Trasferimento polizza Rc Auto al figlio

j0407174.jpgUn quesito ricorrente è quello relativo alla cessione di una polizza a favore di un figlio, con la relativa classe di merito. Vediamo in quali casi è possibile.

L’eventuale “trasferimento” del contratto, a seguito di vendita del veicolo assicurato, su di un veicolo di proprietà di figli conviventi, non è un diritto “automatico” previsto dalla legge. L’articolo 171 del Codice delle assicurazioni, infatti, prevede esclusivamente che l’assicurato possa trasferire il contratto r.c.auto su un altro veicolo di sua proprietà (o di proprietà del coniuge in comunione di beni, situazione del tutto equiparabile a quella prevista dal Codice).
Non è tuttavia da escludere che alcune imprese possano prevedere nel contratto anche tale possibilità, nel rispetto delle istruzioni e dei limiti fissati dall’ISVAP, l’Istituto che vigila sul settore assicurativo, in materia di classe di merito ‘bonus/malus’ CU (di Conversione Universale).
In particolare, secondo l’Istituto, la classe CU – che è quella uniforme per tutte le imprese assicuratrici – non può essere mantenuta nell’eventuale “trasferimento” da padre a figlio, poiché cambia il soggetto proprietario, ma in questi casi ogni impresa può liberamente prevedere nelle proprie condizioni generali di assicurazione che sia mantenuta la classe “interna” o contrattuale, o che sia assegnata al contratto “trasferito” una classe interna più favorevole di quella stabilita per l’ipotesi di cambiamento della proprietà del veicolo nel caso di soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Pubblicato il 12 settembre 2007 su Ania, Assicurazioni, Attestato di rischio, Bonus Malus, Ciclomotori, Classe Universale, Codice della Strada, Incidenti, Indennizzo diretto, Patentino, Rc Auto. Aggiungi ai preferiti il collegamento . 264 commenti.

  1. pietro mandalari

    ma il decreto bersani non ha modificato a favore dei figli che prendono la stessa classe del Genitore?

  2. Carissimo Pietro, ben trovato e grazie di partecipare alle nostre discussioni su AcCresco con il tuo contributo.
    Innanzitutto ti invito a visitare la sezione di questo sito la seconda in alto a sinistra denominata RISORSE UTILI – IL DECRETO BERSANI.
    In questi mesi intorno a questo decreto c’ è un fermento di opinioni e informazioni non sempre pertinenti e competenti.
    Per l’ ennesima volta ripeto quanto già detto ad altri nostri amici che mi hanno scritto nel blog dicendoti che il decreto dispone quanto segue:
    ” Le compagnie di assicurazione non possono assegnare una classe di merito diversa da quella dell’ultimo attestato presente in famiglia, quando uno dei componenti, purchè convivente (medesimo stato di famiglia intenda assicurare un veicolo nuovo o usato, di prima immatricolazione o voltura al PRA, della stessa tipologia, auto con auto, moto con moto, ciclomotore con ciclomotore.
    Va da sè che se l’ attestato a cui mi riferisco riporta una classe di merito favorevole il familiare, in questo caso il figlio, ha diritto di vedere assegnato il contratto alla classe di merito risultante dall’attestato di cui dicevo sopra. Nel caso fosse per esempio la classe 1 il figlio e/o il familiare riceverà la 1. Non ricorrendo queste condizioni il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di ingresso CU 14.
    Sperando di essere stato chiaro, a tua disposizione per ulteriori chiarimenti ti saluto cordialmente.

  3. Ho letto le informazioni relative al trasferimento della RCA, che peraltro sono molto chiare, ma volevo avere un chiarimento circa il fatto se lo stesso meccanismo può aversi quando il trasferimento della RCA dal padre al figlio avviene a causa del decesso del padre! Come devo agire? Grazie

  4. Carissimo Michele, confermo quanto richiedi che la classe di merito viene mantenuta anche in caso di decesso del familiare, in forza di erede legittimo del titolare della polizza.
    Questo va verificato preventivamente con la compagnia di assicurazione perchè risulta che qualcuna non adotti questo comportamento, non essendo come hai potuto leggere nel post regolata ma lasciata a discrezione delle stesse.
    Un cortese saluto e a presto su AcCresco !

    • Perche’ la mia assicurazione carige non vuole darmi la classe di merito di mio padre,io erede legittima e convivente…come devo fare

      • PER CONSUELO COME GIA’ RISPOSTO DA RENZO

        Diciamo che il decesso dell’assciurato/proprietario è disciplinato in maniera diversa da compagnia a compagnia. Da regolamente ISVAP SOLO il coniuge in comunione è titolato a subentrare nella CU. Diciamo che a meno di convivere con la signora per un periodo utile, non è possibile “ereditare” la CU.

  5. E’ possibile secondo il D.L. Bersani trasferire al figlio la classe di merito e la relativa polizza di un veicolo non più in uso intestato al padre,avendo la stessa residenza, su un veicolo usato e acquistato dal figlio nel 1998? e se si…da subito o dal 1/1/2008?Grazie.

  6. Bè nel caso in cui il figlio convivente acquisti un veicolo è possibile a norma della L.40 (Bersani) riconoscere su tale autovettura assicurata a nome del figlio la CU maturata da un attestato valido (60 mesi dalla scadenza) relativamtne ad un contratto scaduto e non rinnovato su di un veicolo della stessa tipologia intestato da un familiare convivente. Attenzione che le storie assciurative rimangono distinte, non c’è una sostituzione ovvero un passaggio di attestao da una targa ad un’altra.

  7. Confermo quanto sopra riportato in caso di decesso. In molti casi è titolato a subentrare nella contraenza è il coniuge. e quindi l’unico a poter beneficiare della CU. Il BErsani non ritengo possa esser invocato poichè l’attestao è relativo a persona purtroppo deceduta.

  8. Ed in più spesso si richiede rfa coniugi la comunione dei beni

  9. PER GIANLUCA E RENZO

    Carissimo Gianluca, grazie del tuo contributo e grazie a Renzo che si è inserito magnificamente nella nostra discussione, aiutandomi a rispondere con competenza. Anzi, in diverse sue risposte ha integrato e aggiunto dei particolari importanti che il sottoscritto ha tralasciato.
    Carissimo Renzo, mi complimento con te per la tua preparazione e puntualità nelle tue indicazioni.
    Renzo, poichè ti vedo preparato e competente perchè non proponi una rubrica nella sezione Di cosa parliamo ? AcCresco ti ascolta, abbiamo bisogno di allargare il nostro orizzonte e di creare cultura intorno al settore assicurativo.
    Grazie ancora per il tuo aiuto e la tua competenza e a presto su AcCresco.

  10. MA ben volentieri. Se potrebbe essere di interesse potremmo sentirci via mail sopra riportata per pianificare il discorso. Si fa un gran bene spiegando tecnicamente i concetti specialmetne nel campo assicurativo. Lo sto facendo anche su altre rubriche e non mi tiro indietro quando con modestia c’è la possibilità di contribuire a chiarire alcuen tematiche

  11. “Se potrebbe essere di interesse …” ahi ahi la consecutio temporum …”se potesse essere di interesse scusate ma a volte capita che la sintassi non sia appropriatissima nello scrivere a tastiera

  12. Butto lì un argomento: considerazioni sul preventivatore di prossima predisposizione (l’ISVAP ha chiuso l’appalto europeo”

  13. Rubrica: BONUS MALUS e DINTORNI, rubrica che vada ad essere una scatola in cui parlare di Bersani, preventivatori, trasferimenti di proprietà, formule tariffarie, etc. lasciando ad altgre rubriche la discussione su garanzie accessorie, clausole di esclusione e rivalsa, etc.

  14. il preventivatore tanto atteso, secondo me non sarà efficace come sperato. In linea di massima si, ti aiuta a trovare la compagnia meno cara, ma non sempre sara’ così. Le agenzie voledo applicano ai premi rca degli sonti, è questo fa cambiare il prezzo riportato, o uscirà anche una bersani tris sugli sconti?

  15. Eh è proprio questo il dilemma: il preventivatore fonda il proprio calcolo sulle tariffe depositate, ma non può tenere in considerazione la flessibilità su cui ogni intermediario può contare, che comporta differenze piuttosto marcate in molte occasioni. C’è poi un’altra variabile che mi lascia perplesso: la confrontabilità delle formule tariffarie, poichè si corre il rischio di appiattire sul premio formule tariffarie diverse senza la dovuta sottolineatura, si pensi ad una formula bonus/malus puro contro una mista…i lvantaggio tariffario (non sempre abissale) ha come contropartita l’esborso in caso di sinistro passivo non solo del premio in malus ma pure della franchigia contratualmente prevista.

  16. Carissimi, concordo con voi per quanto riguarda il preventivatore. Dal mio punto di vista,cioè di intermediario che opera da tanti anni nel settore, un preventivatore è utile perchè mette in condizione gli addetti ai lavori di verificare la veridicità di taluni clienti che riferiscono di avere ottenuto prezzi favolosi per poi ripiegare l’anno dopo su altre compagnie meno costose. Il problema non è solo la flessibilità del premio che cerca il cliente, ma soprattutto il servizio. Quest’ ultimo elemento come si evince da numerosi post inseriti, manca se non quasi inesistente. Un servizio efficace ed efficiente ha un suo costo e questo può essere rappresentato da un adeguato rapporto prezzo/qualità . Infine il prodotto assicurativo auto, non è un prodotto qualsiasi dove la preventivazione è fine a se stesso, la sua vendita oggi richiede competenza, professionalità, che purtroppo in molti casi sono elementi che mancano.
    Il cliente auto oggi chiedi di più ed è anche disposto a pagare il giusto servizio, purchè poi si sia in grado di fornirlo puntuale e professionale.

  17. Sono d’accordo, il prodotto auto è in realtà nasconde una tariffazione complessa al pari o superiore di altre garanzie danni, il cliente vede solo l’epilogo di una serie di ragionamenti ed esperienze di cui fa tesoro il consulente. Il mio ragionamento partiva dal punto di vista meramente tecnico, ed anche limitando il discorso a questo si evince come il preventivatore non sia lo strumento idoneo al fine di reperire la soluzione migliore, che è costituita senz’altro in massima parte dal serivzio e dalla competenza di un professionista

  18. Buona sera,
    Sono Roberto da Verona, ho la ragazza che ha venduto la macchina da un paio d’anni dal momento in cui il Padre ha avuto problemi di cuore e non ha potuto più guidare.
    Da allora usa la macchina del padre con la rispettiva assicurazione (intestata al padre).
    Volevo sapere se dato che lei aveva ormai perso la sua classe di merito era possibile prendere quella del padre.

    Grazie ed Arrivederci

  19. Caro Roberto, la CU del padre può esser utilizzata a norma del Bersani purchè convivente con la sua fidanzata. Vi è da dire però che è stata sancita la validità degli attestati finoa 60 mesi dalla scadenza, perciò l’attestato relativo all’autovettura venduta 2 anni or sono può esser utilizzato a seguito di acquisto di un veicolo da parte della sua fidanzata: questa è l’unica via praticabile qualora non sia convivente più con il padre

  20. Buona sera, sono Rosario dalla provincia di MN, la mia situazione non molto chiara è questa per 15 anni ho avuto convivente con me mio suocero. Circa 6 anni fa gli amputarono la gamba e l’autovettura nuova che aveva l’ho acquistata io da lui senza fare il passaggio di proprietà, nella nuova assicurazione stipulata ho consegnato il mio attestato di rischio che era di classe 4 senza usufruire di quello di mio suocero che era + basso. Oggi lui è morto, mia moglie unica erede leggittima ha dovuto intestarsi l’automezzo….chiamo la compagnia per comunicarlo che in una polizza dove sono sempre stato il contraente dove alla scadenza annuale mi arriva l’attestato di rischio intestato a me come giusto che fosse (20 anni di guida senza mai fare incidenti) mi dicono che io non esisto e che devo partire dalla 14……!!!!!! Provando per altre strade a recuparare ciò che è mio con la legge Bersani, a favore di mia moglie come unica erede leggittima è unica figlia, essendo il padre anche divorziato da venti anni mi dicono che spetterebbe solo alla moglie……Cosa posso fare visto che si parla anche di un automezzo di cilindrata 2000, la differenza di tariffa è enorme. Mi sento privato di un mio diritto relativo all’attestato di rischio e di una ingiustizia sicuramente anticostituzionale, non credo che il legislatore non abbia pensato a questo.
    C’è qualche legge che posso appellarmi o sentenza del TAR?????
    Grazie e scusatemi per il mio sfogo ma sono molto arrabbiato quando mi vedo privare di qualcosa che è mio.

  21. Caro Rosario,
    innanzitutto non mi è chiaro come sia possibile che gli sia stata applicato un attestato riferito a lei senza la voltura a favor suo dell’autovettura a nomed i suo suocero…è un mistero poichè ciascuna storia assicurativa non può esser mutata fino all’intervento di una voltura. Specifichiamo poi che la CU appartiene al PROPRIETARIO e NON AL CONTRAENTE (il quale si obbliga puramente a corripsondere i premi ed a permettere la corretta esecuzione del contratto).
    In più a seguito di decesso l’unico titolato a subentrare nella contraenza e nella CU è il coniuge e non altre figure parentali (vedasi circolare ISVAP 555/D). La soluzione che intravvedo è la voltura a favore suo o di sua moglie ed usufruire del Bersani anche in virtù di un attestato scaduto da non più di 5 anni.

  22. Grazie, la voltura è già stata fatta a favore di mia moglie….adesso dovrò rifare un’altra polizza intestata a lei che usufruirà della classe di merito 7 che ha sulla sua macchina…io come contraente che esce fuori posso richiedere il mio attestato, da usufruire quando acquisterò una nuova macchina, scusi l’ignoranza in materia ma cerco solo di capire se posso avere qualche riconoscimento ai miei vent’anni di guida.

  23. Dimenticavo oltre contraente figuravo anche conducente abituale, in + mio suocero non poteva guidare macchine normali ma solo adattate x handicappati.

  24. Si immagini Rosario, sono qui per aiutarla e se ci riesco ne sono felice. Come le dicevo lei non è titolare della CU, bensì il propietario o, in difetto, la moglie. Purtroppo il fatto di esser conducente non è rilevante a livello assuntivo poichè figura che può mutare in continuazione. Quantomeno sua moglie ha potuto attivare una copertura in CU7 a norma del Bersani

  25. ok, grazie mille per la delucidazione. Non si smette mai d’imparare dagli errori, l’avevo fatto per risparmiare i soldi di un passaggio di proprietà in famiglia convivente, poi alla fine l’ho pagato lo stesso (carissimo) oggi a nome di mia moglie e in + mi hanno portato via il mio attestato di rischio, ormai sono passati sei anni dalla prima volta che l’ho consegnato a chi non doveva assicurarmi o spiegarmi……..vabbè pensiamo alla salute……. però mi vien da pensare che così va avanti l’Italia sempre con nervosismo e con ingiustizie…
    Arrivederci e un saluto a tutti.

  26. ROsario Lei è molto simpatico, diciamo che quello che mi lasciava perplesso, come le ho detto negli altri post, è non tanto il cambio di contraenza da suo suocero a lei bensì l’applicazione della CU in capo a lei su di un’altra autovettura senza voltura. Comunque vi è da dire che già il riconoscimento a norma del Bersani comport risparmi non trascurabili sulla tariffa. un saluto.

  27. una domanda:a me in questi giorni è arrivata a casa una lettera di pagamento della mia ex compagnia assicurativa che mi dice che se non pago la rata annuale della macchina mi chiedeono il recupero crediti.io sapevo che con la legge bersani non era obbligatorio fare la disdetta alla compagnia.mi puoi aiutare?grazie

  28. Caro Raffaele, purtroppo il Bersani ha scatenato una valanga di commenti come fosse il telefono senza fili…il Bersani ha previsto
    1. per il ramo danni NON AUTO la disdettabilita dei contratti poliennali a ricorrenza annuale per i contratti stipulati dopo l etnrata in vigore della legge, mentre per quelli gia in vigore e prevista la disdettabilita purche stipulati da almeno 3 anni
    2. per il ramo rca, dove prevista dalle condizioni contrattuali, e ANCORA IN VIGORE l obbligo di disdetta almeno 15gg prima della scadenza..obbligo che probabilmente cadra nel corso del 2008.
    Percio in caso di mancata disdetta la compagnia nei 6 mesi successivi alla scadenza puo agire onde recuperare il credito

  29. Precisiamo che per il ramo danni NON AUTO, per i contratti stipulati da almeno 3 anni dall’entrata in vigore della legge, decreto Bersani, sono disdettabili almeno 60 giorni prima dalla scadenza annuale, per i contratti sopraindicati, che abbiamo maturato 3 anni dalla data di decorrenza. La forma della disdetta è quella prevista dal contratto, cioè non vale il fax o la mail se non previsti dalle condizioni di polizza ma la tradizionale raccomandata fatta in posta.
    In assenza di queste condizioni la compagnia non accetta la disdetta e può agire, in caso di mancato pagamento del premio per quell’annualità, per recuperare il credito.

  30. allora mi sta dicendo che devo pagare anche se poi non ho un servizio da questa compagnia???la mia polizza è piu di tre anni che ce l’ho con loro,dovevo disdire via raccomandata?altre starde adesso non ce ne sono?devo buttare 650 euro???ma che legge sono queste???pero ho fatto un giro di chiamate in agenzie e non fino ad ora solo due mi hanno risposto che bisogna fare la disdetta,le altre non la vogliono..anche questa è l’Italia!!

  31. Per Raffaele
    Porta pazienza, le regole sono regole. I contratti non sono pezzi di carta qualunque, costituiscono un impegno per entrambe le parti e vanno rispettati. Sia per la compagnia che per l’assicurato. Questo è sempre stato valido anche prima dell’ introduzione della Bersani o altre norme. Ti ricordo che in passato la disdetta dell’ assicurazione RC auto doveva essere fatta 90 giorni prima ed esclusivamente con raccomandata postale. Ora il periodo è stato ridotto a 15 giorni e la modalità non è solo raccomandata ma altro, come fax e mail.
    Resta comunque il diritto della compagnia e questo sta scritto nel codice civile di richiedere il pagamento del premio anche forzatamente per il non rispetto di queste norme.
    Impariamo perciò ad osservare quanto dicono i contratti p un nostro dovere. Di contro come sottolinei tu però abbiamo il diritto di ottenere un servizio adeguato e per questo le norme recenti sono andate notevolmente incontro agli assicurati, che devono però esercitare questo diritto controllando bene il contratto che si sottoscrive e i termini previsti per i vari adempimenti.

  32. Un ulteriore pensiero al commento precedente. Posto che risposte diverse da parte di agenzie diverse non è spia di una regolamentazione “creativa” nel mondo assicurativo, bensì derivante da condizioni contrattuali diverse da compagnia a compagnia. Capisco il punto di vista di Raffaele, ma va detto che i contratti assicurativi come in generale l’erogazione di servizi (pensiamo ai telefonici, bancari, contratti di manutenzione, etc.), prevedono condizioni contrattuali atte a regolamentare le prestazioni corrispettive. Quello da richiedere è la chiarezza del consulente e delle note informative/condizioni contrattuali.

  33. Volevo porre una domanda: è possibile trasferire la classe assicurativa del padre su di una macchina di quest’ultimo a cui è stato fatto il passaggio di proprietà verso il figlio?
    Lo chiedo perchè mi trovo in questa situazione: in quanto l’agente assicurativo prima del passaggio di proprietà aveva affermato che ciò era possibile ma, successivamente, a passaggio quasi effettuato ha specificato che ciò è possibile solo assicurando un’auto aggiuntiva!!!!
    E adesso non so come risolvere il problema.
    Grazie

  34. DUnque Gianni. PEr trasferimento o sostituzione si intende la vendita di un’autovettura ed il trasferimento del contratto su di un’altra autovettura in sostituzione acqustata dal MEDESIMO propreitario (es: vendo la PAnda intestata a me e compro la PUnto sempre intestata a me)
    Il caso da lei prospettato inerisce l’applicazione del Bersani, ovvero:
    1. a seguito di acquisto di un veicolo ulteriore a quello già in possesso intestati ambedue alla medesima persona fisica, il diritto di vedersi riconoscere la CU in capo al primo veicolo sul veicolo appena acquistato;
    2. il diritto a vedersi riconoscere la medesima CU in capo ad familiare convivente a seguito di nuovo acquisto (nuova immatricoalzione o voltura usato), pur conservando la PIENA INDIPENDENZA delle due storie assicurative.
    Molte compagnie non riconoscono il BErsani qualora la voltura sia effettuata tra familiari conviventi di mezzgià presenti nel nucleo, ovvero il suo caso..voltura fra padre e figlio. Le consiglio di valutare i margini di risoluzione con il collega ed in caso di mancata soddisfazione provi ad inviare un chiarimento alla compagnia prospettando il caso pratico

  35. salve, sono marco dalla provincia di PI e ho 23 anni vorrei porvi un domanda, ho intenzione di acquistare la mia prima auto in quanto fino ad oggi guido quella intestata a mio padre, che ormai da 4 anni guido solo io, abbiamo intenzione di sostituira con quella nuova, ma ci assilla un quesito. Se diamo indietro la vettura che attualmente guido, l’assicurazione, che in quell’auto è intestata a mio padre, e quindi anche la CU, può essere trasferita su quella nuova che dovrà essere intestata a me, visto che abitiamo ancora insieme?

    P.S. ma è possibile prendere la CU anche dalla auto intesta alla compagna di mio padre in quanto legalmente sposati? grazie

  36. E’ possibile acquisire la CU in capo ad un familiare convivente coiè presente sull’attestato, quindi incluso pure il convivente more uxorio. 2 soluzioni:
    1. E’ possibile chiudere il contratto per alienazione/rottamazione con restituzione del premio non goduto tenendo l’ultimo attestato valido (se mancano meno di 60gg alla conclusione dell’annualità viene rilasciato l’attestato rettificato con la CU inferiore maturata in assenza di malus). Dopodichè si può esibire l’attestato al momento dell’accensione del contratto in capo alla vettura che sta per acquistare a nome suo.
    2. E’ possibile il riconoscimento della CU sul nuovo acquisto esibendo l’ultimo attestato valido pur mantenendo il contratto relativo alla vecchia auto.

  37. Salve volevo porre un quesito. Ho un’auto assicurata in prima classe e volevo trasferire la proprietà di quest’auto a mia moglie, io ne acquisterei un’altra. Premettendo che sono in regime di separazione dei beni, potrebbe mia moglie usufruire della mia classe di merito ?

  38. Per la risposta che ha dato a Marco nella prima soluzione, non tutte le compagnie forse accetterebbero dopo la vendita ecc dell’auto intestata al padre, con il rimborso del premio, di assicurare una nuova auto del figlio con la classe dell’attestato del padre.Perchè non si tratterebbe di ulteriore veicolo, in quanto ad esempio venduto. Prima bisognerebbe fare l’acquisto della nuova e poi la risoluzione contratto della vecchia.Ci sono poi assicurazioni che permettono trasferimento contratto anche tra conviventi, non solo marito e moglie!

  39. Infatti Serafino, è la soluzione prospettata al punto 2 per evitare intoppi da parte delle compagnie che generano problemi.
    Sull’ultimo punto poi capiamo cosa significa Trasferimento: se intendiamo il subentrare nel medesimo contratto a seguito di voltura fra familiari questo non è senz’altro possibile poichè di base a seguito di voltura la CU prevista è la 14 come precisa chiaramente la circolare 555/D (se non come classi interne). Se per trasferimento intendiamo l’applicazione del Bersani a seguito di voltura fra familiari di veicolo già presente nel nucleo, ovvero l’apertura di una nuova posizione in capo ad un familiare convivente a seguito di voltura, è senz’altro vero che molte comapgnie lo prevedono esattamente come altre lo negano, infatti consiglio sempre di verificarlo prima di procedere con volture a vuoto!
    Ed è proprio per tal motivo che consiglio al signor Giorgio di verificare accuratamente, oppure in alternativa di acquistare il nuovo veicolo intestato alla moglie, tenendo ben presente poi che alcune comapgnie discriminano sulla presenza della comunione dei beni.

  40. nel caso in cui il figlio convivente abbia acquistato un nuovo veicolo, prima dell’innovazione normativa in questione, puo acquisire la classe di merito del padre,o tale decreto si applica unicamente ai figli conviventi che acquistano un veicolo dopo la sua entrata in vigore ?

  41. Purtroppo si applica ai veicoli che siano assicurati (a seguito di voltura) per la prima volta dopo l’entrata in vigore dopo il febbraio 2007. Ovverosia il veicolo può esser stato acquistato anche a gennaio 2007 ma il contratto deve esser perfezionato dopo l’entrata in vigore del Decreto (convertito con la legge 40)

  42. quindi non si puo fare nulla nemmeno se la macchina e’ cointestata padre/figlio ?
    ad esempio facendo il passaggio di proprieta interamente a nome del figlio.
    oppure se la macchina gia assicurata a nome del figlio venisse venduta e poi riacquistata.
    dato che in tal caso la vettura gia sarebbe stata assicurata a nome del figlio prima di febbraio 2007.
    giusto? o in uno dei due cassi e’ possibile fare qualcosa?

  43. Diciamo che se l’autovettura è già acqusitata ed assicurata non è possibile procedere, poichè anche se volturassimo da comproprietà ad uno solo dei comproprietari questo implica la prosecuzione del contratto nella CU in corso sul veicolo. Quindi se da uno stato PROPRIETA’ PADRE/FIGLIO a PROPRIETA’ PADRE (o PROPREITA’ FIGLIO) questa è una voltura parziale è non un nuovo acquisto come ritiene il BErsani. Se l’autovettura viene venduta e poi riacquistata, meglio sarebbe fosse venduta ad un “prestanome” esterno al nucleo e poi riacqusitato dal figlio con riconoscimento a norma del Bersani…prima di tutto ciò chiarire MOLTO BENE con il consulente in relazione alla convenzienza, poichè alcune compagnie applicano sconti inferiori in caso di riconoscimento a norma del Bersani (ricordi che ci sono volture da effettuare..con i relativi costi)

  44. la ringrazio delle risposte molto chiare e precise.
    per quanto riquarda i costi delle volture li havevo gia tenuti presenti ma considerato il fatto che attualmente sono in 12 classe e pago 3000e annui credo che mi convenga anche se dovro’ rinunciare a gli sconti praticati dalle assicurazioni.
    anche se prima di fare cio’ seguiro sicuramente il suo ultimo consiglio al fine di valutare bene la convenienza dell’operazione, evitando cosi spiacevoli sorprese

  45. Un saluto a lei.

  46. Salve, vorrei esporre il mio caso.
    Sono nello stato di famiglia di mio padre, il quale è proprietario di due auto: auto A con CU1 e assicurazione che scade il 10/01/09, auto B con CU2 e assicurazione che scade il 12/01/09.
    Stiamo per acquistare un’auto C usufruendo degli incentivi per la rottamazione (futura) dell’auto A e vorremmo intestarla a me (non ho altre auto intestate) per farmi ottenere la CU di mio padre grazie alla legge Bersani.
    Domande:
    1- Assicurando l’auto C come terza auto del nucleo familiare e rottamando l’auto A dopo alcuni giorni (max 15 per avere incentivi) con successiva chiusura del contratto assicurativo per A, posso ottenere la classe di mio padre o la compagnia, alla chiusura del contratto per A, potrà contestare l’applicazione della legge Bersani considerando C come sostitutiva di A e non “ulteriore” veicolo, avendo usufruito degli incentivi per la rottamazione?
    2- Se la legge Bersani fosse applicabile, quale classe mi verrà riconosciuta? La CU1 o la CU2?
    Grazie

  47. Caro Giulio qualche collega potrebbe contestare il fatto che seguendo alla letter ail Bersani o legge 40, più propriamente, si assicura un veicolo ULTERIORE. Quindi il mio consiglio, specialmente se si rivolge alla medesima compagnia, è di assicurare in CU1 il veicolo a lei intestato esibendo l’attestato di rischio e, ove richeisto,lo stato di famiglia presso qualsiasi compagnia. Dopodichè (anche il giorno dopo) può procedere con la chiusura del veicolo venduto/rottamato

  48. Grazie per la risposta. Quindi, se ho capito bene, una volta ottenuta la CU1 sulla nuova auto, la nostra compagnia o l’altra a cui mi sarò rivolto non me la potrà successivamente togliere dicendo che ho omesso qualcosa in precedenza?

  49. Una volta iniziata una storia assicurativa a suo nome secondo le normative nulla cambierà.

  50. Salve. Mi trovo in forte dubbio. Devo assicurare il mio motociclo 750cc (preso usato) intestato a me. In tutte le assicurazioni a cui ho chiesto un preventivo mi hanno detto che non è possibile partire dalla classe di merito maturata da mio padre convivente (ha un’auto e uno scooter 50). In una sola assicurazione mi hanno detto che invece tengono conto della classe di merito acquisita da mio padre con lo scooter 50. Facendomi così risparmiare molto.
    Ma è possibile? Cosa faccio, mi fido? La Bersani parla di uguale tipologie (ciclomotore con ciclomotore, motociclo con motociclo…)!
    Grazie!

  51. Bè se Lei convive con suo padre esibendo l’attestato non c’è motivo alcuno di dubitare sull’applicabilità della l.40

  52. MA anche se pandora ha un’attestato del padre con cui convive, lei vuole assicurare un motocilclo, mentre l’attestato è di un ciclomotore! Può veramente applicare la legge Bersani?

  53. Bè diciamo che il ciclomotore appartiene al settore V esattamente come i motocicli, perciò assimilabile

  54. continuando a pensare a un modo per poter rientrare nell’applicazione del decreto bersani mi e’ sorto un ulteriore dubbio:
    se nel nucleo famigliare viene acquistata una nuova macchina e la intestiamo a mio nome con assicurazione a mio nome, rientrando tale veicolo nell’ambito di appicazione del bersani acquisirei la classe di merito di mio padre .
    adesso il quesito che volevo porre e’ se tale classe assicurativa vale solo per quel veicolo o se ne posso beneficiare anche su altri veicoli gia assicurati a mio nome prima dell’entrata in vigore del decreto?
    e cioe’ alla scadenza della polizza rca della mia attuale macchina nella quale sono in 12° classe, posso ,magari cambiando compagnia assicurativa e presentando l’attestato di rischio del veicolo assicurato a norma del bersani , assicurare anche questa in classe zero?

  55. continuando a pensare a un modo per poter rientrare nell’applicazione del decreto bersani mi e’ sorto un ulteriore dubbio:
    se nel nucleo famigliare viene acquistata una nuova macchina e la intestiamo a mio nome con assicurazione a mio nome, rientrando tale veicolo nell’ambito di appicazione del bersani acquisirei la classe di merito di mio padre .
    adesso il quesito che volevo porre e’ se tale classe assicurativa vale solo per quel veicolo o se ne posso beneficiare anche su altri veicoli gia assicurati a mio nome prima dell’entrata in vigore del decreto?
    e cioe’ alla scadenza della polizza rca della mia attuale macchina nella quale sono in 12° classe, posso ,magari cambiando compagnia assicurativa e presentando l’attestato di rischio del veicolo assicurato a norma del bersani , assicurare anche questa in classe zero?

  56. Caro Giorgio, come da lei esattamente analizzato, la legge 40 in tema di riconoscimenti di CU si applica ai NUOVI ACQUISTI (nuove immatricolazioni o volture), perciò ogni veicolo che abbia già una storia assicurativa avviata prosegue il suo cammino. I futuri nuovi acquisti potranno beneficiare ddella CU che lei godrà sul veicolo che a sua volta beneficerà del legame familiare/convivenza con suo padre

  57. quindi se ho ben capito una volta acquisita la classe CU di mio padre ne potro’ beneficiare su qualsiasi veicolo che acquistero in futuro anche quando non saro piu’ con lui convivente .
    mentre per i veicoli gia assicurati a mio nome non ce’ niente da fare.

  58. esattamente Giorgio.

  59. la ringrazio molto per aver chiarito nuovamente i miei dubbi

  60. Ma si figuri è un piacere. Ben inteso come, essendo la materia assicurativa abbastanza complessa, sia difficile fornire sempre una risposta esauriente su ogni argomento, poichè la teoria interseca le prassi e le modalità assuntive specifiche di ogni singola compagnia

  61. salve, nel 2001 ho comprato un auto usata intestandola a me e a mio padre, il contraente della polizza è mio padre; questa polizza era di un’altra auto che abbiamo rottamato.
    nel 2004 ho comprato un’auto nuova intestandola solo a me trasferendo la polizza dell’auto usata in quanto quest’ultima venduta; utilizzo la polizza di mio padre da ben 7 anni. Ora chiedo è possibile essere io il contraente della polizza visto che sono anche proprietario dell’auto da molti anni? premetto che ho 28 anni e sono convivente con mio padre
    grazie

  62. Certamente DAvide. Titolare della CU è il proprietario, alla prossima scadenza chieda pure di divenire il contraente

  63. un pedone investito ha sempre ragione? Quali esempi di eccezioni?

  64. Vige sempre la regola per cui il pedone ha ragione invirtù del suo esser “indifesp” di fronte ai veicoli. NOn son rari i casi di concorso attribuito a seguito di attraversamento fuori dalle apposite strisce zebrate, causa di uscite di strada o collisione fra veicoli in transito (nell’intento di evitare l’investimento).

  65. Salve

    Volevo sapere se in caso di decesso del proprietario ( dell’auto ) e contraente ( della polizza ) gli eredi possono “ereditare” la classe di merito. La mia assicurazione mi ha detto che non è possibile perchè il coniuge ( cioè mia madre ) non era in comunione dei beni ed io ( come figlio ) perdo anch’io il diritto per via di mia madre.
    Mia madre con loro ha anche un’altra polizza attiva in cui il proprietario del veicolo è mio nonno e contraente mia madre: posso chiedere di avere la stessa classe di merito ( contando che tra poco farò il passaggio di proprietà in favore di mio nonno ovviamente dopo averlo fatto a noi eredi ).

    Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte. Saluti

  66. CAro Marco, il decesso trova applicazioni lievemtne diverse da comapgniaa compagnia, specialmente per quanto concerne la richiesta di comunione legale dei beni. Non tutti gli eredi sono titolati a subentrare nella CU, bensì solo il coniuge (la comunione richiesta dipende da società a società).
    Sul secondo quesito: tenga presnte che il titolare della CU NON è il contraente bensì il proprietario. Diciamo che formalmente suo nonno potrebbe a seguito di voltura trasferire la CU maturata sul primo veicolo purchè venda/rottami il secondo veicolo attualmente di sua proprietà. Attenzione lei è titolato ad usufruire della CU del nonno solo se convivente.

  67. Quindi dato che mia madre non era in comunione dei beni e anche l’assicurazione me l’ha richiesto non posso usufruire di questa agevolazione.

    La mia intenzione era di fare il passaggio di proprietà contestuale da mio padre a noi eredi e subito a mio nonno. Mio nonno non vive con noi. Lui è proprietario di una macchina che usa mia madre ( lei è la conducente abituale ) e non potrei usufruire della bersani? Mio nonno acquista un nuovo veicolo e avendo già una polizza in corso con il medesimo proprietario e conducente abituale ( cioè mia madre ). Neanche in questo caso allora mio nonno può mantenere la stessa classe di merito su entrambi i veicoli?

  68. Attenzione mi spiego meglio. Lei può volturare a suo nonno l’autovettura oggetto di successione, e a norma del BErsani suo nonno può usufruire della medesima CU che ha già in capo all’autovettura già di sua proprietà (quindi non sostituisce la vettura in suo possesso ma fogurerà una seconda auto per lui). Lei comunque non potrà usufruirne perchè non convivente. Rammento che contraente e conducente abituale NON influiscono in alcun modo sulle CU (e non potrebbe esser atrimenti, poichè risulta arduo stabilire chi sia il conducente abituale effettivamente)

  69. Mi scuso per non essermi spiegato bene.

    Il fatto è che mio nonno non ha patente ed è per questo che faccio sempre la differenziazione tra il proprietario e il conducente abituale. Comunque mio nonno non convive con noi. Però questo non influisce visto che ha detto che vale solamente il proprietario ai fini del mantenimento della stessa classe su un nuovo veicolo e lui diventerebbe proprietario di entrambi non ci dovrebbero essere problemi.

    Spero di aver capito bene questa volta. Grazie ancora. Saluti

  70. Non si preoccupi Marco non ha di che scusarsi si immagini! Capita che anch’io travisi quanto scritto dagli amici blogger e non capisca il problema ad una prima lettura. Un buon proseguimento.

  71. Buongiorno,
    Sono proprietario di autovettura con relativa polizza assicurativa in classe 2 con scadenza novembre 08. A fine mese provvederò alla demolizione e, per il momento, non la sostituirò.
    Mia moglie è proprietaria di un’altra auto (Fiat Panda) con relativa assicurazione classe 10, scadenza 3 marzo 08.
    Domanda:
    -Mi posso cointestare la Panda è quindi trasferire la mia assicurazione (classe di merito) su questa auto.
    In alternativa
    -Facendo il passaggio di proprietà da mia moglie a me posso assicurare la Panda utilizzando la mia assicurazione.
    Grazie.

  72. Sono sempre io.
    Ho telefonato alla mia assicurazione spiegando il problema sopra illustrato.
    _______________________________________
    Sono proprietario di autovettura con relativa polizza assicurativa in classe 2 con scadenza novembre 08. A fine mese provvederò alla demolizione e, per il momento, non la sostituirò.
    Mia moglie è proprietaria di un’altra auto (Fiat Panda) con relativa assicurazione classe 10, scadenza 3 marzo 08.
    Domanda:
    -Mi posso cointestare la Panda è quindi trasferire la mia assicurazione (classe di merito) su questa auto.
    In alternativa
    -Facendo il passaggio di proprietà da mia moglie a me posso assicurare la Panda utilizzando la mia assicurazione.
    __________________________________________

    L’ operatrice mi ha riferito che con un semplice trapasso/sostituzione trasmettendo via fax una dichiarazione di comunione di beni ed altri documenti, tra i quali fotocopia della carta di circolazione, posso trasferire la mia classe di merito 2^ sull’ auto di mia moglie. Mi resta di capire chi avrrà la titolarità dell’attestato di rischio.

  73. Caro Egidio, non vi è alcunchè di strano. Acquistando la vettura di sua moglie può sostituire il contratto come se acquistasse da un concessionario o privato. Non capisco l’esigenza della comunione dei beni, in questo caso. Diciamo che è opportuno volturare a suo nome esclusivo, poichè il cointestare aggiungendo il nome suo di per sè è una voltura parziale (passaggio da uno ad una molteplicità di titolari), comportando l’inserimento in CU14 come da circ. 555/D ripresa dal reg. 4/2006.

  74. Scusami Renzo se non sono chiaro.
    Mi è stato spiegato che non c’è la necessità di effettuare il passaggio di proprietà da mia moglie e me (evitando le spese per questa operazione) ma è possibile trasferire il mio contratto sulla Panda (auto di mia moglie) tramite un’attestazione di comunione di beni tra me e lei, senza nessuna spesa. Spero di aver capito bene.
    Grazie.

  75. SNon conosco le modalità assuntive della tua compagnia chiaramente, ma mi attengo alle disposizioni ISVAP: il contratto può eser trasf. su un veicolo di nuovo acquisto previa vendta/rottmazione..etc del precedente. Probabilmente si riferisce al regolamento in fase di pubblica consultazione per cui sarà possibile trasferire il contratto su veicolo già di proprietà senza che vi sia acquisto…probabilmente si intepreta in maniera estensiva il reg. 4/2006 per cui è tollerata la proprietà in capo al coniuge in comunione, ma è una interpretazione e soprattutto relativa ad un regolamento ancora in fase di approvazione. Comunque tutto ciò fino a prova contraria, ovverosia qualora la compagnia le riservi tali faoltà tanto di guadgnato Egidio

  76. Io ho questo problema un po’complesso: nel 2005 ho acquistato una macchina che ho assicurato con la classe di merito di mio padre che nel frattempo aveva venduto la sua macchina. Nel frattempo dopo tre anni, vorrei trasferire la classe di merito di mio padre che non ha ntenzione di acquistare altre macchine direttamente a me cambiando l’intestatario della polizza. Da premettere che nel frattempo ho cambiato rsidenza essendomi sposato. Il mio quesito è questo posso tranquillamente subentrare a mio padre come classe di bonus malus??

  77. Attenzione Mare: il titolare della CU è solo unicamnte il proprietario e non il contraente. Detto ciò la CU si può trasferire solo a seguito di vendita/furto/rottamazioen/esportazione/conto vendita su altri veicoli di proprietà (recependo il reg. ISVAP in fgase di pubblica ocnsultaizone) della medesima persona (al più il coniuge in comunione). Lei potrà ususfruirne solo qualora convivente

  78. mi sono spiegato male. tre anni fa mio padre ha venduto la sua auto, contestualmente io ne ho comprata una nuova dove figuravo io come proprietario e mio padre come intestatario della polizza. Volevo sapere se potevo subentrare a tutti gli effetti come intestatario della polizza pur non essendo piu’ residente con mio padre

  79. Dunque..suo padre ha venduto il veicolo, e le hanno permesso di subentrare nella CU di suo padre quindi nonostante il proprietario del nuovo veicolo fosse appunto lei. A questo punto lei proprietario è unico titolare della CU, ed in quanto tale può subentrare nella contraenza.

  80. il fatto che alcune compagnie obbligano a far coincidere il contraente con il proprietario dell’auto e’giusto? il contraente ,può essere persona diversa dal proprietario o è uscita una nuova legge che ha cambiato la cosa? Grazie

  81. Diciamo che la coincidenza è frutto di una raccomandazione ANIA, ma in sè il contraente è colui il quale si obbliga ad assicurare il veicolo prima di esser posto in circolazione

  82. Quindi, trovandomi con una compagnia che applichi la raccomandazione ania, volendo avrei diritto del contrario come da circolare isvap?Le circolari allora a che servono?

  83. A quale circolare ISVAP si riferisce?

  84. La circolare 502 del 25 marzo 2003, precisa che il contraente può essere diverso da una annualità all’altra, ma cosa essenziale e che resti sempre lo stesso il proprietario altrimenti si perde la classe.Come può allora un assicurazione pretendere il contrario? Finchè si parla di situazioni Bersani, dove molti punti erano e sono ancora da chiarire, posso concepire che ogni compagnia applichi direttive diverse, ma al contrario quando ci sono chiare circolari isvap, perchè andare alla rinfusa? Anche nel sito Isvap specifica che il contraente può essere chiunque, nella sezione faq piu’ frequenti, ma quello che mi interessava in questo caso, se appunto un’assicurazione può agire con PROPRIE condizioni ,contro l’isvap

  85. Diciamo che è un parere quello reso a suo tempo dall’ANIA, ma Serafino ridimensioniamo l’importanza del contraente: esso non è nient’altro che colui che si obbliga al versamento del premio prima della messa su strada del veicolo nonchè alcuni obblighi formali a seguito di sinsitro (concentrati sul dovere di colalborazine onde permettere la rapida definizione). In altri termini il contraente non è titolare di alcun precedente ai fini dell’attestato, e la raccomandazione è volta più credo all’uniformazione di nominativi, per una ragione diremo più di praticità che altro. Più di qualche compagnia comunque tende a rifiutare la disomogeneità di nominativi

  86. buongiorno renzo, una domanda.
    in famiglia ho mio padre intestatario di 2 polizze assicurative CU1, ma di una delle 2 auto è proprietaria mia sorella (che non vive nel nostro nucleo familiare).
    Se volessi comprare un usato e rottamare l’auto di proprietà di mia sorella (ma ripeto, la cui polizza assicurativa è intestata a mio padre), posso usufruire dei benefici della bersani e diventare io l’intestatario della polizza avendo la classe 1?

    chiedo scusa se mi sono espresso con un pò di confusione…

    grazie della risposta

  87. Non si preoccupi è chiaro. Essendo il titolare della CU la proprietaria, lei può usufruire del Bersani purchè convivente con sua sorella, salvo politiche commerciali interne maggiormente favorevoli (da verificare presso la compagnia che già assicura i veicoli in questione).

  88. Salve Renzo, ho un quesito…
    Guido da 15 anni un’automobile intestata a mia madre, premetto che non vivo più in famiglia (mi sono trasferito alcuni mesi prima che uscisse la legge Bersani!), ed intendo rottamarla per acquistarne una nuova. Mia madre non ha altre macchine a suo nome… Come posso mantenere la stessa polizza assicurativa? Alcuni amici mi hanno consigliato di acquistare la nuova autovettura in comproprietà con mia madre (in questo modo dicono che posso chiedere il trasferimento della polizza a mio nome trascorso un certo periodo), è una soluzione possibile? Ne esistono altre?

  89. Caro Giovanni non è questione di “periodi”. Qualora lei non conviva con sua madre non inerisce la comproprietà o meno, la convivenza è parametro fondamentale per sfruttare il Bersani qualora decidesse di intestare a nome suo il nuovo veicolo ..alcune compagnie a dire il vero riconoscerebbero la Classe nel caso prec ednete a prescindere dalla convivenza, ma a livello di CLASSE INTERNA. Comunque il caos generato produce un’applicazione creativa da prte di alcuni colleghi, ne è prova qualche post riportato nel sito.

  90. Salve Renzo, complimenti per la tua disponibilità a rispondere, ho un ulteriore situazione da proporti. Sono conproprietario con mia mamma di un auto da circa 6 anni. L’assicurazione è intestata solo a lei ed è in classe CU1g. Ora che ho passato i 26 anni vorrei trasportare il contratto assicurativo a mio nome mantenendo la classe di merito. Sono attualmente residente assieme a mia mamma e l’auto ripeto è da sempre stata cointestata. E’ possibile o meno che mi venga mantenuta la classe a mio nome? C’è qualche soluzione che possa utilizzare? Grazie mille. Luca

  91. Caro Luca, la sua situazione è ideale direi. Essendo cointestata al PRa lei può intestarsi un’altra autovettura vantando la CU1 in quanto comproprietario anche se non convivente con sua madre, oppure potrà volturare a suo nome esclusivo avendo titolo a subentrare nella CU.

  92. Ok, ma posso farlo anche senza volturare? cioè intendo lasciare l’attuale macchina cointestata ma avere l’assicurazione a mio nome per quando nel futuro andrò a cambiare auto. Non vorrei che tra un po di anni cambiassero legge ancora. Grazie

  93. Attenzione LUca il titolare della CU è il proprietario/i e NON il contraete perciò essere contraente non significa esser titolare della CU. Lei può volturare parzialemtne solo a suo nome e subentrare in toto. Tenga presente che per effetto del BErsani lei può acqusitare una vettura ed assicurarla nella medesima CU della vettura cointestat con suo padre anche se non risulta convivente con lui

  94. Buongiorno Renzo, ho una domanda: vorrei acquistare un’auto nuova, se la intestassi congiuntamente a me e a mio papà potrei usufruire del decreto bersani anche se non abito più con lui e quindi la residenza non è più la stessa? Gazie

  95. Il nuovo acqusito deve essere o del medesimo proprietario o di un familaire convivente. COrretatmente in caso di compropreità è richiesta la convivenza onde permettere l’applicazione della CU BErsani…va detto in ogni caso che alcune comapgnie anche in caso di mancata convivenza riconoscono una CLASSE INTERNA pari a quella corrispondente se fosse possibile il BErsani. Non le resta che armarsi di pazienza e verificare

  96. grazie Renzo, come sufìggerit verificherò se qualche copagnia mi concede la stessa classe interna di mio papà. grazie

  97. Come mai alcune compagnie non permettono la sostituzione del contratto tra padre e figlio visto che già altre lo fanno?Quelle che lo permettono in realtà lo potrebbero fare?

  98. Bè Serafino di base deve sussistere la convivenza. POniamo il caso in cui il padre venda l’autovettura ed il figlio ne acquisti una: in base a ciò alucne comapgnie per emttono la sosituzione diretta nei confronti del familiare convivente. In caso contrario è possibile usufruire in ogni caso della CU del padre sul veicolo del figlio a norma della lege 40, consigliando di procedere sull’auto del figlio prima di chiudere il contratto del padre, questo perchè alcuen compagnie a loro volta subordinano il riconoscimento purchè il parco veicoli del nucleo si accresca di almeno una unità.
    E’ una di quelle situazioni lasciate in ombra dalla legge 40, e per tal motivo non è possibile distinguere quale compagnia si comporti più correttamente di un’altra.

  99. Buongiorno.
    Vorrei intestare a me l’auto nuova della mia futura convivente, per poterle passare la mia corrente CU 1C.
    La domanda e’ questa:
    poniamo il caso che lei provochi un incidente con torto, in questo caso il malus verra’ applicato solo sulla polizza della “sua” auto coinvolta in quell’incidente, o anche sull’altra di mia proprieta’ ?
    Grazie.

  100. Ogni veicolo fa storia a sè a prescindere dall’origine della CU. In ogni caso non è necessario lei si intesti al PRA il veicolo della sua compagna qualora lei risulti sul suo stato di famiglia e quindi sia convivente.

  101. Grazie mille !

  102. Salve, nonostante i molti esempi nel sito non riesco ancora a capire una cosa:
    esempio
    mia mamma ha due auto entrambe intestate a lei con relative assicurazioni. Una in classe di merito 4 l’altra in classe di merito 14. Mia madre vorrebbe vendere a me l’auto in classe 14 con atto di vendita regolare, io a quel punto convivendo con lei potrei, grazie al D. L. Bersani, entrare nella classe di merito della macchina rimanente (classe4)? Se fosse possibile la classe di merito dell’auto di mia madre ne risentirebbe qualcosa?
    Grazie Salve

  103. Innanzitutto una volta applicato il BErsani ogni storia asiscurativa è indipendente. Piuttosto è da verificare la compagnia che acceta di applicare il Bersani dopo voltura fra familiari conviventi di veicolo già presente nel nucleo. In vari episodi si è discusso senza approdare ad una conclusione assoluta, finchè l’ISVAP non fornirà una circolare atta a disciplinare il caso in questione

  104. Buonasera,

    ringrazio prima di tutto per la consulenza e posto il mio caso.

    Mio padre purtroppo è mancato a Settembre2007, l’auto in suo possesso è stata co-intetata a me e mia madre,MIA MADRE POSSIEDE un’altra macchina assicurata NELLA STESSA assicurazione in classe CU1.

    Il decreto Bersani è applicabile in questo caso ? intestavo la macchina e l’assicurazione a mia mamma e partivo dalla classe 1, sottolineo che la macchina la uso io e l’assicurazione mesi fa (quando non sapevo di questa legge BERSANI) mi ha detto che devono intestarla a me perche perchè uso solo io l’auto e mi hanno fatto partire dalla classe 14, recandomi da un’altra assicurazione questa sera mi ha fatto conoscere il DECRETO Bersani e mi ha detto che era applicabile ? chi ha ragione la nuova assicurazione di stasera, o mi ha fregato 400 euro circa l’assicurazione dove la mia famiglia è cliente da 30 anni ????
    Un’altra cosa in caso di mancata messa in pratica della legga BERSANI, posso chiedere risarcimento all’assicurazione ? o in qualche modo ricevere delle agevolazioni sconti o cose simili ? o praticamente son fregato finchè non cambio auto ? Posso inviare contestazione all’ISVAP ?

  105. Caro Dario, in caso di decesso la circ.555/D ripresa dal reg. 4/2006 prevedono che solo il coniuge sia l’unico titolato a subentrare nella CU. L’applicazioned el BErsani trova qui zone d’ombra poichè si tratterebbe di riconoscere la CU a favore del veicolo pra intestato a lei e sua madre maturata in capo a suo padre purtroppo deceduto. Piuttosto ritengo che sarebe stato conveniente volturare a favore del coniuge superstite unicamente subentrando nella CU, e lei Dario avrebbe potuto beneficiarne a seguito di un nuovo acquisto a suo nome successivamente. L’uso maggiore in capo ad una persona o l’altra non rileva.

  106. quindi mi dice che dovevo intestatre al PRA l’auto a mia mamma per poi intestare l’assicurazione a mia mamma ed entrare in CU1 (l’altra assicurazione che mia mamma ha intestato a lei è CU1).
    1 -Ma non era l’assicurazione che doveva informarmi di questo ?

    2- posso denunciarli all’ISVAP per mancanza di applicazione decreto ?

    3- Loro mi hanno detto di co-intestarla perchè pagavo meno il passaggio di proprietà ? è vero ? o me l’hanno fatta co-intestare per poi fregarmi e intestarmi l’assicurazione a me ?

    4- passaggio di proprietà co-intestata, l’assicurazione poteva essere intestata a mia mamma anche se ero io che usavo di più la macchina, così da usufruire del decreto BERSANI ? in questo caso posso avvelermi di mancata messa in pratica del DECRETO e tentare un ribasso concordato con l’agenzia, nel caso non volessero ribassare posso come dicevo nel punto precedente dirgli che li “denuncio” all’ISVAP ?

    GRAZIE per questo preziosissime informazioni.
    Saluti
    Dario

  107. Ho chiamatao ISVAP e AGENZIA ASSICURATIVA, l’ISVAP mi diche che il DECRETO è attivabile perchè faccio parte dello stesso nucleo familiare, l’assicurazione mi dice di no perchè è co-intetstata e il rischio è doppio (è stata proprio l’assicurazione a dirmi di co-intestarla…per fregarmi poi ???).
    Chi ha ragione a questo punto ?

    L’ISVAP mi dice di inviare reclamo scritto via fax all’assicurazione e in copia a loro perchè la legge deve essere applicata… (l’assicurazione mi dice solo via raccomandata io intanto invio il FAX ,nel sito mettono anche il FAX come reclamo) poi vedremo che succede.
    L’ISVAP in caso può “obbligare” l’assicurazione di mettere in pratica la regola o dovrò rivolgermi ad un’avvocato ?

    GRAZIE SALUTI

  108. Caro Dario invii pure il reclamo all’ISVAP che sentirà la compagnia. Non è questione di “rischio doppio” (non esiste simile definizione tecnica): semplicemente in caso di successione il regolamento emanato PROPRIO DALL?ISVAP prevede il mantenimento SOLO in capo al coniuge. Il BErsan ipoi non vedo come sarebbe applicabile in virtù di una polizza in capo ad una persona purtroppo deceduta. Ma a parer mio l’ISVAP in questi ulltimi tempi a volte si è smentita, pensiamo alla sostituzione di veicolo concessa purchè ci fosse TASSATIVAMENTE coincidenza di propreitario (al più era tollerata la propreità in capo al coniuge), mentre in base al provv.2590 si prevede la sostituzione anche a favor edi un familaire convivente, e addirittura si è possibilisti sul fatto che il veicolo sostituente sia già di proprietà ed assicurato con altro contratto. Non mi è chiaro il motivo per cui fino al 2590 ci fosse tanta rigidità d aparte dell’ISVAP mentre da qualche mese a quest parte ilpermissivismo sembra essere un must dell’Autorità

  109. ho letto il provv.2590, ma da cosa si prevede che la sostituzione si può fara anche tra familiari? Parla solo di medesimo proprietario!

  110. Scusate mi sono espresso con un copia incolla che ha lasciato fuori un pezzo: il provv. 2590 prevede la sostituzione anche su veicolo già di proprietà, definizione generalista che cozza con la rigidità sopra spiegata. in più alcune compagnie stanno ammettendo la possibiltà di sostituire anche con veicolo intestato a fmailiare convivente in maniera diretta; caso questo abbastanza diverso dalla prassi e da quanto sabilito fino al periodo precedente.

  111. Buonasera, vorrei sapere se il trasferimento della classe di merito tra padre è figlio è legata al fatto che la nuova auto debba avere la medesima cilindrata o se c’è totale libertà, Grazie.

  112. caro francesco nn ha rilevanza il modello di nuovo acquisto

  113. Grazie, quindi posso passare tranquillamente l’assicurazione intestata a mio padre della PuntoTeam del’97(che farò demolire)alla mia macchina che sto acquistando(Mazda2 1.4 diesel)?

  114. Ho aquistato un nuova moto dando in permuta la vecchia ora dovrei trasferire l’assicurazione dal vecchio al nuovo ma l’assicurazione mi chiede obbligatoriamente una procura fatta dinanzi ad un notaio ripeto NOTAIO dicendo che non ha nessun valore la certificazione del concessionario che attesta che la mia vecchi moto è li in conto vendita. E’ legale ciò Grazie

  115. Caro Francesco specifichiamo ulteriormente: tenga presente che il titolare della CU è il proprietario e da sempre a seguito di vendita del veicolo precednete ed acquisto di un altro in sostituzione a nome del medesimo proprietario , o del coniuge, vi era mantenimento della CU. Il reg. 2590 di recente emissione l?ISVAP precisa che c’è la possibilità che la CU venga trasferita, a seguito di alienazione/rottamazione del precedente veicolo, sul veicolo in capo al proprietario o ad un familiare convivente.

    Gentile Steni, il reg. 2590 cita il trasferimento a seguito di esibizione del docuemnto inerente la consegna in conto vendita al concessionario, c’è la necessità di consegnare il contratto di consegna.

  116. Sig Renzo, mi scusi se mi intrometto, ma il provv 2590 purtroppo specifica che in caso di sostituzion del veicolo, la CU ppuo’ essere trasferita su altro veicolo del medesimo proprietario e Non parla in questo caso di familiari.POI che alcune compagnie come la Milano, lo permete è dierso.Mi corregga se sbaglio!

  117. Si certo, la norma prevede la sostituzione in favore di altro veicolo del medesimo proprietario( quindi anche se assicurato verrebbe da dire), poi più di qualche compagnia estende il diritto qualora la proprietà del nuovo sia a favore di un familiare convivente…trova soddisafzione la richiesta di chi chiede che la proprietà del veicolo novo sia in capo ad un fglio

  118. Buonasera, il problema è questo. Io ho una macchina cointestata a me e a mio fratello. Per adesso non è assicurata. Nel caso in cui mio fratello volesse assicurarla, dovrebbe effettuare il passaggio di proprietà? Tutte le assiurazioni ci stanno dicendo di sì ma non capisco bene perchè visto che mio fratello è già co-proprietario dell’auto. Grazie dell’attenzione, Katia.

  119. Non mi è mlto chiara la situazione Katia. Innanzitutto avete acquistato l’autovettura e non l’avete mai assicurata? Può gentilmente precisarmi la situazione di partenza?

  120. Salve,
    qualcuno può confermarmi che non può essere assicurata una seconda vettura appena acquistata dal figlio con la classe CU del padre come da decreto Bersani, se la vettura del papà è intestata al PRA alla s.n.c. di cui è titolare, anche se la società è una società di persone.
    Grazie

  121. Eh credo proprio di no Simone

  122. Salve Renzo, visto l’esito positivo ottenuto (classe 1 di mio padre avuta su nuova auto incentivata con rottamazione) sono qui dopo qualche mese per eporre un altro caso:
    mia sorella sta acquistando un’auto all’estero (dove starà ancora per 2 anni), ma fa ancora parte del nostro nucleo familiare.
    Adesso la assicura con una compagnia estera.
    Quando tornerà in Italia e immatricolerà qui l’auto potrà ottenere la classe 1 di mio padre?
    Grazie

  123. Salve Renzo,volevo esporle il mio problema.Io ho 2 auto chiamiamole A (di 15 cv) e B (di20 cv) intestate entrambi a me .l’auto A con 1 classe ,Auto B con classe 12 ,con ass. aurora virtuale 1 classe.Ora devo rottamare l’auto A CON classe 1 reale,mi è stato detto che non posso trasferirla sull’auto b 12classe ,e’ vero? grazie .

  124. Caro GIulio è un caso particolare che prevedo potrebbe ottenere trattamenti diversi da compagniaa compagnia. Può esserci margine in quanto la vettura verrà immatricolata la prima volta qui in ITalia…pur non essendo un nuovo acquisto formalmente.
    Cara MArtina formalmente è vero, va detto però che il provv.2590 prevede che in caso di alienazione/rottamazione il contratto possa esser reso valido per altro veicolo di sua proprietà, espresso in maniera generica…

  125. Salve volevo porre il seguente quesito :
    prossimamente dovrò comprare l’auto nuova mandando in demolizione quella attuale premetto che quest’ultima è intestata a mio padre sia rca che libretto di circolazione …il nuovo decreto bersani mi da’ con tutta chiarezza la possibilità di poter usufruire della classe di merito del padre mettendo il tutto a mio nome ? nel caso in cui fosse possibile e la “mia” agenzia dovesse dare picche come è consigliato comportarsi in quest casi ??
    Grazie
    Vero

  126. Onde evitare le diverse interpretazioni, Le consiglio di recarsi PRIMA di consegnare la demolizione presso qualsiasi compagnia con l’attestato di suo padre convivente onde ottenere il riconoscimento della CU sul suo veicolo di nuovo acquisto. Il giorno dopo mi recherei presso la compagnia che assicura il veicolo rottamato per chiedere la risoluzione del contratto con restituzione del premio non goduto al netto delle tasse

  127. Egr. Sig. Renzo,
    ma alla fine è una cosa fattibile cioé il decreto lo prevede ??
    inoltre ho il domicilio diverso dalla residenza ….

    Grazie

  128. Eh infatti le specificavo CONVIVENTE, l’essenziale è che sia presente sullo stato di famiglia di suo padre

  129. si lo sono non ho capito il passaggio …”Il giorno dopo mi recherei presso la compagnia che assicura il veicolo rottamato per chiedere la risoluzione del contratto con restituzione del premio non goduto al netto delle tasse
    ” me lo spiega + semplicemente ?

  130. Certo ben volentieri…se lei rottama l’auto di suo padre e poi si presenta per assicurare la sua, può essere che a volte non interpretino la richiesta come veicolo in aggiunta a quello già presente nel nucleo, poichè quello che è “presente nel nucleo” che funge da riferimento è rottamato. MEglio di tutto è agire in tal maniera per evitare possibili rifiuti. E’ una precauzione a fronte di alcuni “no” di cui siamo a conoscenza, anche da commenti postati da altri nostri amici frequentatori del blog

  131. La ringrazio per i preziosi consigli , ma partirei dalla stessa classe di merito del padre o una differenza c’é ?? quindi come lei sostiene è possibile la risoluzione del contratto del veicolo ormai rottamato con restituzione del premio non goduto al netto delle tasse ?? e intestarmi da zero il veicolo nuovo (rca+libretto) ??

  132. Lei inizia da zero una storia assicurativa a suo nome . Attenzione con molta probabilità si vedrà maggiorare il premio in virtù dell’età diversa rispetto a suo padre

  133. si ok del premio l’avevo preventivato però il fatto di poter avere la classe di merito del padre è sempre + conveniente che partire dall’ultima o sbaglio ?

  134. GEneralmente si, anche perchè alla CU14 corrisponde un premio rincarato del 100 o più% rispetto alla CU1

  135. una curiosità…in caso di decesso come avverrebbe un tale passaggio e sopratutto se avviene ?

  136. eH ALTRO CASO DI APPLICAZIONE DIVERSA A discrezione della ocmpagnia. IL regolamento 4/2006 ISVAP prevede che titolato a succedere nel contratto e quindi nella CU sia il coniuge del deceduto, ma si riscontrano casi di riconocsimento anche a favre di altri eredi.

  137. HA DATO LA RISPOSTA CHE MI ASPETTAVO !!
    e’ vero che il passaggio dell’auto si può fare anche in comune ? se si con quale modalità e sopratutto lo ritiene conveniente ??

  138. Diciamo che anche questo è fonte di interpretazione…tanto per cambiare…lei potrebbe anche cointestare la proprietà con suo padre ma molte compagnie chiedono la convivenza fra i due comproprietari…ma COMUNQUE non noto alcun beneficio poichè di norma si tariffa sull’età del proprietario più giovane (FATTE SALVE LE PERSONALIZZAZIONI sul conducente abituale)

  139. SPEREM CHE LA MIA LO FACCIA ALTRIMENTI MI RIVOLGERO’ AD ALTRE AGENZIE NELLA SPERANZA CHE APPLICHINO IL DECRETO COME SI DEVE !

  140. Buona ricerca…si tratta in realtà di interpretazioni diverse e non una carenza di applicazione, questo è doveroso specificare

  141. SONO PROPRIETARIO DI 2 AUTOVETTURE E TITOLARE DELLE RELATIVE POLIZZE RC. LA PRIMA AUTO IL CUI PREMIO SCADE IL 24 DI QUESTO MESE E’ IN CLASSE 5, MENTRE LA SECONDA AUTO IL CUI CONTRATTO SCADE IL 26 APRILE 2009 E’ IN CLASSE 11. LA PRIMA AUTO L’HO RADIATA PER ESPORTAZIONE 2 GIORNI FA E MOMENTANEAMENTE NON INTENDO ACQUISTARNE UN’ALTRA. COSA MI CONVIENE FARE? NEL SENSO, DEVO PER FORZA TENERMI LA CLASSE 11 SULL’AUTO CHE MI RIMANE? MI ERA STATO DETTO CHE AVEVO DIRITTO AD AVERE ENTRAMBE IN CLASSE 5 SOLO ACQUISTANDO UN’ALTRA AUTO. MA IN QUESTO CASO NON MI SONO SBARAZZATO DELL’AUTO CON LA POLIZZA IN CLASSE 11. COME FUNZIONA?

  142. Direi che il veicolo in CU11 continua la sua storia. Qualora lei acquistasse un altro veicolo potrà subentrare nelal CU5, il cui attestato scade fra 5 anni. E tutte le altre vetture che acquisterà a nome suo o di un familiare convivente, potranno usufruire della medesima CU5

  143. ma volendo il sig MIchele, non puo’ assicurare il 29 aprile con la classe 5 quella che ora è in classe 11? In base al provv.2590! Ci sono assicurazione che potrebbero rifiutare tale provvedimento?

  144. Buongiorno a tutti, avrei bisogno di sapere se esiste un “escamotage” per la mia situazione.

    Vivo con i miei genitori.
    L’anno PRIMA dell’entrata in vigore del Decreto Bersani, ho acquistato un’auto (e, contemporaneamente, mia madre ha venduto la sua, senza sostituirla). In quel momento abbiamo risolto così:
    La mia auto è stata, appunto, intestata a me ma la RCA intestata a mia madre (quindi con la sua classe di merito).

    Adesso, esiste un modo afinchè io possa intestare a me stessa la RCA del veicolo di cui sono già in possesso, mantenendo sempre la stessa classe di merito?

    Se, ad esempio, mia madre acquistasse una nuova auto e trasferisse su questa la RCA a suo nome, potrebbe servire a cambiare qualcosa?
    Vi ringrazio

  145. Cara Giada, diciamo innanzitutto che titolare della CU è il proprietario e NON il contraente (il quale è colui il quale si incarica di corrispondere il premio per dirla semplicemente). Direi che ultimamente si incontrano applicazioni assuntive diverse da compagnia a compagnia, ad ogni modo in linea generale lei potrbbe usufruire della CU maturata sull’auto in possesso poichè convivente con sua madre a favore di una vettura di nuovo acquisto intestata al PRA a lei o sua madre: questa è un applicazione della legger BErsani n.40.

  146. Caro Serafino ha ragione a richiamare il provvedimento ma personalmente mi astengo per il momento dal dare un commento definitivo sul 2590 poichè ambiguo: la frase “su di altro veicolo del medesimo proprietario..” può significare di NUOVO ACQUISTO o GIA’ ASSICURATO? Quindi rileva o meno il fatto che ci sia già unas toria assicurativa in essere a nome del medesimo proprietario? Sarei curioso di conoscere una pronunzia definitiva da parte dell’ISVAP, poichè l’Autorità stessa fino al 2005 stabiliva fermamente quali erano i casi in cui la CU poteva esser trasferita…ma di passi indietro ne abbiamo visti in quest ultimo anno…

  147. Ho un dubbio che spero siate in grado di chiarire:
    mio padre possiede uno scooter che guido io da 10 anni.
    Abbiamo già disdettato la vecchia assicurazione perchè troppo cara e ne sto cercando una più conveniente.
    Io sarei contraente e guidatore abituale, nonchè sono familiare convivente di mio padre.
    A settembre vorrei rottamare il vecchio scooter, comprarne uno nuovo e intestarlo a me.
    E’ possibile trasferire la polizza del vecchio veicolo a quello nuovo mantenendo la stessa classe di merito di mio padre senza che lui risulti più proprietario o contraente?
    Grazie in anticipo per l’aiuto.

  148. Direi Elena che è possibile qualora convivente del proprietario dell’attuale scooter.

  149. Carissimo Renzo ho una domanda da porti:
    Mia moglie ha intestato un’auto ereditata da suo padre
    nel 2006. Non avendo mai avuto auto ne polizze intestate si è trovata da pagare quasi 800 euro di assicurazione di una piccola 900 di cilindrata.
    Posso fare una voltura a mio nome dell’auto anche se abbiamo la comunione dei beni; e quindi usufruire della legge Bersani?
    L’assicurazione ha detto che cosi facendo pagherei solo 300
    euro in quanto verrebbe calcolata la mia classe di appartenenza dell’auto che uso io.

  150. Caro ROberto, se accettano l’applciazione anche in caso di cvoltura fra familiari di veicolo già presente nel nucleo ben venga!

  151. Caro Renzo
    avevo una fiat 6oo che ho lasciato a mia madre quando ha comprato una lancia ypsilon,quindi ora sono intestataria di due auto assicurate presso la stessa compagnia e con due classi di merito diverse.
    La settimana scorsa alla scadenza di una delle due polizze ho chiesto di averle tutte e due nella stessa classe;
    Mi è stato risposto che non era possibile e che mi sbagliavo
    ORA CHIEDO PER GENTILEZZA HANNO RAGIONE LORO??
    e se non mi sbagliavo cosa faccio?
    Grazie di cuore M.Cristina

  152. Si certo sig.ra Cristina la legge 40 prevedeil riconoscimento a seguito di acquisto, e non vale di conseguenza per le storie assicurative in corso

  153. grazie per la risposta TEMPESTIVA!!!!!!!!!!!!
    M.CRISTINA

  154. Si figuri! A presto su AcCresco!

  155. Sto comprando macchina nuova a nome della mia societa, vorrei sapere essendo l’amministratore unico di quesr’ultima se posso usufruire della classe stessa classe di merito della mia macchina personale?

  156. Purtroppo no GIuseppe, la legge 40 trov applicazione ai fini del riconoscimento della CU solo nei confronti delle persone fisiche

  157. Salve,
    ho acquistato un’auto nuova in data 06/02/2007 e sono sullo stesso stato di famiglia di mio padre che ha un’auto con polizza in classe 1. Ho diritto all’applicazione della medesima classe di merito? Premetto che non essendo a conoscenza della cosa quando ho acquistato l’auto ho trasferito la polizza dell’auto che ho venduto sulla nuova..
    saluti e grazie,
    Andrea

  158. Per Andrea
    Sicuramente sì, se dal certificato di stato famiglia risulti convivente nel nucleo familiare di tuo padre hai diritto ad usufruire della classe di merito 1, come previsto dal recente decreto Bersani.
    Non ho poi capito se hai trasferito quella classe di merito sulla tua nuova o la polizza della tua vecchia auto.
    Se fosse il secondo caso la compagnia si è comportata correttamente. Per opportunità si poteva vendere la vecchia auto, se aveva classe di merito non vantaggiosa, e recuperare il premio pagato e non goduto al netto delle imposte e successivamente assicurare la nuova auto con la classe di merito di tuo padre. In entrambi i casi la procedura è corretta.
    In caso di approfondimento ulteriore ti preghiamo di riscrivere e intanto ti aspettiamo su AcCresco.

  159. Questa è una domanda non una risposta di cui vorrei ricevere un chiarimento:
    Io ho comprato un auto nuova, ci voglio passare sopra l’assicurazione intestata a mio padre, conservando cosi la classe di merito e il bonus, E’ possibile?,
    Io risulterei proprietario dell’auto e della polizza, ma sarebbe anche possibile essere io proprietario della auto e mio padre della polizza?

    Spero di ricevere al piu presto una vostra risposta, vi ringrazio,
    Giada

  160. in linea generale potrebbe sfruttare il bersani qualora convivente. ma se il precedente contratto era riferito ad un veicolo di proprieta di suo padre tale deve risultare anche il nuovo, al piu del coniuge in comunione dei beni. rammentiamo che nn e possibile trasferire i contratti da un priprietario all altro. inoltre nn rileva chi sia il contraeente, poic

  161. poiche contraente e colui il quale corrisponde il premio e nessun diritto ha in tema di CU

  162. Ho contattato l’assicurazione e mi dice che ormai non poso più usufruire del decreto Bersani perchè nel febbraio 2007 quando ho venduto la vecchia auto e comprato la nuova ho trasferito la vecchia polizza e basta senza fare altre cose.
    Io sono nello stato di famiglia di mio padre che ha classe di merito uno.
    Mi hanno detto che l’unico modo è cointestare l’auto, ma occorrono 700 euro per il passaggio..
    Andrea

  163. Le ciointestazioni ricadono in uno dei casi pratici disciplinati dalle comapgnie in maniera diversa l’una dall’altra. Se la nuova compagnia accetta di applciare il BErsani a seguito di parziale voltura (che a norma ISVAP invece dovrebbe condurre alla CU14 secondo reg. 04/2006), ben venga ma oltre ai costi di passaggio si informi bene sulle eventuali maggiorazioni a parità di CU che una classe “bersani” spesso riporta.

  164. Buongiorno a tutti,
    innanzitutto ringrazio se siete in grado di darmi maggiori informazioni.
    Nel 2004 ho acquistato un auto e l’ho intestata al sottoscritto.Mia madre invece è la contraente della polizza assicurativa della mia auto.Posso io diventare,oltre al proprietario dell’auto, anche il contraente della polizza usufrendo della classe di merito di mia madre?

  165. Certo Daron lei a scadenza contrattuale ha il diritto a vedersi integrato alla voce contraente, anche se in realtà lei è GIA’ titolare della CU, poichè l’evoluzione bonus malus segue il PRORPIETARIO e non il contraente.

  166. GRAZIE,SIETE STATI PRECISI E SOPRATTUTTO VELOCISSIMI.OTTIMO SERVIZIO!!!!

  167. Salve, sicuramente chiederò le stesse cose che ho letto già in questo forum, ma vorrei ricevere possibilmente una risposta ad hoc, da dover poi rigirare all’assicurazione, in caso non dovessero riconoscermi i miei eventuali diritti.
    Per cui, Le spiego i miei dubbi: mio padre è proprietario di un’autovettura di 16 anni e titolare di una polizza bonus-malus (classe 1A da oltre 20 anni)…Ho deciso di cambiare l’auto (dandola in permuta per incentivo rottamazione o nel caso improbabile si riesca a trovare un acquirente!!) e quasi sicuramente, vista l’età, mio padre non guiderebbe piu’, per cui, vorrei intestare il nuovo autoveicolo a nome mio. Le chiedo se è possibile trasferire la polizza e la classe di merito di mio padre sulla nuova vettura, intestata a me e se in seguito io possa volturare la polizza con relativa classe di merito di mio padre a mio nome.
    La informo, qualora potesse essere utile questa notizia, che sono regolarmente inserito nel certificato di residenza dell’abitazione dove vive mio padre.
    Mi sarebbe di grande aiuto se Lei mi potesse, in caso affermtivo, fornire gli articoli di legge che disciplinano la materia.
    La ringrazio per la disponibilità e la saluto cordialmente

  168. Caro Massimiliano è più semplice di quanto si creda…essendo lei convivente con suo padre acquisti il veicolo a suo nome ed esibendo l’attestato di suo padre chieda il riconoscimento di CU..consiglio: esegui tutto ciò prima di esibire la vendita/rottamazione della precedente vettura onde evitare opposizione da parte di qualche compagnia, poichè la nuova non risulterebbe un “acquisto ulteriore”

  169. Guarda Massimiliano, ho fatto la stessa cosa mesi fa su consiglio di Renzo ed è andato tutto bene.
    Non ci sono polizze da volturare, grazie alla legge Bersani, basta presentare l’ultimo attestato di rischio di tuo padre e lo stato di famiglia dove ci siete entrambi e ti danno la classe universale 1 (occhio però che se tuo padre aveva classi interne ancora più favorevoli della 1 quelle non te le danno).
    L’unica accortezza, come dice Renzo, è quella di stipulare la nuova polizza, per la nuova auto, prima di chiedere il rimborso per i mesi non usufruiti della vecchia polizza sull’auto rottamata, perchè la nuova auto deve essere “aggiuntiva” e non “sostitutiva”. Io per sicurezza ho fatto partire la copertura assicurativa della nuova un giorno prima della consegna della vecchia alla concessionaria, in modo che la nuova auto fosse a tutti gli effetti “aggiuntiva” rispetto al parco auto esistente nel nucleo familiare. In realtà non serve essere così scrupolosi.
    Ovviamente tu non andare all’assicurazione a dire che avete preso la macchina nuova con gli incentivi rottamando la vecchia, sennò te la vai proprio a cercare!
    Ciao

  170. Mio padre è deceduto, mia madre è morta prima di mio padre ed io sono l’unico erede dell’auto. Ho trovato conveniente stipulare polizza assicurativa dell’auto con compagnia diversa da quella scelta a suo tempo da mio padre. Ho inoltrato alla vecchia compagnia lettera di disdetta per morte del contraente e ho allegato un estratto di morte di mio padre. La raccomandata però l’ho inviata solo 3 giorni prima della scadenza annuale. Anche se non ho rispettato i fatidici 15 gg, in questo caso la disdetta della vecchia polizza è valida?

  171. Guarda Gianni, sono un sub/agente di assicurazione e ti posso dire che non ci sono assolutamente problemi anche se non hai rispettato i termini di disdetta. Per quanto riguarda la mia compagnia esiste la possibilità di storno della polizza per la motivazione “morte contraente” e la disdetta può anche essere fatta direttamente in agenzia. Inoltre volevo sapere, se qualcuno che fa il mio stesso lavoro mi può aiutare, se in caso di sostituzione di polizza auto alla scadenza del contratto solo ed esclusivamente per abbassare il premio (es. quietanza € 267 e nuova polizza € 260) lasciando invariate tutte le garanzie è obbligatorio far firmare al cliente il “questionario di adeguatezza” anche se me l’ha firmato l’anno prima per assicurare lo stesso veicolo. Spero che qualcuno mi possa aiutare visto che il provvedimento parla di variazione sostanziale della polizza auto. Chissà cosa si intende per variazione sostanziale. Sarei felice se qualcuno mi desse una risposta chiara e magari sostenuta da qualche documento ufficiale

  172. Concordando sulla risposta resa a Gianni, caro Andrea, abituati ormai all’abitudine ISVAP nel disporre le cose sottacendo i modi, nel momento in cui muta il numero di contratto da analisi letterale si renderebbe necessaria la sottoscrizione del questionario solo in caso di modifiche sostanziali (non esemplificate peraltro) come incendio e furto, personalizzazioni etc. Sarebbe il caso di analizzare la motivazione del perchè muti il numero di contratto se per un cambio prodotto o coperture, in ogni caso reputo non inutile la sottoscrizione nuovamente del questionario visto il cambio di numero sui gli ispettori ISVAP potrebbero porre qualche eccezione. Da agente lo farei sottoscrivere, unitamente al 7A

  173. Ringrazio Andrea per la sua risposta.

  174. Salve, ho letto un bel po’ di post ma non ne ho trovato uno che si adattasse perfettamente al mio caso.

    Da una decina d’anni guido una macchina intestata a mio padre, e anche l’assicurazione è intestata a lui (anche se pago io da quando la uso). Mi trovo quindi senza una storia assicurativa.

    Adesso sto acquistando una nuova vettura rottamando l’auto di mio padre.

    Il concessionario ieri mi ha inviato via fax il libretto col numero di targa della macchina nuova e mi ha detto di averla cointestata a me + mio padre per farmi risparmiare le spese di trapasso.
    Poi ieri sera ho stipulato una assicurazione online e per non partire dalla CU 14 ho usufruito della Bersani (mia moglie ha un’altra polizza con la stessa compagnia in CU2) e poi ho spedito via email all’assicurazione una copia scannerizzata del fax ricevuto dal concessionario.

    Oggi il call center mi ha chiamato dicendo che non posso prendere la CU di mia moglie e devo partire dalla 14 perché la nuova vettura non è intestata soltanto a me ma è cointestata con mio padre che non è convivente. Le uniche possibilità che mi lasciava erano di integrare il pagamento con altri 400 euro circa o annullare la polizza e provare con un’altra assicurazione !

    Allora ho provato a chiedere se potevo intestare la polizza a mia moglie con la stessa CU dell’altra assicurazione di mia moglie (che, ripeto, ha già una polizza con loro), ma mi hanno detto che una persona che ha una polizza e ne stipula una seconda per un’altra macchina non prende automaticamente la stessa CU della prima polizza…

    Così adesso sono nella situazione che, avendo già il libretto della nuova macchina, per non perdere il contributo rottamazione devo rottamare l’auto di mio padre entro giovedì prossimo, ma non posso ritirare la macchina nuova perchè non ho una assicurazione valida…
    Per risparmiare i soldi del trapasso il concessionario mi ha messo nella condizione di pagare 400 euro in più ogni anno…

    Domande: è vero quello che mi ha detto il call center ?
    E se è vero, cosa posso fare ?
    Provare con altre compagnie ?
    Intestare temporaneamente la polizza a qualcun altro … ?
    Vendere e riacquistare la macchina da un prestanome … ?
    Accetto suggerimenti !

    😦

  175. Complimenti al concessionario che si prende certe libertà. Ma cosa sono queste spese di trapasso? Le spese future di successione alla morte di tuo padre? Perchè anch’io ho preso la macchina con gli incentivi rottamando quella di mio padre e non ricordo questo “trapasso”.

    Il discorso che non puoi usufruire della Bersani a causa della cointestazione dell’auto può essere vera, perchè risulta intestatario anche tuo padre che non è nello stato di famiglia di tua moglie, ma lascio l’ultima parola a Renzo.

    Il fatto che una persona non può avere per la seconda auto la stessa classe della prima è una cavolata, la classe di tua moglie non te la danno semplicemente perchè non è lei la proprietaria. Il fatto che si intesti la polizza non conta niente ai fini della Bersani, è il proprietario dell’auto che conta.

    Non so se c’è soluzione al problema della cointestazione, aspettiamo l’intervento di Renzo.
    Come dici tu una soluzione, anche se non indolore dal punto di vista economico, potrebbe essere la vendita ad un esterno alle vostre famiglie (tua e di tuo padre) con successivo riacquisto da parte tua e acquisizione della classe di tua moglie.
    Intestare la polizza a qualcun altro non serve a niente perchè come ti ho già detto la CU dipende dal proprietario.

    A Renzo l’ardua sentenza…

  176. Carissimi Omar e Giulio
    un bel casino. Premesso che può darsi che la compagnia non ritenga valida la classe di merito della moglie con il padre cointestato sul veicolo, non è comunque valida la seconda ipotesi che un’ ulteriore auto intestata alla moglie deve essere assegnata alla CU 14.
    Il decreto Bersani permette l’ acquisto di un ulteriore veicolo nel nucleo familiare anche se intestato alla medesima persona a cui appartiene l’ attestazione di rischio più favorevole, a condizione che il veicolo sia lo stesso di quello già assicurato: auto con auto, motociclo con motociclo e che l’ intestatario dell’ assicurazione sia un componente stabile del nucleo familiare comprovandolo con lo stato di famiglia, Il resto sono tutte opinioni non corrette
    questo è quanto consente il decreto in oggetto e quindi applicabile
    A vostra disposizione per altri chiarimenti vi aspetto ancora su AcCresco e vi saluto cordialmente

    Giovanni

  177. Infatti, il problema è che le compagnie, se possono appigliarsi alla cointestazione con un membro esterno al nucleo familiare per non riconoscere l’applicazione della Bersani, lo faranno quasi sicuramente. Non è detto però che qualche compagnia non ci passi sopra pur di acquisire un nuovo cliente…

  178. Buonasera,
    ho provato a leggere qua e là, ma non ho trovato esattamente quello che fa al caso mio.
    Il mio ragazzo (abita con i suoi genitori entrambi in CU1) fino ad agosto dell’anno scorso guidava una macchina la cui assicurazione era intestata al papà per usufruire dei minor costi.
    Ad agosto 2007 ha rottamato la macchina vecchia acquistandone una nuova, decidendo di intestarsi personalmente l’assicurazione visto anche che ha compiuto 27 anni. Ha lasciato che fosse l’agenzia ad occuparsi della polizza(avendo presso di loro anche altre macchine pesando quindi di potersi fidare). Ad oggi che si è informato per cambiare assicurazione, si scopre che risulta in CU 14, mentre per l’aassicurazione interna in classe 1, senza a quest punto che gli sia stato applicato il decreto Bersani. In tal modo lo hanno vincolato a rimanere legato a loro per 13 anni.
    Come è possibile? Invece di fargli una assicurazione nuova, hanno “spostato” quella del padre? E’ possibile intervenire in qualche modo? Richiedere che facciano una retifica? Mi pare che siano stati poco professionali e estremamentedisonesti.
    vi ringrazio per la collaborazione.

    Barbara

  179. La CU riguarda il proprietario, non l’intestatario della polizza. Quindi penso che il tuo ragazzo si sia intestato anche l’auto nuova oltre alla polizza. Le intenzioni erano giuste, ho fatto anch’io la stessa cosa quest’anno, perchè io sono uscito dalla fascia giovanile a rischio e mio padre è entrato in una fascia di anziani più a rischio, così i preventivi di polizza erano praticamente uguali. Ma cosa più importante è approfittare della Bersani per iniziare una storia assicurativa inesistente partendo dalla CU1.
    Che dire? Lo hanno fregato alla grande con una operazione da manuale, ma in fondo è colpa sua. E’ lui che doveva presentarsi dall’agente con l’ultimo attestato di rischio di suo padre e chiedere esplicitamente l’applicazione della Bersani.
    Loro invece hanno attuato la vecchia politica di fidelizzazione pre-Bersani: gli hanno riconosciuto una classe interna pari a quella di suo padre, già cliente, per costringerlo di fatto a non cambiare compagnia per diversi anni.
    Che fare? Non sono un addetto ai lavori, ma dubito che la compagnia gli riconosca la CU1 visto che ormai la storia assicurativa è iniziata e non si può tornare indietro.
    Se siete una coppia solida e c’è fiducia reciproca lui può “venderti” l’auto, facendoti tra l’altro avere la CU di tuo padre o tua madre se sei ancora nel loro stato di famiglia. Dopo un annetto glela “rivendi” e questa volta lui va con l’attestato di suo padre e prende la CU1.
    I 2 passaggi di proprietà cmq hanno un costo. Prendete in considerazione di rimanere con la compagnia attuale fino alla CU1, a meno che il risparmio dato dalle compagnie concorrenti per i prossimi 13 anni possa compensare la spesa.

    Se ho scritto delle inesattezze prego Giovanni o Renzo di correggermi.

  180. Salve, volevo porre un quesito. Nel 2001 ho acquistato un autovettura cointestata con mia madre. Fino ad oggi l’intestataria della polizza è stata mia madre. Ieri sono stato all’assicurazione per chiedergli se potevo passare l’assicurazione dell’auto dal nome di mia madre a nome mio e mantenendo la classe di merito di mia madre. Mi è stato spiegato che come classe interna l’avrebbero mantenuta, ma come classe esterna avrei dovuto ricominciare dalla quattordicesima. Ho detto all’assicurazione di attendere qualche giorno perchè volevo pensarci. Ma è solo l’assicurazione UNIPOL che NON può mantenere la classe esterna, ma può mantenere solo la classe interna? Ci sono altre assicurazioni che la mantengono? grazie

  181. Donnarumma Massimo

    Salve, io ho un quesito un pò particolare. Da diversi anni uso l’automobile di mio padre, a lui intestata e da lui assicurata per sfruttare il costo più basso dell’assicurazione. Nel frattempo mi sono sposato e non risiedo quindi più nel nucleo familiare di mio padre. Adesso devo acquistare una nuova auto sfruttando la rottamazione di quella intestata a mio padre ma voglio intestarmela io ben sapendo di perdere la sua bella prima classe per andare in 14a, e sin qui la legge è chiara.
    Il mio assicuratore però mi ha suggerito un escamotage: mi dice di intestare la nuova auto a mio padre per sfruttare la classe, far passare un pò di tempo, poi comprarla da lui acquistando quindi anche la 1a classe…. A me pare quantomeno strano. Che voi sappiate esiste qualcosa del genere? Io ho pensato che mi appiopperà al massimo una classe interna per tenermi legato i prossimi 14 anni e non so quanto mi possa convenire, lui dice di no.
    Chi ha ragione?

  182. Più che strano non trovo una fattispecie riconducibile al caso prospettato dal collega, e specialmente non riesco a capire come mai sia possibile successivamente riconoscerle una CU1 passando per suo padre e non direttamente ora (trascuriamo poi il costo delle volture..non del tutto trascurabile). La l.40 è chiara, è possibile il riconoscimento di CU solo fra FMIALIARI STABILMENTE CONVIVENTI…potrebbe trattarsi di CLASSI INTERNE maggiormente favorevoli, ma non risulta chiaro come mai non sia possibile da subito applicarle un trattamento di favore

  183. Grazie per la gentile risposta. Volevo solo una conferma ad un mio sospetto. Alla fine ho deciso di fare prima e cambiare compagnia. Ne ho trovata un’altra che anche se mi fa partire in una classe peggiore mi costa solo poco più (probabilmente per acquisire un nuovo cliente). Evito i costi della voltura e soprattutto i magheggi che detesto. Grazie ancora

  184. Caro Massimo probabilmente l’hanno inserito in unca classe interna di favore, o semplicemtne hanno scontato la tariffa di molto..i magheggi come lei faceva presente ora a volte non servono.

  185. Vorrei proporre il mio quesit scusandomi se e’ gia’ stata data risposta ma non sono riuscita a trovare un caso che risponda alla mia situazione.
    Convivo con mio padre e guido una macchina( la seconda) che da sempre e’ stata intestata a lui,( proprieta’ e assicurazione)
    Devo comprare una nuova macchina che mi verra’ consegnata a giorni e intendo rottamare ( o regalare a un’amica) quella che ho adesso.
    Il problema e’ che ho appena pagato l’assicurazione di quella da rottamare che scadra’ a Novembre 2009.
    Il rivenditore mi ha suggerito di trasferire l’assicurazione della macchina da rottamare sulla nuova macchina e contestualmente intestare la polizza a nome mio(e non piu’ di mio padre) .
    Ho chiesto al mio assicuratore e mi dice che non e’ possibile! Dovrei provare a rivolgermi ad altra compagnia o realmente non e’ legalmente possibile?
    Mille grazie
    Alessandra

  186. La nuova macchina immagino sia intestata a te e visto che scrivi qui immagino tu voglia ottenere la CU di tuo padre, poichè quella che stai per comprare è la tua prima auto e quindi non hai una storia assicurativa.
    Il rivenditore ti ha suggerito male.
    Tu devi semplicemente portare l’ultimo attestato di rischio di tuo padre dal tuo assicuratore e chiedere la stipula di un nuovo contratto a nome tuo sulla tua nuova auto, però con l’applicazione della legge Bersani, quindi ottenendo la CU di tuo padre.
    Per la vecchia polizza non c’è problema. Basta che successivamente porti all’assicuratore il certificato di presa in carico del veicolo da parte del rottamatore e ti verrà restituita la parte del premio pagato di cui non hai usufruito. Ad es. se rottami adesso in dicembre ti verranno restituiti gli undici dodicesimi del premio pagato. Se rottami in gennaio ti danno dieci dodicesimi e così via.

  187. Mi scuso per l’intromissione per aggiungere un particolare alla risposta completa resa da GIulio..la restituzione di premio relativa alla vettura rottamata avverrà al netto delle tasse, che non sono una porzione così trascurabile..più del 25% (piccola nota polemica)

  188. Grazie per la precisazione Renzo. Non essendo un professionista come te ed essendo passati 9 mesi da quando ho rottamato l’auto avevo dimenticato questo particolare importante.
    Trovo strano cmq che l’assicuratore di Alessandra, anzichè dirle semplicemente che non poteva trasferire la vecchia polizza (ovvio visto il cambio di proprietario), non le abbia suggerito di avvalersi della legge Bersani e di farsi poi rimborsare buona parte del premio pagato per la vecchia auto.
    O forse non è poi tanto strano…ma non voglio pensar male visto che siamo sotto Natale.

  189. Sono io a complimentarmi invece per l’esposizione corretta e precisa. Diciamo che alcune compagnie consentono a seguito di sostituzione di riconoscere il contratto in essere in capo anche ad un familiare convivente. In ogni caso và sempre ribadito il concetto che NON è il contraente titolare della CU bensì il proprietario

  190. ciao,vorrei sapere una cosa.io uso la makkina e l assicurzione di mio padre ,sono tutore legale xke gravemtne malato.in caso mio padre morisse la makkina e la polizza ,passano direttamente a me o devo fare qualkosa? quanto mi costerebbe? mi potrebbe convenire cointestare gia’ ora ke ankora e’ in vita? grazie.

  191. Salve a tutti, ho provato a vedere se trovavo una risposta al mio quesito senza disturbare, ma sembra che il mio sia un caso più unico che raro…
    Sono intestatario di una polizza rca, vorrei trasferire la mia pratica da un’agenzia all’altra a causa del mio cambio di residenza.
    Sapete dirmi se è possibile?
    Grazie.

  192. Caro Mario solo il coniuge in comunione dei beni è titolato a subentrare in caso decesso, da regolamentazione ISVAP, ma qualche compagnia permette ai figli conviventi di subetnrare nella contraenza e nella CU a aseguito di decesso. E’ difficile consigliarle il da farsi con precisione, le converrebbe informarsi presso le comapgnie che riconoscono la l.40 a seguito di voltura fra familiari conviventi di veicolo giàopresente nel nucleo: a quel punto sarebbe sufficiente una votlura a suo nome con riconoscimento di CU.
    Caro Franco è senz’altro possibile. Può chiedere siua il trasferimento presso altra agenzia, oppure l’incasso in altra agenzia per conto dell’altra. Dipende dal fatto che il nuovo domicilio sia definitivo: se si, le conviene chiedere il traferimento del contratto rpesso l’agenzia più vicina

  193. Salve volevo porvi questo quesito:

    In famiglia abbiamo 1 sola auto intestata a mio padre.

    Ora vorremmo acquistare una auto nuovo e vorremmo fare la rottamazione della vecchia auto di mio padre.

    L’assicurazione mi ha detto che la nuova auto non può essere intestata a me! ma deve essere intestata o di nuovo a mio padre oppure a mia madre se è in comunione dei beni.

    Solo se io acquistavo la nuova auto senza rottamare la macchina di mio padre potevo prendere la classe di mio padre. Ma a me questa cosa mi puzza un po.

    Per esempio
    Se io acquisto la mia nuova auto, e faccio la rottamazione della vecchia e successivamente vado a farmi far un nuovo contratto di assicurazione intestato a me, quelli dell’assicurazione cosa ne sanno che ho rottamato l’auto? poi dopo pochi gg vado a fare la disdetta della vecchia auto.. non posso fare cosi?

    Se sapete quache riferimento di legge me lo potete postare cosi domani vado diritto diritto alla mia assicurazione.

  194. Caro Fabio, si è trovato da solo la soluzione…può essere che alcuen comapgnie si rifiutino di riconoscerle la CU poichè se rottama la vettura di suo padre quella “entrante” a nome suo non è più ULTERIORE auto nel nucleo. Consiglio: si rechi presso altra compagnia con l’attestato di suo padre ed il libretto (o sostitutivo) a suo nome della vettura che acquista, il giorno dopo si rechi presso la compagnia che assicura la vettura di suo padre e chieda lo storno per rottamazione esibendo la presa in carico del demolitore

  195. grazie mille per la risposta, cosi facendo posso anche recuperare i soldi (il residuo dei mesi rimanenti) della vecchia assicurazione? o questi vanno pesi?

    Grazie ancora

  196. A seguito di vendita/rottamazione/epsortazione ha diritto a vedersi restituito il premio non goduto al netto delle tasse

  197. salve, vorrei chiedere un informazione riguardo l intestazione dell’auto. in casa abbiamo una sola makkina intestata al mio babbo che purtroppo è venuto a mancare il 1 gennaio. ora mi kiedevo cm devo comportarmi?mia mamma nn ha la patente…la makkina posso intestarla a me pero rimanere nella stessa classe di mio babbo?oppure x poterci rimanere devo intestarla a mia mamma?mi hanno detto di fare una voltura e kiedere della legge bersani.help me:(

  198. E successo la stessa cosa anche a me cara maura,è venuto a mancare mio padre padre,ho dovuto fare prima il passaggio della macchina,poi quello della assicurazione con la legge bersani,mantenendo la stessa classe di mio padre,pero c’è un aumento di 50euro ,poi viene calcolato altre cose,se lavori oppure no,se sei sposata,se vivi con tua mamma,,ti dico una cosa se sei dissocupata paghi di più,cosi mi hanno detto a me,perchè la macchina viene usata di più,,,comunque se vuoi risparmiare qualcosa devi fare altro,,informati prima,,
    ciao.

  199. Salve, volevo avere un’informazione. Mio padre è intestatario di due auto, quindi anche delle assicurazioni. Con un’auto è in 1° classe, con l’altra in 14°. Volevo sapere se effettuando un passaggio di proprietà dell’auto in 14° classe, a mio favore, potevo usufruire del decreto Bersani, quindi prendere la classe di merito dell’attestato di rischio dell’auto che è in 1 classe.

    Grazie mille.

  200. Franco Alberto

    Salve, sono proprietario di una polizza rc auto su un’ autovettura intestata a mia moglie e in comunione dei beni e con classe di merito 1B. Vorrei acquistare e intestare solo mio nome un’auto nuova. Posso intestare l’assicurazione a mio figlio, che è convivente e fà parte del mio stato di famiglia? Un domani che mio figlio acquista una sua auto di proprietà può trasferire la polizza dalla mia auto alla sua? grazie

  201. In tema di successioni il discorso è molto aleatorio, nel senso che l’ISVAP prevede che SOLO il coniuge possa subentrare nella CU e nella contraenza. In fatto di riconoscimenti di classe a favore di altri eredi e/o applicazione della l.40 è necessario vagliare CASO per CASO, non è possibile individuare comportamenti univoci. Relativamente ai costi maggiori per professione, età etc. dipende dalla politica assuntiva di ogni compagnia, e pertanto non è pensabile individuare cifre esatte di maggiorazione.

    Caro Daniele dipende dal fatto se la compagnia riconosca la l.40 a seguito di voltura fra familiari conviventi di veicolo già presente nel nucleo.

  202. Salve Renzo, la ringrazio per la risposta.
    Come da lei consigliato ho contattato l’assicurazione e mi ha detto che va bene, purchè faccia il passaggio di proprietà entro la data di scadenza della polizza, per poi poter far ripartire il nuovo contratto.
    Quello che però non mi è chiaro è: se io, diciamo domani, facessi il passaggio di proprietà… Da tale data al giorno di scadenza l’auto non sarebbe assicurata anche perchè cambiando il proprietario si dovrebbe subito stipulare un nuovo contratto… O sbaglio? Oppure il passaggio di proprietà si può fare anche domani specificando che il passaggio effettivo sarà il giorno x???
    Un ultima cosa… il passaggio di proprietà, quanto costa???
    Ps: forse l’ultima domanda non è pertinente all’argomento “assicurazioni”…

    Di nuovo grazie mille. Ciao.

  203. Eh il passaggio costa, e non pochi euro…diciamo oltre i 300…ma mi rimetto al giudizio di chi è competente! Valuti anche eventuali maggiorazioni di tariffa poichè alcune compagnie applicano penalizzazioni a chi acquisisce una CU a seguito della l.40 rispetto a chi se l’è conquistata. Badi che a seguito di vltura è tenuto a darne comunicazione ed a stipulare un nuovo contratto, non può circolare con il contratto riportante un propreitario diverso. tecnicamente la compagnia al momento della voltura chiude il contratto vecchio per vendita con restituzione del premio non goduto e riaccende un nuovo contratto in capo a lei con la CU del fmailiare convivente..io effettuerei la voltura in coincidenza della scadenza di contratto, questo perchè la restituzione del premio non goduto avviene al netto delle tasse (25,5%totale). Rimando poi agli acordi che intratterrà col suo consulente!

  204. Salve,
    dopo il decesso di mio padre, un anno fa, ho ereditato il suo veicolo. Al passaggio della polizza a mio nome, l’Assicurazione mi disse che sia io che gli altri eredi avremmo avuto diritto a beneficiare della stessa classe di merito di mio padre, richiedendomi un documento contenente l’indicazione degli eredi e i relativi dati anagrafici. Quando a distanza di qualche mese, mio fratello ha acquistato un nuovo veicolo, non ha stipulato un nuovo contratto assicurativo, ma sempre con la stessa compagnia, ha passato sulla nuova auto la polizza da un altro veicolo di sua proprietà che ha rottamato. L’Assicurazione pur sapendo che avrebbe avuto diritto alla prima classe, si è guardata bene dall’avvisarlo che avrebbe dovuto stipulare un nuovo contratto per non perdere il riconoscimento della classe di merito più favorevole ereditata da mio padre e ora che tale contratto è in scadenza, e abbiamo chiesto che gli venisse riconosciuta tale classe di merito, l’Assicurazione ci dice che non è più possibile.
    Mi chiedo se il fatto che l’Assicurazione si sia guardata bene dall’avvisarci che senza un nuovo contratto avrebbe perso il diritto alla classe di mio padre, comportandosi non proprio in ‘buona fede’, sia ragione sufficiente per ottenerne il riconoscimento a posteriori, o se ci sia qualche altra motivazione che possiamo far valere per non far si’ che mio fratello non perda la classe che avrebbe ereditato.
    Grazie.

  205. E’ molto difficile analizzare ex post le dinamiche al momento dell’assunzione del rischio, diciamo che l’erede interessato avrà chiesto la sostituzione al momento della copertura, ed in alcuni casi non è detto sia più sfavorevole del riconoscimento di CU a norma della l.40…poniamo il caso che il contratto ià in vigpore godesse di un codice di sconto particolarmente favorevole, magari con una classe interna inferiore alla CU, oltre all’assenza di penalità che alcune compagnie applicano al momento di assuznione di un rischio “bersanizzato”. Il riconoscimento a posteriori credo sia molto arduo, ed in ogni caso la regolamentazione ISVAP prevede il subentro nella CU solo in capo al coniuge. Certo alcune compagnie lo consentono anche agli eredi, ma non è una prassi…provi con il riferimento dei reclami presso la compagnia, che deve rispondere entro i 45gg.

  206. Salve,
    desidererei sapere se mia madre (intestataria di una polizza Rc Auto Bonus/Malus, Classe CU 6) può cedere a me il suo attestato di rischio e relativa classe CU al fine di poter stipulare una polizza a mio nome.
    Preciso che la proprieta del veicolo interessato dalla polizza in questione e di entrambi (sulla carta di circolazione risultano entrambi i nominativi).
    Ringrazio anticipatamente

    • Carissimo Francesco, innanzitutto se deve assicurare un ‘ altra auto e se è convivente con sua madre può avvalersi della legge Bersani che consente ai famigliari stabilmente conviventi nello stesso nucleo familiare e comprovato dalla stato di famiglia di utilizzare la classe di merito più favorevole presente all’ interno dello stesso nucleo.
      In alternativa, il mantenimento della classe di merito è possibile solo in caso di sostituzione dell’ attuale veicolo. di sua demolizione, vendita e non in caso di acquisto di altro veicolo se non ricorrono i presupposti sopraindicati
      A sua disposizione per ulteriori chiarimenti la saluto e a presto su AcCresco

  207. Franco Alberto

    Per cortesia perchè non rispondete alla mia domanda?

    Salve, sono proprietario di una polizza rc auto su un’ autovettura intestata a mia moglie e in comunione dei beni e con classe di merito 1B. Vorrei acquistare e intestare solo mio nome un’auto nuova. Posso intestare l’assicurazione a mio figlio, che è convivente e fà parte del mio stato di famiglia? Un domani che mio figlio acquista una sua auto di proprietà può trasferire la polizza dalla mia auto alla sua? grazie

  208. Caro Franco La ringrazio per aver visitato AcCrEsCo innanzitutto. Cerchiamo di soddisfare gratuitamente e con soddisfazione le richieste dei nostri ospiti, purtroppo a volte può passare qualche tempo in ragione del fatto che ognuno di noi ha il proprio portafoglio clienti e gli inevitabili adempimenti nelle nostre agenzie, che a volte rallentano la nostra capacità di risposta.
    Premesso ciò diciamo che i traferimenti di contratto tra veicoli sono possibili SOLO a seguito di alienazione/rottamazione/esportazione del precedente veicolo ed acquisto di un altro veicolo, il quale subentrerà nel contratto.
    Potrà acquistare il veicolo a suo nome senza sostituire l’attuale in CU18, potendo partire così dalla CU14 (a meno che un suo familiare convivente goda di una CU inferiore)

  209. Vorrei approfittare della vostra competenza.

    Mio padre era proprietario di un auto con CU1 ed è purtroppo deceduto. L’unica persona convivente al momento è mia madre che è la persona che utilizza abitualmente il veicolo.
    Faccio presente che non faccio più parte di quel nucleo familiare.

    Domanda: l’unico modo per mantenere la classe di merito è intestare il libretto di circolazione del veicolo a mia madre? Non esiste altra possibilità (lei contraente della polizza ma con me intestatario del veicolo, ecc.) ?

    grazie

  210. Caro Mario, secondo reg. ISVAP questa è l’unica soluzione…a meno di soluzioni maggiormente vantaggiose, ma ciò dipende unicamente dalla politica commerciale di ogni singola compagnia.

  211. Sono proprietario di 2 auto la prima con CU 1, la seconda con CU 12, se faccio il trapasso dell’ auto con CU 12 a favore di mia moglie puo’ entrare con una nuova assicurazione in CU 1 ?

  212. Dipende Augusto dalla compagnia: non tutte accettano di riconoscere la l.40 a seguito di voltura fra familiari di veicolo già presente nel nucleo

  213. Salve ho un quesito da porle.Possiede un auto da parecchi anni, l’auto era stata acquistata intestandola a mio fratello mentre io figuro come contraente. Mio fratello nel frattempo si e’ sposato e quindi figura in un altro nucleo famigliare. Quest’auto e’ vecchia e prima o poi dovro’ cambiarla.
    come potrei conservare la classe di merito se l’auto e’ intestata a mio fratello e io figuro come contraente nella rc auto? grazie

  214. Salve,
    volevo un informazione, la madre della mia ragazza aveva un auto assicurata con SARA (SARABOX) purtroppo a settembre è morta, essendo unica erede in quanto figlia unica ed avendo già perso il padre, può ereditare la classe di merito della madre per assicurare (dopo voltura) la stessa auto della madre?

    P.S. Se usufruisco del decreto bersani su un auto posso intestarmi una nuova auto ed usufruire del decreto bersani anche su questa nuova auto ?

  215. Caro Paolo molto dipende dalla compagnia..secondo l’ISVAP solo il coniuge superstite è titolato al subentro nei diritti del proprietario defunto. E’ chiaro che se la compagnia ammette il subentro, non viene applicato il BErsani, bensì vi è continuità nella CU del defunto. In caso non fosse possibile il riconoscimento, può sempre optare per la voltura a favore della figlia, che potrà usufruire della CU del marito

  216. mio padre e’ deceduto. lascia mia madre, che era convivente in comunione dei beni, e mia sorella e me, che siamo sposate e residenti ad altro indirizzo.
    mio padre era contraente di una polizza su un auto della quale era proprietario.
    l’idea sarebbe di trasferire la proprietà dell’auto a mia sorella. del contratto di assicurazione cosa succede? può essere trasferito anche questo a mia sorella, mantenendo la classe? oppure ci conviene trasferire la proprietà dell’auto a mia madre – che, però, non ha la patente – per mantenere anche il contratto?…in quest’ultimo caso, la classe sara’ mantenuta anche al rinnovo, e anche se con altra compagnia, giusto? GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

  217. Da regolamento ISVAP solo il coniuge in comunione è titolato al subentro (e quindi nella CU) a seguito di decesso. Ci può essere qualche estensione in capo agli eredi, ma si tratta di agevolazioni commerciali relativamente alla singola compagnia.

  218. Domanda: Mio padre è deceduto. Unico intestatario di una microcar e della relativa assicurazione.
    Io voglio disdire l’assicurazione che mi scade a febbraio 2010 e vendere l’auto con calma. L’assicurazione mi dice che non può darmi la differenza (mesi non assicurati dopo la disdetta) se non con l’atto di vendita o la sua demolizione. E’ vero tutto questo? Io non posso tenere l’auto ferma lì e solo quando lo desidero venderla senza dover pagare l’assicurazione? Grazie per la vs preziosa assistenza.

  219. Certo Matteo la compagnia ha ragione. LA disdetta si riferisce al termine contrattuale e non in itinere, a meno che non presenti un atto di demolizione/vendita Lei può non rinnovare previa disdetta se prevista. Oppure sospendere la copertura in attesa di vendere il mezzo.

  220. Ciao mia madre propietaria dell’unica auto del nucleo familiare è morta. L’auto la guidavo sempre io anche perchè mia madre era solo propietaria ma senza patente. è un auto che dovrò rottamare senza effettuare nessun passaggio di propieta’ agli eredi ed acquistarne una nuova intestandola a me. l’assicurazione mi dice che sulla nuova auto devo partire dalla 14° classe pur essendo sempre stato nello stesso nucleo familiare di mia madre che aveva la prima classe. Possibile.???
    ciao….

  221. Caro Alessandro la l.40 prevede l’acquisto “ulteriore” rispetto alla vettura che già c’è nel nucleo. Ma anche immaginano di rottamarla dopo l’acquisto della nuova per assolvere il requisito di veicolo aggiuntivo, stiamo discutendo di un propreitario che purtroppo non c’è più, quindi viene a mancare l’altro requisito previsto, ovvero la “convivenza”. Perciò non resta che la classe 14 ahimè…

  222. salve vorrei avere un’infirmazione!
    sono a proprietà di una macchina cointestata con mio fratello, che gia di suo possiede un’altra macchina.. (per usufruire così della classe di merito più bassa delle famiglia)…se dovessi fare un’incidente, l’assicurazione aumenterebbe a entrambe le macchine o solo a quella interessata dall’incedente???

  223. SOLO a quella interessata al sinistro..vengono a costituirsi storie assciurative SEPARATE

  224. Buongiorno approfitto della vostra competenza esponendovi il mio caso….

    Mio suocero ha ordinato una nuova macchina e vorrebbe regalare a me e mia moglie la sua vecchia auto senza fare il passaggio di proprietà in modo da evitarci un esborso (siamo sposini e non navighiamo nell’oro…). La macchina dunque rimarrebbe intestata a lui ma l’utilizzeremo esclusivamente noi. L’auto è attualmente coperta da una polizza bonus/malus (1° classe) che con ogni probabilità mio suocero trasferirà sulla sua nuova vettura. Mia moglie, che ha ancora la residenza presso i suoi genitori, potrebbe usufruire del decreto Bersani ed ereditare la classe maturata da mio suocero per la vettura che ci sta per essere regalata?

  225. Caro Alessandro nulla può esser fatto se non a seguito di voltura. Sua moglie può usufruire della CU 1 finchè CONVIVE con i suoi genitori. Altrimenti rimane tutto così e suo suocero può chiedere la CU1 sulla vettura nuova esibendo l’attestato relativo all’altra che vi “regala”

  226. Carissimo Renzo la ringrazio per la risposta molto precisa e chiara. Vorrei sottoporle un nuovo possibile scenario e cioè…lasciare intestata a mio suocero l’auto “vecchia” che continuerà ad avere lui come contraente della polizza ed intestare a mia moglie la nuova vettura e la rispettiva polizza. Ho infatti potuto verificare in comune che essendoci sposati da poco mia moglie risulta, ad oggi, ancora nello stato di famiglia di mio suocero. In questo caso potrebbe usufruire del Decreto Bersani, ed ereditare la classe di merito del padre, giusto?
    La ringrazio anticipatamente.

  227. Certo ALessandro, purchè risulti attualmente sullo stato di famiglia. Si accordi in ogni caso col suo cnsulente di fiducia al momento della preventivazione.

  228. Mi trovo in una situazione molto complessa. Da quando ho la patente non ho mai avuto incidenti, quindi mi trovo in CU 1 dal almeno dieci anni. Proprio in quel periodo mi sono anche sposata e ho portato in “dote” la mia classe di merito sull’auto di mio marito (con cui sono in separazione di beni)che però era intestata a mia sucera, mai patentata. Il primo anno di matrimonio abbiamo convissuto insieme. Adesso non più. Ogni qual volta cambiamo auto la compagnia assicuratrice (varie nel corso del tempo) ci dice che non è possibile cambiare intestatario dell’auto, perchè, come ben ricordato qui, il “vero” titolare della polizza è ormai lei e non io che sono il “solo” contraente. Mi è stato detto che anche la cointestazione non risolverebbe il problema.
    Un agente assicurativo mi ha detto che l’unica possibilità di uscire da questa situazione è aspettare la morte di mia sucera il trasferimento della polizza a mio marito (ovviamente non convivente con la madre) previa rinuncia degli altri due fratelli.
    Oltre ad apparirmi molto macabra la cosa mi pare anche molto faraginosa. Si tratta, comunque, di una possibilità vera? Non c’è un’alternativa tenendo conto che mia suocerà non a mai guidato neppure la bicicletta in vita sua è quindi non ha alcun “merito” per la classe di Merito?

  229. Diciamo che il decesso dell’assciurato/proprietario è disciplinato in maniera diversa da compagnia a compagnia. Da regolamente ISVAP SOLO il coniuge in comunione è titolato a subentrare nella CU. Diciamo che a meno di convivere con la signora per un periodo utile, non è possibile “ereditare” la CU.

  230. Salve,
    mio fratello è morto da due mesi e lascia come eredi legittimi la moglie, in comunione di beni, il figlio, facente parte dello stesso nucleo familiare, 32 anni e già proprietario di un’altra auto e classe di merito, non ricordo quale, ma certamente inferiore alla I di mio fratello, una figlia sposata con nucleo familiare con il marito.
    La macchina, non ancora pagata del tutto ed acquistata con la legge 104 con esenzione bollo per tre anni, certamente passa agli eredi, domande: quali sono le pratiche più vantaggiose da effettuare? La classe di merito passa a mia cognata o al figlio? L’assicurazione vuole passarla al figlio perchè è più giovane come età e comunque proprio per questo bisognerebbe pagare una maggiorazione. Perchè non poterla intestare a mia cognata che è patentata, non ha altra auto a lei intestata, ha 58 anni e lavora? Mia cognata non guida da molti anni e per il momento vista la sua poca pratica ed il clima non clemente di Milano, per il momento non guiderebbe per cui le ho consigliato momentaneamente di sospendere l’assicurazione per poi riattivarla. E’ giusto il consiglio? Mio nipote, quando venderà la sua auto e sempre se farà parte dello stesso nucleo familiare, potrà avere la classe di merito di sua madre sulla nuova auto che acquisterà?Conosco la Vostra mole di lavoro, ma vi sarei grata se poteste darmi una risposta urgente onde evitare ai miei cari, in un momento così delicato, un aggravio di problemi. Grazie

  231. Ciao !!! io o bisognio d’ un informazione ! io convivo con una donna che a la clase di meri… 1 e io sono ne la clase malucs bonus vorrei sapere se le mi po dare la sua clase d’ merito

  232. Solo in caso di acquisto e NON di veicolo già in suo possesso

  233. Buongiorno,

    Sono intestatario di una autovettura e relativa polizza assicurativa per un auto che da alcuni mesi utilizza mio fratello (convivente) in quanto mi è stata assegnata un’autovettura aziendale. Ora devo spostare la residenza in altro comune in quanto ho acquistato un’immobile. L’auto rimane in uso a mio fratello: come devo comportarmi?
    Posso lasciare tutto così (l’auto non è nuova e al massimo in 2 anni sarà sostituita) oppure devo operare un passaggio di proprietà in modo che poi mio fratello possa adottare una propria polizza assicurativa?
    Grazie 1000
    Marco

  234. Semplicemente farà aggiornare la polizza col nuovo indirizzo. In caso di voltura a suo fratello non è detto che la compagnia accetti di applicare la l.40 poichè trattasi di mezzo già rpesente nel nucleo

  235. Salve ho un quesito, sono proprietario di un’auto in classe CU1, ora vorrei acquistare un’auto nuova e passare la mia auto a mia moglie che diverrebbe la contraente, siccome dispone già di una assicurazione in classe CU1 su un veicolo che venderemo/rottameremo è possibile mantenere me come proprietario e assicurarlo da mia moglie con la stessa classe CU1?
    In caso affermativo sarebbe una nuova polizza oppure una integrazione a quella esistente sul veicolo intestato a mia moglie che venderemo/rottameremo?
    Grazie.

  236. Caro Alex è il PROPRIETARIO e NON il contraente il titolare della CU.
    Se vuole volturare: vende la precedente vettura a n ome di sua moglie che acquisterà la sua attuale vettura continuando con la medesima CU.
    Se non vuole volturare: acquisterà il nuovo mezzo a suo nome con l.40 mantenendo la CU1, mentre la vecchia continuerà sempre a suo nome con la medesima CU la sua storia asssicurativa.

    • Credo che erediterò a mio nome la CU1 per la nuova macchina mantenendo l’attuale storia di quella che passerò a mia moglie.

      vendendo/rottamendo l’attuale auto di mia moglie e non assicurandone un’altra i mesi di scoperto dell’assicurazione ci saranno rimborsati?

      Grazie.

  237. Per Alex

    Presentando alla sua compagnia di assicurazione un documento che attesti la demolizione o la vendita del veicolo unitamente al certificato e contrassegno dell’ auto che intende demolire o vendere la compagnia procederà al rimborso del premio al netto delle imposte e del SSN per il periodo di assicurazione non goduto

  238. Buongiorno, poichè dovrei aiutare un mio parente nello svolgere alcune pratiche auto a seguito della morte del padre, vorrei chiedere alcune informazioni in tema di assicurazione. La persona deceduta era il proprietario di un autoveicolo ed anche il contraente dell’assicurazione rca. La famiglia è ora composta dalla moglie che non ha patente di guida, dalla figlia che ora utilizza l’auto del padre e da un’altro figlio che ha una propria auto ed una propria assicurazione. Poichè è giunto il momento di rinnovare l’assicurazione di quest’auto volevo sapere se è possibile fare una voltura di questa alla figlia, tenendo conto che non è mai stata intestataria di alcun veicolo, mantenendo la stessa classe di merito del padre deceduto. Tengo a precisare che a distanza di poco più di un anno dalla morte del capofamiglia, per vari motivi non è stato ancora fatto nessun passaggio di proprietà del veicolo. Come bisogna procedere in questi casi?

    Grazie per l’aiuto

    Donato

  239. Salve e complimenti innanzi tutto,
    nella scia dei vari discorsi fatti sopra vorrei gentilmente chiederle di dirimere un mio dubbio personale.
    Quest’anno mi sono visto recapitare dalla mia assicurazione on-line una richiesta di integrazione del premio versato poichè ci sarebbero state delle discrepanze tra quanto dichiarato in fase di compilazione dei dati e quanto effettivamente risultante dalla carta di circolazione della mia autovettura.

    Il problema è il seguente: nel campo in cui si dichiara l’anno di acquisto del veicolo ho inserito l’anno 2001 mentre l’assicurazione mi faceva notare che sul libretto risulta l’anno 2008, anno in cui ho dovuto acquisire il veicolo per successione vista la scomparsa di mio padre con cui ero convivente.

    In questo caso specifico, di acquisizione del veicolo in seguito alla scomparsa del genitore, la compagnia assicurativa deve considerare la data di acquisto del veicolo aggiornata alla data di “successione” oppure continuare a considerare quella di acquisto originaria visto che nel mio nucleo familiare ero l’unico guidatore in possesso di patente di guida?

    Spero di essere stato chiaro nella mia domanda. Fiducioso attendo una sua risposta.

    Saluti.

  240. Guarda, io non sono un esperto ma ti do il mio parere. La tua storia assicurativa con quell’auto è cominciata quando sei diventato il proprietario, indipendentemente dal fatto che tu la guidassi senza incidenti da 7 anni. Io stesso ho guidato l’auto di mio padre per 15 anni, ma se non fosse stato per la legge Bersani sarei partito dalla CU14 quando ho avuto la prima macchina a me intestata. Nel tuo caso niente Bersani, perchè con la scomparsa di tuo padre è venuto a mancare un presupposto fondamentale (oltre al fatto che cmq avresti dovuto comprare un’ulteriore auto aggiuntiva a quella che avevate). Quindi tu hai una storia assicurativa di soli 2 anni senza incidenti e la compagnia ne tiene conto nel calcolo del premio. Non penso che il fatto che tuo padre non avesse la patente possa costituire un’eccezione alla regola.
    Lascio la parola agli esperti.

    • Per Antonio e Giulio

      ringrazio entrambi per la partecipazione alla discussione in merito al commento di Antonio. Bene ha risposto Giulio a proposito dell’ assegnazione della classe di merito e delle eventuali condizioni legislative che devono essere osservate per il mantenimento della stessa o per acquisirne la migliore all’ interno del nucleo familiare.
      Per quanto riguarda la richiesta della compagnia di una rettifica del premio credo che sia opportuna in quanto il mantenimento della classe di merito a seguio del decesso di un congiunto, nel caso specifico del padre, permette di usufruire della classe esclusivamente al coniuge in comunione dei beni, in questo caso tua madre. Questo è sancito dal Codice delle Assicurazioni. Quindi nel tuo caso non è possibile il mantenimento della classe di merito a seguito del passaggio di proprietà del veicolo e la compagnia di assicurazione ha titolo di chiedere il maggior premio. Solo qualora tu avessi acquistato, come giustamente dice Giulio un ulteriore veicolo, oltre a quello di specie avresti avuto diritto alla stessa classe di merito solo se convivente con tua madre al momento dell’ acquisto della stessa,

  241. Salve,vorrei chiedere informazioni in merito alla mia situazione.Mio padre sta acquistando un’auto con le agevolazioni della legge 104, facendo parte dello stesso nucleo familiare ho rottamato la mia. Io sono titolare di una mia assicurazione già in classe 1 e poichè mio padre non è in grado di guidare vorrei sapere se come unico conducente è possibile trasferire la mia assicuraz alla nuova auto anche se questa è intestata a lui. Grazie per l’attenzione.

    • Mi spiego meglio.L’auto viene intestata a mio padre perchè per usufruire della legge 104 deve essere lui il proprietario anche se impossibilitato a guidare. Poi io non voglio passare a lui la mia classe di merito ma se possibile tenerla passando l’assicuraz a nome mio dall’auto rottamata alla nuova…questo era il mio quesito.

      • Capito, perdona la mia ignoranza, avevo letto rapidamente legge 104 e pensavo fosse relativa alla rottamazione anzichè alle agevolazioni per i disabili.
        Normalmente la CU è legata al proprietario dell’auto, quindi tuo padre otterrebbe la CU1come tuo familiare e tu, se hai un altro veicolo in CU1, non avresti alcun problema, altrimenti dopo 5 anni ti scadrebbe l’attestazione di rischio.
        Dico normalmente perchè non so se la 104 preveda un trattamento particolare, quindi qui devono rispondere i professionisti.

  242. Scusa, tuo padre non guida, tu sei l’unica conducente e stai rottamando la tua vecchia auto…non era più semplice se la nuova la intestavate a te?
    Cmq unica conducente o no quello che conta è l’appartenenza allo stesso nucleo familiare e l’auto aggiuntiva. Visto che avete scelto di complicarvi la vita (immagino in seguito a vostre valutazioni di opportunità), per far ottenere la CU1 a tuo padre sulla nuova auto grazie alla legge Bersani dovete andare ad assicurarla almeno un giorno prima di rottamare la vecchia, portando il vostro stato di famiglia e la tua ultima attestazione dello stato di rischio (quella che arriva ogni anno con il promemoria di scadenza della polizza).
    Occhio che mi pare che l’attestazione di rischio abbia una scadenza, per cui se tu non risulterai proprietaria di alcun veicolo per i prox tot anni poi dovrai ripartire dalla CU14 se ti troverai senza familiari in CU1 al momento di assicurare la futura auto.
    Come al solito lascio la parola agli esperti per correzioni e precisazioni.

  243. E’ corretto quanto detto. Lei Maria Grazia non può “trasferire” la sua polizza sulla vettura di un familiare, bensì il familiare ovvero suo padre può usufruire della Cu 1 in capo a lei. Relativamente alla durata dell’attestato esso ha validità 5 annik dalla scadenza, e qualora non risultasse avere familiari con CU inferiori dopo i 5 anni sarà costretta a partire dalla CU14…fra 5 anni potrà tuttavia usufruire della CU1 che suo padre ha ora acquisito da lei qualora ancora convivente

  244. Buongiorno,
    spero possiate aiutarmi; mio padre, purtroppo, è deceduto ed era proprietario di una punto ed intestatario dell’assicurazione con CU 1 . Ora mia madre dovrebbe ereditare sia il veicolo che la classe di merito (giusto?), ma, siamo andati all’Aci a chiedere per il passaggio e ci hanno suggerito di cointestare il veicolo a tutti gli eredi per evitare di fare un doppio passaggio più oneroso. La domanda è:questo, essendo un passaggio vero e proprio, mi permetterà di acquisire la classe di merito di mio marito cioè la prima?e poi, volendo divenire prima proprietaria, mia madre perderà il diritto di ereditare la classe di mio padre?cioè la classe di merito in eredità segue il veicolo?
    Grazie mille per le risposte, spero di essere stata chiara

    • Il codice delle assicurazioni prevede che la classe di merito che apparteneva all’ intestatario al PRA defunto possa essere utilizzata dal coniuge dello stesso. Gli eventuali figli eredi possono utilizzare la classe di merito solo a seguito di voltura a loro favore e con utilizzo della legge Bersani, limitata però ai familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia del coniuge del defunto

  245. Perdonate. Nel mio caso: mio padre ha 2 macchine di proprietà e risulta intestatario dell’assicurazione di entrambe (classe 1G). Per varie ragioni, abbiamo effettuato in mio favore il passaggio di proprietà di 1 delle 2 macchine. Io e mio padre risultiamo nello stesso stato di famiglia.
    Domande:
    1) ora che 1 delle 2 macchine è diventata di mia proprietà, posso “ereditare” la sua classe di assicurazione auto?
    2) in caso negativo, cosa mi conviene fare per non ripartire dalla classe 14?
    Grazie anticipatamente

    • Per Giuseppe

      Il decreto Bersani del 2007 prevede in caso di acquisto o di voltura di un veicolo al PRA , in caso si debba assicurare lo stesso, la legge prevede la possibilità di usufruire della classe di merito di un proprio familiare stabilmente convivente che deve essere provata con un’attestazione di rischio rilasciata a favore dello stesso e che la convivenza venga provata con la presentazione dello stato di famiglia.
      In tutti gli altri casi il nuovo contratto di assicurazione non potrà godere delle predette agevolazione e quindi sarà assegnato alla classe di ingresso 14

  246. Mi scusi ancora ma non colgo la risposta alla mia domanda…
    Ripeto.
    Situazione: un figlio , stabilmente convivente col padre, acquista da quest’ultimo l’auto.
    Domanda: ne eredita o meno la classe di assicurazione?
    Finora, chiedendo su internet nei forum come il vostro, la risposta più frequente è “dipende dall’interpretazione della compagnia assicuratrice”.
    Tuttavia qualcuno mi ha citato una sentenza ISVAP che concede appunto la voltura della classe del genitore in caso di acquisto dell’auto da parte del figlio convivente.
    Non riesco a trovare tale citazione o similare.

    Grazie mille per l’attenzione
    Giuseppe

    • PER GIUSEPPE

      Mi sembra che ci sia informazione errata e non pertinente al suo quesito. Riguardo la domanda da lei sottoposta la risposta è affermativa nel caso in cui il veicolo intestato al padre venga venduto al figlio con regolare passaggio di proprietà. In conseguenza di questo il figlio convivente, come previsto dal decreto Bersani, comprovante con certificato di stato famiglia può utilizzare la classe di merito del padre riportata sull’attestazione di rischio dello stesso.
      Diversamente non è possibile mantenere la classe di merito
      Spero di aver chiarito il suo dubbio e sono a disposizione per altri chiarimenti

  247. Grazie mille. Il mio caso è appunto quello: il veicolo intestato al padre viene venduto al figlio con regolare passaggio di proprietà.
    Tuttavia la compagnia assicurativa si RIFIUTA di applicare il decreto Bersani sostenendo che questo si applica all’acquisto di “ulteriore” veicolo.

    Che fare? cambiare assicurazione ?

    Grazie mille ancora, Giuseppe

  248. Giuseppe, anch’io la so così, cioè che la legge Bersani non si applica per passaggi di proprietà interni allo stato di famiglia, mancando il requisito di “veicolo aggiuntivo”.
    Sempre a causa di questa clausola se si intende sostituire un veicolo del nucleo famigliare bisogna prima comprare e assicurare quello nuovo e poi (anche il giorno dopo) rottamare o vendere il vecchio. Queste cose mi sono state ribadite su questa stessa pagina web 3 anni fa, quindi non capisco se sia cambiata la legge o semplicemente l’interlocutore che risponde alle domande.

    • La norma Bersani, per chiarire ulteriormente i numerosi dubbi che vengono continuamente generati, si applica sia a veicoli di prima immatricolazione che per quelli volturati al PRA. Per voltura al PRA si intende un regolare passaggio di proprietà da una persona ad un altra anche dello stesso nucleo familiare. Quindi in presenza di una voltura la PRA, che non è gratuita e comporta un costo ma anche l’assunzione di una responsabilità civile di proprietà di un veicolo, l’assicurazione deve applicare la Legge Bersani purchè oltre al passaggio su menzionato, ricorra il presupposto di appartenere al nucleo familiare di colui il quale si intende utilizzare l’attestazione di rischio.

  249. Posso raccontarvi com’è andata.
    Dopo innumerevoli ricerche di NUOVE compagnie assicurative ho capito solo una cosa: ognuno “interpreta” il decreto Bersani a proprio modo.
    In particolare, quasi tutte le ALTRE compagnie mi applicavano il decreto (quindi mi permettevano di ereditare la CU 1 di mio padre – nb: vi ricordo che io e mio padre apparteniamo allo stesso nucleo familiare e con un regolare passaggio di proprietà LUI mi ha venduto la sua macchina, ma l’attuale compagnia assicuratrice mi proponeva solo la CU 14 con un aumento della polizza annua da 430eur a 1000eur!), quindi mi offrivano una nuova polizza con CU 1, MA con costi variegatissimi: da 600eur (minimo) a 1.000eur!!!
    Alla fine volevo comunque lasciare la “vecchia” compagnia assicurativa che si è rivelata molto sgarbata (qualcuno sul web mi ha suggerito di “minacciarli” con una denuncia all’ISVAP perchè rifiutavano di applicare il decreto Bersani) , per cui l’ho assicurata con quella compagnia che mi ha proposto la CU 1 a 600eur annui (anche se con un RCA più bassa (6M€) rispetto ai 50M€, ma tanto già 6 son più che sufficienti); eppure loro stessi mi dicono che per “ovviare” alle agevolazioni del decreto le compagnie si sono
    “premunite mettendo una serie di sovrappremi per le classi Bersani, infatti
    la stessa polizza in classe 1 non-Bersani costa il 20% in meno”.

    Assurdo, ma posso garantirvi che il tutto “gira” proprio così…

  250. salve a tutti e complimenti per la precisione e per la professionalita !

    vorrei porvi un mio quesito che purtroppo mi ritrovo a dover affrontare !
    fino al 30 aprile 2011 convivevo con mia madre dico convivevo perche il 30 aprile 2011 mia madre purtroppo e morta in seguito ad una brutta trafila …….. io sono l’unico figlio nato dal matrimonio che mia madre ebbe con mio padre , anche lui deceduto l’11 luglio 2011 , i miei genitori erano divorziati gia da parecchio tempo e io ho sempre vissuto conmia madre ….. mia madre era intestataria di un auto e della relativa poliza rca auto …… prima della scandenza dei sei mesi , mi sono prodigato a provvedere al passaggio di propieta dell’auto , e oggi mi stavo prodigando per volturare anche l’assicurazione ….. pero …. dopo tante chiacchere fatte con l’agente a cui facevamo capo , il quale ha sembre asserito che non vi sarebbero stati problemi a volturare il contratto di mia madre a me , figlio , convivente e unico erede ….. oggi pero la cosa è cambiata , l’assicurazione risponde che non puo avvenire ne il passaggio del contratto e che non puo avvenire il passaggio della classe di merito in quanto sull’auto è presente unibox e in forma automatizzata e senza espresso conseso nostro la poliza fu trasformata in poliza a kilometri …… quindi se non ci fosse stato questa tipologia di poliza il tutto sarebbe stato fattibile , ma in presenza di poliza a kilometri la cosa non è fattibile !
    mi chiedo ? …. ma una poliza a kilometri non è uguale ad una poliza rca auto normale ?
    e lecito e giusto tutto questo ? posso fare qualcosa per appropiarmi di un diritto che tra l’altro ho maturato io negli anni essendo unico conducende del veicolo e mia madre non aveva manco la patente ….. ma era solo intestataria del veicolo e della poliza rca !

    vi ringrazio anticipatamente e vi porgo distinti saluti .

  251. Buona sera, volevo chiederle se fosse possibile fare la sostituzione rca da padre a figlio. La polizza intestata a mio padre, la macchina L ho venduta. Ne ho comprata un altra intestata a me. Si può fare la sostituzione anche se la macchina e intestata a me e la polizza e a nome suo. Siamo nello stesso nucleo famigliare. Attendo vostra risposta. Vi ringrazio anticipatamente. Saluti

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