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E’ partita la rubrica BONUS MALUS E DINTORNI


renzo.gifAmici di AcCresco, vi informo che il nostro carissimo amico Renzo ha inaugurato la sezione BONUS MALUS E DINTORNI, il contenitore nel quale potrete versare e proporre le vostre domande in tema di assicurazioni auto e altro.

E’ una incredibile opportunità che non potete lasciar perdere. Non sono tanti i siti che offrono competenza e professionalità come AcCresco e poi GRATUITAMENTE.

Inoltre il nostro amico Renzo, è una garanzia di preparazione professionale e quindi può fornirvi risposte puntuali e competenti

Forza partecipa ORA . Cosa aspetti ?

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Bonus Malus e Dintorni ai nastri di partenza.

accresco.PNGUn nostro carissimo amico Renzo, di cui potete notare diversi commenti nel blog, è stato provocato dal nostro staff a proporre una rubrica per tutti voi, considerata la sua abilità e preparazione nel rispondere a diversi quesiti posti da molti di voi.

Noterete qui a fianco, come sia stato attivo in questi giorni. Lo ringraziamo per la sua collaborazione e per questo senza esitare abbiamo aperto la sezione che trovate in alto a destra chiamata: BONUS MALUS E DINTORNI (Cliccando sul link accederete direttamente alla pagina)

Con questa rubrica vogliamo aprire un contenitore in cui voi potrete parlare di tutto: di Bersani, preventivatori, trasferimenti di proprietà, formule tariffarie, etc. lasciando ad altgre rubriche la discussione su garanzie accessorie, clausole di esclusione e rivalsa, etc.

Unica condizione per la partecipazione è che incominciate ad inserire in vostri commenti solo dopo che Renzo avrà inaugurato la rubrica. A lui il taglio del nastro e poi forza con i vostri quesiti.

Pronti, partenza, Viaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Comportamento del conducente del veicolo nei confronti dei pedoni

j0402908.jpgUn’ importante sentenza della Corte di Cassazione dello scorso aprile che evidenzia la responsabilità del comportamento di un guidatore in caso di investimento di un pedone. Soprattutto viene fatto osservare l’ aggravamento della sua responsabilità se l’ accadimento è avvenuto con negligenza.

Cassazione Penale, Sezione IV, 14 febbraio-17 aprile 2007 n. 15224

II conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua avvistabilità da parte del conducente del veicolo investitore.

È cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento.

Tratto da Assinews 19/10/2007

L’ Assicurazione Tutela Giudiziaria per la Famiglia

j0409720.jpgSegue un approfondimento alla polizza Tutela Giudiziaria per la Famiglia, spero che riterrete queste informazioni utili e importanti per la vostra vita quotidiana.

Questa garanzia assicurativa è stata studiata per tutelare gli interessi dell’Assicurato, dei suoi familiari, dei conviventi, nonché dei collaboratori domestici (colf, baby-sitter, badanti) e, in alcuni casi, degli ospiti della famiglia, in una vasta gamma di controversie che attengono essenzialmente la vita privata.

La copertura di Tutela Giudiziaria per la famiglia, in genere, assicura le spese relative alle attività stragiudiziali (tese a comporre bonariamente la controversia prima di ricorrere al Giudice) e giudiziali – contemplando la copertura delle spese per il proprio legale, per il perito, di giustizia (legate a un procedimento penale), di soccombenza o di transazione – finalizzate alla tutela degli interessi delle persone assicurate quando:

  • subiscano un danno fisico sul lavoro o abbiano controversie con il datore di lavoro. Tale copertura permette di tutelare i diritti dell’assicurato e dei membri del suo nucleo famigliare nell’ambito del lavoro dipendente;
  • subiscano un danno fisico o a cose, provocato dal comportamento illecito di altri soggetti (ad esempio l’assicurato intende ottenere il risarcimento dei danni subiti dal comportamento di uno sciatore che, inavvertitamente, si scontra con l’assicurato stesso);
  • provochino essi stessi, con il loro comportamento, un danno ad altri soggetti (ad esempio l’Assicurato, mentre sta verniciando l’inferriata del suo balcone, inavvertitamente lascia cadere il barattolo di vernice che imbratta il vestito di un passante ed il parabrezza di un veicolo in sosta). Qualora coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile del Capofamiglia, tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’Assicurazione di Responsabilità Civile.
  • debbano resistere a pretese di terzi per danni provocati da soggetti di cui siano tenuti a rispondere, anche quando tali soggetti siano animali in custodia o proprietà (ad esempio il cane dell’Assicurato azzanna un passante); subiscano danni in relazione alla dimora abituale o di vacanza, di loro proprietà o in uso;
  • debbano ottenere l’adempimento di un obbligo contrattuale o debbano resistere a pretese contrattualmente non dovute (ad esempio Un artigiano non esegue a dovere il lavoro commissionatogli dall’Assicurato);
  • debbano sostenere controversie individuali di lavoro con collaboratori domestici (ad esempio può accadere che l’Assicurato si trovi nell’eventualità di dover resistere a pretese economiche non dovute, del proprio collaboratore domestico come ferie, liquidazione, ecc.)
  • necessitino di una difesa penale per delitto colposo o contravvenzione (ad esempio nello smontare la tenda da campeggio, l’Assicurato provoca delle gravi lesioni ad un passante il quale querela l’Assicurato).

Come avrete avuto modo di leggere è una copertura molto efficace che unitamente alla polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi non deve mancare in una famiglia.

Potete usare la sezione AcCresco Risponde Online per quesiti in merito sia alla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi che per la polizza di Tutela Giudiziaria. Vi risponderò entro 24 ore.

Fonte: Ania

Incidente provocato da familiare convivente

j0409720.jpgL’assicurazione deve pagare un danno quando un familare anche se non convivente e appartenente a due nuclei familiari diversi, esempio tra padre e figlio, ha subito il danno per responsabilità dell’altro. Frequentemente viene chiesto l’ intervento della compagnia di assicurazione che però in questo caso è sostituita da una precisa norma di legge.

Secondo il Codice delle assicurazioni (articolo 129, lettera b) non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose”, tra gli altri, “il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi” del conducente e del proprietario del veicolo responsabile del sinistro, “nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei sopra indicati soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento”.

Dal testo letterale della norma è evidente che l’esclusione della qualifica di terzo tra ascendente e discendente è prevista dalla legge e che a questo fine è irrilevante la mancanza di convivenza tra questi soggetti.

Pertanto il sinistro non è risarcibile.