Rc auto, la trasparenza è possibile

16 01 2010

Sna, Unapass e Uea organizzano un convegno nazionale

dedicato alle polizze obbligatorie.

Riportiamo la sintesi di un interessante articolo pubblicato su Italia Oggi del 14 gennaio 2010 a proposito delle differenze contrattuali fra le varie polizze auto.

Non Solo Prezzo è il titolo del convegno che le organizzazioni sindacali Sna e Unapas e Uea, Unione europea degli assicuratori, organizzano per trattare i risultati di uno studio della commissione auto del sindacato.

Una ricerca interessante e di rare proporzioni che vuole evidenziare le differenze contrattuali contenute nelle polizze auto e con particolare riferimento alle migliaia di condizioni generali e particolari, di clausole aggiuntive e speciali  di esclusioni e di rivalse proposte dalle maggiori 70 compagnie che operano nel mercato assicurativo.

Lo studio dimostra innanzitutto il Multipreventivatore creato in simbiosi fra ISVAP - Ministero dello sviluppo economico analizza e propone esclusivamente la polizza migliore basandosi esclusivamente su fattore prezzo senza mettere il consumatore nella condizione di capire cosa sta acquistando

Quindi la necessità di tracciare un profilo standard minimo contrattuale per garantire al cliente la certezza di avere sottoscritto una polizza che risponde al suo bisogno di sicurezza.

Al di là dell’ aspetto tariffario che è essenziale per il consumatore, vi sono elementi di valutazione che fanno la differenza e sono molto importanti in fase di consulenza prevendita che soltanto un operatore professionale è in grado di svolgere, quindi spostando l’ attenzione di fatto sulla centralità degli agenti che detengono il 92% del mercato auto.

Importanti quesiti riguardano ad esempio circostanze in cui la compagnia prescelta eserciti la rivalsa nei confronti del guidatore diverso dal contraente in caso di danno verificatosi all’ interno di un parcheggio di un supermercato, piuttosto che per un incidente dopo aver abusato di alcolici o sostanze stupefacenti .

Ancora quale sarà l’ atteggiamento della compagnia in caso di un’ autista di un azienda che sia al volante di un mezzo aziendale  immatricolato autocarro e faccia salire a bordo un proprio familiare o un terzo trasportato non consentito dalle norme in vigore ?

Svariate domande a cui il consumatore potrà rispondere solo a posteriori, nel momento del sinistro e magari in momenti drammatici, se non correttamente informato durante la trattativa che precede la sottoscrizione del contratto.

Scopo del convegno quindi è quello di sensibilizzare e coinvolgere i rappresentanti delle istituzioni pubbliche, in un dibattito  per definire uno standard minimo contrattuale per verificare la sua conformità con quelli presenti nel mercato e per evitare che i clienti non siano assicurati in determinate situazioni di rischio.

Fonte Italia Oggi giovedi 14 gennaio 2010





Fondo di garanzia, quando l’ auto non è assicurata

13 01 2010

Un auto che viene coinvolta in un incidente stradale, nel quale conducente ed eventuali passeggeri subiscono danni  causati da altra auto della quale il proprietario e conducente risulta nullatenente, senza patente né assicurazione rc auto, possono essere risarciti e da chi ?

Forse qualche volta avrete immaginato o sentito qualcuno raccontare una vicende simile, che seppur inverosimile potrebbe accadere a ciascuno di noi.

Contrariamente a quanto si pensa, esiste una forma di copertura anche nei casi in cui l’ incidente stradale è stato provocato da veicoli non identificati, oppure da veicoli non assicurati, o ancora da mezzi assicurati presso imprese in liquidazione coatta amministrativa e da veicoli che siano stati oggetto di furto.

Al risarcimento del danno in questi casi provvede il “Fondo di garanzia per le vittime della strada” finanziato dalla compagnie di assicurazione  e in gestione alla Consap con sede a Roma.

Nel caso indicato in premessa sono risarcibili sia il danno alle cose che alle persone. Dal 24 novembre 2007 a seguito di un decreto legge, i danni alle cose vengono risarciti integralmente. Si rammenta che in passato questi danni erano risarcibili se superiori ad euro 1.000,00

La gestione dei relativi sinistri a carico del Fondo di Garanzia è delegata a compagnie di assicurazione designate dall’ ISVAP  , per ogni regione o gruppi di regione. Ciascuna compagnia provvede al pagamento dei danni per i sinistri che si verificano nel territorio di loro competenza.

La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dal danneggiato alla suddetta impresa designata, individuata in base a luogo dove è accaduto il sinistro, la stessa impresa è anche oggetto dell’ eventuale azione giudiziaria in caso di mancato accordo.

I link attivi vi rimandano al sito Consap per gli approfondimenti del caso





Polizze telefoniche e servizio

23 11 2009

Un servizio apparso giovedi 19 novembre 2009 su Italia Oggi, ha evidenziato la carenza del servizio prestato ad un cliente da una compagnia on line attraverso una polizza proposta da uno sportello bancario.

La persona coinvolta nell’ incidente lamenta il fatto che dopo lo stesso, la compagnia a distanza di qualche tempo ha contestato la responsabilità del suo assicurato, comunicandolo via mail.

Lo stesso assicurato si è premurato di contattare il call center della compagnia senza risultati, precisando che non gli è stato possibile in quanto non ricevono i clienti, nè rispondono al telefono, ma solo alle mail.

Il cliente quindi rassegnato dal non riuscire a mettersi in contatto e far valere i propri diritti, decide di rivolgersi ad un avvocato per tutetarsi davanti al giudice.

Il cliente amareggiato ha dichiarato che se per far valere i propri diritti con una compagnia on line ci si debba rivolgere ad un giudice, non ritiene che il risparmio ottenuto nel sottoscrivere un contratto rca non equivale quindi a ricevere poi un adeguato servizio e assistenza.

E ‘ da tempo che il nostro sito evidenzia e lo abbiamo detto anche nell’ articolo precedente che non è sufficiente valutare un contratto assicurativo rca dal risparmio anche notevole che sia, bensì occorre considerare diverse variabili importanti e necessarie in caso di sinistro o come nel caso citato di controversie con la stessa compagnia.

Garantire quindi un adeguata assistenza in sede di sottoscrizione è compito affidato ad una persona preparata, ad un intermediario qualificato, che è in grado di fornire la consulenza adeguata al sottoscrittore, consulenza che non sempre viene offerta da compagnie on line che si affidano a formulari e vademecum che sono strumenti utili ma non sostituiscono la qualificazione professionale di un soggetto che consiglia il cliente nella sottoscrizione e sa bene che per una polizza rca l’ unico elemento importante è il prezzo.

SE VI SIETE TROVATI NELLA STESSA SITUAZIONE FATECI CONOSCERE LA VICENDA E DITECI LA VOSTRA OPINIONE IN MERITO





Disdetta polizza Rc auto per aumento premio

19 11 2009

Molti dei nostri lettori ci chiedono se è possibile disdettare un contratto assicurativo r.c.auto  anche in prossimità  della scadenza ovvero anche passati i quindici giorni per l’ invio della relativa comunicazione.

Il  Codice delle Assicurazioni  (Art. 172), prevede che in caso di aumenti di premio r.c. auto superiori al tasso programmato di inflazione, che per l’ anno  2009 è del 1,5% , esclusi eventuali aumenti dovuti al”MALUS”, l’ assicurato può disdire il contratto anche il giorno della scadenza stessa.

Le modalità della disdetta sono quelle previste dallo stesso Codice delle Assicurazioni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano o telefax, indirizzandola al luogo dove è stato sottoscritto il contratto.

Pertanto l’ assicurato potrà comodamente verificare altre proposte sul mercato e quindi abbandonare la precedente compagnia che gli ha applicato un aumento di premio a favore di un’altra più conveniente in termini di prezzo.

Attenzione però che il prezzo non sia l’ unico elemento di valutazione, che deve essere accompagnato dal servizio, dalla consulenza e dalla competenza dell ‘ intermediario che vi assiste.





Supercar bandite – Dal 2010 occhio alla potenza

7 07 2009

Salvo nuovi rinvii dal 1 gennaio 2010 i neopatentati non potranno guidare auto con rapporto peso/potenza superiore a 50 Kw per tonnellata, per un anno dal rilascio della patente di guida.

Un limite molto basso se si pensa che, oltre alle supercar potenti esclude modelli come la Fiat Grande Punto 1.4.

Questa norma che è già stata prorogata altre volte e che sarebbe dovuta entrare in vigore lo scorso anno a luglio, successivamente a gennaio 2009 è stata posticipata co il decreto “Milleproroghe”

Sarà un rimedio e un deterrente per ridurre gli incidenti e le morti tra i giovani oppure no ?

Dite la vostra opinione.

Metodo pratico per calcolare il rapporto potenza/peso di un’auto

E’ necessario prendere il valore della potenza, ossia il numero di Kw, e dividerlo per il peso espresso in tonnellate. Entrambe le informazioni sono reperibili sul libretto dell’auto o sulla relativa scheda tecnica.

Esempi:
Auto 1: 60 kW di potenza, 980 Kg di peso. –> 60/0.98 = 61.22 kW/t
Auto 2: 55 kW di potenza, 1250 Kg di peso. –> 55/1,25 = 44,00 kW/t