nel 2003 detenevo una polizza a me intestata in CU 1 con una compagnia assicurativa on-line, a copertura di una vettura anch’essa a me intestata.
    La società che chiameremo Bianchi S.r.l., della quale sono Presidente e Legale Rappresentante, acquistò una nuova vettura da darmi in uso.
    La stessa fù acquisita con la formula del leasing, con locataria Bianchi S.r.l..
    In quel passaggio, la compagnia assicurativa on-line mi disse che avrei perso la classe di merito in quanto la nuova vettura non era intestata a me ed avrebbe voluto farmi ripartire dalla CU 14.
    Io non me ne stetti e contattai un’altra compagnia on-line, che mi accordò il mantenimento della CU 1, dicendomi che la proprietà della vettura non aveva rilevanza sulla classe di merito della polizza.
    Veniamo ad oggi.
    Alla medesima richiesta, ovvero la mia attuale polizza dovrebbe rimanere sulla medesima vettura, variando l’intestazione della stessa dalla società di leasing, con locataria Bianchi S.r.l., a Rossi S.r.l., della quale sono Amministratore Delegato, nonchè socio.
    Preciso che il cambio di intestazione sta avvenendo in questi giorni, ovvero Rossi S.r.l. ha esercitato il diritto di riscatto della vettura acquistandola a tutti gli effetti, in luogo di Bianchi S.r.l..
    Peccato che l’attuale compagnia on-line, oggi, mi dica esattamente quello che mi disse all’epoca la vecchia compagnia.
    MOTOCICLO
    Con la medesima compagnia detengo anche la polizza di un motociclo, che attualmente ha la classe di merito ministeriale 6, ma per via della legge Bersani mi viene valorizzata nella classe di merito dell’auto.
    La moto era intestata a Bianchi S.r.l. ed in questi giorni verrà volturata al sottoscritto come persona fisica.
    La risposta della compagnia è la medesima, ovvero cambiando proprietario si riparte dalla classe 14.
    Ma che senso ha se il nuovo proprietario sono io, che sono altresì l’intestatario della polizza?
    In attesa di un vostro riscontro, vi saluto e vi ringrazio anticipatamente.

  192. Caro FIlippo l’errore, se mi è concesso, è stato commesso dalla compagnia che inizialmente Le ha mantenuto la CU..mi chiedo come abbiano potuto rispondere che la propreità non ha valenza quando è il PROPRIETARIO il titolare della CU. NElla fattispecie sostituendo un mezzo intestato a persona fisica con un nuovo mezzo a nome di una società di capitali non si ha diritto al mantenimento della CU e viceversa. Possibile invece è il mantenimento qualora ci trovassimo dinanzi a società di persone e socio amministratore/accomandatario.

  193. Buongiorno, espongo il mio caso.
    A fine agosto 2009 ho comprato una nuova auto usufruendo degli incentivi statali e demolendo la mia vecchia auto.
    Poco prima dell’arrivo della nuova auto ho chiesto al mio assicuratore di farmi un preventivo.

    La situazione era questa:

    assicurato dal febbraio 2005, con cointestazione del veicolo con mio padre, partendo dalla classe 14 CU e 9 interna della compagnia (grazie alla cointestazione con mio padre che era all’epoca se non ricordo male in classe 5 CU a seguito purtroppo di due incidenti in un anno)

    a luglio 2009 ho pagato la quota semestrale (classe 10 CU, 5 interna), e ho chiesto come fare per assicurare la nuova auto dato che la avrei intestata solo a me questa volta scaricandola come libero professionista.

    Mi è stato detto che non potevo usufruire della Bersani e mi han fatto un preventivo modificando la mia polizza cambiando però solo l’auto e aggiungendo altre clausole(furto incendio, ecc…).

    Giorni dopo arrivata l’auto e ottenuto il libretto, al momento della compilazione al terminale, l’assicuratore scopre che non può più darmi la classe 5 interna loro, ma scendo alla 10 CU perchè il veicolo non è più cointestato con mio padre.niente più agevolazione quindi.
    Viene fuori una cifra enorme che ha provveduto a limare con tutti gli sconti possibili per avvicinarsi al preventivo fattomi in precedenza.

    Ho pagato (a inizio settembre) la polizza considerando ciò che avevo già versato a luglio per la 2° rata semestrale della vecchia polizza, versando quindi la rimanenza.

    In seguito scopro da amici che è molto probabile che avrei potuto usufruire della Bersani,
    un mio amico ha un mercedes classe B del 11/2008 diesel da 140 cv, fa il rappresentante e ha messo praticamente tutto essendo più in auto che a casa a momenti. Paga poco più di 900€ all’anno.
    Io con una Ford Fiesta benzina/gpl 16 cv fiscali con qualche opzione in meno pago 1018 € all’anno.

    Mi son sentito tradito e raggirato.
    Andato a chiedere spiegazioni mi ha detto che io non avevo portato il foglio della demolizione della vecchia auto, e lui non poteva chiudere la vecchia polizza e farmene una nuova applicando il decreto.
    Sto ancora aspettando che arrivi il foglio dall’ACI da più di un mese…e mi sembra di aver capito che è così per tutti.

    Il venditore dell’auto mi aveva dato comunque un foglio provvisorio di demolizione dove però non figuravano data e numero del documento ovviamente.L’assicuratore dice che non è sufficiente però.

    Dubbio che rimane è che ricordo bene che mi disse di essere in classe 10 CU…ora per accampare scuse e diminuire la gravità del fatto mi dice che ho la classe interna 5 e che anche per questo non valeva tanto la pena per 5 classi usufruire della Bersani.
    Questo perchè sull’ultimo contratto della polizza dove vi è una variazione dalla vecchia auto alla nuova c’è la dicitura (classe 10 cu e interna 5) ma io penso che la 5 si riferisca solo alla vecchia auto e non alla nuova. Altrimenti perchè il preventivo a distanza di un mese è passato da 980 € a 1200€?

    Provando a fare preventivi on line con la classe 10 cu ottengo valori dai 950 ai 1050 € quindi son quasi certo che mi sta mentendo….o è veramente incompetente.

    Ora siamo rimasti che appena gli porterò il foglio della demolizione della vecchia auto proverà a fare uno storno della polizza in corso e me ne farà un’ altra con la Bersani che partirà sempre da inizio settembre però. Perderò dei soldi…ma li recupererei più avanti. Non mi ha garantito però che riesca nel suo intento.Insomma pare un tentativo disperato.

    E pensare che tutte le volte che mio padre mi ha detto di provare delle compagnie on-line io rispondevo che preferivo avere a che fare cn un PROFESSIONISTA in carne e ossa…ma a questo punto avrei potuto fidarmisolo di me stesso e affidarmi alle polizze in rete.

    Secondo lei sono stato raggirato?
    Se si potrei rivalermi in qualche modo?
    Oramai che la macchina nuova risulta assicurata dovò mettermi l’anima in pace?
    Grazie mille in anticipò, questo blog è proprio ciò di cui avevo bisogno per porre le mie domande.

  194. Salve,
    chiedo aiuto perchè non so più dove sbattere la testa. La situazione è òa seguente:

    Veicolo A cointestato a mia madre e mia sorella, con polizza intestata a mia madre.

    Veicolo B intestato a me.

    Io e mia madre viviamo insieme, mentre mia sorella non vive più con noi.

    Volevo usufruire del Decreto Bersani e acquisire la clase di merito di mia mamma, vivendo insieme. L’assicurazione mi dà l’ok, stipuliamo il contratto VIA WEB, e dopo 20 giorni mi manda una raccomandata dicendomi che posso esercitare il diritto di recesso o finire in 14 classe.
    Per prima cosa è una truffa, i controlli devono essere preventivi, non successivi, nessuno mi ha informato di questa “clausola” e SUL SITO NON ERA ASSOLUTAMENTE MENZIONATA: Come facevo a saperlo, ho la sfera di cristallo??? Ora mi trovo a non poter usare la macchina e non avrò indietro tutti i soldi perchè le tasse se le tiene lo stato. E’ un danno.
    Secondo poi, ma se vivo con mia madre, principale proprietaria nonchè titolare della polzza, per quale ragione non posso pren dere la sua classe? Che c’entra mia sorella, lei non è assicurata!

    Aspetto un parere,
    grazie!

  195. Cara Nera comprendo il disappunto. Purtroppo si tratta di uno dei coni d’ombra lasciati dalla legge 40, ovvero la vettura che deve “prestare” la CU è di proprietà di 2 soggetti. Alcune compagnie interpretano la legge considerando che ogni comproprietario è titolare della CU separatamente, quindi in tal caso potrebbe usufriure della Cu di sua madre. Altre compagnie ancora riconoscerebbero la CU sulla sua vettura qualora lei fosse convivente con entrambe le comproprietarie. Provi pure a rivolgersi ad un’altra compagnia.

  196. Salve, vorrei sapere se acquistando un auto con iva al 4% usufruendo dell’invalidità di mia mamma posso mettermi come cointestatario dell’auto, per poter passare la polizza della mia auto che darò in rottamazione?
    Io vivo in casa e mia mamma non ha la patente
    Ringrazio in anticipo per la risposta

  197. Si tratta di una possibiltà concessa dalla l.40 purchè convivente. Si accordi con il suo consulent ein ogni caso prima di procedere

  198. Buonasera, io avrei un quesito un po particolare da proporvi.
    La mia attuale macchina come l’assicurazione in prima classe, sono intestate a mio padre residente in provincia diversa dalla mia.
    La mia domanda è questa: vendendo questa macchina (assicurata e intestata a nome di mio padre) e comprando una nuova macchina e cointestandola (tra me e mio padre) è possibile trasferire la vecchia assicurazione sulla nuova macchina mantendo la stessa classe? E se si, si pagherebbe quale provincia la più o la meno cara? L’assicurazione attuale scade a fine Maggio, al momento della scadenza cosa succede?
    Grazie mille per il vostro aiuto.

  199. DIciamo che direi non è possibile cointestarte la nuova ad ambedue senza esser conviventi ed esser inseriti nella CU1

  200. Salve, vorrei farvi una domanda. La classe di merito è ereditabile solo in caso di parentela e convivenza o anche in caso di una convivenza stabile? Perchè le assicurazioni sembrano non avere le idee chiare su questo punto. Ho richiesto un po’ di preventivi specificando di non essere sposata ma solo convivente con il mio compagno, poi ho scelto il preventivo migliore online e ho pagato la quota…sempre rimanendo moto chiara sulla mi situazione. Oggi (dopo due giorni) sono stata richiamata dall’assicurazione conTe che mi ha comunicato di non poter applicare il decreto Bersani poichè non facciamo parte dello stesso nucleo fiscale (anche se credo che la denominazione più esatta sia nucleo familiare). Comunque hanno preso tempo poichè questo cambio di rotta non è stato molto gradito dalla sottoscritta e domani mi faranno sapere se possono applicare il decreto o meno. Vorrei delle delucidazioni, grazie

  201. Salve , vorrei un chiarimento sulla classe di merito su una macchina avuta per successione.
    Mio zio morendo mi ha lasciato in eredità la sua macchina già assicurata con la prima classe di merito.
    Quando l’assicurazione scadrà e dovrò rinnovare la polizza a mio nome, avrò diritto sempre alla stessa classe di merito, oppure dovrò iniziare dall’ultima classe?
    Vi preciso che questo zio non era convivente e quindi nello stesso nucleo familiare.
    In attesa di una gradita risposta, vi ringrazio.

    • Per Francesco.

      Si è già risposta da solo alla domanda. In effetti non è possibile mantenere la classe di merito di una persona deceduta all’ infuori che lei sia il coniuge convivente. In tutti gli altri casi, poichè lei dovrà effettuare un passaggio di proprietà dell’ auto essendone diventato erede, può usufruire della legge Bersani se ha già assicurato un veicolo di sua proprietà, in tutti gli altri casi dovrà partire con una nuova classe di merito, salvo non potendo usufruire della Bersani la compagnia presso cui è assicurato le assegni una classe inferiore essendo già loro cliente

  202. Ciao,
    espongo la mia vicenda sperando in un chiarimento.
    Io e mio fratello viviamo nel medesimo domicilio, ma ognuno con stato di famiglia a se stante, pertanto non posso usufruire del decreto Bersani per acquisire la classe assicurativa più favorevole di mio fratello e ho chiesto consulenza ad un assicuratore.
    Mi è stato suggerito di far cointestare l’auto e proposto un preventivo con un lieve aumento economico rispetto alla classe di merito che acquisirei considerato che questa viene da altro attestato di rischio.
    Inoltre, per usufruire di tale agevolazione, l’assicuratore mi ha detto che bisognava giustificare alla compagnia l’affidabilità del cliente e quindi nel contempo mi ha richiesto di stipulare una ulteriore polizza assicurativa di accumulo capitale.
    Non voglio ora scendere nel merito della correttezza di tale proposta, ma
    mi chiedo se è davvero possibile cointestare l’auto ed intestare invece la polizza a me che acquisirei così la classe più favorevole e se alla prima scadenza annuale trasferendomi la proprietà esclusiva del veicolo conserverei poi definitivamente la classe acquisita da mio fratello.
    Qualcuno mi ha messo in guardia dicendomi che in realtà anche la polizza dovrebbe essere cointestata poichè diversamente sarebbe illegale ( pena sequestro del veicolo ) e che comunque trasferendo successivamente la proprietà dell’auto non conserverei affatto la classe acquisita ma dovrei stipulare una nuova polizza partendo sempre dall’ultima classe.

  203. Anche io e miei fratelli ci troviamo in una situazione di successione x morte
    i miei fratelli volevano che prendessi io la macchina senza in realta preoccuparsi di come si doveva procedere.Non hanno messo la macchina nella successione ed ad oggi la macchina e ancora intestata a mio padre. Essendo la macchina parcheggiata x strada ho continuato a pagare io l’assicurazione .
    Avevo chiesto all’assicuratore se x morte, essendo io convivente di mio padre avessi potuto ereditare la polizza ed anche la sua classe di rischio…mi era stato detto di no , ma io non sapevo nulla della legge Bersani.
    Cosa mi consiglia?

    • Per Eleonora

      Nel caso prospettato l’ unica persona legittimata a godere della classe di merito del defunto, a norma del codice delle assicurazioni, è la persona del coniuge convivente. Per quanto riguarda la proprietà del veicolo l’ unica possibilità dopo quella del trasferimento di proprietà previsto per legge in caso di successione, è quella di cointestare il veicolo a lei e a sua madre per il mantenimento della eventuale classe di merito. In caso contrario non è possibile usufruire di tale diritto.

  204. Sono titolare di un contratto di leasing di autovettura e di relativo contratto RCA. A seguito del subentro nel contratto di leasing di una S.a.s., della quale io sono socio accomandante e mia moglie (già in comunione dei beni) è socio accomandatario, con relativo trasferimento del contratto RCA, è possibile mantenere la classe di rischio?

    • Gentile Signor Angelo,

      la possibilità di mantenere la classe di merito è consentita dal codice delle assicurazioni esclusivamente per le società di persone. Una sas essendo una società di quel genere, vi permetterà di usufruire della classe di merito.
      Condizione essenziale che nell’ atto costitutivo dell’ azienda la persona che desidera ottenere la classe di merito sia un socio indicato nello stesso.

  205. Salve,l’ anno scorso per problemi economici ho dovuto fermare la mia macchina,quindi è un anno che sono senza assicurazione se non la volessi rinnovare neanche quest’ anno poi perderei la mia classe di bonus malus ripartendo da 14?

    • Per Cristiana.

      Se al momento della scadenza lei ha pagato il premio e poi ha sospeso l’assicurazione restituendo certificato e contrassegno ora usufruirebbe di quel periodo e riattivando la polizza godrebbe del premio pagato.
      Se invece lei ha un attestazione di rischio della polizza che lo scorso anno non ha pagato, presentandosi con la stessa presso la sua compagnia e dichiarando che il mezzo è stato fermo per mancata circolazione, lei ha diritto a rifare il contratto assicurativo partendo dalla classe di merito esposta sull’ attestazione.

  206. Buon giorno , ho un problema: mio padre sta pagando una macchina, li mancano ancora 2 anni per finire di pagarla, é intestata a nome suo,adesso lui parte xl estero é chissa qndo torna, voleva lascirlo a nome mio, come proprietaria,abbiamo chiamato l assicurazione,ma hanno detto che non si può finche non finisca di pagarla. Non puo fare la voltura, o al momento del trasferimento si deve pagare il restante per farlo a mio nome, volevamo lasciare scritto un foglio, fatto qui in casa, che dopo pagato diventa propeieta mia la macchina, ma non mi fido,. Perche appena lui parte io comincio a pagare é non vorrei che appena ritorna si inposessase lui della macchina visto k é a nome suo, vorrei fare uun documento magari davanti a un notai, dicendo k appena la macchina si finisce di pagare diventa proprieta mia. É k lui auttorizza sta specia di testamento ,visto k sono sua figlia, perche se devo aspettare qsti 2anni per finire di pagarla,e poi rimanere fregata, perche anke se é mio padre ci ha sempre fregato, a mia mamma ,k si é fatta garante e pagatrice di sta makkina ma non proprietaria, é io non mi fido d lui, si puo fare un docuento prima k parta mi chiedo. Grazie mille

  207. Salve avrei bisogno di un chiarimento per quanto riguarda l’assicurazione del mio motociclo.
    L’ho stipulata ad agosto 2010 pagando il premio in un unica rata annuale, ed avendone di bisogno ho stipulato una polizza che può essere bloccata e sbloccata senza alcun costo aggiuntivo alla riaperture l’importante e solo far passare tre mesi tra chiusura e riapertura e fin qui tutto normale (la polizza è stata bloccata ad ottobre 2010),solo che in settimana vado a riaprirla e all’agenzia mi viene richiesto un adeguamento del pagamento perchè secondo loro sono cambiate le condizioni (loro dicono i massimali). Visto che io ho firmato e già pagato un contratto annuale in cui era previsto chiusura e riapertura senza costi aggiuntivi con precise condizioni credo che non sia lecito che mi venga chiesto un adeguamento e tutto resti alle condizioni del contratto firmato allora.
    Gentilmente mi servirebbe un chiarimento
    Vi ringrazio in anticipo cordiali saluti

  208. Salve,vorrei in primavera riprendere Una Moto,dopo 6 anni dall’ultima polizza.posso usare la classe di merito della Mia polizza auto?grazie,luca

    • Il decreto Bersani approvato nel 2007 prevede che l’attestazione di rischio di un veicolo sia valida per cinque anni dal momento della sua demolizione, vendita, alienzione, radiazione. In tutti gli altri casi il contratto viene posto nella classe 18 se non si prova che nel frattempo il veicolo non ha circolato. Alcune compagnie fanno sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione al proprietario del veicolo che si assume le responsabilità di quanto sottoscritto

  209. Greetings! Very helpful advice in this particular post!

    It is the little changes that make the greatest changes.
    Thanks for sharing!

  210. salve, mi chiamo carlo, posso usufruire della legge bersani adeguando la classe di merito del mio scooter 125 con la mia auto?

  211. salve
    separata con macchina e assicurazione della ex famiglia intestata a me , non abbiamo fatto passaggio proprieta’ perche’ l’auto era quasi da rottamare, io ne ho comprata un’altra.
    il mio ex marito la utilizza.
    puo’ sfruttare la mia classe di merito se compra veicolo nuovo e lo intesta a se?

  212. Salve avevo una polizza moto free con genialloyd ho chiamato per riattivare la polizza e avendo superato per soli 4 giorni il limite dei 12 mesi tot. di sospensione, mi hanno azzerato i 30 gg residui inoltre mi hanno lasciato la stessa classe di merito che avevo, pur non avendo fatto alcun incidente. Vi chiedo se è legale o se posso fare ricorso. Grazie
    Saluti

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